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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1776/2019, posta in deliberazione il giorno 20 giugno 2024, vertente
TRA
( con gli Avv.ti VISCONTI MARCO ( ; Parte_1 C.F._1 C.F._2
( ; ); Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( C.F._5
- appellante -
E
( ) con l'Avv. CERVONE MARIO CP_1 C.F._6 C.F._7
( con l'Avv. AZZARITI LUIGI ( ; Controparte_2 C.F._8 C.F._9
) C.F._10
- appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24555/2018 pubblicata in data 24 dicembre 2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma e rispettivamente madre e fratello dell'attrice, chiedendo Controparte_2 CP_1
l'emanazione di una sentenza ex art 2932, I co c.c., produttiva degli effetti della scrittura privata stipulata tra le parti in causa in data 15.09.2010 e rimasta ineseguita, con la quale la vedova CP_2 si era impegnata a trasferire entro il 31.03.2011 i 2/3 del proprio patrimonio mobiliare, Pt_1 comprensivo di “tutti i conti correnti, libretti di risparmio, depositi titoli, fondi di investimento, polizza assicurative ed ogni altro rapporto o bene mobile assimilabile, attualmente intestato esclusivamente dalla medesima”, ai figli e nella misura di 1/3 ciascuno, mantenendo la titolarità del CP_1 Pt_1 restante terzo, oltre che la titolarità esclusiva dell'intero patrimonio per tutta la durata della propria vita, come da espressa pattuizione (art 2 della scrittura impugnata)
2. L'attrice chiedeva, altresì, la condanna di lla restituzione al patrimonio della CP_1 elle somme indebitamente prelevate in quanto non giustificate, previo accertamento CP_2 dell'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione, gravante su quest'ultimo in qualità di amministratore delle sostanze materne ed ai sensi dell'art 3 della citata scrittura.
3. Si costituivano tempestivamente i convenuti eccependo la radicale nullità della scrittura privata oggetto del giudizio in quanto violativa del divieto di cui all'art. 458 c.c. perché riconducibile all'ipotesi di patto successorio.
4. La recisava, altresì, che la scrittura in commento sarebbe stata in ogni caso nulla, CP_2 quand'anche qualificata come promessa di donazione, e comunque per illiceità della causa.
5. Entrambi i convenuti, inoltre, ribadivano la piena legittimità dei prelievi effettuati dallo he Pt_1 operava sui conti correnti della madre in forza di apposita procura generale notarile, conferita da quest'ultima disgiuntamente ad ai due figli in data 23.02.1998, e revocata nei CP_3 confronti di in data 08.09.2010. Pt_1
6. pertanto, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla CP_1 domanda di rendiconto e inadempimento oltre che di restituzione delle somme prelevate dal patrimonio di perdurante appartenenza materna.
7. Prima dell'udienza di comparizione resentava ricorso per sequestro conservativo Parte_1 ex art 671 c.p.c, puntualmente rigettato dal medesimo Tribunale con ordinanza del 16.11.2016, in ragione dell'accertata l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora atteso che, a un primo esame sommario, la scrittura del 15.09.2010 appariva effettivamente nulla in quanto violativa del divieto di patto successori.
8. Il successivo reclamo presentato avverso il provvedimento in questione veniva parimenti rigettato dal Collegio in considerazione sia dell'accertamento dell'illiceità delle previsioni contenute nell'accordo anzidetto in quanto concretamente preordinate, in spregio al divieto posto dall'art 458 c.c., a regolare la futura successione della sia della riscontrata legittimità dei prelievi e delle CP_2 operazioni effettuate da n forza di procura sui beni della madre ritenendoli, altresì, CP_1 inidonei ad integrare il rischio di effettivo depauperamento del patrimonio ereditario.
9. Nel corso del giudizio di merito l'attrice prendeva effettivamente posizione sulla specifica eccezione di nullità formulata dai convenuti, soltanto con la seconda memoria ex art. 183 co 4 c.p.c, sostenendo, per la prima volta in detta sede, che il patrimonio oggetto della scrittura non appartenesse, in realtà, alla bensì al marito deceduto, sicché l'accordo impugnato, lungi dall'avere ad oggetto la CP_2 disposizione del patrimonio della convenuta, si inseriva nell'ambito di in un negozio più complesso volto alla divisione in via transattiva dell'eredità del solo eceduto nel 2004. Persona_1
10. Conseguentemente, a dire dell'attrice, la scrittura privata impugnata avrebbe dovuto ritenersi valida in considerazione del collegamento negoziale esistente tra quest'ultima e gli ulteriori accordi afferenti alla gestione dei rapporti patrimoniali dell'intera famiglia ormatisi in pari data e Pt_1 puntualmente allegati in atti. 11 Gli accordi in questione intercorrevano tra soggetti diversi dalle parti in giudizio e riguardavano beni in parte già stati divisi, in egual misura, tra e sia in seguito alle donazioni degli Pt_1 CP_1 immobili in favore dei figli e all'intestazione a questi ultimi, sempre in pari misura, delle quote delle società brasiliane (disposte dai coniugi quando erano entrambi in vita), sia per effetto della divisione della residua liquidità del patrimonio del defunto padre tra tutti gli eredi, avvenuta già nel lontano 2006 con espressa dichiarazione, resa congiuntamente dalla e dai fratelli, di non aver null'altro a CP_2 pretendere l'uno nei confronti dell'altri con riguardo alla successione di CP_3
12. Vista la notevole evidenza documentale, il Giudice di primo grado riteneva sufficiente l'istruzione per tabulas della causa, e rigettava le richieste istruttorie formulate dall'attrice, volte alla dimostrazione dell'asserito collegamento negoziale, attraverso prova per testi, e non ammetteva i documenti prodotti tardivamente.
13. All'esito dell'istruttoria il Tribunale concludeva nel senso della nullità della scrittura privata del 15.09.2010, in quanto violativa del divieto posto dall'art 458 c.c.; quindi rigettava tutte le domande formulate da condannandola alla rifusione delle spese di lite, comprensive di quelle Parte_1 afferenti il procedimento cautelare e il relativo reclamo, nei confronti dei convenuti vittoriosi.
14. Avverso la predetta decisione proponeva tempestivamente appello la soccombente, denunciando l'ingiustizia della sentenza gravata sotto diversi profili che, tuttavia. possono essere efficacemente sintetizzati nell'erroneità dell'accertamento e della declaratoria di nullità della scrittura anzidetta per violazione dell'art 458 c.c. dovuta, in particolare:
-all'inadeguata valutazione delle eccezioni formulate sul punto dall'attrice, a suo dire tempestivamente, con riguardo all'appartenenza del patrimonio oggetto della negozialità ad Per_1 iuttosto che alla
[...] CP_2
-all'omesso accertamento del collegamento funzionale esistente tra l'accordo in questione e quelli intercorsi contestualmente tra parti diverse, ma pur sempre inerenti alla complessa gestione dell'ingente patrimonio di famiglia.
- all'inopportuna applicazione dei canoni ermeneutici che avrebbero dovuto presiedere all'interpretazione dell'incriminata pattuizione.
- all'insufficiente considerazione del contegno concretamente tenuto da ella CP_1 gestione delle sostanze della madre e nella predisposizione della rendicontazione delle operazioni effettuate sul patrimonio di quest'ultima che amministrava in forza di procura generale.
15. L'appellante reiterava, inoltre, le richieste istruttorie già disattese dal primo giudice e quindi l'ammissione dei documenti tardivamente depositati in udienza, l'interrogatorio formale della CP_2
e l'esame testimoniale, da cui, sempre secondo l'attrice, si sarebbero potuti desumere elementi decisivi in ordine alla sussistenza del presunto collegamento. il Tribunale, tuttavia, le rigettava ritenendole, prima ancora che irrituali, superflue e ultronee, valorizzando le schiaccianti evidenze emerse dalla documentazione già in atti che smentivano apertamente gli assunti attorei.
16. Si costituivano tempestivamente entrambi gli appellati contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto ed evidenziando che l'appellante si era limitata a riproporre in sede di gravame le medesime argomentazioni già avanzate in primo grado. La pedissequa riproduzione del contenuto dell'atto di citazione di primo grado e la carenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello inducevano, infatti, la difesa della dedurne CP_2
l'inammissibilità ex art 348 ter c.p.c. nonché a spiegare appello incidentale condizionato al fine di riproporre le ulteriori questioni difensive già sollevate in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale deducendo, sostanzialmente, ulteriori profili di nullità della scrittura privata per l'ipotesi in cui l'originaria domanda attorea venisse rimessa in discussione dal Collegio.
17. Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c all'udienza in trattazione scritta del 20/06/2024.
18. Preliminarmente vanno rigettate le istanze istruttorie per ragioni pressoché identiche a quelle sottese alla reiezione delle stesse da parte del Tribunale. La causa risulta ampiamente istruita attraverso la documentazione già in atti che oltretutto smentisce apertamente e univocamente gli assunti attorei, sicchè le richieste prove orali risultano del tutto inutili e inconferenti anche in questa sede.
19. Non è revocabile in dubbio che l'unico profilo della presente controversia dirimente ai fini della decisione sia la validità o meno della dedotta scrittura privata, di cui l'attrice-appellante ha reiterato la richiesta di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c..
20. Come anticipato, nei diversi motivi di appello formulati, uove una serie di censure Parte_1 all'operato del primo giudice, tutte orientate a destituire di fondamento la declaratoria di nullità della dedotta scrittura orivata, censure che, quindi, andranno esaminate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
21. Infatti, eccepita tempestivamente dalle controparti la nullità della pattuizione per aperta violazione del divieto posto dall'art 458 c.c., l'attrice si è sforzata di prendere posizione sull'eccezione in questione, invocando la validità della scrittura privata sulla base di un unico argomento: il collegamento negoziale tra la scrittura oggetto di disamina e gli accordi contestualmente intercorsi tra i discendenti della famiglia compresi i nipoti dei coniugi peraltro non Pt_1 Parte_5 ricompresi tra i legittimari dei nonni, essendo entrambi i fratelli ncora in vita. Pt_1
22. A ben vedere ciò che, a dire dell'attrice in primo grado, renderebbe perfettamente valido l'atto negoziale dichiarato nullo dal Tribunale sarebbe non solo il collegamento funzionale dello stesso con gli accordi intercorsi simultaneamente tra i discendenti quanto piuttosto lo scopo finale Pt_1 avuto di mira da tutte le parti coinvolte nella stipula del presunto negozio complesso (compresi i nipoti estranei alla successione dei nonni), ossia la regolazione transattiva dell'asse ereditario del solo
Persona_1
La vedova, infatti, secondo la ricostruzione offerta dall'attrice, non avrebbe mai goduto di altre sostanze al di fuori di quelle derivategli dal patrimonio del marito. Conseguentemente il legame di interdipendenza fra i succitati accordi, ossia la specifica proiezione teleologico-funzionale dell'articolata dinamica negoziale rappresentata, in quanto assolutamente legittima, varrebbe a giustificare la sottoscrizione della scrittura da parte della CP_2
23. Senonchè è agli atti che gli eredi legittimi del de cuius (coniuge e figli), avevano già provveduto a ripartirsi tutte le attività finanziarie di quest'ultimo in seguito alla sua morte, avvenuta nel 2004, come confermato dalla dichiarazioni sottoscritta dalle parti (e non disconosciuta), nella lettera del 26 maggio 2006 al Credit Suisse, con le quali le stesse assumono di non aver null'altro a che pretendere nei reciproci rapporti con riguardo alla successione di in seguito all'accredito sui Persona_1 rispettivi conti di una somma pari a 6.597.278,000 euro ciascuno, corrispondente al valore complessivo degli strumenti finanziari appartenuti al familiare deceduto.
24. Il resto del patrimonio mobiliare e immobiliare, d'altra parte, era già stato suddiviso tra i due figli quando entrambi i coniugi erano ancora in vita, in particolare attraverso la donazione in parti uguali degli immobili di CA e , nonché mediante il trasferimento del 98% delle quote societarie CP_4 delle società facenti capo al defunto e a e a avvenuta Pt_1 Per_3 CP_1 Parte_1 già nel lontano 1997.
25. Sicchè, il patrimonio finanziario ancora nella disponibilità della videntemente derivava CP_2 dalla confusione del proprio con quello ricevuto quale erede legittima del marito, Persona_1 all'esito della divisione avvenuta anni addietro, e quindi le apparteneva in via esclusiva.
Del resto, ove così non fosse, non si vede come ella avrebbe potuto impegnarsi a cedere quel patrimonio preteso con l'azione in esame, nemmeno desumendosi dalla dedotta scrittura che ella avrebbe dovuto “procurarsi” un patrimonio mobiliare non ancora suo, per cederlo all'istante.
26. Sul punto il giudice di primo grado ha diffusamente argomentato, non solo sulla base della copiosa produzione allegata in atti, che anche laddove singolarmente considerata non lascerebbe residuare alcun dubbio in ordine alla sorte dei beni lasciati dal de cuius, ma anche e soprattutto valorizzando il tenore letterale della scrittura privata dichiarata nulla laddove, all'art 2, i fratelli
“riconoscono espressamente che , prescindendo dalle formalità della cointestazione medesima, tutti i denari relativi ai conti correnti,, libretti di risparmio, depositi, titoli, fondi di investimento, polizze assicurative ed ogni altro rapporto o bene mobile assimilabile, attualmente di esclusiva appartenenza a . sono e rimarranno di sua esclusiva proprietà per tutta la durata della Parte_6 Pt_1 vita”
27. Ciò conferma non solo che non possa essere imputato a lcun inadempimento CP_1 degli obblighi nascenti dalla scrittura dichiarata nulla, ma anche che il figlio operava legittimamente sul conto della madre in forza della procura generale notarile conferitagli da quest'ultima fin dal 1998.
