Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1474 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/04/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali, riconoscendo _1 rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio - decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo e spiegandogli, compatibilmente con la sua età, le decisioni stesse;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative al figlio, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dello stesso.
Preserveranno inoltre il figlio da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche.
I genitori, inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando vicendevolmente di screditare l'altra figura genitoriale, nonché di esprimere giudizi lesivi de suo onore e della sua reputazione, alla presenza del figlio.
Pag. 2 di 4 5) Il figlio manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, che resterà assegnata al padre, mentre la madre si trasferirà in altra abitazione di prossimo reperimento.
6) Salvo diversi accordi tra le parti, il signor potrà vedere e tenere con sé il CP_1 figlio a settimane alterne:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita da scuola e fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà MA a scuola;
- il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola e fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà a scuola, nonché il sabato e la domenica _1
(pernottamento incluso);
- per le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni con il padre o _1 con la madre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio, fermi per il resto gli ordinari diritti di visita;
quanto alle festività pasquali (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), le _1 trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre;
- quanto alle vacanze estive, previa comunicazione all'altro genitore entro il 30 giugno, ciascun genitore potrà trascorrere col figlio (ed eventualmente portarlo in vacanza per) 15 giorni consecutivi in cui saranno sospesi gli ordinari diritti di visita;
- inoltre, trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con il _1 padre o con la madre, mentre ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno, nonché rispettivamente per la festa della mamma o del papà, anche in deroga agli ordinari diritti di visita.
Ciascun genitore nei giorni di sua spettanza farà in modo che il figlio possa avere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore, il quale a sua volta dovrà rispettare le altrui esigenze organizzative e di vita.
7) I genitori si concedono sin d'ora espressamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore.
8) Considerate le condizioni economiche delle parti ed i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le parti provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in data
29 novembre 2017.
L'assegno unico spetterà ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9) I coniugi dichiarano invece di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e rinunciano ciascuno ad ogni diritto sui beni mobili registrati e sui conti correnti intestati all'altro coniuge.
Pag. 3 di 4 10) I coniugi, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia ed al fine di risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio ed al regime di comunione legale adottato, intendono attribuire la proprietà esclusiva dell'immobile adibito ad abitazione familiare al signor per cui la IG si obbliga a trasferire al signor che CP_1 Pt_1 CP_1 si obbliga ad accettare, dietro versamento di un corrispettivo complessivamente ammontante ad € 50.000,00, la sua quota di proprietà pari a ½ pro indiviso dell'immobile sito in Quartucciu nella via Salvo d'Acquisto n. 39 B, distinto in
Catasto Fabbricati al Foglio 9, Mappale 5551, Sub. 32 (Piano 2, Categoria A/3,
Classe 3, Vani 5,5), nonché degli annessi cantina distinta nel Catasto Fabbricati al Foglio 9, Mappale 5551, Sub. 12 (Piano S1, Categoria C/2, Classe 4, mq. 13), posto auto distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 9, Mappale 5551, Sub. 19
(Piano S1, Categoria C/6, Classe 1, mq. 16), ulteriore posto auto distinto nel
Catasto Fabbricati al Foglio 9, Mappale 5554, Sub. 12, in via Monte Serpeddì
s.n.c. (Piano T, Categoria C/6, Classe 1, mq. 10).
Correlativamente, sempre in esecuzione degli obblighi inter partes sopra richiamati, il signor si accollerà integralmente le rate residue dei mutui CP_1 che i coniugi hanno contratto nei confronti di Banca Intesa, corrispondendo ogni singola rata, comprensiva di interessi ed accessori, sino alla completa estinzione del debito, con liberazione della IG e manleva della stessa nei Pt_1 confronti del predetto Istituto di credito, tramite reintestazione ed eventuale rinegoziazione dei mutui stessi.
Le parti si obbligano ad effettuare il suddetto trasferimento e a formalizzare i summenzionati accolli quanto prima e comunque entro sei mesi dalla sentenza di separazione, con spese a carico del signor chiedendo fin d'ora l'esenzione CP_1 da qualsiasi tributo, tassa e imposta in forza dell'art. 19 L. n. 74/87, precisando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
11) Una volta perfezionato il trasferimento della IG , i coniugi si Pt_1 adopereranno per volturare le varie utenze a nome del signor e CP_1 divideranno bonariamente arredi e regali di nozze.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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