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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 813 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 813/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PESCE LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia resta affidata ai genitori in modo condiviso ed avrà stabile collocazione abitativa e Per_1
residenza anagrafica presso la madre. I genitori concordano che resterà in compagnia del padre Per_1
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10, quando si recherà a prelevarla presso l'abitazione materna, alla domenica sera alle ore 21, quando la riaccompagnerà presso la madre.
Inoltre, la minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, la festività del
Natale (ed il 24/12 con l'altro genitore), così come la Festività di Pasqua ed il giorno di Pasquetta alternati (seguendo anche il criterio dell'alternanza con la festività del Natale). Durante le vacanze estive resterà in compagnia di ciascun genitore per il periodo di giorni 15 – anche non Per_1
consecutivi – da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Durante tale periodo le frequentazioni e visite potranno restare sospese, salva diversa volontà delle parti. Intendono precisare le parti, che, esclusivamente con il comune accordo, potranno modificare e rivedere il suddetto programma di frequentazione;
3) La casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnata alla sig.ra – con Pt_1
mobili e arredi che la compongono - che ivi continuerà ad abitare con la figlia minore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima, ovvero, fino al momento della vendita dell'immobile. Il sig. , entro la fissanda data di comparizione figurata, rilascerà la casa Pt_2
di abitazione portando con sé i propri effetti personali;
4) Il sig. , a decorrere dal rilascio della casa coniugale, corrisponderà alla sig.ra , a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo di Euro 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese ( a mezzo bonifico bancarie alle coordinate ad esso già note ) , oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Asti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Concordano i coniugi di rendicontare a fine mese le rispettive anticipazioni per spese straordinarie e regolare nello stesso termine i rapporti dare avere;
5) I coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico per la figlia;
6) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento;
7) Le parti danno assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio per la figlia minore;
8) Le parti dichiarano di avere definito ogni questione economico patrimoniale tra le stesse intercorsa in dipendenza del matrimonio e di non avere reciprocamente nulla a pretendere in conseguenza del vincolo, né ad alcun altro titolo o ragione;
”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], celebrato in NE in data 12/07/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno
2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 04/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 813/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PESCE LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia resta affidata ai genitori in modo condiviso ed avrà stabile collocazione abitativa e Per_1
residenza anagrafica presso la madre. I genitori concordano che resterà in compagnia del padre Per_1
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10, quando si recherà a prelevarla presso l'abitazione materna, alla domenica sera alle ore 21, quando la riaccompagnerà presso la madre.
Inoltre, la minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, la festività del
Natale (ed il 24/12 con l'altro genitore), così come la Festività di Pasqua ed il giorno di Pasquetta alternati (seguendo anche il criterio dell'alternanza con la festività del Natale). Durante le vacanze estive resterà in compagnia di ciascun genitore per il periodo di giorni 15 – anche non Per_1
consecutivi – da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Durante tale periodo le frequentazioni e visite potranno restare sospese, salva diversa volontà delle parti. Intendono precisare le parti, che, esclusivamente con il comune accordo, potranno modificare e rivedere il suddetto programma di frequentazione;
3) La casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnata alla sig.ra – con Pt_1
mobili e arredi che la compongono - che ivi continuerà ad abitare con la figlia minore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima, ovvero, fino al momento della vendita dell'immobile. Il sig. , entro la fissanda data di comparizione figurata, rilascerà la casa Pt_2
di abitazione portando con sé i propri effetti personali;
4) Il sig. , a decorrere dal rilascio della casa coniugale, corrisponderà alla sig.ra , a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo di Euro 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese ( a mezzo bonifico bancarie alle coordinate ad esso già note ) , oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Asti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Concordano i coniugi di rendicontare a fine mese le rispettive anticipazioni per spese straordinarie e regolare nello stesso termine i rapporti dare avere;
5) I coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico per la figlia;
6) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento;
7) Le parti danno assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio per la figlia minore;
8) Le parti dichiarano di avere definito ogni questione economico patrimoniale tra le stesse intercorsa in dipendenza del matrimonio e di non avere reciprocamente nulla a pretendere in conseguenza del vincolo, né ad alcun altro titolo o ragione;
”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], celebrato in NE in data 12/07/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno
2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 04/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.