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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2334/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Nucifero e Raffaele D'Amore, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: e c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, già in persona dei ll. rr. p. t., entrambe P.IVA_2 Controparte_3 rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lorenzo Ioele, presso cui sono elettivamente domiciliate;
RESISTENTI
e CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_3 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ugo prospero Cerruti e Teresa Locuoco, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_5 P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: previo accertamento della nullità del contratto di lavoro del
5.10.2016, dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
[. [...]
ex art. 2126 c.c.; dichiarare la nullità del termine apposto al Controparte_6 contratto di lavoro per violazione del limite di 24 mesi e, per l'effetto, condannare in solido e al risarcimento del Controparte_6 Controparte_3 danno comunitario nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione lorda, pari ad
€.1.673,01; condannare in solido e Controparte_6 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione;
[...]
PER LE RESISTENTI A.IR. E dichiarare la CP_1 CP_6 Controparte_2 carenza di legittimazione passiva ovvero dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite;
PER LA RESISTENTE dichiarare la carenza di legittimazione passiva Controparte_4 ovvero dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.7.2022, il sig. esponeva di essere Parte_1 stato assunto dall' con contratto di lavoro subordinato a Controparte_7 tempo determinato, dal 5.10.2016 al 22.12.2016, e che detto contratto veniva poi ripetutamente prorogato fino al 31.3.2018.
Esponeva che, in data 27.3.2018, aveva sottoscritto, con la medesima agenzia, un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dall'1.4.2018 al
30.4.2018, contratto che veniva anche esso prorogato ripetutamente e fino alla data del
30.4.2019.
Riferiva che, in data 18.4.2019, aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con con decorrenza dall'1.5.2019 al 30.9.2019, e che, per effetto di Controparte_4 successive proroghe, aveva lavorato sino alla data del 31.3.2020.
Affermava che, in detti periodi, la prestazione lavorativa veniva svolta prima in favore di e successivamente di in qualità di Controparte_1 Controparte_3 utilizzatori.
Rappresentava di aver lavorato senza soluzione di continuità, con la qualifica di Con conducente dei bus di linea dell' dal 5.10.2016 al 31.3.2020.
Esponeva che, alla conclusione del rapporto, aveva impugnato i richiamati contratti a termine, chiedendo la reintegra alle dipendenze di e ciò con Controparte_3 raccomandate del 12.5.2020 e del 14.5.2020.
Aggiungeva di aver successivamente proposto un giudizio innanzi al Tribunale di
Avellino, sett. lav., iscritto al R. G. n. 2333/2020 e definito con sentenza n. 734/2021, Con ivi invocando la reintegra alle dipendenze di o il risarcimento del danno ex art. 3
D. Lgs. 23/2015 o la costituzione del rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze
2 di CP_6
Riferiva che le domande erano state rigettate in quanto la natura delle società, in mano pubblica e soggette alla regola dell'assunzione per concorso, impediva la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Deduceva che, in assenza di previa domanda d'accertamento dell'invalidità dei contratti a termine, egli aveva titolo per agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della nullità del contratto di somministrazione per violazione dell'art. 21 D. Lgs. 276/2003, la costituzione del rapporto di fatto ex art. 2126 c.c. alle dipendenze di la declaratoria di nullità dei termini di Controparte_1 durata ed il consequenziale risarcimento del danno comunitario per abusiva reiterazione del contratto a termine, protratto oltre i limiti di cui al D. Lgs. 368/2001, da porsi a carico delle sue società di trasporti in solido ex art. 2560 c.c., essendo
[...] azionista unico di CP_6 Controparte_3
Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 CP_3
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione
[...] Controparte_5 Controparte_4 di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti Controparte_1
e si costituivano tempestivamente in giudizio, Controparte_3 Controparte_4 contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
e eccepivano che, per effetto della Controparte_1 Controparte_3 sentenza n. 734/2021, divenuta definitiva ed incontestabile, si era già formato il giudicato tra le parti, atteso che presupposto del precedente giudizio era l'illegittimità del contratto a termine, profilo identico a quello oggetto della presente controversia.
Sostenevano che il giudicato copriva anche il profilo, già deducibile nel precedente giudizio, del danno comunitario.
Eccepivano l'intervenuta decadenza per tardività della domanda, rispetto ai termini ex art. 39 D. Lgs. 81/2015 ed art. 32 L. 183/2010, per essere cessato il rapporto di somministrazione con in data 30.4.2019 e con in Controparte_1 CP_3 data 30.3.2020, essendo ininfluente il pregresso ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dal ricorrente per tale secondo rapporto.
Chiarivano che non tutti i periodi indicati in ricorso erano effetto di somministrazione, ma solo i periodi sino al 30.4.2018 con e dall'1.5.2018 al 30.3.2020, Controparte_1
a favore di . CP_3
Descrivevano la particolare condizione occupazionale che aveva interessato nelle more il settore dei trasporti, tale da condurre alla stipula di due contratti di prossimità ed
3 acuita dalla pandemia, e che, in attesa del concorso pubblico, aveva giustificato la protrazione dei contratti già in essere per garantire il servizio di trasporto pubblico, di natura essenziale.
Sottolineavano che la somministrazione era una fattispecie trilaterale complessa risultante da due rapporti contrattuali: un rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore e un contratto di lavoro che legava il lavoratore all'agenzia.
Rappresentavano che, con la somministrazione, un dipendente a tempo determinato di un'agenzia per il lavoro veniva prestato ad un committente, che lo inseriva nel suo organico.
Eccepivano l'irrilevanza delle norme ex artt. 2126 e 2560 c.c.
Concludevano ut supra. eccepiva anch'essa l'esistenza di precedente giudicato, atteso che le Controparte_4 domande del ricorrente erano state oggetto di precedenti contenziosi già decisi da codesto Tribunale in senso sfavorevole al lavoratore.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto solo nel 2019 era stata aggiudicataria di gara di appalto, mentre le domande formulate dal ricorrente erano volte alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_6
e al risarcimento del danno con condanna solidale di essa e di ,
[...] Controparte_3 sicché si reputava estranea al giudizio.
Eccepiva, altresì, la tardività del ricorso in quanto i contratti venivano impugnati con diffide del 12.5.2020 e del 14.5.2020, e quindi ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge per la impugnazione di ogni singolo contrato, così come il ricorso non veniva depositato entro i successivi 180 giorni.
Concludeva ut supra.
benché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_5 veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 5.2.2024.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il presente giudizio si focalizza sull'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e sulla Controparte_6 condanna solidale di tale società e di al risarcimento del danno Controparte_3 comunitario, ex art. 32 L. n. 183/2010, nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione lorda, per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine.
4 Le domande proposte dal lavoratore si presenterebbero finanche inammissibili in forza della precedente pronuncia dell'intestato Tribunale, che preclude l'esame di merito delle pretese.
