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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4979/2025 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio dell'avv. CARANDENTE Parte_1 C.F._1
TARTAGLIA GABRIELLA
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CHIRULLI COSIMO
RESISTENTE
Nonché
in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rapp.te p.t. con il patrocinio dell'avv. SAGLIOCCO BIAGIO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.2.2025 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa da Controparte_1 avente n. 071 2025 90082805 19/000 notificata in data 26.2.2025 relativa a contributi previdenziali anni 2002 e 2003 dovuti alla per complessivi Controparte_2
Euro 6.112,07 per complessivi Euro 6.112,07 fondata sulle presupposte cartelle di pagamento n.
071 2002 0074863991 000 e n. 071 2003 0144838487 000 presuntivamente notificate rispettivamente in data 4.10.2002 e 3.6.2003. L'istante eccepiva l'omessa notifica delle cartelle ed in ogni l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione applicandosi quella quinquennale ex lege 335/95, evidenziandosi che in ogni caso sarebbe maturata quella decennale a partire dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle .
Pertanto chiedeva all'adito Tribunale di : accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei resistenti a procedere ad esecuzione forzata per i crediti di cui all'intimazione di pagamento di
Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., n. 071 2025 90082805 19/000 notificata in data
26.2.2025, delle cartelle di pagamento n. 07120020074863991000 e n. 07120030144838487000, nonché la non debenza delle relative somme per intervenuta prescrizione del diritto; vinte le spese di lite
Si costituivano sia sia la chiedendo con varie argomentazioni in fatto e in CP_3 CP_2 diritto il rigetto del ricorso. In particolare rilevava la regolare notifica delle cartelle di CP_3 pagamento come da relate prodotte e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. La CP_2 spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'istante al pagamento dei contributi previdenziali omessi.
Disposto il differimento dell'udienza , acquisite le note di udienza disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a seguito della fissazione della trattazione con modalità cartolare, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato merita accoglimento.
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante nell'atto di opposizione.
Rileva il giudicante che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione notificata da ed opposta in questa sede hanno ad oggetto contributi della Forense soggetti alla CP_3 CP_2 disciplina della prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 legge 335/95 trattandosi di contributi anteriori alla modifica normativa della legge 247/2012 .Difatti il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. CP_2
66 della l.n. 247/2012, e si applica tuttavia soltanto a partire dal 2 febbraio 2013.
Il concessionario ha dimostrato che la notifica delle cartelle in questione è avvenuta rispettivamente in data 4.10.2022 e 3.6.2003 ad opera del messo notificatore (vedi relate in atti ); le stesse non risultano opposte.
Come è noto, con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti successivamente alla notifica della cartella (vedi tra le tante Cass. n. 2616 del 11/02/2015 ; Cass. n. 26129 del
02/11/2017 ; Cass. n. 1230 del 21/01/2020 ) è indubbio che il debitore può far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella laddove , come nella specie gli è stato notificato un atto di intimazione espressamente diretto a far valere la pretesa creditoria . La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
Orbene con riferimento alla questione della prescrizione dei contributi rileva il giudice che la
Suprema Corte (Sezioni Unite 23397 del 17.11.2016) ha affermato il principio della non conversione del termine di prescrizione ovvero che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Peraltro nella spese è maturata la prescrizione anche decennale.
Alla luce dei detti principi , tenuto conto che né il concessionario né la hanno dimostrato la CP_2 notifica di atti idonei a interrompere la prescrizione tra la data di notifica delle cartelle ( 4.10.2002
e 3.6.2003) e quella di notifica dell'intimazione qui opposta ( 26.2.2025) devono dichiararsi estinti i crediti contributivi di cui alle richiamate cartelle per intervenuta prescrizione.
Ne consegue che in accoglimento del ricorso deve essere dichiara l'inefficacia dell'atto di intimazione e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di tale intimazione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate in ricorso;
per l'effetto va rigettata la domanda riconvenzionale della non avendo , per qunato di sua CP_2 competenza , dimostrato la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Nessuna statuizione compete a questo giudice in ordine all'atto di pignoramento notificato nelle more di questo giudizio essendo la relativa cognizione riservata al Giudice dell'Esecuzione .
Le spese di lite , liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico di entrambi i resistenti dovendo ascriversi ad entrambi la ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti atteso che l'iscrizione a ruolo , con conseguente attribuzione al concessionario del compito di esazione , non esonera il titolare della pretesa a esercitare il controllo sull'attività dello stesso concessionario e soprattutto, a sua volta , a sollecitare con autonoma iniziativa il pagamento dei contributi così come dimostra l'attivazione in questa sede della domanda riconvenzionale.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara l'inefficacia dell'atto di intimazione opposto n. 071 2025
9008280519 000 e per l'effetto l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di tale intimazione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 071
2002 0074863991 000 e n. 071 2003 0144838487 000 .
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da CP_2
Condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge nonché spese di C.U. versate. Si comunichi.
Napoli,05/08/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4979/2025 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio dell'avv. CARANDENTE Parte_1 C.F._1
TARTAGLIA GABRIELLA
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CHIRULLI COSIMO
RESISTENTE
Nonché
in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rapp.te p.t. con il patrocinio dell'avv. SAGLIOCCO BIAGIO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.2.2025 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa da Controparte_1 avente n. 071 2025 90082805 19/000 notificata in data 26.2.2025 relativa a contributi previdenziali anni 2002 e 2003 dovuti alla per complessivi Controparte_2
Euro 6.112,07 per complessivi Euro 6.112,07 fondata sulle presupposte cartelle di pagamento n.
071 2002 0074863991 000 e n. 071 2003 0144838487 000 presuntivamente notificate rispettivamente in data 4.10.2002 e 3.6.2003. L'istante eccepiva l'omessa notifica delle cartelle ed in ogni l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione applicandosi quella quinquennale ex lege 335/95, evidenziandosi che in ogni caso sarebbe maturata quella decennale a partire dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle .
Pertanto chiedeva all'adito Tribunale di : accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei resistenti a procedere ad esecuzione forzata per i crediti di cui all'intimazione di pagamento di
Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., n. 071 2025 90082805 19/000 notificata in data
26.2.2025, delle cartelle di pagamento n. 07120020074863991000 e n. 07120030144838487000, nonché la non debenza delle relative somme per intervenuta prescrizione del diritto; vinte le spese di lite
Si costituivano sia sia la chiedendo con varie argomentazioni in fatto e in CP_3 CP_2 diritto il rigetto del ricorso. In particolare rilevava la regolare notifica delle cartelle di CP_3 pagamento come da relate prodotte e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. La CP_2 spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'istante al pagamento dei contributi previdenziali omessi.
Disposto il differimento dell'udienza , acquisite le note di udienza disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a seguito della fissazione della trattazione con modalità cartolare, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato merita accoglimento.
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante nell'atto di opposizione.
Rileva il giudicante che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione notificata da ed opposta in questa sede hanno ad oggetto contributi della Forense soggetti alla CP_3 CP_2 disciplina della prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 legge 335/95 trattandosi di contributi anteriori alla modifica normativa della legge 247/2012 .Difatti il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. CP_2
66 della l.n. 247/2012, e si applica tuttavia soltanto a partire dal 2 febbraio 2013.
Il concessionario ha dimostrato che la notifica delle cartelle in questione è avvenuta rispettivamente in data 4.10.2022 e 3.6.2003 ad opera del messo notificatore (vedi relate in atti ); le stesse non risultano opposte.
Come è noto, con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti successivamente alla notifica della cartella (vedi tra le tante Cass. n. 2616 del 11/02/2015 ; Cass. n. 26129 del
02/11/2017 ; Cass. n. 1230 del 21/01/2020 ) è indubbio che il debitore può far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella laddove , come nella specie gli è stato notificato un atto di intimazione espressamente diretto a far valere la pretesa creditoria . La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
Orbene con riferimento alla questione della prescrizione dei contributi rileva il giudice che la
Suprema Corte (Sezioni Unite 23397 del 17.11.2016) ha affermato il principio della non conversione del termine di prescrizione ovvero che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Peraltro nella spese è maturata la prescrizione anche decennale.
Alla luce dei detti principi , tenuto conto che né il concessionario né la hanno dimostrato la CP_2 notifica di atti idonei a interrompere la prescrizione tra la data di notifica delle cartelle ( 4.10.2002
e 3.6.2003) e quella di notifica dell'intimazione qui opposta ( 26.2.2025) devono dichiararsi estinti i crediti contributivi di cui alle richiamate cartelle per intervenuta prescrizione.
Ne consegue che in accoglimento del ricorso deve essere dichiara l'inefficacia dell'atto di intimazione e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di tale intimazione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate in ricorso;
per l'effetto va rigettata la domanda riconvenzionale della non avendo , per qunato di sua CP_2 competenza , dimostrato la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Nessuna statuizione compete a questo giudice in ordine all'atto di pignoramento notificato nelle more di questo giudizio essendo la relativa cognizione riservata al Giudice dell'Esecuzione .
Le spese di lite , liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico di entrambi i resistenti dovendo ascriversi ad entrambi la ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti atteso che l'iscrizione a ruolo , con conseguente attribuzione al concessionario del compito di esazione , non esonera il titolare della pretesa a esercitare il controllo sull'attività dello stesso concessionario e soprattutto, a sua volta , a sollecitare con autonoma iniziativa il pagamento dei contributi così come dimostra l'attivazione in questa sede della domanda riconvenzionale.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara l'inefficacia dell'atto di intimazione opposto n. 071 2025
9008280519 000 e per l'effetto l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di tale intimazione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 071
2002 0074863991 000 e n. 071 2003 0144838487 000 .
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da CP_2
Condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge nonché spese di C.U. versate. Si comunichi.
Napoli,05/08/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella