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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 752/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 752/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. RUSSOMANNO GIOVANNA e dall'avv. DE ANGELIS
ELENA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI MATTEO MONIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 22/07/1995 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito civile, in SESTO SAN GIOVANNI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 15/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi T_
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Montesilvano alla via Imera n. 16, di proprietà della famiglia d'origine del Sig. verrà assegnata al marito. La sig.ra CP_1 T_ lascerà l'abitazione entro il 15.04.2025 data in cui restituirà le chiavi di ingresso, spostando il proprio domicilio in Pescara alla via Bovio n. 261. La Signora T_ dovrà concordare con il Sig. i giorni e l'ora in cui si recherà nell'immobile CP_1
di Montesilvano per prelevare tutti i suoi effetti personali.
3) Il Sig. si impegna ad acquistare uno nuovo letto, completo di materasso, CP_1 per la moglie. L'acquisto di un nuovo letto, completo di materasso, per la figlia sarà invece a carico di entrambi i genitori. Per_1
4) Il pianoforte, resterà nell'abitazione di Montesilvano, Via Imera, n. 16 a disposizione dei figli della coppia, i quali potranno utilizzarlo tutte le volte che vorranno.
5) In caso di vendita dell'abitazione di Via Imera, n. 16 di Montesilvano, tutto il mobilio ancora presente verrà fatto visionare alla sig. che potrà prendere T_
quello che riterrà opportuno prima che il sig. provveda allo sgombero. CP_1
6) Tutti e i tre i figli della coppia avranno sempre libero accesso alla casa assegnata al padre, sita in Montesilvano, alla Via Imera, n. 16.
7) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le Per_1 disposizioni dell'affido condiviso - con collocamento prevalente della stessa presso pagina 3 di 6 la madre. Entrambi i genitori si obbligano a garantire lealmente il rispettivo ruolo genitoriale, parteciperanno all'educazione e alla crescita della figlia, con la più ampia libertà ed il più ampio ed effettivo rispetto di entrambe le figure genitoriali e delle loro famiglie di origine. Le decisioni di maggior interesse per la figlia Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
8) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio la somma di € 800,00 (euro ottocentocento/00) al mese per pagare Per_2
l'affitto e per le altre spese da versarsi sul conto corrente del figlio, mentre, per la figlia verserà la somma di €. 500,00 (euro cinquecento/00), sulla carta Per_1
prepagata Fideuram appositamente destinata a tale scopo dalla Sig.ra entro e T_
non oltre il giorno cinque di ogni mese. Il Sig. inoltre, verserà il 50% delle CP_1
spese straordinarie necessarie per i figli, intendendosi quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole. Per la specificazione delle stesse si rimanda al protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, che qui si riporta integralmente: “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche : tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie : spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e pagina 4 di 6 sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie
“obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
9) Il Sig. non rilascerà il suo consenso all'acquisto e manutenzione CP_1
straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) per la figlia minore Per_1
10) L'assegno unico INPS percepito dal Sig. verrà da questi versato CP_1
trimestralmente ai figli secondo le modalità di cui al punto 8.
11) Il Sig. potrà vedere la figlia previo semplice accordo, quando CP_1 Per_1
gli impegni della stessa lo consentiranno. Le festività natalizie, i l Capodanno, il carnevale, la Pasqua e tutte le altre feste comandate verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia. In caso di spostamento della minore dall'abituale domicilio, al padre dovrà sempre esserne data preventiva Per_1
notizia.
12) Il conto affidato cointestato presso la Banca Fideuram verrà estinto. Ciascuno dei coniugi provvederà a versare la metà dallo scoperto, comprensivo di interessi e spese, esistente al momento della chiusura del conto.
pagina 5 di 6 13) Il Sig. dopo la firma del presente ricorso, cederà alla Sig.ra a CP_1 T_
titolo gratuito, il telefono Samsung S24 intestato alla Ditta Heliostistemi Servizi, la stessa quindi provvederà ad intestarsi il contratto di abbonamento attualmente sottoscritto con la società Vodafone che ora viene ancora pagato dal Sig. CP_1
14) I Sig.ri e non si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o T_ CP_1 il rinnovo dei rispettivi passaporti con inserimento della figlia minore per l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
15) I coniugi dichiarano di avere in precedenza definito ogni altro aspetto economico.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESTO SAN
GIOVANNI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 752/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. RUSSOMANNO GIOVANNA e dall'avv. DE ANGELIS
ELENA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI MATTEO MONIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 22/07/1995 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito civile, in SESTO SAN GIOVANNI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 15/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi T_
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Montesilvano alla via Imera n. 16, di proprietà della famiglia d'origine del Sig. verrà assegnata al marito. La sig.ra CP_1 T_ lascerà l'abitazione entro il 15.04.2025 data in cui restituirà le chiavi di ingresso, spostando il proprio domicilio in Pescara alla via Bovio n. 261. La Signora T_ dovrà concordare con il Sig. i giorni e l'ora in cui si recherà nell'immobile CP_1
di Montesilvano per prelevare tutti i suoi effetti personali.
3) Il Sig. si impegna ad acquistare uno nuovo letto, completo di materasso, CP_1 per la moglie. L'acquisto di un nuovo letto, completo di materasso, per la figlia sarà invece a carico di entrambi i genitori. Per_1
4) Il pianoforte, resterà nell'abitazione di Montesilvano, Via Imera, n. 16 a disposizione dei figli della coppia, i quali potranno utilizzarlo tutte le volte che vorranno.
5) In caso di vendita dell'abitazione di Via Imera, n. 16 di Montesilvano, tutto il mobilio ancora presente verrà fatto visionare alla sig. che potrà prendere T_
quello che riterrà opportuno prima che il sig. provveda allo sgombero. CP_1
6) Tutti e i tre i figli della coppia avranno sempre libero accesso alla casa assegnata al padre, sita in Montesilvano, alla Via Imera, n. 16.
7) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le Per_1 disposizioni dell'affido condiviso - con collocamento prevalente della stessa presso pagina 3 di 6 la madre. Entrambi i genitori si obbligano a garantire lealmente il rispettivo ruolo genitoriale, parteciperanno all'educazione e alla crescita della figlia, con la più ampia libertà ed il più ampio ed effettivo rispetto di entrambe le figure genitoriali e delle loro famiglie di origine. Le decisioni di maggior interesse per la figlia Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
8) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio la somma di € 800,00 (euro ottocentocento/00) al mese per pagare Per_2
l'affitto e per le altre spese da versarsi sul conto corrente del figlio, mentre, per la figlia verserà la somma di €. 500,00 (euro cinquecento/00), sulla carta Per_1
prepagata Fideuram appositamente destinata a tale scopo dalla Sig.ra entro e T_
non oltre il giorno cinque di ogni mese. Il Sig. inoltre, verserà il 50% delle CP_1
spese straordinarie necessarie per i figli, intendendosi quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole. Per la specificazione delle stesse si rimanda al protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, che qui si riporta integralmente: “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche : tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie : spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e pagina 4 di 6 sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie
“obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
9) Il Sig. non rilascerà il suo consenso all'acquisto e manutenzione CP_1
straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) per la figlia minore Per_1
10) L'assegno unico INPS percepito dal Sig. verrà da questi versato CP_1
trimestralmente ai figli secondo le modalità di cui al punto 8.
11) Il Sig. potrà vedere la figlia previo semplice accordo, quando CP_1 Per_1
gli impegni della stessa lo consentiranno. Le festività natalizie, i l Capodanno, il carnevale, la Pasqua e tutte le altre feste comandate verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia. In caso di spostamento della minore dall'abituale domicilio, al padre dovrà sempre esserne data preventiva Per_1
notizia.
12) Il conto affidato cointestato presso la Banca Fideuram verrà estinto. Ciascuno dei coniugi provvederà a versare la metà dallo scoperto, comprensivo di interessi e spese, esistente al momento della chiusura del conto.
pagina 5 di 6 13) Il Sig. dopo la firma del presente ricorso, cederà alla Sig.ra a CP_1 T_
titolo gratuito, il telefono Samsung S24 intestato alla Ditta Heliostistemi Servizi, la stessa quindi provvederà ad intestarsi il contratto di abbonamento attualmente sottoscritto con la società Vodafone che ora viene ancora pagato dal Sig. CP_1
14) I Sig.ri e non si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o T_ CP_1 il rinnovo dei rispettivi passaporti con inserimento della figlia minore per l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
15) I coniugi dichiarano di avere in precedenza definito ogni altro aspetto economico.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESTO SAN
GIOVANNI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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