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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1794/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Antonio Coscia, del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata in Venosa
(PZ), alla Via Vittorio Emanuele II 43/A c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Pastena, del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato in Venosa (PZ), alla Via Vittorio Emanuele II 43/A c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti -
con
1 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Romania, il 31.10.2009 e che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1 il 20.07.2008, in Romania - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza parziale n. 131/2024, pubblicata il 19/12/2024, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Le parti hanno quindi chiesto emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito riportate: “1. pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito dello Stato Civile del Comune di Venosa (PZ); 2. confermare l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre;
3. confermare in favore della ricorrente l'assegnazione dell'abitazione coniugale da lei condotta in locazione, sita in
Venosa (PZ) alla Via G. Dichirico n. 50, con i beni mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti, nella quale continuerà a vivere con sua figlia;
4. confermare il diritto di visita del genitore non collocatario alla stregua di quanto convenuto dai ricorrenti con il piano genitoriale;
5. confermare l'assegno per il contributo di mantenimento a carico del sig. Parte_2
, in favore della figlia, nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da accreditare,
[...] entro il 5 (cinque) di ogni mese, sul conto intestato alla ricorrente , Parte_1 all'IBAN che verrà successivamente comunicato;
6. confermare che l'assegno unico erogato dall' in favore della figlia continuerà ad essere percepito dalla ricorrente CP_1 Parte_1
;
7. confermare e porre sempre a carico del sig. il 100% di tutte
[...] Parte_2 le spese straordinarie; 8. confermare che i coniugi, con il presente accordo, dichiarano di aver provveduto a regolamentare anche i rapporti giuridici di natura patrimoniale e, pertanto,
2 dichiarano altresì che nulla hanno a pretendere l'uno l'altro; 9. confermare che entrambi i coniugi rinunciano a prestare il consenso all'espatrio della minore . 10. Le Persona_2 spese del giudizio sono tra le parti compensate.”.
All'udienza del 05/06/2025, lette le note depositate telematicamente dal difensore, previa autorizzazione alla trattazione scritta, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio parere favorevole.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti e munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi deve ritenersi pacifica, alla luce delle note scritte depositate dal difensore, per l'udienza del 05/06/2025.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Venosa (PZ), per gli adempimenti di competenza.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde al superiore interesse della prole. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per la prole.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con rituale ricorso, richiamata la sentenza parziale n. 131/2024, pubblicata Parte_2
3 il 19/12/2024, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in TI MO (Romania) il 31/10/2009.
[...] Parte_2
b) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore
in atti generalizzata, con collocazione presso la madre. Persona_1
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venosa di procedere agli adempimenti di competenza, con esonero da responsabilità;
d) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come da ricorso introduttivo, trascritte nella parte motiva della presente sentenza e disciplinato la gestione della figlia minore come da piano genitoriale;
e) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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