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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori Magistrati:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°156 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Luigi Parte_1
Maini Lo Casto e Vito Bortiglio, ed elettivamente domiciliato a Palermo, via Dante n.
322.
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
Appellato
All' udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti. IN FATTO
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2021 presso il G.L. del Tribunale di
Palermo impugnava il provvedimento del 30.3.2021, avente come Parte_1 oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Mobilità del sig. n. 2014/460424”, con cui l'Istituto gli aveva comunicato che: “.., Parte_1
a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 28/07/2014 al
26/01/2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITÀ n. 2014/460424 per un importo complessivo di euro 45.713,20 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di mobilità non spettante”, premettendo:
1 -di essere stato dipendente della dal 3.12.1987 all'1.7.2014, sino alla Parte_2 procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24, L. 223/1991;
-che con provvedimento RUDL 4838/2014 la Regione Sicilia aveva accolto l'istanza della di inserimento di 164 lavoratori nelle liste di mobilità e che, in Parte_2 data 1.9.2014, l' gli aveva comunicato la concessione provvisoria della CP_1 conseguente indennità;
-che con decreto del 29.9.2014 il Tribunale di Palermo convertiva in fallimento l'amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro;
-che con documento prot. n. 2216 del 24/10/2016 la Regione Siciliana, Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro aveva certificato il suo inserimento nelle liste di mobilità dal 2.7.2014 al 1.7.2018;
-che in data 21.3.2018 trasmettendo all la propria dichiarazione reddituale CP_1 aveva chiesto l'interruzione dell'indennità di mobilità in ragione dei redditi percepiti, facendo presente che, già in data 27.1.2018, aveva comunicato l'inizio dell'attività autonoma tramite cassetto previdenziale;
-che, tuttavia, in data 30.3.2021 aveva ricevuto il provvedimento di ripetizione dell'indebito pagamento dell'indennità di mobilità perché non spettante, impugnato, in data 9.6.2021, con ricorso amministrativo, senza esito.
Chiedeva, quindi, che fosse accertato dichiarato, che la pretesa economica avanzata dall' era infondata e il suo diritto a percepire l'indennità di mobilità dal CP_1
28.7.2014 al 26.1.2018; di conseguenza che fosse annullato il provvedimento impugnato;
-in subordine, accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' è errata, CP_1 essendo stata calcolata al lordo delle ritenute fiscali e che, pertanto, la somma richiesta è maggiore di quella netta percepita nel periodo in questione dal sig.
; Pt_1
-conseguentemente, rideterminare il quantum debeatur.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio tardivamente, CP_1 eccependo la decadenza del ricorrente dal diritto a percepire il trattamento di integrazione salariare, ai sensi dell'art. 8 comma 5° della L. n. 160/1988, per non avere provveduto a dare preventiva comunicazione all' dello svolgimento, nel CP_1 periodo di integrazione a partire dall'anno 2014, come, peraltro, ammesso in ricorso, di altra attività di lavoro autonomo come socio unico dell'azienda ZA. CP_3
Contestava, quindi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Deduceva che lo aveva omesso di dichiarare (ed era suo precipuo dovere farlo Pt_1 secondo quanto previsto dalla l. n. 223/91) i redditi presunti derivanti dall'esercizio d'impresa della ZA.FI. s.r.l., di cui egli era socio unico e amministratore unico dal 2011- come da visura camerale allegata - al fine di consentire di valutare la
2 compatibilità tra la prestazione erogata dall' e i redditi d'impresa, per come CP_1 sancito dall'art. 9, comma 9, L. n. 223/91; che l'omissione suddetta aveva comportato il pagamento di 4 anni di mobilità ad importo pieno.
In sede di revisione successiva della mobilità, l' aveva rilevato tale omissione CP_1
e, verificato che il reddito del 2014 era superiore alla soglia consentita dalla legge, aveva revocato l'intera prestazione che, quindi, non doveva essere erogata. Con sentenza n.3727/2022, del 17 novembre 2022, il Tribunale, disattesa l'eccezione di decadenza – ai sensi dell'art.8 n.3 del D.Lgs n.148/2015 - (riportata, secondo
l'interpretazione della Suprema Corte, all'ipotesi di nuova attività non comunicata e non di attività preesistente proseguita.. in linea con la parallela norma - Dlgs
n.22/2015, artt.10,11- attinente l'indennità di disoccupazione- assimilabile nei termini di cui a Cass. S.U. n.17389/2002) ha valutato che la redditività effettiva da lavoro autonomo, quale desumibile dai documenti offerti dall' (che ha acquisito, CP_1 ai sensi dell'art.421 c.p.c., ad integrazione di quelli già allegati al ricorso), riconducibile alla titolarità di una società di capitali (la ZA. dedita al CP_3 commercio al dettaglio con 13 punti vendita, un certo numero di dipendenti e un volume d'affari I.V.A. non indifferente e, in generale, una redditività societaria interamente nella disponibilità del socio unico, fosse ictu oculi incompatibile con lo stato di bisogno alla base di ogni prestazione di sostegno al reddito, esulante dalle ipotesi di concreta tutela delle esigenze di vita giustificatrici dell'ammortizzatore sociale e che, se dichiarata preventivamente all'Istituto, avrebbe determinato la non erogazione dell'indennità.
In accoglimento della domanda subordinata, di rideterminazione al netto delle somme richieste in ripetizione, ha condannato il ricorrente alla corresponsione in favore dell' della minor somma risultante dalla deduzione degli oneri fiscali e CP_1 contributivi dalla somma di € 45.713,20 chiesta in restituzione con provvedimento del 30.3.2021, dichiarando la restante parte non dovuta nonché alla rifusione del
75% delle spese di lite in favore dell' che liquida in €2.000,00, oltre spese CP_1 generali, CPA e IVA.
Per la riforma della decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 24 febbraio 2023, reiterando gli argomenti a sostegno del proprio diritto ad ottenere la prestazione rivendicata, per le seguenti ragioni:
1- ha errato il Tribunale nel ritenere incompatibile l'erogazione dell'indennità con il ruolo di Amministratore unico della società sull'assunto che il volume d'affari, il numero dei dipendenti e dei punti vendita risulterebbero incompatibili con la produzione di utili che non siano a favore del socio unico, in quanto si tratterebbe di
3 conclusioni tratte da documenti offerti dall' ( visura camerale, dichiarazione CP_1 redditi della società per l'anno di imposta 2014 e schermata tratta dal portale dell'Agenzia delle Entrate relativa ai dati anagrafici del contribuente ZA ); CP_3
sostiene, viceversa, che tali documenti attesterebbero l'esistenza, nel periodo oggetto della pretesa economica avanzata dall' (luglio 2014-gennaio 2018), di soli 4 CP_1 punti vendita anziché dei 13 ritenuti dal Giudice;
la percezione di utili societari per € 7.390,00 lordi nel 2014, a suo dire redditività societaria – palesemente molto bassa, del tutto compatibile con lo stato di bisogno che è alla base dell'indennità de qua;
ribadisce, a tal proposito, che si tratterebbe di somme che egli non ha proceduto a liquidare in suo favore ma che ha lasciato alla società, che, evidentemente, necessita di un minimo di liquidità per far fronte alle spese ordinarie;
ad ogni buon conto, deduce che, quale persona fisica, egli non ha percepito nel periodo 2014/2018 alcun reddito dalla ZA.FI. s.r.l. come documentato dalle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso di primo grado (docc.11,12,13 e 14) e rileva che, dalle dichiarazioni dei redditi e dai dai bilanci della ZA.FI. s.r.l. relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. P) – che chiede di produrre ed acquisire in applicazione dei poteri officiosi di cui all'art.437 c.p.c. - emerge che la società ha chiuso i rispettivi esercizi con un utile di € 7.390 nel 2014, di € 4.909,00 nel 2015, di € 2.686,00 nel 2016, con una perdita di € 5.640,00 nel 2017 e con utile di € 3.178,00 nel 2018, sottolineando trattarsi importi irrisori che l'amministratore unico (l'odierno appellante) ha lasciato nella disponibilità della società al fine di far fronte a delle piccole spese ordinarie (utenze, locazioni di locali ecc.).
Invoca, in ogni caso, la propria buona fede nella percezione delle somme ritenute indebite, in applicazione della tutela ricavabile dall'art.2033 c.c., come interpretato dalla Consulta con la sentenza n.8/2023.
2- ha errato il Tribunale laddove “confonde “la redditività prodotta dalla persona fisica ” con la redditività prodotta dalla persona giuridica Parte_1
rilevando che, per valutare la legittimità della percezione del beneficio, CP_4 non si possa fare riferimento alla “redditività societaria” senza scardinare il principio (normativo e giurisprudenziale) secondo cui vige una netta separazione tra il patrimonio dell'amministratore unico persona fisica e il patrimonio della società; richiama, in proposito, Cass n.6943/2020 circa la sussistenza del diritto a percepire l'indennità di mobilità da parte di un lavoratore che, dopo l'iscrizione nelle relative liste, aveva continuato a svolgere l'attività di amministratore di s.p.a., già espletata in precedenza.
4 3- ha errato il Tribunale nell'omettere di rilevare, come ritualmente eccepito,
l'inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta dall' per CP_1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art.416 c.p.c., e nell'utilizzarla per la decisione;
inammissibilità non sanabile in questo grado per il divieto sancito dall'art.437 c.2
c.p.c.-
4- ha errato il Tribunale nell'omettere di valutare le censure inerenti la carenza di motivazione del provvedimento impugnato circa le ragioni sottese alla richiesta di ripetizione e la conseguente violazione del diritto di difesa;
richiama la pronuncia della Cassazione n.198/2011 circa la necessità di indicare nel provvedimento di recupero i tratti essenziali della richiesta di restituzione affinché l'accipiens possa adempiere all'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta (onere previsto da Cass S.U. n.18046/2010).
Si è costituito l' con memoria del 13 gennaio 2025, che ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame, ribadendo la male intesa applicazione della fattispecie decadenziale di cui all'art. 8 num 3 del D. Lgs. n. 148/201 (che ha sostituito l'art.8 comma 5 della L.n.160 del 20.05.1988, abrogato dall'art.46 del cit D.Lgs n.148/2015), a suo dire estendibile anche alla vicenda in oggetto, nella quale, il ricorrente titolare di Pt_1 una s.r.l. unipersonale, non aveva provveduto tempestivamente all'obbligo di comunicazione dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, anche se decorrente da una data anteriore a quella della percezione della prestazione a sostegno del reddito e, dall'altra, la produzione di un reddito incompatibile con la suddetta prestazione (comunicazione che sarebbe dovuta avvenire, secondo l' entro 30 giorni dalla CP_1 domanda amministrativa del 23.07.2014); in ogni caso per non avere dimostrato il diritto alla rideterminazione dell'importo eventualmente spettante in forma ridotta.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa, previa discussione è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
IN DIRITTO
Va premesso che si legge nella comunicazione del 30.03.2021: “gentile signore, CP_1
a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 28/07/2014 al
26/01/2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITÀ n. 2014/460424 per un importo complessivo di euro 45.713,20 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di mobilità non spettante”.
Nella nota dell' sono, dunque, agevolmente riscontrabili Controparte_5
l'ammontare dell'indebito, il periodo di riferimento, la prestazione economica destinata ad essere ridimensionata e la causale dell'azione di recupero, tutti elementi 5 utili al ricorrente - che, difatti, ha inoltrato ricorso amministrativo e, in seguito, si è compiutamente difeso in giudizio - ad individuare i tratti essenziali della richiesta di restituzione, affinché potesse adempiere all'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta (onere puntualmente previsto da Cass S.U.
n.18046/2010), non riscontrandosi alcuna violazione del diritto di difesa.
Tutti gli altri motivi di gravame, da trattare congiuntamente per l'analogia degli argomenti proposti, sono infondati.
L'indennità di mobilità è una prestazione economica che spetta ai lavoratori che abbiano perso il posto all'esito di una procedura di mobilità, venendo meno il percorso prefigurato nel programma di CIGS, ovvero che abbiano subito un licenziamento collettivo in conseguenza della cessazione dell'attività, ovvero della riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro.
Tale istituto previdenziale è disciplinato dall'art. 7 della legge n. 223/91 secondo cui
“L'indennità prevista dal presente articolo è regolata della normativa che disciplina
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile nonché alle disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88” e si inserisce, nell'alveo dell'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria, costituendo una “species” del “genus”.
Ne deriva, pertanto, che le norme che disciplinano la tutela contro la disoccupazione involontaria devono trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che, sia il diritto all'indennità di disoccupazione, che il diritto all'indennità di mobilità, presuppongono la medesima condizione: lo stato di bisogno dell'assicurato conseguente alla mancanza di lavoro.
Infatti, il trattamento di mobilità ha lo scopo precipuo di favorire la rioccupazione per particolari categorie di lavoratori licenziati, consentendo loro di superare i momenti di difficoltà economica successivi al licenziamento, ovvero di assicurare una temporanea "assistenza" ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, non possano ricorrere a forme alternative di reddito per soddisfare le primarie esigenze di vita.
Pertanto, qualora il lavoratore divenga titolare di una fonte di guadagno - come avvenuto nella fattispecie in esame – l'indennità stessa esaurisce la sua naturale funzione.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte, più avanti menzionata, ha avuto modo di precisare che lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma suscettibile
6 di redditività, comportando il venir meno dello stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria, determina l'inesistenza del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, tra le quali l'indennità di mobilità.
Premesso che la Riforma c.d. Fornero (Legge 92/2012) ha disposto la soppressione dell'indennità di mobilità a partire dal 1° gennaio 2017 (cosicché i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non godranno più dell'indennità di mobilità, bensì, in presenza dei requisiti indicati dalla legge, dell'indennità di disoccupazione (AspI) ovvero della mini AspI), il D. Lgs. n. 22/2015 ha previsto la
“Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego” (NASPI), recante la disciplina di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ed ha introdotto specifiche cause ostative alla fruizione della prestazione, correlate alla finalità della legge di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Alla verifica della compatibilità della prestazione previdenziale con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale è dedicato il combinato disposto degli artt. 10 e 11, del quale, il primo recita: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l' CP_1 entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' CP_1 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la
NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (…)”
Il secondo, a sua volta, dispone che: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della
NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di
7 un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo
10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI (…)”.
Già l'art. 8 num. 3 del D.Lgs 148/2015 disponeva, comunque, che: “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell' dello CP_1 svolgimento dell'attività di cui al comma 2 (comma 2:Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate suffragando l'eccezione di decadenza prospettata dall' e che il Tribunale ha CP_1 disatteso, sulla scorta anche della parallela norma attinente l'indennità NASPI, che ha limitato all'ipotesi di nuova attività non comunicata e non di attività preesistente proseguita.
In proposito, aveva evidenziato questa Corte in diverse cause di analogo oggetto
(sentenza n. 1038/2020 del 3/12/2020, n.1031 del 18.10.2021 e n.277 del 30.05.2022,
n.883/2022 del 29.09.22), il principio di diritto sotteso alla disposizione è che
l'applicazione della fattispecie decadenziale ha riguardo alla condizione del lavoratore che già fruisca dell'indennità e che intraprenda una attività di lavoro autonomo o di impresa successivamente al percepimento dell'indennità di disoccupazione. Tanto si evince dal contenuto lessicale delle disposizioni in commento – “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (art. 10) …, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpi….(art. 11)” - e dalla ratio che le sorregge , la quale presuppone la sussistenza di una potestà di controllo in capo all' riguardo le condizioni iniziali di ammissione al trattamento previdenziale e CP_1 addossa quindi sul lavoratore il dovere di informare tempestivamente l' delle CP_1 variazioni verificatesi successivamente al riconoscimento della prestazione.
A ciò si aggiunge la regola generale per effetto della quale le norme comportanti decadenza all'esercizio di diritti vanno assoggettate ad una interpretazione rigorosa che non ne ammette l'applicabilità al di fuori dei casi espressamente previsti.
Ragione che nel caso in esame appare tanto più enfatizzata dalla natura del diritto in contesa facente parte del perimetro delle garanzie di sicurezza sociale che rientrano nella copertura dell'art. 38 della Costituzione. 8 Di conseguenza si era ritenuto che, laddove il ricorrente non fruisse della prestazione nessuna decadenza poteva essergli applicata, in quanto la previsione normativa è chiaramente volta a regolare il mantenimento, per il periodo contemplato dalla
Legge, della titolarità del diritto all'indennità già riconosciuto, tant'è che l'inottemperanza dell'onere di comunicazione determina la decadenza “dalla fruizione”, cioè dal godimento e titolarità del diritto.
Pertanto, non è configurabile una decadenza se il diritto non sia stato ancora attribuito, e correlativamente se non sia ancora nella “fruizione” del lavoratore.
Ne deriva che, in base alla normativa qui esaminata, non può predicarsi la decadenza di chi, già titolare di partita IVA al momento della presentazione della domanda per conseguire la NASpi, non abbia comunicato tale fatto entro un mese dalla domanda stessa.
È senz'altro vero, come argomentato dall' che la fruizione di redditi da CP_1 preesistente lavoro autonomo possa incidere, talvolta anche elidendolo (ove il reddito sia superiore ad euro 4.800,00 annui), sul requisito della disoccupazione, ma ciò, come è evidente, mette capo ad una questione diversa da quella della decadenza in quanto attinge ab origine la sussistenza o meno di un requisito costitutivo del diritto che va accertato in concreto e che nella specie non è stato neanche contestato.
Con la conseguenza che non ricorresse – nella vicenda concreta sottoposta ad esame
- in capo al lavoratore alcun onere informativo soggetto a decadenza rispetto alla titolarità della partita IVA già posseduta all'epoca della domanda ammnistrativa, rientrando tra i poteri dell'Istituto la facoltà di accertamento ex officio della condizione in parola, da sottoporre successivamente a controllo nell'ottica della verifica della congruità reddituale.
Con la sentenza n.629/2024 del 12.09.2024 ( causa c. questa Corte ha Pt_3 CP_1 già rivisitato tale orientamento sulla scorta dei principi affermati più di recente dalla
Suprema Corte, con l' ordinanza n.846 del 09/01/2024 ( in ipotesi analoga a quella in esame in cui il ricorrente, titolare di partita Iva, aveva comunque comunicato i presumibili redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo, seppur in ritardo rispetto al termine di un mese invocato dall' e fatto decorrere dalla domanda CP_1 amministrativa di prestazione), secondo cui In materia di Nuova prestazione di
Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del
9 medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa.
Precisa, in motivazione, la Corte di legittimità che: Dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa.
Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art.10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”.
Del resto, che l'art.10, co.1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3
d.lgs. n.22/15.
Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di
Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part- time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione.
Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa.
L'art.11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare
10 entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e
11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato.
Si era concluso nella citata sent. di questa Corte n.629/2024: Ne deriva, quindi, non solo l'esistenza, in capo al richiedente la prestazione, di un obbligo di comunicazione che in alcun modo può essere sostituito, come asserito dal ricorrente, dall'iniziativa dell' attraverso la consultazione del casellario di assistenza, ma anche CP_1
l'irrilevanza della dedotta circostanza che in sede di riesame - del 9.09.2019, ben oltre, quindi, il termine decadenziale dei 30 giorni decorrenti dalla domanda del
22.07.2019 - il avrebbe, a suo dire, documentato la mancata percezione di Pt_3 reddito derivante dall'attività riferibile alla partita Iva ancora attiva e, di conseguenza, l'inammissibilità – anche per carenza dei presupposti di cui all'art.210 c.p.c.- della richiesta esibizione documentale.
A tale orientamento, ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, la Corte intende dare continuità, non essendo state evidenziate fondate ragioni atte a giustificarne una rivisitazione.
Il ricorrente è stato licenziato l'1/7/2014; il datore di lavoro, Parte_1 avendo avviato le procedure di mobilità, così come stabilito da L. Parte_2
n. 223/1991, ha dato la possibilità al dipendente di presentare domanda per fruire del beneficio in oggetto, che venne in effetti inoltrata dal medesimo in data 23/7/2014.
Lo tuttavia, ha omesso di dichiarare (come, peraltro, era suo preciso onere Pt_1 secondo quanto previsto dalla L. n. 223/91 art.9 comma 9, per consentire all' di CP_1 valutarne la compatibilità con la prestazione erogata dall' ) i redditi presunti CP_1 derivanti dall'esercizio d'impresa della ZA.FI. s.r.l., di cui egli era socio unico e amministratore unico dal 2011- come da visura camerale allegata-.
Tale omissione ha comportato l'erogazione in favore del ricorrente di 4 anni di indennità di mobilità ad importo pieno (dal 28/07/2014 al 26/01/2018).
In occasione di una revisione successiva della prestazione di mobilità, l' , CP_1 avvedutosi dell'omissione e verificato che il reddito del 2014 era superiore alla soglia consentita dalla legge, aveva provveduto a revocare l'intera prestazione recuperando l'indebito.
Obietta e ribadisce la difesa dello (anche all'odierna discussione orale) la Pt_1 completa compatibilità tra la posizione di amministratore unico di società di capitali e
11 il diritto all'indennità di mobilità, e che la posizione rivestita dal ricorrente non è quella di lavoratore dipendente, esulando, quindi, dall'obbligo di comunicazione inerente l'attività svolta, deducendo che il precedente citato dall' (Cass CP_1
n.846/2024) sarebbe stato superato da successivi arresti della Corte di legittimità
(sent.n.33945/2024 e sent.n.34053/2024).
Ma tale obiezione è solo suggestiva e fuorviante rispetto ai termini della vicenda in esame, in quanto con la sent. n.33945 del 22/12/2024 la Cassazione – a sua volta riportando una precedente pronuncia secondo cui in tema di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASpI), l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all le attività di lavoro autonomo o di impresa individuale dalle CP_1 quali si ricava un reddito, sia se intraprese ex novo, sia se già in essere, ma svolte con maggiori energie e per un maggior tempo rispetto al pregresso; tuttavia, non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione (ex art. 11, lett. c), del citato d.lgs.) l'omessa comunicazione dell'incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, il quale - in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione - non può ritenersi compreso tra i rapporti di co.co.co. o di lavoro subordinato. (così Cass.6933/24) – ha valutato che nella specie, la Corte (territoriale) ha accertato che lo ricopriva la carica di Pt_4 presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa “Immagine”, senza però che fosse accertata alcun svolgimento di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (oltre che al reddito da essa derivabile). Pertanto, argomentare diversamente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell'art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c., che espressamente vieta il ricorso all'analogia per le norme eccezionali, quali quelle che dispongono una decadenza (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. n. 6500 del 2003), cfr. Cass. n. 6933/24, cit., in motivazione.
Con la sentenza n. 34053 del 23.12.2024 la Suprema Corte, nel dare continuità all'orientamento già espresso con la su menzionata sentenza n.846/2024, ha poi ritenuto: Nel caso in esame risulta in fatto che il abbia omesso di CP_6 comunicare «il reddito da cariche sociali» già percepito al momento della presentazione della domanda ex art.6 d.lgs. n.22/2015.
6. Giova rilevare che secondo il combinato disposto degli artt.10 comma 1 ed 11 lettera c) del d.lgs.
n.22/2015 la decadenza oggetto di causa si verifica nel concorso di tre requisiti, entrambi condizioni necessarie per il prodursi dell'evento estintivo: a) l'inizio di
12 una attività lavorativa «autonoma o di impresa individuale»; b) la produzione di un reddito per effetto di tali attività; c) l'omessa comunicazione.
7. La corte territoriale ha ritenuto che l'odierno ricorrente avesse «fin da principio l'obbligo di comunicare correttamente all'istituto la propria condizione reddituale».
8. Nel fare ciò ha applicato il principio di diritto statuito da Cass. 846/2024 cit.; ma ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la decadenza ex art.11 lettera c) d.lgs.
n.22/2015 nonostante il mancato accertamento in fatto di uno degli altri requisiti previsti: ossia che l'attività effettivamente svolta dal fosse qualificabile CP_6 quale «attività lavorativa autonoma o di impresa individuale».
Tale orientamento era già stato inaugurato con la sent. della Cass.
Sez. L . n. 22921 del 19/08/2024: In tema di nuova assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI), la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del
d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.
In altri termini, dunque, ciò che è rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione prescritto dalla legge è proprio a) l'inizio di una attività lavorativa «autonoma o di impresa individuale»; b) la produzione di un reddito per effetto di tali attività; c)
l'omessa comunicazione, circostanze non ravvisabili nella mera assunzione di una carica sociale (consigliere di amministrazione o Presidente del C.d.A) ove essa non sia correlata allo svolgimento di un'attività imprenditoriale di carattere autonomo idonea a produrre un reddito.
Ipotesi che esulano dalla fattispecie in esame ove emerge, e non è contestato, che lo
(iscritto sia alla gestione dei lavoratori autonomi che alla gestione separata) era Pt_1 ed è il socio unico ed anche amministratore unico della ZA.FI. s.r.l. costituita il 20 gennaio 2011 (con attribuzione di P.I.) e la cui attività è stata avviata il 3 aprile 2011
(v. visura camerale) in epoca, cioè, ben precedente alla domanda (del 23/07/2014) per fruire del beneficio di mobilità, avanzata dopo il licenziamento risalente all'1/07/2014.
Ciò determinava che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L. n. 160/1975 (come novellato dall'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1966) egli fosse, appunto, iscritto ad entrambe e gestioni previdenziali ricorrendo i requisiti previsti da tale fonte:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività 13 commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; omissis
In altri termini, lo in quanto socio unico e amministratore della s.r.l., gestiva Pt_1
l'azienda in forma di impresa individuale dietro la parvenza sociale, producendo redditi di impresa (oltre che personali) che non venivano distribuiti, ma restavano nella sua esclusiva disponibilità, a prescindere o meno che venissero, poi, investiti per esigenze della società, facente capo alla medesima persona fisica.
Ed in tal senso depongono proprio i documenti prodotti in questa sede (identificati dalla lett. P) consistenti nelle dichiarazioni dei redditi e nei bilanci di esercizio della
ZA.FI. s.r.l. per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, dai quali emerge che la società ha chiuso i rispettivi esercizi con un utile di € 7.390 nel 2014, di € 4.909,00 nel 2015, di € 2.686,00 nel 2016, con una perdita di € 5.640,00 nel 2017 e con utile di € 3.178,00 nel 2018, bilanci approvati con deliberazione di assemblea ordinaria riunita presso la sede societaria e composta esclusivamente dal socio (al 100%) e amministratore unico che li approvava accantonando solo il 5% degli utili a riserva legale e destinando l'utile netto all'unico socio, ossia se stesso (eccetto che per il 2018, in cui l'utile netto era destinato a copertura della perdita di esercizio dell'anno precedente).
Dunque, sin dal 2014, anno d'inizio della mobilità, il ricorrente, nella qualità di amministratore e socio unico della ZA ha ottenuto un reddito lordo di CP_3 impresa d'impresa, per i motivi di cui sopra, ascrivibile a lui personalmente, di € 13.032,00, e un reddito di impresa (v. quadro RF Mod dichiarazione redditi) di € 7.390,00, ben oltre la soglia di compatibilità prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, limiti richiamati anche dalla circolare n. 67/2011. CP_1
Lo ha, altresì, percepito redditi propri da lavoro dipendente negli anni dal 2014 Pt_1 al 2017 (€ 8.078,00, € 12.020,00, € 11.159,00, €11.127,00 - v. doc n.11,12,13,14 fascicolo di parte ricorrente)
14 Ne deriva che l'indennità non sarebbe sicuramente stata corrisposta se il beneficiario avesse effettuato la corretta comunicazione del reddito presunto, in quanto, come detto, si tratta di una prestazione a sostegno al reddito legata indissolubilmente allo stato di disoccupazione involontaria che, pertanto, cessa al venir meno dello stato stesso di bisogno connesso alla disoccupazione.
Nel caso di specie, difetta proprio questo requisito in quanto la titolarità dell'impresa in capo al socio e amministratore unico e lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, peraltro, in alcun modo comunicato all' , ha determinato la decadenza CP_1 dell'indennità di mobilità indebitamente fruita.
L'appello va, dunque, respinto e la sentenza confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3727/2022 emessa il 17 novembre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di questo grado di giudizio in favore dell' che liquida in € 3.473,00, per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese CP_1 generali, come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo Il Presidente
Michele De Maria
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