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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 642 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), e PA C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, come in atti, dall'
[...] CodiceFiscale_2
Avv. Angelo PUGLIATTI (C.F.: ), con studio in Reggio C.F._3
Calabria, Via Archia Poeta n. 7;
- Parte attrice -
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentate e difese, come in atti, dall'Avv. Carmelo C.F._5
Ciappina, del Foro di Palmi (C.F.: ); C.F._6
NONCHE'
(P.IVA: TE
), in persona del socio accomandatario e legale rappresentate, P.IVA_1
(C.F. , convenuto anche in TE C.F._7 proprio, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Stefania Gullo
(C.F.: ), con studio in Rosarno, Via Cosenza n. 24; C.F._8
E
(C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_3 C.F._9 costruttore e socio accomandante della società TE
1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Simone Ferraro (CF:
, con studio in Palmi (RC) Via Bruno Buozzi 73 C.F._10
-Parte convenuta –
Oggetto: Responsabilità precontrattuale e azione di ripetizione indebito oggettivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e nella PA qualità di amministratore di sostegno del figlio , evocava Parte_2 in giudizio le IG.re e , nonché la Controparte_1 Controparte_2 [...]
ed i signori Controparte_4 CP_3
e , entrambi in proprio e, rispettivamente, in qualità di
[...] Parte_3 socio accomandatario e di socio accomandante della suddetta società, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento nelle trattative contrattuali in capo a
e per violazione dei principi di correttezza e Controparte_1 Controparte_2 buona fede contrattuale;
2) Accertare e dichiarare il diritto del sig. PA
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di
[...] [...]
, ad ottenere la restituzione dell'acconto corrisposto alle IG.re Parte_2
e ammontante ad € 105.000,00 e di Controparte_1 Controparte_2 conseguenza condannare queste ultime al pagamento dello stesso;
3) Accertare
e dichiarare il diritto del sig. , in proprio e nella qualità di PA amministratore di sostegno di , ad ottenere la restituzione Parte_2 dell'importo di € 25.000,00 a titolo di rimborso per le migliorie apportate all'immobile oggetto del presente atto;
4) Accertare e dichiarare il diritto del sig.
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di PA
, al risarcimento del danno morale ammontante ad € Parte_2
50.000,00 e di conseguenza condannare le IG.re e Controparte_1 [...]
al pagamento dello stesso;
5) Accertare e dichiarare la responsabilità CP_2 della società Centro Servizi SI. RA. e del costruttore per CP_3 Parte_3 le difformità nella realizzazione dell'opera; 6) Accertare e dichiarare il diritto del sig. , in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di PA
, al risarcimento del danno subito, nonché del danno Parte_2
2 morale, il tutto per l'ammontante cumulativo di € 50.000,00 e condannare la società Centro Servizi SI. RA. e il costruttore al CP_3 Parte_3 pagamento dello stesso;
7) il tutto con vittoria di spese e competenze”
1.2. A sostegno della domanda gli attori deducevano:
- di aver avviato con le IG.re e delle trattative, Controparte_2 Controparte_1 volte all'acquisto dell'immobile sito in Palmi (RC), via Silvestri Silva Giuseppe, censito al N.C.E.U. al foglio n. 32, particella n. 1169, subalterni nn. 22 e 23, per il prezzo complessivo di € 210.000,00;
- di aver corrisposto alle proprietarie, a titolo di acconto sul prezzo convenuto, la somma complessiva di € 105.000,00 (come da allegate copie vaglia postali del 07.06.2014 e bonifico del 18.03.2015, emessi dagli attori in favore della convenuta , con causale “acconto casa”); Controparte_1
- che in un clima di reciproca fiducia, agevolato da rapporti familiari, le proprietarie concedevano ai IG.ri le chiavi dell'immobile, consentendo Pt_1 loro di arredarlo e di apportare gli interventi edilizi ritenuti utili al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative;
- che, tuttavia, i rapporti tra le parti cominciavano ad incrinarsi, tanto da determinare l'instaurazione di iniziative giudiziarie, tra le quali il procedimento
RGN 489/2016, definito con provvedimento del Tribunale di Palmi del 5.10.2016 avente ad oggetto il sequestro giudiziario dell'immobile ai sensi dell'art. 670
c.p.c. ed affidamento della custodia alle proprietarie;
- in esito allo scambio di fitta corrispondenza tra i difensori delle parti, animati dalla volontà di portare a termine le trattative di acquisto dell'immobile, gli attori, in data 10 luglio 2020 a pochi giorni dalla data fissata per la stipula del rogito, apprendevano tramite un perito da loro incaricato che l'immobile era viziato da gravi difformità planimetriche e catastali.
1.3. Sulla scorta di tali premesse e della dedotta violazione dei princìpi di correttezza e buona fede contrattuale da parte delle convenute, per avere le stesse incardinato trattative dirette alla vendita di un immobile caratterizzato da gravi vizi e difformità catastali tali pregiudicare il buon esito dell'affare, gli attori chiedevano:
3 a) la restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto sul prezzo di compravendita pattuito (€105.000,00);
b) il rimborso delle spese sostenute per gli interventi migliorativi posti in essere sull'immobile (€25.000,00);
c) il risarcimento del danno morale patito per la mancata conclusione dell'accordo, quantificato in € 50.000,00.
d) Lo stesso importo di € 50.000,00 veniva richiesto dagli attori, a titolo danno morale, nei confronti della società del socio TE accomandatario, e del socio accomandante nonché TE costruttore, , ritenuti responsabili dei vizi e delle difformità Parte_3 riscontrate nell'immobile oggetto di causa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale ritualmente depositata in atti, si costituivano in giudizio le convenute CP_1
e , le quali, contestato in fatto ed in diritto il dedotto
[...] Controparte_2 avversario ed eccepita, in rito, l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori e difetto di rappresentanza di
[...]
per la mancata produzione del decreto di autorizzazione del Parte_2
Giudice tutelare, chiedevano, nel merito il rigetto delle domande restitutoria e risarcitoria formulate dagli attori, con condanna degli stessi allo sgombero dell'immobile dagli arredi e suppellettili ivi esistenti e al pagamento delle spese processuali.
2.1. In via riconvenzionale le convenute chiedevano:
a) il risarcimento dei danni derivanti dal mancato introito determinato dall'impossibilità di porre in vendita dell'immobile, nonché dalle vicende giudiziarie, rivelatesi infondate, quantificato nell'importo complessivamente stimato in € 60.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta congrua;
b) il risarcimento dei i danni da deprezzamento dell'immobile, stimato in circa il
25% rispetto al suo valore, per un importo pari ad € 52.500,00;
c) la condanna degli attori a corrispondere l'indennità di occupazione per l'utilizzo dell'immobile, da parametrarsi al canone mensile previsto dalle tabelle dell'Agenzia delle Entrate, pari a € 900,00 mensili, con decorrenza da ottobre
2019 e sino alla completa liberazione dell'immobile;
4 d) la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria, oltre alla soccombenza.
2.2. A sostegno della buona fede e della volontà di addivenire alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile, le sig.re e CP_2 CP_1 deducevano che le riferite difformità edilizie altro non erano che il risultato di una serie interventi edilizi che gli stessi attori avevano commissionato alla società Melfer s.r.l., dopo la conclusione dei lavori da parte della società costruttrice, Si. al fine di rendere l'immobile confacente all'esigenze CP_5 abitative della famiglia . Pt_1
Ad ogni buon conto, deducevano, a dimostrazione della loro buona fede, di aver provveduto alla sanatoria delle difformità riscontrate, con in sanatoria e Pt_4 variazione catastale del 15.10.2020, tempestivamente versata in atti.
Le convenute, inoltre, sulla scorta dell'inadempimento degli attori all'obbligo di stipula del contratto definitivo e della considerazione che le somme ricevute in acconto fossero state versate a titolo di caparra confirmatoria, ne invocavano il diritto di ritenzione, con conseguente richiesta di rigetto della domanda restitutoria formulata dai sig. . Pt_1
3. In data 19 luglio 2021, si costituiva in giudizio il sig. , in Parte_3 proprio ed in qualità di socio accomandante della il quale, nel CP_3 contestare quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, chiedeva che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo le dedotte difformità dell'immobile imputabili alla società e al TE costruttore, , derivando esse invece da interventi eseguiti Parte_3 successivamente all'ultimazione dei lavori (il 22 dicembre 2014).
3.1. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda risarcitoria formulata dai
IG.ri , con condanna degli stessi al pagamento delle spese legali e al Pt_1 risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3.2. Le medesime eccezioni e deduzioni venivano sollevate da TE
, ritualmente costituitosi in giudizio in proprio e nella qualità di socio
[...] accomandatario della il quale, nel ribadire Controparte_4 la carenza di legittimazione passiva in capo alla società convenuta ed al socio accomandatario per essere le difformità imputabili ad interventi manutentivi
5 commissionati dai in epoca successiva alla conclusione dei lavori, Pt_1 insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria e per la condanna degli attori alle spese processuali e ai danni per lite temeraria.
4. In esito a compiuta istruttoria documentale ed acquisita la prova testimoniale, il Giudice, preso atto della mancata adesione degli attori ad una serie di proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a e di difetto di rappresentanza di PA
, sollevata dalle convenute. Parte_2
Le risultanze istruttorie hanno invero confermato il diretto coinvolgimento di nelle trattative volte alla conclusione del contratto di acquisto PA dell'immobile oggetto di causa, circostanza comprovata dalla produzione in atti di due vaglia postali dallo stesso emessi in data 07.06.2014 in favore di CP_1
con causale “acconto casa” che non hanno costituito oggetto di puntuale
[...] contestazione da parte delle convenute.
Per quanto concerne - anch'egli direttamente coinvolto Parte_2 nelle trattative, come evincibile dalla copia del bonifico di 100.000 euro dallo stesso effettuato in favore della convenuta, , con causale Controparte_1
“acconto casa”– si ribadisce quanto statuito nell'ordinanza del 01.08.2023 con cui questo Giudice, preso atto dell'intervenuto deposito del decreto di autorizzazione dal Giudice tutelare, avente valore di ratifica dell'operato dell'amministratore di sostegno, ha attribuito a detta produzione documentale efficacia sanante, con effetto dalla data di notifica dell'atto introduttivo e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. ultimo alinea.
Le eccezioni preliminari in rito sono dunque prive di pregio, anche in luce del fatto che, nelle more del giudizio, si è autonomamente Parte_2 costituito con l'assistenza del nuovo difensore, il quale ha ritualmente depositato la procura alle liti rilasciata da ed il provvedimento revoca Parte_2 dell'amministrazione di sostegno, intervenuto anch'esso in corso di causa.
6 Non vi è dubbio, pertanto, che con la costituzione in proprio, Parte_2
ha integralmente ratificato l'iniziativa processuale intrapresa
[...] dall'amministratore di sostegno, dimostrando la propria adesione a tutte le richieste, allegazioni e deduzioni formulate nel suo interesse nell'atto introduttivo ed in corso di causa, con efficacia sanante di qualsiasi eventuale vizio di rappresentanza.
6. Passando al merito della controversia si osserva come ai fini della corretta qualificazione giuridica dell'azione intrapresa, sia innanzitutto necessario procedere alla ricostruzione dei fatti emersi in sede istruttoria.
6.1. È pacifico e documentalmente provato:
a) che tra le convenute e gli attori siano intercorse delle trattative volte alla compravendita dell'immobile sito in Palmi (RC), via Silvestri Silva Giuseppe, censito al N.C.E.U. al foglio n. 32, particella n. 1169, subalterni nn. 22 e 23, per il prezzo complessivo di € 210.000,00;
b) che sia le proprietarie dell'immobile che i futuri acquirenti abbiano seriamente avviato le trattative nell'intenzione condivisa di concludere l'affare, tanto da indurre i IG.ri a versare in acconto la metà del prezzo pattuito Pt_1
(vedi vaglia postali e bonifico, depositati in atti), ottenendo dalle proprietarie le chiavi dell'immobile e la disponibilità dello stesso, circostanza, anche questa pacifica, oltre che documentata dalle ricevute di pagamento delle utenze a nome di;
Parte_2
c) che le somme versate dai sig.ri a giugno 2014 e a marzo 2015, Pt_1 per complessivi €105.000,00, sono state espressamente qualificate come acconto sul prezzo convenuto, circostanza evincibile per tabulas non solo dalle causali dei vaglia e del bonifico depositati in atti, recanti l'indicazione “acconto casa”, ma anche dalla circostanza che le destinatarie del pagamento, nel rilasciare quietanza per gli acconti ricevuti, non hanno dato alle somme versate una diversa qualificazione giuridica;
d) tale ultima circostanza non è in alcun modo scalfita dalle allegazioni e dalle deduzioni della parte convenuta, non emergendo dagli atti di causa alcun elemento che faccia presumere che le parti abbiano concordato il versamento di una caparra confirmatoria a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di acquisto
7 dell'immobile. Obbligo, peraltro, non formalmente assunto dagli attori, non avendo le parti mai formalizzato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che certamente avrebbe dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt.1350 e 1351 c.c.;
e) dunque, il rapporto contrattuale finalizzato al trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di causa non può ritenersi validamente concluso per facta concludentia, dovendo il preliminare di vendita immobiliare rivestire la forma scritta ad substatiam ai sensi dell'art. 1351 c.c. a mente del quale “Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”.
7. Sulla scorta di tali elementi di fatto ed in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, alcun contratto preliminare di compravendita immobiliare è stato stipulato, la vicenda deve essere ricondotta nell'ambito del recesso dalle trattive volte alla conclusione del contratto di compravendita, giunte ad un punto tale da portare i futuri acquirenti a versare un acconto pari alla metà del prezzo convenuto, ricevendo in cambio le chiavi dell'immobile e l'autorizzazione ad effettuare interventi edilizi volti a rendere l'immobile medesimo conforme alle esigenze abitative dei futuri acquirenti.
Le evidenze enunciate -omessa mancata formalizzazione di un contratto preliminare di vendita;
testuale qualificazione delle somme versate dagli attori quale “acconto casa”, qualificazione non confutata dalle convenute nell'atto di quietanza;
mancata previsione di una caparra confirmatoria;
entità dell'acconto, pari alla metà del prezzo convenuto- inducono ad escludere che le parti abbiano pattuito una caparra confirmatoria a garanzia dell'inadempimento.
Inoltre, la volontà di procedere al versamento di un acconto da parte dei IG.ri
, oltre ad emergere per tabulas, trova ulteriore riscontro nella Pt_1 sproporzione esistente tra la somma versata in anticipo (€105.000,00) e il valore della prestazione oggetto di contrato (€210.000,00), sproporzione che secondo la giurisprudenza di legittimità è certamente incompatibile con la natura e la funzione della caparra confirmatoria1. 1 Cass. Civ. 13495/2015. 8 Posto, dunque, che è comprovato in atti che le somme versate in anticipo dai futuri acquirenti (pari ad € 105.000,00) costituissero nel comune intendimento delle parti un acconto sul prezzo di vendita, è utile evidenziare per ragioni di ordine sistematico, che anche nell'ipotesi in cui il versamento fosse stato effettuato senza enunciazione della causale, lo stesso, in difetto dell'espressa pattuizione della caparra confirmatoria, sarebbe stato comunque qualificato come acconto. Ed invero, per pacifica giurisprudenza “…qualora sussista il dubbio sulla qualificazione della pattuizione quale caparra confirmatoria piuttosto che acconto, il dubbio medesimo va risolto in favore della seconda qualificazione, atteso che la caparra confirmatoria richiede una prova rigorosa”2.
7.1. Da quanto precede discende il diritto dei IG.ri ad ottenere la Pt_1 restituzione delle somme versate alle proprietarie a titolo di acconto sul prezzo convenuto, pari ad € 105.000,00, in ragione della mancata conclusione delle trattative dell'affare, oltre interessi dalla domanda giudiziale.
8. Sennonché, in corso di causa è chiaramente emerso come a seguito di una serie di dissidi aggravati anche da iniziative processuali, il clima di reciproca fiducia inizialmente esistente tra le parti sia venuto meno, tanto da indurle a rinviare più volte la stipula del rogito, fino al definitivo rifiuto opposto dagli attori nel 2020, sulla scorta di presunti vizi dell'immobile e difformità planimetrico- catastali ascrivibili, secondo la prospettazione attorea, alla condotta delle proprietarie per tramite della società appaltatrice dei lavori di costruzione,
TE
Occorre tuttavia precisare come tale allegazione abbia trovato puntuale smentita in sede istruttoria, in particolare, in esito alla prova testimoniale, dalla quale è emerso invece che le denunciate difformità planimetrico-catastali dell'immobile sono state determinate da interventi espressamente commissionati dai IG.ri alla società Melfer s.r.l., al fine di rendere l'immobile conforme alle Pt_1 esigenze abitative dei futuri acquirenti;
tutto ciò dopo che era già avvenuta 2 Cass. Civ. 22 agosto 1977, n. 3833, Trib. Monza 12.09.2007. 9 l'ultimazione dei lavori di costruzione ad opera della società centro servizi
[...]
Pt_5
I testi escussi hanno confermato, senza contraddizioni, che i avevano Pt_1 commissionato alla Melfer s.r.l. una serie di interventi volti alla creazione di ambienti loro congeniali, monitorando continuamente, anche attraverso delle videochiamate, lo stato di avanzamento dei lavori4.
8.1. In luce delle enunciate risultanze istruttorie, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della società
[...]
e dei soci, e , non essendo TE TE Parte_3 le citate difformità catastali ascrivibili all'operato della società costruttrice, per avere la stessa ultimato i lavori nel 2014, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa e ai soci convenuti anche in proprio.
8.2. Né poi può trovare accoglimento l'ulteriore domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese per le migliorie asseritamente apportate all'immobile, avanzata nei confronti delle convenute.
La richiesta, oltre ad essere generica, non è supportata da alcun elemento che faccia presumere che gli interventi edilizi posti in essere dai al fine di Pt_1 soddisfare le proprie esigenze abitative e familiari, costituissero anche delle migliorie idonee ad incrementare il valore dell'immobile oggetto di causa.
8.3. L'insieme delle argomentazioni ed evidenze istruttorie sopra enunciate portano a ritenere priva di fondamento anche la domanda risarcitoria per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175,
1337, 1375 c.c. formulata dagli attori nei confronti delle IG.re e Controparte_2
. Controparte_1
È emerso infatti in corso di causa come le odierne convenute, pur di agevolare la conclusione dell'affare, abbiano addirittura sanato le difformità catastali, con presentazione di CILA in sanatoria ritualmente versata in atti, nonostante le difformità denunciate fossero evidentemente imputabili agli interventi edilizi voluti e commissionati dai futuri acquirenti, dopo la conclusione dei lavori e l'accatastamento dell'edificio.
La mancata conclusione del contratto di compravendita non può dunque essere imputata alle proprietarie, la cui condotta è risultata conforme ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1338 c.c.
Lo stesso non può dirsi per i sig.ri i quali hanno più volte procrastinato Pt_1 la stipula del rogito, sino al definitivo rifiuto opposto nell'anno 2020, sulla scorta di presunte difformità catastali, ben consapevoli che dette difformità costituivano in realtà il risultato dei lavori da loro commissionati alla società Melfer s.r.l.
9. Acclarato che l'interruzione dalle trattative è stata determinata dal comportamento degli attori, contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale (1175, 1337, 1338 c.c.) e che, dunque, si profila un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, i danni risarcibili tempestivamente richiesti dalle convenute in via riconvenzionale, devono essere commisurati al cd. interesse negativo, ovvero l'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della propria libertà negoziale.
E' pacifico infatti che, in caso di responsabilità precontrattuale, sono risarcibili, purché abbiano costituito oggetto di puntuale allegazione e prova da parte del richiedente, sia il pregiudizio patrimoniale patito dalla parte lesa, in misura corrispondente agli esborsi sostenuti per la negoziazione non andata a buon fine
(danno emergente), che il danno da perdita delle occasioni d'affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto (lucro cessante).
Nella fattispecie, tuttavia, le attrici in via riconvenzionale non hanno allegato né provato di aver subito danni ulteriori rispetto alla mancata fruizione dell'immobile per il tempo di occupazione da parte dei futuri acquirenti, né tantomeno hanno fornito elementi idonei a dimostrare di aver perso ulteriori occasioni negoziali durante le trattative, cd. danno da perdita di chances contrattuali alternative.
9.1. Alla stregua di quanto sopra argomentato è meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno per mancata fruizione dell'immobile, formulata in via riconvenzionale da e , che in Controparte_1 Controparte_2
11 luce del presumibile valore locatizio e delle caratteristiche ed ubicazione dell'immobile, appare equo determinare in € 600,00 mensili, con decorrenza dalla data della richiesta di sgombero formulata tramite pec al precedente difensore degli attori (c.f.r. all. 5 alla comparsa di costituzione in giudizio), cioè
a dire con decorrenza dal primo ottobre 2019 e sino alla data dello sgombero, quantificato alla data della sentenza in € 37.800,00, oltre interessi e dal dovuto al soddisfo.
9.2. Si rigetta, invece, in quanto generica e priva di elementi di riscontro, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata vendita dell'immobile, c.d. perdita di chances contrattuali alternative, non avendo le proprietarie dimostrato di aver perso occasioni contrattuali favorevoli a causa delle trattative inutilmente avviate.
9.3. Parimenti infondata, oltre che generica nelle allegazioni, è la domanda di risarcimento del danno da presunto deprezzamento dell'immobile derivante dall'uso.
10. Le spese di giudizio sono compensate fra convenute IG.re e Controparte_2
e gli attori e ad Controparte_1 PA Parte_2 eccezione della sola fase decisoria, che è invece posta a carico degli attori ed è liquidata, come da dispositivo, secondo i valori tabellari medi in ragione della natura delle questioni controverse fra le parti, ai sensi del D.M. 55/2004, in ragione del rifiuto ingiustificato opposto alla proposta conciliativa del giudice, ai sensi dell'art. 185-bis cpc5, tenuto conto degli effetti che lo stesso diniego produce ai sensi dell'art. 91 cpc sulla regolamentazione delle spese.
10.1. Sono invece integralmente poste a carico degli attori in ragione della soccombenza e liquidate in base ai valori minimi tabellari, attesa la bassa
12 complessità delle questioni specificatamente trattate, le spese nei confronti degli altri convenuti e liquidate in base al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio fra (C.F. PA
), e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 nei confronti di e , nonché la Controparte_1 Controparte_2 [...]
(P.IVA: ), in persona del TE P.IVA_1 socio accomandatario e legale rappresentate, (C.F. TE
, e (C.F. , in proprio C.F._7 Parte_3 C.F._9
e nella qualità di socio accomandante, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito formulata ai sensi dell'art. 2033 c.c. dagli attori nei confronti delle convenute, e Controparte_1 CP_2
, con condanna di quest'ultime alla restituzione degli importi ricevuti in
[...] acconto sul prezzo dell'immobile, pari ad € 105.000,00, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalle convenute, CP_1
e , volta ad ottenere il risarcimento per mancata fruizione
[...] Controparte_2 dell'immobile, con condanna degli attori, in solido tra loro, a versare in favore delle convenute con decorrenza dal primo ottobre 2019 e fino allo sgombero, la somma mensile di € 600,00, che alla data della sentenza ammonta ad €
37.800,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3) condanna gli attori a liberare l'immobile da qualsiasi bene mobile, arredi o altre suppellettili di loro proprietà;
4) dichiara la carenza di legittimazione passiva della società
[...]
e di . Controparte_6 Controparte_7
5) rigetta la domanda principale di risarcimento del danno morale e di rimborso delle spese di miglioria dell'immobile, formulata dagli attori nei confronti di e;
Controparte_2 Controparte_1
6) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalle IG.re e Controparte_2
, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per Controparte_1
13 la mancata vendita dell'immobile e per il deprezzamento dello stesso avanzata nei confronti degli attori e . PA Parte_2
7) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , in proprio e nella qualità di socio accomandatario TE della società Centro servizi e di , liquidate in € CP_3 Parte_3
3.809,00, ciascuno, per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stefania Gullo e dell'Avv. Simone Ferrario dichiaratisi antistatari.
8) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute, e , che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
3.776,50, per compensi, IVA, CPA e rimborso forfettario 15%, calcolati sulla base dei valori medi tabellari (comprensivi della variazione in aumento per la pluralità delle parti) liquidando la sola fase decisoria, con distrazione in favore dell'avv. Ciappina Carmelo, dichiaratosi antistatario.
9) Compensa tra le parti le spese di iscrizione a ruolo della domanda principale e della domanda riconvenzionale.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.
Palmi, 31/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Vedi verbale udienza del 25.06.2024“ voleva abitare da solo la mansarda…Tutto Parte_2 l'immobile veniva modificato per essere abitato dai genitori e dai due figli, e la sorella Pt_2 ciascuno in autonomia. 4 Vedi verbale udienza escussione testi del 25.06.2024 10 5 Proposta conciliativa formulata al termine dell'udienza del 25/06/2024, in seguito all'escussione della prova testimoniale : “a questo punto dopo avere sentito le parti, formula una proposta nei seguenti termini: Controparte_
- e metteranno in vendita l'immobile oggetto di causa e con il ricavato provvederanno Controparte_1 alla restituzione dell'importo di 80.000,00 euro a , in proprio e nella qualità di ADS di PA Parte_2
, il quale a sua volta verserà la somma di 5.000 euro a titolo di transazione per la definizione del procedimento RGN
[...] 522/2022 ed i IG.ri e non avranno nulla a pretendere anche per l'epigrafata causa. TE Pt_3 Controparte_
- e , tratterranno i mobili e le migliorie apportate, mentre saranno restituiti ai IG.ri Controparte_1
suppellettili e gli effetti personali in essi contenuti. L'accesso dei IG.ri per il prelievo dei beni personali Pt_1 Pt_1 sarà concordato con i rispettivi difensori e avverrà in loro presenza”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 642 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), e PA C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, come in atti, dall'
[...] CodiceFiscale_2
Avv. Angelo PUGLIATTI (C.F.: ), con studio in Reggio C.F._3
Calabria, Via Archia Poeta n. 7;
- Parte attrice -
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentate e difese, come in atti, dall'Avv. Carmelo C.F._5
Ciappina, del Foro di Palmi (C.F.: ); C.F._6
NONCHE'
(P.IVA: TE
), in persona del socio accomandatario e legale rappresentate, P.IVA_1
(C.F. , convenuto anche in TE C.F._7 proprio, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Stefania Gullo
(C.F.: ), con studio in Rosarno, Via Cosenza n. 24; C.F._8
E
(C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_3 C.F._9 costruttore e socio accomandante della società TE
1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Simone Ferraro (CF:
, con studio in Palmi (RC) Via Bruno Buozzi 73 C.F._10
-Parte convenuta –
Oggetto: Responsabilità precontrattuale e azione di ripetizione indebito oggettivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e nella PA qualità di amministratore di sostegno del figlio , evocava Parte_2 in giudizio le IG.re e , nonché la Controparte_1 Controparte_2 [...]
ed i signori Controparte_4 CP_3
e , entrambi in proprio e, rispettivamente, in qualità di
[...] Parte_3 socio accomandatario e di socio accomandante della suddetta società, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento nelle trattative contrattuali in capo a
e per violazione dei principi di correttezza e Controparte_1 Controparte_2 buona fede contrattuale;
2) Accertare e dichiarare il diritto del sig. PA
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di
[...] [...]
, ad ottenere la restituzione dell'acconto corrisposto alle IG.re Parte_2
e ammontante ad € 105.000,00 e di Controparte_1 Controparte_2 conseguenza condannare queste ultime al pagamento dello stesso;
3) Accertare
e dichiarare il diritto del sig. , in proprio e nella qualità di PA amministratore di sostegno di , ad ottenere la restituzione Parte_2 dell'importo di € 25.000,00 a titolo di rimborso per le migliorie apportate all'immobile oggetto del presente atto;
4) Accertare e dichiarare il diritto del sig.
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di PA
, al risarcimento del danno morale ammontante ad € Parte_2
50.000,00 e di conseguenza condannare le IG.re e Controparte_1 [...]
al pagamento dello stesso;
5) Accertare e dichiarare la responsabilità CP_2 della società Centro Servizi SI. RA. e del costruttore per CP_3 Parte_3 le difformità nella realizzazione dell'opera; 6) Accertare e dichiarare il diritto del sig. , in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di PA
, al risarcimento del danno subito, nonché del danno Parte_2
2 morale, il tutto per l'ammontante cumulativo di € 50.000,00 e condannare la società Centro Servizi SI. RA. e il costruttore al CP_3 Parte_3 pagamento dello stesso;
7) il tutto con vittoria di spese e competenze”
1.2. A sostegno della domanda gli attori deducevano:
- di aver avviato con le IG.re e delle trattative, Controparte_2 Controparte_1 volte all'acquisto dell'immobile sito in Palmi (RC), via Silvestri Silva Giuseppe, censito al N.C.E.U. al foglio n. 32, particella n. 1169, subalterni nn. 22 e 23, per il prezzo complessivo di € 210.000,00;
- di aver corrisposto alle proprietarie, a titolo di acconto sul prezzo convenuto, la somma complessiva di € 105.000,00 (come da allegate copie vaglia postali del 07.06.2014 e bonifico del 18.03.2015, emessi dagli attori in favore della convenuta , con causale “acconto casa”); Controparte_1
- che in un clima di reciproca fiducia, agevolato da rapporti familiari, le proprietarie concedevano ai IG.ri le chiavi dell'immobile, consentendo Pt_1 loro di arredarlo e di apportare gli interventi edilizi ritenuti utili al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative;
- che, tuttavia, i rapporti tra le parti cominciavano ad incrinarsi, tanto da determinare l'instaurazione di iniziative giudiziarie, tra le quali il procedimento
RGN 489/2016, definito con provvedimento del Tribunale di Palmi del 5.10.2016 avente ad oggetto il sequestro giudiziario dell'immobile ai sensi dell'art. 670
c.p.c. ed affidamento della custodia alle proprietarie;
- in esito allo scambio di fitta corrispondenza tra i difensori delle parti, animati dalla volontà di portare a termine le trattative di acquisto dell'immobile, gli attori, in data 10 luglio 2020 a pochi giorni dalla data fissata per la stipula del rogito, apprendevano tramite un perito da loro incaricato che l'immobile era viziato da gravi difformità planimetriche e catastali.
1.3. Sulla scorta di tali premesse e della dedotta violazione dei princìpi di correttezza e buona fede contrattuale da parte delle convenute, per avere le stesse incardinato trattative dirette alla vendita di un immobile caratterizzato da gravi vizi e difformità catastali tali pregiudicare il buon esito dell'affare, gli attori chiedevano:
3 a) la restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto sul prezzo di compravendita pattuito (€105.000,00);
b) il rimborso delle spese sostenute per gli interventi migliorativi posti in essere sull'immobile (€25.000,00);
c) il risarcimento del danno morale patito per la mancata conclusione dell'accordo, quantificato in € 50.000,00.
d) Lo stesso importo di € 50.000,00 veniva richiesto dagli attori, a titolo danno morale, nei confronti della società del socio TE accomandatario, e del socio accomandante nonché TE costruttore, , ritenuti responsabili dei vizi e delle difformità Parte_3 riscontrate nell'immobile oggetto di causa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale ritualmente depositata in atti, si costituivano in giudizio le convenute CP_1
e , le quali, contestato in fatto ed in diritto il dedotto
[...] Controparte_2 avversario ed eccepita, in rito, l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori e difetto di rappresentanza di
[...]
per la mancata produzione del decreto di autorizzazione del Parte_2
Giudice tutelare, chiedevano, nel merito il rigetto delle domande restitutoria e risarcitoria formulate dagli attori, con condanna degli stessi allo sgombero dell'immobile dagli arredi e suppellettili ivi esistenti e al pagamento delle spese processuali.
2.1. In via riconvenzionale le convenute chiedevano:
a) il risarcimento dei danni derivanti dal mancato introito determinato dall'impossibilità di porre in vendita dell'immobile, nonché dalle vicende giudiziarie, rivelatesi infondate, quantificato nell'importo complessivamente stimato in € 60.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta congrua;
b) il risarcimento dei i danni da deprezzamento dell'immobile, stimato in circa il
25% rispetto al suo valore, per un importo pari ad € 52.500,00;
c) la condanna degli attori a corrispondere l'indennità di occupazione per l'utilizzo dell'immobile, da parametrarsi al canone mensile previsto dalle tabelle dell'Agenzia delle Entrate, pari a € 900,00 mensili, con decorrenza da ottobre
2019 e sino alla completa liberazione dell'immobile;
4 d) la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria, oltre alla soccombenza.
2.2. A sostegno della buona fede e della volontà di addivenire alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile, le sig.re e CP_2 CP_1 deducevano che le riferite difformità edilizie altro non erano che il risultato di una serie interventi edilizi che gli stessi attori avevano commissionato alla società Melfer s.r.l., dopo la conclusione dei lavori da parte della società costruttrice, Si. al fine di rendere l'immobile confacente all'esigenze CP_5 abitative della famiglia . Pt_1
Ad ogni buon conto, deducevano, a dimostrazione della loro buona fede, di aver provveduto alla sanatoria delle difformità riscontrate, con in sanatoria e Pt_4 variazione catastale del 15.10.2020, tempestivamente versata in atti.
Le convenute, inoltre, sulla scorta dell'inadempimento degli attori all'obbligo di stipula del contratto definitivo e della considerazione che le somme ricevute in acconto fossero state versate a titolo di caparra confirmatoria, ne invocavano il diritto di ritenzione, con conseguente richiesta di rigetto della domanda restitutoria formulata dai sig. . Pt_1
3. In data 19 luglio 2021, si costituiva in giudizio il sig. , in Parte_3 proprio ed in qualità di socio accomandante della il quale, nel CP_3 contestare quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, chiedeva che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo le dedotte difformità dell'immobile imputabili alla società e al TE costruttore, , derivando esse invece da interventi eseguiti Parte_3 successivamente all'ultimazione dei lavori (il 22 dicembre 2014).
3.1. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda risarcitoria formulata dai
IG.ri , con condanna degli stessi al pagamento delle spese legali e al Pt_1 risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3.2. Le medesime eccezioni e deduzioni venivano sollevate da TE
, ritualmente costituitosi in giudizio in proprio e nella qualità di socio
[...] accomandatario della il quale, nel ribadire Controparte_4 la carenza di legittimazione passiva in capo alla società convenuta ed al socio accomandatario per essere le difformità imputabili ad interventi manutentivi
5 commissionati dai in epoca successiva alla conclusione dei lavori, Pt_1 insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria e per la condanna degli attori alle spese processuali e ai danni per lite temeraria.
4. In esito a compiuta istruttoria documentale ed acquisita la prova testimoniale, il Giudice, preso atto della mancata adesione degli attori ad una serie di proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a e di difetto di rappresentanza di PA
, sollevata dalle convenute. Parte_2
Le risultanze istruttorie hanno invero confermato il diretto coinvolgimento di nelle trattative volte alla conclusione del contratto di acquisto PA dell'immobile oggetto di causa, circostanza comprovata dalla produzione in atti di due vaglia postali dallo stesso emessi in data 07.06.2014 in favore di CP_1
con causale “acconto casa” che non hanno costituito oggetto di puntuale
[...] contestazione da parte delle convenute.
Per quanto concerne - anch'egli direttamente coinvolto Parte_2 nelle trattative, come evincibile dalla copia del bonifico di 100.000 euro dallo stesso effettuato in favore della convenuta, , con causale Controparte_1
“acconto casa”– si ribadisce quanto statuito nell'ordinanza del 01.08.2023 con cui questo Giudice, preso atto dell'intervenuto deposito del decreto di autorizzazione dal Giudice tutelare, avente valore di ratifica dell'operato dell'amministratore di sostegno, ha attribuito a detta produzione documentale efficacia sanante, con effetto dalla data di notifica dell'atto introduttivo e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. ultimo alinea.
Le eccezioni preliminari in rito sono dunque prive di pregio, anche in luce del fatto che, nelle more del giudizio, si è autonomamente Parte_2 costituito con l'assistenza del nuovo difensore, il quale ha ritualmente depositato la procura alle liti rilasciata da ed il provvedimento revoca Parte_2 dell'amministrazione di sostegno, intervenuto anch'esso in corso di causa.
6 Non vi è dubbio, pertanto, che con la costituzione in proprio, Parte_2
ha integralmente ratificato l'iniziativa processuale intrapresa
[...] dall'amministratore di sostegno, dimostrando la propria adesione a tutte le richieste, allegazioni e deduzioni formulate nel suo interesse nell'atto introduttivo ed in corso di causa, con efficacia sanante di qualsiasi eventuale vizio di rappresentanza.
6. Passando al merito della controversia si osserva come ai fini della corretta qualificazione giuridica dell'azione intrapresa, sia innanzitutto necessario procedere alla ricostruzione dei fatti emersi in sede istruttoria.
6.1. È pacifico e documentalmente provato:
a) che tra le convenute e gli attori siano intercorse delle trattative volte alla compravendita dell'immobile sito in Palmi (RC), via Silvestri Silva Giuseppe, censito al N.C.E.U. al foglio n. 32, particella n. 1169, subalterni nn. 22 e 23, per il prezzo complessivo di € 210.000,00;
b) che sia le proprietarie dell'immobile che i futuri acquirenti abbiano seriamente avviato le trattative nell'intenzione condivisa di concludere l'affare, tanto da indurre i IG.ri a versare in acconto la metà del prezzo pattuito Pt_1
(vedi vaglia postali e bonifico, depositati in atti), ottenendo dalle proprietarie le chiavi dell'immobile e la disponibilità dello stesso, circostanza, anche questa pacifica, oltre che documentata dalle ricevute di pagamento delle utenze a nome di;
Parte_2
c) che le somme versate dai sig.ri a giugno 2014 e a marzo 2015, Pt_1 per complessivi €105.000,00, sono state espressamente qualificate come acconto sul prezzo convenuto, circostanza evincibile per tabulas non solo dalle causali dei vaglia e del bonifico depositati in atti, recanti l'indicazione “acconto casa”, ma anche dalla circostanza che le destinatarie del pagamento, nel rilasciare quietanza per gli acconti ricevuti, non hanno dato alle somme versate una diversa qualificazione giuridica;
d) tale ultima circostanza non è in alcun modo scalfita dalle allegazioni e dalle deduzioni della parte convenuta, non emergendo dagli atti di causa alcun elemento che faccia presumere che le parti abbiano concordato il versamento di una caparra confirmatoria a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di acquisto
7 dell'immobile. Obbligo, peraltro, non formalmente assunto dagli attori, non avendo le parti mai formalizzato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che certamente avrebbe dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt.1350 e 1351 c.c.;
e) dunque, il rapporto contrattuale finalizzato al trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di causa non può ritenersi validamente concluso per facta concludentia, dovendo il preliminare di vendita immobiliare rivestire la forma scritta ad substatiam ai sensi dell'art. 1351 c.c. a mente del quale “Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”.
7. Sulla scorta di tali elementi di fatto ed in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, alcun contratto preliminare di compravendita immobiliare è stato stipulato, la vicenda deve essere ricondotta nell'ambito del recesso dalle trattive volte alla conclusione del contratto di compravendita, giunte ad un punto tale da portare i futuri acquirenti a versare un acconto pari alla metà del prezzo convenuto, ricevendo in cambio le chiavi dell'immobile e l'autorizzazione ad effettuare interventi edilizi volti a rendere l'immobile medesimo conforme alle esigenze abitative dei futuri acquirenti.
Le evidenze enunciate -omessa mancata formalizzazione di un contratto preliminare di vendita;
testuale qualificazione delle somme versate dagli attori quale “acconto casa”, qualificazione non confutata dalle convenute nell'atto di quietanza;
mancata previsione di una caparra confirmatoria;
entità dell'acconto, pari alla metà del prezzo convenuto- inducono ad escludere che le parti abbiano pattuito una caparra confirmatoria a garanzia dell'inadempimento.
Inoltre, la volontà di procedere al versamento di un acconto da parte dei IG.ri
, oltre ad emergere per tabulas, trova ulteriore riscontro nella Pt_1 sproporzione esistente tra la somma versata in anticipo (€105.000,00) e il valore della prestazione oggetto di contrato (€210.000,00), sproporzione che secondo la giurisprudenza di legittimità è certamente incompatibile con la natura e la funzione della caparra confirmatoria1. 1 Cass. Civ. 13495/2015. 8 Posto, dunque, che è comprovato in atti che le somme versate in anticipo dai futuri acquirenti (pari ad € 105.000,00) costituissero nel comune intendimento delle parti un acconto sul prezzo di vendita, è utile evidenziare per ragioni di ordine sistematico, che anche nell'ipotesi in cui il versamento fosse stato effettuato senza enunciazione della causale, lo stesso, in difetto dell'espressa pattuizione della caparra confirmatoria, sarebbe stato comunque qualificato come acconto. Ed invero, per pacifica giurisprudenza “…qualora sussista il dubbio sulla qualificazione della pattuizione quale caparra confirmatoria piuttosto che acconto, il dubbio medesimo va risolto in favore della seconda qualificazione, atteso che la caparra confirmatoria richiede una prova rigorosa”2.
7.1. Da quanto precede discende il diritto dei IG.ri ad ottenere la Pt_1 restituzione delle somme versate alle proprietarie a titolo di acconto sul prezzo convenuto, pari ad € 105.000,00, in ragione della mancata conclusione delle trattative dell'affare, oltre interessi dalla domanda giudiziale.
8. Sennonché, in corso di causa è chiaramente emerso come a seguito di una serie di dissidi aggravati anche da iniziative processuali, il clima di reciproca fiducia inizialmente esistente tra le parti sia venuto meno, tanto da indurle a rinviare più volte la stipula del rogito, fino al definitivo rifiuto opposto dagli attori nel 2020, sulla scorta di presunti vizi dell'immobile e difformità planimetrico- catastali ascrivibili, secondo la prospettazione attorea, alla condotta delle proprietarie per tramite della società appaltatrice dei lavori di costruzione,
TE
Occorre tuttavia precisare come tale allegazione abbia trovato puntuale smentita in sede istruttoria, in particolare, in esito alla prova testimoniale, dalla quale è emerso invece che le denunciate difformità planimetrico-catastali dell'immobile sono state determinate da interventi espressamente commissionati dai IG.ri alla società Melfer s.r.l., al fine di rendere l'immobile conforme alle Pt_1 esigenze abitative dei futuri acquirenti;
tutto ciò dopo che era già avvenuta 2 Cass. Civ. 22 agosto 1977, n. 3833, Trib. Monza 12.09.2007. 9 l'ultimazione dei lavori di costruzione ad opera della società centro servizi
[...]
Pt_5
I testi escussi hanno confermato, senza contraddizioni, che i avevano Pt_1 commissionato alla Melfer s.r.l. una serie di interventi volti alla creazione di ambienti loro congeniali, monitorando continuamente, anche attraverso delle videochiamate, lo stato di avanzamento dei lavori4.
8.1. In luce delle enunciate risultanze istruttorie, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della società
[...]
e dei soci, e , non essendo TE TE Parte_3 le citate difformità catastali ascrivibili all'operato della società costruttrice, per avere la stessa ultimato i lavori nel 2014, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa e ai soci convenuti anche in proprio.
8.2. Né poi può trovare accoglimento l'ulteriore domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese per le migliorie asseritamente apportate all'immobile, avanzata nei confronti delle convenute.
La richiesta, oltre ad essere generica, non è supportata da alcun elemento che faccia presumere che gli interventi edilizi posti in essere dai al fine di Pt_1 soddisfare le proprie esigenze abitative e familiari, costituissero anche delle migliorie idonee ad incrementare il valore dell'immobile oggetto di causa.
8.3. L'insieme delle argomentazioni ed evidenze istruttorie sopra enunciate portano a ritenere priva di fondamento anche la domanda risarcitoria per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175,
1337, 1375 c.c. formulata dagli attori nei confronti delle IG.re e Controparte_2
. Controparte_1
È emerso infatti in corso di causa come le odierne convenute, pur di agevolare la conclusione dell'affare, abbiano addirittura sanato le difformità catastali, con presentazione di CILA in sanatoria ritualmente versata in atti, nonostante le difformità denunciate fossero evidentemente imputabili agli interventi edilizi voluti e commissionati dai futuri acquirenti, dopo la conclusione dei lavori e l'accatastamento dell'edificio.
La mancata conclusione del contratto di compravendita non può dunque essere imputata alle proprietarie, la cui condotta è risultata conforme ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1338 c.c.
Lo stesso non può dirsi per i sig.ri i quali hanno più volte procrastinato Pt_1 la stipula del rogito, sino al definitivo rifiuto opposto nell'anno 2020, sulla scorta di presunte difformità catastali, ben consapevoli che dette difformità costituivano in realtà il risultato dei lavori da loro commissionati alla società Melfer s.r.l.
9. Acclarato che l'interruzione dalle trattative è stata determinata dal comportamento degli attori, contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale (1175, 1337, 1338 c.c.) e che, dunque, si profila un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, i danni risarcibili tempestivamente richiesti dalle convenute in via riconvenzionale, devono essere commisurati al cd. interesse negativo, ovvero l'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della propria libertà negoziale.
E' pacifico infatti che, in caso di responsabilità precontrattuale, sono risarcibili, purché abbiano costituito oggetto di puntuale allegazione e prova da parte del richiedente, sia il pregiudizio patrimoniale patito dalla parte lesa, in misura corrispondente agli esborsi sostenuti per la negoziazione non andata a buon fine
(danno emergente), che il danno da perdita delle occasioni d'affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto (lucro cessante).
Nella fattispecie, tuttavia, le attrici in via riconvenzionale non hanno allegato né provato di aver subito danni ulteriori rispetto alla mancata fruizione dell'immobile per il tempo di occupazione da parte dei futuri acquirenti, né tantomeno hanno fornito elementi idonei a dimostrare di aver perso ulteriori occasioni negoziali durante le trattative, cd. danno da perdita di chances contrattuali alternative.
9.1. Alla stregua di quanto sopra argomentato è meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno per mancata fruizione dell'immobile, formulata in via riconvenzionale da e , che in Controparte_1 Controparte_2
11 luce del presumibile valore locatizio e delle caratteristiche ed ubicazione dell'immobile, appare equo determinare in € 600,00 mensili, con decorrenza dalla data della richiesta di sgombero formulata tramite pec al precedente difensore degli attori (c.f.r. all. 5 alla comparsa di costituzione in giudizio), cioè
a dire con decorrenza dal primo ottobre 2019 e sino alla data dello sgombero, quantificato alla data della sentenza in € 37.800,00, oltre interessi e dal dovuto al soddisfo.
9.2. Si rigetta, invece, in quanto generica e priva di elementi di riscontro, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata vendita dell'immobile, c.d. perdita di chances contrattuali alternative, non avendo le proprietarie dimostrato di aver perso occasioni contrattuali favorevoli a causa delle trattative inutilmente avviate.
9.3. Parimenti infondata, oltre che generica nelle allegazioni, è la domanda di risarcimento del danno da presunto deprezzamento dell'immobile derivante dall'uso.
10. Le spese di giudizio sono compensate fra convenute IG.re e Controparte_2
e gli attori e ad Controparte_1 PA Parte_2 eccezione della sola fase decisoria, che è invece posta a carico degli attori ed è liquidata, come da dispositivo, secondo i valori tabellari medi in ragione della natura delle questioni controverse fra le parti, ai sensi del D.M. 55/2004, in ragione del rifiuto ingiustificato opposto alla proposta conciliativa del giudice, ai sensi dell'art. 185-bis cpc5, tenuto conto degli effetti che lo stesso diniego produce ai sensi dell'art. 91 cpc sulla regolamentazione delle spese.
10.1. Sono invece integralmente poste a carico degli attori in ragione della soccombenza e liquidate in base ai valori minimi tabellari, attesa la bassa
12 complessità delle questioni specificatamente trattate, le spese nei confronti degli altri convenuti e liquidate in base al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio fra (C.F. PA
), e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 nei confronti di e , nonché la Controparte_1 Controparte_2 [...]
(P.IVA: ), in persona del TE P.IVA_1 socio accomandatario e legale rappresentate, (C.F. TE
, e (C.F. , in proprio C.F._7 Parte_3 C.F._9
e nella qualità di socio accomandante, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito formulata ai sensi dell'art. 2033 c.c. dagli attori nei confronti delle convenute, e Controparte_1 CP_2
, con condanna di quest'ultime alla restituzione degli importi ricevuti in
[...] acconto sul prezzo dell'immobile, pari ad € 105.000,00, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalle convenute, CP_1
e , volta ad ottenere il risarcimento per mancata fruizione
[...] Controparte_2 dell'immobile, con condanna degli attori, in solido tra loro, a versare in favore delle convenute con decorrenza dal primo ottobre 2019 e fino allo sgombero, la somma mensile di € 600,00, che alla data della sentenza ammonta ad €
37.800,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3) condanna gli attori a liberare l'immobile da qualsiasi bene mobile, arredi o altre suppellettili di loro proprietà;
4) dichiara la carenza di legittimazione passiva della società
[...]
e di . Controparte_6 Controparte_7
5) rigetta la domanda principale di risarcimento del danno morale e di rimborso delle spese di miglioria dell'immobile, formulata dagli attori nei confronti di e;
Controparte_2 Controparte_1
6) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalle IG.re e Controparte_2
, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per Controparte_1
13 la mancata vendita dell'immobile e per il deprezzamento dello stesso avanzata nei confronti degli attori e . PA Parte_2
7) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , in proprio e nella qualità di socio accomandatario TE della società Centro servizi e di , liquidate in € CP_3 Parte_3
3.809,00, ciascuno, per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stefania Gullo e dell'Avv. Simone Ferrario dichiaratisi antistatari.
8) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute, e , che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
3.776,50, per compensi, IVA, CPA e rimborso forfettario 15%, calcolati sulla base dei valori medi tabellari (comprensivi della variazione in aumento per la pluralità delle parti) liquidando la sola fase decisoria, con distrazione in favore dell'avv. Ciappina Carmelo, dichiaratosi antistatario.
9) Compensa tra le parti le spese di iscrizione a ruolo della domanda principale e della domanda riconvenzionale.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.
Palmi, 31/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Vedi verbale udienza del 25.06.2024“ voleva abitare da solo la mansarda…Tutto Parte_2 l'immobile veniva modificato per essere abitato dai genitori e dai due figli, e la sorella Pt_2 ciascuno in autonomia. 4 Vedi verbale udienza escussione testi del 25.06.2024 10 5 Proposta conciliativa formulata al termine dell'udienza del 25/06/2024, in seguito all'escussione della prova testimoniale : “a questo punto dopo avere sentito le parti, formula una proposta nei seguenti termini: Controparte_
- e metteranno in vendita l'immobile oggetto di causa e con il ricavato provvederanno Controparte_1 alla restituzione dell'importo di 80.000,00 euro a , in proprio e nella qualità di ADS di PA Parte_2
, il quale a sua volta verserà la somma di 5.000 euro a titolo di transazione per la definizione del procedimento RGN
[...] 522/2022 ed i IG.ri e non avranno nulla a pretendere anche per l'epigrafata causa. TE Pt_3 Controparte_
- e , tratterranno i mobili e le migliorie apportate, mentre saranno restituiti ai IG.ri Controparte_1
suppellettili e gli effetti personali in essi contenuti. L'accesso dei IG.ri per il prelievo dei beni personali Pt_1 Pt_1 sarà concordato con i rispettivi difensori e avverrà in loro presenza”.