Articolo 25 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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Versione
15 gennaio 1954
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Versione
12 novembre 1967
Art. 25. Base di commisurazione dell'indennizzo

L'indennizzo e' concesso in misura pari all'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque. ((6)) ((Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8.)) Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetusta' non superiore al 25 per cento.
L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, e' concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che " La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943"."
Entrata in vigore il 12 novembre 1967
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