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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 602 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NG LI giusta procura in atti;
attrice
e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Barbieri giusta procura in atti;
convenuta
e
Controparte_2 Controparte_3 convenuti contumaci
OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, e in persona del legale CP_3 CP_3 Controparte_1 rappresentante p.t., al fine di sentirli condannare, secondo le rispettive responsabilità civili, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_3 sinistro occorsole, al risarcimento di tutti i danni personali subiti, detratti gli importi già corrisposti in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice e trattenuti a titolo di acconto sul maggiore residuo dovuto;
il tutto con il favore delle spese di lite.
A sostegno della propria pretesa l'attrice deduceva: - che il 26.08.2015, verso le ore 7.30/8.00 circa, mentre si trovava in Decollatura (Cz), sul ciglio della stradina di località “Iunci”, veniva
Pagina 1 di 12 investita dall'autovettura Opel Corsa tg. BL352LJ assicurata con polizza n. Controparte_1
027847221, condotta nell'occasione da e di proprietà di - che a CP_3 CP_3 causa del sinistro occorso, cadeva rovinosamente a terra e riportava gravissime lesioni personali, tanto da venire trasportata all'Ospedale di Lamezia Terme, ove le veniva diagnosticata “la frattura scomposta ed esposta di tibia e perone dx lombosacralgia p.t.” con conseguente intervento chirurgico;
- che a causa del lungo periodo di inabilità, oltre a subire le sofferenze del danno psicofisico era stata costretta ad esborsi di denaro per spese farmaceutiche, visite mediche, visite specialistiche e cure terapiche, sostenendo dei costi da liquidarsi in via equitativa;
- che la responsabilità dell'incidente era esclusivamente del conducente dell'autovettura Opel
Corsa tg. BL352LJ, , assicurata con CP_3 Controparte_1
- che la suidicata società di assicurazioni, dopo reiterate richieste, aveva corrisposto stragiudizialmente tramite n. 2 assegni la somma complessiva di euro 5.307,00 (euro 1.215,00
+ euro 4.092,00) in favore di a ristoro dei pregiudizi da quest'ultima Parte_1 lamentati;
- che gli importi riconosciuti alla ricorrente venivano trattenuti a titolo di acconto sul maggior danno, con riserva di agire per il residuo, stante l'inidoneità della somma percepita a rifondere interamente il pregiudizio occorso all'attrice.
Resisteva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto generico e l'infondatezza della domanda in quanto non provata;
chiedeva, pertanto, il rigetto della stessa o, in subordine, di limitare l'eventuale condanna risarcitoria in ragione del concorso di colpa della danneggiata;
con liquidazione a proprio favore delle spese processuali.
Non si costituivano in giudizio, seppur regolarmente citati, Controparte_2
, , rimanendo contumaci. CP_3 CP_3
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale ammessa;
veniva, altresì, espletata una CTU medico-legale sulla persona di (con elaborato peritale redatto dal dott. Parte_1
). Persona_1
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del
17.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 di 12 In via preliminare, corre l'obbligo di esaminare l'eccezione di nullità della citazione dedotta da parte convenuta per dedotta genericità e, quindi, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in riferimento all'art. 163, comma 1, nn. 3), 4), c.p.c..
Occorre porre a tale riguardo in rilievo che la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda postula che siano totalmente assenti, nell'atto introduttivo del giudizio, gli elementi fondativi della domanda (petitum e causa petendi), non potendo essere neppure desunti in modo implicito dal complessivo esame dell'atto. Infatti, tale sanzione è posta a presidio del diritto di difesa del convenuto, al quale, non potendo contare su elementi idonei ad individuare la domanda proposta nei suoi confronti, risulterebbe preclusa l'articolazione di un'adeguata attività difensiva.
Nel caso di specie le domande formulate da parte attrice appaiono sufficientemente individuate nei loro elementi identificativi, sì che non ricorre il vizio denunciato dalla convenuta.
Nell'atto di citazione, risultano invero sufficientemente individuati sia la cosa oggetto della domanda sia i fatti e gli elementi di diritto a fondamento di essa, con le relative conclusioni, così da consentire alla parte convenuta di apprestare adeguate difese (cfr., sul punto, Cass. civ.
Sez. II, 29/01/2015, n. 1681; Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
La relativa eccezione deve essere, pertanto, disattesa.
Nel merito la domanda di risarcimento del danno derivato alla dall'incidente Pt_1 per cui è causa è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che si dirà.
