Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1368/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1368/2024, avente ad oggetto: assegno sociale
TRA
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Amantea (CS), alla Via Dogana 251/E presso lo studio dell'avv. Roberta Procopio che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
[... Marcello Carnovale e Umberto Ferrato come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 07.08.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questo
Tribunale esponendo di avere presentato, in data 30.12.2022, domanda all' al fine di ottenere la CP_1 erogazione dell'assegno sociale;
che l' ha respinto la domanda, ritenendo che l'istante in sede CP_1 di separazione dal coniuge non avesse richiesto l'attribuzione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge medesimo.
Ritenuto il provvedimento di diniego dell' erroneo, avendo ella invece richiesto in sede di CP_2
separazione il riconoscimento di un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia, richiesta rigettata dal Tribunale, l'istante ha dunque chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati oltre spese di.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23.01.2025 l' ha rappresentato l'avvenuto CP_1
riconoscimento della prestazione oggetto di lite con decorrenza dal mese di gennaio 2023, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 30.01.2025 parte ricorrente, preso atto del riconoscimento della prestazione, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente si rileva che la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta in quanto l' ha riconosciuto la prestazione oggetto di lite con decorrenza dal primo giorno del mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda amministrativa come per legge, pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
§ 3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in ragione della condotta processuale delle parti esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi. Paola, 03.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso