Art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le eventuali convenzioni occorrenti con l'Istituto Mobiliare italiano e con la Banca d'Italia, per regolare i rapporti fra il Tesoro e gli Istituti stessi, per l'effettuazione delle operazioni di cui alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le eventuali convenzioni occorrenti con l'Istituto Mobiliare italiano e con la Banca d'Italia, per regolare i rapporti fra il Tesoro e gli Istituti stessi, per l'effettuazione delle operazioni di cui alla presente legge.