28. Dalle predette evidenze il Tribunale desumeva, evidentemente con decisione immune da vizi e che non presta il fianco ad alcun tipo di censura, che “Avendo; dunque, le parti provveduto in maniera definitiva e omnicomprensiva alla ripartizione del patrimonio di la scrittura privata del Persona_1
15.09.2010 rappresenta un vero e proprio patto successorio con il quale le parti intendevano ripartirsi il patrimonio di Parte_6
29. In effetti l'accordo in questione riveste tutti i requisiti alternativamente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità di un patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 c.c. in quanto fratello e sorella, all'atto pratico, intendevano attribuirsi le rispettive quote di un patrimonio finanziario oggetto di futura comunione ereditaria con l'intento di disporre di diritti che sarebbero spettati loro soltanto sulla successione non ancora aperta del genitore superstite o per testamento. Si tratterebbe quindi di una negozialità, che sottende una non dichiarata finalità mortis causa che giustamente viene ritenuta illegittima anche al fine di impedire atti dispositivi dei futuri eredi su beni non ancora incamerati nei rispettivi patrimoni e il cui acquisto non poteva dirsi certo(Cass. n. 14110/ 2021).
30. Sul punto, in particolare, l'orientamento consolidato della S.C. ha in diverse occasioni chiarito che
“per stabilire se una determinata pattuizione rientra nell'ipotesi stabilita dall'art. 458 c.c., è necessario accertare: 1) che il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) che la cosa o i diritti formanti l'oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o siano comunque compresi nella stessa;
3) che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi;
4) che l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) che il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, avvenga mortis causa, ossia a titolo di eredità
o di legato”. ( Cass n.722/2024; Cass n.14110/2021) 31. Peraltro, deve rilevarsi che ove non volersi attribuirsi alla scrittura la finalità di vincolare la CP_2 alla disposizione del suo patrimonio per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, non sarebbe possibile individuare nessun'altra causa concreta e, per questo, la stessa sarebbe comunque nulla.
Non risulta, infatti, evincibile dal suo tenore il reale intento delle parti contraenti, contraddicendo l'art. 2 gli obblighi assunti con l'art. 1, laddove prevede che la cointestazione di cui all' art. 1 non costituirà atto di disposizione della in favore dei figli di denaro e beni, riconoscendo questi ultimi che al CP_2 di là della pattuizione di cui all'appena citato art. 1, la madre conserva la titolarità di tutti i beni e denaro nella scrittura indicati e, si badi, per tutta la durata della sua vita.
E, dunque, non può che ritenersi che la scrittura sia stata stipulata per dissimulare altre reali intenzioni delle parti, e quindi è nulla per difetto di causa concreta in quanto non realmente voluta, in mancanza di allegazione e prova di quali siano state siffatte altre intenzioni.
In buona sostanza, ove per dare un senso alle pattuizioni in esame si volesse ipotizzare che il patto per la regolamentazione dei rapporti tra i contraenti è procrastinato alla fine della vita della ne CP_2 risulterebbe confermata la tesi condivisa dal primo giudice, della nullità della scrittura per violazione del patto successorio ex art. 458 c.c.
33. Da ultimo, anche il motivo di appello afferente la liquidazione delle spese risulta del tutto infondato in quanto l'art 4 comma del DM 55/2014 facoltizza espressamente il giudice di merito ad applicare la maggiorazione del compenso dell'avvocato della parte vittoriosa laddove quest'ultimo riesca a far emergere la fondatezza dei propri assunti senza appesantire inutilmente l'istruttoria e dunque, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui ciò avvenga, come nel caso di specie, attraverso l'esclusivo ricorso a prove costituite idonee a sostenere efficacemente la tesi difensiva accolta dal Giudice e, specularmente, determinanti al fine di smentire la ricostruzione offerta dalla controparte. Parimenti non ha pregio la censura riguardante la disconosciuta ricomprensione nelle spese relative al giudizio di merito di quelle sostenute per resistere ai procedimenti cautelari , trattandosi di procedimenti del tutto autonomi e distinti dai procedimenti incidentali richiamati dall' art. 4, comma5, lett.c D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, per i quali sussiste autonoma previsione di compensi nelle anzidette tabelle ( v. allegato tabelle D;
13/8/2022 n. 147) .
33. L'appello proposto deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
34. Le questioni dedotte dall'appellata on l'appello incidentale condizionato restano CP_2 assorbite dal rigetto dell'appello principale.
35. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vanno, quindi, poste a carico dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte appellata vittoriosa, secondo il valore della causa, (indeterminabile, complessità media) tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori medi e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24555/2018, così CP_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta l'appello; - condanna a rifondere a e le spese di lite del grado Parte_1 CP_1 Controparte_2 che liquida in favore di ciascuna parte appellata, in euro 8.470,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali come per legge .
- dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 .
