CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di reati edilizi, la contravvenzione di modifica della destinazione d'uso di un immobile in assenza di idoneo titolo abilitativo, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la stipula dell'atto negoziale, ove il mutamento avvenga per il suo tramite, ovvero con il compimento dei lavori necessari ad attuare il mutamento stesso. (Conf.: n. 11209 del 1985, Rv. 171195-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2024, n. 16167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16167 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RI nato il [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA NT che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 16167 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO RI BEATRICE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/03/2023, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 07/02/2022, con la quale il Tribunale di Bologna ha condannato SI RI in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma li lett. b), d.P.R. 380/2001, per avere, in assenza di idoneo titolo abilitativo, mutato la destinazione d'uso, da commerciale a residenziale, dell'unità immobiliare posta in "Ambito storico-Nucleo di antica formazione", via de' Gonnbruti n. 2, di proprietà della stessa, arredandola di cucina componibile completa di elettrodomestici, lettofffitrimoniale, frigo e suppellettili varie, in data 11/03/2019. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. Zambelli Tiziana, difensore di fiducia di SI RI, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 606 lett. b , proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare prescritto il reato, pur essendo trascorsi cinque anni dal momento della commissione del fatto, da collocarsi agli inizi del 2018, allorquando la ricorrente aveva effettato i lavori necessari per adattare il magazzino ad abitazione. Al riguardo precisa la ricorrente che, in caso di dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, debba essere rispettato il principio del favor rei. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di escludere la punibilità per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso la valutazione di elementi fattuali che connotano la fattispecie contestata, realizzata senza esecuzione di opere e senza un aumento del carico urbanistico. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. La ricorrente, con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, illustrando ulteriormente il motivo di ricorso relkivo all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Al riguardo, rappresenta che, sebbene in data 03/07/2018 i condomini dello stabile abbiano presentato una denuncia, il tempus commissi delicti deve essere retrodatato ai primi mesi 2 del 2018, allorquando la proprietaria aveva posto in essere le opere necessarie per il mutamento di destinazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun'altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. E', dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello onde i reati sono estinti per prescrizione. In particolare, non è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, posto che la Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante nell'atto d'appello la ricorrente avesse richiamato il carattere formale della violazione, a seguito della sanatoria delle opere abusive, e la scarsa incidenza dell'abuso edilizio sul carico urbanistico. 1.2. Al solo fine di individuare il dies a quo, si precisa che, in tema di reati edilizi, la modifica della destinazione d'uso è integrata anche dalla sola realizzazione di opere interne (cfr., con riguardo al mutamento in abitazione di un sottotetto mediante la predisposizione nei locali di impianto elettrico, nonché di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria, Sez.3, n.7755 del 21/01/2021 sUd. (dep. 26/02/2021 ) Rv. 280911 - 01). Si .è inoltre specificato che il reato si realizza in tutti i suoi elementi proprio nel momento in cui viene data all'immobile una destinazione diversa da quella consentita, sebbene gli effetti perdurino nel tempo con il permanere della condotta illecita;
ne segue che il momento consunnativo del reato di mutamento della destinazione di uso di un immobile coincide o con la data di stipula dell'atto negoziale, qualora la trasformazione della destinazione dell'immobile avvenga mediante un atto negoziale (Sez. 3, n. 126 del 03/11/1983 Ud. (dep. 06/01/1984) Rv. 162028) o con il compimento di lavori necessari ad attuare il mutamento stesso (Sez.3, n. 11209 del 07/10/1985, Rv. 171195; Sez.3, n.3168 del 12/01/1984, Rv.163571). La natura di reato istantaneo sortisce ovvie conseguenze ai fini dell'accertamento di cause di estinzione del reato, quali quelle dovute al trascorrere del tempo. Tanto premesso, il caso in disamina concerne l'ipotesi di mutamento di destinazione d'uso con effettuazione di opere edilizie, sebbene successivamente sanate, a seguito degli accertamenti effettuati dalla polizia locale. Al riguardo, si 3 osserva che, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale richiama quanto affermato dai vicini di casa, i quali hanno riferito che la ricorrente aveva effettuato lavori edilizi abusivi nell'anno antecedente alla stipula del contratto di locazione, datato 11/03/2019. Il giudice di primo grado aveva inoltre specificato che in data 03/07/2018 era stata fatta una segnalazione da parte dei condomini all'amministratore del condominio rag. Giuseppe Baldi e ha richiamato le annotazioni di polizia giudiziaria dalle quali risulta che i condomini hanno fatto risalire l'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione fin dal 2018, in quanto avevano visto degli studenti entrare e uscire dal deposito. E' stata inoltre escussa la teste Cremonini, funzionaria presso il settore edilizia del Comune di Bologna, la quale ha riferito che la ricorrente aveva realizzato delle opere edilizie all'interno del locale, consistenti in tramezzi e muretti di separazione tra bagno ed antibagno, al fine di adeguare il magazzino alla mutata destinazione. La teste ha altresì affermato che, successivamente al sopralluogo da parte della polizia locale, la ricorrente aveva presentato nel 2019 una CILA e ottenuto la sopravvenuta sanatoria delle opere edilizie abusive, senza tuttavia richiedere, né potere mai ottenere, la sanatoria del mutamento di destinazione d'uso, avendo destinato a residenza turistica un deposito, trattandosi dunque di abuso non suscettibile di sanatoria tramite comunicazione di inizio lavori. Ne consegue che, ai fini della determinazione del tempus commissi delicti, occorre fare riferimento all'epoca in cui è avvenuto il compimento di lavori edilizi necessari ad attuare il mutamento stesso, come emerge dalla sentenza di primo grado, ove si fa richiamo alla effettuazione di opere e alla conseguente segnalazione da parte dei condomini all'amministratore del condominio del 03/07/2018. Pertanto, collocando il tempus commissi delicti alla data del 03/07/2018, tenendo conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, emessa in data 16/03/2023, deve essere dichiarata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo ormai decorso il termine prescrizionale di cinque anni. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso formulati dalla ricorrente. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21/10/1992, Marino;
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23/01/1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24/06/1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, Il Consigliere estensore Il Presidente è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la senterica impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 27/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere RI BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA NT che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 16167 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO RI BEATRICE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/03/2023, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 07/02/2022, con la quale il Tribunale di Bologna ha condannato SI RI in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma li lett. b), d.P.R. 380/2001, per avere, in assenza di idoneo titolo abilitativo, mutato la destinazione d'uso, da commerciale a residenziale, dell'unità immobiliare posta in "Ambito storico-Nucleo di antica formazione", via de' Gonnbruti n. 2, di proprietà della stessa, arredandola di cucina componibile completa di elettrodomestici, lettofffitrimoniale, frigo e suppellettili varie, in data 11/03/2019. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. Zambelli Tiziana, difensore di fiducia di SI RI, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 606 lett. b , proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare prescritto il reato, pur essendo trascorsi cinque anni dal momento della commissione del fatto, da collocarsi agli inizi del 2018, allorquando la ricorrente aveva effettato i lavori necessari per adattare il magazzino ad abitazione. Al riguardo precisa la ricorrente che, in caso di dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, debba essere rispettato il principio del favor rei. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di escludere la punibilità per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso la valutazione di elementi fattuali che connotano la fattispecie contestata, realizzata senza esecuzione di opere e senza un aumento del carico urbanistico. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. La ricorrente, con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, illustrando ulteriormente il motivo di ricorso relkivo all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Al riguardo, rappresenta che, sebbene in data 03/07/2018 i condomini dello stabile abbiano presentato una denuncia, il tempus commissi delicti deve essere retrodatato ai primi mesi 2 del 2018, allorquando la proprietaria aveva posto in essere le opere necessarie per il mutamento di destinazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun'altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. E', dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello onde i reati sono estinti per prescrizione. In particolare, non è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, posto che la Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante nell'atto d'appello la ricorrente avesse richiamato il carattere formale della violazione, a seguito della sanatoria delle opere abusive, e la scarsa incidenza dell'abuso edilizio sul carico urbanistico. 1.2. Al solo fine di individuare il dies a quo, si precisa che, in tema di reati edilizi, la modifica della destinazione d'uso è integrata anche dalla sola realizzazione di opere interne (cfr., con riguardo al mutamento in abitazione di un sottotetto mediante la predisposizione nei locali di impianto elettrico, nonché di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria, Sez.3, n.7755 del 21/01/2021 sUd. (dep. 26/02/2021 ) Rv. 280911 - 01). Si .è inoltre specificato che il reato si realizza in tutti i suoi elementi proprio nel momento in cui viene data all'immobile una destinazione diversa da quella consentita, sebbene gli effetti perdurino nel tempo con il permanere della condotta illecita;
ne segue che il momento consunnativo del reato di mutamento della destinazione di uso di un immobile coincide o con la data di stipula dell'atto negoziale, qualora la trasformazione della destinazione dell'immobile avvenga mediante un atto negoziale (Sez. 3, n. 126 del 03/11/1983 Ud. (dep. 06/01/1984) Rv. 162028) o con il compimento di lavori necessari ad attuare il mutamento stesso (Sez.3, n. 11209 del 07/10/1985, Rv. 171195; Sez.3, n.3168 del 12/01/1984, Rv.163571). La natura di reato istantaneo sortisce ovvie conseguenze ai fini dell'accertamento di cause di estinzione del reato, quali quelle dovute al trascorrere del tempo. Tanto premesso, il caso in disamina concerne l'ipotesi di mutamento di destinazione d'uso con effettuazione di opere edilizie, sebbene successivamente sanate, a seguito degli accertamenti effettuati dalla polizia locale. Al riguardo, si 3 osserva che, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale richiama quanto affermato dai vicini di casa, i quali hanno riferito che la ricorrente aveva effettuato lavori edilizi abusivi nell'anno antecedente alla stipula del contratto di locazione, datato 11/03/2019. Il giudice di primo grado aveva inoltre specificato che in data 03/07/2018 era stata fatta una segnalazione da parte dei condomini all'amministratore del condominio rag. Giuseppe Baldi e ha richiamato le annotazioni di polizia giudiziaria dalle quali risulta che i condomini hanno fatto risalire l'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione fin dal 2018, in quanto avevano visto degli studenti entrare e uscire dal deposito. E' stata inoltre escussa la teste Cremonini, funzionaria presso il settore edilizia del Comune di Bologna, la quale ha riferito che la ricorrente aveva realizzato delle opere edilizie all'interno del locale, consistenti in tramezzi e muretti di separazione tra bagno ed antibagno, al fine di adeguare il magazzino alla mutata destinazione. La teste ha altresì affermato che, successivamente al sopralluogo da parte della polizia locale, la ricorrente aveva presentato nel 2019 una CILA e ottenuto la sopravvenuta sanatoria delle opere edilizie abusive, senza tuttavia richiedere, né potere mai ottenere, la sanatoria del mutamento di destinazione d'uso, avendo destinato a residenza turistica un deposito, trattandosi dunque di abuso non suscettibile di sanatoria tramite comunicazione di inizio lavori. Ne consegue che, ai fini della determinazione del tempus commissi delicti, occorre fare riferimento all'epoca in cui è avvenuto il compimento di lavori edilizi necessari ad attuare il mutamento stesso, come emerge dalla sentenza di primo grado, ove si fa richiamo alla effettuazione di opere e alla conseguente segnalazione da parte dei condomini all'amministratore del condominio del 03/07/2018. Pertanto, collocando il tempus commissi delicti alla data del 03/07/2018, tenendo conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, emessa in data 16/03/2023, deve essere dichiarata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo ormai decorso il termine prescrizionale di cinque anni. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso formulati dalla ricorrente. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21/10/1992, Marino;
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23/01/1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24/06/1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, Il Consigliere estensore Il Presidente è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la senterica impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 27/02/2024