Va rilevato, difatti, che il ricorrente, già con ricorso ex art. 700 c.p.c. (R. G. n.
2417/2020, e, poi, con successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. (R. G. n. 2333/2020), aveva adito il Tribunale di Avellino al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegra nel posto di lavoro, in conseguenza della cessazione del rapporto di somministrazione addì 31.3.2020.
I suddetti giudizi si concludevano con provvedimenti di rigetto.
In particolare, l'ordinanza cautelare di rigetto cron. n. 15624/2020 del 10.12.2020, pronunciata da questo Tribunale in persona della dott.ssa Alessia Marotta, così statuiva: “Nel merito, la domanda cautelare va rigettata in quanto infondata. Va innanzitutto evidenziata
l'inconferenza dei richiami ad un preteso licenziamento;
sulla scorta di quanto allegato dallo stesso ricorrente, non si è verificato alcun licenziamento, ma solo lo spirare dell'ultimo dei contratti di somministrazione a termine intercorsi tra le parti, a cui non ha fatto seguito la reiterazione di ulteriore contratto di somministrazione. Parte ricorrente chiede al Tribunale di “… dichiarare illegittima la condotta assunta a danno di (...) e condannare l'
[...] alla chiamata dello stesso alle dipendenze dell'utilizzatore, alla reintegra Controparte_8 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dal mese di maggio
2020, data in cui si è provveduto alla chiamata di altri lavoratori, fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dal
20 maggio 2020 e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. Con condanna alle spese di lite ed al compenso professionale con distrazione”. Il riferimento è chiaro al ripristino dello status quo ante rispetto alla cessazione dell'ultimo dei rapporti di somministrazione a tempo determinato succedutisi nel tempo. Non c'è licenziamento. Ad essere prospettata è la illegittima pretermissione della parte nella individuazione dei lavoratori che la ha ulteriormente somministrato all'utilizzatore convenuto in giudizio. Questo esclude, CP_4 innanzitutto, ogni rilevanza ai fini di causa del richiamo operato in ricorso ad una (pretesa) violazione dell'art.
24 del D. Lgs n. 81/2015, che prevede un diritto ad essere preferiti nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori che soddisfino certi requisiti. Non appare questa la volontà del ricorrente, il quale chiedendo di condannare sia l' che la “alla chiamata dello stesso alle dipendenze Controparte_3 Controparte_4 dell'utilizzatore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica” opera un chiaro ed inequivoco riferimento allo schema del contratto di somministrazione
(altrimenti sarebbe incomprensibile la richiesta di condanna nei confronti di Lavorint, come anche il richiamo alla figura dell'utilizzatore), ed alla reintegra nel posto alle medesime condizioni preesistenti, posto e condizioni che certo non erano quelle di un rapporto a tempo indeterminato giammai instaurato e nel quale nessuna reintegra può essere ipotizzata. Così individuato l'oggetto del giudizio, le doglianze mosse alla “legittimità delle chiamate dei nuovi lavoratori a discapito di chi ha lavorato con le stesse mansioni e alle dipendenze dello stesso utilizzatore, con il superamento di qualsiasi limite temporale nonché della percentuale dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato”, così come ad una pure paventata condotta discriminatoria da parte dei resistenti, appaiono assolutamente generiche e priva di qualsivoglia allegazione che ne consenta la valutazione
5 nei termini oggetto di ricorso. Parte ricorrente non fornisce alcuna indicazione che consenta di circostanziare tali nuovi rapporti, e quindi di operare una qualsivoglia forma di valutazione sulla legittimità delle scelte operate sia da sia da : la mancata indicazione degli altri lavoratori illegittimamente preferiti (così si CP_4 CP_3 afferma) preclude ogni e qualsiasi valutazione sulla legittimità delle scelte operate da Lavorint ed, eventualmente, da , impedendo ab origine ogni possibilità di confronto con la condizione del ricorrente e di necessaria CP_3 verifica. Le doglianze sono generiche, prive di allegazioni ed in alcun modo contestualizzate, e non permettono alcuna ulteriore verifica e valutazione. Né al difetto di allegazione si può sopperire con la prova orale richiesta, considerato che anche questa è capitolata con un generico riferimento al contenuto del ricorso. L'accordo di prossimità del 12.12.2019 non prevede alcun obbligo di rinnovare e reiterare i contratti in essere, né tantomeno esso e la successiva nota Air “disponevano di richiamare il personale in somministrazione fino al termine della selezione pubblica per l'assunzione in ruolo”. Nulla si legge in tal senso nell'accordo del 12.12.2019, mentre la nota Co
che dovrebbe essere individuata in quella con data 01.4.2020 avente ad oggetto “disdetta contratti interinali”, Co manifesta la mera “intenzione” da parte della stessa di riassumere i lavoratori interinali nelle more della procedura per l'assunzione dei lavoratori. Una mera intenzione, appunto, e giammai un obbligo”.
Il Tribunale di Avellino, in persona del dott. Ciro Luce, nella sentenza n. 734/2021 così statuiva: “Ritenendo, sulla scorta di quanto argomentato nel corpo del ricorso e dal tenore delle altre domande, Co che l'intento sia quello di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro con opera comunque il divieto di cui all'art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009. “Con l'art. 18 il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perchè l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono;
l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, perchè la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente;
va esclusa la portata innovativa del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4, che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali;
una volta affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio richiamato secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità; diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte
Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale” Cass. 3621 del 2018, cui adde n. 3662 del 2019, richiamate entrambe anche da 21469/2020). Tanto preclude la disamina di ogni altra questione. Gli altri due capi di domanda fanno chiaramente riferimento alla disciplina del licenziamento individuale, siccome delineata dall'art.
3 Dlgs n. 23/2015, con richiesta della reintegra nel posto di lavoro: la reintegra presuppone un rapporto già esistente dal quale la parte sia stata estromessa, e comunque a fugare ogni dubbio sull'oggetto della domanda vi
è il fatto che alla richiesta di reintegra si accompagnino le due istanze collegate alla disciplina del licenziamento.
6 Tanto premesso, è agevole rilevare che nessun rapporto di lavoro si è mai instaurato tra il ricorrente ed
[...]
, e che quindi non vi è stato alcun licenziamento da parte di , ma solo l'ordinario CP_3 CP_3 raggiungimento del termine di cessazione delle somministrazioni operate da Lavorint. Nel capo n. 3) la indennità ex art. 3 co. 1 Dlgs 23/2015 viene richiesta anche a ma nemmeno nella vicenda con si può CP_4 CP_4 nemmeno configurare uno dei casi a cui l'art. 3 co. 1 collega il diritto alla indennità. Si tratta di “casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”, e, come già detto, non ha giammai licenziato”. CP_4
2. Dalla disamina dei provvedimenti giudiziali sopra richiamati, emerge che le impugnative per presunto licenziamento venivano ritenute inconferenti dall'intestato
Tribunale e, quindi, rigettate, e ciò sia nei confronti del somministratore, per insussistenza dei presupposti del licenziamento in ragione dello spirare del naturale termine di durata dei contratti, sia nei confronti di e di Controparte_1
per assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra il ricorrente e le Controparte_3 società partecipate e, soprattutto, per impossibilità di costituirlo.
Ebbene, il ricorrente, nell'impugnativa di licenziamento e nel formulare domanda di reintegra nell'organico della società di autotrasporti, aveva già proposto una implicita domanda di accertamento della posizione datoriale in capo ad una delle due società utilizzatrici, domanda che veniva rigettata in ragione del divieto di reclutamento di personale con una forma diversa dal concorso.
Invero, e , quali società a partecipazione pubblica, Controparte_1 CP_3 sono vincolate, nella procedura di reclutamento del personale, dalla previsione normativa di cui all'art. 19 D. Lgs 175/2016 (e già in precedenza, dall'art. 18 D.L.
112/2008), espressamente richiamata dal Tribunale nella sentenza n. 734/2021.
Difatti, la domanda di reintegrazione dei confronti della società pubblica postula e contiene implicitamente una domanda di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nei confronti della stessa.
Ciò impone di ritenere che una nuova domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'altra società utilizzatrice, anche quale ulteriore presupposto del risarcimento del danno comunitario invocato in ricorso, sia inammissibile proprio per la formazione tra le parti di un giudicato implicito, che, al pari del giudicato esplicito, copre il dedotto ed il deducibile.
Sul punto, occorre chiarire la portata estensiva ed i limiti oggettivi del giudicato.
Quest'ultimo contiene una regula iuris che disciplina ogni aspetto espresso ed inespresso del petitum, coinvolgendo ogni profilo che sia riconducibile alla domanda ed estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esplicitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,
7 sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
In altri termini, il perimetro del giudicato opera oltre la sua lettera, finendo per incidere non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi di esso, ancorché non dedotti nel giudizio in maniera espressa, senza però estendersi ai fatti ad esso cronologicamente successivi ed ai profili del petitum e della causa petendi che poggino su diversi presupposti di fatto
(Cassazione civile, sez. I, 09/11/2022, n. 33021: “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone”; Cassazione civile, sez. III, 11/01/2024, n.
1259: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”).
Dunque, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione ad un medesimo oggetto, estendendosi oltre le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito) ed investendo anche tutte quelle altre questioni, proponibili sia in via di azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese avanzate
(giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
8 costituiscono il petitum del primo (Cassazione civile, sez. III, 14/12/2024, n. 32547).
Più in dettaglio, ciò impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento.
A presidio dell'immutabilità della res iudicata, l'ordinamento giuridico contempla un generale divieto di ne bis in idem, che per l'appunto impedisce il riesame delle questioni già decise con sentenza definitiva e di ogni altra questione connessa e collegata (Cassazione civile, sez. un., n. 13916/2006: “L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (essendo tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensivi)”; nello stesso senso: Cass. n. 15493/2015, n. 10156/2017, n. 1502/2018, n. 5555/2018;
Corte di Giustizia U.E., sez. IV, 23/03/2023, C-412/21: “L'applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore
(condizione «bis») e dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»). Per quanto riguarda, in primis, la condizione
«idem», essa richiede che i fatti materiali siano identici, e non semplicemente simili. L'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda, in secundis la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa”).
Laddove permangono immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, oggetto dell'accertamento contenuto nel giudicato, la situazione accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione nuova o diversa da quella effettuata nella sentenza emessa a conclusione di quel procedimento e divenuta definitiva (Cassazione civile, sez. un. n. 16058/2008).
Tale risultato, come detto, si estende ad ogni altra questione che poggi sugli identici fatti oggetto del giudicato, benché non emersa espressamente.
3. L'efficacia del giudicato, nel caso di specie ritualmente formatosi ex artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c., determina l'irretrattabilità di quanto statuito nella pronuncia di merito sopra indicata (sentenza n. 734/2021, che assorbe il provvedimento cautelare succitato), la quale impedirebbe l'esame e la decisione nel merito della domanda
9 oggetto del presente giudizio sia in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di sia Controparte_6 in ordine all'accertamento della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti delle sole società utilizzatrici, e ciò in quanto i presupposti fattuali sono rimasti pacificamente inalterati rispetto a quelli coinvolti nel precedente giudizio.
Nel caso in esame, infatti, non si è verificata alcuna sopravvenienza fattuale rispetto alle questioni esaminate dal primo giudice.
Quest'ultimo, nel rigettare la domanda di reintegra proposta dallo stesso odierno istante nei confronti di e nell'accertare l'impossibilità di costituire Controparte_3 giudizialmente il rapporto con un soggetto giuridico sottoposto alla regola concorsuale, ha implicitamente disatteso ogni possibilità del ricorrente di ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società in mano pubblica.
La proposizione di una siffatta domanda non più nei confronti di Controparte_3 bensì nei confronti di ben potrebbe comportare Controparte_6
l'elusione del giudicato implicito già formatosi, giacché parimenti non potrà che pervenirsi alla medesima conclusione di preclusione legale alla costituzione e/o conversione del rapporto da parte del giudice.
Peraltro, la norma evocata, ossia l'art. 2126 c.c., nulla ha a che fare con la pretesa avanzata in ricorso, rispetto alla quale essa si presenta inconferente giacché essa tutela esclusivamente i diritti retributivi e contributivi, rendendo a tal uopo inopponibile l'eventuale nullità del contratto di lavoro, senza consentire alcun effetto sanante.
Né può soccorrere l'indicazione della natura solo fattuale del rapporto di lavoro di cui si chiede l'accertamento, e ciò proprio in quanto tale accertamento potrebbe produrre conseguenze esclusivamente retributive e contributive, e giammai risarcitorie.
In sostanza, non può essere considerato datore di Controparte_6 lavoro, neppure di fatto, sia per la medesima ragione già indicata nel pregresso giudicato (cioè a causa della regola del concorso), sia perché, quand'anche il contratto di lavoro fosse nullo, nessun rapporto potrebbe comunque venire a costituirsi con tale società, la quale resterebbe obbligata al solo pagamento delle retribuzioni e dei contributi in forza dell'art. 2126 c.c., ove omessi, e non già al risarcimento di alcun danno in favore del lavoratore, men che meno per la pretesa abusività della reiterazione dei contratti di somministrazione a termine e delle loro proroghe.
Come si vede, dunque, pur volendo “aggirare” il giudicato, il petitum sostanziale a cui
è diretto il ricorso, ossia il risarcimento del danno comunitario, non può essere
10 conseguito dal lavoratore, il quale non può vantare alcun titolo giuridico per ottenere il riconoscimento della pretesa risarcitoria, mossa nei confronti di un soggetto a cui in nessun caso può essere imputata la posizione di datore di lavoro (come a chiare lettere indicato nel giudicato anzidetto).
Pertanto, oltre che inammissibile, il ricorso per ciò solo sarebbe comunque infondato.
Inoltre, nessuna domanda viene proposta nei confronti delle due società di somministrazione, pur evocate in giudizio dal ricorrente, il quale, però, nelle conclusioni del ricorso, non articola la domanda risarcitoria anche a loro carico.
Sul punto, deve osservarsi che l'art. 39 D. Lgs. 81/2015 (applicabile alla fattispecie ratione temporis in luogo del D. Lgs. 276/2003, a fronte dell'epoca dei fatti, risalenti al 2016 ed agli anni successivi) richiede la costituzione del rapporto con l'utilizzatore ai fini del risarcimento del danno in caso di somministrazione illecita, ed alla stessa conclusione si deve pervenire per il danno comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine in base al precedente art. 28 (che pure fa riferimento espresso al datore di lavoro), il cui risarcimento può essere richiesto esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, e non già nei confronti del preteso datore di fatto, vieppiù se il rapporto con esso non possa costituirsi per preclusione ex lege, come avviene nel caso delle società private in mano pubblica.
4. In ogni caso, pur volendo esaminare il merito dell'azione, vanno condivise le statuizioni contenute nella sentenza n. 25/2025, pronunciata in fattispecie pienamente sovrapponibile da questo Tribunale, in persona della dott.ssa Monica d'Agostino, e ciò anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, nella richiamata sentenza si legge: “… nel caso di specie non risulta in atti alcuna prova di una tempestiva impugnazione, siccome sopra delineata, del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente in data 5.10.2016. La parte ricorrente ha prodotto in atti solo la prova dell'avvenuta impugnazione stragiudiziale dei contratti de quibus notificata alla parte resistente nel maggio 2020 e, quindi, ben oltre i 60 giorni successivi alla conclusione del contratto di cui in questa sede si duole. Ne consegue da ciò che la parte ricorrente risulta oramai decaduta dalla possibilità di dolersi della legittimità del contratto stipulato in data
5.10.2016. Nessuna specifica doglianza è stata proposta con riferimento agli altri contratti succedutisi nel tempo.
La pronunciata decadenza, tuttavia, non preclude in assoluto la possibilità di dolersi della durata dei contratti, complessivamente considerata, e chiedere il risarcimento del danno derivante al lavoratore proprio dal superamento dei limiti temporali previsti dalle disposizioni in materia. … nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente abbia svolto la propria prestazione lavorativa in favore dell' già Controparte_3 Controparte_9
in forza di una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato dal 5.10.2016 al
[...]
31.3.2020 e, quindi, per un periodo di circa quattro anni. Tale arco temporale, peraltro di poco superiore ai limiti temporali di solito prescritti per i contratti a tempo determinato, risulta giustificato dall'esigenza, esplicitata dall'Amministrazione nella documentazione depositata in atti, di espletare le procedure concorsuali, unica strada percorribile per fra fronte al turn over che l' aveva subito in quegli anni. Dunque, l'utilizzo Parte_2
11 prolungato del personale in somministrazione si è rilevata una scelta ragionevole e induce questo GDL ad escludere la sussistenza, nel caso di specie, di una fattispecie riconducibile ad una ipotesi di contratto in frode alla legge. Per tali motivi si ritiene infondata anche la domanda risarcitoria, siccome formulata in ricorso”.
Nella presente sede giudiziale, occorre precisare che la missiva d'impugnazione in atti, risalente all'8.5.2020, pacificamente tardiva rispetto al primo contratto (5.10.2016 –
30.4.2019), quanto al secondo contratto (1.5.2019 – 31.3.2020) non è stata seguita dall'introduzione del ricorso giudiziario nel termine di legge ex artt. 28 e 39 D. Lgs.
81/2015 ed ex art. 6 L. 604/1966, come novellato dall'art. 32 L. 183/2010, ossia entro i 180 giorni successivi all'8.5.2020.
Del resto, ove si sostenga, come pure affermato dal ricorrente in corso di causa, che il ricorso, con cui è stato introdotto il giudizio definito con il predetto giudicato, ha impedito il maturare della decadenza, non potrà che ravvisarsi una assoluta identità di petitum rispetto a quello oggetto del presente giudizio, il che a fortiori corrobora il riscontro di una preclusione ex iudicato.
Di contro, ove si ipotizzi che l'odierno ricorso contenga un petitum differente, ferma l'identità delle questioni e la sussistenza di un giudicato implicito sull'identica questione, comunque si dovrà ritenere avverata la decadenza prefata, che parimenti impedisce l'esame della domanda risarcitoria.
Tuttavia, va rilevato che la decadenza non pregiudica il diritto del lavoratore di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento di altri e diversi profili di danno derivanti dall'illegittimo ricorso alla somministrazione temporanea (Cassazione civile, sez. lav.,
n. 22861, 21.7.2022: “In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove
l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva
2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20”).
, l'esame di merito della domanda risarcitoria ne rivela comunque CP_10
l'infondatezza, poiché, come condivisibilmente sostenuto nella sentenza n. 25/2025,
l'estensione cronologica delle proroghe dei due contratti a termine, sebbene protratta oltre i limiti legali, è giustificata dall'eccezionalità degli eventi e delle esigenze pubblicistiche dedotte dalle sue società di autotrasporti, le quali hanno dedotto circostanze di fatto e di diritto (su tutte, le tempistiche per la celebrazione delle
12 procedure concorsuali e le emergenze connesse alla pandemia, nonché le esigenze pubbliche del servizio di che non sono state contestate specificamente e che Pt_3 rendono non irragionevolmente temporaneo il ricorso prolungato alla somministrazione ed alle proroghe del contratto a tempo determinato al di là del preteso termine di 24 mesi.
Anche nel presente giudizio, invero, le predette condizioni di fatto conducono ad escludere l'intervento di un accordo in frode alla legge tra somministratore ed utilizzatore, che possa rendere elusivo il ricorso reiterato e continuativo alla somministrazione ed ingenerare il diritto al risarcimento in capo al lavoratore.
Nella fattispecie, non potendosi riscontrare tale intento fraudolento, la durata della somministrazione e dei contratti a termine, pur in misura superiore a quella ammissibile, non può essere dichiarata illegittima, sicché non spetta al lavoratore il preteso risarcimento del danno.
Alla luce di quanto argomentato, il ricorso va respinto. Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del disputatum e con liquidazione unitaria in favore delle due società di autotrasporti, a fronte dell'unitarietà della difesa, con l'aumento di cui all'art. 4 co. 4 D. M. 55 citato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in favore di Lavoro Doc S.p.a. per l'assenza di attività difensiva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e in persona dei ll. rr. p. t., che liquida Controparte_6 Controparte_3 in € 2.750,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_4
in persona del l. r. p. t., che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario
[...]
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 13.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2334/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Nucifero e Raffaele D'Amore, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: e c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, già in persona dei ll. rr. p. t., entrambe P.IVA_2 Controparte_3 rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lorenzo Ioele, presso cui sono elettivamente domiciliate;
RESISTENTI
e CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_3 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ugo prospero Cerruti e Teresa Locuoco, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_5 P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: previo accertamento della nullità del contratto di lavoro del
5.10.2016, dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
[. [...]
ex art. 2126 c.c.; dichiarare la nullità del termine apposto al Controparte_6 contratto di lavoro per violazione del limite di 24 mesi e, per l'effetto, condannare in solido e al risarcimento del Controparte_6 Controparte_3 danno comunitario nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione lorda, pari ad
€.1.673,01; condannare in solido e Controparte_6 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione;
[...]
PER LE RESISTENTI A.IR. E dichiarare la CP_1 CP_6 Controparte_2 carenza di legittimazione passiva ovvero dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite;
PER LA RESISTENTE dichiarare la carenza di legittimazione passiva Controparte_4 ovvero dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.7.2022, il sig. esponeva di essere Parte_1 stato assunto dall' con contratto di lavoro subordinato a Controparte_7 tempo determinato, dal 5.10.2016 al 22.12.2016, e che detto contratto veniva poi ripetutamente prorogato fino al 31.3.2018.
Esponeva che, in data 27.3.2018, aveva sottoscritto, con la medesima agenzia, un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dall'1.4.2018 al
30.4.2018, contratto che veniva anche esso prorogato ripetutamente e fino alla data del
30.4.2019.
Riferiva che, in data 18.4.2019, aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con con decorrenza dall'1.5.2019 al 30.9.2019, e che, per effetto di Controparte_4 successive proroghe, aveva lavorato sino alla data del 31.3.2020.
Affermava che, in detti periodi, la prestazione lavorativa veniva svolta prima in favore di e successivamente di in qualità di Controparte_1 Controparte_3 utilizzatori.
Rappresentava di aver lavorato senza soluzione di continuità, con la qualifica di Con conducente dei bus di linea dell' dal 5.10.2016 al 31.3.2020.
Esponeva che, alla conclusione del rapporto, aveva impugnato i richiamati contratti a termine, chiedendo la reintegra alle dipendenze di e ciò con Controparte_3 raccomandate del 12.5.2020 e del 14.5.2020.
Aggiungeva di aver successivamente proposto un giudizio innanzi al Tribunale di
Avellino, sett. lav., iscritto al R. G. n. 2333/2020 e definito con sentenza n. 734/2021, Con ivi invocando la reintegra alle dipendenze di o il risarcimento del danno ex art. 3
D. Lgs. 23/2015 o la costituzione del rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze
2 di CP_6
Riferiva che le domande erano state rigettate in quanto la natura delle società, in mano pubblica e soggette alla regola dell'assunzione per concorso, impediva la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Deduceva che, in assenza di previa domanda d'accertamento dell'invalidità dei contratti a termine, egli aveva titolo per agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della nullità del contratto di somministrazione per violazione dell'art. 21 D. Lgs. 276/2003, la costituzione del rapporto di fatto ex art. 2126 c.c. alle dipendenze di la declaratoria di nullità dei termini di Controparte_1 durata ed il consequenziale risarcimento del danno comunitario per abusiva reiterazione del contratto a termine, protratto oltre i limiti di cui al D. Lgs. 368/2001, da porsi a carico delle sue società di trasporti in solido ex art. 2560 c.c., essendo
[...] azionista unico di CP_6 Controparte_3
Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 CP_3
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione
[...] Controparte_5 Controparte_4 di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti Controparte_1
e si costituivano tempestivamente in giudizio, Controparte_3 Controparte_4 contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
e eccepivano che, per effetto della Controparte_1 Controparte_3 sentenza n. 734/2021, divenuta definitiva ed incontestabile, si era già formato il giudicato tra le parti, atteso che presupposto del precedente giudizio era l'illegittimità del contratto a termine, profilo identico a quello oggetto della presente controversia.
Sostenevano che il giudicato copriva anche il profilo, già deducibile nel precedente giudizio, del danno comunitario.
Eccepivano l'intervenuta decadenza per tardività della domanda, rispetto ai termini ex art. 39 D. Lgs. 81/2015 ed art. 32 L. 183/2010, per essere cessato il rapporto di somministrazione con in data 30.4.2019 e con in Controparte_1 CP_3 data 30.3.2020, essendo ininfluente il pregresso ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dal ricorrente per tale secondo rapporto.
Chiarivano che non tutti i periodi indicati in ricorso erano effetto di somministrazione, ma solo i periodi sino al 30.4.2018 con e dall'1.5.2018 al 30.3.2020, Controparte_1
a favore di . CP_3
Descrivevano la particolare condizione occupazionale che aveva interessato nelle more il settore dei trasporti, tale da condurre alla stipula di due contratti di prossimità ed
3 acuita dalla pandemia, e che, in attesa del concorso pubblico, aveva giustificato la protrazione dei contratti già in essere per garantire il servizio di trasporto pubblico, di natura essenziale.
Sottolineavano che la somministrazione era una fattispecie trilaterale complessa risultante da due rapporti contrattuali: un rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore e un contratto di lavoro che legava il lavoratore all'agenzia.
Rappresentavano che, con la somministrazione, un dipendente a tempo determinato di un'agenzia per il lavoro veniva prestato ad un committente, che lo inseriva nel suo organico.
Eccepivano l'irrilevanza delle norme ex artt. 2126 e 2560 c.c.
Concludevano ut supra. eccepiva anch'essa l'esistenza di precedente giudicato, atteso che le Controparte_4 domande del ricorrente erano state oggetto di precedenti contenziosi già decisi da codesto Tribunale in senso sfavorevole al lavoratore.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto solo nel 2019 era stata aggiudicataria di gara di appalto, mentre le domande formulate dal ricorrente erano volte alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_6
e al risarcimento del danno con condanna solidale di essa e di ,
[...] Controparte_3 sicché si reputava estranea al giudizio.
Eccepiva, altresì, la tardività del ricorso in quanto i contratti venivano impugnati con diffide del 12.5.2020 e del 14.5.2020, e quindi ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge per la impugnazione di ogni singolo contrato, così come il ricorso non veniva depositato entro i successivi 180 giorni.
Concludeva ut supra.
benché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_5 veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 5.2.2024.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il presente giudizio si focalizza sull'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e sulla Controparte_6 condanna solidale di tale società e di al risarcimento del danno Controparte_3 comunitario, ex art. 32 L. n. 183/2010, nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione lorda, per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine.
4 Le domande proposte dal lavoratore si presenterebbero finanche inammissibili in forza della precedente pronuncia dell'intestato Tribunale, che preclude l'esame di merito delle pretese.
Va rilevato, difatti, che il ricorrente, già con ricorso ex art. 700 c.p.c. (R. G. n.
2417/2020, e, poi, con successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. (R. G. n. 2333/2020), aveva adito il Tribunale di Avellino al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegra nel posto di lavoro, in conseguenza della cessazione del rapporto di somministrazione addì 31.3.2020.
I suddetti giudizi si concludevano con provvedimenti di rigetto.
In particolare, l'ordinanza cautelare di rigetto cron. n. 15624/2020 del 10.12.2020, pronunciata da questo Tribunale in persona della dott.ssa Alessia Marotta, così statuiva: “Nel merito, la domanda cautelare va rigettata in quanto infondata. Va innanzitutto evidenziata
l'inconferenza dei richiami ad un preteso licenziamento;
sulla scorta di quanto allegato dallo stesso ricorrente, non si è verificato alcun licenziamento, ma solo lo spirare dell'ultimo dei contratti di somministrazione a termine intercorsi tra le parti, a cui non ha fatto seguito la reiterazione di ulteriore contratto di somministrazione. Parte ricorrente chiede al Tribunale di “… dichiarare illegittima la condotta assunta a danno di (...) e condannare l'
[...] alla chiamata dello stesso alle dipendenze dell'utilizzatore, alla reintegra Controparte_8 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dal mese di maggio
2020, data in cui si è provveduto alla chiamata di altri lavoratori, fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dal
20 maggio 2020 e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. Con condanna alle spese di lite ed al compenso professionale con distrazione”. Il riferimento è chiaro al ripristino dello status quo ante rispetto alla cessazione dell'ultimo dei rapporti di somministrazione a tempo determinato succedutisi nel tempo. Non c'è licenziamento. Ad essere prospettata è la illegittima pretermissione della parte nella individuazione dei lavoratori che la ha ulteriormente somministrato all'utilizzatore convenuto in giudizio. Questo esclude, CP_4 innanzitutto, ogni rilevanza ai fini di causa del richiamo operato in ricorso ad una (pretesa) violazione dell'art.
24 del D. Lgs n. 81/2015, che prevede un diritto ad essere preferiti nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori che soddisfino certi requisiti. Non appare questa la volontà del ricorrente, il quale chiedendo di condannare sia l' che la “alla chiamata dello stesso alle dipendenze Controparte_3 Controparte_4 dell'utilizzatore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica” opera un chiaro ed inequivoco riferimento allo schema del contratto di somministrazione
(altrimenti sarebbe incomprensibile la richiesta di condanna nei confronti di Lavorint, come anche il richiamo alla figura dell'utilizzatore), ed alla reintegra nel posto alle medesime condizioni preesistenti, posto e condizioni che certo non erano quelle di un rapporto a tempo indeterminato giammai instaurato e nel quale nessuna reintegra può essere ipotizzata. Così individuato l'oggetto del giudizio, le doglianze mosse alla “legittimità delle chiamate dei nuovi lavoratori a discapito di chi ha lavorato con le stesse mansioni e alle dipendenze dello stesso utilizzatore, con il superamento di qualsiasi limite temporale nonché della percentuale dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato”, così come ad una pure paventata condotta discriminatoria da parte dei resistenti, appaiono assolutamente generiche e priva di qualsivoglia allegazione che ne consenta la valutazione
5 nei termini oggetto di ricorso. Parte ricorrente non fornisce alcuna indicazione che consenta di circostanziare tali nuovi rapporti, e quindi di operare una qualsivoglia forma di valutazione sulla legittimità delle scelte operate sia da sia da : la mancata indicazione degli altri lavoratori illegittimamente preferiti (così si CP_4 CP_3 afferma) preclude ogni e qualsiasi valutazione sulla legittimità delle scelte operate da Lavorint ed, eventualmente, da , impedendo ab origine ogni possibilità di confronto con la condizione del ricorrente e di necessaria CP_3 verifica. Le doglianze sono generiche, prive di allegazioni ed in alcun modo contestualizzate, e non permettono alcuna ulteriore verifica e valutazione. Né al difetto di allegazione si può sopperire con la prova orale richiesta, considerato che anche questa è capitolata con un generico riferimento al contenuto del ricorso. L'accordo di prossimità del 12.12.2019 non prevede alcun obbligo di rinnovare e reiterare i contratti in essere, né tantomeno esso e la successiva nota Air “disponevano di richiamare il personale in somministrazione fino al termine della selezione pubblica per l'assunzione in ruolo”. Nulla si legge in tal senso nell'accordo del 12.12.2019, mentre la nota Co
che dovrebbe essere individuata in quella con data 01.4.2020 avente ad oggetto “disdetta contratti interinali”, Co manifesta la mera “intenzione” da parte della stessa di riassumere i lavoratori interinali nelle more della procedura per l'assunzione dei lavoratori. Una mera intenzione, appunto, e giammai un obbligo”.
Il Tribunale di Avellino, in persona del dott. Ciro Luce, nella sentenza n. 734/2021 così statuiva: “Ritenendo, sulla scorta di quanto argomentato nel corpo del ricorso e dal tenore delle altre domande, Co che l'intento sia quello di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro con opera comunque il divieto di cui all'art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009. “Con l'art. 18 il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perchè l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono;
l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, perchè la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente;
va esclusa la portata innovativa del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4, che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali;
una volta affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio richiamato secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità; diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte
Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale” Cass. 3621 del 2018, cui adde n. 3662 del 2019, richiamate entrambe anche da 21469/2020). Tanto preclude la disamina di ogni altra questione. Gli altri due capi di domanda fanno chiaramente riferimento alla disciplina del licenziamento individuale, siccome delineata dall'art.
3 Dlgs n. 23/2015, con richiesta della reintegra nel posto di lavoro: la reintegra presuppone un rapporto già esistente dal quale la parte sia stata estromessa, e comunque a fugare ogni dubbio sull'oggetto della domanda vi
è il fatto che alla richiesta di reintegra si accompagnino le due istanze collegate alla disciplina del licenziamento.
6 Tanto premesso, è agevole rilevare che nessun rapporto di lavoro si è mai instaurato tra il ricorrente ed
[...]
, e che quindi non vi è stato alcun licenziamento da parte di , ma solo l'ordinario CP_3 CP_3 raggiungimento del termine di cessazione delle somministrazioni operate da Lavorint. Nel capo n. 3) la indennità ex art. 3 co. 1 Dlgs 23/2015 viene richiesta anche a ma nemmeno nella vicenda con si può CP_4 CP_4 nemmeno configurare uno dei casi a cui l'art. 3 co. 1 collega il diritto alla indennità. Si tratta di “casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”, e, come già detto, non ha giammai licenziato”. CP_4
2. Dalla disamina dei provvedimenti giudiziali sopra richiamati, emerge che le impugnative per presunto licenziamento venivano ritenute inconferenti dall'intestato
Tribunale e, quindi, rigettate, e ciò sia nei confronti del somministratore, per insussistenza dei presupposti del licenziamento in ragione dello spirare del naturale termine di durata dei contratti, sia nei confronti di e di Controparte_1
per assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra il ricorrente e le Controparte_3 società partecipate e, soprattutto, per impossibilità di costituirlo.
Ebbene, il ricorrente, nell'impugnativa di licenziamento e nel formulare domanda di reintegra nell'organico della società di autotrasporti, aveva già proposto una implicita domanda di accertamento della posizione datoriale in capo ad una delle due società utilizzatrici, domanda che veniva rigettata in ragione del divieto di reclutamento di personale con una forma diversa dal concorso.
Invero, e , quali società a partecipazione pubblica, Controparte_1 CP_3 sono vincolate, nella procedura di reclutamento del personale, dalla previsione normativa di cui all'art. 19 D. Lgs 175/2016 (e già in precedenza, dall'art. 18 D.L.
112/2008), espressamente richiamata dal Tribunale nella sentenza n. 734/2021.
Difatti, la domanda di reintegrazione dei confronti della società pubblica postula e contiene implicitamente una domanda di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nei confronti della stessa.
Ciò impone di ritenere che una nuova domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'altra società utilizzatrice, anche quale ulteriore presupposto del risarcimento del danno comunitario invocato in ricorso, sia inammissibile proprio per la formazione tra le parti di un giudicato implicito, che, al pari del giudicato esplicito, copre il dedotto ed il deducibile.
Sul punto, occorre chiarire la portata estensiva ed i limiti oggettivi del giudicato.
Quest'ultimo contiene una regula iuris che disciplina ogni aspetto espresso ed inespresso del petitum, coinvolgendo ogni profilo che sia riconducibile alla domanda ed estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esplicitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,
7 sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
In altri termini, il perimetro del giudicato opera oltre la sua lettera, finendo per incidere non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi di esso, ancorché non dedotti nel giudizio in maniera espressa, senza però estendersi ai fatti ad esso cronologicamente successivi ed ai profili del petitum e della causa petendi che poggino su diversi presupposti di fatto
(Cassazione civile, sez. I, 09/11/2022, n. 33021: “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone”; Cassazione civile, sez. III, 11/01/2024, n.
1259: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”).
Dunque, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione ad un medesimo oggetto, estendendosi oltre le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito) ed investendo anche tutte quelle altre questioni, proponibili sia in via di azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese avanzate
(giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
8 costituiscono il petitum del primo (Cassazione civile, sez. III, 14/12/2024, n. 32547).
Più in dettaglio, ciò impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento.
A presidio dell'immutabilità della res iudicata, l'ordinamento giuridico contempla un generale divieto di ne bis in idem, che per l'appunto impedisce il riesame delle questioni già decise con sentenza definitiva e di ogni altra questione connessa e collegata (Cassazione civile, sez. un., n. 13916/2006: “L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (essendo tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensivi)”; nello stesso senso: Cass. n. 15493/2015, n. 10156/2017, n. 1502/2018, n. 5555/2018;
Corte di Giustizia U.E., sez. IV, 23/03/2023, C-412/21: “L'applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore
(condizione «bis») e dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»). Per quanto riguarda, in primis, la condizione
«idem», essa richiede che i fatti materiali siano identici, e non semplicemente simili. L'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda, in secundis la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa”).
Laddove permangono immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, oggetto dell'accertamento contenuto nel giudicato, la situazione accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione nuova o diversa da quella effettuata nella sentenza emessa a conclusione di quel procedimento e divenuta definitiva (Cassazione civile, sez. un. n. 16058/2008).
Tale risultato, come detto, si estende ad ogni altra questione che poggi sugli identici fatti oggetto del giudicato, benché non emersa espressamente.
3. L'efficacia del giudicato, nel caso di specie ritualmente formatosi ex artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c., determina l'irretrattabilità di quanto statuito nella pronuncia di merito sopra indicata (sentenza n. 734/2021, che assorbe il provvedimento cautelare succitato), la quale impedirebbe l'esame e la decisione nel merito della domanda
9 oggetto del presente giudizio sia in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di sia Controparte_6 in ordine all'accertamento della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti delle sole società utilizzatrici, e ciò in quanto i presupposti fattuali sono rimasti pacificamente inalterati rispetto a quelli coinvolti nel precedente giudizio.
Nel caso in esame, infatti, non si è verificata alcuna sopravvenienza fattuale rispetto alle questioni esaminate dal primo giudice.
Quest'ultimo, nel rigettare la domanda di reintegra proposta dallo stesso odierno istante nei confronti di e nell'accertare l'impossibilità di costituire Controparte_3 giudizialmente il rapporto con un soggetto giuridico sottoposto alla regola concorsuale, ha implicitamente disatteso ogni possibilità del ricorrente di ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società in mano pubblica.
La proposizione di una siffatta domanda non più nei confronti di Controparte_3 bensì nei confronti di ben potrebbe comportare Controparte_6
l'elusione del giudicato implicito già formatosi, giacché parimenti non potrà che pervenirsi alla medesima conclusione di preclusione legale alla costituzione e/o conversione del rapporto da parte del giudice.
Peraltro, la norma evocata, ossia l'art. 2126 c.c., nulla ha a che fare con la pretesa avanzata in ricorso, rispetto alla quale essa si presenta inconferente giacché essa tutela esclusivamente i diritti retributivi e contributivi, rendendo a tal uopo inopponibile l'eventuale nullità del contratto di lavoro, senza consentire alcun effetto sanante.
Né può soccorrere l'indicazione della natura solo fattuale del rapporto di lavoro di cui si chiede l'accertamento, e ciò proprio in quanto tale accertamento potrebbe produrre conseguenze esclusivamente retributive e contributive, e giammai risarcitorie.
In sostanza, non può essere considerato datore di Controparte_6 lavoro, neppure di fatto, sia per la medesima ragione già indicata nel pregresso giudicato (cioè a causa della regola del concorso), sia perché, quand'anche il contratto di lavoro fosse nullo, nessun rapporto potrebbe comunque venire a costituirsi con tale società, la quale resterebbe obbligata al solo pagamento delle retribuzioni e dei contributi in forza dell'art. 2126 c.c., ove omessi, e non già al risarcimento di alcun danno in favore del lavoratore, men che meno per la pretesa abusività della reiterazione dei contratti di somministrazione a termine e delle loro proroghe.
Come si vede, dunque, pur volendo “aggirare” il giudicato, il petitum sostanziale a cui
è diretto il ricorso, ossia il risarcimento del danno comunitario, non può essere
10 conseguito dal lavoratore, il quale non può vantare alcun titolo giuridico per ottenere il riconoscimento della pretesa risarcitoria, mossa nei confronti di un soggetto a cui in nessun caso può essere imputata la posizione di datore di lavoro (come a chiare lettere indicato nel giudicato anzidetto).