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/03/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1776/2019, posta in deliberazione il giorno 20 giugno 2024, vertente
TRA
( con gli Avv.ti VISCONTI MARCO ( ; Parte_1 C.F._1 C.F._2
( ; ); Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( C.F._5
- appellante -
E
( ) con l'Avv. CERVONE MARIO CP_1 C.F._6 C.F._7
( con l'Avv. AZZARITI LUIGI ( ; Controparte_2 C.F._8 C.F._9
) C.F._10
- appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24555/2018 pubblicata in data 24 dicembre 2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma e rispettivamente madre e fratello dell'attrice, chiedendo Controparte_2 CP_1
l'emanazione di una sentenza ex art 2932, I co c.c., produttiva degli effetti della scrittura privata stipulata tra le parti in causa in data 15.09.2010 e rimasta ineseguita, con la quale la vedova CP_2 si era impegnata a trasferire entro il 31.03.2011 i 2/3 del proprio patrimonio mobiliare, Pt_1 comprensivo di “tutti i conti correnti, libretti di risparmio, depositi titoli, fondi di investimento, polizza assicurative ed ogni altro rapporto o bene mobile assimilabile, attualmente intestato esclusivamente dalla medesima”, ai figli e nella misura di 1/3 ciascuno, mantenendo la titolarità del CP_1 Pt_1 restante terzo, oltre che la titolarità esclusiva dell'intero patrimonio per tutta la durata della propria vita, come da espressa pattuizione (art 2 della scrittura impugnata)
2. L'attrice chiedeva, altresì, la condanna di lla restituzione al patrimonio della CP_1 elle somme indebitamente prelevate in quanto non giustificate, previo accertamento CP_2 dell'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione, gravante su quest'ultimo in qualità di amministratore delle sostanze materne ed ai sensi dell'art 3 della citata scrittura.
3. Si costituivano tempestivamente i convenuti eccependo la radicale nullità della scrittura privata oggetto del giudizio in quanto violativa del divieto di cui all'art. 458 c.c. perché riconducibile all'ipotesi di patto successorio.
4. La recisava, altresì, che la scrittura in commento sarebbe stata in ogni caso nulla, CP_2 quand'anche qualificata come promessa di donazione, e comunque per illiceità della causa.
5. Entrambi i convenuti, inoltre, ribadivano la piena legittimità dei prelievi effettuati dallo he Pt_1 operava sui conti correnti della madre in forza di apposita procura generale notarile, conferita da quest'ultima disgiuntamente ad ai due figli in data 23.02.1998, e revocata nei CP_3 confronti di in data 08.09.2010. Pt_1
6. pertanto, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla CP_1 domanda di rendiconto e inadempimento oltre che di restituzione delle somme prelevate dal patrimonio di perdurante appartenenza materna.
7. Prima dell'udienza di comparizione resentava ricorso per sequestro conservativo Parte_1 ex art 671 c.p.c, puntualmente rigettato dal medesimo Tribunale con ordinanza del 16.11.2016, in ragione dell'accertata l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora atteso che, a un primo esame sommario, la scrittura del 15.09.2010 appariva effettivamente nulla in quanto violativa del divieto di patto successori.
8. Il successivo reclamo presentato avverso il provvedimento in questione veniva parimenti rigettato dal Collegio in considerazione sia dell'accertamento dell'illiceità delle previsioni contenute nell'accordo anzidetto in quanto concretamente preordinate, in spregio al divieto posto dall'art 458 c.c., a regolare la futura successione della sia della riscontrata legittimità dei prelievi e delle CP_2 operazioni effettuate da n forza di procura sui beni della madre ritenendoli, altresì, CP_1 inidonei ad integrare il rischio di effettivo depauperamento del patrimonio ereditario.
