Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 444 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) vertente tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata ad [...] il [...], residenti in [...]Pt_2 C.F._2
nella Via A. Elia n. 5, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Sammaritano giusta procura in atti,
attori-opponente nei confronti di società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Controparte_1
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. , capitale P.IVA_1
sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la “Mandante”), e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da come deliberato CP_2 CP_3
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 Persona_1
marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di
Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P.IVA_2
p.IVA , in persona del Dott. , nato a [...] il [...], il quale P.IVA_3 Controparte_4
in virtù di procura del 19.10.2022 in Notar Repertorio 77.770, Racc.
[...] Persona_2
n. 29.100, in giudizio con l'Avv. Francesco Gucciardi , giusta procura in atti, convenuta – opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la nota depositata nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice precisava le conclusioni chiedendo “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la domanda proposta con il presente atto e per l'effetto (altresì confermata la disposta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo) - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire di e/o Controparte_1
in assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere attività di riscossione CP_2
del credito cartolarizzato, e non ha/hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata.- Ritenere e dichiarareche
e per essa non è titolare di legittimazione sostanziale e processuale Controparte_1 CP_2
nel presente giudizio, non è titolare del credito azionato, e per l'effetto ritenere e dichiarare inefficace/inammissibile/improcedibile/nulla, l'esecuzione promossa da e per essa Controparte_1
, e dichiarare la nullità dell'atto di precetto. In ogni caso, riteneree dichiarare che non CP_2
ha/hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata. - In linea subordinata: ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione e/o delle clausole concernenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali;
ritenere e dichiarare che vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti gli interessi usurai, ovvero, in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto a ripetere tutte le somme –indebite –costituenti la differenza tra quanto corrisposto in più alla banca per effetto dell'usura bancaria e gli interessi, che avrebbero dovuto effettivamente versare ove fosse stato applicato il tasso legale pro tempore vigente”.
Non ha depositato note la convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 04.3.2024 con il quale era stato loro intimato di pagare in favore della “nei limiti della fideiussione prestata” la somma di € 57.839,30 oltre Controparte_1
accessori e spese.
Allegavano a sostegno della opposizione “-Difetto di legittimazione attiva ad agire di
[...]
e/o in assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere Controparte_1 CP_2 attività di riscossione del credito cartolarizzato. La non è iscritta all'Albo degli intermediari CP_2
finanziari ex art. 106 TUB prescritto dalla legge 130/1999”; il difetto di legittimazione attiva della intimante per non esservi prova dell'effettiva esistenza del contratto di cessione del credito;
la
“Mancata/inesistente notifica del titolo/mutuo”; la “Illiceità dei tassi applicati” per aver la banca applicato la illecita capitalizzazione degli interessi passivi.
Chiedevano pertanto “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la domanda proposta con il presente atto e per l'effetto: - Preliminarmente - Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire di Controparte_1
e/o in assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere attività di
[...] CP_2
riscossione del credito cartolarizzato, e non ha/hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata. - Ritenere e dichiarare che e per essa non è titolare di legittimazione Controparte_1 CP_2
sostanziale e processuale nel presente giudizio, non è titolare del credito azionato, e per l'effetto ritenere e dichiarare inefficace/inammissibile/improcedibile/nulla, previa sospensione, l'esecuzione promossa da
[...]
e per essa , e dichiarare la nullità dell'atto di precetto. In ogni caso, Controparte_1 CP_2
ritenere e dichiarare che non ha/hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata. - In linea subordinata -
Ritenere e dichiarare che l'opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto l'atto di precetto notificato non è stato preceduto dalla notifica del titolo/mutuo. - In linea ulteriormente subordinata: ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione e/o delle clausole concernenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali;
ritenere e dichiarare che vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti gli interessi usurai, ovvero, in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto a ripetere tutte le somme – indebite – costituenti la differenza tra quanto corrisposto in più alla banca per effetto dell'usura bancaria e gli interessi, che avrebbero dovuto effettivamente versare ove fosse stato applicato il tasso legale pro tempore vigente”
Si costituiva la intimante opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dagli attori.
Eccepiva in via preliminare “la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese e alle correlate eventuali responsabilità anche di natura patrimoniale rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di trasferimento, pertanto senza estromissione della cedente CP_5
e, nel merito, contestando l'infondatezza delle domande, eccezioni e deduzioni avversarie”, contestava
[...] quanto dedotto da parte attrice circa la mancata iscrizione della all'albo degli CP_2
intermediari finanziari ex art. 106 t.u.b.; rilevava che la produzione della gazzetta ufficiale doveva di per sé ritenersi sufficiente a provare il contratto di cessione in relazione all'esistenza del quale effettuava tuttavia produzione documentale;
evidenziava che trattandosi di mutuo fondiario ai sensi dell'art 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, esso non doveva essere notificato al debitore.
Chiedeva pertanto “Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa: in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria - rigettare la richiesta Controparte_1
di sospensione di esecutività del mutuo;
nel merito - rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova”.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante il solo deposito di documenti.
L'opposizione è infondata.
Gli attori hanno contestato la titolarità del credito per il recupero del quale è stato intimato l'atto di precetto opposto in capo alla . Controparte_1
L'eccezione appare invero assai genericamente formulata non consentendo di comprendere
– elemento fondamentale ai fini della individuazione degli oneri probatori gravanti sulla convenuta – se sia contestata l'esistenza del contratto di cessione e/o la inclusione in detta cessione del credito del quale si discute
L'allegazione appare tuttavia infondata sotto entrambi i profili alla luce della documentazione depositata da parte convenuta
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr.
Cass, ord. n. 7866 del 22 marzo 2024).
Con riferimento al contratto di cessione, l'opposta al momento della costituzione in giudizio ne ha depositato un estratto (attestato conforme all'originale) nel quale sono ben evidenti i criteri identificativi dei crediti ceduti;
ha poi depositato la dichiarazione di cessione della originaria titolare del credito effettuata in data 14.3.2024 in nome e per conto della prima CP_6
cessionaria attestante che il credito de quo è stato ceduto alla Controparte_5 [...]
ha depositato copia della gazzetta ufficiale del dì 8.8.2017 nella quale è Controparte_1
pubblicato l'avviso della cessione del 14.7.2014 con indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art 171 ter n. 2 cpc ha poi depositato l'”
[...]
(NDG/ CODICI CERI)” tra i quali è compreso quello oggetto di causa Controparte_7
individuato tramite il codice ce.ri indicato nella dichiarazione di cessione (CE.RI. 1525515459) e riportato a pag. 70 del suddetto elenco.
Dalla lettura del contratto di cessione e dell'avviso pubblicato in gazzetta risulta che sono stati oggetto di cessione i crediti “che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la CP_5
remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e (B) soddisfacevano, al 3 luglio
2017, i seguenti criteri cumulativi: (i) siano Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
(ii) siano Crediti denominati in euro;
(iv) siano Crediti derivanti da Contratti di
Finanziamento classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il
1990 e il 2009; (v) siano Crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 50.621.671,54; (vi) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(viii) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(ix) siano crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da CP_5
in virtù di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra e ai CP_8 CP_5 CP_8
sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014, come identificati dagli NDG indicati nell'Allegato 1 Parte 3”.
Nel caso di specie risulta dagli atti del fascicolo che i suddetti criteri sussistono con riferimento al credito de quo trattandosi di credito sorto in seguito alla stipula del contratto di mutuo fondiario del 4.12.2001, sottoscritto da persone fisiche, oggetto di precedente cessione in favore di certamente in sofferenza alla data della cessione (14.7.2017) avendo gli stessi CP_5
attori allegato nell'atto introduttivo del giudizio, che la creditrice aveva nei loro confronti in precedenza già incardinato l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 204/2007.
I su indicati documenti nel loro insieme considerati, sono idonei a consentire raggiunta la prova dell'inclusione del credito per il recupero del quale si agisce (si veda sul punto Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 ed anche tra le prime Cass. n. 31188 del 2017 e di recente Cass.
9412/2023; 17944/2023; 21821/2023).
Tale conclusione merita di essere confermata a maggior ragione laddove si osservi che parte attrice in seguito alla costituzione della convenuta ed al deposito nel presente giudizio della suddetta documentazione, non ha sollevato specifiche contestazioni essendosi limitata nella memoria depositata ai sensi dell'art 171 ter n. 3 cpc il 12.7.2024, a reiterare le medesime argomentazioni spese in atto di citazione nulla specificamente deducendo od eccependo in ordine alla efficacia -anche probatoria- della suddetta documentazione.
Anche l'eccezione di “-Difetto di legittimazione attiva ad agire di Controparte_1
in assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere attività Controparte_9
di riscossione del credito cartolarizzato. La ” per non essere essa “iscritta all'Albo CP_2
degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB prescritto dalla legge 130/1999” appare infondata atteso che -in adesione a quanto sancito dalla Corte di Cassazione- è possibile affermare che tale mancanza “non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” mentre da punto di vista civilistico “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità” (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Ord. n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 - 01).
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del precetto per non essere stato notificato il titolo esecutivo. Ed invero ai sensi dell'art 41 comma 1 del D.Lgs. 385/1993 “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Nel caso di specie, dunque, non era necessario notificare ai debitori intimati unitamente all'atto di precetto anche il titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario stipulato il 4.12.2001 e spedito in forma esecutiva il successivo 20.12.
Né del resto gli attori hanno provato (ma più a monte invero nemmeno chiesto di provare) che nel caso specifico detto mutuo non potesse considerarsi fondiario anche in ossequio ai principi di diritto sul punto resi dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Va infine rigettata anche l'eccezione di “illiceità dei tassi applicati” dalla quale gli attori fanno discendere la domanda di “ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione e/o delle clausole concernenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali;
ritenere e dichiarare che vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti gli interessi usurai, ovvero, in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto a ripetere tutte le somme – indebite – costituenti la differenza tra quanto corrisposto in più alla banca per effetto dell'usura bancaria e gli interessi, che avrebbero dovuto effettivamente versare ove fosse stato applicato il tasso legale pro tempore vigente”.
Fermo restando infatti che il contratto di mutuo espressamente prevedeva il tasso di interessi (corrispettivi e moratori) applicabile, la domanda è rimasta priva dei necessari riscontri probatori l'onere di fornire i quali gravava sugli opponenti. Pacifico è infatti che colui che agisce in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida
"causa debendi".
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio (€ 57.839,30.) considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, ed applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi spettante tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, del mancato deposito di alcune delle memorie di cui agli art 171 ter cpc e 189 cpc, in complessivi
Euro 7.051,50 (di cui € 1276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€ 2.126,50 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 444/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
revoca l'ordinanza del 30.4.2024 con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo indicato nell'atto di precetto notificato in data 4.3.2024;
- condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per essa, quale mandataria, della in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_2
tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.051,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Così deciso in Marsala, il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo