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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13170/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Gilberto Napolitano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Marcello Luparella
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.10.2023, proponeva Parte_1 impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2023/90294040/85/000, notificata in data 20.9.2023, relativamente al seguente avviso di addebito n.: -
37120220011752101000, inerente a contributi gestione commercianti, per il periodo 2018-
2020. per un importo di euro 13.479,72.
Ella deduceva: l'assenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti;
la mancata notifica dell'atto presupposto;
l'assenza di motivazione dell'atto impugnato;
la duplicazione della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“1) annullare l'avviso di addebito impugnato ed il presupposto provvedimento d'iscrizione
d'ufficio della ricorrente nella gestione commercianti;
2) Disporre la cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al Controparte_1 CP_2
ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
2 Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce
3 titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l.
76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente
4 eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Residua, malgrado ciò, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto CP_3
titolare della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
Parte ricorrente, dunque, propone il ricorso deducendo, anzitutto, l'assenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Ebbene, dagli atti di causa risulta che l'avviso di addebito n. -37120220011752101000 è stato notificato in data 16.8.2022.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che secondo la giurisprudenza “La mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice - adito con l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull'avviso di addebito non opposto - l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito” (Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021,
n.38).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, considerata l'irretrattabilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato, con il ricorso per cui è causa l'istante non può far valere vizi inerenti alla cartella regolarmente notificata e non impugnata, ma esclusivamente l'esame di fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione dei titoli.
Pertanto, le doglianze relative all'iscrizione alla gestione commercianti devono essere rigettate.
Parimenti va rigettata la doglianza inerente all'assenza di notifica dell'atto presupposto.
Altresì, infondata è la deduzione relativa al vizio di motivazione dell'intimazione impugnata essendo palese le ragioni dei crediti che ne costituiscono oggetto.
Da ultimo, non assumono rilevanza le questioni attinenti ad una presunta duplicazione delle pretese da parte dell' , investendo un diverso giudizio relativo ad un differente avviso CP_2
5 di addebito, e non incidendo sul thema decidendum anche in considerazione del suddetto principio di irretrattabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1,865,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%,
IVA e CPA, con attribuzione;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_2
liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13170/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Gilberto Napolitano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Marcello Luparella
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.10.2023, proponeva Parte_1 impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2023/90294040/85/000, notificata in data 20.9.2023, relativamente al seguente avviso di addebito n.: -
37120220011752101000, inerente a contributi gestione commercianti, per il periodo 2018-
2020. per un importo di euro 13.479,72.
Ella deduceva: l'assenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti;
la mancata notifica dell'atto presupposto;
l'assenza di motivazione dell'atto impugnato;
la duplicazione della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“1) annullare l'avviso di addebito impugnato ed il presupposto provvedimento d'iscrizione
d'ufficio della ricorrente nella gestione commercianti;
2) Disporre la cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al Controparte_1 CP_2
ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
2 Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce
3 titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l.
76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente
4 eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Residua, malgrado ciò, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto CP_3
titolare della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
Parte ricorrente, dunque, propone il ricorso deducendo, anzitutto, l'assenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Ebbene, dagli atti di causa risulta che l'avviso di addebito n. -37120220011752101000 è stato notificato in data 16.8.2022.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che secondo la giurisprudenza “La mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice - adito con l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull'avviso di addebito non opposto - l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito” (Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021,
n.38).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, considerata l'irretrattabilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato, con il ricorso per cui è causa l'istante non può far valere vizi inerenti alla cartella regolarmente notificata e non impugnata, ma esclusivamente l'esame di fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione dei titoli.
Pertanto, le doglianze relative all'iscrizione alla gestione commercianti devono essere rigettate.
Parimenti va rigettata la doglianza inerente all'assenza di notifica dell'atto presupposto.
Altresì, infondata è la deduzione relativa al vizio di motivazione dell'intimazione impugnata essendo palese le ragioni dei crediti che ne costituiscono oggetto.
Da ultimo, non assumono rilevanza le questioni attinenti ad una presunta duplicazione delle pretese da parte dell' , investendo un diverso giudizio relativo ad un differente avviso CP_2
5 di addebito, e non incidendo sul thema decidendum anche in considerazione del suddetto principio di irretrattabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1,865,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%,
IVA e CPA, con attribuzione;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_2
liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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