Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Persona, Famiglia e Minori
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa iscritta al n. 1337/2025 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 35 bis, co. 4 bis, D. Lgs.
n. 25/2008 e succ. modif., proposto
DA
nata in [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nicolardi n. 86, presso lo studio dell'avv. Gianmarco
Saporiti (c.f.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti (p.e.c.: C.F._2
; Email_1
RECLAMANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1 CP_2
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Salerno - Sezione di Napoli;
RECLAMATO all'esito dell'odierna udienza, sentita la difesa della reclamante e l'Avvocatura dello Stato, rappresentata dall'avv. Annalaura Malvino;
OSSERVA
Con ricorso in opposizione depositato in data 07.03.2025 dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego per manifesta infondatezza della
[...]
domanda di protezione internazionale da ella avanzata, adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno - Sezione di Napoli.
di rimpatrio ex art. 35 bis del D. Lgs. n. 25/2008 ovvero in ogni caso sospenderne l'efficacia esecutiva a causa delle gravi conseguenze cui la ricorrente e la sua famiglia sarebbero diversamente andati incontro.
Il Tribunale, con decreto interlocutorio del 12.03.2025, invitava “parte ricorrente a provare la tempestività del ricorso, preliminare alla decisione sull'istanza di sospensione”.
Con successivo decreto emesso il 20.03.2025 e comunicato il giorno seguente (impugnato nella presente sede), il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione, rilevando che l'interessata non aveva
“risposto al sollecito, pur ricevuto, volto a conseguire la prova della tempestività del ricorso”, la quale sussiste quando il medesimo venga depositato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (art. 35 bis, co. 2, D. Lvo n. 25/2008, nella formulazione espressamente richiamata nel provvedimento della Commissione Territoriale).
Con il reclamo in esame, la osserva come la prova della tempestività del deposito Parte_1 dell'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale fosse - al momento del diniego della sospensiva - di fatto inesigibile, atteso che ella solo casualmente - in occasione di un accesso alla Questura di Napoli - aveva ricevuto notizia del rigetto della richiesta di protezione internazionale tramite consegna del provvedimento a mani proprie. Ciononostante, ella, in data 17.03.2025, aveva provveduto a presentare istanza di accesso agli atti presso la di Napoli rappresentando CP_3
l'urgenza del rilascio della documentazione necessaria a dimostrare la tempestività del ricorso, sollecitando l'incombente anche a mezzo p.e.c. (come documentato); senonchè, alla data di emissione del provvedimento di diniego di sospensiva del Tribunale di Napoli, la documentazione non era stata ancora resa accessibile.
In ogni caso, con ulteriore istanza presentata al Tribunale il 21.03.2025, la Parte_1
rappresentando di non avere ricevuto notizia di alcuna formale notificazione del provvedimento di diniego di protezione, chiedeva la revoca del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensiva ovvero la concessione di un termine per il deposito della documentazione tesa a provare la tempestività dell'impugnazione; il Tribunale, con decreto del 24.03.2025, ribadiva la mancata dimostrazione della tempestività del ricorso in opposizione, evidenziando, ad ogni buon conto,
l'irritualità della domandata revoca del provvedimento in data 20.03.2025, essendo il medesimo solo reclamabile dinanzi alla Corte di Appello.
Infine, in risposta alla domanda di accesso agli atti presentata alla Prefettura di Napoli il 17.03.2025, in data 25.03.2025 veniva consegnata alla documentazione afferente alla notifica del Parte_1
provvedimento della Commissione Territoriale, la quale risultava effettuata tramite firma dell'avviso di ricevimento in data 19.02.2025 dell'avv. Elvira Scannapieco. Sulla scorta della ricostruzione della vicenda come dianzi tratteggiata, chiede Parte_1
dichiararsi inesistente la suddetta notificazione, non ricordando ella di avere mai eletto domicilio presso l'avv. Scannapieco (circostanza, del resto, ritenuta impossibile perché all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale non conosceva la lingua italiana) e risultando comunque: a) assente alcuna elezione di domicilio nella documentazione consegnata dalla b) privo di compilazione il verbale di notifica consegnato dalla . Controparte_4 CP_3
In ogni caso, secondo la reclamante: 1) anche a ritenere valida la notifica in data 19.02.2025, il ricorso per l'impugnazione del diniego di protezione internazionale sarebbe in ogni caso tempestivo, per essere stato depositato il 07.03.2025, ossia entro il termine legale di trenta giorni dalla notificazione;
2) il provvedimento in data 20.03.2025 sarebbe nullo per la mancata attivazione del contraddittorio previsto dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 25/2008.
Sostiene, pertanto, la che - stanti le ragioni sopra indicate - il ricorso proposto al Tribunale Parte_1 di Napoli debba ritenersi tempestivo, dal che la necessità della domandata decisione sull'istanza di sospensione, della quale sussisterebbero tutti i presupposti, atteso che: 1) la ricorrente, cittadina georgiana, sposata con due figli, si trova in Italia dal 02.05.2024 (ove è ben inserita nel tessuto sociale e sta frequentando un corso di lingua italiana) con contratto a tempo indeterminato di lavoro domestico, grazie ai cui redditi sopperisce alla cronica condizione di indigenza del suo nucleo familiare rimasto in Georgia (costituito dal marito affetto da gravi patologie documentate e dalla prole di minore età), sostenendo altresì il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione; 2) in Georgia risulta inesistente un efficace sistema di protezione sociale ed inoltre il Paese sarebbe attraversato da una difficile contingenza sociale e politica caratterizzata anche da violenze e disordini in seguito alle elezioni parlamentari del 26.10.2024, sicchè non potrebbe considerarsi “sicuro”, come invece affermato dalla Commissione Territoriale;
3) sussisterebbe, dunque, una concreta condizione di vulnerabilità della ricorrente e del suo nucleo familiare, la quale raggiungerebbe il suo acme in caso di rimpatrio forzato.
L'Avvocatura dello Stato, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del reclamo perché infondato in fatto e diritto, documentando la ricezione da parte dell'avv. Scannapieco in data 05.02.2025 di una p.e.c. recante il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale.
Ciò posto, il reclamo è fondato e va accolto.
In primo luogo, va osservato - con efficacia assorbente ogni altra argomentazione sul punto - come il ricorso in opposizione - depositato in data 07.03.2025 - sia tempestivo, atteso che - anche a voler considerare quale dies a quo, in luogo della data (19.02.2025) di notifica del provvedimento di diniego della protezione internazionale, quella di ricezione della p.e.c. trasmessa all'avv. Scannapieco
(05.02.2025), documentata dall'Avvocatura dello Stato all'udienza di comparizione dinanzi a questa Corte, risulta in ogni caso rispettato il termine di trenta giorni stabilito nel provvedimento della
Commissione Territoriale oggetto del gravame.
Passando al merito della domandata sospensiva (a fondamento della concessione della quale, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis del D. L.vo n. 25/2008, devono ricorrere “gravi e fondate ragioni”), pur risultando la Georgia fra i paesi “sicuri”, non si può tralasciare di considerare - anche alla luce del grado di integrazione conseguito in Italia dalla istante - come a carico della stessa e del suo nucleo appaia sussistere una condizione di vulnerabilità o - quantomeno - di estrema fragilità economica, ove si consideri lo stato di indigenza in cui - stante l'assenza nel Paese di origine di un efficace sistema di protezione sociale - la famiglia si troverebbe precipitata in caso di rimpatrio della la Parte_1
quale, con il suo lavoro, costituisce unica fonte di sostentamento per i figli ed il marito malato
(riuscendo - altresì - con il suo reddito a pagare il mutuo gravante sulla casa); diversamente, secondo quanto allo stato risulta, verrebbe ad essere pregiudicata la sfera di dignità della reclamante e del suo nucleo, la quale costituisce valore tutelato - fra l'altro - dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 3 C.E.D.U..
A conforto di tale opzione, va richiamata la recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale sancisce la disapplicabilità in via incidentale del disposto di cui al D.L. n. 158/2024 in tema di predeterminazione dei “Paesi sicuri” allorquando - come nel caso di specie - sia rilevabile una concreta e specifica situazione di fragilità personale implicante obiettive condizioni di insicurezza dell'istante (Cass., Sez. I, sentenza n. 33398 del 04.12.2024).
Le spese della presente fase, stante la peculiarità della fattispecie portata allo scrutinio di questa Corte, vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
previa dichiarazione di tempestività del ricorso in opposizione, a modifica del decreto emesso dal
Tribunale di Napoli il 20.03.2025, accoglie il reclamo proposto da e, per Parte_1
l'effetto, dispone sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ordine di rimpatrio di cui al provvedimento emesso in data 20.12.2024 dalla Commissione Territoriale di Salerno - Sezione di Napoli.
Spese compensate.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Presidente
(dott. Antonio Di Marco)