TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Oscar Uccelli ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio
-attore- contro con il patrocinio dell'Avv. Aldo de Bellis ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio
-convenuto-
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni delle parti: come rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.12.2017 citava in giudizio Parte_1 per sentire pronunciare nei confronti di quest'ultima condanna al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 5.937,00 di cui alla fattura n. 47 del 23.9.2015, in atti, emessa nei confronti della resistente per una serie di lavori di impiantistica elettrica eseguiti in un cantiere sito in Passignano sul
Trasimeno. Esponeva la ricorrente che: -nonostante i lavori fossero stati regolarmente portati a termine senza contestazioni, non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo, Controparte_1
per cui era stata costretta a costituirla in mora, con racc. a.r. del 28.9.2015, in atti, all.3 al ricorso, e che pagina 1 di 5 alla richiesta di pagamento, con fax del 23.10.2015 (all. 4), il legale della resistente aveva eccepito l'estraneità ai lavori della propria assistita;
-da accertamenti svolti presso il Comune di Passignano sul
Trasimeno (all. 5) aveva appurato che l'immobile ove erano state eseguite le opere era la residenza delle Sig.re e , persone con le quali non aveva Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
intrattenuto alcun rapporto (ma, rispettivamente, moglie e figlia del Sig. legale Persona_1
rappresentante di;
-in seguito aveva avuto contatti con il Sig. Controparte_1 Persona_1
il quale le aveva comunicato di ritenere eccessivo il corrispettivo richiesto in fattura;
concordava con quest'ultimo di far effettuare una verifica da un tecnico;
nel marzo 2016, il Perito industriale Sig. si era recato in cantiere e, alla presenza sia del Signor (l.r.p.t. di Persona_2 Parte_1
che del Signor (l.r.p.t. di , aveva verificato Parte_1 Persona_1 Controparte_1
quantità e tipologia dei lavori svolti dopodiché aveva redatto Computo metrico estimativo sulla base del Preziario della Regione Umbria ammontante ad € 11.071,11 (all.7), importo peraltro di gran lunga superiore a quello richiesto in fattura da -ritenendo sussistente sia il rapporto Parte_1 contrattuale con sia l'inadempimento di quest'ultima, la ricorrente Controparte_1
concludeva chiedendo di dare atto e dichiarare la corretta esecuzione dei lavori di cui alla Fattura n. 47 del 23.9.2015 e, per l'effetto, condannare al pagamento, in suo favore, della Controparte_1 somma di € 5.937,00, oltre interessi moratori ex D.L. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo,
o la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e, in subordine, contestando quanto dedotto nel ricorso introduttivo: -deduceva di non avere mai avuto alcun rapporto contrattuale con e che, anche laddove fosse stato provato in Parte_1 corso di causa il conferimento dell'incarico da parte del Signor siccome quest'ultimo - Persona_1 all'epoca - non era il legale rappresentante p.t. della società, non poteva contrarre obbligazioni in suo nome;
-contestava i fatti stessi posti a fondamento dell'azione ed in particolare l'esecuzione dei lavori, la loro quantità, qualità e relativa quantificazione;
-concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto rigettare la domanda della ricorrente e, in via subordinata, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Disposta, su richiesta della resistente, la conversione del rito, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
ammessa la prova per testi articolata dalla difesa di parte ricorrente, alla udienza del 26.1.2022 erano escussi tutti i testi;
il fascicolo era riassegnato all'odierno giudicante dinanzi al quale, all'udienza del 20 luglio 2023, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. Concessi i termini di rito ex art. 190 c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva.
pagina 2 di 5 La convenuta ha eccepito, come anche precisato nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1
c.p.c. il difetto di legittimazione passiva in capo alla società rilevando come Controparte_1
gli asseriti lavori non fossero stati effettuati in suo favore ma nei confronti della Sig.ra
[...]
del tutto estranea dalla compagine societaria della e rilevando CP_4 Controparte_1 come il sig. all'epoca dei fatti, non avesse alcun potere di rappresentanza della società Persona_1 che, pertanto, non poteva certamente impegnare (all'epoca in cui venne conferito l'incarico per l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, il legale rappresentante della non era il Sig. Controparte_1
ma il Sig. . Rilevava che la sede societaria è collocata in altro e diverso Persona_1 Persona_3
immobile rispetto a quello oggetto dei lavori. Quanto ai documenti prodotti dalla società attrice rimarcava che: • nella fattura prodotta, emessa nei confronti della società soggetto giuridico diverso rispetto al committente effettivo, (all. 2 controparte), in descrizione si dà atto che i lavori sono stati eseguiti “presso l'abitazione del Sig. sita in località Passignano sul Trasimeno, in via Persona_1 dell'Agricoltura n. 38”; • nel computo estimativo (all.7 controparte) si legge, nell'oggetto “lavori eseguiti dalla ditta di a servizio della civile abitazione in Via San Donato n. Parte_1 Parte_1
37, Loc. Passignano sul Trasimeno (PG).”
Dalla visura della società prodotta in atti risulta che alla data del 16.12.2014 il socio accomandatario risultava essere il Sig. e non poteva quindi, nei giorni immediatamente Persona_1
precedenti, agire in nome e per conto della società. Pertanto, esclusa ogni preventiva autorizzazione effettuata dal all'effettuazione di tale spesa e dovendosi viepiù escludere una ratifica Per_1
successiva, quantomeno implicita, della stessa, avendo inviato al procuratore della società attrice una missiva (datata 23 ottobre 2015, in atti) nella quale si specificavano le ragioni per le quali la fattura trasmessa non avrebbe potuto essere onorata, ritiene l'organo giudicante che la fattispecie in esame sia pienamente sussumibile nella previsione di cui all'art. 1398 c.c., essendosi il Sig. Persona_1
comportato alla stregua di un falsus procurator della società, probabilmente confidando che la spesa rientrasse nel budget aziendale. Occorre, dunque, verificare se la società rappresentata abbia con il suo comportamento colposo dato causa all'apparente legittimazione del falsus procurator e se il terzo abbia confidato senza sua colpa nella situazione apparente.
Ritiene innanzitutto il Tribunale certamente sussistente la buona fede del terzo, il quale non è contestato avesse già eseguito in precedenza i lavori dei quali si contesta il pagamento. A tale riguardo non deve neppure passare inosservato il comportamento posto in essere dal Sig. che, Persona_1
sfruttando la buona fede del terzo, da ritenersi vieppiù rafforzata per effetto del rapporto di fornitura e posa in opera intercorso tra le parti, ha intrattenuto rapporti con l'impresa esecutrice, presenziando alle lavorazioni e al collaudo finale, chiedendo modifiche e addirittura complimentandosi per i lavori pagina 3 di 5 eseguiti, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni escussi. Si consideri, poi, che lo stesso Per_1
presenziava al sopralluogo effettuato dal tecnico di parte della società attrice per la verifica dei prezzi praticati. È, quindi, in tale meccanismo, che, a parere del Tribunale, viene ad integrarsi il comportamento colposo posto in essere dalla società convenuta, la quale, quindi, ha contribuito a creare la situazione apparente e, per siffatta ragione, deve rispondere dell'affidamento del terzo e, in definitiva, della fattura emessa.
L'eccezione pertanto va disattesa.
