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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
All'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025; nella causa civile iscritta al n. 1780/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 6 ottobre 2022, promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Princiotta che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La
Spezia, via Traviani n. 170, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di leasing finanziario;
viste le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 9 aprile 2025; Il Giudice pronuncia, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.,
In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 396/2022 emesso dal Tribunale di
Patti in data 6 ottobre 2022 e notificato in data 3 novembre 2022, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
16.870,45, oltre interessi e spese di procedura, in virtù del contratto di leasing finanziario sottoscritto con la società
Daimler Chrysler Servizi Finanziari s.p.a. in data 4 febbraio
2003. L'opponente ha contestato il difetto di titolarità del credito, eccependo la mancanza di prova della cessione del credito derivante dal contratto di locazione finanziaria, la nullità del contratto di cessione tra e Locam S.p.A. Controparte_1 per difetto di registrazione, sottoscrizione e scambio di corrispondenza, il difetto di precedenti cessioni che attestino il trasferimento del credito ingiunto, la violazione della formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 58 T.U.B., nonché la prescrizione del credito. Tanto eccepito, l'attore in opposizione ha chiesto: in via preliminare, di rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, di riconoscere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo e, per l'effetto, disporne la revoca;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 26 aprile 2023, si è costituita chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed un termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, il rigetto pag. 2/11 dell'opposizione perché infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della diversa maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 15 maggio 2023, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Successivamente, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità del credito. L'eccezione appare fondata. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
È vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma pag. 3/11 è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, ciò vale anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sul punto, la Suprema Corte, con un giurisprudenziale che si intende condividere (Cass., n. 17944/2023), ha precisato quanto segue. Una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo (così espressamente Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza, n. 20495 del 29/09/2020, secondo cui: “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che
pag. 4/11 dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2016)”.) Pertanto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, Cass., n. 4116/2016).
In particolare, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
opera, poi,
pag. 5/11 certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato. Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione.
pag. 6/11 In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass., n.
17994/2023, cit.).
Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria. Nella specie, l'opposta ha prodotto nel fascicolo monitorio il contratto di cessione di crediti del 19 ottobre 2016 intercorso tra e Locam S.p.A. (doc. n. 2 Controparte_1 citazione).
Tuttavia, il contratto di cessione non individua il credito oggetto di ingiunzione e, in ogni caso, non risultano prodotti gli altri documenti attestanti le precedenti cessioni dal creditore originario (Daimler Chrysler Servizi
Finanziari S.p.A.) alle successive cessionarie.
In caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Trib. Trani, n. 1210 del 25 luglio 2023).
pag. 7/11 Peraltro, anche l'ultimo contratto di cessione non fornisce la prova dell'oggetto del credito ceduto.
I crediti ceduti, ai sensi dell'art.
1.1 del contratto, sono individuati nell'Allegato A che, tuttavia, rimanda ad un mero file Excel che non è stato prodotto in atti. Anche a volere considerare siffatto file, scambiato tra i contraenti a mezzo p.e.c., quale accordo modificativo del contratto di cessione, non vi è prova dell'inclusione del debito ingiunto nella cessione del credito. Considerazioni, queste, che sono confermate dall'assenza del creditore originario tra gli originator elencati nell'Allegato D del contratto di cessione. Da siffatte considerazioni discende che la cessione del credito non risulta provata. Alla mancanza di prova della cessione, già di per sé elemento sufficiente all'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo data la contestazione dell'attore, si aggiunge la non pubblicazione della cessione del credito ingiunto nella Gazzetta Ufficiale (doc. n. 4 citazione), che si limita ad individuare in modo estremamente generico i crediti ceduti, senza che possa individuarsi il debito dell'opponente con ragionevole certezza.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale fa cenno ai soli criteri di blocco individuati nel contratto di cessione, senza individuare gli estremi di alcun credito oggetto di cessione. In via generale, ove, come nella specie, vi sia contestazione circa l'effettivo trasferimento del credito, non è sufficiente, ai fini della prova, la pubblicazione dell'avviso della pag. 8/11 cessione sulla G.U., avvenuta su iniziativa della cessionaria. Infatti, tale documento è atto equipollente alla notifica della cessione ma, in caso di contestazione, non è sufficiente a fornire la prova della cessione stessa, quale fattispecie traslativa del credito. Per quanto esposto, in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito in ordine al difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con rigetto delle domande dell'opposta. L'opponente, in sede di note conclusive, ha chiesto la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c., per avere intentato un'azione temeraria. L'applicazione dell'art. 96 c.p.c., funzionale a tutelare il principio costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata, presuppone che l'azione sia stata esperita con mala fede o colpa grave, e cioè con l'intenzione di richiedere tutela giudiziaria nella consapevolezza dell'assenza del diritto ovvero ignorandone la titolarità per non avere utilizzato l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 22 luglio 2024, n. 20141, secondo cui:
“In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce indice di mala fede o colpa grave la coscienza dell'infondatezza della domanda
o dell'eccezione, ovvero il non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza di quelle, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo e argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata”).
