TAR
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01072/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00433 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01072/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da
RI RA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 312/2025, pubblicata in data 9.4.2025, emessa dal Tribunale di
Bergamo - Sezione Lavoro, in materia di compenso individuale accessorio, passata in giudicato; N. 01072/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, RI RA IA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 312/2025, pubblicata in data 9.4.2025, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio in relazione all'anno scolastico
2020/2021 per il periodo dal 30.9.2020 al 9.6.2021; 2) per l'effetto condanna il
Ministero convenuto a versare alla parte ricorrente la somma lorda di € 540,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3.- In data 26.11.2025 la ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo medio tempore l'Amministrazione corrisposto quanto dovuto, instando comunque per il favore delle spese di lite, essendo il pagamento avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
4.- Con nota depositata il 16.1.2026 l'Amministrazione ha confermato di aver ottemperato alla sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza.
5.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il N. 01072/2025 REG.RIC.
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
6.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura dei due terzi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, meritando compensazione per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare la ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CI, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01072/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
LO CI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00433 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01072/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da
RI RA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 312/2025, pubblicata in data 9.4.2025, emessa dal Tribunale di
Bergamo - Sezione Lavoro, in materia di compenso individuale accessorio, passata in giudicato; N. 01072/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, RI RA IA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 312/2025, pubblicata in data 9.4.2025, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio in relazione all'anno scolastico
2020/2021 per il periodo dal 30.9.2020 al 9.6.2021; 2) per l'effetto condanna il
Ministero convenuto a versare alla parte ricorrente la somma lorda di € 540,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3.- In data 26.11.2025 la ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo medio tempore l'Amministrazione corrisposto quanto dovuto, instando comunque per il favore delle spese di lite, essendo il pagamento avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
4.- Con nota depositata il 16.1.2026 l'Amministrazione ha confermato di aver ottemperato alla sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza.
5.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il N. 01072/2025 REG.RIC.
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
6.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura dei due terzi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, meritando compensazione per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare la ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CI, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01072/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
LO CI
IL SEGRETARIO