Pertanto, oltre che inammissibile, il ricorso per ciò solo sarebbe comunque infondato.
Inoltre, nessuna domanda viene proposta nei confronti delle due società di somministrazione, pur evocate in giudizio dal ricorrente, il quale, però, nelle conclusioni del ricorso, non articola la domanda risarcitoria anche a loro carico.
Sul punto, deve osservarsi che l'art. 39 D. Lgs. 81/2015 (applicabile alla fattispecie ratione temporis in luogo del D. Lgs. 276/2003, a fronte dell'epoca dei fatti, risalenti al 2016 ed agli anni successivi) richiede la costituzione del rapporto con l'utilizzatore ai fini del risarcimento del danno in caso di somministrazione illecita, ed alla stessa conclusione si deve pervenire per il danno comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine in base al precedente art. 28 (che pure fa riferimento espresso al datore di lavoro), il cui risarcimento può essere richiesto esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, e non già nei confronti del preteso datore di fatto, vieppiù se il rapporto con esso non possa costituirsi per preclusione ex lege, come avviene nel caso delle società private in mano pubblica.
4. In ogni caso, pur volendo esaminare il merito dell'azione, vanno condivise le statuizioni contenute nella sentenza n. 25/2025, pronunciata in fattispecie pienamente sovrapponibile da questo Tribunale, in persona della dott.ssa Monica d'Agostino, e ciò anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, nella richiamata sentenza si legge: “… nel caso di specie non risulta in atti alcuna prova di una tempestiva impugnazione, siccome sopra delineata, del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente in data 5.10.2016. La parte ricorrente ha prodotto in atti solo la prova dell'avvenuta impugnazione stragiudiziale dei contratti de quibus notificata alla parte resistente nel maggio 2020 e, quindi, ben oltre i 60 giorni successivi alla conclusione del contratto di cui in questa sede si duole. Ne consegue da ciò che la parte ricorrente risulta oramai decaduta dalla possibilità di dolersi della legittimità del contratto stipulato in data
5.10.2016. Nessuna specifica doglianza è stata proposta con riferimento agli altri contratti succedutisi nel tempo.
La pronunciata decadenza, tuttavia, non preclude in assoluto la possibilità di dolersi della durata dei contratti, complessivamente considerata, e chiedere il risarcimento del danno derivante al lavoratore proprio dal superamento dei limiti temporali previsti dalle disposizioni in materia. … nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente abbia svolto la propria prestazione lavorativa in favore dell' già Controparte_3 Controparte_9
in forza di una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato dal 5.10.2016 al
[...]
31.3.2020 e, quindi, per un periodo di circa quattro anni. Tale arco temporale, peraltro di poco superiore ai limiti temporali di solito prescritti per i contratti a tempo determinato, risulta giustificato dall'esigenza, esplicitata dall'Amministrazione nella documentazione depositata in atti, di espletare le procedure concorsuali, unica strada percorribile per fra fronte al turn over che l' aveva subito in quegli anni. Dunque, l'utilizzo Parte_2
11 prolungato del personale in somministrazione si è rilevata una scelta ragionevole e induce questo GDL ad escludere la sussistenza, nel caso di specie, di una fattispecie riconducibile ad una ipotesi di contratto in frode alla legge. Per tali motivi si ritiene infondata anche la domanda risarcitoria, siccome formulata in ricorso”.
Nella presente sede giudiziale, occorre precisare che la missiva d'impugnazione in atti, risalente all'8.5.2020, pacificamente tardiva rispetto al primo contratto (5.10.2016 –
30.4.2019), quanto al secondo contratto (1.5.2019 – 31.3.2020) non è stata seguita dall'introduzione del ricorso giudiziario nel termine di legge ex artt. 28 e 39 D. Lgs.
81/2015 ed ex art. 6 L. 604/1966, come novellato dall'art. 32 L. 183/2010, ossia entro i 180 giorni successivi all'8.5.2020.
Del resto, ove si sostenga, come pure affermato dal ricorrente in corso di causa, che il ricorso, con cui è stato introdotto il giudizio definito con il predetto giudicato, ha impedito il maturare della decadenza, non potrà che ravvisarsi una assoluta identità di petitum rispetto a quello oggetto del presente giudizio, il che a fortiori corrobora il riscontro di una preclusione ex iudicato.
Di contro, ove si ipotizzi che l'odierno ricorso contenga un petitum differente, ferma l'identità delle questioni e la sussistenza di un giudicato implicito sull'identica questione, comunque si dovrà ritenere avverata la decadenza prefata, che parimenti impedisce l'esame della domanda risarcitoria.
Tuttavia, va rilevato che la decadenza non pregiudica il diritto del lavoratore di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento di altri e diversi profili di danno derivanti dall'illegittimo ricorso alla somministrazione temporanea (Cassazione civile, sez. lav.,
n. 22861, 21.7.2022: “In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove
l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva
2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20”).
, l'esame di merito della domanda risarcitoria ne rivela comunque CP_10
l'infondatezza, poiché, come condivisibilmente sostenuto nella sentenza n. 25/2025,
l'estensione cronologica delle proroghe dei due contratti a termine, sebbene protratta oltre i limiti legali, è giustificata dall'eccezionalità degli eventi e delle esigenze pubblicistiche dedotte dalle sue società di autotrasporti, le quali hanno dedotto circostanze di fatto e di diritto (su tutte, le tempistiche per la celebrazione delle
12 procedure concorsuali e le emergenze connesse alla pandemia, nonché le esigenze pubbliche del servizio di che non sono state contestate specificamente e che Pt_3 rendono non irragionevolmente temporaneo il ricorso prolungato alla somministrazione ed alle proroghe del contratto a tempo determinato al di là del preteso termine di 24 mesi.
Anche nel presente giudizio, invero, le predette condizioni di fatto conducono ad escludere l'intervento di un accordo in frode alla legge tra somministratore ed utilizzatore, che possa rendere elusivo il ricorso reiterato e continuativo alla somministrazione ed ingenerare il diritto al risarcimento in capo al lavoratore.
Nella fattispecie, non potendosi riscontrare tale intento fraudolento, la durata della somministrazione e dei contratti a termine, pur in misura superiore a quella ammissibile, non può essere dichiarata illegittima, sicché non spetta al lavoratore il preteso risarcimento del danno.
Alla luce di quanto argomentato, il ricorso va respinto. Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del disputatum e con liquidazione unitaria in favore delle due società di autotrasporti, a fronte dell'unitarietà della difesa, con l'aumento di cui all'art. 4 co. 4 D. M. 55 citato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in favore di Lavoro Doc S.p.a. per l'assenza di attività difensiva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e in persona dei ll. rr. p. t., che liquida Controparte_6 Controparte_3 in € 2.750,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_4
in persona del l. r. p. t., che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario
[...]
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 13.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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