Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Melissa Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-^ emesso il 27 dicembre 2024, notificato al ricorrente il 10 marzo 2025, con cui il Questore di Ferrara ha decretato il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestualmente ha revocato il permesso di soggiorno in possesso del ricorrente;
- nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
In occasione della richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo posseduto dal ricorrente, il Questore, avvedutosi del fatto che «in data 06.06.2023 la Corte D'appello Di Bologna con sentenza -OMISSIS- ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale Di Ferrara di condanna alla pena di anni uno di reclusione e mesi otto (irrevocabile il 6.10.2023) in ordine al reato di violenza sessuale commesso in Portomaggiore l'11.06.2020» ha negato l’aggiornamento stesso e ritirato il titolo.
A sostegno dell’illegittimità di tale provvedimento, parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio secondo cui il Questore deve comunque tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
Egli contesta, nello specifico, che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione la presenza in Italia da ventiquattro anni, la convivenza dello straniero con un figlio, la presenza in Italia di un altro figlio che vive con la propria famiglia, l’attività lavorativa che gli garantisce un reddito dignitoso e la condanna per la fattispecie delittuosa meno grave, in quanto l'offesa alla sfera sessuale della vittima si è concretata in contatto corporeo di minima durata ed invasività.
A tale proposito, con sentenza n. 263 del 2025 questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che <<il diniego di rilascio di un titolo di soggiorno “rafforzato”, che, per i suoi effetti particolarmente favorevoli, non può negarsi avere un carattere, sia pur latamente, premiale, e che impone, specie in sede di rilascio, un attento bilanciamento dei valori in gioco, non potendosi ammettere il riconoscimento di un titolo di soggiorno, quale quello in esame, ad uno straniero che si renda colpevole di fatti profondamente incidenti su valori fondamentali tutelati dalla Costituzione quali diritti inviolabili della persona>>.
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione al mantenimento del titolo, tant’è che la previsione normativa dell’aggiornamento decennale ha come scopo principale proprio quello di verificare la permanenza dei presupposti per la sua conservazione e, in particolare, l’assenza della pericolosità sociale che potrebbe legittimarne la revoca.
Attesa la natura “premiale” del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. CGA, sentenza n. 424/2014), il suo mantenimento non è, quindi, compatibile con la condanna per reati tanto gravi quali quelli incidenti sulla libertà personale, in particolare, sessuale, come quello commesso dall’odierno ricorrente.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha ampiamente argomentato in ordine alla revoca del titolo “premiale” posseduto, tanto che il provvedimento appare immune dai vizi di carenza di presupposti e motivazione dedotti.
Si può, però, ritenere che la motivazione del provvedimento sia carente nella parte in cui nega anche il riconoscimento di un titolo ordinario, a tempo determinato.
La lunga presenza sul territorio senza mende, la riconducibilità del reato alla fattispecie più tenue prevista dalla norma, la regolare attività lavorativa e la presenza sul territorio di vincoli familiari avrebbero, infatti, dovuto essere più approfonditamente e ampiamente valutati in ordine alla possibilità di permanere sul territorio ancorché grazie a un titolo che, per la sua durata limitata, consenta un costante monitoraggio del comportamento dello straniero al fine di accertare o escludere una pericolosità sociale che comunque giustifichi l’allontanamento dal territorio italiano nonostante il bilanciamento con tutti gli elementi già citati.
Il solo parziale accoglimento del ricorso che ne consegue giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.