9. Nel corso del giudizio di merito l'attrice prendeva effettivamente posizione sulla specifica eccezione di nullità formulata dai convenuti, soltanto con la seconda memoria ex art. 183 co 4 c.p.c, sostenendo, per la prima volta in detta sede, che il patrimonio oggetto della scrittura non appartenesse, in realtà, alla bensì al marito deceduto, sicché l'accordo impugnato, lungi dall'avere ad oggetto la CP_2 disposizione del patrimonio della convenuta, si inseriva nell'ambito di in un negozio più complesso volto alla divisione in via transattiva dell'eredità del solo eceduto nel 2004. Persona_1
10. Conseguentemente, a dire dell'attrice, la scrittura privata impugnata avrebbe dovuto ritenersi valida in considerazione del collegamento negoziale esistente tra quest'ultima e gli ulteriori accordi afferenti alla gestione dei rapporti patrimoniali dell'intera famiglia ormatisi in pari data e Pt_1 puntualmente allegati in atti. 11 Gli accordi in questione intercorrevano tra soggetti diversi dalle parti in giudizio e riguardavano beni in parte già stati divisi, in egual misura, tra e sia in seguito alle donazioni degli Pt_1 CP_1 immobili in favore dei figli e all'intestazione a questi ultimi, sempre in pari misura, delle quote delle società brasiliane (disposte dai coniugi quando erano entrambi in vita), sia per effetto della divisione della residua liquidità del patrimonio del defunto padre tra tutti gli eredi, avvenuta già nel lontano 2006 con espressa dichiarazione, resa congiuntamente dalla e dai fratelli, di non aver null'altro a CP_2 pretendere l'uno nei confronti dell'altri con riguardo alla successione di CP_3
12. Vista la notevole evidenza documentale, il Giudice di primo grado riteneva sufficiente l'istruzione per tabulas della causa, e rigettava le richieste istruttorie formulate dall'attrice, volte alla dimostrazione dell'asserito collegamento negoziale, attraverso prova per testi, e non ammetteva i documenti prodotti tardivamente.
13. All'esito dell'istruttoria il Tribunale concludeva nel senso della nullità della scrittura privata del 15.09.2010, in quanto violativa del divieto posto dall'art 458 c.c.; quindi rigettava tutte le domande formulate da condannandola alla rifusione delle spese di lite, comprensive di quelle Parte_1 afferenti il procedimento cautelare e il relativo reclamo, nei confronti dei convenuti vittoriosi.
14. Avverso la predetta decisione proponeva tempestivamente appello la soccombente, denunciando l'ingiustizia della sentenza gravata sotto diversi profili che, tuttavia. possono essere efficacemente sintetizzati nell'erroneità dell'accertamento e della declaratoria di nullità della scrittura anzidetta per violazione dell'art 458 c.c. dovuta, in particolare:
-all'inadeguata valutazione delle eccezioni formulate sul punto dall'attrice, a suo dire tempestivamente, con riguardo all'appartenenza del patrimonio oggetto della negozialità ad Per_1 iuttosto che alla
[...] CP_2
-all'omesso accertamento del collegamento funzionale esistente tra l'accordo in questione e quelli intercorsi contestualmente tra parti diverse, ma pur sempre inerenti alla complessa gestione dell'ingente patrimonio di famiglia.
- all'inopportuna applicazione dei canoni ermeneutici che avrebbero dovuto presiedere all'interpretazione dell'incriminata pattuizione.
- all'insufficiente considerazione del contegno concretamente tenuto da ella CP_1 gestione delle sostanze della madre e nella predisposizione della rendicontazione delle operazioni effettuate sul patrimonio di quest'ultima che amministrava in forza di procura generale.
15. L'appellante reiterava, inoltre, le richieste istruttorie già disattese dal primo giudice e quindi l'ammissione dei documenti tardivamente depositati in udienza, l'interrogatorio formale della CP_2
e l'esame testimoniale, da cui, sempre secondo l'attrice, si sarebbero potuti desumere elementi decisivi in ordine alla sussistenza del presunto collegamento. il Tribunale, tuttavia, le rigettava ritenendole, prima ancora che irrituali, superflue e ultronee, valorizzando le schiaccianti evidenze emerse dalla documentazione già in atti che smentivano apertamente gli assunti attorei.
16. Si costituivano tempestivamente entrambi gli appellati contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto ed evidenziando che l'appellante si era limitata a riproporre in sede di gravame le medesime argomentazioni già avanzate in primo grado. La pedissequa riproduzione del contenuto dell'atto di citazione di primo grado e la carenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello inducevano, infatti, la difesa della dedurne CP_2
l'inammissibilità ex art 348 ter c.p.c. nonché a spiegare appello incidentale condizionato al fine di riproporre le ulteriori questioni difensive già sollevate in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale deducendo, sostanzialmente, ulteriori profili di nullità della scrittura privata per l'ipotesi in cui l'originaria domanda attorea venisse rimessa in discussione dal Collegio.
17. Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c all'udienza in trattazione scritta del 20/06/2024.
18. Preliminarmente vanno rigettate le istanze istruttorie per ragioni pressoché identiche a quelle sottese alla reiezione delle stesse da parte del Tribunale. La causa risulta ampiamente istruita attraverso la documentazione già in atti che oltretutto smentisce apertamente e univocamente gli assunti attorei, sicchè le richieste prove orali risultano del tutto inutili e inconferenti anche in questa sede.
19. Non è revocabile in dubbio che l'unico profilo della presente controversia dirimente ai fini della decisione sia la validità o meno della dedotta scrittura privata, di cui l'attrice-appellante ha reiterato la richiesta di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c..
