CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2462/2004, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2764/2024, vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 difesa, dall'Avv. Francesco Morcavallo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n. 28; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Riommi ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva al Tribunale di Roma, Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, e di condannare l
[...]
a corrisponderle la somma di € 1.325,73 (buoni Parte_1 pasto pari a n. 321 turni non riconosciuti nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2022), ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno), a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione dei detti buoni, oltre all'ulteriore risarcimento del danno quanto ai turni di lavoro non riconosciuti superiori alle sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal settembre 2022. A fondamento della domanda riferiva che: 1) era dipendente dell Pt_1 resistente con mansioni di collaboratore sanitario professione ostetrica;
2) svolgeva la propria attività lavorativa in turni su diverse articolazioni di orario: 7.00- 19.00 e 19.00-7.00, ripartiti su orario settimanale;
3) il CCNL Comparto Sanità del 21.5.18 non regolamentava l'istituto della mensa e confermava la vigenza sul punto dell'art. 29 CCNL Sanità sottoscritto il 20.9.01, per cui “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (…) nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”; 4) tale disposizione risulta modificata dall'art. 4 CCNL Sanità sottoscritto il 31.7.09, per cui “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”; 5) con ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17.11.11 la convenuta ha previsto che
“il diritto alla mensa, in qualsiasi forma venga assicurato, è riconosciuto in capo al personale dipendente (…) esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attività lavorativa deve essere effettuata in orario antimeridiano e prolungarsi nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive al netto della pausa di trenta minuti prevista come obbligatoria dal D.Lgs. n. 66/2003 ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, pausa che potrà essere utilizzata per la fruizione del pasto stesso;
b) il prolungamento dell'orario fino al raggiungimento della ottava ora al di fuori delle giornate di rientro pomeridiano obbligatorio, al netto della pausa, deve essere autorizzato dal responsabile del servizio;
2. il diritto alla mensa non spetta, pertanto: a) ai dipendenti assenti dal servizio per ferie o per qualsiasi altro motivo (…) e i dipendenti che svolgono attività lavorativa esclusivamente la mattina o il pomeriggio;
b) ai dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa di notte in quanto operanti in servizi articolati su tre turni, ovvero i dipendenti non turnisti ma che svolgono l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne, in quanto già percettori delle indennità previste (…) con la precisazione che l'esclusione dal diritto alla mensa non opera nel caso di raddoppio del turno mattina - pomeriggio ovvero pomeriggio - notte, ipotesi nelle quali il dipendente avrà diritto ad un unico accesso alla mensa;
c) ai dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su 7 ore e 12 minuti”. Richiamava giurisprudenza di legittimità per cui il lavoratore doveva beneficiare di un intervallo per la pausa pranzo ove l'orario giornaliero avesse ecceduto il limite di sei ore e deduceva di avere svolto turni di tale tipo nel numero indicato in atti, come riscontrabile dai tabulati di servizio redatti sulla base dei cartellini di presenza dei turni mensili allegati in atti. Sosteneva che il valore del singolo buono pasto per turno lavorativo ammontava ad € 4,13, come da previsione contrattuale stabilita dall'art. 29 CCNL Sanità 20.9.01. Si costituiva l che Parte_1 contestava la fondatezza della domanda;
eccepiva la prescrizione quinquennale del credito per cui era causa;
sosteneva l'insussistenza di un diritto all'istituzione generalizzata del servizio di mensa, e che la relativa predisposizione era stata legittimamente posta in essere sulla base di limitazioni individuate nell'esercizio dell'autonomia organizzativo- gestionale garantita all'azienda dalla contrattazione collettiva, ovvero in forma limitata ai dipendenti impegnati per oltre otto ore nella giornata. Osservava che, in effetti, la contrattazione collettiva più recente (essendo qui applicabile ratione temporis il CCNL triennio 2016-2018) nel prevedere, in via generale, la fruizione del servizio di mensa da parte del lavoratore non turnista in servizio oltre la sesta ora giornaliera “non induce - non essendovi elementi utili per accedere a tale esito ermeneutico - un vincolo rispetto alle scelte organizzative e gestionali datoriali in ordine all'istituzione ed eventuale limitazione del servizio di mensa: più semplicemente, la previsione contrattuale, che individua nella soglia delle sei ore giornaliere l'articolazione oraria minima sufficiente per la fruizione del servizio di mensa quando questo sia istituito in via generalizzata, non esclude la discrezionalità aziendale nel prevedere che il servizio stesso non venga prestato affatto ovvero venga prestato entro certi limiti - fermo restando che, nell'ambito e negli eventuali limiti del servizio per come discrezionalmente istituito e gestito, l'individuazione dei fruitori è rimessa al contratto collettivo e, dunque, non può essere esclusa dall'ente datore di lavoro in base alla allocazione dell'orario nell'arco della giornata o ad altre caratteristiche soggettive del singolo lavoratore o del suo rapporto di servizio”. Sosteneva doversi escludere il diritto alla fruizione del servizio mensa per il personale operante in turno notturno, il difetto di allegazione quanto ai crediti rivendicati per periodi successivi a quello di servizio documentato in questa sede e che l'esatta quantificazione dell'importo preteso dovrebbe comportare l'elisione, in termini di compensatio lucri cum damno, della retribuzione percepita per la frazione di orario di servizio giornaliero corrispondente alla pausa lavorativa che si lamenta di non aver potuto utilizzare per la consumazione del pasto in mensa. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma condannava l Pt_1 resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di € 1.325,73 a titolo di risarcimento del danno per buoni pasto non versati quanto al periodo 1.1.17-31.8.22, oltre accessori dovuti dalla maturazione al saldo. In difetto di documentazione sui turni prestati riteneva che non potesse essere invece accolta la domanda relativa al risarcimento per i turni lavorativi superiori alle sei ore di servizio per il periodo successivo al settembre 2022.
Con ricorso depositato in data 3.9.2024, l Parte_1 ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Roma.
[...]
Si è costituita opponendosi all'avverso gravame, in quanto Controparte_1 infondato. Invero, con il proprio atto di appello, l Parte_1 censura la sentenza indicata in oggetto per:
[...]
1. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1219 e 2943, ultimo comma, cod. civ., atteso che il giudice a quo ha erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a comunicazione epistolare del tutto priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o almeno ai parametri donde essa potesse evincersi”. L'appellante sostiene che “la comunicazione predetta consiste in una mera intimazione relativa all'ammissione alla fruizione del servizio di mensa pro futuro e, quanto al pregresso, è priva dei requisiti idonei al conseguimento dell'effetto interruttivo, mancando il riferimento alla quantificazione della pretesa creditoria, ad alcun parametro utile alla quantificazione e ad alcuna indicazione delle giornate per cui fosse richiesto pro praeterito il risarcimento relativo alla mancata fruizione del servizio di mensa e, in definitiva, non ravvisandovisi alcuna specifica individuazione, quanto al contenuto, del credito preteso … La domanda attorea, dunque, doveva –e dovrà in sede rescissoria - essere disattesa per intervenuto decorso della prescrizione con riguardo al periodo anteriore di oltre un quinquennio rispetto alla notificazione del ricorso originario”;
2. “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice di primo grado omesso di considerare che, in base alla prospettazione della medesima ricorrente originaria, mancava una coerente allegazione e comunque la prova dell'esclusione della lavoratrice dalla fruizione del servizio di mensa.”. Asserisce, al riguardo, l'appellante che “la ricorrente originaria, da un lato, allegava di aver lavorato in turni giornalieri di dodici ore (oltre all'originario ricorso, si veda la motivazione della sentenza gravata nella parte di sintesi delle prospettazioni delle parti e segnatamente dall'ultimo capoverso della prima pagina fino al secondo capoverso della pagina successiva); dall'altro, lamentava che dal servizio di mensa fossero esclusi i lavoratori impegnati per meno di otto ore giornaliere (ibidem). Stando alla stessa prospettazione attorea, dunque, la lavoratrice, siccome impegnata con orario giornaliero superiore alle otto ore, avrebbe potuto accedere alla mensa per ricevere la somministrazione del pasto a spese pro quota dell , coerentemente con il disposto organizzativo menzionato anche Pt_1 nell'avverso ricorso originario e in sentenza e richiamato qui in premessa (si fa riferimento, qui, ai turni diurni;
per quelli notturni vale ovviamente l'esclusione su cui si argomenta specificamente infra, nell'ambito di successivo motivo); né la ricorrente medesima allega che l'accesso alla mensa le sia stato impedito o denegato, ella limitandosi a fare riferimento alla mal supposta esclusione per effetto del provvedimento direttoriale. E nemmeno la ricorrente allega di aver richiesto eventuali titoli per l'accesso alla mensa e di aver ricevuto il rifiuto da parte dell . Dunque, l'eventuale mancato accesso della lavoratrice alla mensa è Pt_1 derivato da una determinazione di questa … Quanto precede non è stato considerato dal tribunale, che ha statuito (segnatamente, dal quarto capoverso della terza pagina fino al capoverso della pagina ottava) come se la lavoratrice fosse stata impegnata in turni inferiori alle otto ore e, dunque, in distonia rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso originario.”;
3. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016 - 2018 e dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019 -2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ., atteso che il tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti ed è incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno”. Dice l'appellante: “si ricava dalle considerate disposizioni contrattuali che la pausa intra -lavorativa è riconosciuta anche al turnista, per il quale è anzi retribuita, poiché si colloca all'interno dell'orario di lavoro e non consente lo spostamento del lavoratore in mensa o in punto di ristoro (ragione per la quale, nell'ambito di detta pausa, il pasto è consumato, come è ben noto, in reparto, nei locali riservati alla permanenza degli infermieri). Solo per i lavoratori non turnisti è invece previsto, con testuale riserva e con esclusione espressa, invece, dei turnisti, che il periodo della pausa lavorativa venga posto fuori dall'orario di lavoro, così da consentire l'allontanamento prolungato dalla postazione per l'accesso in mensa. Nessuna deroga, dunque, e nessuna esclusione a detrimento dei turnisti, rispetto alla fruizione della pausa intra -lavorativa di derivazione comunitaria. Né potrebbe in alcun modo ipotizzarsi l'ultrattività dei testi anteriori con riferimento ai rapporti insorti anteriormente al 2016: in primo luogo, un tale effetto non è ravvisabile neppure con riferimento alle pretese retributive, in relazione alle quali opera il principio per cui all'autonomia collettiva è demandato il criterio di gestire le eventuali variazioni di disciplina nelle vicende di successione nel tempo di contratti collettivi, con il solo limite dei diritti acquisiti in capo al lavoratore e costituenti oggetto del rapporto individuale (cfr., tra le tante e per tutte, già Cass. 23 aprile 1999 n. 4069); in secondo luogo e a maggior ragione, non può predicarsi l'acquisizione in capo al lavoratore del diritto a prestazioni assistenziali (qual è, come s'è visto, quella del servizio di mensa), non costituenti il contenuto del contratto sinallagmatico cui sono occasionalmente correlate e che, dunque, sono dovute soltanto a fronte dell'effettivo svolgimento del servizio in giornate determinate e conseguentemente soggiacenti alla disciplina operante de tempore in tempus al momento dello svolgimento del servizio”;
4. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 29, comma 1, del c.c.n.l. 2001 cit., anche in relazione all'art. 1363 cod. civ., atteso che il tribunale ha erroneamente esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia dell'Azienda”;
5. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, del c.c.n.l. per il triennio 2019 -2021, all'art. 86, comma 12, del c.c.n.l. per il triennio 2016 -2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, del c.c.n.l. del 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011 più volte menzionata”;
6. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del 2001, non modificato successivamente, atteso che il giudice di primo grado, nell'individuare e quantificare il contenuto della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto procedere all'elisione della parte di retribuzione percepita da parte appellata per il periodo di prestazione giornaliera di cui questa assumeva la dovuta destinazione alla consumazione del pasto in mensa e, dunque, la collocazione fuori dall'orario di lavoro retribuito, atteso che detta retribuzione non sarebbe spettata se detta frazione di orario fosse stata destinata allo spostamento e alla permanenza in mensa”; 7. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in combinato disposto con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, atteso che il giudice di primo grado ha erroneamente riconosciuto, sulle somme liquidate a favore dell'odierna parte appellata, tanto la rivalutazione quanto gli interessi, incongruamente con il divieto di cumulo stabilito dalle norme menzionate”.
L'appello è infondato. Infondato è il primo motivo di gravame. Al riguardo, infatti, dice l'appellata: “la decisione impugnata ha statuito che “Va respinta l'eccezione di prescrizione, risultando prodotta in atti documentazione idonea all'interruzione del relativo termine, formulata in maniera idonea a dimostrare la compiuta rivendicazione del buono pasto e del risarcimento dei danni per buoni pasto non goduti.”. Ed infatti nella documentazione in atti (cfr. docc. 5 e 5a del ricorso introduttivo del giudizio) si legge all'oggetto “Richiesta di attribuzione dei buoni pasto e contestuale pagamento a titolo di risarcimento del danno dei buoni pasto relativi agli anni precedenti sin dalla costituzione del rapporto di lavoro” e ancora che si diffida “l Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ad attribuire
[...] immediatamente i buoni pasto e contestualmente a provvedere al risarcimento del danno da configurarsi in un valore almeno pari al valore dei buoni pasto non erogati relativi agli anni precedenti sin dalla costituzione del rapporto di lavoro o in ogni caso nei termini di prescrizione di legge”. Ebbene, in merito, non può non richiamarsi quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di osservare che (v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021) “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)”.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello. Al riguardo, l'appellata ha dedotto, senza specifica censura dell'azienda appellante che: “Si tratta ovviamente di un evidente errore di battitura in quanto nella sanità pubblica nessuno svolge turni di lavoro continuativi di 12 ore (tra le altre cose vietati dall'ordinamento interno e da quello comunitario sull'orario di lavoro)!!! L'evidente errore di battitura risulta da tutto il contesto del ricorso introduttivo, ma soprattutto dalla documentazione in atti (doc. 6 del ricorso introduttivo) nella quale risultano per tabulas dai cartellini marcatempo gli orari di lavoro della SI.ra , la quale, svolge turni cosiddetti H24 e cioè Controparte_1
3 turni che ruotano dalla mattina al pomeriggio sino alla notte con orari di servizio 6,40 - 13,15 (mattino) 12,40 - 19,15 (pomeriggio) e 18,40 - 7,15 (notte) e pertanto con un orario medio per turno di 6 ore e 35 minuti . Proprio perché dalla documentazione in atti risulta per tabula la corretta prova del servizio svolto dalla parte ricorrente ed i relativi orari di lavoro, la decisione si è correttamente attenuta agli orari ivi contenuti considerando un semplice errore di battitura la indicazione contenuta nel punto 2 della parte in fatto”
Infondati sono anche gli altri motivi di appello, come già evidenziato da questa Corte con sentenza n. 741/2024, secondo cui “per le ragioni esposte in identica fattispecie da questa Corte di Appello nella sentenza n. 947/2023, ragioni cui il Collegio intende dare continuità e che richiama anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.. Infatti, secondo la detta pronuncia, “I motivi d'appello, che possono essere unitariamente trattati perché strettamente connessi, sono infondati.
3.1.Sul primo motivo d'appello si osserva che non può trovare accoglimento l'affermazione che i ricorrenti non abbiano provato che durante il turno notturno fruiscono di una pausa. L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. 7 La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte. Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato “6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. 8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso 8 l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla , in quanto relativa al diverso comparto REGIONI ed 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto Controparte_7 CP_8
[...] 9 di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti). La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
3.2.Il secondo motivo d'appello è parimenti infondato perché il giudice di primo grado non ha arbitrariamente esteso l'applicazione delle circolari in precedenza richiamate a casi in essi non previsti -come dedotto dall' appellante-, bensì ne ha tenuto conto esclusivamente per l'importo del buono pasto di € 7,00 nelle stesse previsto e della quota a carico del dipendente di € 1,03. Solo a tali limitati fini è stata utilizzata dal giudice di prime cure la documentazione aziendale prodotta. Né l' appellante ha chiarito perché, nei casi di cui alle circolari, i dipendenti avessero diritto di fruire di un buono pasto di € 7,00 e, nel caso degli odierni appellati, invece, di un buono pasto di € 5,16. Parte_2 CP_6 CP_6 10 3.3.Anche il terzo motivo d'appello non merita accoglimento. Sull'importo del buono pasto vale quanto già esposto in relazione al secondo motivo d'appello: l' afferma che il valore del buono pasto sarebbe pari ad € 5,16, di cui € 4,13 a carico dell'Amministrazione ed il residuo a carico del dipendente, ma non chiarisce il perché, nei casi di cui alle due circolari, l'importo del buono pasto è indicato in € 7,00, di cui a carico del dipendente € 1,03, né chiarisce per quali motivi i dipendenti destinatari delle circolari predette avessero diritto ad un buono di importo più elevato rispetto a quello affermato nel presente giudizio. Anche il Regolamento attuativo dell'articolo 49 del CCNL 2002 – 2005 del comparto Università (doc. 1 del fascicolo di primo grado dei ricorrenti), seppure afferente ad un diverso comparto pubblico, conferma l'importo di € 7,00 del buono pasto applicato nella pubblica amministrazione. Nell'odierno grado di giudizio, a fronte dello specifico motivo d'appello proposto dall' , gli appellati hanno prodotto la copia di un buono pasto con scadenza al 31 dicembre 2021, erogato dall' odierna appellante, che reca l'importo di € 7,00. Questa Corte ritiene ammissibile il documento ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., perché decisivo per l'accertamento dell'importo del buono pasto. Riguardo all'ammissibilità della nuova produzione, si richiama la consolidata giurisprudenza che afferma che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. 33393/2019). La nuova produzione reca la certezza che l'importo del buono pasto erogato dall' appellante è pari a € 7,00, come già indicato nelle circolari n. 0017763 del 23 maggio 2008 e n. 0017780 del 19 maggio 2014 prese a riferimento dalla sentenza impugnata per la suddetta quantificazione…”. Peraltro, Cass. n. 15629/2021 ha specificato nella parte motivazionale che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"(Cass. n. 5547 del 2021)”; Detta Cass. n. 5547/2021 ha, altresì, precisato che “Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI”. L'appello va quindi respinto. Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 147/2022 a carico dell appellante. Pt_1
Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Roberto Bonanni
Il Presidente
Dr. Alberto Celeste