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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 251 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc 15.1.2025
tra e rappresentati e difesi dagli avv Fabio Parte_1 Parte_2
Con Romandini e Fabio Dinoi, giusta mandato allegato all'atto di opposizione a
Appellanti
e e per essa quale mandataria , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv Marco Rossi, giusta procura generale alle liti versata in atti Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. Romandini e Dinoi hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale
Con accoglimento dell'opposizione a piegata dai loro assistiti, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi . L'avv. Rossi per l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, e interponevano Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 161/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 25.1.2023, con cui era stata rigettata con il carico delle spese l'opposizione dagli stessi proposta avverso il DI n. 739/2021
emesso per la somma di E 20.888,32 a carico del primo e di E 18.964,62 a carico di entrambi, il tutto su istanza di . Controparte_2
In particolare gli appellanti sottoponevano a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la legittimazione attiva di quale cessionaria degli originari Controparte_2
crediti vantati da e da per finanziamenti concessi al ed in parte CP_4 CP_5 Pt_3
garantiti dalla ribadendo che detti crediti erano stati ceduti a e DE AR;
Pt_2 CP_6
contestavano altresì l'ammontare di entrambi i crediti, in quanto non esattamente comprovati attraverso la produzione in giudizio di irregolari certificati ex art 50 TUB .
Si costituiva anche in questa fase a mezzo della sua rappresentante Controparte_2 [...]
, chiedendo il rigetto del gravame con ulteriore vittoria di spese . CP_3
All'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione,
avendo le parti depositato scritti conclusivi .
L'impugnazione è infondata e va pertanto rigettata, con integrale conferma dell'appellata sentenza
Va preliminarmente rilevato che nell'atto di appello non sono state riproposte le eccezioni relative alla presunta nullità della procura notarile rilasciata alla mandataria ed all'assunta usurarietà degli interessi nel finanziamento stipulato con sicchè sul punto la sentenza di primo grado, CP_5
che ha disatteso entrambi i rilievi, è passata in giudicato .
Insistono invece gli appellanti nel contestare la legittimazione attiva di , ma Controparte_2
le censure non hanno alcun pregio, dal momento che dalla documentazione prodotta in giudizio risulta assai chiaramente che gli originari crediti di AG TO e TA sono stati ceduti proprio all'odierna appellata .
Ed invero vi sono in atti sia le proposte di cessione di e di e le CP_4 CP_5
CP corrispondenti accettazioni da parte di , entrambe formulate per scrittura privata, con allegati
CP gli estremi dei vari contratti, tra cui quelli sottoscritti dal ( cfr fasc all 4-9-10-11 ), Pt_1
CP che la dichiarazione datata 25.5.2019 con cui riconosce di aver ceduto ad il contratto CP_5
sottoscritto dal e recante la garanzia rilasciata dalla . Pt_1 Pt_2
CP L'opposta ha altresì prodotto la raccomandata ricevuta dal in data 6.2.2018, con cui Pt_1
lo stesso veniva notiziato della cessione alla stessa dell'originario credito di , nonché CP_4
CP analoga comunicazione recapitata al debitore il 3.7.2019 e relativa alla cessione sempre ad del credito di . CP_5
CP Inoltre il possesso da parte di di tutta la documentazione contrattuale formata dagli originari creditori e versata agli atti del monitorio e poi del presente giudizio dimostra ulteriormente la sua qualità di cessionaria, mentre, al contrario, l'assunto difensivo degli odierni appellanti secondo cui i crediti in questione sarebbero stati ceduti ad altre società è rimasto sfornito di prova certa, in disparte l'ovvia considerazione che le fantomatiche e DE AR sarebbero rimaste CP_6
inspiegabilmente inerti nel procedere al recupero dei loro assunti crediti .
Il primo motivo di appello va quindi rigettato, essendo incontrovertibile la legittimazione attiva di quale cessionaria degli originari crediti vantati da e Controparte_2 Controparte_7
nei confronti degli odierni appellanti . CP_8
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con cui si contesta ( per la prima volta )
l'ammontare dei crediti azionati e l'efficacia probatoria delle certificazioni ex art 50 TUB,
dovendosi innanzitutto rilevare che tali contestazioni non erano affatto contenute nell'originario atto di opposizione, sicchè il primo Giudice correttamente riteneva che sul punto “non è
intervenuta alcuna specifica contestazione . . . ai sensi dell'art 115 cpc”. A ciò va soltanto aggiunto che in ogni caso, prodotta dal creditore la documentazione relativa alla concessione del finanziamento ed al piano di rientro, spetta poi al debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto ai suoi obblighi di pagamento ( cfr ex multis Cass n. 13533/2001 ), e che l'ammontare dei crediti nella specie azionati in monitorio è stata sufficientemente comprovata,
oltre che dalle certificazioni ex art 50 TUB rilasciate da e da ( perfettamente CP_4 CP_5
regolari anche da un punto di vista formale ), dalla produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto relativi al piano di ammortamento di nonchè delle movimentazioni CP_5
relative alla carta revolving di . CP_4
Rigettato il gravame, gli appellanti, totalmente soccombenti anche in questa fase, vanno condannati in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da e confermando Parte_1 Parte_2
integralmente l'impugnata sentenza n. 161/2023 ;
2. Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese della presente fase, che si liquidano in E 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e
RSG al 15% ;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato .
Così deciso in Taranto in data 22.1.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva