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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7555 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH DI Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa AT EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 4331 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Raffaele Rivetti ( e Veronica Sabatini C.F._2
( in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in C.F._3
primo grado
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 4 ( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avv. Giuseppe Capobianchi ( ), in virtù di procura in C.F._5
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado
- PARTE APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7772/2025, ha rigettato le domande di riduzione del prezzo, ex artt. 1490 e 1492 c.c., e risarcimento del danno ex
art. 1494 c.c., proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
, con condanna al pagamento delle spese di lite delle spese CP_1
dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, ex art. 696-bis c.p.c.
2. Ha proposto appello chiedendo, preliminarmente, di Parte_1
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese disposta a carico dell'appellante; in via principale, in riforma della sentenza, accogliere tutte le istanze e domande rassegnate nel giudizio di primo grado;
in via subordinata, annullare e/o riformare quantomeno il capo relativo alla condanna alle spese a carico dell'appellante, cassando per violazione dell'art. 112 c.p.c. il capoverso 6 del dispositivo attinente alla rifusione delle spese di lite del procedimento per a.t.p., ovvero, in via di estremo subordine, rideterminarla nella minor somma di euro 846,00 oltre accessori .
In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
pag. 2 di 4 3. Si è costituita , che ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello, instando per il suo rigetto, oltre che per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
4. All'udienza del 4.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Alla successiva udienza dell'11.12.2025, stante la mancata presenza delle parti, la Corte, verificata la regolare comunicazione del rinvio, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando di pronunciare con sentenza l'estinzione del processo.
5. Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
E invero, trattasi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.200 8
(l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato il 12.10.2022),
al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133 (v.
art. 56 D.L. n. 112/2008 – Disposizioni transitorie), a tenore del quale, se nessuna delle parti compare alla prima udienza né in quella successivamente fissata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione
(ad opera della L. n. 353/1990) dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello,
pag. 3 di 4 la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nell'attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi
(v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
6. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7772/2025 pubblicata il 26.5.2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinto il processo;
2. spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- AT EL - - CH DI -
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