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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/684
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa F. MARRAPODI,
ATTESA l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente, secondo cui il foro territorialmente competente è quello di Torino;
CONSIDERATA l'adesione di parte ricorrente alla predetta eccezione, come da verbale d'udienza del 26.02.2025;
RILEVATO che, nonostante l'adesione in parola, alla predetta udienza parte ricorrente insisteva in ordine alla dichiarazione d'incompetenza del giudice adito;
EVIDENZIATO che, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali (…) con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. civ. sez. II, 30.07.2024, n.21300); tale avviso si pone in linea con più risalente indirizzo, secondo cui “l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa e, pertanto, sarà il giudice della riassunzione a decidere il merito della controversia ed a provvedere sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente” (cfr. Trib. Salerno sez. I, 10.10.2019, n.3193, conforme, ancora prima, a Cass. civ. sez. VI, 08.11.2013, n.25180, per cui “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”); RITENUTO di aderire ai principi espressi dalle richiamate pronunce, per cui l'adesione all'eccezione d'incompetenza territoriale comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere, anche in punto spese processuali relative alla fase svoltasi davanti al medesimo, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;
VISTO il combinato disposto degli artt. 38 e 50 c.p.c. in ragione dell'adesione di parte ricorrente all'eccezione d'incompetenza territoriale proposta da parte resistente, secondo cui il foro competente territorialmente è quello di Torino;
CONCEDE termine di 60 giorni ai fini della riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Torino, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.
Si comunichi alle parti. Biella, 14.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa F. MARRAPODI,
ATTESA l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente, secondo cui il foro territorialmente competente è quello di Torino;
CONSIDERATA l'adesione di parte ricorrente alla predetta eccezione, come da verbale d'udienza del 26.02.2025;
RILEVATO che, nonostante l'adesione in parola, alla predetta udienza parte ricorrente insisteva in ordine alla dichiarazione d'incompetenza del giudice adito;
EVIDENZIATO che, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali (…) con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. civ. sez. II, 30.07.2024, n.21300); tale avviso si pone in linea con più risalente indirizzo, secondo cui “l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa e, pertanto, sarà il giudice della riassunzione a decidere il merito della controversia ed a provvedere sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente” (cfr. Trib. Salerno sez. I, 10.10.2019, n.3193, conforme, ancora prima, a Cass. civ. sez. VI, 08.11.2013, n.25180, per cui “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”); RITENUTO di aderire ai principi espressi dalle richiamate pronunce, per cui l'adesione all'eccezione d'incompetenza territoriale comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere, anche in punto spese processuali relative alla fase svoltasi davanti al medesimo, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;
VISTO il combinato disposto degli artt. 38 e 50 c.p.c. in ragione dell'adesione di parte ricorrente all'eccezione d'incompetenza territoriale proposta da parte resistente, secondo cui il foro competente territorialmente è quello di Torino;
CONCEDE termine di 60 giorni ai fini della riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Torino, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.
Si comunichi alle parti. Biella, 14.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI
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