Invero, quanto alla dinamica del sinistro, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso, a conferma della prospettazione di parte attrice, che in data 26.08.2015, nel mentre si Parte_1 trovava sul ciglio di una stradina in località “Iunci” in Decollatura (Cz), veniva investita da mentre stava eseguendo una manovra in retromarcia alla guida dell'autovettura CP_3
Opel Corsa tg. BL352LJ, di proprietà di CP_3
In particolare, all'udienza del 19.11.2019 il teste confermava la circostanza Testimone_1 dell'investimento e della conseguente caduta della precisando “Tanto posso dire Pt_1 perché io mi trovavo su quella strada con il mio trattore. Ho fatto una curva, subito dopo c'è un piccolo tratto di rettilineo e mi sono accorto che c'era una macchina con un signore in preda ad uno stato di agitazione. Si vedeva che cercava aiuto. Dietro la macchina, riversa per terra, c'era una signora. Mi sono accorto che la signora aveva un piede rovesciato verso
l'interno della gamba ed essendo volontario di protezione civile mi sono subito reso conto
Pagina 3 di 12 della gravità della situazione (...)” ed ancora: “(...) Sono stato io a fermare l'ambulanza e ad indicare dove i soccorsi dovevano recarsi, anche perché si tratta di una strada impervia, con folta vegetazione e non molto soleggiata (...)”.
Non inficia la rilevanza probatoria del riportato narrato del teste la circostanza che lo stesso non ha assistito all'incidente, avendo lo stesso dichiarato di essere giunto immediatamente dopo e di aver così, comunque, constatato l'investimento del pedone, ancora riverso a terra;
né la dichiarazione, dallo stesso resa, di essere riuscito a passare oltre con il trattore, valorizzata da parte convenuta al fine di confutare la necessità per il conducente dell'auto di effettuare la retromarcia per consentirgli di passare sulla strada di piccole dimensioni.
Sul punto, deve rilevarsi che lo stesso aveva già chiarito al perito dell'assicurazione Tes_1 di essersi dovuto fermare con il suo trattore in quanto l'auto del Musica bloccava il passaggio ed esplicitamente confermato che lo stesso aveva investito la moglie nel fare retromarcia (cfr. dichiarazioni spontanee allegate alla relazione informativa a firma di in atti). Testimone_2
Pertanto, sebbene il teste abbia dichiarato nel presente giudizio di essere riuscito a passare oltre con il trattore, tale circostanza, avendo lo stesso comunque confermato in udienza che l'auto del “occupasse una parte della carreggiata”, non esclude la verosimiglianza CP_3 del narrato di parte attrice sulla dinamica dell'investimento e cioè che il abbia CP_3 effettuato la retromarcia per rendere, quanto meno, più agevole il passaggio ai mezzi proveniente dall'opposto senso di marcia.
Anche il CTU, poi, ha confermato la compatibilità eziologica del tipo, della sede e della gravità delle lesioni riportate con la dinamica riferita (cfr. pag. 6 CTU in atti) e non si registrano risultanze istruttorie oggettive idonee a smentire la verosimiglianza della dinamica e l'accertato nesso di derivazione causale tra la stessa e le lamentate conseguenze lesive.
Ebbene, come noto, una volta raggiunta la prova che il pedone è stato investito da un veicolo, la responsabilità del conducente si presume a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
L'art. 2054 comma 1 c.c. prevede, infatti, una presunzione "iuris tantum" di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone. In tal caso ai fini del superamento della presunzione è necessario che sia fornita la prova di una condotta anomala e imprevedibile del pedone stesso tale da sorprendere il conducente. E' necessario che il
Pagina 4 di 12 conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., pertanto, può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.
Nel caso di specie, tale prova è del tutto carente non essendo stato dimostrato e neppure allegato, per come si dirà subito dopo, un comportamento anomalo o imprevisto della Pt_1 che possa aver costituito concausa, tanto meno causa esclusiva, dell'incidente.
Sarebbe stato, piuttosto, onere del conducente accertarsi di poter eseguire la manovra di retromarcia in sicurezza considerato che, per di più, stando alle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso (cfr. relazione informativa sul sinistro a firma di CP_3 Testimone_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta), quest'ultimo era consapevole della presenza del pedone nei pressi della sua auto. Il conducente ha, infatti, spiegato di essersi recato in località Iunci di Decollatura insieme alla moglie Parte_1 alla ricerca di funghi precisando: “a bordo strada mi fermavo, io rimanevo in
[...] macchina, mia moglie scendeva dall'auto per andare a raccogliere funghi a bordo strada”.
Nel momento in cui ha fatto retromarcia – al fine, per come riferito, di consentire il passaggio a due trattori che arrivavano in direzione opposta al suo senso di marcia – avrebbe dovuto accertarsi della posizione della moglie che, per raccogliere i funghi a bordo strada, doveva necessariamente trovarsi in postura piegata o accovacciata e, comunque, non eretta e, pertanto all'evidenza, non visibile per il conducente né dallo specchietto retrovisore né dal lunotto posteriore dell'auto.
Avuto riguardo alle previsioni del codice della strada, invero, l'art. 154 C.d.S. dispone: “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione
(…).”
Pagina 5 di 12 Nel caso di specie non è stato asserito né provato che il conducente della Opel Corsa tg.
BL352LJ, nell'effettuare la manovra di retromarcia, avesse adottato le cautele sopra descritte al fine di evitare l'investimento del pedone né può dirsi, avuto riguardo alle circostanze concrete di verificazione dell'evento, che fosse per lui imprevedibile la circostanza che la moglie si trovasse nelle immediate vicinanze dell'auto e in posizione non avvistabile dalla postazione di guida.
Pertanto, in base a tutte le sopra riportate considerazioni deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro di che trattasi. CP_3
Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea, quanto al profilo del an debeatur.
Ora, alla luce degli accertamenti peritali espletati in corso di causa, il vaglio sul quantum deve essere condotto in base alle disposizioni normative in tema di risarcimento del danno alla persona in caso di lesioni di lieve entità.
Come noto, l'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, al suo comma 3-ter ha disposto che al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e nel successivo comma 3-quater ha ulteriormente aggiunto che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.
139… è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.
La Corte Costituzione, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 139 sollevate da vari giudici di merito, ha a più riprese ribadito che “non è censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno permanente alle microlesioni di che trattasi” (cfr. Cort. Cost.
Sent. n. 235/2014; Corte Cost. Ord. n. 242/2015
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in continuità con precedenti decisioni n. 18773/16, n.
1272/18 e n. 22066/2018, ha precisato che gli accertamenti diagnostici strumentali (radiografie, tac e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini) non sono condizione assoluta e necessaria per il risarcimento dei danni fisici conseguenti a lesioni di lieve entità (Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 5820).
Pagina 6 di 12 Secondo la Suprema Corte, infatti, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell'invalidità permanente si debba considerare vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale sicché “ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non” può “essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini”.
Invero, evidenzia la Corte, “la prova della sussistenza di una microlesione non necessariamente deve essere fornita sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale. Gli esami strumentali non sono cioè l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra loro gerarchicamente ordinati
e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/12/2022, n. 37477) “con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
21/09/2023, n. 26985).
Ebbene, nel caso di specie, le lesioni riportate dalla danneggiata a seguito del sinistro sono state verificate e attestate dal CTU a seguito di accertamento medico legale con riscontro visivo consistito nell'esame obiettivo generale della periziata nonché esame obiettivo locale dei distretti traumatizzati e relativa valutazione clinica, anche sulla base della documentazione sanitaria in atti.
In particolare, le dette lesioni sono consistite in “frattura scomposta ed esposta di tibia e perone dx lombosacralgia p.t.” (cfr. verbale di Pronto Soccorso del 26.08.2015).
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della puntuale motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta confermata la sopra riportata diagnosi. E' stato accertato, altresì, che la stabilizzazione clinica, per il tipo e la gravità delle lesioni seguite al trauma accidentale
Pagina 7 di 12 subito, ha richiesto un periodo di giorni 10 di ITA, giorni 150 ITP al 75%, giorni 80 ITP al
50%, giorni 50 ITP al 25% e postumi permanenti invalidanti nella misura del 9 % (Esiti frattura biossea gamba con sfumate ripercussioni funzionali 4% + Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica 3% + Danno estetico 2%) (cfr. CTU del 9.03.2024 e note aggiuntive del 27.06.2025).
Sul punto, non sarà inutile precisare, a fronte dei rilievi svolti da entrambe le parti sull'operato del CTU, che il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni dallo stesso rassegnate in ragione del fatto che le osservazioni delle parti formulate negli scritti difensivi appaiono del tutto generiche e non supportate da specifiche e puntuali argomentazioni scientifiche laddove, come noto, le critiche mosse in relazione alle risultanze della CTU devono essere specifiche e scientifiche, dovendo tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, non potendosi quindi limitare a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale (Tribunale
Roma sez. lav., 29/03/2019, n. 3140).
Tanto premesso, il danno risarcibile in capo all'odierna attrice è, sulla scorta delle tabelle applicabili al caso di specie (le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005) e in vigore al momento della presente liquidazione (in questo senso, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2019, n. 33770), pari ad euro €
25.585,98 (di cui € 15.754,48 a titolo di danno biologico permanente ed € 9.831,50 a titolo di danno biologico temporaneo).
Parimenti deve essere riconosciuto a il danno patrimoniale relativo alle Parte_1 spese mediche affrontate a seguito del sinistro, provate attraverso le fatture e ricevute di pagamento versate in giudizio e ritenute congrue dal consulente d'ufficio, per un importo complessivo di euro 1.951,41.
Dal totale così raggiunto, pari ad euro 27.537,39, deve essere detratto l'importo già versato dalla compagnia assicuratrice all'attrice di euro 5.307,00 (n. 2 assegni di 4.092,00 e di euro
1.215,00) e da questi accettato a titolo di acconto sicchè la somma ancora dovutagli è ad oggi pari a euro 22.230,39.
Sulla somma come sopra determinata è, inoltre, dovuto, per il mancato godimento dell'ammontare liquidato e, quindi, a titolo di risarcimento da lucro cessante, un ulteriore importo.
Tale importo va determinato equitativamente, ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo l'ormai
Pagina 8 di 12 consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del 17.02.1995), applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dal giorno del sinistro, tenendo conto, tuttavia, del pagamento parziale (avvenuto, nella fase stragiudiziale, con due assegni di euro 1.215,00 ed euro 4.092,00). L'ammontare complessivo del danno sarà, quindi, dato dalla somma delle seguenti voci:
A) differenza tra quanto qui liquidato a titolo di risarcimento e l'ammontare del pagamento parziale rivalutato ad oggi;
B) sola quota di interessi legali graduali (ossia interessi al saggio legale sulla somma rivalutata anno per anno) calcolata dal sinistro al pagamento parziale sulla somma in questa sede liquidata devalutata alla data del sinistro;
C) sola quota di interessi graduali dal pagamento parziale ad oggi sulla differenza sub A
(ossia la differenza tra quanto nel presente provvedimento liquidato a titolo di risarcimento e l'ammontare del pagamento parziale rivalutato ad oggi), devalutata alla data del pagamento.
In conclusione, per tutte le ragioni anzidette, la domanda svolta da va Parte_1 accolta ed i convenuti condannati in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) liquidati nella complessiva somma di euro 22.230,39, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Alcuna somma può essere, invece, riconosciuta a titolo di danno morale.
Invero, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale che non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.
Pertanto, escluse frazioni ed automatismi nella aestimatio del danno, il giudice dovrà dapprima liquidare il danno biologico coi criteri di legge o l'equità, a seconda delle ipotesi;
quindi, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Le sofferenze morali sono, pertanto, divenute un fattore per la personalizzazione del danno biologico.
Ne deriva che è onere di chi agisce per il risarcimento del danno allegare e dimostrare le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del
Pagina 9 di 12 fatto illecito altrui, al fine di accertare, anche presuntivamente, tale voce di danno.
Orbene, nel caso di specie, considerato il notevole ridimensionamento del totale dei giorni di inabilità assoluta per come accertati dal CTU e la totale assenza di specifiche allegazioni probatorie sul punto, deve ritenersi completamente indimostrato tale tipo di pregiudizio con la conseguenza che alcuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Parimenti alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, peraltro specificamente dedotto solo nella comparsa conclusionale, per non aver potuto svolgere attività lavorativa specifica nel corso del lungo periodo di inabilità.
Invero, come noto, in materia di risarcibilità del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, la costante giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno giudicante aderisce pienamente, ha affermato, per quel che rileva nell'odierno giudizio, i seguenti principi:
- il danno alla capacità lavorativa specifica è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1512;
Cass. Civ.,sez. III, 27 luglio 2001, n. 10289; Cass. Civ., sez. III, 11 agosto 2000, n. 10725);
- non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. III, 11 agosto
2000, n. 10725; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3961; Cass. Civ., sez. III, 3 maggio
1999, n. 4385; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4231);
- il giudice deve accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica ed in quale misura quest'ultima, a sua volta, abbia concretamente inciso sulla capacità di guadagno, fermo restando che il danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto e la prova dello stesso grava sul danneggiato che ne chieda il risarcimento, anche se detta prova può essere presuntiva (cfr. in tal senso Cass. Civ.,, sez. III, 18 aprile 2003, n. 6291; Cass. Civ., sez. III, 9 gennaio 2001, n.
239; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3961; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4231).
Ciò detto in punto di diritto, è opinione dell'organo giudicante che l'attrice non abbia adeguatamente dimostrato in che modo la lesione effettiva della sua capacità lavorativa specifica abbia concretamente inciso, diminuendola, sulla sua capacità di guadagno non avendo allegato, in primo luogo, una contrazione del reddito percepito in precedenza.
Pagina 10 di 12 Agli atti di causa, infatti, non sono stati allegati dall'attrice documenti reddituali o buste paga;
pertanto la non ha né dedotto né provato di non percepire reddito o di percepire un Pt_1 reddito inferiore a quello contrattualmente pattuito ante sinistro.
In altre parole, la ricorrente non ha documentato i redditi percepiti e, dunque, non ha nemmeno offerto di provare (pur avendone la piena possibilità) se ed in quali termini i suoi redditi siano diminuiti, sia pure per il (solo) periodo di inabilità.
Del resto, l'attrice – che ha pure evidenziato l'impossibilità di attendere alla sua normale attività lavorativa di insegnante “nel prossimo futuro, ovvero in costanza della malattia traumatica” (posto che, comunque, al momento del sinistro era di fatto inoccupata) – non ha allegato né tampoco ha provato di aver dovuto rinunciare a delle concrete opportunità di lavoro (come insegnante o in altro settore) nel detto periodo di inabilità e fino alla completa guarigione.
Si deve, invero, ribadire che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare che l'invalidità permanente abbia inciso sulla reale capacità di guadagno, traducendosi in un concreto pregiudizio economico
(cfr. Cass. n. 10031/2006, n. 16541/2012 e n. 4557/2019).
Mancano quindi le condizioni per riconoscere il danno patrimoniale dedotto: nessun importo, dunque, verrà riconosciuto all'attrice quale voce risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza così come quelle di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara responsabile in via esclusiva del sinistro occorso in CP_3
Decollatura (CZ), su una stradina di località “Iunci” di Decollatura, in data 26.08.2015;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento a favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma complessiva di euro
22.230,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per
Pagina 11 di 12 compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come dovute per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 15.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 602 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NG LI giusta procura in atti;
attrice
e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Barbieri giusta procura in atti;
convenuta
e
Controparte_2 Controparte_3 convenuti contumaci
OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, e in persona del legale CP_3 CP_3 Controparte_1 rappresentante p.t., al fine di sentirli condannare, secondo le rispettive responsabilità civili, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_3 sinistro occorsole, al risarcimento di tutti i danni personali subiti, detratti gli importi già corrisposti in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice e trattenuti a titolo di acconto sul maggiore residuo dovuto;
il tutto con il favore delle spese di lite.
A sostegno della propria pretesa l'attrice deduceva: - che il 26.08.2015, verso le ore 7.30/8.00 circa, mentre si trovava in Decollatura (Cz), sul ciglio della stradina di località “Iunci”, veniva
Pagina 1 di 12 investita dall'autovettura Opel Corsa tg. BL352LJ assicurata con polizza n. Controparte_1
027847221, condotta nell'occasione da e di proprietà di - che a CP_3 CP_3 causa del sinistro occorso, cadeva rovinosamente a terra e riportava gravissime lesioni personali, tanto da venire trasportata all'Ospedale di Lamezia Terme, ove le veniva diagnosticata “la frattura scomposta ed esposta di tibia e perone dx lombosacralgia p.t.” con conseguente intervento chirurgico;
- che a causa del lungo periodo di inabilità, oltre a subire le sofferenze del danno psicofisico era stata costretta ad esborsi di denaro per spese farmaceutiche, visite mediche, visite specialistiche e cure terapiche, sostenendo dei costi da liquidarsi in via equitativa;
- che la responsabilità dell'incidente era esclusivamente del conducente dell'autovettura Opel
Corsa tg. BL352LJ, , assicurata con CP_3 Controparte_1
- che la suidicata società di assicurazioni, dopo reiterate richieste, aveva corrisposto stragiudizialmente tramite n. 2 assegni la somma complessiva di euro 5.307,00 (euro 1.215,00
+ euro 4.092,00) in favore di a ristoro dei pregiudizi da quest'ultima Parte_1 lamentati;
- che gli importi riconosciuti alla ricorrente venivano trattenuti a titolo di acconto sul maggior danno, con riserva di agire per il residuo, stante l'inidoneità della somma percepita a rifondere interamente il pregiudizio occorso all'attrice.
Resisteva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto generico e l'infondatezza della domanda in quanto non provata;
chiedeva, pertanto, il rigetto della stessa o, in subordine, di limitare l'eventuale condanna risarcitoria in ragione del concorso di colpa della danneggiata;
con liquidazione a proprio favore delle spese processuali.
Non si costituivano in giudizio, seppur regolarmente citati, Controparte_2
, , rimanendo contumaci. CP_3 CP_3
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale ammessa;
veniva, altresì, espletata una CTU medico-legale sulla persona di (con elaborato peritale redatto dal dott. Parte_1
). Persona_1
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del
17.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 di 12 In via preliminare, corre l'obbligo di esaminare l'eccezione di nullità della citazione dedotta da parte convenuta per dedotta genericità e, quindi, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in riferimento all'art. 163, comma 1, nn. 3), 4), c.p.c..
Occorre porre a tale riguardo in rilievo che la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda postula che siano totalmente assenti, nell'atto introduttivo del giudizio, gli elementi fondativi della domanda (petitum e causa petendi), non potendo essere neppure desunti in modo implicito dal complessivo esame dell'atto. Infatti, tale sanzione è posta a presidio del diritto di difesa del convenuto, al quale, non potendo contare su elementi idonei ad individuare la domanda proposta nei suoi confronti, risulterebbe preclusa l'articolazione di un'adeguata attività difensiva.
Nel caso di specie le domande formulate da parte attrice appaiono sufficientemente individuate nei loro elementi identificativi, sì che non ricorre il vizio denunciato dalla convenuta.
Nell'atto di citazione, risultano invero sufficientemente individuati sia la cosa oggetto della domanda sia i fatti e gli elementi di diritto a fondamento di essa, con le relative conclusioni, così da consentire alla parte convenuta di apprestare adeguate difese (cfr., sul punto, Cass. civ.
Sez. II, 29/01/2015, n. 1681; Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
La relativa eccezione deve essere, pertanto, disattesa.
Nel merito la domanda di risarcimento del danno derivato alla dall'incidente Pt_1 per cui è causa è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che si dirà.
Invero, quanto alla dinamica del sinistro, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso, a conferma della prospettazione di parte attrice, che in data 26.08.2015, nel mentre si Parte_1 trovava sul ciglio di una stradina in località “Iunci” in Decollatura (Cz), veniva investita da mentre stava eseguendo una manovra in retromarcia alla guida dell'autovettura CP_3
Opel Corsa tg. BL352LJ, di proprietà di CP_3
In particolare, all'udienza del 19.11.2019 il teste confermava la circostanza Testimone_1 dell'investimento e della conseguente caduta della precisando “Tanto posso dire Pt_1 perché io mi trovavo su quella strada con il mio trattore. Ho fatto una curva, subito dopo c'è un piccolo tratto di rettilineo e mi sono accorto che c'era una macchina con un signore in preda ad uno stato di agitazione. Si vedeva che cercava aiuto. Dietro la macchina, riversa per terra, c'era una signora. Mi sono accorto che la signora aveva un piede rovesciato verso
l'interno della gamba ed essendo volontario di protezione civile mi sono subito reso conto
Pagina 3 di 12 della gravità della situazione (...)” ed ancora: “(...) Sono stato io a fermare l'ambulanza e ad indicare dove i soccorsi dovevano recarsi, anche perché si tratta di una strada impervia, con folta vegetazione e non molto soleggiata (...)”.
Non inficia la rilevanza probatoria del riportato narrato del teste la circostanza che lo stesso non ha assistito all'incidente, avendo lo stesso dichiarato di essere giunto immediatamente dopo e di aver così, comunque, constatato l'investimento del pedone, ancora riverso a terra;
né la dichiarazione, dallo stesso resa, di essere riuscito a passare oltre con il trattore, valorizzata da parte convenuta al fine di confutare la necessità per il conducente dell'auto di effettuare la retromarcia per consentirgli di passare sulla strada di piccole dimensioni.
Sul punto, deve rilevarsi che lo stesso aveva già chiarito al perito dell'assicurazione Tes_1 di essersi dovuto fermare con il suo trattore in quanto l'auto del Musica bloccava il passaggio ed esplicitamente confermato che lo stesso aveva investito la moglie nel fare retromarcia (cfr. dichiarazioni spontanee allegate alla relazione informativa a firma di in atti). Testimone_2
Pertanto, sebbene il teste abbia dichiarato nel presente giudizio di essere riuscito a passare oltre con il trattore, tale circostanza, avendo lo stesso comunque confermato in udienza che l'auto del “occupasse una parte della carreggiata”, non esclude la verosimiglianza CP_3 del narrato di parte attrice sulla dinamica dell'investimento e cioè che il abbia CP_3 effettuato la retromarcia per rendere, quanto meno, più agevole il passaggio ai mezzi proveniente dall'opposto senso di marcia.
Anche il CTU, poi, ha confermato la compatibilità eziologica del tipo, della sede e della gravità delle lesioni riportate con la dinamica riferita (cfr. pag. 6 CTU in atti) e non si registrano risultanze istruttorie oggettive idonee a smentire la verosimiglianza della dinamica e l'accertato nesso di derivazione causale tra la stessa e le lamentate conseguenze lesive.
Ebbene, come noto, una volta raggiunta la prova che il pedone è stato investito da un veicolo, la responsabilità del conducente si presume a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
L'art. 2054 comma 1 c.c. prevede, infatti, una presunzione "iuris tantum" di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone. In tal caso ai fini del superamento della presunzione è necessario che sia fornita la prova di una condotta anomala e imprevedibile del pedone stesso tale da sorprendere il conducente. E' necessario che il
Pagina 4 di 12 conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., pertanto, può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.
Nel caso di specie, tale prova è del tutto carente non essendo stato dimostrato e neppure allegato, per come si dirà subito dopo, un comportamento anomalo o imprevisto della Pt_1 che possa aver costituito concausa, tanto meno causa esclusiva, dell'incidente.
Sarebbe stato, piuttosto, onere del conducente accertarsi di poter eseguire la manovra di retromarcia in sicurezza considerato che, per di più, stando alle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso (cfr. relazione informativa sul sinistro a firma di CP_3 Testimone_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta), quest'ultimo era consapevole della presenza del pedone nei pressi della sua auto. Il conducente ha, infatti, spiegato di essersi recato in località Iunci di Decollatura insieme alla moglie Parte_1 alla ricerca di funghi precisando: “a bordo strada mi fermavo, io rimanevo in
[...] macchina, mia moglie scendeva dall'auto per andare a raccogliere funghi a bordo strada”.
Nel momento in cui ha fatto retromarcia – al fine, per come riferito, di consentire il passaggio a due trattori che arrivavano in direzione opposta al suo senso di marcia – avrebbe dovuto accertarsi della posizione della moglie che, per raccogliere i funghi a bordo strada, doveva necessariamente trovarsi in postura piegata o accovacciata e, comunque, non eretta e, pertanto all'evidenza, non visibile per il conducente né dallo specchietto retrovisore né dal lunotto posteriore dell'auto.
Avuto riguardo alle previsioni del codice della strada, invero, l'art. 154 C.d.S. dispone: “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione
(…).”
Pagina 5 di 12 Nel caso di specie non è stato asserito né provato che il conducente della Opel Corsa tg.
BL352LJ, nell'effettuare la manovra di retromarcia, avesse adottato le cautele sopra descritte al fine di evitare l'investimento del pedone né può dirsi, avuto riguardo alle circostanze concrete di verificazione dell'evento, che fosse per lui imprevedibile la circostanza che la moglie si trovasse nelle immediate vicinanze dell'auto e in posizione non avvistabile dalla postazione di guida.
Pertanto, in base a tutte le sopra riportate considerazioni deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro di che trattasi. CP_3
Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea, quanto al profilo del an debeatur.
Ora, alla luce degli accertamenti peritali espletati in corso di causa, il vaglio sul quantum deve essere condotto in base alle disposizioni normative in tema di risarcimento del danno alla persona in caso di lesioni di lieve entità.
Come noto, l'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, al suo comma 3-ter ha disposto che al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e nel successivo comma 3-quater ha ulteriormente aggiunto che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.
139… è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.
La Corte Costituzione, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 139 sollevate da vari giudici di merito, ha a più riprese ribadito che “non è censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno permanente alle microlesioni di che trattasi” (cfr. Cort. Cost.
Sent. n. 235/2014; Corte Cost. Ord. n. 242/2015
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in continuità con precedenti decisioni n. 18773/16, n.
1272/18 e n. 22066/2018, ha precisato che gli accertamenti diagnostici strumentali (radiografie, tac e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini) non sono condizione assoluta e necessaria per il risarcimento dei danni fisici conseguenti a lesioni di lieve entità (Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 5820).
Pagina 6 di 12 Secondo la Suprema Corte, infatti, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell'invalidità permanente si debba considerare vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale sicché “ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non” può “essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini”.
Invero, evidenzia la Corte, “la prova della sussistenza di una microlesione non necessariamente deve essere fornita sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale. Gli esami strumentali non sono cioè l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra loro gerarchicamente ordinati
e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/12/2022, n. 37477) “con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
21/09/2023, n. 26985).
Ebbene, nel caso di specie, le lesioni riportate dalla danneggiata a seguito del sinistro sono state verificate e attestate dal CTU a seguito di accertamento medico legale con riscontro visivo consistito nell'esame obiettivo generale della periziata nonché esame obiettivo locale dei distretti traumatizzati e relativa valutazione clinica, anche sulla base della documentazione sanitaria in atti.
In particolare, le dette lesioni sono consistite in “frattura scomposta ed esposta di tibia e perone dx lombosacralgia p.t.” (cfr. verbale di Pronto Soccorso del 26.08.2015).
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della puntuale motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta confermata la sopra riportata diagnosi. E' stato accertato, altresì, che la stabilizzazione clinica, per il tipo e la gravità delle lesioni seguite al trauma accidentale
Pagina 7 di 12 subito, ha richiesto un periodo di giorni 10 di ITA, giorni 150 ITP al 75%, giorni 80 ITP al
50%, giorni 50 ITP al 25% e postumi permanenti invalidanti nella misura del 9 % (Esiti frattura biossea gamba con sfumate ripercussioni funzionali 4% + Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica 3% + Danno estetico 2%) (cfr. CTU del 9.03.2024 e note aggiuntive del 27.06.2025).
Sul punto, non sarà inutile precisare, a fronte dei rilievi svolti da entrambe le parti sull'operato del CTU, che il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni dallo stesso rassegnate in ragione del fatto che le osservazioni delle parti formulate negli scritti difensivi appaiono del tutto generiche e non supportate da specifiche e puntuali argomentazioni scientifiche laddove, come noto, le critiche mosse in relazione alle risultanze della CTU devono essere specifiche e scientifiche, dovendo tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, non potendosi quindi limitare a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale (Tribunale
Roma sez. lav., 29/03/2019, n. 3140).
Tanto premesso, il danno risarcibile in capo all'odierna attrice è, sulla scorta delle tabelle applicabili al caso di specie (le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005) e in vigore al momento della presente liquidazione (in questo senso, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2019, n. 33770), pari ad euro €
25.585,98 (di cui € 15.754,48 a titolo di danno biologico permanente ed € 9.831,50 a titolo di danno biologico temporaneo).
Parimenti deve essere riconosciuto a il danno patrimoniale relativo alle Parte_1 spese mediche affrontate a seguito del sinistro, provate attraverso le fatture e ricevute di pagamento versate in giudizio e ritenute congrue dal consulente d'ufficio, per un importo complessivo di euro 1.951,41.
Dal totale così raggiunto, pari ad euro 27.537,39, deve essere detratto l'importo già versato dalla compagnia assicuratrice all'attrice di euro 5.307,00 (n. 2 assegni di 4.092,00 e di euro
1.215,00) e da questi accettato a titolo di acconto sicchè la somma ancora dovutagli è ad oggi pari a euro 22.230,39.
Sulla somma come sopra determinata è, inoltre, dovuto, per il mancato godimento dell'ammontare liquidato e, quindi, a titolo di risarcimento da lucro cessante, un ulteriore importo.
Tale importo va determinato equitativamente, ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo l'ormai
Pagina 8 di 12 consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del 17.02.1995), applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dal giorno del sinistro, tenendo conto, tuttavia, del pagamento parziale (avvenuto, nella fase stragiudiziale, con due assegni di euro 1.215,00 ed euro 4.092,00). L'ammontare complessivo del danno sarà, quindi, dato dalla somma delle seguenti voci:
A) differenza tra quanto qui liquidato a titolo di risarcimento e l'ammontare del pagamento parziale rivalutato ad oggi;
B) sola quota di interessi legali graduali (ossia interessi al saggio legale sulla somma rivalutata anno per anno) calcolata dal sinistro al pagamento parziale sulla somma in questa sede liquidata devalutata alla data del sinistro;
C) sola quota di interessi graduali dal pagamento parziale ad oggi sulla differenza sub A
(ossia la differenza tra quanto nel presente provvedimento liquidato a titolo di risarcimento e l'ammontare del pagamento parziale rivalutato ad oggi), devalutata alla data del pagamento.
In conclusione, per tutte le ragioni anzidette, la domanda svolta da va Parte_1 accolta ed i convenuti condannati in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) liquidati nella complessiva somma di euro 22.230,39, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Alcuna somma può essere, invece, riconosciuta a titolo di danno morale.
Invero, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale che non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.
Pertanto, escluse frazioni ed automatismi nella aestimatio del danno, il giudice dovrà dapprima liquidare il danno biologico coi criteri di legge o l'equità, a seconda delle ipotesi;
quindi, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Le sofferenze morali sono, pertanto, divenute un fattore per la personalizzazione del danno biologico.
Ne deriva che è onere di chi agisce per il risarcimento del danno allegare e dimostrare le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del
Pagina 9 di 12 fatto illecito altrui, al fine di accertare, anche presuntivamente, tale voce di danno.
Orbene, nel caso di specie, considerato il notevole ridimensionamento del totale dei giorni di inabilità assoluta per come accertati dal CTU e la totale assenza di specifiche allegazioni probatorie sul punto, deve ritenersi completamente indimostrato tale tipo di pregiudizio con la conseguenza che alcuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Parimenti alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, peraltro specificamente dedotto solo nella comparsa conclusionale, per non aver potuto svolgere attività lavorativa specifica nel corso del lungo periodo di inabilità.
Invero, come noto, in materia di risarcibilità del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, la costante giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno giudicante aderisce pienamente, ha affermato, per quel che rileva nell'odierno giudizio, i seguenti principi:
- il danno alla capacità lavorativa specifica è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1512;
Cass. Civ.,sez. III, 27 luglio 2001, n. 10289; Cass. Civ., sez. III, 11 agosto 2000, n. 10725);
- non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. III, 11 agosto
2000, n. 10725; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3961; Cass. Civ., sez. III, 3 maggio
1999, n. 4385; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4231);
- il giudice deve accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica ed in quale misura quest'ultima, a sua volta, abbia concretamente inciso sulla capacità di guadagno, fermo restando che il danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto e la prova dello stesso grava sul danneggiato che ne chieda il risarcimento, anche se detta prova può essere presuntiva (cfr. in tal senso Cass. Civ.,, sez. III, 18 aprile 2003, n. 6291; Cass. Civ., sez. III, 9 gennaio 2001, n.
239; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3961; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4231).
Ciò detto in punto di diritto, è opinione dell'organo giudicante che l'attrice non abbia adeguatamente dimostrato in che modo la lesione effettiva della sua capacità lavorativa specifica abbia concretamente inciso, diminuendola, sulla sua capacità di guadagno non avendo allegato, in primo luogo, una contrazione del reddito percepito in precedenza.
Pagina 10 di 12 Agli atti di causa, infatti, non sono stati allegati dall'attrice documenti reddituali o buste paga;
pertanto la non ha né dedotto né provato di non percepire reddito o di percepire un Pt_1 reddito inferiore a quello contrattualmente pattuito ante sinistro.
In altre parole, la ricorrente non ha documentato i redditi percepiti e, dunque, non ha nemmeno offerto di provare (pur avendone la piena possibilità) se ed in quali termini i suoi redditi siano diminuiti, sia pure per il (solo) periodo di inabilità.
Del resto, l'attrice – che ha pure evidenziato l'impossibilità di attendere alla sua normale attività lavorativa di insegnante “nel prossimo futuro, ovvero in costanza della malattia traumatica” (posto che, comunque, al momento del sinistro era di fatto inoccupata) – non ha allegato né tampoco ha provato di aver dovuto rinunciare a delle concrete opportunità di lavoro (come insegnante o in altro settore) nel detto periodo di inabilità e fino alla completa guarigione.
Si deve, invero, ribadire che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare che l'invalidità permanente abbia inciso sulla reale capacità di guadagno, traducendosi in un concreto pregiudizio economico
(cfr. Cass. n. 10031/2006, n. 16541/2012 e n. 4557/2019).
Mancano quindi le condizioni per riconoscere il danno patrimoniale dedotto: nessun importo, dunque, verrà riconosciuto all'attrice quale voce risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza così come quelle di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara responsabile in via esclusiva del sinistro occorso in CP_3
Decollatura (CZ), su una stradina di località “Iunci” di Decollatura, in data 26.08.2015;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento a favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma complessiva di euro
22.230,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per
Pagina 11 di 12 compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come dovute per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 15.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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