20. Come anticipato, nei diversi motivi di appello formulati, uove una serie di censure Parte_1 all'operato del primo giudice, tutte orientate a destituire di fondamento la declaratoria di nullità della dedotta scrittura orivata, censure che, quindi, andranno esaminate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
21. Infatti, eccepita tempestivamente dalle controparti la nullità della pattuizione per aperta violazione del divieto posto dall'art 458 c.c., l'attrice si è sforzata di prendere posizione sull'eccezione in questione, invocando la validità della scrittura privata sulla base di un unico argomento: il collegamento negoziale tra la scrittura oggetto di disamina e gli accordi contestualmente intercorsi tra i discendenti della famiglia compresi i nipoti dei coniugi peraltro non Pt_1 Parte_5 ricompresi tra i legittimari dei nonni, essendo entrambi i fratelli ncora in vita. Pt_1
22. A ben vedere ciò che, a dire dell'attrice in primo grado, renderebbe perfettamente valido l'atto negoziale dichiarato nullo dal Tribunale sarebbe non solo il collegamento funzionale dello stesso con gli accordi intercorsi simultaneamente tra i discendenti quanto piuttosto lo scopo finale Pt_1 avuto di mira da tutte le parti coinvolte nella stipula del presunto negozio complesso (compresi i nipoti estranei alla successione dei nonni), ossia la regolazione transattiva dell'asse ereditario del solo
Persona_1
La vedova, infatti, secondo la ricostruzione offerta dall'attrice, non avrebbe mai goduto di altre sostanze al di fuori di quelle derivategli dal patrimonio del marito. Conseguentemente il legame di interdipendenza fra i succitati accordi, ossia la specifica proiezione teleologico-funzionale dell'articolata dinamica negoziale rappresentata, in quanto assolutamente legittima, varrebbe a giustificare la sottoscrizione della scrittura da parte della CP_2
23. Senonchè è agli atti che gli eredi legittimi del de cuius (coniuge e figli), avevano già provveduto a ripartirsi tutte le attività finanziarie di quest'ultimo in seguito alla sua morte, avvenuta nel 2004, come confermato dalla dichiarazioni sottoscritta dalle parti (e non disconosciuta), nella lettera del 26 maggio 2006 al Credit Suisse, con le quali le stesse assumono di non aver null'altro a che pretendere nei reciproci rapporti con riguardo alla successione di in seguito all'accredito sui Persona_1 rispettivi conti di una somma pari a 6.597.278,000 euro ciascuno, corrispondente al valore complessivo degli strumenti finanziari appartenuti al familiare deceduto.
24. Il resto del patrimonio mobiliare e immobiliare, d'altra parte, era già stato suddiviso tra i due figli quando entrambi i coniugi erano ancora in vita, in particolare attraverso la donazione in parti uguali degli immobili di CA e , nonché mediante il trasferimento del 98% delle quote societarie CP_4 delle società facenti capo al defunto e a e a avvenuta Pt_1 Per_3 CP_1 Parte_1 già nel lontano 1997.
25. Sicchè, il patrimonio finanziario ancora nella disponibilità della videntemente derivava CP_2 dalla confusione del proprio con quello ricevuto quale erede legittima del marito, Persona_1 all'esito della divisione avvenuta anni addietro, e quindi le apparteneva in via esclusiva.
Del resto, ove così non fosse, non si vede come ella avrebbe potuto impegnarsi a cedere quel patrimonio preteso con l'azione in esame, nemmeno desumendosi dalla dedotta scrittura che ella avrebbe dovuto “procurarsi” un patrimonio mobiliare non ancora suo, per cederlo all'istante.
26. Sul punto il giudice di primo grado ha diffusamente argomentato, non solo sulla base della copiosa produzione allegata in atti, che anche laddove singolarmente considerata non lascerebbe residuare alcun dubbio in ordine alla sorte dei beni lasciati dal de cuius, ma anche e soprattutto valorizzando il tenore letterale della scrittura privata dichiarata nulla laddove, all'art 2, i fratelli
“riconoscono espressamente che , prescindendo dalle formalità della cointestazione medesima, tutti i denari relativi ai conti correnti,, libretti di risparmio, depositi, titoli, fondi di investimento, polizze assicurative ed ogni altro rapporto o bene mobile assimilabile, attualmente di esclusiva appartenenza a . sono e rimarranno di sua esclusiva proprietà per tutta la durata della Parte_6 Pt_1 vita”
27. Ciò conferma non solo che non possa essere imputato a lcun inadempimento CP_1 degli obblighi nascenti dalla scrittura dichiarata nulla, ma anche che il figlio operava legittimamente sul conto della madre in forza della procura generale notarile conferitagli da quest'ultima fin dal 1998.
