TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14507 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 55143/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 14 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55143/2023 del Ruolo Generale e promossa da
nato negli STATI UNITI D'AMERICA, l'11.04.1958, Parte_1
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA, il 15/07/1987; Parte_2
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA, il 16/08/1988; Controparte_1
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA, il 18/04/1991; Parte_3
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA, il 01/03/1970, Parte_4 per sé e, unitamente a , nato negli Stati Uniti d'America il 15/10/1960, Parte_5 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 02/05/2007, e
[...] Persona_2
, negli STATI UNITI D'AMERICA, l'08/05/2014, tutti elettivamente domiciliati
[...] in Rovigo, Corso del Popolo n. 222, presso lo studio dell'Avv. Marco Permunian, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Andrea Permunian;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…il Tribunale di Roma Voglia contrariis rejectis: “1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato l'[...] a [...], Parte_1
NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_3 italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere alle dovute Persona_3 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che , Parte_2 nato il [...] a [...], NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha Persona_3 validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana Persona_3 di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile
[...] della popolazione di Aprilia;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato il [...] a [...], NE OR (Stati Uniti Controparte_1
d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_3
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6-
[...] ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che , nato il Parte_3
18.04.1991 a Brooklyn, NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente Persona_3 trasmesso la cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di
Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di Persona_3 procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia;
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (alla nascita ) nata l'[...] a [...]_4
Brooklyn, NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere Persona_3 alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Aprilia; 11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata il [...] a [...], Colorado (Stati Uniti d'America) è Persona_1 cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina Persona_3 italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana
di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di Aprilia;
13- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata l'[...] a [...], Colorado (Stati Uniti Persona_2
d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_3
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
14-
[...] ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia […] con vittoria di spese
e compensi';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadina Persona_3 italiana nata il [...] a [...], oggi Campoverde (LT), successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che nel caso di accoglimento del ricorso le spese di lite siano compensate.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della
Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 duodecies, CP_2 comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Ancora in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che nel caso di specie l'avo italiano è una donna e, dunque, la linea di discendenza contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_2 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'ava italiana, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.
6 e 7 fascicolo di parte ricorrente). Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_2
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti , Parte_1 Parte_2
, , Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, e sono
[...] Persona_1 Persona_2 cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 14 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 14 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55143/2023 del Ruolo Generale e promossa da
nato negli STATI UNITI D'AMERICA, l'11.04.1958, Parte_1
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA, il 15/07/1987; Parte_2
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA, il 16/08/1988; Controparte_1
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA, il 18/04/1991; Parte_3
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA, il 01/03/1970, Parte_4 per sé e, unitamente a , nato negli Stati Uniti d'America il 15/10/1960, Parte_5 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 02/05/2007, e
[...] Persona_2
, negli STATI UNITI D'AMERICA, l'08/05/2014, tutti elettivamente domiciliati
[...] in Rovigo, Corso del Popolo n. 222, presso lo studio dell'Avv. Marco Permunian, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Andrea Permunian;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…il Tribunale di Roma Voglia contrariis rejectis: “1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato l'[...] a [...], Parte_1
NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_3 italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere alle dovute Persona_3 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che , Parte_2 nato il [...] a [...], NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha Persona_3 validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana Persona_3 di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile
[...] della popolazione di Aprilia;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato il [...] a [...], NE OR (Stati Uniti Controparte_1
d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_3
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6-
[...] ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che , nato il Parte_3
18.04.1991 a Brooklyn, NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente Persona_3 trasmesso la cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di
Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di Persona_3 procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia;
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (alla nascita ) nata l'[...] a [...]_4
Brooklyn, NE OR (Stati Uniti d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere Persona_3 alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Aprilia; 11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata il [...] a [...], Colorado (Stati Uniti d'America) è Persona_1 cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina Persona_3 italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana
di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di Aprilia;
13- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata l'[...] a [...], Colorado (Stati Uniti Persona_2
d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_3
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
14-
[...] ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Aprilia (LT) quale Comune di riferimento per l'emigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Aprilia […] con vittoria di spese
e compensi';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadina Persona_3 italiana nata il [...] a [...], oggi Campoverde (LT), successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che nel caso di accoglimento del ricorso le spese di lite siano compensate.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della
Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 duodecies, CP_2 comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Ancora in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che nel caso di specie l'avo italiano è una donna e, dunque, la linea di discendenza contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_2 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'ava italiana, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.
6 e 7 fascicolo di parte ricorrente). Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_2
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti , Parte_1 Parte_2
, , Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, e sono
[...] Persona_1 Persona_2 cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 14 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino