Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 19.12.2024, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Di Giovanni (c.f.:
), con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Fabrizio
Forzati (c.f.: , con domicilio come in atti;
C.F._3
opposta
CONCLUSIONI
Come al verbale d'udienza del 19/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.07.2021,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1851/2021, emesso dal Tribunale di Napoli nord il 3.05.2021 in
20.708,16, oltre interessi e spese, quale debito residuo del finanziamento n. 7947263 stipulato con Compass S.p.A.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- la non conformità delle copie prodotte agli originali dei documenti;
- la intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- La carenza di legittimazione attiva dell'opposta;
- La nullità del decreto ingiuntivo per carenza dell'estratto conto certificato ex art. 50 tub;
- La mancata ricezione delle missive contenenti le diffide ad adempiere e la decadenza dal beneficio del termine;
Ha, quindi, così concluso: “
1. Accertare e dichiarare la mancata allegazione di documentazione originale e/o non conformità degli atti prodotti, come attentamente suesposto;
2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della già Controparte_1
in virtù di cambio di denominazione sociale, già CP_2
a seguito di atto di fusione per incorporazione partita CP_3
iva con sede in Milano via Caldera n.7 in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore;
3. Accertare e dichiarare che il supposto credito azionato in via monitoria è ampiamente prescritto in data 14.12.2019; 4. In via subordinata, semmai il G.I. non declarasse
l'eccezione ordinaria decennale –maturata in data 14.12.2019- in ogni caso si eccepisce la prescrizione di tutti gli interessi maturati, dovendosi applicare nel caso di specie la prescrizione quinquennale.
Pertanto, gli interessi risultano prescritti in data 14.12.2004, ovvero in data 16.06.2016, 5 anni dopo la presunta, contestata e disconosciuta;
decadenza dal beneficio del termine 16.06.2011; In via ulteriormente subordinata, semmai controparte dovesse provare la ricezione da parte
- 2 - dei Clienti dell'informativa circa la presunta cessione del 21.11.2011, si eccepisce in ogni caso la prescrizione di tutti gli interessi maturati, dovendosi applicare nel caso di specie la prescrizione quinquennale, a partire dal 21.11.2011 e quindi maturata il 21.11.2016. 5. Accertare e dichiarare l'assenza della necessaria documentazione ai fini della concessione del monitorio e , per effetto, revocare lo stesso;
6.
Accertare e dichiarare l'assenza dell'estratto conto certificato ex art.
50 TUB e, per effetto, revocare lo stesso;
7. Accertare e dichiarare
l'avversa violazione del principio dell'onere della prova e, per effetto, revocare il decreto monitorio;
8. In ogni caso, dichiarare ed accertare nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo in virtù dell'eccezione preliminare circa la mancata allegazione di documentazione in originale e/o non conformità degli atti prodotti per i motivi precisati e rassegnati in premessa;
9. Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1851/2021 (RG 3953/21) poiché infondato pretestuoso e privo di fondamento giuridico e per effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. , per i motivi di cui alla Parte_1
presente opposizione e per qualsiasi altra ragione, motivo, azione e/o diritto;
10. Condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio contestando in Controparte_1
fatto ed in diritto le avverse deduzioni, e concludendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
- 3 - All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.12.2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo del finanziamento n. Controparte_1
7947263 stipulato da con Compass s.p.a., in virtù della Parte_1
cessione del credito derivante dal predetto contratto.
- 4 - È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale, sottoscritto da quale Parte_1
richiedente, e quale coobbligato, recante le condizioni Parte_2
economiche del finanziamento (segnatamente tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate), il piano di ammortamento, un estratto dell'archivio bonifici recante il dettaglio del bonifico di euro 20.000,00 effettuato da Compass Banca s.p.a. in data
14.12.2009, la lista movimenti con annotazione analitica di tutti i movimenti inerenti al rapporto, dal 15.01.2010 al 20.11.2011.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva dell'opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda
- 5 - di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
- 6 - Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi
- 7 - dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal
- 8 - perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto la dichiarazione proveniente da Compass s.p.a., originaria titolare del credito, di intervenuta cessione del credito verso in Parte_1
favore di E' stato, inoltre, versato in atti l'atto di fusione Controparte_4
per incorporazione di in Dal verbale di Controparte_4 Controparte_2
assemblea straordinaria e dalla visura camerale in atti, infine, risulta il cambio di denominazione di in Controparte_2 Controparte_1
[...]
La predetta documentazione vale a dimostrare adeguatamente l'acquisto del credito per cui è causa da parte dell'odierna opposta.
Invero, sebbene la dichiarazione di cessione del credito proveniente dall'originaria titolare sia un elemento estraneo alla fattispecie traslativa del diritto, essa vale, nondimeno, in sede giudiziale, unitamente agli altri elementi (segnatamente il possesso, da parte della cessionaria, della documentazione afferente al rapporto) ad integrare la prova dell'acquisto, dal momento che trattasi di dichiarazione proveniente da soggetto certamente controinteressato ad eventuali condotte
“usurpative” da parte di terzi che si affermino titolari del credito in questione.
Nessuna rilevanza assume, ai fini della prova suddetta, la circostanza che la predetta dichiarazione di cessione del credito sia stata consegnata o meno al destinatario, dal momento che l'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto, per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c., è integrata dalla notifica del decreto ingiuntivo, come già si è detto.
- 9 - A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
Una volta che la parte opposta, attrice sostanziale, abbia provato in fatti costitutivi della domanda, allegando l'altrui inadempimento, grava sulla controparte l'onere di allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate da , priva di Parte_1
pregio si appalesa la contestazione della conformità delle copie prodotte agli originali dei documenti. Trattasi, infatti, di eccezione formulata in termini generici, senza alcuna indicazione dei motivi della pretesa difformità.
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di credito, va osservato che nel contratto di mutuo, cui è assimilabile il finanziamento con piano di rimborso rateale, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., n. 17798/2011; Cass.,
n. 2301/2004). La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul
- 10 - presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.
Nella fattispecie, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 14.12.2009 con previsione di un piano di rimborso mediante 60 rate mensili.
La parte opposta ha prodotto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine indirizzata a e datata 16.06.2011. Parte_1
A partire da tale momento è venuto meno il patto di rateizzazione, con obbligo del mutuatario di restituzione dell'intero capitale residuo e decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Tale termine risulta, nondimeno, interrotto dalla richiesta di pagamento e contestuale messa in mora, inviata dall'odierna opposta e consegnata a il 27.10.2020, come attestato dall'avviso Parte_1
di ricevimento della raccomandata in atti.
La generica contestazione, da parte dell'opponente, della ricezione della predetta raccomandata non vale ad inficiare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento sottoscritto in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione si appalesa infondata.
Venendo all'eccezione di inefficacia probatoria della lista movimenti prodotta dall'opposta, in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 50 tub, deve osservarsi che, a dispetto di quanto lamentato dall'opponente, tale documento reca l'analitica annotazione di tutti i movimenti contabili che hanno interessato il rapporto e, segnatamente, le rate pagate e quelle insolute, nonché gli interessi addebitati. Esso vale, dunque, unitamente al piano di ammortamento, ad offrire una attendibile rappresentazione dello svolgimento del rapporto e dei criteri di formazione del saldo preteso. Sicché, in mancanza di contestazioni
- 11 - specifiche relative alle risultanze ed alle annotazioni dell'estratto conto, la censura sul piano meramente formale del documento non vale ad inficiare l'efficacia probatoria dello stesso.
ha, altresì, eccepito non esservi prova dell'effettiva Parte_1
erogazione della somma mutuata. Tale generico rilievo, tuttavia, non si
è tradotto in una espressa negazione della ricezione della somma, tantomeno della sottoscrizione del contratto. L'opponente, dunque, non ha specificamente contestato l'erogazione del prestito. Tale circostanza, unitamente agli altri elementi acquisiti al giudizio – quali il dettaglio del bonifico effettuato da Compass s.p.a. e l'estratto conto da cui risultano pagate diverse rate del finanziamento, le cui risultanze non sono state contestate dal – vale ad integrare la prova dell'erogazione della Pt_1
somma.
Venendo all'eccezione di omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, essa è irrilevante, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass., n.
20042/2020; Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003).
Le doglianze riferite alla posizione del coobbligato , Parte_2
il quale non è parte del presente giudizio, sono logicamente inconferenti.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- 12 - Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
L'opponente va, altresì, condannato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 (vigente ratione temporis), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione, come risultante dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. nei confronti di Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 1851/2021;
[...]
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che qui si liquidano in euro Controparte_1
3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
3. Condanna al versamento all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs.
28/2010 vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 9 aprile 2025
Il Giudice
- 13 - dr.ssa Maria De Vivo
- 14 -