Nel merito, la domanda è fondata. Emerge dalla istruttoria orale espletata che: -il teste
(perito incaricato dalle parti della verifica della congruità del corrispettivo) ha Persona_2
riferito di aver redatto computo estimativo dei lavori dopo aver effettuato sopralluogo in cantiere alla presenza del Sig. e che il prezzo da lui accertato, sulla base del Preziario della Regione Persona_1
Umbria, era addirittura superiore a quello richiesto in fattura da;
e Parte_1 Testimone_1
(operaio di ) hanno dichiarato: di avere eseguito i lavori di cui nell'Estratto Testimone_2 Pt_1
Conto allegato alla Fattura n. 47/2015, che il Sig. nel periodo dicembre 2014-maggio Persona_1
2015, è stato presente in cantiere durante l'esecuzione delle opere, ha richiesto modifiche ai lavori rispetto al preventivo iniziale, e, all'esito del collaudo, ha anche fatto i complimenti (teste . Tes_1
Il teste dichiara anche che “Abbiamo su richiesta del proceduto anche Tes_1 Per_1 all'istallazione di una ricevente supplementare per consentire il funzionamento del telecomando del cancello anche a notevole distanza”. Il teste ha anche dichiarato di essere “a conoscenza del Tes_2
ruolo svolto dal perché abbiamo lavorato svariato tempo in quel cantiere ed abbiamo parlato Per_1 con lo stesso”.
Del tutto legittima deve ritenersi la richiesta di adempimento avanzata dalla società attrice, risultando provati sia l'esecuzione dei lavori sia il prezzo praticato, riportato in fattura in misura inferiore a quanto dallo stesso consulente di parte accertato, e avendo peraltro la società convenuta operato solo una generica contestazione dei fatti posti a fondamento dell'azione. Al contrario, a fronte di lavori, comunque provati all'esito della istruttoria sia in ordine alla loro regolare esecuzione che alla quantità e al corrispettivo, la società convenuta si è limitata a contestarli. Al riguardo si osserva anche che qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova
(con l'ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto pagina 4 di 5 valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”).
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di in Parte_1 persona del legale rapp.te pt., della somma di € 5.937,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rapp.te pt., delle spese di lite, da distrarsi in Parte_1 favore dell'Avv. Oscar Uccelli, antistatario, liquidate in € 145,50 per spese e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 31 marzo 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Oscar Uccelli ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio
-attore- contro con il patrocinio dell'Avv. Aldo de Bellis ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio
-convenuto-
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni delle parti: come rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.12.2017 citava in giudizio Parte_1 per sentire pronunciare nei confronti di quest'ultima condanna al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 5.937,00 di cui alla fattura n. 47 del 23.9.2015, in atti, emessa nei confronti della resistente per una serie di lavori di impiantistica elettrica eseguiti in un cantiere sito in Passignano sul
Trasimeno. Esponeva la ricorrente che: -nonostante i lavori fossero stati regolarmente portati a termine senza contestazioni, non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo, Controparte_1
per cui era stata costretta a costituirla in mora, con racc. a.r. del 28.9.2015, in atti, all.3 al ricorso, e che pagina 1 di 5 alla richiesta di pagamento, con fax del 23.10.2015 (all. 4), il legale della resistente aveva eccepito l'estraneità ai lavori della propria assistita;
-da accertamenti svolti presso il Comune di Passignano sul
Trasimeno (all. 5) aveva appurato che l'immobile ove erano state eseguite le opere era la residenza delle Sig.re e , persone con le quali non aveva Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
intrattenuto alcun rapporto (ma, rispettivamente, moglie e figlia del Sig. legale Persona_1
rappresentante di;
-in seguito aveva avuto contatti con il Sig. Controparte_1 Persona_1
il quale le aveva comunicato di ritenere eccessivo il corrispettivo richiesto in fattura;
concordava con quest'ultimo di far effettuare una verifica da un tecnico;
nel marzo 2016, il Perito industriale Sig. si era recato in cantiere e, alla presenza sia del Signor (l.r.p.t. di Persona_2 Parte_1
che del Signor (l.r.p.t. di , aveva verificato Parte_1 Persona_1 Controparte_1
quantità e tipologia dei lavori svolti dopodiché aveva redatto Computo metrico estimativo sulla base del Preziario della Regione Umbria ammontante ad € 11.071,11 (all.7), importo peraltro di gran lunga superiore a quello richiesto in fattura da -ritenendo sussistente sia il rapporto Parte_1 contrattuale con sia l'inadempimento di quest'ultima, la ricorrente Controparte_1
concludeva chiedendo di dare atto e dichiarare la corretta esecuzione dei lavori di cui alla Fattura n. 47 del 23.9.2015 e, per l'effetto, condannare al pagamento, in suo favore, della Controparte_1 somma di € 5.937,00, oltre interessi moratori ex D.L. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo,
o la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e, in subordine, contestando quanto dedotto nel ricorso introduttivo: -deduceva di non avere mai avuto alcun rapporto contrattuale con e che, anche laddove fosse stato provato in Parte_1 corso di causa il conferimento dell'incarico da parte del Signor siccome quest'ultimo - Persona_1 all'epoca - non era il legale rappresentante p.t. della società, non poteva contrarre obbligazioni in suo nome;
-contestava i fatti stessi posti a fondamento dell'azione ed in particolare l'esecuzione dei lavori, la loro quantità, qualità e relativa quantificazione;
-concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto rigettare la domanda della ricorrente e, in via subordinata, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Disposta, su richiesta della resistente, la conversione del rito, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
ammessa la prova per testi articolata dalla difesa di parte ricorrente, alla udienza del 26.1.2022 erano escussi tutti i testi;
il fascicolo era riassegnato all'odierno giudicante dinanzi al quale, all'udienza del 20 luglio 2023, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. Concessi i termini di rito ex art. 190 c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva.
pagina 2 di 5 La convenuta ha eccepito, come anche precisato nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1
c.p.c. il difetto di legittimazione passiva in capo alla società rilevando come Controparte_1
gli asseriti lavori non fossero stati effettuati in suo favore ma nei confronti della Sig.ra
[...]
del tutto estranea dalla compagine societaria della e rilevando CP_4 Controparte_1 come il sig. all'epoca dei fatti, non avesse alcun potere di rappresentanza della società Persona_1 che, pertanto, non poteva certamente impegnare (all'epoca in cui venne conferito l'incarico per l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, il legale rappresentante della non era il Sig. Controparte_1
ma il Sig. . Rilevava che la sede societaria è collocata in altro e diverso Persona_1 Persona_3
immobile rispetto a quello oggetto dei lavori. Quanto ai documenti prodotti dalla società attrice rimarcava che: • nella fattura prodotta, emessa nei confronti della società soggetto giuridico diverso rispetto al committente effettivo, (all. 2 controparte), in descrizione si dà atto che i lavori sono stati eseguiti “presso l'abitazione del Sig. sita in località Passignano sul Trasimeno, in via Persona_1 dell'Agricoltura n. 38”; • nel computo estimativo (all.7 controparte) si legge, nell'oggetto “lavori eseguiti dalla ditta di a servizio della civile abitazione in Via San Donato n. Parte_1 Parte_1
37, Loc. Passignano sul Trasimeno (PG).”
Dalla visura della società prodotta in atti risulta che alla data del 16.12.2014 il socio accomandatario risultava essere il Sig. e non poteva quindi, nei giorni immediatamente Persona_1
precedenti, agire in nome e per conto della società. Pertanto, esclusa ogni preventiva autorizzazione effettuata dal all'effettuazione di tale spesa e dovendosi viepiù escludere una ratifica Per_1
successiva, quantomeno implicita, della stessa, avendo inviato al procuratore della società attrice una missiva (datata 23 ottobre 2015, in atti) nella quale si specificavano le ragioni per le quali la fattura trasmessa non avrebbe potuto essere onorata, ritiene l'organo giudicante che la fattispecie in esame sia pienamente sussumibile nella previsione di cui all'art. 1398 c.c., essendosi il Sig. Persona_1
comportato alla stregua di un falsus procurator della società, probabilmente confidando che la spesa rientrasse nel budget aziendale. Occorre, dunque, verificare se la società rappresentata abbia con il suo comportamento colposo dato causa all'apparente legittimazione del falsus procurator e se il terzo abbia confidato senza sua colpa nella situazione apparente.
Ritiene innanzitutto il Tribunale certamente sussistente la buona fede del terzo, il quale non è contestato avesse già eseguito in precedenza i lavori dei quali si contesta il pagamento. A tale riguardo non deve neppure passare inosservato il comportamento posto in essere dal Sig. che, Persona_1
sfruttando la buona fede del terzo, da ritenersi vieppiù rafforzata per effetto del rapporto di fornitura e posa in opera intercorso tra le parti, ha intrattenuto rapporti con l'impresa esecutrice, presenziando alle lavorazioni e al collaudo finale, chiedendo modifiche e addirittura complimentandosi per i lavori pagina 3 di 5 eseguiti, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni escussi. Si consideri, poi, che lo stesso Per_1
presenziava al sopralluogo effettuato dal tecnico di parte della società attrice per la verifica dei prezzi praticati. È, quindi, in tale meccanismo, che, a parere del Tribunale, viene ad integrarsi il comportamento colposo posto in essere dalla società convenuta, la quale, quindi, ha contribuito a creare la situazione apparente e, per siffatta ragione, deve rispondere dell'affidamento del terzo e, in definitiva, della fattura emessa.
L'eccezione pertanto va disattesa.
Nel merito, la domanda è fondata. Emerge dalla istruttoria orale espletata che: -il teste
(perito incaricato dalle parti della verifica della congruità del corrispettivo) ha Persona_2
riferito di aver redatto computo estimativo dei lavori dopo aver effettuato sopralluogo in cantiere alla presenza del Sig. e che il prezzo da lui accertato, sulla base del Preziario della Regione Persona_1
Umbria, era addirittura superiore a quello richiesto in fattura da;
e Parte_1 Testimone_1
(operaio di ) hanno dichiarato: di avere eseguito i lavori di cui nell'Estratto Testimone_2 Pt_1
Conto allegato alla Fattura n. 47/2015, che il Sig. nel periodo dicembre 2014-maggio Persona_1
2015, è stato presente in cantiere durante l'esecuzione delle opere, ha richiesto modifiche ai lavori rispetto al preventivo iniziale, e, all'esito del collaudo, ha anche fatto i complimenti (teste . Tes_1
Il teste dichiara anche che “Abbiamo su richiesta del proceduto anche Tes_1 Per_1 all'istallazione di una ricevente supplementare per consentire il funzionamento del telecomando del cancello anche a notevole distanza”. Il teste ha anche dichiarato di essere “a conoscenza del Tes_2
ruolo svolto dal perché abbiamo lavorato svariato tempo in quel cantiere ed abbiamo parlato Per_1 con lo stesso”.
Del tutto legittima deve ritenersi la richiesta di adempimento avanzata dalla società attrice, risultando provati sia l'esecuzione dei lavori sia il prezzo praticato, riportato in fattura in misura inferiore a quanto dallo stesso consulente di parte accertato, e avendo peraltro la società convenuta operato solo una generica contestazione dei fatti posti a fondamento dell'azione. Al contrario, a fronte di lavori, comunque provati all'esito della istruttoria sia in ordine alla loro regolare esecuzione che alla quantità e al corrispettivo, la società convenuta si è limitata a contestarli. Al riguardo si osserva anche che qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova
(con l'ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto pagina 4 di 5 valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”).
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di in Parte_1 persona del legale rapp.te pt., della somma di € 5.937,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rapp.te pt., delle spese di lite, da distrarsi in Parte_1 favore dell'Avv. Oscar Uccelli, antistatario, liquidate in € 145,50 per spese e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 31 marzo 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5