Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 487/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Ripetizione di indebito. Appello avverso la sentenza n. 115/2024 del 03/06/2024, emessa dal Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26/06/2025.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha parzialmente accolto l'opposizione, proposta da Pt_1 con ricorso del 22/10/2022, al decreto ingiuntivo n. 52/2022, con il quale gli si
[...] ingiungeva di pagare all' la somma di €. 9.668,61 a titolo di restituzione di quote di CP_1
L'impugnata sentenza ha ritenuto, per quanto interessa ai fini del presente appello:
l'irrilevanza del motivo di opposizione relativo all'asserito non svolgimento di attività lavorativa da parte dell'opponente nell'anno 2014, non essendo stata allegata l'incidenza della circostanza ai fini del decidere;
l'irrilevanza delle previsioni dell'art. 1 c. 42 l. n. 335/1995, invocate dall'opponente, poiché relative ai ratei di assegno, in caso di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, eccedenti il trattamento minimo;
la sussistenza dell'indebito, in considerazione dei redditi percepiti dal nel periodo di riferimento, e la legittimità del Pt_1 recupero di esso ex art. 13 c.
2. L. n. 413/1991, avendo l' conosciuto i redditi percepiti CP_1 dal pensionato nel 2014 mediante la relativa dichiarazione fiscale mod. 730/2015 e richiesto la restituzione dell'indebito con comunicazione del 03/11/2016, entro il termine annuale di legge;
l'irrilevanza delle previsioni dell'art. 9 l. n. 428/1995, invocate dall'opponente, poiché relative ai pagamenti delle direzioni provinciali del Tesoro e non dell' ; la fondatezza del CP_1 motivo di opposizione relativo alla quantificazione dell'importo da restituire, dovendo l'indebito essere restituito al netto delle ritenute di legge;
l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla decorrenza degli interessi, dovendo essi decorrere, non avendo l' allegato il dolo del pensionato, dalla domanda di restituzione stragiudiziale. CP_1
Con ricorso depositato il 02/12/2024 ha impugnato detta sentenza, pronunciata Parte_1 il 03/06/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza:
1. l'art. 1 c. 42 l. n. 335/1995 disciplina totalmente l'assegno di invalidità quanto al cumulo con i redditi da lavoro dipendente, e non solo il suo trattamento o integrazione al minino, e, pertanto, il mancato svolgimento di attività lavorativa per l'anno 2014 da parte di esso appellante era rilevante, poiché in base alla tabella G allegata alla l. n. 335/1995, richiamata dall'art. 1 c. 42 della legge, l'ammontare dei redditi non permetteva alcuna riduzione della pensione;
2. l'indebito era irripetibile ex art. 52 c. 2 l. n. 88/1989, non sussistendo dolo di esso appellante;
3. esso appellante aveva percepito somme inferiori rispetto a quelle richieste dall' , e CP_1
l'impugnata sentenza aveva esaminato il motivo di opposizione limitatamente alla questione delle ripetibilità dell'indebito al lordo o al netto delle ritenute di legge, senza accertare in concreto quali somme erano state effettivamente incassate.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi che nulla spetta all' a titolo di ripetizione delle somme pagate ad esso appellante a titolo di CP_1 pensione, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza di motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile e comunque manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo, l'impugnata sentenza ha respinto il relativo motivo di opposizione monitoria ritenendo non, come sostiene l'appellante, che l'art. 1 c. 42 l. n. 335/1995 disciplini solo il trattamento o l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità, ma che la norma sia relativa ai soli ratei di assegno eccedenti il trattamento minimo (cfr. pagg. 3 e 4), e ciò correttamente, poiché ex art. 20 d.P.R. n. 488/1968, come sostituito dall'art. 20 l. n. 153/1969, ed ex art. 10 d.lgs. n. 503/1992, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente le sole quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni e degli assegni di vecchiaia e di invalidità
e degli assegni di invalidità.
Il motivo, pertanto, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, con conseguente evidente inammissibilità per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 -
01).
In ogni caso, come visto, nel merito le deduzioni dell'appellante sono del tutto erronee, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.
Quanto al secondo motivo, l'impugnata sentenza ha respinto il relativo motivo di opposizione monitoria ritenendo non, come sostiene l'appellante, la ripetibilità dell'indebito per cui è causa per sussistenza di dolo del pensionato, ma (cfr. pagg. 5 e 6) che la fattispecie sia regolata dall'art. 13 c. 2 l. n. 412/1991, con conseguente irrilevanza degli stati soggettivi del percipiente e rilevanza esclusivamente della tempestività dell'azione di recupero dell' in CP_1 relazione alla comunicazione dei redditi percepiti dal pensionato nel periodo di riferimento.
Ciò correttamente, essendo pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. sez. L. nn. 953 del
24/01/2012 rv. 620200, 3802 del 08/02/2019 rv. 652884 – 01 e 13918 del 20/05/2021 rv.
661297 – 01; Cass. Sez. 6 – L. nn. 18551 del 26/07/2017 rv. 645144 - 01 e 15039 del
31/05/2019 rv. 654138 – 01) che, in tutti i casi di prestazioni previdenziali per il godimento delle quali sono previsti limiti di reddito, non è applicabile la normativa ordinaria in tema di indebiti previdenziali, poiché la ripetibilità delle somme versate a titolo di quote pensionistiche poi risultate non dovute per mancanza dei requisiti reddituali prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall' nella fase di erogazione delle suddette somme (e CP_1 non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2033 c.c., dall'art. 80 r.d. n.
1422/1924 e dall'art. 52 l. n. 88/1989, che attribuiscono appunto rilievo all'errore), ma deriva dal fatto stesso che si tratta di erogazioni effettuate in base a risultanze sui requisiti reddituali necessariamente anteriori al periodo di riferimento dell'erogazione pensionistica, che come tali possono essere conguagliate sulla base delle periodiche dichiarazioni dei redditi effettivamente percepiti dal titolare della prestazione, in base ai criteri di cui all'art. 13 c. 2 l.
n. 412/91, ai sensi del quale l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Pertanto, essendo le dichiarazioni reddituali necessariamente posteriori alla percezione dei redditi, tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della prestazione ed il momento in cui può essere verificata la sussistenza del requisito reddituale sussiste una fisiologica sfasatura temporale, con conseguente esclusione della rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute.
Tale sfasatura, però, è fisiologica solo se annuale, nel senso che l' deve procedere a CP_1 richiedere la restituzione dell'indebito entro il termine annuale di cui all'art. 13 c. 2 l. n.
412/91, termine decorrente dalla completa comunicazione da parte del pensionato del preciso ammontare dei redditi percepiti ai sensi degli artt. 35 c. 8 d.l. n. 207 del 2008, 15 d.l. n.
78/2009 e 13 c. 6 d.l. n. 78/2010, e la scadenza di detto termine comporta l'irripetibilità degli indebiti pensionistici originati da superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per il godimento di prestazioni previdenziali.
Pertanto, l'avvio di tempestiva verifica da parte dell' esclude anche la configurabilità di CP_1 qualsivoglia situazione di affidamento incolpevole sulla spettanza della prestazione da parte dell'assicurato, appunto in quanto egli, fino alla scadenza dei detti termini, non può in alcun modo prospettarsi che la prestazione gli sia stata definitivamente riconosciuta.
Anche il secondo motivo, pertanto, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, con conseguente evidente inammissibilità per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del
13/12/2022 rv. 666375 - 01).
In ogni caso, come visto, nel merito le deduzioni dell'appellante sono del tutto erronee, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.
Infine, quanto al terzo motivo, il giudice di primo grado ha tenuto conto che il motivo di opposizione monitoria relativo alla quantificazione della somma ingiunta atteneva esclusivamente all'inferiorità delle somme effettivamente percepite a titolo di assegno rispetto a quelle indicate dall' nella diffida del 03/11/2016 in atti ed all'illegittimità del recupero CP_1 qualora le somme fossero state calcolate al lordo (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso in opposizione); di conseguenza, ha richiesto chiarimenti all' circa le modalità di computo dell'indebito CP_1
(cfr. l'ordinanza del 16/06/2023) e, preso atto che i relativi ratei erano computati al lordo delle ritenute di legge, ha ordinato all' di quantificare la somma netta corrispondente (cfr. CP_1
l'ordinanza del 19/07/2023), utilizzando il dato contabile ai fini della decisione, in mancanza di contestazione da parte dell'opponente (cfr. pagg.
7-9 della sentenza impugnata, in specie pag. 8 terzo cpv.).
Perciò, ancora contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'impugnata sentenza non ha omesso di quantificare le somme effettivamente percepite, ma le ha quantificate nel controvalore netto dell'importo lordo richiesto dall' in sede monitoria, in assenza di CP_1 contestazioni al riguardo da parte del pensionato opponente.
Tali statuizioni sono assolutamente corrette, poiché l'odierno appellante, in primo grado, non aveva in alcun modo contestato la quantificazione dell'ammontare lordo dell'integrazione al trattamento minimo percepita nel periodo per cui è causa, operata dall' nella citata CP_1 diffida ed in sede monitoria (ma aveva solo genericamente allegato, come visto, l'inferiorità delle somme effettivamente percepite e la necessità di computare le somme al netto), sicché, con evidenza, le relative circostanze devono considerarsi provate per difetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
Il terzo motivo, pertanto, da un lato non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, e dall'altro si risolve in una generica critica della decisione impugnata, non contenendo alcuna allegazione dei motivi per cui la quantificazione dell'indebito per cui è causa sarebbe erronea, con conseguente evidente inammissibilità per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del
13/12/2022 rv. 666375 - 01).
L'appello va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, non risultando che l'appellante sia titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 115/2024 in data 03/06/2024 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 26/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -