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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2018 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Parte_1 C.F._1
Gimigliano (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Europa n. C.F._2
161, (pec: ; Email_1
ATTRICE
contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: in proprio e nella qualità, rappresentati e difesi dagli avv.
[...] C.F._3
Clara Fusco e Nicola D'Archi (C.F.: , elettivamente domiciliati in Avellino C.F._4
alla via O.L.B. Mancini n.12, ; Email_2
CONVENUTO
, (C.F.: , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avvocato Claudio Angelo Acampora (C.F. , elettivamente C.F._5
domiciliata in Avellino Via Dante, n. 16, ( ; Email_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 19 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la e , nella qualità di legale rappresentante della società nonché CP_1 Controparte_2
di progettista e di direttore dei lavori, premettendo di aver affidato in data 9.2.2016 alla i CP_1
lavori di riparazione ex l. 219/1981 del fabbricato sito in Montefredane, alla via Cialdini, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare la responsabilità della e CP_1 dell'ing. per inadempimento grave e ingiustificato, ai sensi degli artt. 1655 ss del codice CP_2
civile, nonché, di conseguenza, procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- riconoscere i danni che tale adempimento ha arrecato alla committente e quantificarli nella misura del Pt_1
capo c) del presente atto, o che si proveranno in corso di causa o in via subordinata che verranno quantificati a mezzo CTU;
- in ogni caso condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite”.
Si costituivano tempestivamente in giudizio la e , nella duplice qualità di CP_1 Controparte_2 legale rappresentante dell'impresa e di direttore dei lavori, i quali - premettendo che l'incarico al quale direttore dei lavori veniva conferito in data 10.2.2014, che i lavori di intervento, per i CP_2
quali in data 5.8.2008 veniva emesso decreto di assegnazione di contributo ex l 219/81 venivano iniziati in data 16.4.2014 da altra impresa, a cui succedeva in corso d'opera la - così CP_1 concludevano: “-In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti della e, per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice; - CP_1
Nel merito, in via principale, per i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente la domanda attorea, poiché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, in quanto alcuna responsabilità per inadempimento grave ed ingiustificato, ai sensi degli artt. 1655 e ss del codice civile, può essere addebitata ai convenuti, ed Ing. quest'ultimo quale direttore dei CP_1 Controparte_2
lavori, progettista strutturale e coordinatore per la sicurezza;
- Nel merito, in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per la costruzione dell'immobile nel comune di
Montafredane stipulato tra la e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, CP_1 Parte_1
comma 2, D. lgs 50/2016; - in alternativa o in via subordinata, accertare e dichiarare la invalidità del contratto a corpo sottoscritto tra la e e, per l'effetto, accertare e dichiarare CP_1 Parte_1
la natura del contratto a misura;
- conseguentemente condannare al pagamento delle Parte_1
somme ancora dovute ai convenuti, per il lavoro dagli stessi effettuato, ciascuno per quanto di sua spettanza, oltre gli oneri per aggiornamento dei prezzi e al risarcimento del danno per come esposto in narrativa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e fosse accertata una qualche responsabilità per grave inadempimento, accertarsi e Contr dichiararsi il diritto dell'ing. di vedersi manlevato e tenuto indenne dalla Controparte_2
pagina 2 di 19 (Gruppo Controparte_3 Controparte_4 [...]
, quale Compagnia assicurativa che copre la responsabilità civile professionale Controparte_5
danni del professionista;
- Conseguentemente, condannare la Controparte_3
(Gruppo , in persona
[...] Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ing. le somme che Controparte_2 quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attrice; - condannare infine l'attrice al pagamento delle spese processuali ed onorari del giudizio”.
In prima udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicurativa e contestualmente rinviata la prima udienza per consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Si costituiva, nel presente giudizio, la la quale Controparte_3 concludeva: “In via preliminare: - accertare e dichiarare la decadenza della azione esercitata nei confronti della e dell'ingegner e, per l'effetto, rigettare le CP_1 Controparte_2 domande formulate dall'attrice; In via principale, nel merito del rapporto contrattuale: - accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato in data antecedente a quella di efficacia della polizza
N. HCC16- W0001714 del 22 marzo 2017, e, quindi, dichiarare l'invalidità totale o parziale e comunque la non efficacia della garanzia assicurativa, per le ragioni esposte in narrativa (da intendersi quivi integralmente riportate), in particolare per essere operative le ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa previste nei paragrafi 2 e 11 “ESCLUSIONI” della garanzia assicurativa, posta l'esistenza di una probabile richiesta di risarcimento del danno e di circostanze note a norma di contratto, nonché per essere la richiesta derivante da contratto nel quale l'assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione e, pertanto, dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto, con conseguente INEFFICACIA e NON OPERATIVITÀ dello stesso e della seguente garanzia assicurativa;
per quanto innanzi e, per l'effetto, respingere le domande tutte, nessuna esclusa, formulate dall'Ingegner nei confronti della Controparte_2 [...]
relativamente al contratto N. HCC16-W0001714 Controparte_3
del 22 marzo 2017. In via principale, nel merito della questione attorea: - Accertata e dichiarata
l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ing. verso la parte attrice, Controparte_2
rigettare le domande attoree nei confronti di Controparte_3
per i motivi tutti esposti in narrativa (quivi da intendersi integralmente riportati), perché infondate in fatto e in diritto. In subordine nel merito: - Nel denegato e non creduto caso di soccombenza, anche parziale, dell'Ing. accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo ad essere Controparte_2
tenuto indenne da - detratto, in ogni caso, lo Controparte_3 scoperto e le franchigie contrattualmente previste e poste rispettivamente a carico dell'Ingegner
pagina 3 di 19 - salvo ogni diritto di surroga e/o di regresso della compagnia nei confronti di Controparte_2
eventuali terzi. In ogni caso, - con vittoria di compensi professionali e spese tutte da liquidarsi in favore dell'avvocato Claudio Acampora, quale anticipatario”.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., considerando le connotazioni processuali emergenti dalle difese e dalle contestazioni mosse dai procuratori e l'esigenza di competenze specialistiche, necessarie per la completezza dell'istruttoria, si disponeva una perizia tecnica.
Prodotta documentazione, depositata la relazione di c.t.u., all'udienza del 28/11/2024 la causa veniva riservata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
§ Sulla qualificazione della domanda
L'attrice ha affermato la responsabilità della società e di poiché gli stessi si sarebbero Controparte_2 resi inadempienti rispetto all'obbligazione di corretta esecuzione dei lavori appaltati, realizzati in difformità rispetto al progetto approvato e non eseguiti a regola d'arte; ha assunto, inoltre, di aver sostenuto costi per il ripristino delle opere e danni per la mancata disponibilità del denaro necessario a tale ultimo fine ed ha chiesto il ristoro dei relativi danni.
I convenuti hanno invece rilevato come i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte e che la sospensione degli stessi si fosse resa necessaria proprio a causa del ritardo imputabile all'attrice, la quale non poteva beneficiare del contributo previsto per la ricostruzione post sismica della prima casa ed altresì richiedeva delle variazioni alle opere non strutturali;
eccepiva altresì la decadenza dall'azione e l'inadempimento di controparte, la quale non avrebbe provveduto a pagare quanto dovuto a titolo di compenso della società e del direttore dei lavori – il quale rivestiva altresì la qualifica di responsabile per la sicurezza e progettista degli impianti - nei termini contrattualmente stabiliti.
Orbene, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, bisogna distinguere previamente se si controverta in termini di opera completa o incompleta, poiché laddove il committente lamenti il mancato completamento dell'opera commissionata o il ritardo nella consegna, non deve aversi a riguardo la disciplina della garanzia per vizi, trovando applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento.
Non si sottace un orientamento difforme che prevede l'applicabilità della normativa in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c. e non la normativa di risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c., in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltata non sia stata ultimata (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 28233 del 27/11/2017).
Tuttavia, in tema di appalto, la consolidata giurisprudenza depone nel senso che la responsabilità
pagina 4 di 19 dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/04/2018 , n. 9198; Sez.
2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011).
Dunque, accedendo a tale impostazione, in caso di opera incompleta, va esclusa l'applicabilità delle norme dettate per i vizi, dovendosi applicare le regole ordinarie in materia di adempimento (ex plurimis
Cass. 1984, n. 4120).
In tali ipotesi, peraltro, le deduzioni dei vizi siccome riferibili ad opera incompleta, va dal giudice riqualificata come semplice eccezione di inesatto adempimento (cfr. in tal senso Cass. 2002, n. 9517), svincolata da termini di prescrizione e decadenza.
In caso di eccezione d'inadempimento o di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti) - così dovendo qualificarsi le deduzioni dei vizi siccome riferibili anche ad asserita opera incompleta (vedi in tal senso Cass. 2002, n. 9517) – devono applicarsi i generali criteri di riparto dell'onere della prova, come chiarito da ultimo dalla Cass. civ., sent. del 2010 n. 3373: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”; vedi anche Trib. Roma 2012, n. 5625).
E' inoltre pacifico che anche per l'eccezione non rite adimpleti trovino applicazione i principi dettati pagina 5 di 19 dagli artt. 1460, comma 1 c.c. (facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, purché questo non contenga un termine essenziale) e, soprattutto, il comma due di detto articolo (per il quale il rifiuto di adempiere, malgrado l'altro inadempimento, non è legittimo, quando, date le circostanze, sarebbe contrario alla buona fede, con riferimento all'importanza dell'inadempienza ed alla imputabilità della medesima).
Tanto premesso in punto di diritto, il presupposto dell'applicazione delle sopra enunciate regole è quello di una allegazione specifica dell'inadempimento e della tipologia di vizi e difetti contestati.
Nella specie, le deduzioni di parte attrice, in merito all'inadempimento della società convenuta ed incorrente in capo alla persona del direttore dei lavori, sono da ritenersi specifiche.
Il denunciato inadempimento riguarda l'esecuzione parziale della prestazione, il ritardo nella realizzazione dell'opera nonché l'errata esecuzione della divisione interna.
§ Sull'inadempimento
Si impone di procedere, pertanto, ad una disamina dei denunciati profili di inadempimento.
1.Per quanto concerne il lamentato ritardo nell'esecuzione dei lavori dell'opera commissionata, i tempi dell'intervento risultano contrattualizzati all'art. 3 del contratto;
ivi è specificato che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 10/03/2016 e sarebbero terminati, in ogni loro parte ed a perfetta regola, entro quattro mesi dalla data di inizio, il 10/7/2016.
Parte attrice, sulle ragioni del ritardo, deduce che “L'ing. provvedeva alla redazione dei calcoli CP_2
strutturali ed alla richiesta di autorizzazione sismica. Tuttavia nel fare ciò, ha preferito procedere con la richiesta solo per una parte delle opere, ottenendola in data 16/03/2016 e dichiarando che avrebbe provveduto di lì a poco ad inoltrare una nuova richiesta per realizzare le restanti opere”; invece, parte convenuta ha specificato come i lavori strutturali afferissero al progetto depositato e approvato dal
Genio civile e si riferivano prettamente al fabbricato di proprietà dell'attrice e non alla parte retrostante costituente di fatto altro immobile di proprietà di soggetti diversi, comprendente solo una stanza di proprietà e rispetto alla quale si rendeva necessaria una richiesta di variazione al progetto Pt_1
datata 17.01.2017.
Invero dal contratto versato in atti, privo di datazione, ma incontestatamente sottoscritto in data
09/02/2016, non è desumibile l'entità dei lavori e se gli stessi riguardassero l'intero immobile o una porzione dello stesso, così come dedotto da parte convenuta.
Altrettanto il dato non è ricavabile dalla lettera di conferimento dell'incarico all'ing. datata CP_2
10.02.2014.
In assenza di ulteriore contrattazione scritta con effetto novativo, in cui venga specificato l'ammontare e la destinazione dei lavori, si ritiene operante il contratto versato in atti, laddove è pattiziamente pagina 6 di 19 individuato in quattro mesi il termine di consegna dei lavori dalla data di inizio, che pattiziamente non poteva essere successiva al 10/03/2016.
Invero, nella dichiarazione dell'ing. si legge che le opere hanno avuto inizio il 16.4.2014 e che CP_2 il 9.2.2016 è stato comunicato il subentro della al precedente appaltatore;
nella “relazione a CP_1
struttura ultimata”, allegata dalla medesima parte convenuta, si legge che i lavori strutturali dell'edificio in oggetto, iniziati il 17/3/2016 “sono stati ultimati in data 25/03/2017”, evincendosi, pertanto, l'evidente ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto a quanto contrattualmente previsto (cfr. allegato 11 parte convenuta).
Appare priva di pregio la allegata richiesta di autorizzazione alla variante del progetto, documentata da parte convenuta, che avrebbe comportato una dilazione dei tempi di ultimazione, essendo la stessa datata 18/01/2017, dunque successiva rispetto al termine contrattualmente previsto per la consegna (cfr. allegato 9 parte convenuta).
Inoltre, non è condivisibile l'assunto di parte convenuta, in ragione del quale le modifiche non sostanziali ricadano nella piena autonomia del direttore dei lavori, in virtù del divieto previsto dall'art. 1659 c.c., a mente del quale l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate per iscritto;
alcuna autorizzata o concordata modifica, tra committente ed appaltatore, è rinvenibile agli atti nel caso di specie.
Si evidenzia, altresì, che all'art. 9 del richiamato contratto è fatto espresso divieto per l'appaltatore di procedere a variazioni rispetto a quanto previsto nelle modalità di esecuzione, senza preventiva autorizzazione scritta del committente.
Qualsiasi variazione al progetto iniziale, ove concordata tra committente ed appaltatore, pertanto, non può ricadere nell'autonomia del direttore dei lavori e necessita invece di una un'autorizzazione espressa da parte del committente.
In assenza di alcuna espressa richiesta di variazione del progetto deve dunque ritenersi valido il termine, contrattualmente previsto, per la consegna dell'opera (cfr. in senso conforme Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024: “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore”).
Neppure appare pertinente il richiamo, effettuato da parte convenuta, alla normativa afferente ai pagina 7 di 19 contratti pubblici di cui al d.lgs 50/2016, atteso che agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore di tale Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
Altrettanto non si può ignorare l'evenienza stabilita al punto 4 del contratto, ovvero che “l'ammontare dei lavori quindi di € 45.430,37 pari al contributo assegnato legge 291/81 più € 20.500,00 di accollo da parte della ditta proprietaria e delegata coerede ”; pertanto, il contributo, erogato e Persona_1 ricevuto post sisma, non rappresenta l'intero ammontare del prezzo stabilito dal contratto di appalto per il completamento dell'opera, ma prevede una quota di accollo che giustifica l'applicazione della normativa civilistica e non di quella pubblicistica.
Pertanto, in assenza di una autorizzata variante deve ritenersi operante il termine di consegna contrattualmente previsto e quindi ritersi riscontrato il dedotto ritardo nell'ultimazione dei lavori.
2. Sul mancato inoltro della richiesta di autorizzazione sismica al Genio civile da parte dell'ing.
il nominato c.t.u. non ha riscontrato il denunciato inadempimento, specificando come la CP_2
committente, attesa la decadenza del titolo abilitativo edilizio, dovrà provvedere a presentare la richiesta presso gli Uffici Comunali per il rilascio del nuovo permesso di costruire e presentare nuovamente la domanda di autorizzazione sismica presso gli Uffici Provinciali del Genio Civile, chiarendo tuttavia come la stessa attrice abbia formulato la richiesta parziale e che pertanto sul punto non vi è inadempienza dei convenuti.
3. L'ulteriore denuncia riguarda il mancato collaudo delle sole opere strutturali relative all'autorizzazione sismica del 16/03/2016 e la realizzazione di talune opere non strutturali, difformi dal progetto approvato e appaltato.
Il c.t.u. sul primo punto ha precisato come: “Risulta invece il collaudo delle opere strutturali, depositato presso l' in data 06/06/2017 con protocollo di accettazione n.396622, registrato CP_7 con numero 74881 del 12/07/2017 rif. CS.2017.000352. 12.07.2017”.
Invero, in atti è altresì prodotta la dichiarazione di revoca del collaudo, a firma dell'ing. che Per_2
però il c.t.u. non ha riscontrato presso il Genio Civile, ritenendo per l'effetto collaudate le opere strutturali, pur non sottacendo dubbi sulla tenuta statica per assenza di evidenze del giunto tecnico.
Si ritiene pertanto raggiunta la prova ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti dell'esistenza intervenuto collaudo, per come risulta ritualmente comunicato ai competenti pubblici uffici ed accertata dal ctu, con conseguente rigetto della doglianza.
4. Con riferimento alla denunciata difformità delle opere non strutturali, parte convenuta riconosce tale pagina 8 di 19 difformità, asseritamente riconducibili alla richiesta di finalizzata ad ottenere una Parte_1
seconda camera da letto per esigenze abitative.
Nella consulenza è stato riscontrato come: “le divisioni interne rilevate allo stato attuale, trattasi in ogni modo di opere non strutturali, ovvero sia tramezzature interne inerenti alla distribuzione a piano primo dell'intervento eseguito, sono difformi rispetto al progetto architettonico assentito. Non v'è carteggio alcuno disponibile tra Direzione Lavori e Committente che autorizzi esplicitamente le opere in parola. Ergo, le stesse sono state realizzate senza in placet dalla committente. Utilmente si riporta a seguire il rilievo delle opere all'attualità ed il confronto tra il “realizzato” e l'“assentito”.
Viene precisato dal consulente come: “A. Lo stato di fatto del piano terra è pressoché conforme al progetto assentito al netto di un tramezzo divisorio, ove tra l'altro è stato posizionato un collettore di distribuzione dell'impianto di riscaldamento;
è difforme ma non inficia in alcun modo sulla fruibilità degli spazi interni;
B. Differentemente al piano primo sono macroscopicamente visibili diverse difformità che sono tutte conseguenza diretta dell'intervento parzialmente realizzato.
Le differenze – difformità rilevate rispetto al progetto assentito sono: - Differente ubicazione dei tramezzi divisori interni [evidenziati con campitura rosa di fianco];- La mancata realizzazione della porta di collegamento verso la camera da letto;
-Riduzione della camera da letto “matrimoniale”; -
Riduzione della superficie calpestabile del bagno con creazione di una camera suppletiva presumibilmente ad uso letto;
- Conseguente ridistribuzione del disimpegno a servizio sia delle camere che del bagno;
(si ravvisa che le aperture esterne intese come vani di alloggio per finestre e porte finestre, nonché la rampa di scale d'accesso rimangono invariati e conformi).
Per quanto concerne la questione del canale di gronda e delle pluviali, tali sistemi di raccolta e convogliamento di acque meteoriche non sono presenti. Controparte adduce che con le tegole montate
“a giorno” la qual cosa non sia necessaria. Ciò risulta essere vero in località poco piovose;
è di fatti una tecnica di posa non errata ma utilizzata in posti caratterizzati da scarse precipitazioni annue. Lo scrivente ritiene invece che, per la buona regola dell'arte e per preservare pitture ed intonaci in facciata ed anche della parte aggettante immediatamente a ridosso delle tegole, canale di gronda e pluviali siano differentemente necessari;
ciò, attesa la visibile variazione riscontrata nell'ultimo decennio degli eventi meteorici relativamente al parametro di intensità di pioggia, intesa come millimetri orari di precipitazione al metro quadro, parametro che ha subito in determinati periodi, ottobre ed aprile, incrementi anche del 240% sui dati storici pluviometrici”.
Le risultanze dell'istruttoria tecnica sono chiare nell'evidenziare le difformità delle opere non strutturali nonché nell'assenza di espressa pattuizione in merito alle modifiche apportate dalla ditta pagina 9 di 19 appaltatrice.
Anche in questo caso non è condivisibile l'assunto di parte convenuta, secondo cui tali modifiche alle opere non strutturali ricadrebbero nell'ambito dell'indipendenza edilizia, in ragione del sopra richiamato divieto di cui all'art. 1659 c.c. di realizzare varianti previa autorizzazione del committente.
Il consulente, invece, sulla questione dell'assenza dello sfiato della fecale in copertura e dell'utilizzo di un sifone tipo Firenze ha evidenziato di non aver potuto verificare tali denunciati inadempimenti.
Parte attrice, avvalendosi dell'ausilio di un consulente di parte, ha dedotto che qualora le opere strutturali fossero state collaudabili, così come realizzate avrebbero avuto un valore di € 40.832,51, pari quindi a circa il 55% della somma convenuta.
Dall'analisi del prospetto contabile fornito dal consulente di parte è emersa, ad opinione del ctu, una maggiorazione della stima di alcune voci conteggiate, riportate analiticamente in tabella;
per tali ragioni il nominato consulente ha provveduto ad effettuare una nuova contabilizzazione delle lavorazioni effettuate, tenendo conto dei SAL e dei prezziari per i relativi anni di riferimento.
Il computo finale delle opere collaudate e realizzate è stato individuato nella somma di € 59.035,50, quindi va disattesa l'eccezione di parte attrice.
Così delineati i profili di inadempimento, riscontrati nel corso dell'accertamento tecnico e riconducibili, secondo quanto condivisibilmente asserito dal consulente, ad un'inadempienza formale e sostanziale imputabile sia all'impresa che alla Direzione Lavori, non è tuttavia possibile procedere ad una graduazione della responsabilità tra società appaltante e direttore dei lavori, nella persona dell'ing.
CP_2
§ Sulla responsabilità del direttore dei lavori
In merito alla denunciata negligenza del Direttore dei Lavori, non è emersa, nel corso dell'istruttoria tecnica e documentale, il profilo di negligenza nell'operato dell'ing. per quanto riguarda la CP_2
contestazione in merito al mancato possesso di una valida casella PEC, al fine di agevolare le comunicazioni, deve essere disattesa atteso che dall'accertamento demandato al consulente tecnico d'ufficio è emerso: “come nella modulistica Genio Civile l'indirizzo p.e.c. dell'ingegnere è CP_2 disponibile ed è co.ge, risulta ulteriormente attivo anche l'indirizzo p.e.c. istituzionale Email_4 fornito dall' , che è ; tale p.e.c., tra Controparte_8 Email_5
l'altro, è disponibile a chiunque all'indirizzo: https://avellino.ordingegneri.it/iscritto/albo/”.
Viene tuttavia evidenziato dal ctu, nella risposta ai chiarimenti come: “In merito lo scrivente non ritiene che vi sia un criterio ragionevolmente applicabile per stabilire una graduazione ovvero una ripartizione percentuale del concorso della e dell'ing. nella CP_1 Controparte_2
quantificazione del danno;
quanto, è conseguenza diretta dell'atipicità dei ruoli di impresa, progettista
pagina 10 di 19 e direttore dei lavori per i lavori in parola. Solitamente e di fatti, solo quando è l'impresa che in proprio realizza un'opera, ovvero quando l'impresa è contestualmente committente, parte realizzatrice
e parte tecnica dell'opera che può esservi convergenza e sovrapposizione dei ruoli, fermo restando che anche in questo caso leggi e norme impongano una figura terza ed estranea quale il collaudatore in corso d'opera e finale che deve assumere ed espletare il ruolo di alta vigilanza sul processo autorizzativo e realizzativo delle opere”.
L'incompatibilità tra le figure di direttore dei lavori ed il legale rappresentante della società appaltatrice
è sancita in materia di appalti pubblici (art. 17, 4° comma l. 109/1994, art. 90 comma 6 e 130 del d.lgs.
163/2006 vigente ratione temporis) nonché da ultimo dall'art. 34 del DL 189/2016, laddove viene stabilito, per i lavori di ricostruzione post sisma del 2016, che il direttore dei lavori non deve aver svolto attività per conto dell'impresa a cui saranno affidati i lavori di ricostruzione privata, per poter ricoprire con imparzialità il ruolo assegnato a tutela del committente.
Invero, nella specie si è verificata la grave anomalia della concentrazione in capo al medesimo soggetto del ruolo di legale rappresentante della società appaltatrice nonché di progettista, di direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza, con la conseguenza che il era allo stesso tempo soggetto CP_2
controllore e controllato.
Va chiarito che il rapporto tra proprietario dell'immobile e progettista e direttore dei lavori va qualificato come rapporto contrattuale diretto disciplinato dagli art. 2229 e ss. c.c. e prescinde da oneri di denuncia, in caso di gravi difetti ai fini della responsabilità; il professionista è responsabile di tutti i vizi di difformità e difetti eventualmente acclarati nell'opera e riconducibili alla propria attività; il direttore dei lavori è comunque chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, comunque il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto: rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera, conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.
pagina 11 di 19 Conseguentemente non rileva solo il modus operandi in sé ma anche il risultato in senso ampio che secondo la diligenza in concreto ci si deve attendere.
Tali essendo i principi ai quali questo giudice ritiene di aderire non vi è dubbio che, come verificato anche dal c.t.u. l'attività del sia stata gravemente carente sia nella fase della esecuzione che in CP_2
quella di direzione dei lavori.
Tale evenienza non consente di distinguere le responsabilità dell'impresa e del progettista/direttore dei lavori, di talché la condanna va pronunciata in solido.
§ Sul quantum debeatur
Parte convenuta contesta l'ammontare della somma asseritamente versata da rilevando Parte_1
come la committente abbia versato, alla società la somma di € 55.363,604 + IVA e non la CP_1 cifra di € 67.500,00.
Invero, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, si evince come la somma complessivamente versata dalla committente alla ammonti ad € 67.500,00 (cfr. bollettini CP_1
postali pag. 10 parte attrice) e, pertanto, risulta infondata la contestazione della convenuta in merito alla minor somma versata.
In ordine alla quantificazione del dovuto, il c.t.u. nella propria relazione tecnica riscontra come:
“per parte attrice, sono stati erogati, pagati, dalla Sig.ra € 67.500,00 che sottratti ai € Pt_1
51.078,72 fanno € 16.421,28 corrisposti in più.
Sulla cifra di € 16.421,28 corrisposti in più risultano:
- € 7.956,78 per danni o cattive esecuzioni
- € [8.464,50 – 1.750,00 ≥ forfettizzazione degli impianti tecnologici intesi come elettrico e di riscaldamento] = € 6.714,5 per opere non contabilizzate detratte le opere eseguite non contabilizzate.
Per un totale di: € 14.671,28”.
Non si può accedere alla diversa contabilizzazione effettuata dal c.t.u.
Il contratto stipulato tra le parti prevede infatti all' ART. 4): “SISTEMA DEL CONTRATTO –
PREZZI. Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura come la stessa impresa
è ben consapevole. L'ammontare dei lavori è quindi di € 45.430,37 pari al contributo assegnato legge
219/81 + € 28.500,00 di accollo da parte della ditta proprietaria e delegata coerede da Parte_1 pagarsi su richiesta di stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore dei Lavori, oltre I.V.A. come per legge. Detto importo sarà fisso e invariato per l'intera durata dei lavori”.
Pertanto, si evince una contrattazione a corpo e non a misura, ove il prezzo convenuto, nella specie pari ad € 73.930,37, è fisso ed invariabile, in quanto riferito all'opera considerata globalmente, senza che nessuna delle parti contraenti possa pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una pagina 12 di 19 verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.
La immodificabilità del prezzo “a corpo” comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si rendano necessari rispetto a quella prevista nell'offerta (in tal senso, è anche la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, 21 febbraio 2002, n. 51). Inoltre, ai sensi dell'art. 1664 c.c., quando l'aumento del costo di esecuzione dipende da fattori prevedibili al momento della stipula del contratto, l'impresa non può invocare la revisione del prezzo, mentre, quando gli aumenti siano dipesi da fattori imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione del prezzo è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato (cfr. in termini Cassazione Civile, sentenza n. 1494/2011; n. 4198/2014;
n. 6393/1996: la deroga alla disciplina dell'art 1664 c.c. (onerosità o difficoltà dell'esecuzione) nel cosiddetto appalto a forfait non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale. Pertanto, il mancato adeguamento del prezzo convenuto per l'appalto al maggior costo non può integrare arricchimento senza causa a favore del committente, non concretandosi
l'arricchimento in un accadimento estraneo alla volontà contrattuale ed al consenso prestato alla parte “impoverita”).
Pertanto, secondo il principio di diritto, elaborato per gli appalti pubblici ma applicabile anche nel settore privato, in un appalto a corpo “ciò che effettivamente finisce per contare è solo il prezzo finale che, dopo che è stato accettato, è vincolante per l'appaltatore nei confronti del committente, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nell'ambito del computo metrico non ha altro valore se non quello di semplice traccia indicativa delle modalità con cui si è venuto a formare il prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto” (Cassazione Civile, sentenza n. 5262/2015; in senso conforme Cassazione Civile, sentenza n. 21517/2019: “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso
d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati”).
Nella specie non rappresenta idoneo motivo atto a rideterminare il prezzo, il presunto assunto, di parte convenuta, in ragione del quale l'attrice risultava manchevole dei requisiti di priorità previsti dalla pagina 13 di 19 legge per beneficare del contributo per la prima casa. Tale assenza comportava il venir meno del requisito delle modalità di pagamento in quanto parte attrice provvedeva a pagare il 2° SAL direttamente alla impresa, accollandosi il pagamento dell'intera spesa dell'intervento.
Invero l'odierna parte attrice risulta beneficiaria del contributo post sisma della l.219/81 (cfr. allegato 5 relazione tecnica d'ufficio) ed è evincibile come lo stesso contributo rappresenti solo una parte dell'ammontare del prezzo stabilito per la realizzazione dell'opera, essendo la restante parte a carico della committente.
Pertanto, è risultato che il corrispettivo per l'appalto è stato pattuito a “corpo” ed è pari ad € 73.930,37.
Da tale importo va scomputata la somma di € 14.671,28 (somma complessivamente calcolata e riportata nella relazione tecnica in ragione dei riscontrati profili di inadempimento) e l'ulteriore quota di € 67.500,00, già versata dall'attrice.
Il calcolo effettuato evidenzia, quindi, un credito a favore dell'attrice di € 8.240,91.
In relazione alle ulteriori voci di danno, dedotte da parte attrice nell'atto di citazione, il ctu ha riscontrato e ricalcolato la somma di € 1.656,00 a titolo di ristoro, per mancato utilizzo del bene ed €
558,48 per i lavori di demolizione delle opere eseguite in difformità al progetto architettonico.
La somma totale a credito dell'attrice è dunque pari ad euro 10.455,39.
§ Sulle domande riconvenzionali
La domanda riconvenzionale, spiegata da parte convenuta, per oneri aggiornamento dei prezzi va disattesa in quanto la pattuizione a corpo del corrispettivo di appalto esclude la possibilità di un aggiornamento dei prezzi.
Differentemente da quanto accade nel contratto “a misura” laddove il corrispettivo può variare in più o in meno rispetto all'ammontare pattuito in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro eseguito, nel contratto “a corpo” vi è una immodificabilità del prezzo e comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si rendano necessari rispetto a quella prevista nell'offerta.
La domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori va anch'essa rigettata.
La motivazione di tale sospensione è da individuare nel principio di diritto sancito nel codice dei contratti pubblici e applicabile anche all'edilizia privata, ovvero che tra le cause di sospensione legittima dei lavori rientra l'esigenza di redigere ed approvare una perizia di variante in corso d'opera quando questa sia determinata dai motivi di carattere tecnico- oggettivo, così come avvenuto nel caso di specie.
Pur a voler ritenere che vi sia stata una sospensione ultronea dei lavori, oltre quella necessaria per la pagina 14 di 19 approvazione della variante, così come argomentato da parte convenuta, si evidenzia una discrasia temporale che non trova corrispondenza nella documentazione prodotta.
Nella spiegata riconvenzionale parte convenuta indica quale lasso temporale, interessato dalla sospensione, il periodo che intercorre dal 17.01.2017, data della sospensione, al 15/09/2017 corrispondente con la presa in possesso del cantiere.
Invero la missiva inviata dall'ing. alla committente indica quali cause di sospensione dei lavori, CP_2
sia la necessità di approvare una variante sia le avverse condizioni climatiche, rispetto al perdurare delle quali parte convenuta nulla argomenta o documenta.
In più nella relazione a struttura ultimata, datata 19.05.2017, si evince come i lavori collaudati siano terminati il 25/03/2017, ovvero durante il periodo asseritamente interessato dalla sospensione (cfr. all.11 parte convenuta), né vi è menzione alcuna nella missiva della variante.
Si rinviene cenno del mancato riscontro alla predisposizione della variante nella missiva di dimissioni dell'ing. nella qualità di direttore dei lavori, datata 28/06/2017 (cfr. all.12 parte convenuta) e CP_2
nella missiva della di rescissione del contratto, datata quest'ultima 13/07/2017 (cfr. all.13 CP_1
parte convenuta), comunicazioni entrambe successive.
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale relativa alla illegittima sospensione va rigettata.
Altresì va disattesa la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento per lucro cessante, attesa la genericità della prova offerta da parte convenuta in merito al danna asseritamente subito.
§ Sulla risoluzione del contratto
Tutte le parti in lite hanno proposto, nelle difese approntate, domanda per la risoluzione contrattuale.
La giurisprudenza in tali ipotesi si è così espressa: “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020)
Espressa manifestazione della volontà di scioglimento del rapporto negoziale è da rinvenirsi nella missiva di rescissione del contratto, inviata dalla datata 13/07/2017 (cfr. all.13 parte CP_1
convenuta).
Sulla risoluzione in ipotesi di inadempimenti reciproci la giurisprudenza ha sancito come: “Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la
pagina 15 di 19 valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020) ed ancora
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019).
Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domanda contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum.
Nella fattispecie in esame, tale accertamento ha dato esito positivo per la domanda proposta dall'attrice nel senso che l'inadempimento dedotto a carico della parte convenuta sussiste ed è connotata dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, in ragione di quanto accertato dal consulente d'ufficio, le cui conclusioni ed argomentazione sono state richiamate.
§ Sul compenso dell'ing. in assenza di contrattazione in merito al quantum il c.t.u. ha CP_2 provveduto ad un calcolo secondo la “Determinazione Dei Corrispettivi Servizi Relativi all'Architettura e all'Ingegneria (Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) e in base all'art.46 del decreto.
pagina 16 di 19 Nel dettaglio il c.t.u.: “Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo
l'espressione che segue:
CP= Σ(V×G×Q×P)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria;
per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso;
per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare”.
Tale importo è stato individuato dal consulente in € 13.805,42, a fronte di un anticipo di € 7.000,00 residua un credito di € 6.805,42.
Il nominato consulente ha concluso: “Vanno riconosciuti all'ing. ulteriori € 6.805,42 oltre cassa CP_2
e IVA se dovuta, su un totale di prestazione professionale di €13.805,42”.
Invero, il calcolo effettuato non eccede la richiesta del professionista, il quale nella propria comparsa il convenuto ha richiamato una pattuizione per direzione lavori di euro 7.618,00 e chiesto un ulteriore compenso per le ulteriori attività di progettazione e e coordinamento svolte per euro 5.100,00.
Tuttavia, in ragione delle inadempienze riscontrate ed attribuibili in solido alla società ed alla direzione lavori, l'importo astrattamente dovuto a titolo di compenso professionale per la somma di € 6.805,42 non va riconosciuto nè sottratto alla somma dovuta all'attrice a titolo di risarcimento, stante le inadempienze riscontrate.
Si richiama il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024 a mente del quale: “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo
pagina 17 di 19 scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”. Nella specie il contratto è stato risolto e pertanto alcun diritto ulteriore al compenso può essere riconosciuto.
§ Sulla domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione
La compagnia assicurativa deduce la inoperatività della polizza assicurativa N. HCC16-W0001714 del
22 marzo 2017, ricorrendo l'ipotesi di esclusione disciplinata dal contratto assicurativo al paragrafo
“ESCLUSIONI” punto 2, che prevede specificamente la non risarcibilità delle richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto di assicurazione, che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza.
In particolare, la compagnia assicurativa ha dedotto come nei moduli di proposta sottoscritti dagli assicurati il 18 marzo 2017, allegato alla polizza N. HCC16-W0001714 del 22 marzo 2017, il professionista ha dichiarato espressamente, apponendo una crocetta nella casella “NO” dei punti nn. 9 e
10 del questionario, di non essere a conoscenza di qualche circostanza che potesse dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato.
Invero può essere ricondotta ad una ipotesi di esclusione la missiva indirizzata congiuntamente ai convenuti e datata 09/02/2017, antecedente quindi alla sottoscrizione della polizza assicurativa. (cfr. allegato 10 parte convenuta).
Anche la invocata retroattività della polizza assicurativa, con la prima memoria 183 VI c.p.c., è priva di pregio, atteso che tale retroattività, indicata alla pagina 3, è subordinata alla dichiarazione resa al punto nove del medesimo foglio sulla conoscenza passata o presenta di una circostanza originante una richiesta di risarcimento danni. Per tali ragioni deve ritenersi non operante la polizza assicurativa.
§ In definitiva, per quanto esposto va condannata la e , in via solidale tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di della somma di € 10.455,39 (rappresentata dalla somma Parte_1 di € 8.240,91 a titolo di inadempimento, di € 1.656,00 a titolo di ristoro, per mancato utilizzo del bene ed € 558,48 per i lavori di demolizione delle opere eseguite in difformità al progetto architettonico) e va dichiarato risolto il contratto da essi stipulato con Parte_1
§Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della e CP_1 CP_2
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara risolto ogni rapporto contrattuale tra le parti e condanna la e , in via solidale tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagina 18 di 19 pagamento in favore di della somma di € 10.455,39; Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda di manleva;
- Condanna e a rimborsare alla Controparte_2 CP_1 Controparte_3
ed a le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre
[...] Parte_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 01.4.2024 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2018 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Parte_1 C.F._1
Gimigliano (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Europa n. C.F._2
161, (pec: ; Email_1
ATTRICE
contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: in proprio e nella qualità, rappresentati e difesi dagli avv.
[...] C.F._3
Clara Fusco e Nicola D'Archi (C.F.: , elettivamente domiciliati in Avellino C.F._4
alla via O.L.B. Mancini n.12, ; Email_2
CONVENUTO
, (C.F.: , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avvocato Claudio Angelo Acampora (C.F. , elettivamente C.F._5
domiciliata in Avellino Via Dante, n. 16, ( ; Email_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 19 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la e , nella qualità di legale rappresentante della società nonché CP_1 Controparte_2
di progettista e di direttore dei lavori, premettendo di aver affidato in data 9.2.2016 alla i CP_1
lavori di riparazione ex l. 219/1981 del fabbricato sito in Montefredane, alla via Cialdini, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare la responsabilità della e CP_1 dell'ing. per inadempimento grave e ingiustificato, ai sensi degli artt. 1655 ss del codice CP_2
civile, nonché, di conseguenza, procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- riconoscere i danni che tale adempimento ha arrecato alla committente e quantificarli nella misura del Pt_1
capo c) del presente atto, o che si proveranno in corso di causa o in via subordinata che verranno quantificati a mezzo CTU;
- in ogni caso condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite”.
Si costituivano tempestivamente in giudizio la e , nella duplice qualità di CP_1 Controparte_2 legale rappresentante dell'impresa e di direttore dei lavori, i quali - premettendo che l'incarico al quale direttore dei lavori veniva conferito in data 10.2.2014, che i lavori di intervento, per i CP_2
quali in data 5.8.2008 veniva emesso decreto di assegnazione di contributo ex l 219/81 venivano iniziati in data 16.4.2014 da altra impresa, a cui succedeva in corso d'opera la - così CP_1 concludevano: “-In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti della e, per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice; - CP_1
Nel merito, in via principale, per i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente la domanda attorea, poiché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, in quanto alcuna responsabilità per inadempimento grave ed ingiustificato, ai sensi degli artt. 1655 e ss del codice civile, può essere addebitata ai convenuti, ed Ing. quest'ultimo quale direttore dei CP_1 Controparte_2
lavori, progettista strutturale e coordinatore per la sicurezza;
- Nel merito, in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per la costruzione dell'immobile nel comune di
Montafredane stipulato tra la e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, CP_1 Parte_1
comma 2, D. lgs 50/2016; - in alternativa o in via subordinata, accertare e dichiarare la invalidità del contratto a corpo sottoscritto tra la e e, per l'effetto, accertare e dichiarare CP_1 Parte_1
la natura del contratto a misura;
- conseguentemente condannare al pagamento delle Parte_1
somme ancora dovute ai convenuti, per il lavoro dagli stessi effettuato, ciascuno per quanto di sua spettanza, oltre gli oneri per aggiornamento dei prezzi e al risarcimento del danno per come esposto in narrativa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e fosse accertata una qualche responsabilità per grave inadempimento, accertarsi e Contr dichiararsi il diritto dell'ing. di vedersi manlevato e tenuto indenne dalla Controparte_2
pagina 2 di 19 (Gruppo Controparte_3 Controparte_4 [...]
, quale Compagnia assicurativa che copre la responsabilità civile professionale Controparte_5
danni del professionista;
- Conseguentemente, condannare la Controparte_3
(Gruppo , in persona
[...] Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ing. le somme che Controparte_2 quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attrice; - condannare infine l'attrice al pagamento delle spese processuali ed onorari del giudizio”.
In prima udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicurativa e contestualmente rinviata la prima udienza per consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Si costituiva, nel presente giudizio, la la quale Controparte_3 concludeva: “In via preliminare: - accertare e dichiarare la decadenza della azione esercitata nei confronti della e dell'ingegner e, per l'effetto, rigettare le CP_1 Controparte_2 domande formulate dall'attrice; In via principale, nel merito del rapporto contrattuale: - accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato in data antecedente a quella di efficacia della polizza
N. HCC16- W0001714 del 22 marzo 2017, e, quindi, dichiarare l'invalidità totale o parziale e comunque la non efficacia della garanzia assicurativa, per le ragioni esposte in narrativa (da intendersi quivi integralmente riportate), in particolare per essere operative le ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa previste nei paragrafi 2 e 11 “ESCLUSIONI” della garanzia assicurativa, posta l'esistenza di una probabile richiesta di risarcimento del danno e di circostanze note a norma di contratto, nonché per essere la richiesta derivante da contratto nel quale l'assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione e, pertanto, dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto, con conseguente INEFFICACIA e NON OPERATIVITÀ dello stesso e della seguente garanzia assicurativa;
per quanto innanzi e, per l'effetto, respingere le domande tutte, nessuna esclusa, formulate dall'Ingegner nei confronti della Controparte_2 [...]
relativamente al contratto N. HCC16-W0001714 Controparte_3
del 22 marzo 2017. In via principale, nel merito della questione attorea: - Accertata e dichiarata
l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ing. verso la parte attrice, Controparte_2
rigettare le domande attoree nei confronti di Controparte_3
per i motivi tutti esposti in narrativa (quivi da intendersi integralmente riportati), perché infondate in fatto e in diritto. In subordine nel merito: - Nel denegato e non creduto caso di soccombenza, anche parziale, dell'Ing. accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo ad essere Controparte_2
tenuto indenne da - detratto, in ogni caso, lo Controparte_3 scoperto e le franchigie contrattualmente previste e poste rispettivamente a carico dell'Ingegner
pagina 3 di 19 - salvo ogni diritto di surroga e/o di regresso della compagnia nei confronti di Controparte_2
eventuali terzi. In ogni caso, - con vittoria di compensi professionali e spese tutte da liquidarsi in favore dell'avvocato Claudio Acampora, quale anticipatario”.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., considerando le connotazioni processuali emergenti dalle difese e dalle contestazioni mosse dai procuratori e l'esigenza di competenze specialistiche, necessarie per la completezza dell'istruttoria, si disponeva una perizia tecnica.
Prodotta documentazione, depositata la relazione di c.t.u., all'udienza del 28/11/2024 la causa veniva riservata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
§ Sulla qualificazione della domanda
L'attrice ha affermato la responsabilità della società e di poiché gli stessi si sarebbero Controparte_2 resi inadempienti rispetto all'obbligazione di corretta esecuzione dei lavori appaltati, realizzati in difformità rispetto al progetto approvato e non eseguiti a regola d'arte; ha assunto, inoltre, di aver sostenuto costi per il ripristino delle opere e danni per la mancata disponibilità del denaro necessario a tale ultimo fine ed ha chiesto il ristoro dei relativi danni.
I convenuti hanno invece rilevato come i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte e che la sospensione degli stessi si fosse resa necessaria proprio a causa del ritardo imputabile all'attrice, la quale non poteva beneficiare del contributo previsto per la ricostruzione post sismica della prima casa ed altresì richiedeva delle variazioni alle opere non strutturali;
eccepiva altresì la decadenza dall'azione e l'inadempimento di controparte, la quale non avrebbe provveduto a pagare quanto dovuto a titolo di compenso della società e del direttore dei lavori – il quale rivestiva altresì la qualifica di responsabile per la sicurezza e progettista degli impianti - nei termini contrattualmente stabiliti.
Orbene, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, bisogna distinguere previamente se si controverta in termini di opera completa o incompleta, poiché laddove il committente lamenti il mancato completamento dell'opera commissionata o il ritardo nella consegna, non deve aversi a riguardo la disciplina della garanzia per vizi, trovando applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento.
Non si sottace un orientamento difforme che prevede l'applicabilità della normativa in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c. e non la normativa di risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c., in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltata non sia stata ultimata (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 28233 del 27/11/2017).
Tuttavia, in tema di appalto, la consolidata giurisprudenza depone nel senso che la responsabilità
pagina 4 di 19 dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/04/2018 , n. 9198; Sez.
2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011).
Dunque, accedendo a tale impostazione, in caso di opera incompleta, va esclusa l'applicabilità delle norme dettate per i vizi, dovendosi applicare le regole ordinarie in materia di adempimento (ex plurimis
Cass. 1984, n. 4120).
In tali ipotesi, peraltro, le deduzioni dei vizi siccome riferibili ad opera incompleta, va dal giudice riqualificata come semplice eccezione di inesatto adempimento (cfr. in tal senso Cass. 2002, n. 9517), svincolata da termini di prescrizione e decadenza.
In caso di eccezione d'inadempimento o di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti) - così dovendo qualificarsi le deduzioni dei vizi siccome riferibili anche ad asserita opera incompleta (vedi in tal senso Cass. 2002, n. 9517) – devono applicarsi i generali criteri di riparto dell'onere della prova, come chiarito da ultimo dalla Cass. civ., sent. del 2010 n. 3373: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”; vedi anche Trib. Roma 2012, n. 5625).
E' inoltre pacifico che anche per l'eccezione non rite adimpleti trovino applicazione i principi dettati pagina 5 di 19 dagli artt. 1460, comma 1 c.c. (facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, purché questo non contenga un termine essenziale) e, soprattutto, il comma due di detto articolo (per il quale il rifiuto di adempiere, malgrado l'altro inadempimento, non è legittimo, quando, date le circostanze, sarebbe contrario alla buona fede, con riferimento all'importanza dell'inadempienza ed alla imputabilità della medesima).
Tanto premesso in punto di diritto, il presupposto dell'applicazione delle sopra enunciate regole è quello di una allegazione specifica dell'inadempimento e della tipologia di vizi e difetti contestati.
Nella specie, le deduzioni di parte attrice, in merito all'inadempimento della società convenuta ed incorrente in capo alla persona del direttore dei lavori, sono da ritenersi specifiche.
Il denunciato inadempimento riguarda l'esecuzione parziale della prestazione, il ritardo nella realizzazione dell'opera nonché l'errata esecuzione della divisione interna.
§ Sull'inadempimento
Si impone di procedere, pertanto, ad una disamina dei denunciati profili di inadempimento.
1.Per quanto concerne il lamentato ritardo nell'esecuzione dei lavori dell'opera commissionata, i tempi dell'intervento risultano contrattualizzati all'art. 3 del contratto;
ivi è specificato che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 10/03/2016 e sarebbero terminati, in ogni loro parte ed a perfetta regola, entro quattro mesi dalla data di inizio, il 10/7/2016.
Parte attrice, sulle ragioni del ritardo, deduce che “L'ing. provvedeva alla redazione dei calcoli CP_2
strutturali ed alla richiesta di autorizzazione sismica. Tuttavia nel fare ciò, ha preferito procedere con la richiesta solo per una parte delle opere, ottenendola in data 16/03/2016 e dichiarando che avrebbe provveduto di lì a poco ad inoltrare una nuova richiesta per realizzare le restanti opere”; invece, parte convenuta ha specificato come i lavori strutturali afferissero al progetto depositato e approvato dal
Genio civile e si riferivano prettamente al fabbricato di proprietà dell'attrice e non alla parte retrostante costituente di fatto altro immobile di proprietà di soggetti diversi, comprendente solo una stanza di proprietà e rispetto alla quale si rendeva necessaria una richiesta di variazione al progetto Pt_1
datata 17.01.2017.
Invero dal contratto versato in atti, privo di datazione, ma incontestatamente sottoscritto in data
09/02/2016, non è desumibile l'entità dei lavori e se gli stessi riguardassero l'intero immobile o una porzione dello stesso, così come dedotto da parte convenuta.
Altrettanto il dato non è ricavabile dalla lettera di conferimento dell'incarico all'ing. datata CP_2
10.02.2014.
In assenza di ulteriore contrattazione scritta con effetto novativo, in cui venga specificato l'ammontare e la destinazione dei lavori, si ritiene operante il contratto versato in atti, laddove è pattiziamente pagina 6 di 19 individuato in quattro mesi il termine di consegna dei lavori dalla data di inizio, che pattiziamente non poteva essere successiva al 10/03/2016.
Invero, nella dichiarazione dell'ing. si legge che le opere hanno avuto inizio il 16.4.2014 e che CP_2 il 9.2.2016 è stato comunicato il subentro della al precedente appaltatore;
nella “relazione a CP_1
struttura ultimata”, allegata dalla medesima parte convenuta, si legge che i lavori strutturali dell'edificio in oggetto, iniziati il 17/3/2016 “sono stati ultimati in data 25/03/2017”, evincendosi, pertanto, l'evidente ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto a quanto contrattualmente previsto (cfr. allegato 11 parte convenuta).
Appare priva di pregio la allegata richiesta di autorizzazione alla variante del progetto, documentata da parte convenuta, che avrebbe comportato una dilazione dei tempi di ultimazione, essendo la stessa datata 18/01/2017, dunque successiva rispetto al termine contrattualmente previsto per la consegna (cfr. allegato 9 parte convenuta).
Inoltre, non è condivisibile l'assunto di parte convenuta, in ragione del quale le modifiche non sostanziali ricadano nella piena autonomia del direttore dei lavori, in virtù del divieto previsto dall'art. 1659 c.c., a mente del quale l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate per iscritto;
alcuna autorizzata o concordata modifica, tra committente ed appaltatore, è rinvenibile agli atti nel caso di specie.
Si evidenzia, altresì, che all'art. 9 del richiamato contratto è fatto espresso divieto per l'appaltatore di procedere a variazioni rispetto a quanto previsto nelle modalità di esecuzione, senza preventiva autorizzazione scritta del committente.
Qualsiasi variazione al progetto iniziale, ove concordata tra committente ed appaltatore, pertanto, non può ricadere nell'autonomia del direttore dei lavori e necessita invece di una un'autorizzazione espressa da parte del committente.
In assenza di alcuna espressa richiesta di variazione del progetto deve dunque ritenersi valido il termine, contrattualmente previsto, per la consegna dell'opera (cfr. in senso conforme Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024: “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore”).
Neppure appare pertinente il richiamo, effettuato da parte convenuta, alla normativa afferente ai pagina 7 di 19 contratti pubblici di cui al d.lgs 50/2016, atteso che agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore di tale Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
Altrettanto non si può ignorare l'evenienza stabilita al punto 4 del contratto, ovvero che “l'ammontare dei lavori quindi di € 45.430,37 pari al contributo assegnato legge 291/81 più € 20.500,00 di accollo da parte della ditta proprietaria e delegata coerede ”; pertanto, il contributo, erogato e Persona_1 ricevuto post sisma, non rappresenta l'intero ammontare del prezzo stabilito dal contratto di appalto per il completamento dell'opera, ma prevede una quota di accollo che giustifica l'applicazione della normativa civilistica e non di quella pubblicistica.
Pertanto, in assenza di una autorizzata variante deve ritenersi operante il termine di consegna contrattualmente previsto e quindi ritersi riscontrato il dedotto ritardo nell'ultimazione dei lavori.
2. Sul mancato inoltro della richiesta di autorizzazione sismica al Genio civile da parte dell'ing.
il nominato c.t.u. non ha riscontrato il denunciato inadempimento, specificando come la CP_2
committente, attesa la decadenza del titolo abilitativo edilizio, dovrà provvedere a presentare la richiesta presso gli Uffici Comunali per il rilascio del nuovo permesso di costruire e presentare nuovamente la domanda di autorizzazione sismica presso gli Uffici Provinciali del Genio Civile, chiarendo tuttavia come la stessa attrice abbia formulato la richiesta parziale e che pertanto sul punto non vi è inadempienza dei convenuti.
3. L'ulteriore denuncia riguarda il mancato collaudo delle sole opere strutturali relative all'autorizzazione sismica del 16/03/2016 e la realizzazione di talune opere non strutturali, difformi dal progetto approvato e appaltato.
Il c.t.u. sul primo punto ha precisato come: “Risulta invece il collaudo delle opere strutturali, depositato presso l' in data 06/06/2017 con protocollo di accettazione n.396622, registrato CP_7 con numero 74881 del 12/07/2017 rif. CS.2017.000352. 12.07.2017”.
Invero, in atti è altresì prodotta la dichiarazione di revoca del collaudo, a firma dell'ing. che Per_2
però il c.t.u. non ha riscontrato presso il Genio Civile, ritenendo per l'effetto collaudate le opere strutturali, pur non sottacendo dubbi sulla tenuta statica per assenza di evidenze del giunto tecnico.
Si ritiene pertanto raggiunta la prova ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti dell'esistenza intervenuto collaudo, per come risulta ritualmente comunicato ai competenti pubblici uffici ed accertata dal ctu, con conseguente rigetto della doglianza.
4. Con riferimento alla denunciata difformità delle opere non strutturali, parte convenuta riconosce tale pagina 8 di 19 difformità, asseritamente riconducibili alla richiesta di finalizzata ad ottenere una Parte_1
seconda camera da letto per esigenze abitative.
Nella consulenza è stato riscontrato come: “le divisioni interne rilevate allo stato attuale, trattasi in ogni modo di opere non strutturali, ovvero sia tramezzature interne inerenti alla distribuzione a piano primo dell'intervento eseguito, sono difformi rispetto al progetto architettonico assentito. Non v'è carteggio alcuno disponibile tra Direzione Lavori e Committente che autorizzi esplicitamente le opere in parola. Ergo, le stesse sono state realizzate senza in placet dalla committente. Utilmente si riporta a seguire il rilievo delle opere all'attualità ed il confronto tra il “realizzato” e l'“assentito”.
Viene precisato dal consulente come: “A. Lo stato di fatto del piano terra è pressoché conforme al progetto assentito al netto di un tramezzo divisorio, ove tra l'altro è stato posizionato un collettore di distribuzione dell'impianto di riscaldamento;
è difforme ma non inficia in alcun modo sulla fruibilità degli spazi interni;
B. Differentemente al piano primo sono macroscopicamente visibili diverse difformità che sono tutte conseguenza diretta dell'intervento parzialmente realizzato.
Le differenze – difformità rilevate rispetto al progetto assentito sono: - Differente ubicazione dei tramezzi divisori interni [evidenziati con campitura rosa di fianco];- La mancata realizzazione della porta di collegamento verso la camera da letto;
-Riduzione della camera da letto “matrimoniale”; -
Riduzione della superficie calpestabile del bagno con creazione di una camera suppletiva presumibilmente ad uso letto;
- Conseguente ridistribuzione del disimpegno a servizio sia delle camere che del bagno;
(si ravvisa che le aperture esterne intese come vani di alloggio per finestre e porte finestre, nonché la rampa di scale d'accesso rimangono invariati e conformi).
Per quanto concerne la questione del canale di gronda e delle pluviali, tali sistemi di raccolta e convogliamento di acque meteoriche non sono presenti. Controparte adduce che con le tegole montate
“a giorno” la qual cosa non sia necessaria. Ciò risulta essere vero in località poco piovose;
è di fatti una tecnica di posa non errata ma utilizzata in posti caratterizzati da scarse precipitazioni annue. Lo scrivente ritiene invece che, per la buona regola dell'arte e per preservare pitture ed intonaci in facciata ed anche della parte aggettante immediatamente a ridosso delle tegole, canale di gronda e pluviali siano differentemente necessari;
ciò, attesa la visibile variazione riscontrata nell'ultimo decennio degli eventi meteorici relativamente al parametro di intensità di pioggia, intesa come millimetri orari di precipitazione al metro quadro, parametro che ha subito in determinati periodi, ottobre ed aprile, incrementi anche del 240% sui dati storici pluviometrici”.
Le risultanze dell'istruttoria tecnica sono chiare nell'evidenziare le difformità delle opere non strutturali nonché nell'assenza di espressa pattuizione in merito alle modifiche apportate dalla ditta pagina 9 di 19 appaltatrice.
Anche in questo caso non è condivisibile l'assunto di parte convenuta, secondo cui tali modifiche alle opere non strutturali ricadrebbero nell'ambito dell'indipendenza edilizia, in ragione del sopra richiamato divieto di cui all'art. 1659 c.c. di realizzare varianti previa autorizzazione del committente.
Il consulente, invece, sulla questione dell'assenza dello sfiato della fecale in copertura e dell'utilizzo di un sifone tipo Firenze ha evidenziato di non aver potuto verificare tali denunciati inadempimenti.
Parte attrice, avvalendosi dell'ausilio di un consulente di parte, ha dedotto che qualora le opere strutturali fossero state collaudabili, così come realizzate avrebbero avuto un valore di € 40.832,51, pari quindi a circa il 55% della somma convenuta.
Dall'analisi del prospetto contabile fornito dal consulente di parte è emersa, ad opinione del ctu, una maggiorazione della stima di alcune voci conteggiate, riportate analiticamente in tabella;
per tali ragioni il nominato consulente ha provveduto ad effettuare una nuova contabilizzazione delle lavorazioni effettuate, tenendo conto dei SAL e dei prezziari per i relativi anni di riferimento.
Il computo finale delle opere collaudate e realizzate è stato individuato nella somma di € 59.035,50, quindi va disattesa l'eccezione di parte attrice.
Così delineati i profili di inadempimento, riscontrati nel corso dell'accertamento tecnico e riconducibili, secondo quanto condivisibilmente asserito dal consulente, ad un'inadempienza formale e sostanziale imputabile sia all'impresa che alla Direzione Lavori, non è tuttavia possibile procedere ad una graduazione della responsabilità tra società appaltante e direttore dei lavori, nella persona dell'ing.
CP_2
§ Sulla responsabilità del direttore dei lavori
In merito alla denunciata negligenza del Direttore dei Lavori, non è emersa, nel corso dell'istruttoria tecnica e documentale, il profilo di negligenza nell'operato dell'ing. per quanto riguarda la CP_2
contestazione in merito al mancato possesso di una valida casella PEC, al fine di agevolare le comunicazioni, deve essere disattesa atteso che dall'accertamento demandato al consulente tecnico d'ufficio è emerso: “come nella modulistica Genio Civile l'indirizzo p.e.c. dell'ingegnere è CP_2 disponibile ed è co.ge, risulta ulteriormente attivo anche l'indirizzo p.e.c. istituzionale Email_4 fornito dall' , che è ; tale p.e.c., tra Controparte_8 Email_5
l'altro, è disponibile a chiunque all'indirizzo: https://avellino.ordingegneri.it/iscritto/albo/”.
Viene tuttavia evidenziato dal ctu, nella risposta ai chiarimenti come: “In merito lo scrivente non ritiene che vi sia un criterio ragionevolmente applicabile per stabilire una graduazione ovvero una ripartizione percentuale del concorso della e dell'ing. nella CP_1 Controparte_2
quantificazione del danno;
quanto, è conseguenza diretta dell'atipicità dei ruoli di impresa, progettista
pagina 10 di 19 e direttore dei lavori per i lavori in parola. Solitamente e di fatti, solo quando è l'impresa che in proprio realizza un'opera, ovvero quando l'impresa è contestualmente committente, parte realizzatrice
e parte tecnica dell'opera che può esservi convergenza e sovrapposizione dei ruoli, fermo restando che anche in questo caso leggi e norme impongano una figura terza ed estranea quale il collaudatore in corso d'opera e finale che deve assumere ed espletare il ruolo di alta vigilanza sul processo autorizzativo e realizzativo delle opere”.
L'incompatibilità tra le figure di direttore dei lavori ed il legale rappresentante della società appaltatrice
è sancita in materia di appalti pubblici (art. 17, 4° comma l. 109/1994, art. 90 comma 6 e 130 del d.lgs.
163/2006 vigente ratione temporis) nonché da ultimo dall'art. 34 del DL 189/2016, laddove viene stabilito, per i lavori di ricostruzione post sisma del 2016, che il direttore dei lavori non deve aver svolto attività per conto dell'impresa a cui saranno affidati i lavori di ricostruzione privata, per poter ricoprire con imparzialità il ruolo assegnato a tutela del committente.
Invero, nella specie si è verificata la grave anomalia della concentrazione in capo al medesimo soggetto del ruolo di legale rappresentante della società appaltatrice nonché di progettista, di direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza, con la conseguenza che il era allo stesso tempo soggetto CP_2
controllore e controllato.
Va chiarito che il rapporto tra proprietario dell'immobile e progettista e direttore dei lavori va qualificato come rapporto contrattuale diretto disciplinato dagli art. 2229 e ss. c.c. e prescinde da oneri di denuncia, in caso di gravi difetti ai fini della responsabilità; il professionista è responsabile di tutti i vizi di difformità e difetti eventualmente acclarati nell'opera e riconducibili alla propria attività; il direttore dei lavori è comunque chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, comunque il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto: rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera, conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.
pagina 11 di 19 Conseguentemente non rileva solo il modus operandi in sé ma anche il risultato in senso ampio che secondo la diligenza in concreto ci si deve attendere.
Tali essendo i principi ai quali questo giudice ritiene di aderire non vi è dubbio che, come verificato anche dal c.t.u. l'attività del sia stata gravemente carente sia nella fase della esecuzione che in CP_2
quella di direzione dei lavori.
Tale evenienza non consente di distinguere le responsabilità dell'impresa e del progettista/direttore dei lavori, di talché la condanna va pronunciata in solido.
§ Sul quantum debeatur
Parte convenuta contesta l'ammontare della somma asseritamente versata da rilevando Parte_1
come la committente abbia versato, alla società la somma di € 55.363,604 + IVA e non la CP_1 cifra di € 67.500,00.
Invero, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, si evince come la somma complessivamente versata dalla committente alla ammonti ad € 67.500,00 (cfr. bollettini CP_1
postali pag. 10 parte attrice) e, pertanto, risulta infondata la contestazione della convenuta in merito alla minor somma versata.
In ordine alla quantificazione del dovuto, il c.t.u. nella propria relazione tecnica riscontra come:
“per parte attrice, sono stati erogati, pagati, dalla Sig.ra € 67.500,00 che sottratti ai € Pt_1
51.078,72 fanno € 16.421,28 corrisposti in più.
Sulla cifra di € 16.421,28 corrisposti in più risultano:
- € 7.956,78 per danni o cattive esecuzioni
- € [8.464,50 – 1.750,00 ≥ forfettizzazione degli impianti tecnologici intesi come elettrico e di riscaldamento] = € 6.714,5 per opere non contabilizzate detratte le opere eseguite non contabilizzate.
Per un totale di: € 14.671,28”.
Non si può accedere alla diversa contabilizzazione effettuata dal c.t.u.
Il contratto stipulato tra le parti prevede infatti all' ART. 4): “SISTEMA DEL CONTRATTO –
PREZZI. Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura come la stessa impresa
è ben consapevole. L'ammontare dei lavori è quindi di € 45.430,37 pari al contributo assegnato legge
219/81 + € 28.500,00 di accollo da parte della ditta proprietaria e delegata coerede da Parte_1 pagarsi su richiesta di stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore dei Lavori, oltre I.V.A. come per legge. Detto importo sarà fisso e invariato per l'intera durata dei lavori”.
Pertanto, si evince una contrattazione a corpo e non a misura, ove il prezzo convenuto, nella specie pari ad € 73.930,37, è fisso ed invariabile, in quanto riferito all'opera considerata globalmente, senza che nessuna delle parti contraenti possa pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una pagina 12 di 19 verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.
La immodificabilità del prezzo “a corpo” comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si rendano necessari rispetto a quella prevista nell'offerta (in tal senso, è anche la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, 21 febbraio 2002, n. 51). Inoltre, ai sensi dell'art. 1664 c.c., quando l'aumento del costo di esecuzione dipende da fattori prevedibili al momento della stipula del contratto, l'impresa non può invocare la revisione del prezzo, mentre, quando gli aumenti siano dipesi da fattori imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione del prezzo è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato (cfr. in termini Cassazione Civile, sentenza n. 1494/2011; n. 4198/2014;
n. 6393/1996: la deroga alla disciplina dell'art 1664 c.c. (onerosità o difficoltà dell'esecuzione) nel cosiddetto appalto a forfait non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale. Pertanto, il mancato adeguamento del prezzo convenuto per l'appalto al maggior costo non può integrare arricchimento senza causa a favore del committente, non concretandosi
l'arricchimento in un accadimento estraneo alla volontà contrattuale ed al consenso prestato alla parte “impoverita”).
Pertanto, secondo il principio di diritto, elaborato per gli appalti pubblici ma applicabile anche nel settore privato, in un appalto a corpo “ciò che effettivamente finisce per contare è solo il prezzo finale che, dopo che è stato accettato, è vincolante per l'appaltatore nei confronti del committente, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nell'ambito del computo metrico non ha altro valore se non quello di semplice traccia indicativa delle modalità con cui si è venuto a formare il prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto” (Cassazione Civile, sentenza n. 5262/2015; in senso conforme Cassazione Civile, sentenza n. 21517/2019: “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso
d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati”).
Nella specie non rappresenta idoneo motivo atto a rideterminare il prezzo, il presunto assunto, di parte convenuta, in ragione del quale l'attrice risultava manchevole dei requisiti di priorità previsti dalla pagina 13 di 19 legge per beneficare del contributo per la prima casa. Tale assenza comportava il venir meno del requisito delle modalità di pagamento in quanto parte attrice provvedeva a pagare il 2° SAL direttamente alla impresa, accollandosi il pagamento dell'intera spesa dell'intervento.
Invero l'odierna parte attrice risulta beneficiaria del contributo post sisma della l.219/81 (cfr. allegato 5 relazione tecnica d'ufficio) ed è evincibile come lo stesso contributo rappresenti solo una parte dell'ammontare del prezzo stabilito per la realizzazione dell'opera, essendo la restante parte a carico della committente.
Pertanto, è risultato che il corrispettivo per l'appalto è stato pattuito a “corpo” ed è pari ad € 73.930,37.
Da tale importo va scomputata la somma di € 14.671,28 (somma complessivamente calcolata e riportata nella relazione tecnica in ragione dei riscontrati profili di inadempimento) e l'ulteriore quota di € 67.500,00, già versata dall'attrice.
Il calcolo effettuato evidenzia, quindi, un credito a favore dell'attrice di € 8.240,91.
In relazione alle ulteriori voci di danno, dedotte da parte attrice nell'atto di citazione, il ctu ha riscontrato e ricalcolato la somma di € 1.656,00 a titolo di ristoro, per mancato utilizzo del bene ed €
558,48 per i lavori di demolizione delle opere eseguite in difformità al progetto architettonico.
La somma totale a credito dell'attrice è dunque pari ad euro 10.455,39.
§ Sulle domande riconvenzionali
La domanda riconvenzionale, spiegata da parte convenuta, per oneri aggiornamento dei prezzi va disattesa in quanto la pattuizione a corpo del corrispettivo di appalto esclude la possibilità di un aggiornamento dei prezzi.
Differentemente da quanto accade nel contratto “a misura” laddove il corrispettivo può variare in più o in meno rispetto all'ammontare pattuito in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro eseguito, nel contratto “a corpo” vi è una immodificabilità del prezzo e comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si rendano necessari rispetto a quella prevista nell'offerta.
La domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori va anch'essa rigettata.
La motivazione di tale sospensione è da individuare nel principio di diritto sancito nel codice dei contratti pubblici e applicabile anche all'edilizia privata, ovvero che tra le cause di sospensione legittima dei lavori rientra l'esigenza di redigere ed approvare una perizia di variante in corso d'opera quando questa sia determinata dai motivi di carattere tecnico- oggettivo, così come avvenuto nel caso di specie.
Pur a voler ritenere che vi sia stata una sospensione ultronea dei lavori, oltre quella necessaria per la pagina 14 di 19 approvazione della variante, così come argomentato da parte convenuta, si evidenzia una discrasia temporale che non trova corrispondenza nella documentazione prodotta.
Nella spiegata riconvenzionale parte convenuta indica quale lasso temporale, interessato dalla sospensione, il periodo che intercorre dal 17.01.2017, data della sospensione, al 15/09/2017 corrispondente con la presa in possesso del cantiere.
Invero la missiva inviata dall'ing. alla committente indica quali cause di sospensione dei lavori, CP_2
sia la necessità di approvare una variante sia le avverse condizioni climatiche, rispetto al perdurare delle quali parte convenuta nulla argomenta o documenta.
In più nella relazione a struttura ultimata, datata 19.05.2017, si evince come i lavori collaudati siano terminati il 25/03/2017, ovvero durante il periodo asseritamente interessato dalla sospensione (cfr. all.11 parte convenuta), né vi è menzione alcuna nella missiva della variante.
Si rinviene cenno del mancato riscontro alla predisposizione della variante nella missiva di dimissioni dell'ing. nella qualità di direttore dei lavori, datata 28/06/2017 (cfr. all.12 parte convenuta) e CP_2
nella missiva della di rescissione del contratto, datata quest'ultima 13/07/2017 (cfr. all.13 CP_1
parte convenuta), comunicazioni entrambe successive.
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale relativa alla illegittima sospensione va rigettata.
Altresì va disattesa la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento per lucro cessante, attesa la genericità della prova offerta da parte convenuta in merito al danna asseritamente subito.
§ Sulla risoluzione del contratto
Tutte le parti in lite hanno proposto, nelle difese approntate, domanda per la risoluzione contrattuale.
La giurisprudenza in tali ipotesi si è così espressa: “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020)
Espressa manifestazione della volontà di scioglimento del rapporto negoziale è da rinvenirsi nella missiva di rescissione del contratto, inviata dalla datata 13/07/2017 (cfr. all.13 parte CP_1
convenuta).
Sulla risoluzione in ipotesi di inadempimenti reciproci la giurisprudenza ha sancito come: “Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la
pagina 15 di 19 valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020) ed ancora
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019).
Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domanda contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum.
Nella fattispecie in esame, tale accertamento ha dato esito positivo per la domanda proposta dall'attrice nel senso che l'inadempimento dedotto a carico della parte convenuta sussiste ed è connotata dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, in ragione di quanto accertato dal consulente d'ufficio, le cui conclusioni ed argomentazione sono state richiamate.
§ Sul compenso dell'ing. in assenza di contrattazione in merito al quantum il c.t.u. ha CP_2 provveduto ad un calcolo secondo la “Determinazione Dei Corrispettivi Servizi Relativi all'Architettura e all'Ingegneria (Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) e in base all'art.46 del decreto.
pagina 16 di 19 Nel dettaglio il c.t.u.: “Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo
l'espressione che segue:
CP= Σ(V×G×Q×P)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria;
per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso;
per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare”.
Tale importo è stato individuato dal consulente in € 13.805,42, a fronte di un anticipo di € 7.000,00 residua un credito di € 6.805,42.
Il nominato consulente ha concluso: “Vanno riconosciuti all'ing. ulteriori € 6.805,42 oltre cassa CP_2
e IVA se dovuta, su un totale di prestazione professionale di €13.805,42”.
Invero, il calcolo effettuato non eccede la richiesta del professionista, il quale nella propria comparsa il convenuto ha richiamato una pattuizione per direzione lavori di euro 7.618,00 e chiesto un ulteriore compenso per le ulteriori attività di progettazione e e coordinamento svolte per euro 5.100,00.
Tuttavia, in ragione delle inadempienze riscontrate ed attribuibili in solido alla società ed alla direzione lavori, l'importo astrattamente dovuto a titolo di compenso professionale per la somma di € 6.805,42 non va riconosciuto nè sottratto alla somma dovuta all'attrice a titolo di risarcimento, stante le inadempienze riscontrate.
Si richiama il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024 a mente del quale: “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo
pagina 17 di 19 scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”. Nella specie il contratto è stato risolto e pertanto alcun diritto ulteriore al compenso può essere riconosciuto.
§ Sulla domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione
La compagnia assicurativa deduce la inoperatività della polizza assicurativa N. HCC16-W0001714 del
22 marzo 2017, ricorrendo l'ipotesi di esclusione disciplinata dal contratto assicurativo al paragrafo
“ESCLUSIONI” punto 2, che prevede specificamente la non risarcibilità delle richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto di assicurazione, che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza.
In particolare, la compagnia assicurativa ha dedotto come nei moduli di proposta sottoscritti dagli assicurati il 18 marzo 2017, allegato alla polizza N. HCC16-W0001714 del 22 marzo 2017, il professionista ha dichiarato espressamente, apponendo una crocetta nella casella “NO” dei punti nn. 9 e
10 del questionario, di non essere a conoscenza di qualche circostanza che potesse dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato.
Invero può essere ricondotta ad una ipotesi di esclusione la missiva indirizzata congiuntamente ai convenuti e datata 09/02/2017, antecedente quindi alla sottoscrizione della polizza assicurativa. (cfr. allegato 10 parte convenuta).
Anche la invocata retroattività della polizza assicurativa, con la prima memoria 183 VI c.p.c., è priva di pregio, atteso che tale retroattività, indicata alla pagina 3, è subordinata alla dichiarazione resa al punto nove del medesimo foglio sulla conoscenza passata o presenta di una circostanza originante una richiesta di risarcimento danni. Per tali ragioni deve ritenersi non operante la polizza assicurativa.
§ In definitiva, per quanto esposto va condannata la e , in via solidale tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di della somma di € 10.455,39 (rappresentata dalla somma Parte_1 di € 8.240,91 a titolo di inadempimento, di € 1.656,00 a titolo di ristoro, per mancato utilizzo del bene ed € 558,48 per i lavori di demolizione delle opere eseguite in difformità al progetto architettonico) e va dichiarato risolto il contratto da essi stipulato con Parte_1
§Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della e CP_1 CP_2
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara risolto ogni rapporto contrattuale tra le parti e condanna la e , in via solidale tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagina 18 di 19 pagamento in favore di della somma di € 10.455,39; Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda di manleva;
- Condanna e a rimborsare alla Controparte_2 CP_1 Controparte_3
ed a le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre
[...] Parte_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 01.4.2024 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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