pag. 9/11 L'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004); nel caso di specie, l'opponente non ha allegato elementi utili per liquidare il danno. Ogni altra eccezione proposta dall'opponente va dichiarata assorbita perché proposta unicamente per resistere alla domanda di ingiunzione, senza che costituiscano domanda autonoma;
e ciò secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14).
pag. 10/11 Le spese, liquidate come in dispositivo, ex d.m. n. 55/14 aggiornati al d.m. n. 147/2022 (sulla base del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, secondo i parametri minimi, tenuto conto della facile risoluzione della controversia e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.; con istruttoria), seguono la soccombenza, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Princiotta, che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1780/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 6 ottobre 2022, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la carenza di prova della titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta le domande dell'opposta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, liquidate in euro 148,00 per esborsi (contributo unificato) ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv.
Giuseppe Princiotta.
Patti, 10 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)
pag. 11/11
Sezione Civile
All'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025; nella causa civile iscritta al n. 1780/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 6 ottobre 2022, promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Princiotta che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La
Spezia, via Traviani n. 170, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di leasing finanziario;
viste le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 9 aprile 2025; Il Giudice pronuncia, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.,
In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 396/2022 emesso dal Tribunale di
Patti in data 6 ottobre 2022 e notificato in data 3 novembre 2022, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
16.870,45, oltre interessi e spese di procedura, in virtù del contratto di leasing finanziario sottoscritto con la società
Daimler Chrysler Servizi Finanziari s.p.a. in data 4 febbraio
2003. L'opponente ha contestato il difetto di titolarità del credito, eccependo la mancanza di prova della cessione del credito derivante dal contratto di locazione finanziaria, la nullità del contratto di cessione tra e Locam S.p.A. Controparte_1 per difetto di registrazione, sottoscrizione e scambio di corrispondenza, il difetto di precedenti cessioni che attestino il trasferimento del credito ingiunto, la violazione della formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 58 T.U.B., nonché la prescrizione del credito. Tanto eccepito, l'attore in opposizione ha chiesto: in via preliminare, di rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, di riconoscere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo e, per l'effetto, disporne la revoca;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 26 aprile 2023, si è costituita chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed un termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, il rigetto pag. 2/11 dell'opposizione perché infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della diversa maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 15 maggio 2023, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Successivamente, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità del credito. L'eccezione appare fondata. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
È vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma pag. 3/11 è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, ciò vale anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sul punto, la Suprema Corte, con un giurisprudenziale che si intende condividere (Cass., n. 17944/2023), ha precisato quanto segue. Una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo (così espressamente Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza, n. 20495 del 29/09/2020, secondo cui: “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che
pag. 4/11 dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2016)”.) Pertanto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, Cass., n. 4116/2016).
In particolare, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
opera, poi,
pag. 5/11 certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato. Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione.
pag. 6/11 In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass., n.
17994/2023, cit.).
Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria. Nella specie, l'opposta ha prodotto nel fascicolo monitorio il contratto di cessione di crediti del 19 ottobre 2016 intercorso tra e Locam S.p.A. (doc. n. 2 Controparte_1 citazione).
Tuttavia, il contratto di cessione non individua il credito oggetto di ingiunzione e, in ogni caso, non risultano prodotti gli altri documenti attestanti le precedenti cessioni dal creditore originario (Daimler Chrysler Servizi
Finanziari S.p.A.) alle successive cessionarie.
In caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Trib. Trani, n. 1210 del 25 luglio 2023).
pag. 7/11 Peraltro, anche l'ultimo contratto di cessione non fornisce la prova dell'oggetto del credito ceduto.
I crediti ceduti, ai sensi dell'art.
1.1 del contratto, sono individuati nell'Allegato A che, tuttavia, rimanda ad un mero file Excel che non è stato prodotto in atti. Anche a volere considerare siffatto file, scambiato tra i contraenti a mezzo p.e.c., quale accordo modificativo del contratto di cessione, non vi è prova dell'inclusione del debito ingiunto nella cessione del credito. Considerazioni, queste, che sono confermate dall'assenza del creditore originario tra gli originator elencati nell'Allegato D del contratto di cessione. Da siffatte considerazioni discende che la cessione del credito non risulta provata. Alla mancanza di prova della cessione, già di per sé elemento sufficiente all'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo data la contestazione dell'attore, si aggiunge la non pubblicazione della cessione del credito ingiunto nella Gazzetta Ufficiale (doc. n. 4 citazione), che si limita ad individuare in modo estremamente generico i crediti ceduti, senza che possa individuarsi il debito dell'opponente con ragionevole certezza.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale fa cenno ai soli criteri di blocco individuati nel contratto di cessione, senza individuare gli estremi di alcun credito oggetto di cessione. In via generale, ove, come nella specie, vi sia contestazione circa l'effettivo trasferimento del credito, non è sufficiente, ai fini della prova, la pubblicazione dell'avviso della pag. 8/11 cessione sulla G.U., avvenuta su iniziativa della cessionaria. Infatti, tale documento è atto equipollente alla notifica della cessione ma, in caso di contestazione, non è sufficiente a fornire la prova della cessione stessa, quale fattispecie traslativa del credito. Per quanto esposto, in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito in ordine al difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con rigetto delle domande dell'opposta. L'opponente, in sede di note conclusive, ha chiesto la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c., per avere intentato un'azione temeraria. L'applicazione dell'art. 96 c.p.c., funzionale a tutelare il principio costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata, presuppone che l'azione sia stata esperita con mala fede o colpa grave, e cioè con l'intenzione di richiedere tutela giudiziaria nella consapevolezza dell'assenza del diritto ovvero ignorandone la titolarità per non avere utilizzato l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 22 luglio 2024, n. 20141, secondo cui:
“In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce indice di mala fede o colpa grave la coscienza dell'infondatezza della domanda
o dell'eccezione, ovvero il non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza di quelle, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo e argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata”).
pag. 9/11 L'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004); nel caso di specie, l'opponente non ha allegato elementi utili per liquidare il danno. Ogni altra eccezione proposta dall'opponente va dichiarata assorbita perché proposta unicamente per resistere alla domanda di ingiunzione, senza che costituiscano domanda autonoma;
e ciò secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14).
pag. 10/11 Le spese, liquidate come in dispositivo, ex d.m. n. 55/14 aggiornati al d.m. n. 147/2022 (sulla base del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, secondo i parametri minimi, tenuto conto della facile risoluzione della controversia e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.; con istruttoria), seguono la soccombenza, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Princiotta, che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1780/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 6 ottobre 2022, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la carenza di prova della titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta le domande dell'opposta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, liquidate in euro 148,00 per esborsi (contributo unificato) ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv.
Giuseppe Princiotta.
Patti, 10 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)
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