28. Dalle predette evidenze il Tribunale desumeva, evidentemente con decisione immune da vizi e che non presta il fianco ad alcun tipo di censura, che “Avendo; dunque, le parti provveduto in maniera definitiva e omnicomprensiva alla ripartizione del patrimonio di la scrittura privata del Persona_1
15.09.2010 rappresenta un vero e proprio patto successorio con il quale le parti intendevano ripartirsi il patrimonio di Parte_6
29. In effetti l'accordo in questione riveste tutti i requisiti alternativamente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità di un patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 c.c. in quanto fratello e sorella, all'atto pratico, intendevano attribuirsi le rispettive quote di un patrimonio finanziario oggetto di futura comunione ereditaria con l'intento di disporre di diritti che sarebbero spettati loro soltanto sulla successione non ancora aperta del genitore superstite o per testamento. Si tratterebbe quindi di una negozialità, che sottende una non dichiarata finalità mortis causa che giustamente viene ritenuta illegittima anche al fine di impedire atti dispositivi dei futuri eredi su beni non ancora incamerati nei rispettivi patrimoni e il cui acquisto non poteva dirsi certo(Cass. n. 14110/ 2021).
30. Sul punto, in particolare, l'orientamento consolidato della S.C. ha in diverse occasioni chiarito che
“per stabilire se una determinata pattuizione rientra nell'ipotesi stabilita dall'art. 458 c.c., è necessario accertare: 1) che il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) che la cosa o i diritti formanti l'oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o siano comunque compresi nella stessa;
3) che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi;
4) che l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) che il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, avvenga mortis causa, ossia a titolo di eredità
o di legato”. ( Cass n.722/2024; Cass n.14110/2021) 31. Peraltro, deve rilevarsi che ove non volersi attribuirsi alla scrittura la finalità di vincolare la CP_2 alla disposizione del suo patrimonio per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, non sarebbe possibile individuare nessun'altra causa concreta e, per questo, la stessa sarebbe comunque nulla.
Non risulta, infatti, evincibile dal suo tenore il reale intento delle parti contraenti, contraddicendo l'art. 2 gli obblighi assunti con l'art. 1, laddove prevede che la cointestazione di cui all' art. 1 non costituirà atto di disposizione della in favore dei figli di denaro e beni, riconoscendo questi ultimi che al CP_2 di là della pattuizione di cui all'appena citato art. 1, la madre conserva la titolarità di tutti i beni e denaro nella scrittura indicati e, si badi, per tutta la durata della sua vita.
E, dunque, non può che ritenersi che la scrittura sia stata stipulata per dissimulare altre reali intenzioni delle parti, e quindi è nulla per difetto di causa concreta in quanto non realmente voluta, in mancanza di allegazione e prova di quali siano state siffatte altre intenzioni.
In buona sostanza, ove per dare un senso alle pattuizioni in esame si volesse ipotizzare che il patto per la regolamentazione dei rapporti tra i contraenti è procrastinato alla fine della vita della ne CP_2 risulterebbe confermata la tesi condivisa dal primo giudice, della nullità della scrittura per violazione del patto successorio ex art. 458 c.c.
33. Da ultimo, anche il motivo di appello afferente la liquidazione delle spese risulta del tutto infondato in quanto l'art 4 comma del DM 55/2014 facoltizza espressamente il giudice di merito ad applicare la maggiorazione del compenso dell'avvocato della parte vittoriosa laddove quest'ultimo riesca a far emergere la fondatezza dei propri assunti senza appesantire inutilmente l'istruttoria e dunque, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui ciò avvenga, come nel caso di specie, attraverso l'esclusivo ricorso a prove costituite idonee a sostenere efficacemente la tesi difensiva accolta dal Giudice e, specularmente, determinanti al fine di smentire la ricostruzione offerta dalla controparte. Parimenti non ha pregio la censura riguardante la disconosciuta ricomprensione nelle spese relative al giudizio di merito di quelle sostenute per resistere ai procedimenti cautelari , trattandosi di procedimenti del tutto autonomi e distinti dai procedimenti incidentali richiamati dall' art. 4, comma5, lett.c D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, per i quali sussiste autonoma previsione di compensi nelle anzidette tabelle ( v. allegato tabelle D;
13/8/2022 n. 147) .
33. L'appello proposto deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
34. Le questioni dedotte dall'appellata on l'appello incidentale condizionato restano CP_2 assorbite dal rigetto dell'appello principale.
35. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vanno, quindi, poste a carico dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte appellata vittoriosa, secondo il valore della causa, (indeterminabile, complessità media) tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori medi e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24555/2018, così CP_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta l'appello; - condanna a rifondere a e le spese di lite del grado Parte_1 CP_1 Controparte_2 che liquida in favore di ciascuna parte appellata, in euro 8.470,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali come per legge .
- dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 .
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/03/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino