Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 5243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5243/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERRI ROBERTA Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERRI ROBERTA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, liberi ognuno di trasferire la propria residenza e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente a mezzo racc. a.r. ogni eventuale variazione della stessa.
pagina 1 di 5
, concessa in locazione al figlio con contratto di comodato gratuito, viene assegnata al CP_1
marito che continuerà ad abitarvi. La moglie, nelle more, ha reperito una nuova CP_1
abitazione in locazione adeguata alle sue esigenze e a quelle dei figli e dal 13.01.2025 si è trasferita nel nuovo appartamento sito in via Bizzarri 513, 41028 Serramazzoni e trasferirà lì la propria residenza e quella dei figli.
Il marito, a fronte dell'assegnazione della casa familiare al medesimo, si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al pagamento di un nuovo appartamento, la somma complessiva di €
60.000,00 (sessantamila//00) che verrà corrisposta in rate mensili dell'importo di € 500,00 cadauna, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese, a partire dal mese di Gennaio 2025 (data presumibile di trasferimento) o comunque da quando la SI.ra si trasferirà nel nuovo appartamento. Il _1
trasferimento della moglie e dei figli in altro appartamento (non appena reperito) avverrà nel più breve tempo possibile, in ogni caso la SI.ra si impegna a reperirlo entro il termine di 6 mesi _1
dalla celebranda udienza presidenziale.
Non appena reperito un nuovo appartamento, la SI.ra potrà prelevare dalla casa Parte_1
familiare tutti i beni mobili, arredamenti, suppelletili ed elettrodomestici che desidera, ad eccezione delle camere da letto dei figli e dei mobili costruiti su misura.
3) I figli minori e DO saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, e deterranno la propria residenza presso quest'ultima. Il padrè starà con i figli a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, Inoltre, il padre potrà stare con i figli due giorni a settimana( trattenendoli anche a dormire) nella settimana in cui gli spetta anche il week end (orientativamente il martedì ed il giovedì, con possibilità di cambio giorno infrasettimanale anche in conformità ai turni lavorativi della mamma, previo avviso e previo accordo e disponibilità tra i coniugi), mentre starà con i figli 3 giorni a settimana (orientativamente martedì, giovedì e venerdì, con possibilità di cambio giorno infrasettimanale anche in conformità ai turni lavorativi della mamma, previo avviso e previo accordo e disponibilità tra i coniugi) nella settimana in cui nel week end i figli straranno con la mamma. Inoltre, la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente da ogni genitore, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute dei minori saranno sempre assunte di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
pagina 2 di 5 Si specifica che per quanto riguarda la figlia (di anni 17) i genitori stabiliscono che sia Per_1
necessario l'accordo di entrambi i coniugi sul quando e come fare uscire da sola la figlia fino al raggiungimento della maggiore età della stessa e/o dell'indipendenza economica della stessa.
In ogni caso, i genitori potranno modificare, anche parzialmente, la collocazione dei minori, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze lavorative degli stessi e/o per esigenze dei minori, qualora vi sia l'accordo tra i coniugi.
4) Il padre, SI. si impegna in ogni caso a corrispondere alla madre, SI.ra CP_1 _1
, quale contributo al mantenimento ordinario per i figli minori, la somma mensile complessiva
[...]
di Euro 500,00 (cinquecento/00), nella misura di € 250,00 per ciascun figlio. Si specifica che la somma concordata a titolo di contributo al mantenimento sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra Il padre, inoltre, si obbliga a corrispondere alla madre _1 il 50% delle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di cui sopra, che si rendessero necessarie per i figli e DO, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, Per_1
che di seguito si riassume:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 3 di 5 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
L'assegno unico ed universale erogato dall' quale misura di sostegno per i figli a carico, verrà CP_2
corrisposto al 100% alla madre, come già avviene attualmente.
4) Durante le vacanze natalizie e di fine anno, i genitori si accorderanno di anno in anno e decideranno con chi dei due i minori trascorreranno le festività, con possibilità (qualora siano d'accordo) di passare tutti o alcuni giorni di festa anche tutti insieme. In assenza di accordo i figli minori trascorreranno ad anni alterni la festività della Vigilia di Natale, giorno di Natale, giorno di
Santo Stefano, Capodanno, ed Epifania, con il padre o con la madre.
Durante le vacanze pasquali i genitori si accorderanno di anno in anno decidendo con chi dei due i minori trascorreranno le festività, con possibilità (qualora siano d'accordo) di passare i giorni di festa anche tutti insieme. In assenza di accordo le figlie minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni la giornata di Pasqua e di Pasquetta.
Durante le vacanze estive, i coniugi si impegnano ad accordarsi di anno in anno su cosa intendano fare insieme ai minori e dove intendano portarle, comunicandosi le rispettive intenzioni a riguardo entro il 30 maggio di ciascun anno.
5) Le parti dando atto della propria autosufficienza economico-patrimoniale, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale e per qualsivoglia altra causa, ragione o titolo, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) per il contributo al pagamento di nuova abitazione per la moglie.
6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando fin da ora il rilascio dei documenti necessari (passaporto e/o Carta di identità) per se stessi e per i figli minori.
7) I coniugi non hanno conti correnti, depositi, contratti di finanziamento e/o prestito in comune e dichiarano di aver già diviso ogni altro bene mobile e somma di denaro e di non avere altre questioni di carattere patrimoniale e/o economico da definire.
8) Le spese legali della presente procedura vengono compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 28/03/2007 e Persona_2 Per_3
n data 11/07/2015;
[...]
pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2006 - Atto n. 22 - Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. DO Di Pasquale
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