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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1334/2024 tra
, con l'avv. BERTONA FRANCESCA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO;
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 settembre 2025, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. BERTONA FRANCESCA;
Parte_1 per l'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
ribadisco l'infondatezza dell'avverse domande ed evidenzio che il rapporto commerciale è, nella specie, trilaterale, ovvero venditore, compratore e finanziaria, sicché, come per legge, non appare possibile condannare in via diretta un soggetto – la società finanziaria – che non è parte del presente giudizio;
inoltre, anche laddove il Tribunale dovesse, in ipotesi che si dinega, riconoscere l'inadempimento contrattuale, non sarebbe possibile condannare l'esponente al pagamento di somme perché l'attrice non ha versato alcuna somma e, pertanto, si corre il rischio di moltiplicare le ragioni di pretesa economica di quest'ultima che, invece, deve essere ristorata dalla finanziaria soltanto per le rate che risulteranno effettivamente pagate”.
La difesa di parte attrice in replica alla convenuta osserva “che quest'ultima certamente ha incassato il denaro dovutogli dalla società finanziaria, per cui non è possibile lasciarla monetariamente indenne nonostante una condotta gravemente inadempiente rispetto agli obblighi discendenti dal contratto”.
Alle ore 9.55, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.30, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 19 - in accoglimento della domanda di parte attrice accerta e dichiara la risoluzione del contratto oggetto di controversia con ogni ulteriore conseguenza di legge stante, per quanto in parte motiva, il grave inadempimento di parte convenuta;
per l'effetto dispone in capo a parte attrice l'immediata restituzione in favore della convenuta del bene mobile oggetto di compravendita fra le parti in causa, da eseguirsi a cura e spese esclusive della convenuta medesima;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma equitativamente determinata di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 16.30.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2024 promossa da:
, con l'avv. BERTONA FRANCESCA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO;
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentirne accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale, oltre alla restituzione della somma versata e il risarcimento dei danni subiti.
Esponeva l'attrice di aver acquistato dalla convenuta una cucina e che il personale di Controparte_1 aveva eseguito un montaggio scorretto, lasciando la cucina con numerosi vizi e difetti che la rendevano inutilizzabile, oltre che pericolosa. si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Dopo l'esperimento della prova per testi, il Giudice rimetteva le parti in mediazione, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo, come da verbale che si allega alla presente.
Il Tribunale non ammetteva la CTU richiesta da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale con termine per il deposito di note conclusive.
La difesa di parte attrice si è articolata in giudizio nei termini che seguono.
Sono circostanze documentali, pacifiche e non contestate che: - in data 07.02.2024 l'attrice ha acquistato presso il punto vendita di ( una cucina Controparte_2 Controparte_1 comprensiva di elettrodomestici per il prezzo di 7.833,37 euro (docc. 1-2). - per tale esborso l'attrice ha sottoscritto un contratto di finanziamento, con applicazione di interessi pari a 2.870,63 euro (doc. 3).
La cucina veniva montata dal personale di in data 13.03.2024. Controparte_2
pagina 3 di 19 E' stato poi confermato dalla testimone escussa, che il montaggio non risultava eseguito a regola d'arte, in quanto venivano rilevati i seguenti difetti:
- le ante, i cassetti e le maniglie a gola erano fuori sede, slivellati, storti e faticavano a chiudersi.
Il mobilio era stato montato malamente, gli elettrodomestici erano stati appoggiati senza essere fissati, così come il forno a microonde, la lavastoviglie e il piano cottura.
Anche il lavello era stato solo appoggiato e non fissato ed erano stati tolti i ganci che servivano per ancorarlo al top;
il lavello era stato inoltre danneggiato dagli addetti durante l'estrazione dello stesso dall'imballaggio; - il top era stato tagliato con una pinza ed era stato graffiato;
- i bordini del lato destro non erano stati installati, quelli del lato sinistro erano stati apposti, ma per fissarli gli addetti li avevano rigati;
- la mensola a forma di cubo non era stata installata;
la mensola interna del mobile non era stata fissata. Il battiscopa laterale era privo di angolare e mancava un battiscopa. - Il mobile centrale interno in alto vicino al microonde era danneggiato e così anche l'anta esterna. A fronte della segnalazione di tali problematiche da parte della sig.ra , in data 15.04.2024, inviava altri Pt_1 Controparte_2 addetti per porre rimedio alla situazione. Dal 13.03.1014 al 15.04.2024 la cucina non poteva essere utilizzata;
durante l'intervento del 15.04.24 il top veniva sostituito e anche il lavello, ma quest'ultimo veniva montato malamente, risultando alzato rispetto al top. Nonostante tale secondo intervento, permanevano numerose problematiche;
nello specifico: - la prima anta sotto lavello a sinistra non si chiude bene;
- i cassetti sotto lavello sono storti;
- la lavastoviglie non risulta fissata e non è chiaro se sia stato apposto l'anticondensazione; - i bordini non sono fissati;
- il lavello è attaccato con fuoriuscita di silicone strabordante e non a livello top;
- i fuochi non sono fissati;
- la prima anta in data 18.04.24 si
è rotta e non si chiude più; - l'anta e il mobile scolapiatti sono rotti;
- l'anta sopra la lavastoviglie e l'anta del cestello non sono presenti;
Lato frigo: - la colonna frigo è storta con annesse anche le ante storte e non a livello;
- il forno e il forno a microonde non sono fissati;
- il cestello è storto con maniglia rovinata;
- delle due ante, una è stata cambiata e una risulta storta e molle;
- il top è da sostituire;
- i piedini di tutta la cucina non sono regolati e sono montati male.
La sig.ra segnalava a immediatamente per iscritto (doc. 4) tutte le Pt_1 Controparte_2 problematiche di cui sopra, ma la situazione non veniva risolta e, addirittura, il servizio clienti riferiva che non sarebbe più stato possibile montare le antine. E' altresì pacifico e documentale che con PEC 24.04.2024 (doc. 5) i sottoscritti difensori scrivevano a rappresentando tutto Controparte_2 quanto sopra esposto e richiedendo la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con restituzione del prezzo versato e che non ricevendo riscontro alcuno, con PEC 14.05.2024 (doc. 6) Controparte_2 veniva invitata alla negoziazione assistita, ma anche questa volta la odierna convenuta non forniva riscontro alcuno. Da qui la necessità di dare corso alla causa.
Il caso di specie rientra nella risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alla propria obbligazione, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. Nel caso che ci occupa, come risulta documentalmente provato, e come è stato confermato in sede testimoniale, l'attrice ha provveduto al pagamento del prezzo per l'acquisto della cucina, ma non ha provveduto al corretto montaggio della cucina Controparte_2 stessa. ha eseguito un primo intervento per tentare di porre rimedio ai gravi vizi e Controparte_2 difetti presenti, ma tale intervento non è stato risolutivo. Nonostante le richieste, dapprima di un secondo intervento e, successivamente, di risoluzione del contratto, non ha fornito Controparte_2 riscontro alcuno. La cucina ha problemi tali per cui la medesima non può essere correttamente utilizzata dall'attrice, la quale ha anche dei figli piccoli, per cui lo stato in cui versa la cucina è anche pericoloso per i bambini stessi. Si evidenzia che nel caso di specie l'attrice riveste il ruolo di consumatore, per cui la normativa codicistica va necessariamente integrata con quella prevista dal Codice del Consumo. L'art. 129 D. Lgs. n. 206/2005 pone in capo al venditore l'obbligo di consegnare pagina 4 di 19 al consumatore beni conformi al contratto di vendita, precisando che la conformità si presume in caso di coesistenza delle seguenti circostanze: a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e presenza delle qualità presentate al consumatore come campione o modello;
c) presenza della qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (ad esempio anche in base alla pubblicità o all'etichettatura); d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
L'art. 130 del Codice del Consumo disciplina la garanzia per difetto di conformità, da cui consegue il diritto del consumatore al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Più precisamente, si prevede che il consumatore possa chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. A tali fini per “eccessivamente oneroso” si intende il rimedio, tra i due previsti (riparazione o sostituzione) che impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
L'art. 132 Codice del Consumo prevede un sistema di termini per valere la garanzia per difetto di conformità, così articolato: - la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene;
- il consumatore è tenuto a denunciare al venditore il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta;
anche qui, però, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato;
- è prevista tra l'altro, in favore del consumatore, una presunzione (superabile con la prova contraria) di esistenza del difetto al momento della consegna se lo stesso si manifesta entro sei mesi dalla consegna medesima;
- il termine di prescrizione dell'azione è, in ogni caso, di ventisei mesi dalla consegna del bene.
I vizi riscontrati non sono mere imperfezioni estetiche, ma difetti strutturali e funzionali che rendono la cucina inidonea all'uso cui è destinata e, soprattutto, pericolosa per l'incolumità di chi la utilizza.
L'art. 135-bis del Codice del Consumo prevede che il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto quando "si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene" (lett. b) o quando "il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata [...] risoluzione del contratto di vendita" (lett. c) [D. LGS. 6 settembre 2005, n.
206/ - Art. 135-bis.]. Entrambe le condizioni sono integrate nel caso di specie. ha Controparte_2 effettuato un tentativo di ripristino in data 15.04.2024, che si è rivelato del tutto inefficace. Inoltre, la gravità dei difetti (ante che si staccano, elettrodomestici non fissati, etc.) giustifica ampiamente il ricorso al rimedio risolutorio. La giurisprudenza ha chiarito che il consumatore, esperito senza successo il tentativo di riparazione, può legittimamente agire per la risoluzione, anche in presenza di un difetto che, sebbene non precluda totalmente l'uso, non sia stato eliminato.
Per quanto riguarda i rapporti tra disciplina codicistica e Codice del Consumo, l'art. 135 del D. Lgs. n. 206/2005 precisa che le disposizioni ivi contenute “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico”; inoltre, per quanto non espressamente previsto dal Codice del Consumo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
Nel caso di specie, i difetti presentati dalla cucina, sono tali e tanti da giustificare ampiamente la richiesta di risoluzione del contratto. L'attrice, inoltre, ha diritto a richiedere il risarcimento del danno subito che, nel caso di specie, è rappresentato: - dal disagio subito da lei e dai suoi familiari nell'avere pagina 5 di 19 una cucina inidonea e pericolosa per l'incolumità dei figli piccoli presenti in casa;
- dal mancato utilizzo della cucina per il periodo 13.03.24/15.04.24. Tale somma viene indicata, forfetariamente, in 2.000,00 € o in quella diversa ma minor somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice. ha eccepito, preliminarmente, che la domanda di parte ricorrente di ripetizione del
Controparte_1 prezzo di acquisto sarebbe inammissibile, in virtù del contratto di finanziamento in essere;
ciò in quanto la ricorrente, a dire della convenuta, dovrebbe richiedere la risoluzione del contratto di credito;
tale risoluzione, tuttavia, per stessa ammissione di controparte, è subordinata all'accertamento che l'inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza ex ar.t 1455 c.c. Dato che
Controparte_1 contesta il proprio inadempimento contrattuale e chiede il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, è evidente che, prima di poter richiedere la risoluzione del contratto di finanziamento, occorre che il Tribunale si pronunci su tale questione. Alla luce delle difese di i
Controparte_1 sottoscritti legali hanno inviato PEC a FI (società con la quale è stato sottoscritto il contratto di finanziamento) – doc. 7 – comunicazione con la quale si precisa: “dal momento che la richiesta di risoluzione del contratto presuppone che l'inadempimento da parte di sia di non scarsa
Controparte_1 importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- fatto NEGATO da – prima di poter richiedere la
Controparte_1 risoluzione del contratto di credito, sarà necessario attendere l'esito del giudizio pendente avanti al
Tribunale di Novara. Nel notificarVi, ad ogni legale effetto, al [la] sussistenza della problematica in oggetto, mi riservo di tenerVi informati sugli sviluppi della causa”.
Dal tenore della comparsa costitutiva di pare quasi che la convenuta non abbia percepito Controparte_1 le somme dovute per l'acquisto della cucina (l'attrice non versava mai neanche un centesimo alla convenuta). E' evidente che così non è: la ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento per l'acquisto della cucina, finanziamento che sta regolarmente pagando, con tanto di interessi. CP_1 ha dunque già interamente percepito l'importo pattuito. E' evidente che, in caso di accertamento del
[...] grave inadempimento contrattuale della convenuta, la ricorrente non ricaverà alcun indebito arricchimento: la restituzione del prezzo di acquisto della cucina, non potrà che essere addebitato a
[...]
la quale opererà il rimborso nei confronti della società di finanziamento e quest'ultima CP_1 rifonderà alla ricorrente le rate del finanziamento sino a quel momento versate. Si ribadisce, in ogni caso, che pregiudiziale a tutto ciò, è la pronuncia da parte del Tribunale circa la risoluzione del contratto per adempimento di non scarsa importanza a carico di L'attrice ha dunque Controparte_1 correttamente chiesto in via principale l'accertamento del grave inadempimento di Controparte_2
e, di conseguenza, la risoluzione del contratto di compravendita. La condanna alla restituzione del prezzo, come precisato nelle conclusioni, potrà avvenire o direttamente in favore dell'attrice o mediante rimborso alla società finanziaria, che a sua volta provvederà nei confronti della consumatrice. Questa impostazione è l'unica che garantisce una tutela effettiva al consumatore e rispetta la sequenza logico- giuridica prevista dalla legge. Il finanziatore è obbligato a rimborsare le rate al consumatore solo dopo che sia stata accertata la ricorrenza delle condizioni per la risoluzione del contratto di fornitura ex art. 1455 c.c. Pertanto, la domanda di questo giudizio è correttamente finalizzata a ottenere tale accertamento pregiudiziale. La giurisprudenza di merito ha confermato che l'accertamento dell'inadempimento del venditore è il presupposto imprescindibile per la successiva risoluzione del contratto di finanziamento.
