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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11270/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 31/05/1970 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, l'epigrafata ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Napoli Nord di voler accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84, a decorrere dalla data dell'ottobre 2022, giusto decreto di omologa emesso dal medesimo Tribunale.
Si è costituito l sottolineando l'infondatezza del ricorso non sussistendo i presupposti CP_1 applicativi della normativa richiamata dalla ricorrente con riferimento al requisito contributivo utile per ottenere la prestazione richiesta.
1 Sulle conclusioni indicate in atti, e previa verifica della rituale comunicazione del decreto cartolare ad entrambe le parti costituite, la causa veniva decisa previo deposito di note di CP_ trattazione scritta da parte dell' .
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 1984, n.222, presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono l'infermità permanente, fisica o mentale, del richiedente tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore nonché l'anzianità contributiva ( 5 anni dalla data dell'assicurazione) con versamento o accreditamento di almeno 260 contributi settimanali
(pari a 5 anni di assicurazione) di cui almeno 156 versati nei 5 anni antecedenti alla domanda.
Si precisa che la Cassazione ha in più occasioni precisato che l'interesse alla coltivazione del giudizio per ATP ex art. 445 bis cpc va valutato nel senso che già al momento della presentazione della domanda amministrativa (o della visita di revisione amministrativa)
l'istante debba essere in possesso di tutti i requisiti socio-economici in maniera tale da rendere rilevante, utile ed ammissibile l'accertamento del requisito sanitario.
La mancanza di un requisito extra-sanitario, anche se non accertata nella fase sommaria, può ad ogni modo essere sempre fatta valere dall' anche al momento della richiesta CP_2 di liquidazione della prestazione in sede amministrativa, in quanto l'intangibilità della omologa riguarda solo il requisito sanitario, e non ha efficacia di giudicato sulle questioni extra-sanitarie anche se non sollevate nel procedimento sommario.
La Corte di Cassazione ha, in particolare, precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla”. CP_1
Certamente, quindi, il giudice della fase di Atp non deve esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza o meno delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario, onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso ma tale attività di indagine è priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015, Cass.n. 12731/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018, Cass. n.9755/2019). Pertanto, a seguito di decreto di CP_ omologa, l ha facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti non sanitari necessari per erogare la prestazione.
2 CP_ Orbene, nel caso in esame, l ha rigettato l'istanza di liquidazione per mancanza del requisito contributivo, a seguito di cancellazione dell'istante dagli elenchi agricoli con la conseguenza che alla data del 12/2008 la stessa non possedeva più il requisito del quinquennio antecedente la decorrenza. Risultavano, infatti, 54 settimane di contribuzione in luogo delle 156 previste dalla legge, come da estratto allegato dall alla memoria di CP_1 costituzione.
Nel presente procedimento, parte ricorrente non ha assolutamente dedotto alcunché sulla sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo negli anni oggetto di contestazione né sulla sussistenza del requisito contributivo.
Per il calcolo del quinquennio antecedente, ai fini del computo dei contributi richiesti dalla legge, deve necessariamente aversi riguardo al momento in cui lo status di invalidità è ritenuto sussistente. La domanda amministrativa non cristallizza, infatti, la situazione contributiva dell'assicurato. Significativa al riguardo sentenza n. 355 del 1989 della Corte
Costituzionale, in cui si è dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”. Anche la Suprema
Corte ha confermato tale orientamento laddove ha affermato che “esaminando le disposizioni di legge delle quali si assume la violazione, l'art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 222 del 1984 (che ha elevato, per gli operai agricoli, a 810 i contributi giornalieri), rinvia, per i requisiti di contribuzione, al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, comma
2, convertito in L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e richiede la sussistenza di almeno cinque anni di contribuzione e di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di prestazione.
.Dall'esegesi di tali norme questa Corte è già pervenuta all'affermazione del principio secondo cui la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito contributivo, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale devono sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva e che per il sorgere del diritto occorre la contemporanea presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei procedimenti giudiziari ed amministrativo, dei tre requisiti
(sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) (v., in tal senso, Cass. 27 marso
3 2003, n. 4674). 18.Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (cfr. Cass. n. 4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v., da ultimo, Cass. 26094 del 02/11/2017).
Tali principi sono pienamente sovrapponibili alla fattispecie concreta con conseguente rigetto della domanda. Spese compensate in ragione della peculiare questione oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi
Aversa, 27.6.2025 il giudice
Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11270/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 31/05/1970 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, l'epigrafata ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Napoli Nord di voler accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84, a decorrere dalla data dell'ottobre 2022, giusto decreto di omologa emesso dal medesimo Tribunale.
