Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile – Collegio Minori
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel./est. dott. Marco VELTRI Esperto
dott.ssa Anna FAZZARI Esperto esaminati gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.3.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. 252/2025 R.V.G., vertente
TRA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Parte_1
DI CATANZARO
reclamante
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, in forza di procura rilasciata in primo grado e allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Massimo Zicarelli, nel cui studio, in Paola, ha eletto domicilio;
reclamato
E
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa, in Controparte_2 C.F._2 forza di procura rilasciata in primo grado, dall'avv. Francesca Cribari, nel cui studio, in
Paola, ha eletto domicilio;
reclamata
E NEI CONFRONTI DI
1
Persona_2
reclamati
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
RILEVATO E RITENUTO CHE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro – premesso di avere richiesto, in data 3.2.2025, al citato Tribunale l'emissione di provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. a tutela dei minori (nato il Persona_1
20.10.2021) e (nato l'[...]), sottoposti a violenti maltrattamenti in Persona_2
ambito familiare, con conseguenti riscontrate lesioni reiterate, da parte di
[...]
convivente della loro madre, rimasta inerte, reticente e Pt_2 Controparte_2
connivente e di avere ottenuto, in via provvisoria e urgente, la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori dei bambini, compreso il padre, CP_1
con affidamento dei minori al Servizio Sociale e loro collocamento presso
[...]
idonea famiglia affidataria o struttura e nomina del tutore provvisorio, disposti con decreto poi confermato, all'esito del contraddittorio delle parti, con ordinanza emessa all'udienza del 13.2.2025, con cui veniva pure confermata, per la trattazione del merito,
l'udienza del 12.5.2025, già fissata con il decreto ex art, 473-bis.15 c.p.c. – propone reclamo, ex art. 473-bis.24 c.p.c., avverso il provvedimento, emesso in data 19.2.2025, con cui l'adito Tribunale, modificando la precedente ordinanza di conferma del decreto indifferibile, revocava la sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti del padre e il divieto di incontri disposto a suo carico;
revocava anche l'affidamento dei minori al Servizio Sociale e disponeva il collocamento dei bambini, all'esito delle dimissioni dal presso cui erano entrambi ricoverati, presso CP_4
l'abitazione della nonna paterna, e del padre, delegando il Controparte_5
consultorio familiare a curare la presa in carico dei minori e ad assumere tutti gli interventi più opportuni a tutela del benessere psicologico dei bambini. A simile revoca il Tribunale perveniva valorizzando il contenuto delle ordinanze di custodia cautelare, emesse in data 7.2.2025 dal Gip presso il Tribunale di Paola a carico di Controparte_2
e madre e nonna dei minori, e a carico di Controparte_6 Parte_2
compagno della , trasmesse dal p.m.m al Tribunale di prime cure in data CP_2
2 11.2.2025, da cui – secondo il Tribunale – “emerge chiaramente non solo l'assoluta estraneità ai gravi fatti in esame del padre e dei congiunti dal lato paterno [...] quanto piuttosto che, nel brevissimo arco di tempo in cui i minori si trovavano in compagnia del padre e della nonna paterna (stante i cattivi rapporti con la madre e la resistenza di questa ultima a consentire le relative frequentazioni), ovvero nella giornata di Natale del 25 dicembre scorso, sia il padre che, in particolare, la nonna paterna, preoccupati per le condizioni di turbamento dei minori e per la tumefazione che il piccolo Per_2
aveva sulla mano, si premurano di contattare il medico di famiglia per assicurare adeguate cure al minore nonché chiedono specificatamente alla contezza sulla CP_2
causa delle constatate lesioni;
addirittura la nonna, non paga delle spiegazioni ricevute, effettua un video nel quale riprende lo stato dei minori, all'evidente scopo di precostituirsi una prova che effettivamente esibisce alle Forze dell'Ordine nell'ambito delle avviate indagini”. Tanto, a giudizio del Tribunale, rendeva non giustificata l'ulteriore protrazione della disposta sospensione della responsabilità genitoriale a carico del padre e rendeva valorizzabile, in termini positivi, la figura accudente e tutelante della nonna paterna.