L'eccezione sollevata da parte convenuta, relativa alla pretesa inammissibilità della domanda di restituzione del prezzo in virtù della presenza di un contratto di finanziamento, è manifestamente infondata in fatto e in diritto e costituisce un tentativo meramente dilatorio di sottrarsi alle proprie evidenti responsabilità. Le conclusioni formulate da questa difesa sono, al contrario, giuridicamente corrette e pienamente accoglibili senza la necessità di coinvolgere nel presente giudizio l'istituto finanziatore.
pagina 6 di 19 La questione centrale ruota attorno alla figura del collegamento negoziale, che nel caso del credito al consumo finalizzato non è una mera costruzione dottrinale, ma una realtà giuridica normativamente imposta a tutela del consumatore. Il contratto di compravendita della cucina e il contratto di finanziamento stipulato per pagarne il prezzo sono legati da un nesso di interdipendenza funzionale, in base al quale le vicende di un contratto si ripercuotono inevitabilmente sull'altro, secondo il noto brocardo simul stabunt, simul cadent [Tribunale di Foggia, Sentenza n.269 del 29 gennaio 2024]. L'art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), invocato dalla stessa convenuta a sostegno della propria tesi, in realtà ne dimostra l'infondatezza. La norma stabilisce che: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile". Il tenore letterale della disposizione è inequivocabile: la risoluzione del contratto di credito è una conseguenza che scaturisce dall'accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore nel contratto principale (la compravendita). È quindi logicamente e giuridicamente impossibile chiedere la risoluzione del finanziamento senza che prima sia stato accertato, in via giudiziale o stragiudiziale, il grave inadempimento del venditore. Nel caso di specie, ha sempre negato il proprio inadempimento, contestando la fondatezza delle lamentele Controparte_1 della IG.ra . Di fronte a tale contestazione, l'unica via percorribile per la consumatrice era Pt_1 quella di adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere una pronuncia che accertasse la gravità dei vizi e, conseguentemente, dichiarasse la risoluzione del contratto di compravendita. Questo è esattamente l'oggetto del presente giudizio. La domanda di risoluzione del contratto di vendita non è solo legittima, ma costituisce il presupposto necessario per poter poi attivare i meccanismi risolutori del contratto di finanziamento. Come correttamente statuito dalla giurisprudenza di merito, "L'accertamento dell'inadempimento del venditore comporta, pertanto, la declaratoria di risoluzione del primo contratto cui segue, per legge, quella del secondo – di finanziamento intrinsecamente collegato".
L'eccezione della convenuta sottende l'erronea convinzione che la IG.ra avrebbe dovuto Pt_1 necessariamente convenire in giudizio anche la società finanziaria (FI). Tale tesi è priva di fondamento. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di
[...] rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita. Unica controparte di tale CP_1 rapporto è la società venditrice. La finanziaria è del tutto estranea alla valutazione circa la conformità del bene venduto e la corretta esecuzione della prestazione di montaggio. Pertanto, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. La giurisprudenza ha chiarito che in queste fattispecie non si ravvisa "la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art 102 c.p.c., ma, al più, di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.". La scelta di non evocare in giudizio la finanziaria è una legittima opzione processuale dell'attrice, che non inficia in alcun modo la validità del procedimento né la possibilità per il Giudice di pronunciarsi sulla domanda principale di risoluzione del contratto di vendita. Pretendere il contrario significherebbe gravare il consumatore di un onere processuale non previsto dalla legge, costringendolo a coinvolgere un soggetto terzo in una disputa che, nella sua fase genetica, riguarda unicamente il rapporto con il fornitore. La tutela del consumatore, che
è la ratio dell'intera disciplina, ne uscirebbe indebolita anziché rafforzata. L'argomento più capzioso della convenuta è che, non avendo l'attrice versato direttamente il prezzo, non potrebbe chiederne la restituzione a Si tratta di una visione formalistica che ignora la sostanza economica e Controparte_1 giuridica dell'operazione.
È pacifico che la società finanziaria ha versato l'intero importo del bene direttamente alla convenuta.
Tale pagamento è stato effettuato per conto e nell'interesse della IG.ra , estinguendo Pt_1
l'obbligazione di pagamento del prezzo che gravava su di lei. Pertanto, dal punto di vista patrimoniale, ha incassato la somma di € 7.833,37 (oltre interessi sul finanziamento che la Controparte_1
pagina 7 di 19 finanziaria recupera) a fronte di una prestazione (fornitura e montaggio di una cucina conforme) che non ha mai correttamente eseguito.
L'art. 125-quinquies, comma 2, del TUB disciplina gli effetti della risoluzione, prevedendo che “La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate [...] Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso". Questo delinea un doppio flusso restitutorio: Il finanziatore restituisce al consumatore le rate pagate. Il fornitore restituisce al finanziatore l'importo ricevuto. La domanda dell'attrice di condannare la convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 10.703,00 (capitale + interessi del finanziamento) è perfettamente coerente con questo schema e mira a ottenere il ripristino della situazione patrimoniale anteriore, effetto tipico della risoluzione contrattuale (art. 1458 c.c.). Come precisato in atti, tale condanna non mira a un indebito arricchimento, ma a innescare il meccanismo legale: condannata a restituire il prezzo, adempirà operando il rimborso nei confronti Controparte_1 della società di finanziamento la quale, a sua volta, estinguerà il debito della sig.ra e le Pt_1 rifonderà le rate già versate. La richiesta di condanna diretta è funzionale a garantire l'effettività della tutela, ponendo l'obbligo restitutorio in capo al soggetto inadempiente che ha dato causa alla risoluzione e che ha materialmente percepito le somme. La giurisprudenza ha avallato questo approccio, riconoscendo che, a seguito della risoluzione del contratto di vendita, il consumatore ha diritto a vedersi liberato da ogni obbligo verso la finanziaria e a ottenere la restituzione di quanto pagato, con il fornitore che è il soggetto tenuto, in ultima analisi, a sopportare l'onere economico dell'operazione fallita a causa del suo inadempimento [Corte d'Appello Roma, sez. 3, sentenza n.
1989/2022][Tribunale Di Nuoro, Sentenza n.498 del 15 Ottobre 2024].
In conclusione, l'eccezione della convenuta è infondata. La domanda attorea è stata correttamente incardinata nei confronti dell'unico soggetto responsabile dell'inadempimento, e la richiesta di risoluzione e conseguente restituzione del prezzo è un passaggio necessario e sufficiente affinché il
Giudice possa accordare la tutela richiesta, innescando gli effetti a cascata previsti dalla legge sul collegato contratto di finanziamento.
Parte ricorrente non ha mai contestato alla convenuta difetti circa gli allacci delle utenze. Ciò che viene contestato è uno scorretto montaggio della cucina, montaggio che, senza dubbio, era di competenza di
Si contesta che la cucina, nel mese di aprile 2024 fosse utilizzata dalla ricorrente, così Controparte_1 come asserito da controparte. Il fatto che fossero stati posti in essere gli allacci, non significa che la cucina potesse essere utilizzata dalla ricorrente. Si ribadisce che, a causa dei gravi vizi e difetti presenti nel montaggio, la cucina non poteva, di fatto, essere utilizzata. Questa circostanza è stata provata attraverso le deposizioni della testimone escussa all'udienza del 12 Marzo 2025. ha Controparte_1 riconosciuto di essere intervenuta tra marzo e aprile per porre rimedio ad alcuni vizi e difetti presenti nella cucina. La convenuta, inoltre, ha riconosciuto che, a fronte delle segnalazioni della ricorrente, si recò in loco per un sopralluogo il 18.03.2024 e che ritornò per eseguire i necessari interventi il
15.04.2024. Controparte sostiene che in quella circostanza venne riscontrato da personale di CP_1 una discrepanza tra le misure comunicate dalla cliente sulla base delle quali venne elaborato il
[...] progetto, e quelle reali e che vi era un controsoffitto che non era mai stato segnalato. Era per questo, secondo che non si poteva operare sui pensili e che le ante vasistas non potevano aprirsi Controparte_1 completamente. Prima di tutto si evidenzia come la convenuta ammetta quindi il problema sui pensili e sulle aperture delle ante. Si contesta che la ricorrente fornì a Mondo Convenienza delle misure errate e si contesta anche che non venne riferita la presenza del cartongesso. Di queste affermazioni, infatti, controparte non ha fornito prova alcuna. Se sussistono discrepanze tra le misure effettive e quelle riportate a progetto, ciò avvalora ancora di più la responsabilità di ed il suo grave Controparte_1 inadempimento contrattuale. In ogni caso, i vizi esistenti sono indipendenti dalle misure della cucina.
pagina 8 di 19 La presenza dei vizi e difetti presenti nella cucina, che la rendono di fatto non solo inutilizzabile, ma addirittura pericolosa, sono comprovati dalla documentazione fotografica che è stata prodotta e sono stati provati attraverso le deposizioni della testimone . Si prende atto che Testimone_1 CP_1 non ha specificamente contestato la presenza dei vizi e difetti che sono stati analiticamente indicati
[...] in atto di citazione e, pertanto, la sussistenza degli stessi dovrà ritenersi pacifica ex art. 115 cpc.
Controparte ha contestato che le fotografie prodotte da questa difesa non sarebbero contestualizzate.
Tali fotografie riproducono, in maniera palese ed evidente, la cucina della ricorrente e la testimone ha confermato che tali fotografie corrispondono allo stato in cui versava (e versa) la cucina dopo il montaggio e dopo gli interventi posti in essere da Non risponde al vero che la Controparte_2 ricorrente non ha offerto la restituzione della cucina. Ovviamente, la risoluzione del contratto comporta, oltre che la restituzione del prezzo versato e il risarcimento del danno, anche la restituzione della cucina, con smontaggio a carico della convenuta.
Oltre alla risoluzione l'attrice ha diritto al risarcimento del danno subito, quantificato in via equitativa in € 2.000,00. Tale danno non è una duplicazione della restituzione del prezzo, ma ristora i pregiudizi ulteriori patiti. L'istruttoria ha provato:
1. Il mancato utilizzo del bene: La teste ha confermato che la cucina è stata "completamente inutilizzabile" per un lungo periodo e tuttora utilizzabile solo in modo parziale e limitato.
2. Il disagio e lo stress: La situazione ha causato un notevole disagio alla IG.ra e alla sua famiglia, costretta a vivere con una cucina non funzionante e pericolosa.
3. Il Pt_1 pericolo per l'incolumità: L'episodio della caduta dell'anta, che ha colpito l'attrice, è la prova più lampante della pericolosità del bene e del danno alla persona, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche ma con un innegabile turbamento psicologico.
4. La lesione della serenità familiare: La teste ha confermato che i figli minori non possono accedere alla cucina senza la supervisione di un adulto e che l'attrice prova imbarazzo a ricevere ospiti. Questi pregiudizi, di natura non patrimoniale, sono una conseguenza diretta e immediata del grave inadempimento di e meritano di essere Controparte_2 risarciti. La giurisprudenza riconosce la risarcibilità del danno da "disagio" per essere rimasti privi di un bene essenziale come la cucina [Tribunale Di Milano, Sentenza n.2462 del 24 Marzo 2025]. La somma richiesta è ampiamente giustificata e congrua.
La deposizione resa dalla teste all'udienza del 12.03.2025 costituisce il fulcro della Testimone_1 prova raggiunta in giudizio. La teste, sorella dell'attrice, ha risposto in modo puntuale e circostanziato a tutti i capitoli di prova, confermando integralmente la narrazione dei fatti come esposta negli atti di parte attrice. L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sollevata dalla difesa di parte convenuta, è stata correttamente superata dal Giudice, il quale ha proceduto all'assunzione della prova, riservando la valutazione sull'attendibilità alla fase decisoria. Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che il rapporto di parentela non costituisce di per sé causa di incapacità a testimoniare, ma può influire, al più, sulla valutazione prudenziale della credibilità del teste da parte del giudice. Nel caso di specie, la deposizione è stata lineare, coerente e ricca di dettagli specifici, che denotano una conoscenza diretta e personale dei fatti. La teste ha confermato: - Lo stato disastroso della cucina dopo entrambi gli interventi dei montatori ("le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute", "il forno e il forno a microonde come i fuochi sono soltanto appoggiati", "il top è graffiato"). - La pericolosità del bene, culminata in un episodio gravissimo: "a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti”. - La sostanziale inutilizzabilità della cucina ("la cucina non è idonea allo scopo per il quale è destinata", "completamente inutilizzabile"). - La corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione fotografica prodotta in atti. Tale testimonianza, precisa e non contraddetta da alcun elemento di prova contrario, deve ritenersi pienamente attendibile e sufficiente a fondare il convincimento del Giudice. Per scrupolo difensivo l'esponente insiste per l'accoglimento della CTU.
La difesa di parte convenuta, di contro, si è articolata come segue.
pagina 9 di 19 La convenuta, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, eccepiva l'inammissibilità delle domande attrici che, comunque, impugnava e contestava anche nel merito, non ravvisandosi alcun colpevole inadempimento contrattuale della medesima convenuta.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità delle domande ex adverso formulate, si ribadisce quanto segue:
a) l'attrice non è legittimata a richiedere nei confronti della convenuta la restituzione della somma finanziata (pari a complessivi € 10.703,00, di cui € per prezzo ed € 2.870,63 per interessi) per il semplice fatto che non l'ha mai versata ad essa convenuta, oltre a non averla corrisposta neanche alla FI Banca S.p.A. Di fronte all'eccezione della convenuta, l'attrice, in effetti, non ha mai fornito la prova di pagamento, neanche delle rate eventualmente sinora versate, che quindi devono desumersi essere inesistenti. La convenuta, nel richiamarsi alla normativa applicabile (art. 125 quinquies del D.lgs. 385/1993 e ss. mod.), ha già evidenziato che, in caso di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento del venditore ex art. 1455 c.c., si risolverebbe anche il collegato contratto di finanziamento, con i seguenti effetti restitutori: il venditore dovrebbe restituire il prezzo alla finanziaria e quest'ultima dovrebbe restituire al compratore le rate sino a quel momento eventualmente versate. Ogni diversa conclusione porterebbe a risultati illegittimi e persino aberranti, considerato che il compratore, che non ha versato il prezzo o l'intero prezzo, come pacificamente ex adverso ammesso, non può vedersi corrispondere l'intera somma dal venditore, come ingiustamente preteso da controparte. La domanda di parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi di suo accoglimento, comporterebbe addirittura il fatto che il venditore non solo dovrebbe corrispondere al compratore la somma finanziata (costituita da prezzo più interessi, sebbene da questi mai pagata, in tutto o parzialmente), ma dovrebbe anche restituire il prezzo del bene alla società finanziaria;
mentre il compratore, potrebbe mettersi in tasca anche le eventuali rate di finanziamento fino a quel momento corrisposte, facendone richiesta alla FI Banca S.p.A.
b) L'attrice, nel domandare la risoluzione del contratto di compravendita, non offre in restituzione la cucina che ne costituisce l'oggetto, in spregio sia all'art. 1493 c.c., il quale esonera il compratore dalla restituzione della cosa nell'unico caso in cui sia perita in conseguenza dei vizi, ma non è questo il caso;
sia dell'art. 135 quater del Codice del Consumo, il quale subordina addirittura la restituzione del prezzo al ricevimento del bene, risultando quindi la restituzione del bene da parte del compratore condizione imprescindibile per la restituzione del prezzo;
c) L'attrice, infine, ha proposto una domanda risarcitoria non corredata da idonea allegazione e prova, palesemente generica ed indeterminata, persino tamquam non esset. La fondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta è stata riconosciuta da stessa controparte, la quale, nel corso del giudizio, ha cambiato le proprie conclusioni, introducendo domande nuove, irrituali ed inammissibili. L'attrice nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. primo termine, così concludeva: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento di parte convenuta ex art. 1455 c.c.; - conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 10.703,00 euro, direttamente o mediante restituzione di detto importo a FI, in qualità di ente che ha concesso il finanziamento alla ricorrente;
con gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal dovuto al saldo;
con conseguente smontaggio e restituzione della cucina, a totale cura e spese della convenuta;
- condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di 2.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno, o quella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione ex art. 1226 c.c.
La convenuta ha già contestato la inammissibilità di tali nuove domande, in quanto tardive ed irrituali, dichiarando di non accettare il contraddittorio su di esse. In particolare, senza rinuncia alcuna, si ribadisce che parte attrice chiede ex novo la condanna della convenuta alla restituzione della somma finanziata in favore dell'attrice domandando, in via alternativa, la detta restituzione o direttamente ad pagina 10 di 19 essa attrice oppure mediante restituzione a FI, quale società che ha concesso il finanziamento. La domanda è palesemente inammissibile non solo in quanto nuova, ma è anche inammissibile: la convenuta non potrebbe mai “restituire” all'attrice o alla FI la somma di € 10.703,00 perché non l'ha mai ricevuta, neppure dalla finanziaria, essendo evidente che il venditore riceve dalla finanziaria esclusivamente il prezzo del bene (nel caso di specie € ) e non anche gli interessi del finanziamento. Allo stesso modo è pacifico che l'attrice non ha mai sborsato a beneficio di nessuno la somma di € 10.703,00 per cui non può chiederne la “restituzione”. In ogni caso, nel presente giudizio, dove la FI Banca S.p.A. non è parte, sarà impossibile per il giudice disporre in suo favore, con la conseguenza che la domanda di ripetizione del prezzo avanzata dall'attrice era ed è inammissibile, sia nell'originaria formulazione, contenuta in atto di citazione, sia in quella nuova, introdotta in corso di causa. L'attrice, inoltre, non può chiedere interessi di mora su una somma di denaro che pacificamente non ha mai versato e di cui illegittimamente chiede la restituzione.
Quanto al presunto inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta si osserva quanto segue:
a) l'attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, non dimostrando né la presenza dei gravi vizi della cucina, né il nesso di causalità con la convenuta. Giova ribadire che, vertendo in materia di vizi della cosa compravenduta, trova applicazione il principio di diritto riportato nella nota sentenza n. 11748/2019 della Cassazione a SS.UU., secondo cui è il compratore che agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo a dover provare l'esistenza dei vizi su cui si fonda la propria azione. Tale pronuncia soddisfa il principio di c.d. “vicinanza della prova”, che ritiene l'acquirente nelle migliori condizioni di offrire la prova dei vizi, avendo la materiale disponibilità del bene che si assume imperfetto. La pronuncia in questione libera il venditore da una prova di fatto impossibile, non potendo (e non dovendo) egli provare l'assenza di vizi. Con la pronuncia suddetta, la
Cassazione a Sezioni Unite ha quindi chiarito che, nelle controversie aventi ad oggetto vizi o difetti della cosa oggetto di compravendita, non si applica l'onere della prova previsto nelle obbligazioni in generale, come sancito nella nota sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001, il quale non è applicabile nella materia specifica di cui si tratta. Quindi, mentre nelle obbligazioni in generale, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve provare unicamente la fonte del suo diritto e la scadenza del termine di adempimento, gravando sul debitore l'onere di provare di aver adempiuto e di averlo fatto in modo esatto, nella materia di cui si tratta, avente ad oggetto i vizi della cosa compravenduta, sul compratore grava lo specifico onere di provare l'esistenza dei vizi della cosa, di cui egli è in possesso. L'attrice, come detto, non ha offerto idonea e sufficiente prova. Da una parte, ha depositato fotografie non significative, prive di data e di riferimenti spazio-temporali, di cui la convenuta ha subito disconosciuto la conformità al bene da essa consegnato e montato, sia in esito all'accesso del 13.03.2024, sia in esito al secondo accesso del 15.04.2024, anche perché palesemente confliggenti con le fotografie della cucina depositate invece dalla medesima convenuta ex adverso mai contestate;
dall'altra parte, l'unica testimonianza assunta da parte attrice, è stata quella della sorella, la quale ha reso dichiarazioni compiacenti e inattendibili visto lo stretto legame di parentela ed affettivo con l'attrice. La testimone, ad esempio, ha dichiarato: “preciso che le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute e adesso non sono più nel corpo cucina”. Secondo la testimone quindi la cucina sarebbe rimasta sprovvista di tutte le ante subito dopo la consegna e il montaggio, circostanza che, tuttavia, è palesemente inveritiera, smentita da stessa controparte. Sempre la teste, rispondendo al capitolo 5 ha dichiarato: “E' vero, anche perché a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti”. Ora, tale presunto episodio viene collocato da parte attrice al giorno 01.10.2024, dopo oltre 6 mesi dalla consegna e montaggio della cucina, pacificamente avvenuti a marzo del 2024. Ne deriva, da una parte, che la testimonianza della sorella dell'attrice è del tutto inattendibile, avendo riferito che dopo qualche giorno dalla consegna e montaggio, la cucina sarebbe rimasta priva di tutte le ante per cui è impossibile che dopo sei mesi l'anta dello scolapiatti sia caduta in testa all'attrice; dall'altra parte, risulta contestato, inverosimile e non provato il fatto storico della pagina 11 di 19 caduta dell'anta dello scolapiatti in testa all'attrice. A tal ultimo riguardo, certamente non potrà essere utilizzata la dichiarazione della teste, per quanto già detto, ed inoltre risulta quanto meno singolare che parte attrice non abbia prodotto neanche una fotografia dello scolapiatti rotto o un verbale di pronto soccorso che certamente ci sarebbe stato se l'evento lesivo si fosse effettivamente verificato. La testimone riferisce, poi, suoi giudizi e valutazioni, per loro natura non utilizzabili e, oltre tutto, anch'essi confliggenti con le deduzioni di parte attrice (la teste ha dichiarato: Capitolo n. 2: “la cucina non è idonea allo scopo per il quale è destinata”; Capitolo n. 3: “E' vero, completamente inutilizzabile”). Anche in tal caso, la cucina è sempre stata pacificamente funzionale ed utilizzabile ed effettivamente utilizzata. In caso contrario, controparte avrebbe allegato altri presunti danni, che certamente avrebbe potuto anche documentare. Controparte non ha neppure fornito prova di aver utilmente esperito la costituzione in mora del venditore come espressamente richiesto dall'art. 125 quinquies del D.lgs. 385/1993 così come modificato dal D.lgs. n. 141/2010 che così recita: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.” In atti risulta depositata la pec del 24.4.2024 (cfr doc. 5 atto cit.) che tuttavia è incompleta, priva della seconda pagina e quindi inconferente, in quanto da essa non si evince l'effettivo tenore e la richiesta in essa contenuta. Tanto basta per il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione del contratto che, certamente, deve fondarsi su gravi vizi riconducibili al venditore, il cui onere della prova grava sul compratore che è in possesso della cosa che si assume viziata. Parimenti inammissibile e infondata, risulta essere la connessa pretesa risarcitoria alla quale è di ostacolo l'assenza dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, e che, comunque, è rimasta priva di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità dei danni asseritamente subiti e da risarcire, oltre che del nesso di causalità. La medesima parte attrice fa riferimento, semmai, a meri disagi che, laddove esistenti, ma si dà senza concedere, non sarebbero comunque risarcibili. Va innanzitutto esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi, non scaturenti da lesioni di diritti costituzionalmente garantiti (v. in tal senso Cass. Civ., Sez. IV, 9 aprile 2009, n. 8703). Inoltre, la pretesa risarcitoria – ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio – esige un'allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa (v. Cass. Sez. Un. Civ., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. Civ., Sez. lav., 17 settembre 2010, n. 19785). Nella consapevolezza della inesistenza di un effettivo danno risarcibile, controparte si appella alla valutazione equitativa del giudice che, tuttavia, non ha natura sostitutiva, né può consistere in una valutazione arbitraria, ma necessita che al processo sia acquisita la prova certa dell'esistenza di un danno risarcibile, di cui la parte sia impossibilita a fornire l'esatta prova della sua entità. Il giudice, in altre parole, di fronte a un danno certo può unicamente integrare la prova semipiena del danno medesimo. È evidente che i suddetti requisiti non ricorrono nel caso di specie. Controparte domanda la somma di € 2.000,00 senza alcun fondamento e plausibile ragione, né in merito all'an debeatur, né in merito al quantum che, oltre tutto, appare all'evidenza eccessivo. Controparte deduce che nel periodo dal 13.3.2024 sino al 15.4.2024 non avrebbe potuto utilizzare la cucina, ma tale deduzione è rimasta indimostrata ed è stata anzi smentita dall'ammissione di controparte secondo cui l'attrice subito dopo il 13.3.2024 procedeva, a sua cura e spese, come previsto da contratto, all'allaccio della cucina alle utenze, con ciò ammettendo che la cucina risultava essere funzionale ed utilizzabile altrimenti nessun tecnico avrebbe provveduto agli allacci. Dalla circostanza pagina 12 di 19 pacifica dell'allaccio della cucina alle utenze si evince, inoltre, che gli elettrodomestici dovevano essere necessariamente fissati. Ammesso e non concesso che i montatori non abbiano provveduto al loro definitivo fissaggio ciò può essere dipeso unicamente per facilitarne l'installazione da parte del tecnico che doveva successivamente allacciarli per conto dell'attrice. Inoltre, in caso di effettivo mancato utilizzo della cucina, l'attrice avrebbe potuto dimostrare documentalmente di aver, ad esempio, acquistato cibi già pronti o di aver consumato pasti fuori casa, ma così non è stato.
b) Senza inversione dell'onere della prova, la convenuta ha dimostrato l'effettivo svolgersi dei fatti mediante produzione documentale, sottoscritta dalla medesima attrice, e da quest'ultima mai contestata o disconosciuta, che ben può (ed anzi deve) essere utilizzata ai fini decisori. È risultato pacifico, in quanto documentale e/o non contestato, che: - le misure per il progetto della cucina venivano fornite direttamente dall'attrice; - nel progetto allegato alla proposta di acquisto, approvato e sottoscritto dall'attrice medesima, non veniva indicato alcun vincolo, come invece la presenza del controsoffitto avrebbe comportato, se riferita dall'attrice alla convenuta al momento dell'ordine di acquisto. Sempre dal predetto progetto risulta che l'altezza comunicata delle pareti era di 250 cm (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione e risposta). Risulta quindi documentale ed incontestato che l'attrice non segnalava mai alla convenuta la presenza del controsoffitto e rappresentava come misura utile per il montaggio della cucina un'altezza delle pareti di 250 cm. È altrettanto pacifico, in quanto documentale e non contestato, che la convenuta, successivamente alla consegna e al montaggio della cucina, doveva verificare che la parete era interessata da un cartongesso (come visibile anche dalle fotografie) e l'altezza effettivamente utilizzabile era di 243 cm (come risulta dal rapportino d'intervento del
15.04.2024 di cui al doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta). La convenuta, non ha mai operato alcun riconoscimento di vizi della cucina ad essa imputabili, negandoli in radice, ma ha chiarito, al contrario, che per ragioni ad essa non imputabili, nell'accesso del 15.4.2024, risultava impossibile operare sui pensili, come invece richiesto dall'attrice, e non risultava possibile consentire la completa apertura delle ante vasistas per la presenza del sovrastante controsoffitto in cartongesso. Di detta circostanza, si ripete, è stata fornita prova documentale, che riporta persino la sottoscrizione di parte attrice. I documenti in questione, depositati dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, non sono mai stati messi in dubbio dall'attrice. La convenuta ha dimostrato con il proprio doc. 2 costituito dal rapportino di consegna e montaggio del 13.03.2024, dall'attrice mai contestato, che la cucina era conforme, utilizzabile e funzionale. L'unica annotazione ivi presente è costituita dalla
“mancanza della ferramenta della libreria” che costituiva un elemento del tutto accessorio, come si evince dalla fotografia (anch'essa mai disconosciuta) della cucina montata che appare, senza dubbi, completa e senza difformità. La convenuta ha dimostrato, sempre documentalmente, con il proprio doc.
3 costituito dal rapportino d'intervento del 15.4.2024, sottoscritto dall'attrice e dalla medesima mai disconosciuto, che l'unica anomalia riscontrata era costituita da un cassetto rovinato, che veniva prontamente riordinato, mentre non compariva più la problematica della ferramenta della libreria, evidentemente consegnata. Sempre come risulta dal suddetto rapportino, come già detto, la convenuta era impossibilitata a rivedere il montaggio della parte superiore della cucina, come richiesto invece dall'attrice, a causa delle errate indicazioni fornite ab origine dall'attrice alla convenuta, circa le misure effettive e la conformazione della parete, della quale veniva omessa la presenza del cartongesso.
Spettava all'attrice dare la prova di aver fornito alla convenuta misure corrette e di aver rappresentato altresì la presenza del cartongesso al momento dell'ordine, ma così non è stato e anzi è emerso il contrario come risulta dal progetto sottoscritto dall'attrice medesima, dove pacificamente venivano riportate le misure delle pareti da essa fornite e dove non è presente alcuna annotazione in ordine alla presenza del cartongesso. È risultato, altresì, pacifico che l'attrice, dopo l'intervento del 15.4.2024, non consentiva più alla convenuta di eseguire altri interventi in garanzia. Si precisa che l'intervento della convenuta dopo il 13.3.2024 veniva eseguito, sia per completare il montaggio della libreria, sia perché l'attrice, nei giorni seguenti denunciava presunti vizi di montaggio della cucina imputabili alla convenuta, da essa non riscontrati in sede di consegna e montaggio, per cui si rendeva necessario dare pagina 13 di 19 seguito all'istruttoria, nell'ambito dell'assistenza post vendita prevista per legge, con le risultanze sopra descritte, che escludevano i detti vizi. Quanto, infine, alla mediazione delegata dal Tribunale, si rappresenta che la convenuta ha aderito all'invito ricevuto da controparte ed ha tentato fattivamente di pervenire ad un accordo, anche mediante un sopralluogo, ma, purtroppo, è risultato impossibile trovare un punto di incontro. L'esponente, per quanto sopra, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva e rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In termini generali, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza,
Sez. 3, n. 9863 del 13/04/2023).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità il giudice chiamato ex art. 1455 c.c. a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento dovendo indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il pagina 14 di 19 motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza. Il giudice, per valutare la gravità dell'inadempimento, deve cioè tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Sez. 3, n. 7187 del 4 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 8220 del 24 marzo 2021). Infatti, la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto (Sez. 1, n. 8212 del 27 aprile 2020; Sez. 3, n. 4022 del 20 febbraio 2018).
Il Codice del Consumo prevede rimedi primari (riparazione o sostituzione) e rimedi secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene ma, anche nel caso in cui questo sia possibile e non eccessivamente oneroso ma il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. Infine, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (così ha deciso la Corte di
Cassazione con l'ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695).
L'art. 131 del Codice del Consumo (Errata installazione dei beni), prevede che “1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se: a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale
o del servizio digitale”.
Per l'art. 129 (Conformità dei beni al contratto), invece, “
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
e, d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta”.
pagina 15 di 19 L'art. 133 (Responsabilità del venditore) recita poi che “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali …”.
L'art. 135 (Onere della prova), statuisce inoltre che “
1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali. …”.
L'art. 135 bis (Rimedi), prevede ulteriormente che “
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi. … 4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione
o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma
3; b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppure d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore”.
L'art. 135-quater (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto), infine, dispone “… 2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita. … 4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita: a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene”.
Sotto il profilo istruttorio, considerate le allegazioni di parte attrice, vengono in principale rilievo le dichiarazioni testimoniali della teste (sorella dell'attrice) che, sentita sui capitoli di Testimone_1 prova di cui alla memoria attorea del 18.12.2024, ha così risposto: “Capitolo n. 1: “E' vero;
ho visto personalmente lo stato in cui versa la cucina come da capitolo di prova;
ero anche presente quando sono venuti per montarla da mia sorella;
preciso che le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute e adesso non sono più nel corpo cucina;
anche il forno e il forno a microonde come
i fuochi sono soltanto appoggiati;
il top è graffiato;
ricordo che mia sorella fece delle osservazioni ai montatori che però si sono rivolti male e sono andati via lasciando il lavoro come indicato nel capitolo di prova;
quelli di , a seguito delle lamentele di mia sorella, sono venuti una volta Controparte_2
e hanno cambiato il fascione del cassetto sotto il lavello ma per il resto hanno lasciato tutto come prima”; Capitolo n. 2: “la cucina non è idonea allo scopo per il quale è destinata”; Capitolo n. 3: “E' vero, completamente inutilizzabile”; Capitolo n. 4: “E' vero”; Capitolo n. 5: “E' vero, anche perché a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti”; Capitolo n. 6: “E' vero”;
pagina 16 di 19 Capitolo n. 7: “E' vero;
la cucina si trova nello stato di cui alle fotografie che mi sono state rammostrate”; Capitolo n. 8: “E' vero, come già detto prima”.
La difesa di parte convenuta ha ritenuto inattendibile la teste in quanto avrebbe reso dichiarazioni compiacenti e inattendibili visto lo stretto legame di parentela ed affettivo con l'attrice. La testimone, poi, sempre in ottica convenuta, sarebbe stata incerta sotto il profilo temporale poiché, per un verso, ha dichiarato: “preciso che le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute e adesso non sono più nel corpo cucina”, mentre, rispondendo al capitolo 5, smentendosi, ha dichiarato: “E' vero, anche perché a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti” (tale presunto episodio, secondo la convenuta, viene collocato da parte attrice al giorno 01.10.2024, dopo oltre 6 mesi dalla consegna e montaggio della cucina, pacificamente avvenuti a marzo del 2024).
Il Tribunale ritiene invece la teste attendibile poiché:
1) l'esistenza di un rapporto di parentela non implica sic et simpliciter la resa di dichiarazioni testimoniali compiacenti stante lo stretto rapporto parentale. Un tale assunto abbisogna di elementi corroborativi di sostegno che, però, nel presente giudizio sono assenti. In altri termini, non è sufficiente essere parenti per non essere creduti o per essere certi che sono state rese dichiarazioni di circostanza laddove nel corso dell'escussione testimoniali non emergano – come non sono emerse nel presente caso – profili e indizi in tale direzione valutativa;
2) il preteso errore di collocazione temporale degli eventi evidenziato dalla convenuta non pare dirimente in quanto la teste, considerato il tenore complessivo delle dichiarazioni rese in risposta al capitolo di prova n. 1, intendeva evidentemente riferirsi al profilo, magari esposto con troppa enfasi (che non incide tuttavia sull'attendibilità generale della teste), che la cucina ha mostrato in fretta tutti i difetti denunciati in giudizio.
Le dichiarazioni testimoniale che precedono consentono anche di assumere ad elemento di prova il complesso delle fotografie offerte dall'attrice al giudizio, posto che la testimone le ha esattamente e puntualmente collocate nel tempo e con riferimento al bene mobile oggetto di giudizio.
In tema di credito al consumo, il consumatore che a seguito dell'inadempimento del fornitore intenda ottenere la restituzione dell'importo corrisposto, potrebbe agire direttamente nei confronti del finanziatore ex art. 125 - quinquies del TUB, per la caducazione del contratto di credito, non dovendo necessariamente ottenere una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di beni o servizi ad esso collegato, essendo sufficiente l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica, integrata da quella consumeristica più favorevole, con la conseguenza che, quale unica condizione dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, occorre la messa in mora del fornitore, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione (Cass. civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 6639 del 13.3.2025). Nel caso di specie, però, parte attrice non ha ritenuto di agire anche contro il finanziatore di talché, non avendo pacificamente versato direttamente (al di là della questione della prova di quanto eventualmente corrisposto alla finanziaria) al venditore alcuna somma – la cui provvista monetaria per la vendita l'ha ricevuta dalla società finanziaria – non può ottenere da quest'ultimo alcuna somma in restituzione (peraltro, tale profilo giuridico emerge oltre che dalla trilateralità del contratto di vendita al consumo – ovvero, venditore, compratore e società finanziaria – anche dal Codice del consumo, laddove all'art. 134 quater statuisce che “b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene”. Tale disposizione presuppone, evidentemente, che in tanto è possibile ricorre (e disporre) il rimedio della restituzione del prezzo pagato in quanto il consumatore lo abbia personalmente e direttamente pagato, in tutto o in parte. Pagare le rate alla società finanziaria non equivale, oggettivamente, al pagamento del prezzo in favore del venditore, posto che il rapporto con la finanziaria, per essendo giuridicamente e strutturalmente collegato all'intervenuto pagina 17 di 19 acquisto da parte del consumatore, si fonda sul rimborso della somma offerta in prestito (finanziata appunto), che dovrà infatti essere restituzione con aggiunta del contrattualizzato interesse.
Quanto poi alla gravità dell'inadempimento deve osservarsi che lo stesso emerge, senza incertezze, dalle dichiarazioni testimoniali di cui sopra. Infatti, lo staccarsi di un'anta che finisce per colpire una persona presente in cucina – in uno a tutti gli ulteriori vizi e difetti allegati e provati dall'attrice – è circostanza di per sé particolarmente grave sotto un duplice profilo: 1) perché pone a rischio la salute delle persone;
2) perché rappresenta plasticamente la superficialità, nel presente caso, dell'attività complessiva di montaggio posta in essere dal venditore. Peraltro, tale superficialità emerge anche sotto altro profilo e, cioè, se davvero la convenuta per procedere esecutivamente con l'ordine si è affidata alle misure che gli sarebbero state comunicate dall'odierna parte attrice, allora pacificamente ha agito in contrasto con la diligenza dovuta nel caso concreto da un professionista del settore. Non appare invero ragionevole procedere con l'esecuzione di un ordine – peraltro economicamente importante – affidandosi alle misure comunicate dal compratore senza previamente inviare un proprio esperto a certificarle puntualmente, così da evitare ogni contesa e contestazione futura, oltretutto proprio in sede di montaggio, quando però la partita commerciale risulta chiusa sotto ogni aspetto.
Parte attrice ha chiesto il ristoro per i disagi sofferti operando, senza indicare le modalità di determinazione, la somma di € 2.000,00. Parte convenuta ha contestato in atti tale domanda esponendo che il disagio di regola non è risarcibile, ovvero che la determinazione dello stesso è del tutto generica e incerta e che, in ogni caso, non può rimettersi al Tribunale nel caso di specie la determinazione equitativa del medesimo.
Nell'ottica che precede, in termini generali, è indubbio che il danno psico-fisico possa essere risarcito sia nel caso di danno patrimoniale (spese mediche e mancato guadagno) sia nel caso di danni non patrimoniali (dolore, sofferenza, perdita della qualità della vita). Nel caso oggetto del presente giudizio
è pacifico che la parte attrice non abbia potuto godere del bene per come auspicato al momento dell'acquisto (per un bene peraltro di lunga durata come, appunto, una cucina). Il non averne potuto godere appieno in aggiunta al sovrapporsi di episodi oggettivamente pericolosi – come la caduta di un anta – ha determinato in capo all'acquirente – vieppiù se si considera che si tratta di un bene destinato a garantire insostituibili esigenze di vita propria e della propria famiglia – un disagio e una forma di sofferenza psicologica che, pur se non particolarmente intensa, non può essere pretermessa risultando invece meritevole di ristoro. D'altronde, la valutazione equitativa prevista dall'art. 1126 c.c. si applica proprio quando un creditore danneggiato non versa nelle condizioni di fatto per poter provare l'ammontare preciso del danno subito. La liquidazione equitativa è, dunque, un rimedio integrativo o suppletivo così da potersi colmare tutte quelle situazioni in cui è difficile quantificare il danno. Nel caso di specie il Tribunale, considerate le particolarità del caso concreto (condotta assunta dalle parti;
periodo di privazione del bene in tutta la propria funzionalità; gravità dei vizi e/o difetti allegati e provati;
disagio arrecato alla parte acquirente e alle persone destinate a goderne), assume equo quantificare il danno in € 500,00, somma pari a circa il 7% del prezzo di vendita.
Parte convenuta in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite. Viste le previsioni del DM 147/2022 e considerato il decisum, si liquidano in favore dell'attrice € 5.077,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori medi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge, oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda di parte attrice accerta e dichiara la risoluzione del contratto pagina 18 di 19 oggetto di controversia con ogni ulteriore conseguenza di legge stante, per quanto in parte motiva, il grave inadempimento di parte convenuta;
per l'effetto dispone in capo a parte attrice l'immediata restituzione in favore della convenuta del bene mobile oggetto di compravendita fra le parti in causa, da eseguirsi a cura e spese esclusive della convenuta medesima;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma equitativamente determinata di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 16.30.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1334/2024 tra
, con l'avv. BERTONA FRANCESCA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO;
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 settembre 2025, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. BERTONA FRANCESCA;
Parte_1 per l'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
ribadisco l'infondatezza dell'avverse domande ed evidenzio che il rapporto commerciale è, nella specie, trilaterale, ovvero venditore, compratore e finanziaria, sicché, come per legge, non appare possibile condannare in via diretta un soggetto – la società finanziaria – che non è parte del presente giudizio;
inoltre, anche laddove il Tribunale dovesse, in ipotesi che si dinega, riconoscere l'inadempimento contrattuale, non sarebbe possibile condannare l'esponente al pagamento di somme perché l'attrice non ha versato alcuna somma e, pertanto, si corre il rischio di moltiplicare le ragioni di pretesa economica di quest'ultima che, invece, deve essere ristorata dalla finanziaria soltanto per le rate che risulteranno effettivamente pagate”.
La difesa di parte attrice in replica alla convenuta osserva “che quest'ultima certamente ha incassato il denaro dovutogli dalla società finanziaria, per cui non è possibile lasciarla monetariamente indenne nonostante una condotta gravemente inadempiente rispetto agli obblighi discendenti dal contratto”.
Alle ore 9.55, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.30, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 19 - in accoglimento della domanda di parte attrice accerta e dichiara la risoluzione del contratto oggetto di controversia con ogni ulteriore conseguenza di legge stante, per quanto in parte motiva, il grave inadempimento di parte convenuta;
per l'effetto dispone in capo a parte attrice l'immediata restituzione in favore della convenuta del bene mobile oggetto di compravendita fra le parti in causa, da eseguirsi a cura e spese esclusive della convenuta medesima;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma equitativamente determinata di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 16.30.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2024 promossa da:
, con l'avv. BERTONA FRANCESCA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO;
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentirne accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale, oltre alla restituzione della somma versata e il risarcimento dei danni subiti.
Esponeva l'attrice di aver acquistato dalla convenuta una cucina e che il personale di Controparte_1 aveva eseguito un montaggio scorretto, lasciando la cucina con numerosi vizi e difetti che la rendevano inutilizzabile, oltre che pericolosa. si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Dopo l'esperimento della prova per testi, il Giudice rimetteva le parti in mediazione, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo, come da verbale che si allega alla presente.
Il Tribunale non ammetteva la CTU richiesta da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale con termine per il deposito di note conclusive.
La difesa di parte attrice si è articolata in giudizio nei termini che seguono.
Sono circostanze documentali, pacifiche e non contestate che: - in data 07.02.2024 l'attrice ha acquistato presso il punto vendita di ( una cucina Controparte_2 Controparte_1 comprensiva di elettrodomestici per il prezzo di 7.833,37 euro (docc. 1-2). - per tale esborso l'attrice ha sottoscritto un contratto di finanziamento, con applicazione di interessi pari a 2.870,63 euro (doc. 3).
La cucina veniva montata dal personale di in data 13.03.2024. Controparte_2
pagina 3 di 19 E' stato poi confermato dalla testimone escussa, che il montaggio non risultava eseguito a regola d'arte, in quanto venivano rilevati i seguenti difetti:
- le ante, i cassetti e le maniglie a gola erano fuori sede, slivellati, storti e faticavano a chiudersi.
Il mobilio era stato montato malamente, gli elettrodomestici erano stati appoggiati senza essere fissati, così come il forno a microonde, la lavastoviglie e il piano cottura.
Anche il lavello era stato solo appoggiato e non fissato ed erano stati tolti i ganci che servivano per ancorarlo al top;
il lavello era stato inoltre danneggiato dagli addetti durante l'estrazione dello stesso dall'imballaggio; - il top era stato tagliato con una pinza ed era stato graffiato;
- i bordini del lato destro non erano stati installati, quelli del lato sinistro erano stati apposti, ma per fissarli gli addetti li avevano rigati;
- la mensola a forma di cubo non era stata installata;
la mensola interna del mobile non era stata fissata. Il battiscopa laterale era privo di angolare e mancava un battiscopa. - Il mobile centrale interno in alto vicino al microonde era danneggiato e così anche l'anta esterna. A fronte della segnalazione di tali problematiche da parte della sig.ra , in data 15.04.2024, inviava altri Pt_1 Controparte_2 addetti per porre rimedio alla situazione. Dal 13.03.1014 al 15.04.2024 la cucina non poteva essere utilizzata;
durante l'intervento del 15.04.24 il top veniva sostituito e anche il lavello, ma quest'ultimo veniva montato malamente, risultando alzato rispetto al top. Nonostante tale secondo intervento, permanevano numerose problematiche;
nello specifico: - la prima anta sotto lavello a sinistra non si chiude bene;
- i cassetti sotto lavello sono storti;
- la lavastoviglie non risulta fissata e non è chiaro se sia stato apposto l'anticondensazione; - i bordini non sono fissati;
- il lavello è attaccato con fuoriuscita di silicone strabordante e non a livello top;
- i fuochi non sono fissati;
- la prima anta in data 18.04.24 si
è rotta e non si chiude più; - l'anta e il mobile scolapiatti sono rotti;
- l'anta sopra la lavastoviglie e l'anta del cestello non sono presenti;
Lato frigo: - la colonna frigo è storta con annesse anche le ante storte e non a livello;
- il forno e il forno a microonde non sono fissati;
- il cestello è storto con maniglia rovinata;
- delle due ante, una è stata cambiata e una risulta storta e molle;
- il top è da sostituire;
- i piedini di tutta la cucina non sono regolati e sono montati male.
La sig.ra segnalava a immediatamente per iscritto (doc. 4) tutte le Pt_1 Controparte_2 problematiche di cui sopra, ma la situazione non veniva risolta e, addirittura, il servizio clienti riferiva che non sarebbe più stato possibile montare le antine. E' altresì pacifico e documentale che con PEC 24.04.2024 (doc. 5) i sottoscritti difensori scrivevano a rappresentando tutto Controparte_2 quanto sopra esposto e richiedendo la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con restituzione del prezzo versato e che non ricevendo riscontro alcuno, con PEC 14.05.2024 (doc. 6) Controparte_2 veniva invitata alla negoziazione assistita, ma anche questa volta la odierna convenuta non forniva riscontro alcuno. Da qui la necessità di dare corso alla causa.
Il caso di specie rientra nella risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alla propria obbligazione, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. Nel caso che ci occupa, come risulta documentalmente provato, e come è stato confermato in sede testimoniale, l'attrice ha provveduto al pagamento del prezzo per l'acquisto della cucina, ma non ha provveduto al corretto montaggio della cucina Controparte_2 stessa. ha eseguito un primo intervento per tentare di porre rimedio ai gravi vizi e Controparte_2 difetti presenti, ma tale intervento non è stato risolutivo. Nonostante le richieste, dapprima di un secondo intervento e, successivamente, di risoluzione del contratto, non ha fornito Controparte_2 riscontro alcuno. La cucina ha problemi tali per cui la medesima non può essere correttamente utilizzata dall'attrice, la quale ha anche dei figli piccoli, per cui lo stato in cui versa la cucina è anche pericoloso per i bambini stessi. Si evidenzia che nel caso di specie l'attrice riveste il ruolo di consumatore, per cui la normativa codicistica va necessariamente integrata con quella prevista dal Codice del Consumo. L'art. 129 D. Lgs. n. 206/2005 pone in capo al venditore l'obbligo di consegnare pagina 4 di 19 al consumatore beni conformi al contratto di vendita, precisando che la conformità si presume in caso di coesistenza delle seguenti circostanze: a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e presenza delle qualità presentate al consumatore come campione o modello;
c) presenza della qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (ad esempio anche in base alla pubblicità o all'etichettatura); d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
L'art. 130 del Codice del Consumo disciplina la garanzia per difetto di conformità, da cui consegue il diritto del consumatore al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Più precisamente, si prevede che il consumatore possa chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. A tali fini per “eccessivamente oneroso” si intende il rimedio, tra i due previsti (riparazione o sostituzione) che impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
L'art. 132 Codice del Consumo prevede un sistema di termini per valere la garanzia per difetto di conformità, così articolato: - la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene;
- il consumatore è tenuto a denunciare al venditore il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta;
anche qui, però, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato;
- è prevista tra l'altro, in favore del consumatore, una presunzione (superabile con la prova contraria) di esistenza del difetto al momento della consegna se lo stesso si manifesta entro sei mesi dalla consegna medesima;
- il termine di prescrizione dell'azione è, in ogni caso, di ventisei mesi dalla consegna del bene.
I vizi riscontrati non sono mere imperfezioni estetiche, ma difetti strutturali e funzionali che rendono la cucina inidonea all'uso cui è destinata e, soprattutto, pericolosa per l'incolumità di chi la utilizza.
L'art. 135-bis del Codice del Consumo prevede che il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto quando "si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene" (lett. b) o quando "il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata [...] risoluzione del contratto di vendita" (lett. c) [D. LGS. 6 settembre 2005, n.
206/ - Art. 135-bis.]. Entrambe le condizioni sono integrate nel caso di specie. ha Controparte_2 effettuato un tentativo di ripristino in data 15.04.2024, che si è rivelato del tutto inefficace. Inoltre, la gravità dei difetti (ante che si staccano, elettrodomestici non fissati, etc.) giustifica ampiamente il ricorso al rimedio risolutorio. La giurisprudenza ha chiarito che il consumatore, esperito senza successo il tentativo di riparazione, può legittimamente agire per la risoluzione, anche in presenza di un difetto che, sebbene non precluda totalmente l'uso, non sia stato eliminato.
Per quanto riguarda i rapporti tra disciplina codicistica e Codice del Consumo, l'art. 135 del D. Lgs. n. 206/2005 precisa che le disposizioni ivi contenute “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico”; inoltre, per quanto non espressamente previsto dal Codice del Consumo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
Nel caso di specie, i difetti presentati dalla cucina, sono tali e tanti da giustificare ampiamente la richiesta di risoluzione del contratto. L'attrice, inoltre, ha diritto a richiedere il risarcimento del danno subito che, nel caso di specie, è rappresentato: - dal disagio subito da lei e dai suoi familiari nell'avere pagina 5 di 19 una cucina inidonea e pericolosa per l'incolumità dei figli piccoli presenti in casa;
- dal mancato utilizzo della cucina per il periodo 13.03.24/15.04.24. Tale somma viene indicata, forfetariamente, in 2.000,00 € o in quella diversa ma minor somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice. ha eccepito, preliminarmente, che la domanda di parte ricorrente di ripetizione del
Controparte_1 prezzo di acquisto sarebbe inammissibile, in virtù del contratto di finanziamento in essere;
ciò in quanto la ricorrente, a dire della convenuta, dovrebbe richiedere la risoluzione del contratto di credito;
tale risoluzione, tuttavia, per stessa ammissione di controparte, è subordinata all'accertamento che l'inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza ex ar.t 1455 c.c. Dato che
Controparte_1 contesta il proprio inadempimento contrattuale e chiede il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, è evidente che, prima di poter richiedere la risoluzione del contratto di finanziamento, occorre che il Tribunale si pronunci su tale questione. Alla luce delle difese di i
Controparte_1 sottoscritti legali hanno inviato PEC a FI (società con la quale è stato sottoscritto il contratto di finanziamento) – doc. 7 – comunicazione con la quale si precisa: “dal momento che la richiesta di risoluzione del contratto presuppone che l'inadempimento da parte di sia di non scarsa
Controparte_1 importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- fatto NEGATO da – prima di poter richiedere la
Controparte_1 risoluzione del contratto di credito, sarà necessario attendere l'esito del giudizio pendente avanti al
Tribunale di Novara. Nel notificarVi, ad ogni legale effetto, al [la] sussistenza della problematica in oggetto, mi riservo di tenerVi informati sugli sviluppi della causa”.
Dal tenore della comparsa costitutiva di pare quasi che la convenuta non abbia percepito Controparte_1 le somme dovute per l'acquisto della cucina (l'attrice non versava mai neanche un centesimo alla convenuta). E' evidente che così non è: la ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento per l'acquisto della cucina, finanziamento che sta regolarmente pagando, con tanto di interessi. CP_1 ha dunque già interamente percepito l'importo pattuito. E' evidente che, in caso di accertamento del
[...] grave inadempimento contrattuale della convenuta, la ricorrente non ricaverà alcun indebito arricchimento: la restituzione del prezzo di acquisto della cucina, non potrà che essere addebitato a
[...]
la quale opererà il rimborso nei confronti della società di finanziamento e quest'ultima CP_1 rifonderà alla ricorrente le rate del finanziamento sino a quel momento versate. Si ribadisce, in ogni caso, che pregiudiziale a tutto ciò, è la pronuncia da parte del Tribunale circa la risoluzione del contratto per adempimento di non scarsa importanza a carico di L'attrice ha dunque Controparte_1 correttamente chiesto in via principale l'accertamento del grave inadempimento di Controparte_2
e, di conseguenza, la risoluzione del contratto di compravendita. La condanna alla restituzione del prezzo, come precisato nelle conclusioni, potrà avvenire o direttamente in favore dell'attrice o mediante rimborso alla società finanziaria, che a sua volta provvederà nei confronti della consumatrice. Questa impostazione è l'unica che garantisce una tutela effettiva al consumatore e rispetta la sequenza logico- giuridica prevista dalla legge. Il finanziatore è obbligato a rimborsare le rate al consumatore solo dopo che sia stata accertata la ricorrenza delle condizioni per la risoluzione del contratto di fornitura ex art. 1455 c.c. Pertanto, la domanda di questo giudizio è correttamente finalizzata a ottenere tale accertamento pregiudiziale. La giurisprudenza di merito ha confermato che l'accertamento dell'inadempimento del venditore è il presupposto imprescindibile per la successiva risoluzione del contratto di finanziamento.
L'eccezione sollevata da parte convenuta, relativa alla pretesa inammissibilità della domanda di restituzione del prezzo in virtù della presenza di un contratto di finanziamento, è manifestamente infondata in fatto e in diritto e costituisce un tentativo meramente dilatorio di sottrarsi alle proprie evidenti responsabilità. Le conclusioni formulate da questa difesa sono, al contrario, giuridicamente corrette e pienamente accoglibili senza la necessità di coinvolgere nel presente giudizio l'istituto finanziatore.
pagina 6 di 19 La questione centrale ruota attorno alla figura del collegamento negoziale, che nel caso del credito al consumo finalizzato non è una mera costruzione dottrinale, ma una realtà giuridica normativamente imposta a tutela del consumatore. Il contratto di compravendita della cucina e il contratto di finanziamento stipulato per pagarne il prezzo sono legati da un nesso di interdipendenza funzionale, in base al quale le vicende di un contratto si ripercuotono inevitabilmente sull'altro, secondo il noto brocardo simul stabunt, simul cadent [Tribunale di Foggia, Sentenza n.269 del 29 gennaio 2024]. L'art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), invocato dalla stessa convenuta a sostegno della propria tesi, in realtà ne dimostra l'infondatezza. La norma stabilisce che: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile". Il tenore letterale della disposizione è inequivocabile: la risoluzione del contratto di credito è una conseguenza che scaturisce dall'accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore nel contratto principale (la compravendita). È quindi logicamente e giuridicamente impossibile chiedere la risoluzione del finanziamento senza che prima sia stato accertato, in via giudiziale o stragiudiziale, il grave inadempimento del venditore. Nel caso di specie, ha sempre negato il proprio inadempimento, contestando la fondatezza delle lamentele Controparte_1 della IG.ra . Di fronte a tale contestazione, l'unica via percorribile per la consumatrice era Pt_1 quella di adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere una pronuncia che accertasse la gravità dei vizi e, conseguentemente, dichiarasse la risoluzione del contratto di compravendita. Questo è esattamente l'oggetto del presente giudizio. La domanda di risoluzione del contratto di vendita non è solo legittima, ma costituisce il presupposto necessario per poter poi attivare i meccanismi risolutori del contratto di finanziamento. Come correttamente statuito dalla giurisprudenza di merito, "L'accertamento dell'inadempimento del venditore comporta, pertanto, la declaratoria di risoluzione del primo contratto cui segue, per legge, quella del secondo – di finanziamento intrinsecamente collegato".
L'eccezione della convenuta sottende l'erronea convinzione che la IG.ra avrebbe dovuto Pt_1 necessariamente convenire in giudizio anche la società finanziaria (FI). Tale tesi è priva di fondamento. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di
[...] rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita. Unica controparte di tale CP_1 rapporto è la società venditrice. La finanziaria è del tutto estranea alla valutazione circa la conformità del bene venduto e la corretta esecuzione della prestazione di montaggio. Pertanto, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. La giurisprudenza ha chiarito che in queste fattispecie non si ravvisa "la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art 102 c.p.c., ma, al più, di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.". La scelta di non evocare in giudizio la finanziaria è una legittima opzione processuale dell'attrice, che non inficia in alcun modo la validità del procedimento né la possibilità per il Giudice di pronunciarsi sulla domanda principale di risoluzione del contratto di vendita. Pretendere il contrario significherebbe gravare il consumatore di un onere processuale non previsto dalla legge, costringendolo a coinvolgere un soggetto terzo in una disputa che, nella sua fase genetica, riguarda unicamente il rapporto con il fornitore. La tutela del consumatore, che
è la ratio dell'intera disciplina, ne uscirebbe indebolita anziché rafforzata. L'argomento più capzioso della convenuta è che, non avendo l'attrice versato direttamente il prezzo, non potrebbe chiederne la restituzione a Si tratta di una visione formalistica che ignora la sostanza economica e Controparte_1 giuridica dell'operazione.
È pacifico che la società finanziaria ha versato l'intero importo del bene direttamente alla convenuta.
Tale pagamento è stato effettuato per conto e nell'interesse della IG.ra , estinguendo Pt_1
l'obbligazione di pagamento del prezzo che gravava su di lei. Pertanto, dal punto di vista patrimoniale, ha incassato la somma di € 7.833,37 (oltre interessi sul finanziamento che la Controparte_1
pagina 7 di 19 finanziaria recupera) a fronte di una prestazione (fornitura e montaggio di una cucina conforme) che non ha mai correttamente eseguito.
L'art. 125-quinquies, comma 2, del TUB disciplina gli effetti della risoluzione, prevedendo che “La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate [...] Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso". Questo delinea un doppio flusso restitutorio: Il finanziatore restituisce al consumatore le rate pagate. Il fornitore restituisce al finanziatore l'importo ricevuto. La domanda dell'attrice di condannare la convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 10.703,00 (capitale + interessi del finanziamento) è perfettamente coerente con questo schema e mira a ottenere il ripristino della situazione patrimoniale anteriore, effetto tipico della risoluzione contrattuale (art. 1458 c.c.). Come precisato in atti, tale condanna non mira a un indebito arricchimento, ma a innescare il meccanismo legale: condannata a restituire il prezzo, adempirà operando il rimborso nei confronti Controparte_1 della società di finanziamento la quale, a sua volta, estinguerà il debito della sig.ra e le Pt_1 rifonderà le rate già versate. La richiesta di condanna diretta è funzionale a garantire l'effettività della tutela, ponendo l'obbligo restitutorio in capo al soggetto inadempiente che ha dato causa alla risoluzione e che ha materialmente percepito le somme. La giurisprudenza ha avallato questo approccio, riconoscendo che, a seguito della risoluzione del contratto di vendita, il consumatore ha diritto a vedersi liberato da ogni obbligo verso la finanziaria e a ottenere la restituzione di quanto pagato, con il fornitore che è il soggetto tenuto, in ultima analisi, a sopportare l'onere economico dell'operazione fallita a causa del suo inadempimento [Corte d'Appello Roma, sez. 3, sentenza n.
1989/2022][Tribunale Di Nuoro, Sentenza n.498 del 15 Ottobre 2024].
In conclusione, l'eccezione della convenuta è infondata. La domanda attorea è stata correttamente incardinata nei confronti dell'unico soggetto responsabile dell'inadempimento, e la richiesta di risoluzione e conseguente restituzione del prezzo è un passaggio necessario e sufficiente affinché il
Giudice possa accordare la tutela richiesta, innescando gli effetti a cascata previsti dalla legge sul collegato contratto di finanziamento.
Parte ricorrente non ha mai contestato alla convenuta difetti circa gli allacci delle utenze. Ciò che viene contestato è uno scorretto montaggio della cucina, montaggio che, senza dubbio, era di competenza di
Si contesta che la cucina, nel mese di aprile 2024 fosse utilizzata dalla ricorrente, così Controparte_1 come asserito da controparte. Il fatto che fossero stati posti in essere gli allacci, non significa che la cucina potesse essere utilizzata dalla ricorrente. Si ribadisce che, a causa dei gravi vizi e difetti presenti nel montaggio, la cucina non poteva, di fatto, essere utilizzata. Questa circostanza è stata provata attraverso le deposizioni della testimone escussa all'udienza del 12 Marzo 2025. ha Controparte_1 riconosciuto di essere intervenuta tra marzo e aprile per porre rimedio ad alcuni vizi e difetti presenti nella cucina. La convenuta, inoltre, ha riconosciuto che, a fronte delle segnalazioni della ricorrente, si recò in loco per un sopralluogo il 18.03.2024 e che ritornò per eseguire i necessari interventi il
15.04.2024. Controparte sostiene che in quella circostanza venne riscontrato da personale di CP_1 una discrepanza tra le misure comunicate dalla cliente sulla base delle quali venne elaborato il
[...] progetto, e quelle reali e che vi era un controsoffitto che non era mai stato segnalato. Era per questo, secondo che non si poteva operare sui pensili e che le ante vasistas non potevano aprirsi Controparte_1 completamente. Prima di tutto si evidenzia come la convenuta ammetta quindi il problema sui pensili e sulle aperture delle ante. Si contesta che la ricorrente fornì a Mondo Convenienza delle misure errate e si contesta anche che non venne riferita la presenza del cartongesso. Di queste affermazioni, infatti, controparte non ha fornito prova alcuna. Se sussistono discrepanze tra le misure effettive e quelle riportate a progetto, ciò avvalora ancora di più la responsabilità di ed il suo grave Controparte_1 inadempimento contrattuale. In ogni caso, i vizi esistenti sono indipendenti dalle misure della cucina.
pagina 8 di 19 La presenza dei vizi e difetti presenti nella cucina, che la rendono di fatto non solo inutilizzabile, ma addirittura pericolosa, sono comprovati dalla documentazione fotografica che è stata prodotta e sono stati provati attraverso le deposizioni della testimone . Si prende atto che Testimone_1 CP_1 non ha specificamente contestato la presenza dei vizi e difetti che sono stati analiticamente indicati
[...] in atto di citazione e, pertanto, la sussistenza degli stessi dovrà ritenersi pacifica ex art. 115 cpc.
Controparte ha contestato che le fotografie prodotte da questa difesa non sarebbero contestualizzate.
Tali fotografie riproducono, in maniera palese ed evidente, la cucina della ricorrente e la testimone ha confermato che tali fotografie corrispondono allo stato in cui versava (e versa) la cucina dopo il montaggio e dopo gli interventi posti in essere da Non risponde al vero che la Controparte_2 ricorrente non ha offerto la restituzione della cucina. Ovviamente, la risoluzione del contratto comporta, oltre che la restituzione del prezzo versato e il risarcimento del danno, anche la restituzione della cucina, con smontaggio a carico della convenuta.
Oltre alla risoluzione l'attrice ha diritto al risarcimento del danno subito, quantificato in via equitativa in € 2.000,00. Tale danno non è una duplicazione della restituzione del prezzo, ma ristora i pregiudizi ulteriori patiti. L'istruttoria ha provato:
1. Il mancato utilizzo del bene: La teste ha confermato che la cucina è stata "completamente inutilizzabile" per un lungo periodo e tuttora utilizzabile solo in modo parziale e limitato.
2. Il disagio e lo stress: La situazione ha causato un notevole disagio alla IG.ra e alla sua famiglia, costretta a vivere con una cucina non funzionante e pericolosa.
3. Il Pt_1 pericolo per l'incolumità: L'episodio della caduta dell'anta, che ha colpito l'attrice, è la prova più lampante della pericolosità del bene e del danno alla persona, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche ma con un innegabile turbamento psicologico.
4. La lesione della serenità familiare: La teste ha confermato che i figli minori non possono accedere alla cucina senza la supervisione di un adulto e che l'attrice prova imbarazzo a ricevere ospiti. Questi pregiudizi, di natura non patrimoniale, sono una conseguenza diretta e immediata del grave inadempimento di e meritano di essere Controparte_2 risarciti. La giurisprudenza riconosce la risarcibilità del danno da "disagio" per essere rimasti privi di un bene essenziale come la cucina [Tribunale Di Milano, Sentenza n.2462 del 24 Marzo 2025]. La somma richiesta è ampiamente giustificata e congrua.
La deposizione resa dalla teste all'udienza del 12.03.2025 costituisce il fulcro della Testimone_1 prova raggiunta in giudizio. La teste, sorella dell'attrice, ha risposto in modo puntuale e circostanziato a tutti i capitoli di prova, confermando integralmente la narrazione dei fatti come esposta negli atti di parte attrice. L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sollevata dalla difesa di parte convenuta, è stata correttamente superata dal Giudice, il quale ha proceduto all'assunzione della prova, riservando la valutazione sull'attendibilità alla fase decisoria. Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che il rapporto di parentela non costituisce di per sé causa di incapacità a testimoniare, ma può influire, al più, sulla valutazione prudenziale della credibilità del teste da parte del giudice. Nel caso di specie, la deposizione è stata lineare, coerente e ricca di dettagli specifici, che denotano una conoscenza diretta e personale dei fatti. La teste ha confermato: - Lo stato disastroso della cucina dopo entrambi gli interventi dei montatori ("le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute", "il forno e il forno a microonde come i fuochi sono soltanto appoggiati", "il top è graffiato"). - La pericolosità del bene, culminata in un episodio gravissimo: "a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti”. - La sostanziale inutilizzabilità della cucina ("la cucina non è idonea allo scopo per il quale è destinata", "completamente inutilizzabile"). - La corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione fotografica prodotta in atti. Tale testimonianza, precisa e non contraddetta da alcun elemento di prova contrario, deve ritenersi pienamente attendibile e sufficiente a fondare il convincimento del Giudice. Per scrupolo difensivo l'esponente insiste per l'accoglimento della CTU.
La difesa di parte convenuta, di contro, si è articolata come segue.
pagina 9 di 19 La convenuta, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, eccepiva l'inammissibilità delle domande attrici che, comunque, impugnava e contestava anche nel merito, non ravvisandosi alcun colpevole inadempimento contrattuale della medesima convenuta.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità delle domande ex adverso formulate, si ribadisce quanto segue:
a) l'attrice non è legittimata a richiedere nei confronti della convenuta la restituzione della somma finanziata (pari a complessivi € 10.703,00, di cui € per prezzo ed € 2.870,63 per interessi) per il semplice fatto che non l'ha mai versata ad essa convenuta, oltre a non averla corrisposta neanche alla FI Banca S.p.A. Di fronte all'eccezione della convenuta, l'attrice, in effetti, non ha mai fornito la prova di pagamento, neanche delle rate eventualmente sinora versate, che quindi devono desumersi essere inesistenti. La convenuta, nel richiamarsi alla normativa applicabile (art. 125 quinquies del D.lgs. 385/1993 e ss. mod.), ha già evidenziato che, in caso di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento del venditore ex art. 1455 c.c., si risolverebbe anche il collegato contratto di finanziamento, con i seguenti effetti restitutori: il venditore dovrebbe restituire il prezzo alla finanziaria e quest'ultima dovrebbe restituire al compratore le rate sino a quel momento eventualmente versate. Ogni diversa conclusione porterebbe a risultati illegittimi e persino aberranti, considerato che il compratore, che non ha versato il prezzo o l'intero prezzo, come pacificamente ex adverso ammesso, non può vedersi corrispondere l'intera somma dal venditore, come ingiustamente preteso da controparte. La domanda di parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi di suo accoglimento, comporterebbe addirittura il fatto che il venditore non solo dovrebbe corrispondere al compratore la somma finanziata (costituita da prezzo più interessi, sebbene da questi mai pagata, in tutto o parzialmente), ma dovrebbe anche restituire il prezzo del bene alla società finanziaria;
mentre il compratore, potrebbe mettersi in tasca anche le eventuali rate di finanziamento fino a quel momento corrisposte, facendone richiesta alla FI Banca S.p.A.
b) L'attrice, nel domandare la risoluzione del contratto di compravendita, non offre in restituzione la cucina che ne costituisce l'oggetto, in spregio sia all'art. 1493 c.c., il quale esonera il compratore dalla restituzione della cosa nell'unico caso in cui sia perita in conseguenza dei vizi, ma non è questo il caso;
sia dell'art. 135 quater del Codice del Consumo, il quale subordina addirittura la restituzione del prezzo al ricevimento del bene, risultando quindi la restituzione del bene da parte del compratore condizione imprescindibile per la restituzione del prezzo;
c) L'attrice, infine, ha proposto una domanda risarcitoria non corredata da idonea allegazione e prova, palesemente generica ed indeterminata, persino tamquam non esset. La fondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta è stata riconosciuta da stessa controparte, la quale, nel corso del giudizio, ha cambiato le proprie conclusioni, introducendo domande nuove, irrituali ed inammissibili. L'attrice nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. primo termine, così concludeva: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento di parte convenuta ex art. 1455 c.c.; - conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 10.703,00 euro, direttamente o mediante restituzione di detto importo a FI, in qualità di ente che ha concesso il finanziamento alla ricorrente;
con gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal dovuto al saldo;
con conseguente smontaggio e restituzione della cucina, a totale cura e spese della convenuta;
- condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di 2.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno, o quella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione ex art. 1226 c.c.
La convenuta ha già contestato la inammissibilità di tali nuove domande, in quanto tardive ed irrituali, dichiarando di non accettare il contraddittorio su di esse. In particolare, senza rinuncia alcuna, si ribadisce che parte attrice chiede ex novo la condanna della convenuta alla restituzione della somma finanziata in favore dell'attrice domandando, in via alternativa, la detta restituzione o direttamente ad pagina 10 di 19 essa attrice oppure mediante restituzione a FI, quale società che ha concesso il finanziamento. La domanda è palesemente inammissibile non solo in quanto nuova, ma è anche inammissibile: la convenuta non potrebbe mai “restituire” all'attrice o alla FI la somma di € 10.703,00 perché non l'ha mai ricevuta, neppure dalla finanziaria, essendo evidente che il venditore riceve dalla finanziaria esclusivamente il prezzo del bene (nel caso di specie € ) e non anche gli interessi del finanziamento. Allo stesso modo è pacifico che l'attrice non ha mai sborsato a beneficio di nessuno la somma di € 10.703,00 per cui non può chiederne la “restituzione”. In ogni caso, nel presente giudizio, dove la FI Banca S.p.A. non è parte, sarà impossibile per il giudice disporre in suo favore, con la conseguenza che la domanda di ripetizione del prezzo avanzata dall'attrice era ed è inammissibile, sia nell'originaria formulazione, contenuta in atto di citazione, sia in quella nuova, introdotta in corso di causa. L'attrice, inoltre, non può chiedere interessi di mora su una somma di denaro che pacificamente non ha mai versato e di cui illegittimamente chiede la restituzione.
Quanto al presunto inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta si osserva quanto segue:
a) l'attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, non dimostrando né la presenza dei gravi vizi della cucina, né il nesso di causalità con la convenuta. Giova ribadire che, vertendo in materia di vizi della cosa compravenduta, trova applicazione il principio di diritto riportato nella nota sentenza n. 11748/2019 della Cassazione a SS.UU., secondo cui è il compratore che agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo a dover provare l'esistenza dei vizi su cui si fonda la propria azione. Tale pronuncia soddisfa il principio di c.d. “vicinanza della prova”, che ritiene l'acquirente nelle migliori condizioni di offrire la prova dei vizi, avendo la materiale disponibilità del bene che si assume imperfetto. La pronuncia in questione libera il venditore da una prova di fatto impossibile, non potendo (e non dovendo) egli provare l'assenza di vizi. Con la pronuncia suddetta, la
Cassazione a Sezioni Unite ha quindi chiarito che, nelle controversie aventi ad oggetto vizi o difetti della cosa oggetto di compravendita, non si applica l'onere della prova previsto nelle obbligazioni in generale, come sancito nella nota sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001, il quale non è applicabile nella materia specifica di cui si tratta. Quindi, mentre nelle obbligazioni in generale, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve provare unicamente la fonte del suo diritto e la scadenza del termine di adempimento, gravando sul debitore l'onere di provare di aver adempiuto e di averlo fatto in modo esatto, nella materia di cui si tratta, avente ad oggetto i vizi della cosa compravenduta, sul compratore grava lo specifico onere di provare l'esistenza dei vizi della cosa, di cui egli è in possesso. L'attrice, come detto, non ha offerto idonea e sufficiente prova. Da una parte, ha depositato fotografie non significative, prive di data e di riferimenti spazio-temporali, di cui la convenuta ha subito disconosciuto la conformità al bene da essa consegnato e montato, sia in esito all'accesso del 13.03.2024, sia in esito al secondo accesso del 15.04.2024, anche perché palesemente confliggenti con le fotografie della cucina depositate invece dalla medesima convenuta ex adverso mai contestate;
dall'altra parte, l'unica testimonianza assunta da parte attrice, è stata quella della sorella, la quale ha reso dichiarazioni compiacenti e inattendibili visto lo stretto legame di parentela ed affettivo con l'attrice. La testimone, ad esempio, ha dichiarato: “preciso che le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute e adesso non sono più nel corpo cucina”. Secondo la testimone quindi la cucina sarebbe rimasta sprovvista di tutte le ante subito dopo la consegna e il montaggio, circostanza che, tuttavia, è palesemente inveritiera, smentita da stessa controparte. Sempre la teste, rispondendo al capitolo 5 ha dichiarato: “E' vero, anche perché a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti”. Ora, tale presunto episodio viene collocato da parte attrice al giorno 01.10.2024, dopo oltre 6 mesi dalla consegna e montaggio della cucina, pacificamente avvenuti a marzo del 2024. Ne deriva, da una parte, che la testimonianza della sorella dell'attrice è del tutto inattendibile, avendo riferito che dopo qualche giorno dalla consegna e montaggio, la cucina sarebbe rimasta priva di tutte le ante per cui è impossibile che dopo sei mesi l'anta dello scolapiatti sia caduta in testa all'attrice; dall'altra parte, risulta contestato, inverosimile e non provato il fatto storico della pagina 11 di 19 caduta dell'anta dello scolapiatti in testa all'attrice. A tal ultimo riguardo, certamente non potrà essere utilizzata la dichiarazione della teste, per quanto già detto, ed inoltre risulta quanto meno singolare che parte attrice non abbia prodotto neanche una fotografia dello scolapiatti rotto o un verbale di pronto soccorso che certamente ci sarebbe stato se l'evento lesivo si fosse effettivamente verificato. La testimone riferisce, poi, suoi giudizi e valutazioni, per loro natura non utilizzabili e, oltre tutto, anch'essi confliggenti con le deduzioni di parte attrice (la teste ha dichiarato: Capitolo n. 2: “la cucina non è idonea allo scopo per il quale è destinata”; Capitolo n. 3: “E' vero, completamente inutilizzabile”). Anche in tal caso, la cucina è sempre stata pacificamente funzionale ed utilizzabile ed effettivamente utilizzata. In caso contrario, controparte avrebbe allegato altri presunti danni, che certamente avrebbe potuto anche documentare. Controparte non ha neppure fornito prova di aver utilmente esperito la costituzione in mora del venditore come espressamente richiesto dall'art. 125 quinquies del D.lgs. 385/1993 così come modificato dal D.lgs. n. 141/2010 che così recita: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.” In atti risulta depositata la pec del 24.4.2024 (cfr doc. 5 atto cit.) che tuttavia è incompleta, priva della seconda pagina e quindi inconferente, in quanto da essa non si evince l'effettivo tenore e la richiesta in essa contenuta. Tanto basta per il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione del contratto che, certamente, deve fondarsi su gravi vizi riconducibili al venditore, il cui onere della prova grava sul compratore che è in possesso della cosa che si assume viziata. Parimenti inammissibile e infondata, risulta essere la connessa pretesa risarcitoria alla quale è di ostacolo l'assenza dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, e che, comunque, è rimasta priva di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità dei danni asseritamente subiti e da risarcire, oltre che del nesso di causalità. La medesima parte attrice fa riferimento, semmai, a meri disagi che, laddove esistenti, ma si dà senza concedere, non sarebbero comunque risarcibili. Va innanzitutto esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi, non scaturenti da lesioni di diritti costituzionalmente garantiti (v. in tal senso Cass. Civ., Sez. IV, 9 aprile 2009, n. 8703). Inoltre, la pretesa risarcitoria – ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio – esige un'allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa (v. Cass. Sez. Un. Civ., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. Civ., Sez. lav., 17 settembre 2010, n. 19785). Nella consapevolezza della inesistenza di un effettivo danno risarcibile, controparte si appella alla valutazione equitativa del giudice che, tuttavia, non ha natura sostitutiva, né può consistere in una valutazione arbitraria, ma necessita che al processo sia acquisita la prova certa dell'esistenza di un danno risarcibile, di cui la parte sia impossibilita a fornire l'esatta prova della sua entità. Il giudice, in altre parole, di fronte a un danno certo può unicamente integrare la prova semipiena del danno medesimo. È evidente che i suddetti requisiti non ricorrono nel caso di specie. Controparte domanda la somma di € 2.000,00 senza alcun fondamento e plausibile ragione, né in merito all'an debeatur, né in merito al quantum che, oltre tutto, appare all'evidenza eccessivo. Controparte deduce che nel periodo dal 13.3.2024 sino al 15.4.2024 non avrebbe potuto utilizzare la cucina, ma tale deduzione è rimasta indimostrata ed è stata anzi smentita dall'ammissione di controparte secondo cui l'attrice subito dopo il 13.3.2024 procedeva, a sua cura e spese, come previsto da contratto, all'allaccio della cucina alle utenze, con ciò ammettendo che la cucina risultava essere funzionale ed utilizzabile altrimenti nessun tecnico avrebbe provveduto agli allacci. Dalla circostanza pagina 12 di 19 pacifica dell'allaccio della cucina alle utenze si evince, inoltre, che gli elettrodomestici dovevano essere necessariamente fissati. Ammesso e non concesso che i montatori non abbiano provveduto al loro definitivo fissaggio ciò può essere dipeso unicamente per facilitarne l'installazione da parte del tecnico che doveva successivamente allacciarli per conto dell'attrice. Inoltre, in caso di effettivo mancato utilizzo della cucina, l'attrice avrebbe potuto dimostrare documentalmente di aver, ad esempio, acquistato cibi già pronti o di aver consumato pasti fuori casa, ma così non è stato.
b) Senza inversione dell'onere della prova, la convenuta ha dimostrato l'effettivo svolgersi dei fatti mediante produzione documentale, sottoscritta dalla medesima attrice, e da quest'ultima mai contestata o disconosciuta, che ben può (ed anzi deve) essere utilizzata ai fini decisori. È risultato pacifico, in quanto documentale e/o non contestato, che: - le misure per il progetto della cucina venivano fornite direttamente dall'attrice; - nel progetto allegato alla proposta di acquisto, approvato e sottoscritto dall'attrice medesima, non veniva indicato alcun vincolo, come invece la presenza del controsoffitto avrebbe comportato, se riferita dall'attrice alla convenuta al momento dell'ordine di acquisto. Sempre dal predetto progetto risulta che l'altezza comunicata delle pareti era di 250 cm (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione e risposta). Risulta quindi documentale ed incontestato che l'attrice non segnalava mai alla convenuta la presenza del controsoffitto e rappresentava come misura utile per il montaggio della cucina un'altezza delle pareti di 250 cm. È altrettanto pacifico, in quanto documentale e non contestato, che la convenuta, successivamente alla consegna e al montaggio della cucina, doveva verificare che la parete era interessata da un cartongesso (come visibile anche dalle fotografie) e l'altezza effettivamente utilizzabile era di 243 cm (come risulta dal rapportino d'intervento del
15.04.2024 di cui al doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta). La convenuta, non ha mai operato alcun riconoscimento di vizi della cucina ad essa imputabili, negandoli in radice, ma ha chiarito, al contrario, che per ragioni ad essa non imputabili, nell'accesso del 15.4.2024, risultava impossibile operare sui pensili, come invece richiesto dall'attrice, e non risultava possibile consentire la completa apertura delle ante vasistas per la presenza del sovrastante controsoffitto in cartongesso. Di detta circostanza, si ripete, è stata fornita prova documentale, che riporta persino la sottoscrizione di parte attrice. I documenti in questione, depositati dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, non sono mai stati messi in dubbio dall'attrice. La convenuta ha dimostrato con il proprio doc. 2 costituito dal rapportino di consegna e montaggio del 13.03.2024, dall'attrice mai contestato, che la cucina era conforme, utilizzabile e funzionale. L'unica annotazione ivi presente è costituita dalla
“mancanza della ferramenta della libreria” che costituiva un elemento del tutto accessorio, come si evince dalla fotografia (anch'essa mai disconosciuta) della cucina montata che appare, senza dubbi, completa e senza difformità. La convenuta ha dimostrato, sempre documentalmente, con il proprio doc.
3 costituito dal rapportino d'intervento del 15.4.2024, sottoscritto dall'attrice e dalla medesima mai disconosciuto, che l'unica anomalia riscontrata era costituita da un cassetto rovinato, che veniva prontamente riordinato, mentre non compariva più la problematica della ferramenta della libreria, evidentemente consegnata. Sempre come risulta dal suddetto rapportino, come già detto, la convenuta era impossibilitata a rivedere il montaggio della parte superiore della cucina, come richiesto invece dall'attrice, a causa delle errate indicazioni fornite ab origine dall'attrice alla convenuta, circa le misure effettive e la conformazione della parete, della quale veniva omessa la presenza del cartongesso.
Spettava all'attrice dare la prova di aver fornito alla convenuta misure corrette e di aver rappresentato altresì la presenza del cartongesso al momento dell'ordine, ma così non è stato e anzi è emerso il contrario come risulta dal progetto sottoscritto dall'attrice medesima, dove pacificamente venivano riportate le misure delle pareti da essa fornite e dove non è presente alcuna annotazione in ordine alla presenza del cartongesso. È risultato, altresì, pacifico che l'attrice, dopo l'intervento del 15.4.2024, non consentiva più alla convenuta di eseguire altri interventi in garanzia. Si precisa che l'intervento della convenuta dopo il 13.3.2024 veniva eseguito, sia per completare il montaggio della libreria, sia perché l'attrice, nei giorni seguenti denunciava presunti vizi di montaggio della cucina imputabili alla convenuta, da essa non riscontrati in sede di consegna e montaggio, per cui si rendeva necessario dare pagina 13 di 19 seguito all'istruttoria, nell'ambito dell'assistenza post vendita prevista per legge, con le risultanze sopra descritte, che escludevano i detti vizi. Quanto, infine, alla mediazione delegata dal Tribunale, si rappresenta che la convenuta ha aderito all'invito ricevuto da controparte ed ha tentato fattivamente di pervenire ad un accordo, anche mediante un sopralluogo, ma, purtroppo, è risultato impossibile trovare un punto di incontro. L'esponente, per quanto sopra, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva e rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In termini generali, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza,
Sez. 3, n. 9863 del 13/04/2023).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità il giudice chiamato ex art. 1455 c.c. a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento dovendo indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il pagina 14 di 19 motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza. Il giudice, per valutare la gravità dell'inadempimento, deve cioè tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Sez. 3, n. 7187 del 4 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 8220 del 24 marzo 2021). Infatti, la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto (Sez. 1, n. 8212 del 27 aprile 2020; Sez. 3, n. 4022 del 20 febbraio 2018).
Il Codice del Consumo prevede rimedi primari (riparazione o sostituzione) e rimedi secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene ma, anche nel caso in cui questo sia possibile e non eccessivamente oneroso ma il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. Infine, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (così ha deciso la Corte di
Cassazione con l'ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695).
L'art. 131 del Codice del Consumo (Errata installazione dei beni), prevede che “1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se: a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale
o del servizio digitale”.
Per l'art. 129 (Conformità dei beni al contratto), invece, “
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
e, d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta”.
pagina 15 di 19 L'art. 133 (Responsabilità del venditore) recita poi che “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali …”.
L'art. 135 (Onere della prova), statuisce inoltre che “
1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali. …”.
L'art. 135 bis (Rimedi), prevede ulteriormente che “
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi. … 4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione
o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma
3; b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppure d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore”.
L'art. 135-quater (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto), infine, dispone “… 2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita. … 4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita: a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene”.
Sotto il profilo istruttorio, considerate le allegazioni di parte attrice, vengono in principale rilievo le dichiarazioni testimoniali della teste (sorella dell'attrice) che, sentita sui capitoli di Testimone_1 prova di cui alla memoria attorea del 18.12.2024, ha così risposto: “Capitolo n. 1: “E' vero;
ho visto personalmente lo stato in cui versa la cucina come da capitolo di prova;
ero anche presente quando sono venuti per montarla da mia sorella;
preciso che le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute e adesso non sono più nel corpo cucina;
anche il forno e il forno a microonde come
i fuochi sono soltanto appoggiati;
il top è graffiato;
ricordo che mia sorella fece delle osservazioni ai montatori che però si sono rivolti male e sono andati via lasciando il lavoro come indicato nel capitolo di prova;
quelli di , a seguito delle lamentele di mia sorella, sono venuti una volta Controparte_2
e hanno cambiato il fascione del cassetto sotto il lavello ma per il resto hanno lasciato tutto come prima”; Capitolo n. 2: “la cucina non è idonea allo scopo per il quale è destinata”; Capitolo n. 3: “E' vero, completamente inutilizzabile”; Capitolo n. 4: “E' vero”; Capitolo n. 5: “E' vero, anche perché a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti”; Capitolo n. 6: “E' vero”;
pagina 16 di 19 Capitolo n. 7: “E' vero;
la cucina si trova nello stato di cui alle fotografie che mi sono state rammostrate”; Capitolo n. 8: “E' vero, come già detto prima”.
La difesa di parte convenuta ha ritenuto inattendibile la teste in quanto avrebbe reso dichiarazioni compiacenti e inattendibili visto lo stretto legame di parentela ed affettivo con l'attrice. La testimone, poi, sempre in ottica convenuta, sarebbe stata incerta sotto il profilo temporale poiché, per un verso, ha dichiarato: “preciso che le ante sono state montate ma dopo qualche giorno sono cadute e adesso non sono più nel corpo cucina”, mentre, rispondendo al capitolo 5, smentendosi, ha dichiarato: “E' vero, anche perché a mia sorella mentre lavava i piatti è caduta in testa l'anta dello scola piatti” (tale presunto episodio, secondo la convenuta, viene collocato da parte attrice al giorno 01.10.2024, dopo oltre 6 mesi dalla consegna e montaggio della cucina, pacificamente avvenuti a marzo del 2024).
Il Tribunale ritiene invece la teste attendibile poiché:
1) l'esistenza di un rapporto di parentela non implica sic et simpliciter la resa di dichiarazioni testimoniali compiacenti stante lo stretto rapporto parentale. Un tale assunto abbisogna di elementi corroborativi di sostegno che, però, nel presente giudizio sono assenti. In altri termini, non è sufficiente essere parenti per non essere creduti o per essere certi che sono state rese dichiarazioni di circostanza laddove nel corso dell'escussione testimoniali non emergano – come non sono emerse nel presente caso – profili e indizi in tale direzione valutativa;
2) il preteso errore di collocazione temporale degli eventi evidenziato dalla convenuta non pare dirimente in quanto la teste, considerato il tenore complessivo delle dichiarazioni rese in risposta al capitolo di prova n. 1, intendeva evidentemente riferirsi al profilo, magari esposto con troppa enfasi (che non incide tuttavia sull'attendibilità generale della teste), che la cucina ha mostrato in fretta tutti i difetti denunciati in giudizio.
Le dichiarazioni testimoniale che precedono consentono anche di assumere ad elemento di prova il complesso delle fotografie offerte dall'attrice al giudizio, posto che la testimone le ha esattamente e puntualmente collocate nel tempo e con riferimento al bene mobile oggetto di giudizio.
In tema di credito al consumo, il consumatore che a seguito dell'inadempimento del fornitore intenda ottenere la restituzione dell'importo corrisposto, potrebbe agire direttamente nei confronti del finanziatore ex art. 125 - quinquies del TUB, per la caducazione del contratto di credito, non dovendo necessariamente ottenere una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di beni o servizi ad esso collegato, essendo sufficiente l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica, integrata da quella consumeristica più favorevole, con la conseguenza che, quale unica condizione dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, occorre la messa in mora del fornitore, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione (Cass. civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 6639 del 13.3.2025). Nel caso di specie, però, parte attrice non ha ritenuto di agire anche contro il finanziatore di talché, non avendo pacificamente versato direttamente (al di là della questione della prova di quanto eventualmente corrisposto alla finanziaria) al venditore alcuna somma – la cui provvista monetaria per la vendita l'ha ricevuta dalla società finanziaria – non può ottenere da quest'ultimo alcuna somma in restituzione (peraltro, tale profilo giuridico emerge oltre che dalla trilateralità del contratto di vendita al consumo – ovvero, venditore, compratore e società finanziaria – anche dal Codice del consumo, laddove all'art. 134 quater statuisce che “b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene”. Tale disposizione presuppone, evidentemente, che in tanto è possibile ricorre (e disporre) il rimedio della restituzione del prezzo pagato in quanto il consumatore lo abbia personalmente e direttamente pagato, in tutto o in parte. Pagare le rate alla società finanziaria non equivale, oggettivamente, al pagamento del prezzo in favore del venditore, posto che il rapporto con la finanziaria, per essendo giuridicamente e strutturalmente collegato all'intervenuto pagina 17 di 19 acquisto da parte del consumatore, si fonda sul rimborso della somma offerta in prestito (finanziata appunto), che dovrà infatti essere restituzione con aggiunta del contrattualizzato interesse.
Quanto poi alla gravità dell'inadempimento deve osservarsi che lo stesso emerge, senza incertezze, dalle dichiarazioni testimoniali di cui sopra. Infatti, lo staccarsi di un'anta che finisce per colpire una persona presente in cucina – in uno a tutti gli ulteriori vizi e difetti allegati e provati dall'attrice – è circostanza di per sé particolarmente grave sotto un duplice profilo: 1) perché pone a rischio la salute delle persone;
2) perché rappresenta plasticamente la superficialità, nel presente caso, dell'attività complessiva di montaggio posta in essere dal venditore. Peraltro, tale superficialità emerge anche sotto altro profilo e, cioè, se davvero la convenuta per procedere esecutivamente con l'ordine si è affidata alle misure che gli sarebbero state comunicate dall'odierna parte attrice, allora pacificamente ha agito in contrasto con la diligenza dovuta nel caso concreto da un professionista del settore. Non appare invero ragionevole procedere con l'esecuzione di un ordine – peraltro economicamente importante – affidandosi alle misure comunicate dal compratore senza previamente inviare un proprio esperto a certificarle puntualmente, così da evitare ogni contesa e contestazione futura, oltretutto proprio in sede di montaggio, quando però la partita commerciale risulta chiusa sotto ogni aspetto.
Parte attrice ha chiesto il ristoro per i disagi sofferti operando, senza indicare le modalità di determinazione, la somma di € 2.000,00. Parte convenuta ha contestato in atti tale domanda esponendo che il disagio di regola non è risarcibile, ovvero che la determinazione dello stesso è del tutto generica e incerta e che, in ogni caso, non può rimettersi al Tribunale nel caso di specie la determinazione equitativa del medesimo.
Nell'ottica che precede, in termini generali, è indubbio che il danno psico-fisico possa essere risarcito sia nel caso di danno patrimoniale (spese mediche e mancato guadagno) sia nel caso di danni non patrimoniali (dolore, sofferenza, perdita della qualità della vita). Nel caso oggetto del presente giudizio
è pacifico che la parte attrice non abbia potuto godere del bene per come auspicato al momento dell'acquisto (per un bene peraltro di lunga durata come, appunto, una cucina). Il non averne potuto godere appieno in aggiunta al sovrapporsi di episodi oggettivamente pericolosi – come la caduta di un anta – ha determinato in capo all'acquirente – vieppiù se si considera che si tratta di un bene destinato a garantire insostituibili esigenze di vita propria e della propria famiglia – un disagio e una forma di sofferenza psicologica che, pur se non particolarmente intensa, non può essere pretermessa risultando invece meritevole di ristoro. D'altronde, la valutazione equitativa prevista dall'art. 1126 c.c. si applica proprio quando un creditore danneggiato non versa nelle condizioni di fatto per poter provare l'ammontare preciso del danno subito. La liquidazione equitativa è, dunque, un rimedio integrativo o suppletivo così da potersi colmare tutte quelle situazioni in cui è difficile quantificare il danno. Nel caso di specie il Tribunale, considerate le particolarità del caso concreto (condotta assunta dalle parti;
periodo di privazione del bene in tutta la propria funzionalità; gravità dei vizi e/o difetti allegati e provati;
disagio arrecato alla parte acquirente e alle persone destinate a goderne), assume equo quantificare il danno in € 500,00, somma pari a circa il 7% del prezzo di vendita.
Parte convenuta in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite. Viste le previsioni del DM 147/2022 e considerato il decisum, si liquidano in favore dell'attrice € 5.077,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori medi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge, oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda di parte attrice accerta e dichiara la risoluzione del contratto pagina 18 di 19 oggetto di controversia con ogni ulteriore conseguenza di legge stante, per quanto in parte motiva, il grave inadempimento di parte convenuta;
per l'effetto dispone in capo a parte attrice l'immediata restituzione in favore della convenuta del bene mobile oggetto di compravendita fra le parti in causa, da eseguirsi a cura e spese esclusive della convenuta medesima;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma equitativamente determinata di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 16.30.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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