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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 941/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 941/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Largo Parte_1 C.F._1
Madonna dei Sette Dolori n. 11 presso lo studio dell'Avv. LANCIANO GIANLUCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26.03.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...]
indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Pescara il 7 dicembre 2016 (atto n. 117, parte I, anno 2016).
2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 4 luglio 2024 veniva dichiarata la sua contumacia.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 949/2024 del 23.07.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di scioglimento del matrimonio civile.
4. All'udienza del 9 aprile 2025 la ricorrente chiedeva dichiararsi ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L.
898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pescara.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 23.07.2024 dal
Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26 marzo
2024 da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e il Parte_1 CP_2
07.12.2016 in Pescara e trascritto nel registro del Comune di Pescara – atto n. 117, parte I, anno 2016;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 c) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 941/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Largo Parte_1 C.F._1
Madonna dei Sette Dolori n. 11 presso lo studio dell'Avv. LANCIANO GIANLUCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26.03.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...]
indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Pescara il 7 dicembre 2016 (atto n. 117, parte I, anno 2016).
2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 4 luglio 2024 veniva dichiarata la sua contumacia.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 949/2024 del 23.07.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di scioglimento del matrimonio civile.
4. All'udienza del 9 aprile 2025 la ricorrente chiedeva dichiararsi ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L.
898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pescara.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 23.07.2024 dal
Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26 marzo
2024 da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e il Parte_1 CP_2
07.12.2016 in Pescara e trascritto nel registro del Comune di Pescara – atto n. 117, parte I, anno 2016;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 c) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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