Lamenta l'Ufficio reclamante che simile provvedimento sarebbe stato emesso in violazione degli artt. 473-bis.15 e 473-bis.23 c.p.c.: il provvedimento impugnato, infatti, in quanto modificativo dell'ordinanza con cui venne confermato il decreto indifferibile, andrebbe annoverato tra quelli temporanei emessi in corso di causa che dispongono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, di cui fa menzione l'art. 473-bis. 24 co. 2 (rectius, n. 2) c.p.c., il quale, tuttavia, sarebbe stato emesso senza alcun fatto sopravvenuto o nuovo elemento istruttorio – richiesto, invece, dall'art. 473-bis.23 c.p.c. – tale da consentire una rivalutazione positiva della condotta del padre dei minori sotto il profilo della capacità genitoriale né una rivalutazione positiva della responsabilità familiare della nonna paterna, atteso che le ordinanze cautelari richiamate nel provvedimento modificativo erano state già versate in atti prima dell'udienza all'esito della quale vennero confermati i provvedimenti indifferibili.
Piuttosto, il provvedimento impugnato sembrerebbe essere – prosegue il reclamante – una “rilettura” ufficiosa del collegio, in assoluta e immotivata contraddizione rispetto a quanto statuito dallo stesso Tribunale all'esito dell'udienza del 13.2.2025 (ossia soli sei giorni prima) e, quindi, senza alcun potere decisorio, esercitato, peraltro, senza che la
3 difesa dello , all'udienza del 13.2.2025, avesse opposto alcuna censura. CP_1
Con un secondo motivo, il reclamante si duole della contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che non avrebbe adeguatamente considerato
– ponendosi, così, in contraddizione con la motivazione del decreto indifferibile – i gravi comportamenti negligenti e superficiali del padre e della nonna paterna, che, pur consapevoli delle lesioni e dello stato di pericolo in cui versavano i minori, nulla avrebbero fatto affinché la situazione fosse accertata dalle competenti autorità, così contribuendo alla reiterazione dei maltrattamenti familiari. Tant'è che la nonna paterna solo a seguito della convocazione da parte degli investigatori – nell'ambito degli accertamenti avviati, per la prima volta, solo in data 27.1.2025, su segnalazione dei sanitari dell'Ospedale “Annunziata” di Cosenza – riferì i fatti di cui era a conoscenza e consegnò il video che documentava le condizioni in cui, in data 31.12.2024, versava il nipote . Segnala, inoltre, che, nell'arco temporale dal 25.12.2024 al 29.1.2025 né il Per_2
padre né la nonna paterna avevamo mai intrapreso alcuna seria attività per tutelare i minori. In simile contesto nessun positivo elemento di giudizio, ai fini della valutazione in sede civile, potrebbe assumere il mancato coinvolgimento delle due menzionate figure parentali nella perpetrazione dei maltrattamenti: tanto non renderebbe il padre e la nonna soggetti affidabili, tenuto conto che i comportamenti negligenti e superficiali da questi tenuti non hanno interrotto le violenze subite dai minori. Chiede, quindi, la revoca del provvedimento reclamato.
Si sono costituiti in giudizio, con separate comparse, il curatore speciale dei minori, il padre e la madre: tutti hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il reclamo non può essere accolto.
In relazione al primo motivo, deve darsi atto che, effettivamente, il provvedimento impugnato si pone al di fuori del solco processuale, per così dire, ordinario, disegnato dal legislatore, apparendo, più che altro, una rimeditazione più ponderata del materiale istruttorio che già era in atti, laddove, invece, l'art. 473-bis.23 c.p.c. richiede, ai fini della modifica, l'intervento di un mutamento delle circostanze o nuovi esiti istruttori, di cui la reclamante lamenta l'insussistenza. Tuttavia, nella fattispecie, va considerato che il presupposto normativo in questione (id est, mutamento delle circostanze o nuovi esiti istruttori) assume rilievo decisamente più sfumato quando si tratti di disposizioni che attengono all'interesse dei minori. Infatti, la norma va letta alla luce dei principi
4 desumibili dall'art. 333 co. 2 c.c., a mente del quale i provvedimenti emessi in punto di responsabilità genitoriale e di tutela del minore a fronte di comportamenti pregiudizievoli del genitore “sono revocabili in qualsiasi momento”. La norma sostanziale in esame – tuttora in vigore, anche dopo la riforma operata con d. lgs.
249/2022, che ha introdotto il rito unico famiglia e minori di cui agli artt. 473-bis e ss c.p.c. – riduce la portata della norma processuale, nella misura in cui sancisce la prevalenza della valutazione (o rivalutazione) dell'interesse dei minori sganciata da qualsiasi presupposto. D'altra parte, non sarebbe ragionevole una norma che impedisse al giudice, che abbia emesso un provvedimento non tutelante per il minore o una misura non perfettamente coerente con il suo interesse, di rimediare – re melius perpensa – ad un errore di giudizio: la delicatezza e il carattere indisponibile degli interessi coinvolti non può ragionevolmente ammettere briglie processuali al perseguimento della più confacente soluzione.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 614 dell'11.1.2022 e giurisprudenza ivi richiamata) si è espressa nel senso di non ritenere necessario un mutamento delle circostanze per supportare la revisione delle condizioni di affidamento
(endofamiliare) o collocamento o l'attribuzione della responsabilità genitoriale relativamente ad un minore nato da una coppia disgregata, alla luce della previsione dell'art. 337 quinquies c.p.c., che abilita i genitori a richiedere la modifica della predette condizioni “in ogni tempo” (espressione equivalente a “in ogni momento”, di cui al citato art. 333 c.c.). Dunque, a fortiori la conclusione non può che valere con riferimento ad ipotesi in cui si controverta della sospensione e, in prospettiva, della decadenza della responsabilità genitoriale e dell'affidamento eterofamiliare del minore.
Inoltre, lo stesso art. 333 co. 2 c.c., nella misura in cui non condiziona il potere di revoca ad alcuna iniziativa di parte (a differenza del citato art. 337 quinquies c.c., che invece richiede l'istanza dei genitori), ne consente l'esercizio officioso.
Anche il secondo motivo di reclamo non può essere accolto.
È indiscutibile che sia il padre sia la nonna paterna abbiano assunto, a suo tempo, un comportamento quantomeno superficiale, non avendo tempestivamente denunciato le condizioni fisiche in cui versavano i minori durante le festività natalizie del 2024 e ciò vuoi per una sottovalutazione della situazione, vuoi per paura ( ha CP_1
raccontato delle minacce di morte indirizzate a lui e alla sua famiglia dal ), vuoi Pt_2
5 per la condizione di dubbio che potevano aver generato le rassicurazioni di CP_2
con cui, peraltro, i rapporti erano tesi. È probabile anche che simile condotta
[...]
negligente abbia consentito ulteriori episodi di violenza.
E, tuttavia, l'interrogativo che occorre porsi è se quella condotta renda il padre oggettivamente e senza dubbio inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, ossia se dimostri che il genitore, chiamato – come mai prima d'ora, giacché i bambini hanno sempre vissuto con la madre – ad esercitare concretamente il proprio ruolo, presenti carenze delle capacità genitoriali non colmabili (o non agevolmente e tempestivamente colmabili) e non sia per nulla in grado di assumere comportamenti tutelanti e accudenti per i figli, neppure con l'aiuto familiare della madre e di quello esterno del consultorio, divenendo, così, una fonte di pregiudizio per il minore.
In altri termini occorre chiedersi se l'affido eterofamiliare sia davvero l'unica strada percorribile, posto che, in linea di principio, il minore ha diritto di crescere all'interno della propria famiglia, salvo che ciò non gli arrechi pregiudizio.
Ciò in quanto lo scopo cui mirare non è quello di punire il genitore per una condotta passata ma di tutelare il minore e perseguire il suo miglior interesse per il futuro.
Ebbene, alla luce della documentazione acquisita in primo grado e anche delle relazioni aggiornate del Consultorio, deve ritenersi che la valutazione espressa dal Tribunale nel provvedimento impugnato sia condivisibile e sia una giusta rivalutazione assunta all'esito di un meglio ponderato esame delle risultanze istruttorie.
Infatti, pur non decisiva, tuttavia l'estraneità del padre e della nonna paterna ai maltrattamenti perpetrati non è dato neutro ma è certamente una base di partenza da cui muovere il giudizio.
Sono state, poi, giustamente valorizzate dal Tribunale le preoccupazioni manifestate dal padre e dalla nonna materna sullo stato dei minori: la chiamata al medico curante, le spiegazioni richieste alla sulle condizioni fisiche dei bambini e su cosa fosse CP_2
loro accaduto, il video registrato dalla nonna per cristallizzare lo stato dei bambini e, in particolare, della mano del piccolo e, quindi, verosimilmente, precostituirsi una Per_2
prova. Tutto ciò va valutato nel contesto, già sopra menzionato, di rapporti accesi e incomunicabilità tra le due famiglie, nonché alla luce delle minacce rivolte dal allo Pt_2
– minacce che avevano, quale destinatario, anche il fratello minore di CP_1 CP_1
– e dello stato di confusione che può avere verosimilmente generato la condotta della
6 , tesa, alla fine, a fornire spiegazioni alternative e a tranquillizzare sulla CP_2
situazione generale. Da tali elementi può desumersi che, per un verso, il padre e la nonna non si sono disinteressati dei bambini e abbiano attivato comunque un contegno di protezione nei loro confronti e, che, per altro verso, il non avere interessato le Forze dell'Ordine o altra autorità – pur costituendo comportamento censurabile – non è tale, in assenza di ulteriori significativi elementi, per ritenere che il padre non abbia adeguate capacità genitoriali, se supportato dalla nonna e dai Servizi.
D'altra parte, le recenti relazioni del Consultorio Familiare di Paola costituiscono la cartina di tornasole della correttezza della decisione e della sua funzionalità, quantomeno allo stato, al miglior interesse dei minori.
Infatti – per come si legge nelle relazioni del 24.2.2025 e del 13.3.2025 - i bambini, inizialmente smarriti e fortemente provati dall'allontanamento dalla loro madre, hanno accolto con gioia ed entusiasmo la nonna e, con il trascorrere dei giorni, si sono legati fortemente a lei, stanno guarendo e hanno riacquistato la loro serenità, dimostrando un affetto genuino verso la nonna. Frequentano l'asilo presso una struttura privata gestita da suore, scelta dalla nonna per garantire ai bambini un ambiente meno caotico;
la nonna si è anche premurata di prendere contatti con la Neuropsichiatria infantile per aiutare i minori a metabolizzare l'accaduto. Anche il padre ha iniziato a conquistare la pienezza del suo ruolo: è molto premuroso con i bambini e trascorre molto tempo con loro anche se la figura di riferimento resta la nonna, che è molto attenta al benessere dei piccoli, gestisce in tempi brevi le procedure di assistenza sia medica che psicologica e dimostra di possedere grandi capacità di accudimento e un forte senso della realtà.
Dunque, il provvedimento assunto, anche dal punto di vista sostanziale, risulta, allo stato, adeguato e condivisibile.
In conclusione, il reclamo va rigettato.
Le ragioni della decisione e la natura degli interessi coinvolti costituiscono giusta ragione per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte
7 1. rigetta il reclamo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003;
4. manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello di Catanzaro dell'11.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Concettina Epifanio
8