Articolo 7 della Legge 21 agosto 1949, n. 730
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 ottobre 1949
Art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le eventuali convenzioni occorrenti con l'Istituto Mobiliare italiano e con la Banca d'Italia, per regolare i rapporti fra il Tesoro e gli Istituti stessi, per l'effettuazione delle operazioni di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1949