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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.27688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.27688/2023 promossa da
avv. LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUIGI Pt_1 C.F._1
RAZZA 92, VIBO VALENTIA, presso il proprio studio, in giudizio ex art.86 cpc
APPELLANTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1
carica, dott.ssa elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9 Controparte_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. PETRUCCI MARCO ), che la C.F._2
rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in monitorio in primo grado,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Il sottoscritto difensore insiste per le già rassegnate conclusioni riportandosi a quanto eccepito e dedotto nei propri scritti difensivi e chiede in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n.491/23 del 24.01.2023, non notificata, resa inter partes dal Giudice di Pace di Milano, di accogliere in toto la domanda dell'appellante poiché provata come fondata in fatto e diritto adottando ogni provvedimento conseguenziale e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni ed pagina 1 di 4 istanze sollevate dall'appellata per le motivazioni esposte nell'atto di appello. Con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato:
in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte dell'avv. Laura Arena, ai sensi e per gli effetti dell'art.348 bis c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
nel merito: nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale di Milano decidesse per qualsivoglia motivo di non accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello come sopra proposta ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., respingere ogni domanda proposta da parte dell'appellante avv. Laura Arena, nei confronti dell'odierna appellata in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i Controparte_1
motivi esposti nel presente atto e quindi confermare integralmente la sentenza impugnata. Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio. Salvis iuribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 19.07.2023 l'avv. Laura Arena ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Milano, n.491/2023, depositata in data 24.01.2023, non notificata, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata il 23.11.23, l'appellata ha concluso per Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame ex art.348 bis cpc e, comunque, per l'infondatezza nel merito.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.03.2025, svoltasi ex art.127 ter cpc.
Con la sentenza di prima cura il Giudice di pace ha respinto l'opposizione al decreto n.54713/2021, con cui è stato ingiunto all'avv. Arena il pagamento dell'importo di euro 2.314,25, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, preteso dal ricorrente opposto, qui appellato, per insoluto di tre fatture emesse nel dicembre 2017, 2018 e 2019, recanti il prezzo per l'abbonamento a codici, repertori, banca dati, on line, come da “Ordine n.8212865 del 21.12.2015 di durata obbligatoria quinquennale e rinnovo automatico alla scadenza, salvo disdetta (art.8 condizioni generali)”.
Deve, innanzitutto, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.348 bis e ter c.p.c. proposta dall'appellato in quanto trattasi di gravame da esaminare nel merito, che, per la consistenza dei motivi svolti, non può esser considerato manifestamente infondato.
Ciò posto, nel merito, lamenta l'appellante, col primo motivo, abbia errato il primo giudice nel respingere l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'allora opponente, sul rilievo per cui la clausola di Foro esclusivo prevista dall'art.12 delle condizioni generali di contratto per il Tribunale
pagina 2 di 4 di Milano è nulla risultando approvata con un richiamo in blocco e una sottoscrizione indiscriminata, che non permette al contraente debole di porre la giusta attenzione alle clausole sfavorevoli.
La censura in parola è, secondo questo giudice, infondata.
Nella prima pagina della proposta d'acquisto sottoscritta dall'appellante, nello spazio in fondo, sono richiamate e specificamente approvate, ex artt.1341, 1342 cc, le condizioni generali di vendita e abbonamento apposte nella seconda pagina dell'ordine medesimo e, in particolare, anche quella sub n.12, richiamata col numero e con l'indicazione sommaria del contenuto -cioè con la rubrica, denominata “Foro competente” -sicché l'obbligo di specifica approvazione ex art.1341 cc può dirsi qui rispettato (in tal senso, Cass.n.17939/'18, e n.4126/'24).
Col secondo motivo lamenta l'appellante che abbia errato il primo giudice nell'escludere l'applicabilità del recesso anticipato “per il verificarsi delle condizioni di cui all'art.1467 cc”, cioè per essere la prestazione negoziale gravante sull'appellante divenuta eccessivamente onerosa per il sopravvenire di fatti straordinari ed imprevedibili che l'appellante medesima ritiene di documentare mediante la produzione del modello unico per gli anni 2018 e 2019.
Anche tale motivo di censura è, secondo questo giudice, infondato.
Come risulta dall'atto di citazione in appello -a pag.10 -sono stati depositati dall'appellante l'atto d'appello notificato e la copia autentica della sentenza impugnata, mentre non è stato depositato anche il fascicolo di parte di primo grado, che il difensore dichiara -alla stessa pag.10 -di non avere ritirato.
Tuttavia, il deposito in grado d'appello del fascicolo di parte di primo grado è onere della parte, e il giudice d'appello può comunque decidere la causa nel merito, sulla scorta di ciò che risulta prodotto, senza alcun obbligo di acquisizione del fascicolo di parte, né di sollecito alla parte per il deposito (in tal senso, Cass.n.6645/'24). Siffatto obbligo d'acquisizione non riguarda neppure il fascicolo d'ufficio, laddove, come nel caso concreto, la parte non prospetti che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (in tal senso, Cass.n.10202/'23).
Il motivo in scrutinio, peraltro, appare in sé inammissibile, poiché generico, in violazione del disposto dell'art.342 cpc, laddove non spiega come l'allegato -e, comunque, non dimostrato -calo di redditi avrebbe reso eccessivamente oneroso per l'appellante il pagamento del contenuto importo oggetto della pretesa creditoria dell'appellato.
Col terzo motivo lamenta l'appellante che abbia errato il primo giudice nel confermare il decreto ingiuntivo con riguardo all'importo liquidato per spese di procedimento, laddove, per un importo pagina 3 di 4 capitale di euro 2.314,00, le spese sono per euro 650,00, prossime al massimo tabellare dell'epoca - cioè, euro 810,00 -e ben oltre il minimo -pari ad euro 225,00 -e pure oltre il parametro medio -pari ad euro 450,00, senza che l'attività difensiva effettivamente svolta possa giustificarlo.
Anche tale motivo di censura è, secondo questo giudice, infondato.
Il compenso liquidato per spese di monitorio è contenuto entro i limiti tariffari, né l'appellante offre persuasive ragioni per ridurlo al minimo tariffario, tenuto conto dei criteri di cui all'art.4 DM 55/'14.
Quanto, infine, al generico richiamo per relationem alle difese svolte in prima cura -a pag.9 dell'atto d'appello -lo stesso è inammissibile, per violazione dell'art.342 cpc (in tema, Cass.n.1248/'13).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle tre fasi effettivamente espletate, in mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto dall'avv. Laura Arena avverso la sentenza del Giudice di pace di
Milano, n.491/2023, pubblicata in data 24.01.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in €1.701,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, perciò, sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per l'ulteriore versamento, a carico dell'appellante, del contributo unificato, ex art.13 comma 1 bis
DPR n.115/2002.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.27688/2023 promossa da
avv. LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUIGI Pt_1 C.F._1
RAZZA 92, VIBO VALENTIA, presso il proprio studio, in giudizio ex art.86 cpc
APPELLANTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1
carica, dott.ssa elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9 Controparte_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. PETRUCCI MARCO ), che la C.F._2
rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in monitorio in primo grado,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Il sottoscritto difensore insiste per le già rassegnate conclusioni riportandosi a quanto eccepito e dedotto nei propri scritti difensivi e chiede in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n.491/23 del 24.01.2023, non notificata, resa inter partes dal Giudice di Pace di Milano, di accogliere in toto la domanda dell'appellante poiché provata come fondata in fatto e diritto adottando ogni provvedimento conseguenziale e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni ed pagina 1 di 4 istanze sollevate dall'appellata per le motivazioni esposte nell'atto di appello. Con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato:
in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte dell'avv. Laura Arena, ai sensi e per gli effetti dell'art.348 bis c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
nel merito: nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale di Milano decidesse per qualsivoglia motivo di non accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello come sopra proposta ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., respingere ogni domanda proposta da parte dell'appellante avv. Laura Arena, nei confronti dell'odierna appellata in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i Controparte_1
motivi esposti nel presente atto e quindi confermare integralmente la sentenza impugnata. Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio. Salvis iuribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 19.07.2023 l'avv. Laura Arena ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Milano, n.491/2023, depositata in data 24.01.2023, non notificata, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata il 23.11.23, l'appellata ha concluso per Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame ex art.348 bis cpc e, comunque, per l'infondatezza nel merito.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.03.2025, svoltasi ex art.127 ter cpc.
Con la sentenza di prima cura il Giudice di pace ha respinto l'opposizione al decreto n.54713/2021, con cui è stato ingiunto all'avv. Arena il pagamento dell'importo di euro 2.314,25, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, preteso dal ricorrente opposto, qui appellato, per insoluto di tre fatture emesse nel dicembre 2017, 2018 e 2019, recanti il prezzo per l'abbonamento a codici, repertori, banca dati, on line, come da “Ordine n.8212865 del 21.12.2015 di durata obbligatoria quinquennale e rinnovo automatico alla scadenza, salvo disdetta (art.8 condizioni generali)”.
Deve, innanzitutto, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.348 bis e ter c.p.c. proposta dall'appellato in quanto trattasi di gravame da esaminare nel merito, che, per la consistenza dei motivi svolti, non può esser considerato manifestamente infondato.
Ciò posto, nel merito, lamenta l'appellante, col primo motivo, abbia errato il primo giudice nel respingere l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'allora opponente, sul rilievo per cui la clausola di Foro esclusivo prevista dall'art.12 delle condizioni generali di contratto per il Tribunale
pagina 2 di 4 di Milano è nulla risultando approvata con un richiamo in blocco e una sottoscrizione indiscriminata, che non permette al contraente debole di porre la giusta attenzione alle clausole sfavorevoli.
La censura in parola è, secondo questo giudice, infondata.
Nella prima pagina della proposta d'acquisto sottoscritta dall'appellante, nello spazio in fondo, sono richiamate e specificamente approvate, ex artt.1341, 1342 cc, le condizioni generali di vendita e abbonamento apposte nella seconda pagina dell'ordine medesimo e, in particolare, anche quella sub n.12, richiamata col numero e con l'indicazione sommaria del contenuto -cioè con la rubrica, denominata “Foro competente” -sicché l'obbligo di specifica approvazione ex art.1341 cc può dirsi qui rispettato (in tal senso, Cass.n.17939/'18, e n.4126/'24).
Col secondo motivo lamenta l'appellante che abbia errato il primo giudice nell'escludere l'applicabilità del recesso anticipato “per il verificarsi delle condizioni di cui all'art.1467 cc”, cioè per essere la prestazione negoziale gravante sull'appellante divenuta eccessivamente onerosa per il sopravvenire di fatti straordinari ed imprevedibili che l'appellante medesima ritiene di documentare mediante la produzione del modello unico per gli anni 2018 e 2019.
Anche tale motivo di censura è, secondo questo giudice, infondato.
Come risulta dall'atto di citazione in appello -a pag.10 -sono stati depositati dall'appellante l'atto d'appello notificato e la copia autentica della sentenza impugnata, mentre non è stato depositato anche il fascicolo di parte di primo grado, che il difensore dichiara -alla stessa pag.10 -di non avere ritirato.
Tuttavia, il deposito in grado d'appello del fascicolo di parte di primo grado è onere della parte, e il giudice d'appello può comunque decidere la causa nel merito, sulla scorta di ciò che risulta prodotto, senza alcun obbligo di acquisizione del fascicolo di parte, né di sollecito alla parte per il deposito (in tal senso, Cass.n.6645/'24). Siffatto obbligo d'acquisizione non riguarda neppure il fascicolo d'ufficio, laddove, come nel caso concreto, la parte non prospetti che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (in tal senso, Cass.n.10202/'23).
Il motivo in scrutinio, peraltro, appare in sé inammissibile, poiché generico, in violazione del disposto dell'art.342 cpc, laddove non spiega come l'allegato -e, comunque, non dimostrato -calo di redditi avrebbe reso eccessivamente oneroso per l'appellante il pagamento del contenuto importo oggetto della pretesa creditoria dell'appellato.
Col terzo motivo lamenta l'appellante che abbia errato il primo giudice nel confermare il decreto ingiuntivo con riguardo all'importo liquidato per spese di procedimento, laddove, per un importo pagina 3 di 4 capitale di euro 2.314,00, le spese sono per euro 650,00, prossime al massimo tabellare dell'epoca - cioè, euro 810,00 -e ben oltre il minimo -pari ad euro 225,00 -e pure oltre il parametro medio -pari ad euro 450,00, senza che l'attività difensiva effettivamente svolta possa giustificarlo.
Anche tale motivo di censura è, secondo questo giudice, infondato.
Il compenso liquidato per spese di monitorio è contenuto entro i limiti tariffari, né l'appellante offre persuasive ragioni per ridurlo al minimo tariffario, tenuto conto dei criteri di cui all'art.4 DM 55/'14.
Quanto, infine, al generico richiamo per relationem alle difese svolte in prima cura -a pag.9 dell'atto d'appello -lo stesso è inammissibile, per violazione dell'art.342 cpc (in tema, Cass.n.1248/'13).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle tre fasi effettivamente espletate, in mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto dall'avv. Laura Arena avverso la sentenza del Giudice di pace di
Milano, n.491/2023, pubblicata in data 24.01.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in €1.701,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, perciò, sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per l'ulteriore versamento, a carico dell'appellante, del contributo unificato, ex art.13 comma 1 bis
DPR n.115/2002.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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