TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Inguscio Anna Cosima, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 14.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il dott. , CTU Persona_1 nominato nella suddetta fase, dopo aver del tutto significativamente rilevato che “… trattasi di un soggetto di anni 69, affetta da Ca mammario duttale con localizzazioni
1 secondarie linfonodali endocrino responsive alla terapia ormonale che, come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, ha prodotto una riduzione della massa tumorale iniziale nel quadrante supero-esterno della mammella dx nonché della linfoadenopatia ascellare omolaterale. Inoltre la scintigrafia ossea del 09.05.2023 non ha documentato aree di lesioni ripetitive in sede ossea. L'istante risulta affetta inoltre da Cardiopatia ipertensiva, Ipotiroidismo in opoterapia sostitutiva, osteoporosi, sindrome ansioso depressiva endoreattiva” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che
“la valutazione funzionale che scaturisce dalla indagine anamnestica e dalla obiettività rilevata unitamente alla disamina della documentazione sanitaria in atti, ci permette di ricavare che l'incidenza funzionale riguardante le patologie descritte, non sia al momento tale da rendere l'istante dipendente nelle ADL (attività di base della vita quotidiana). Pertanto si conferma la valutazione medico legale del 100%. Inoltre per le patologie enunciate e per la loro incidenza funzionale non sono tali al momento da configurare una situazione di portatore di Handicap in situazione di gravità e quindi si conferma il beneficio del comma 1 art 3 della legge 104/92”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, la nuova documentazione sanitaria allegata con note scritte depositate in data 11.4.2025 attesta un aggravamento delle condizioni di salute idoneo ad incidere in maniera significativa sul quadro patologico dell'assistibile; anzi, nel certificato medico del 10.3.2025 è testualmente refertato: “la paziente appare in data odierna in buone condizioni cliniche generali”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 14.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 16 aprile 2025.
2 il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Inguscio Anna Cosima, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 14.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il dott. , CTU Persona_1 nominato nella suddetta fase, dopo aver del tutto significativamente rilevato che “… trattasi di un soggetto di anni 69, affetta da Ca mammario duttale con localizzazioni
1 secondarie linfonodali endocrino responsive alla terapia ormonale che, come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, ha prodotto una riduzione della massa tumorale iniziale nel quadrante supero-esterno della mammella dx nonché della linfoadenopatia ascellare omolaterale. Inoltre la scintigrafia ossea del 09.05.2023 non ha documentato aree di lesioni ripetitive in sede ossea. L'istante risulta affetta inoltre da Cardiopatia ipertensiva, Ipotiroidismo in opoterapia sostitutiva, osteoporosi, sindrome ansioso depressiva endoreattiva” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che
“la valutazione funzionale che scaturisce dalla indagine anamnestica e dalla obiettività rilevata unitamente alla disamina della documentazione sanitaria in atti, ci permette di ricavare che l'incidenza funzionale riguardante le patologie descritte, non sia al momento tale da rendere l'istante dipendente nelle ADL (attività di base della vita quotidiana). Pertanto si conferma la valutazione medico legale del 100%. Inoltre per le patologie enunciate e per la loro incidenza funzionale non sono tali al momento da configurare una situazione di portatore di Handicap in situazione di gravità e quindi si conferma il beneficio del comma 1 art 3 della legge 104/92”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, la nuova documentazione sanitaria allegata con note scritte depositate in data 11.4.2025 attesta un aggravamento delle condizioni di salute idoneo ad incidere in maniera significativa sul quadro patologico dell'assistibile; anzi, nel certificato medico del 10.3.2025 è testualmente refertato: “la paziente appare in data odierna in buone condizioni cliniche generali”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 14.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 16 aprile 2025.
2 il giudice dott. Giovanni De Palma
3