Si è costituito l sottolineando l'infondatezza del ricorso non sussistendo i presupposti CP_1 applicativi della normativa richiamata dalla ricorrente con riferimento al requisito contributivo utile per ottenere la prestazione richiesta.
1 Sulle conclusioni indicate in atti, e previa verifica della rituale comunicazione del decreto cartolare ad entrambe le parti costituite, la causa veniva decisa previo deposito di note di CP_ trattazione scritta da parte dell' .
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 1984, n.222, presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono l'infermità permanente, fisica o mentale, del richiedente tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore nonché l'anzianità contributiva ( 5 anni dalla data dell'assicurazione) con versamento o accreditamento di almeno 260 contributi settimanali
(pari a 5 anni di assicurazione) di cui almeno 156 versati nei 5 anni antecedenti alla domanda.
Si precisa che la Cassazione ha in più occasioni precisato che l'interesse alla coltivazione del giudizio per ATP ex art. 445 bis cpc va valutato nel senso che già al momento della presentazione della domanda amministrativa (o della visita di revisione amministrativa)
l'istante debba essere in possesso di tutti i requisiti socio-economici in maniera tale da rendere rilevante, utile ed ammissibile l'accertamento del requisito sanitario.
La mancanza di un requisito extra-sanitario, anche se non accertata nella fase sommaria, può ad ogni modo essere sempre fatta valere dall' anche al momento della richiesta CP_2 di liquidazione della prestazione in sede amministrativa, in quanto l'intangibilità della omologa riguarda solo il requisito sanitario, e non ha efficacia di giudicato sulle questioni extra-sanitarie anche se non sollevate nel procedimento sommario.
La Corte di Cassazione ha, in particolare, precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla”. CP_1
Certamente, quindi, il giudice della fase di Atp non deve esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza o meno delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario, onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso ma tale attività di indagine è priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015, Cass.n. 12731/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018, Cass. n.9755/2019). Pertanto, a seguito di decreto di CP_ omologa, l ha facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti non sanitari necessari per erogare la prestazione.
2 CP_ Orbene, nel caso in esame, l ha rigettato l'istanza di liquidazione per mancanza del requisito contributivo, a seguito di cancellazione dell'istante dagli elenchi agricoli con la conseguenza che alla data del 12/2008 la stessa non possedeva più il requisito del quinquennio antecedente la decorrenza. Risultavano, infatti, 54 settimane di contribuzione in luogo delle 156 previste dalla legge, come da estratto allegato dall alla memoria di CP_1 costituzione.
Nel presente procedimento, parte ricorrente non ha assolutamente dedotto alcunché sulla sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo negli anni oggetto di contestazione né sulla sussistenza del requisito contributivo.
Per il calcolo del quinquennio antecedente, ai fini del computo dei contributi richiesti dalla legge, deve necessariamente aversi riguardo al momento in cui lo status di invalidità è ritenuto sussistente. La domanda amministrativa non cristallizza, infatti, la situazione contributiva dell'assicurato. Significativa al riguardo sentenza n. 355 del 1989 della Corte
Costituzionale, in cui si è dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”. Anche la Suprema
Corte ha confermato tale orientamento laddove ha affermato che “esaminando le disposizioni di legge delle quali si assume la violazione, l'art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 222 del 1984 (che ha elevato, per gli operai agricoli, a 810 i contributi giornalieri), rinvia, per i requisiti di contribuzione, al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, comma
2, convertito in L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e richiede la sussistenza di almeno cinque anni di contribuzione e di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di prestazione.
.Dall'esegesi di tali norme questa Corte è già pervenuta all'affermazione del principio secondo cui la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito contributivo, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale devono sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva e che per il sorgere del diritto occorre la contemporanea presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei procedimenti giudiziari ed amministrativo, dei tre requisiti
(sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) (v., in tal senso, Cass. 27 marso
3 2003, n. 4674). 18.Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (cfr. Cass. n. 4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v., da ultimo, Cass. 26094 del 02/11/2017).
Tali principi sono pienamente sovrapponibili alla fattispecie concreta con conseguente rigetto della domanda. Spese compensate in ragione della peculiare questione oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi
Aversa, 27.6.2025 il giudice
Fabiana Colameo
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