CASS
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2025, n. 35844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35844 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da ER PA, nato San Daniele del Friuli il 02/02/1989 avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine del 08/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio;
letti i motivi aggiunti a firma dell'avv. Giovanni Adami, difensore di fiducia del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine ha convalidato il provvedimento del Questore di Udine, n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35844 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 18/06/2025 976/2025 del 6 febbraio 2025, notificato al ER in pari data, alle ore 11.40, di divieto di accesso, per il periodo di cinque anni, alle manifestazioni sportive di calcio specificamente indicate, e per lo stesso periodo, da due ore prima dell'inizio fino a due ore dopo il termine degli incontri ai quali non può fare ingresso, ai luoghi interessati alla sosta o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, entro il prescritto raggio, con la prescrizione, per il periodo di anni cinque, di presentazione presso la Questura di Udine, all'orario di inizio di ogni incontro ufficiale della squadra di calcio Udinese nelle manifestazioni per le quali e inibito l'accesso. 2. ER ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, in via ulteriore specificato, il primo in particolare, coi motivi aggiunti. 2.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente omessa, in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione della misura. A mente dell'art. 13 Cost., e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 512/02, Questore e Giudice per le indagini preliminari devono rilevare e motivare le ragioni di necessità ed urgenza richieste per l'applicazione delle prescrizioni. Assume la difesa che, però, entrambi nulla al proposito hanno dedotto, laddove la necessità era resa ancor più stringente tenuto conto della circostanza per cui la sera del 9 febbraio 2025, alle ore 20.45 -dunque tra la notifica del D.A.Spo., intervenuta il 6 febbraio 2025, e la convalida del giudice, del 10 febbraio 2025- l'Udinese ha giocato a Napoli ed il prevenuto si è recato presso l'Ufficio di polizia ove era tenuto ad ottemperare all'obbligo di firma (come da prodotta attestazione). 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge -art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989 e ss.mm.ii. sotto il profilo del mancato rispetto del termine di 48 ore tra la notifica del D.A.Spo. e la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero. L'art. 6, comma 3, I. 401/89 prevede che ove ritenga che sussistano i requisiti di cui al comma 1 il Pubblico ministero debba, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, chiederne la convalida al Giudice per le indagini preliminari, il quale ne dispone la convalida entro quarantotto ore successive. Assume la difesa trattarsi di termini perentori. E che la procedura può durare anche meno di 96 ore complessive purchè sia rispettato il termine di quarantotto ore, dalla data di notifica al prevenuto, per consentire a costui la piena esplicazione del diritto di difesa. 2 Nella specie il D.A.Spo. è stato notificato il 6 febbraio 2025 alle ore 11,40, ed il Pubblico ministero ne ha chiesto la convalida il giorno 8 febbraio 2025 alle ore 12,30. Dunque oltre le quarantotto ore a sua disposizione. Circostanza, questa, dell'esercizio del potere di richiedere la convalida oltre il prescritto termine di quarantotto ore, determinante, secondo prospettazione difensiva, violazione di legge tale da determinare l'annullamento della ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. La disamina del secondo motivo di ricorso, in quanto rilevante ai fini della legittima adozione del provvedimento impugnato, deve essere svolta in principio. 1.1. Risulta dagli atti che, effettivamente, a fronte della notifica del provvedimento del Questore intervenuta il 6 febbraio 2025, alle ore 11,40, la richiesta di convalida è stata formulata dal P.M. il giorno 8 febbraio 2025, alle ore 12,30, e, dunque, oltre il termine di quarantotto ore di cui all'art. 6, comma 3, della I. n. 401 del 1989. 1.2. E' orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «[I]n tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art, 13, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modifiche, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. (Conf.: Sez. 1, n. 21834 del 2004, Rv. 228211-01)», cfr. Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 Cc. (dep. 12/11/2021 ) Rv. 282231 - 01, e, prima, Sez. 3, n. 5326 del 20/12/2006 Cc. (dep. 08/02/2007 ) Rv. 235872 - 01, secondo cui «[N]ella procedura per la convalida del provvedimento che prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non é prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto». Intende questo collegio ribadire, condividendolo in toto, siffatto orientamento, secondo cui, come anticipato, «il superamento di detto termine non è causa di inefficacia della misura: come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, le prescrizioni de quibus cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il 3 giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento all'interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al G.i.p. (così, testualmente, Sez. 1, n..20654 del 26/03/2003, Basile, Rv. 227141; nel medesimo senso, poi, Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829; Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007, Liani, Rv. 237396; Sez.3, n. 5326 del 20/12/2006, dep. 2007, Piccardo, Rv. 235872; Sez. 1, n..21834 del 26/03/2004, Gregori, Rv. 228211). L'orientamento minoritario in senso contrario, pur emerso nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, segnatamente, Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011, Sessarego, Rv. 249857) e che appare fare leva sul fatto che il momento di della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare in effetti confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o" («le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto, e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive»), rende evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il P.M. non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento, superamento, nella specie, incontestatamente non avvenuto. Va aggiunto che anche la decisione di Sez. 3, n.6224 del 06/11/2008, dep. 2009, Tonni, Rv.242731, richiamata dall'orientamento minoritario a conforto dell'assunto sostenuto, appare, in realtà, testualmente affermare che "il provvedimento amministrativo perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il termine complessivo di novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento medesimo", così apparendo confermare l'epilogo esegetico qui ribadito» (così Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 Cc. (dep. 12/11/2021 ) Rv. 282231 - 01, sopra citata). 1.3. Nel caso di specie, si ribadisce, la convalida del giudice per le indagini preliminari è intervenuta il 10 febbraio 2025, alle ore 11,40, dunque entro il 4 termine di novantasei ore dalla adozione del provvedimento questorile, del 6 febbraio 2025, notificato alle ore 11,40. 1.4. Rispettato l'unico termine in ordine al cui mancato rispetto è prevista sanzione, il motivo è infondato. 2. Ciò premesso, infondato è anche il primo motivo. 2.1. Rileva il Collegio che il giudice per le indagini preliminari ha dato atto delle gravi condotte registrate al termine dell'incontro di calcio Udinese-Venezia, disputato presso il Bluenergy Stadium di Udine il 1 febbraio 2025, e, in particolare, della violenta rissa tra le opposte tifoserie che si affrontavano brandendo bastoni e cinghie dopo che il convoglio ferroviario sul quale erano stati fatti salire taluni dei tifosi del Venezia è stato costretto alla sosta, non prevista, a causa della presenza sui binari di persone con fumogeni e torce incendiarie;
ha sottolineato che, contestualmente alla forzosa fermata del convoglio, lo stesso è stato preso d'assalto da una cinquantina di tifosi dell'Udinese, che colpivano i finestrini del treno con bastoni ed oggetti contundenti, da cui la reazione dei tifosi veneziani taluni dei quali scendevano dal treno. Ha specificamente indicato, tra i facinorosi, l'odierno ricorrente, ER, «noto agli operanti quale appartenente agli "Ultras Udinese 95", che veniva riconosciuto da un ufficiale di P.G. mentre, con una cintura in mano, si allontanava dal luogo degli scontri». 2.2. Si legge, a maggiore specificazione, nel provvedimento del Questore che il riconoscimento de quo è stato effettuato con certezza "per abbigliamento e caratteristiche distintive"; che per le condotte tenute l'odierno ricorrente è stato segnalato con c.n.r. alla locale Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 588, comma 2, lett.c), cod.pen., e 6-ter, comma 1, L. 401/89, in quanto trovato in possesso di strumenti atti ad offendere, nello specifico la cintura;
che le condotte riconducibili al proposto integrano le ipotesi previste dall'art. 6, L. 401/89, al comma 1, lett. a) -con riferimento all'ipotesi prevista per «coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»-, lett. b) -con riferimento all'ipotesi prevista per «coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»-, lett c) - con riferimento all'ipotesi prevista per «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni 5 precedenti per alcuno dei reati di cui [...], agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, [...] o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, [...]»; che tanto è stato ritenuto atto a superare "le garanzie difensive ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241790 per ragioni di particolare necessità ed urgenza dettate dall'esigenza di tutelare efficacemente e senza dilazioni la collettività", da cui la "necessità di adottare un provvedimento amministrativo che valga ad isolare dalle manifestazioni sportive chiunque abbia posto in essere comportamenti o si sia reso autore di particolari reati nei quali è insita la determinazione di predisporsi ad azioni violente o discriminatorie, potendo così costituire pericolo per l'ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica e l'incolumità o la tutela dei diritti fondamentali delle persone comunque interessate agli incontri sportivi", necessità vieppiù veicolata dalla considerazione, ai fini della affermazione di una pericolosità sociale specificamente esplicantesi in ambito sportivo, della sanzione amministrativa irrogata al prevenuto, nel marzo del 2016, da personale della Questura di Udine, per avere egli introdotto una bandiera all'interno dello Stadio Friuli senza esserne autorizzato, nonché dall'essere stato individuato, nel dicembre 2015, insieme ad altri 10 individui appartenenti a gruppi ultras del "Collettivo INC Udine" e "Ultras PN 1995", come uno degli autori del furto di merce esposto alla vendita, reato per cui è stato denunciato, in stato di libertà, ai sensi degli articoli 624, 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod.pen.". 2.2. Si tratta di valutazioni, tutte, da intendersi richiamate e condivise dal Giudice della convalida, laddove, peraltro in assenza del pervenimento di memorie difensive -sia pur sinteticamente- ha attestato che la misura imposta dal Questore «appare giustificata in ragione della pericolosità del prevenuto, desunta dalle modalità della condotta e dalla gravità dei fatti commessi con pericolo per la pubblica incolumità e lesioni ai danni degli operanti intervenuti». 2.3. Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso sia -anche in parte qua- infondato, in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata (che soddisfa i connotati dell'accertamento indiziario richiesto dalla disposizione in ordine ai presupposti di carattere sostanziale dalla stessa richiesti) ha ben esplicitato la ricostruzione fattuale della condotta in considerazione e attribuita all'odierno ricorrente (ut supra); ha motivato sulla necessità dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione sulla scorta dell'esame delle concrete modalità della condotta, nonché della pericolosità del prevenuto (ut supra) e -per relatíonem- in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. 2.4. La prescrizione imposta dal Questore deve qualificarsi come "misura di • prevenzione" (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente 6 pericolosi), che - come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. - deve avere natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello dell'autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere "effetti anticipatori e preparatori". La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di "pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede", non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia). Ciò posto (cfr. Cassaz. Sezioni unite N. 44273 del 2004, Rv. 229110 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778) è altresì vero che la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294). In coerenza, quindi, è stato osservato che, in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (da ult., Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256). In proposito, è stato appunto chiarito che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita ossia deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al ricorso: infatti se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244). 7 2.5. Ferma, dunque, la integrazione della motivazione del Giudice per le indagini preliminari con la ampia motivazione resa al proposito dal Questore -da intendersi richiamata per relationem- la allegazione resa dal ricorrente a proposito della immediata ottemperanza all'obbligo di presentazione, se integra il suo interesse al presente ricorso, non ne determina, tuttavia, la pretesa fondatezza, posto che la prescrizione aggiuntiva è stata ritenuta necessaria altrimenti, in relazione alla gravità dei fatti (preliminarmente indicati e valutati), e neppure contestata dalla difesa, al fine di rendere effettivo il divieto previamente imposto. Si tratta di prescrizione che può essere adottata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, I. 401/89, per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque (ai sensi del comma 5 della disposizione in parola), e che, dunque, è stata presa, in coerenza col dato normativo, dal Questore, sulla base della già dedotta motivazione, ed è stata convalidata dal giudice per le indagini preliminari sulla base della ritenuta gravità delle condotte contestate, idonee a destare allarme sociale, della personalità aggressiva e violenta dell'odierno ricorrente che, estrinsecatasi sia singolarmente che in gruppo, concretizzandosi in partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione, è stata considerata tale da necessitare l'adozione di strumenti immediatamente adeguati ad infrenarla, rispetto alle quali la durata nella sua massima estensione è stata ritenuta congrua. Si tratta di motivazione che impinge giustificazione nella valutazione concreta e specifica della condotta tenuta e del profilo di personalità del ricorrente onde attestarne la pericolosità, a fronte della quale il motivo di ricorso si palesa meramente contestativo, e disancorato dalle ragioni giustificative del provvedimento impugnato, e, pertanto, infondato (ove non ab imis inammissibile). 3. Il ricorso, dunque nella sua complessità infondato, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 giugno 2025 La est. Il Presidente
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio;
letti i motivi aggiunti a firma dell'avv. Giovanni Adami, difensore di fiducia del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine ha convalidato il provvedimento del Questore di Udine, n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35844 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 18/06/2025 976/2025 del 6 febbraio 2025, notificato al ER in pari data, alle ore 11.40, di divieto di accesso, per il periodo di cinque anni, alle manifestazioni sportive di calcio specificamente indicate, e per lo stesso periodo, da due ore prima dell'inizio fino a due ore dopo il termine degli incontri ai quali non può fare ingresso, ai luoghi interessati alla sosta o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, entro il prescritto raggio, con la prescrizione, per il periodo di anni cinque, di presentazione presso la Questura di Udine, all'orario di inizio di ogni incontro ufficiale della squadra di calcio Udinese nelle manifestazioni per le quali e inibito l'accesso. 2. ER ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, in via ulteriore specificato, il primo in particolare, coi motivi aggiunti. 2.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente omessa, in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione della misura. A mente dell'art. 13 Cost., e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 512/02, Questore e Giudice per le indagini preliminari devono rilevare e motivare le ragioni di necessità ed urgenza richieste per l'applicazione delle prescrizioni. Assume la difesa che, però, entrambi nulla al proposito hanno dedotto, laddove la necessità era resa ancor più stringente tenuto conto della circostanza per cui la sera del 9 febbraio 2025, alle ore 20.45 -dunque tra la notifica del D.A.Spo., intervenuta il 6 febbraio 2025, e la convalida del giudice, del 10 febbraio 2025- l'Udinese ha giocato a Napoli ed il prevenuto si è recato presso l'Ufficio di polizia ove era tenuto ad ottemperare all'obbligo di firma (come da prodotta attestazione). 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge -art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989 e ss.mm.ii. sotto il profilo del mancato rispetto del termine di 48 ore tra la notifica del D.A.Spo. e la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero. L'art. 6, comma 3, I. 401/89 prevede che ove ritenga che sussistano i requisiti di cui al comma 1 il Pubblico ministero debba, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, chiederne la convalida al Giudice per le indagini preliminari, il quale ne dispone la convalida entro quarantotto ore successive. Assume la difesa trattarsi di termini perentori. E che la procedura può durare anche meno di 96 ore complessive purchè sia rispettato il termine di quarantotto ore, dalla data di notifica al prevenuto, per consentire a costui la piena esplicazione del diritto di difesa. 2 Nella specie il D.A.Spo. è stato notificato il 6 febbraio 2025 alle ore 11,40, ed il Pubblico ministero ne ha chiesto la convalida il giorno 8 febbraio 2025 alle ore 12,30. Dunque oltre le quarantotto ore a sua disposizione. Circostanza, questa, dell'esercizio del potere di richiedere la convalida oltre il prescritto termine di quarantotto ore, determinante, secondo prospettazione difensiva, violazione di legge tale da determinare l'annullamento della ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. La disamina del secondo motivo di ricorso, in quanto rilevante ai fini della legittima adozione del provvedimento impugnato, deve essere svolta in principio. 1.1. Risulta dagli atti che, effettivamente, a fronte della notifica del provvedimento del Questore intervenuta il 6 febbraio 2025, alle ore 11,40, la richiesta di convalida è stata formulata dal P.M. il giorno 8 febbraio 2025, alle ore 12,30, e, dunque, oltre il termine di quarantotto ore di cui all'art. 6, comma 3, della I. n. 401 del 1989. 1.2. E' orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «[I]n tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art, 13, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modifiche, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. (Conf.: Sez. 1, n. 21834 del 2004, Rv. 228211-01)», cfr. Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 Cc. (dep. 12/11/2021 ) Rv. 282231 - 01, e, prima, Sez. 3, n. 5326 del 20/12/2006 Cc. (dep. 08/02/2007 ) Rv. 235872 - 01, secondo cui «[N]ella procedura per la convalida del provvedimento che prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non é prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto». Intende questo collegio ribadire, condividendolo in toto, siffatto orientamento, secondo cui, come anticipato, «il superamento di detto termine non è causa di inefficacia della misura: come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, le prescrizioni de quibus cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il 3 giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento all'interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al G.i.p. (così, testualmente, Sez. 1, n..20654 del 26/03/2003, Basile, Rv. 227141; nel medesimo senso, poi, Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829; Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007, Liani, Rv. 237396; Sez.3, n. 5326 del 20/12/2006, dep. 2007, Piccardo, Rv. 235872; Sez. 1, n..21834 del 26/03/2004, Gregori, Rv. 228211). L'orientamento minoritario in senso contrario, pur emerso nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, segnatamente, Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011, Sessarego, Rv. 249857) e che appare fare leva sul fatto che il momento di della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare in effetti confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o" («le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto, e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive»), rende evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il P.M. non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento, superamento, nella specie, incontestatamente non avvenuto. Va aggiunto che anche la decisione di Sez. 3, n.6224 del 06/11/2008, dep. 2009, Tonni, Rv.242731, richiamata dall'orientamento minoritario a conforto dell'assunto sostenuto, appare, in realtà, testualmente affermare che "il provvedimento amministrativo perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il termine complessivo di novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento medesimo", così apparendo confermare l'epilogo esegetico qui ribadito» (così Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 Cc. (dep. 12/11/2021 ) Rv. 282231 - 01, sopra citata). 1.3. Nel caso di specie, si ribadisce, la convalida del giudice per le indagini preliminari è intervenuta il 10 febbraio 2025, alle ore 11,40, dunque entro il 4 termine di novantasei ore dalla adozione del provvedimento questorile, del 6 febbraio 2025, notificato alle ore 11,40. 1.4. Rispettato l'unico termine in ordine al cui mancato rispetto è prevista sanzione, il motivo è infondato. 2. Ciò premesso, infondato è anche il primo motivo. 2.1. Rileva il Collegio che il giudice per le indagini preliminari ha dato atto delle gravi condotte registrate al termine dell'incontro di calcio Udinese-Venezia, disputato presso il Bluenergy Stadium di Udine il 1 febbraio 2025, e, in particolare, della violenta rissa tra le opposte tifoserie che si affrontavano brandendo bastoni e cinghie dopo che il convoglio ferroviario sul quale erano stati fatti salire taluni dei tifosi del Venezia è stato costretto alla sosta, non prevista, a causa della presenza sui binari di persone con fumogeni e torce incendiarie;
ha sottolineato che, contestualmente alla forzosa fermata del convoglio, lo stesso è stato preso d'assalto da una cinquantina di tifosi dell'Udinese, che colpivano i finestrini del treno con bastoni ed oggetti contundenti, da cui la reazione dei tifosi veneziani taluni dei quali scendevano dal treno. Ha specificamente indicato, tra i facinorosi, l'odierno ricorrente, ER, «noto agli operanti quale appartenente agli "Ultras Udinese 95", che veniva riconosciuto da un ufficiale di P.G. mentre, con una cintura in mano, si allontanava dal luogo degli scontri». 2.2. Si legge, a maggiore specificazione, nel provvedimento del Questore che il riconoscimento de quo è stato effettuato con certezza "per abbigliamento e caratteristiche distintive"; che per le condotte tenute l'odierno ricorrente è stato segnalato con c.n.r. alla locale Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 588, comma 2, lett.c), cod.pen., e 6-ter, comma 1, L. 401/89, in quanto trovato in possesso di strumenti atti ad offendere, nello specifico la cintura;
che le condotte riconducibili al proposto integrano le ipotesi previste dall'art. 6, L. 401/89, al comma 1, lett. a) -con riferimento all'ipotesi prevista per «coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»-, lett. b) -con riferimento all'ipotesi prevista per «coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»-, lett c) - con riferimento all'ipotesi prevista per «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni 5 precedenti per alcuno dei reati di cui [...], agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, [...] o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, [...]»; che tanto è stato ritenuto atto a superare "le garanzie difensive ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241790 per ragioni di particolare necessità ed urgenza dettate dall'esigenza di tutelare efficacemente e senza dilazioni la collettività", da cui la "necessità di adottare un provvedimento amministrativo che valga ad isolare dalle manifestazioni sportive chiunque abbia posto in essere comportamenti o si sia reso autore di particolari reati nei quali è insita la determinazione di predisporsi ad azioni violente o discriminatorie, potendo così costituire pericolo per l'ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica e l'incolumità o la tutela dei diritti fondamentali delle persone comunque interessate agli incontri sportivi", necessità vieppiù veicolata dalla considerazione, ai fini della affermazione di una pericolosità sociale specificamente esplicantesi in ambito sportivo, della sanzione amministrativa irrogata al prevenuto, nel marzo del 2016, da personale della Questura di Udine, per avere egli introdotto una bandiera all'interno dello Stadio Friuli senza esserne autorizzato, nonché dall'essere stato individuato, nel dicembre 2015, insieme ad altri 10 individui appartenenti a gruppi ultras del "Collettivo INC Udine" e "Ultras PN 1995", come uno degli autori del furto di merce esposto alla vendita, reato per cui è stato denunciato, in stato di libertà, ai sensi degli articoli 624, 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod.pen.". 2.2. Si tratta di valutazioni, tutte, da intendersi richiamate e condivise dal Giudice della convalida, laddove, peraltro in assenza del pervenimento di memorie difensive -sia pur sinteticamente- ha attestato che la misura imposta dal Questore «appare giustificata in ragione della pericolosità del prevenuto, desunta dalle modalità della condotta e dalla gravità dei fatti commessi con pericolo per la pubblica incolumità e lesioni ai danni degli operanti intervenuti». 2.3. Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso sia -anche in parte qua- infondato, in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata (che soddisfa i connotati dell'accertamento indiziario richiesto dalla disposizione in ordine ai presupposti di carattere sostanziale dalla stessa richiesti) ha ben esplicitato la ricostruzione fattuale della condotta in considerazione e attribuita all'odierno ricorrente (ut supra); ha motivato sulla necessità dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione sulla scorta dell'esame delle concrete modalità della condotta, nonché della pericolosità del prevenuto (ut supra) e -per relatíonem- in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. 2.4. La prescrizione imposta dal Questore deve qualificarsi come "misura di • prevenzione" (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente 6 pericolosi), che - come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. - deve avere natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello dell'autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere "effetti anticipatori e preparatori". La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di "pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede", non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia). Ciò posto (cfr. Cassaz. Sezioni unite N. 44273 del 2004, Rv. 229110 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778) è altresì vero che la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294). In coerenza, quindi, è stato osservato che, in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (da ult., Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256). In proposito, è stato appunto chiarito che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita ossia deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al ricorso: infatti se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244). 7 2.5. Ferma, dunque, la integrazione della motivazione del Giudice per le indagini preliminari con la ampia motivazione resa al proposito dal Questore -da intendersi richiamata per relationem- la allegazione resa dal ricorrente a proposito della immediata ottemperanza all'obbligo di presentazione, se integra il suo interesse al presente ricorso, non ne determina, tuttavia, la pretesa fondatezza, posto che la prescrizione aggiuntiva è stata ritenuta necessaria altrimenti, in relazione alla gravità dei fatti (preliminarmente indicati e valutati), e neppure contestata dalla difesa, al fine di rendere effettivo il divieto previamente imposto. Si tratta di prescrizione che può essere adottata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, I. 401/89, per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque (ai sensi del comma 5 della disposizione in parola), e che, dunque, è stata presa, in coerenza col dato normativo, dal Questore, sulla base della già dedotta motivazione, ed è stata convalidata dal giudice per le indagini preliminari sulla base della ritenuta gravità delle condotte contestate, idonee a destare allarme sociale, della personalità aggressiva e violenta dell'odierno ricorrente che, estrinsecatasi sia singolarmente che in gruppo, concretizzandosi in partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione, è stata considerata tale da necessitare l'adozione di strumenti immediatamente adeguati ad infrenarla, rispetto alle quali la durata nella sua massima estensione è stata ritenuta congrua. Si tratta di motivazione che impinge giustificazione nella valutazione concreta e specifica della condotta tenuta e del profilo di personalità del ricorrente onde attestarne la pericolosità, a fronte della quale il motivo di ricorso si palesa meramente contestativo, e disancorato dalle ragioni giustificative del provvedimento impugnato, e, pertanto, infondato (ove non ab imis inammissibile). 3. Il ricorso, dunque nella sua complessità infondato, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 giugno 2025 La est. Il Presidente