Sentenza 1 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2004, n. 17592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17592 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MET.RO. s.p.a.- Metropolitana di Roma s.p.a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Adelaide Venchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Rogazionisti 16, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FI SA, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Pisani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Livenza 3, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 30713 del 12 settembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 29796/1997).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 giugno 2004 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Carlo Pisani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Giudice del Lavoro di Roma AL IO conveniva in giudizio il CO.TRA.L. esponendo -) che aveva lavorato alle dipendenze del consorzio convenuto con la qualifica di conducente di linea fino al 1^ dicembre 1989; -) che, all'atto del collocamento in quiescenza, non aveva ricevuto ne' le retribuzioni ne' il t.f.r. relativi al periodo 15 marzo 1983/14 ottobre 1986 durante il quale era stato sospeso dal servizio a seguito di arresto operato in data 14 marzo 1983 e del conseguente procedimento penale;
-) che, essendosi detto giudizio concluso a seguito di sentenza della Cassazione n. 100 del 3 marzo 1995 (con cui i reati ascritti erano stati dichiarati estinti per amnistia) aveva richiesto la liquidazione degli emolumenti relativi al periodo di sospensione e che tale richiesta era stata disattesa dal Consorzio;
- ) che aveva diritto alla corresponsione dei cennati emolumenti in forza dell'art. 46 dell'allegato A al r.d. n. 148 dell'8 gennaio 1931. Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del lavoro di voler condannare il CO.TRA.L. al pagamento della somma di L. 90.000.146 per i summenzionati titoli.
Si costituiva in giudizio il convenuto CO.TRA.L. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto con ogni relativa conseguenza.
L'adito Giudice del Lavoro rigettava la domanda, ma - su impugnativa del IO e costituitasi la s.p.a. RO (nella more subentrata al CO.TRA.L.) - il Tribunale di Roma (quale Giudice del lavoro di secondo grado) riformava la sentenza pretorile e, per l'effetto, condannava la s.p.a. RO a pagare in favore del IO la somma di L. 90.000.146 a titolo di differenze retributive e t.f.r., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "l'art 46 dell'allegato A al r.d. n. 148/1931 dispone che "gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dare luogo alta retrocessione o alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà, a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio";
aggiunge, poi, che "la sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò", ma "gli agenti sospesi in via preventiva possono tuttavia in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole"; l'ultimo comma dispone, infine, che "nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempre che sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisca o reato" e, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 168 del 1973 e n. 356 del 1989, anche ove assolto per insufficienza di prove ovvero prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia";
b) "premesso che ai fini della spettanza dell''indennizzò in parola risulta irrilevante il fatto che il provvedimento di sospensione in via preventiva sia stato adottato dall'Azienda in presenza dei presupposti di cui all'art. 46, primo comma, ove poi sia intervenuta assoluzione o proscioglimento per amnistia per i fatti posti a fondamento di tale provvedimento, nel caso di specie la sospensione cautelare dell'appellante risulta disposta a causa dell'instaurazione di procedimento penale per reati idonei a dare luogo alla destituzione ai sensi del precedente art. 45";
c) "l'art. 46, giusta quanto evidenziato dal tenore letterale dello stesso e dalla costante interpretazione offertane dalla Cassazione, si riferisce sicuramente alla sospensione interinale e cautelare dal soldo e dal servizio, che può essere disposta nei casi previsti dal primo comma e risulta del tutto distinta dalla sospensione dal servizio disciplinata dagli artt. 37, punto 4, e 42, che è invece sanzione irrogabile a seguito di procedimento disciplinare, peraltro di durata circoscritta a 15 giorni o al massimo 20 in caso di recidiva"; d) "parimenti consolidato risulta l'orientamento della Cassazione circa l'applicabilità del disposto dell'ultimo comma dell'art. 46 anche all'agente autoferrotranviario sospeso cautelarmene dal servizio e dal soldo perché sottoposto a procedimento penale per reati che possono dare luogo a destituzione, con conseguente diritto dello stesso all'indennizzo di quanto perduto per effetto della sospensione, una volta assolto, anche se la sospensione non sia stata seguita da altri atti del procedimento disciplinare e il reato addebitato all'agente (arrestato o meno) non sia ricollegabile a cause di servizio"; e) "da tale autorevole orientamento non ritiene di doversi discostare, risultando esso conforme alla ratto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 46, che mira ad assicurare all'agente il ristoro di tutto quanto perduto per effetto della sospensione ogniqualvolta sia intervenuta assoluzione o proscioglimento per amnistia, apparendo, invece, ispirata ad una irragionevole discriminazione una opzione interpretativa che neghi tale ristoro solo all'agente nei cui confronti, sebbene non sia stato aperto formalmente un procedimento disciplinare, sia stata deliberata egualmente la sospensione cautelativa perché sottoposto a procedimento penale per reati che possono dare luogo alla destituzione".
Per la cassazione di tale sentenza la MET.RO. s.p.a. - Metropolitana di Roma s.p.a. ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. L'intimato AL IO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 46 del regolamento allegato A) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - rileva che la motivazione a sostegno della decisione impugnata non appare convincente perché ha trascurato di considerare che la giurisprudenza di legittimità oltre che di merito in materia ha sempre distinto, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, la sospensione dal servizio per motivi di disciplinari (cioè il provvedimento disciplinare per le mancanze previste dall'art. 42 del Regolamento allegato A cit.) e la sospensione cautelare dal soldo e dal servizio, ai sensi dell'art. 46 del regolamento cit., che, è una misura cautelare rimessa alla discrezionalità del direttore in caso, tra l'altro, di procedimenti penali in corso per reati che comportano la destituzione" e, pertanto, assume che - contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Roma - "nella fattispecie de qua non trova, applicazione l'art. 46, ultimo comma, così come emendato dalla Corte Costituzionale, perché si tratta di sospensione cautelare e non di sospensione disciplinare o per arresto dovuto a causa di servizio". Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 46, ultimo comma, del regolamento ali. A) al r.d. n. 148/1931 con riferimento all'art. 151 cod. pen., nonché
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - asserisce che "i principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 136/1989 non potevano applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio, per la quale l'amnistia risulta intervenuta dopo la sentenza di condanna e, quindi, ha estinto l'esecuzione della condanna stessa e le pene accessorie, ma non il reato, come richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 46 cit. donde l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza che, omettendo qualsiasi approfondimento sul punto, si è limitata a segnalare che l'amnistia è impropria solo se interviene posteriormente alla sentenza penale irrevocabile di condanna, che non risulta essere stata mai pronunciata nei confronti del IO il quale, assolto da un episodio di truffa, ha beneficiato per gli altri due delitti ascrittigli dell'amnistia prima del definitivo esaurimento del giudizio penale".
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando sempre "violazione dell'art. 46, ultimo comma del regolamento allegato A) al r.d. n. 148/1931, nonché insufficiente motivazione" -addebita al Tribunale di Roma di "non avere considerato che, alla luce delle risultanze del giudizio penale a carico del IO aventi riflessi diretti per l'I.N.P.S. - che ha provveduto direttamente al pagamento dell'indennità di malattia per un periodo in cui il IO stesso malato non era, ma si trovava in montagna a Predazzo per la "settimana bianca" - la carcerazione preventiva riguardava fatti non connessi con l'espletamento presso l'Azienda da parte del IO stesso delle sue normali mansioni e che a tale prospettazione può farsi riferimento anche per gli altri reati contestati, per cui il Giudice di appello avrebbe dovuto necessariamente dedurre l'inapplicabilità, nella specie, del disposto dell'art. 46 cit, in quanto, detta carcerazione concreta, in base ai principi generali in tema di rapporto di lavoro, una causa di impossibilità temporanea della prestazione che determina la perdita del diritto alla retribuzione".
2 -. Del tutto preliminare rispetto alla valutazione delle censure come dinanzi riportate si pone la questione concernente l'ammissibilità stessa del ricorso in relazione alla legitimatio ad causam della società ricorrente: questione che, in quanto riguardante la regolare costituzione del rapporto processuale, attiene all'ordine pubblico e va, pertanto, rilevata e decisa anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (non escluso, dunque, la sede di legittimità).
Il giudizio di appello si è, infatti, svolto tra la s.p.a. RO (in persona del legale rappresentante Mario Di Carlo, come si evince dall'"intestazione" e dal "dispositivo" della sentenza ora impugnata) e IO AL, mentre il ricorso per Cassazione risulta essere stato proposto dalla "MET.RO s.p.a.- Metropolitana di Roma" s.p.a. (in persona del Presidente e legale rappresentante Franco Cervi, come si evince dall'intestazione e dalla procura a margine del ricorso).
Benvero nell'intestazione del ricorso viene asserito come "MET.RO. s.p.a.- Metropolitana di Roma s.p.a." "già METROFERRO s.p.a", ma, peraltro, per poter accertare se effettivamente si sia verificata una semplice trasformazione formale della società originariamente costituita in giudizio o se, invece, si tratti di due società oggettivamente diverse, occorre che la parte interessata dimostri ed, anzitutto, comprovi l'avvenuta trasformazione, fusione o incorporazione societaria, in modo da rendere certa la sopravvivenza dell'originario soggetto sociale, pur mutato nella forma, negli organi rappresentativi ed, eventualmente, anche nella denominazione. Al riguardo si deve osservare che ove un soggetto, il quale non sia stato parte nella precedente fase del giudizio, proponga impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di tale fase, deve non solo dedurre esplicitamente o, quanto meno, implicitamente d'averne acquistato la legittimazione sulla base d'una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla, ma viene a gravare su di esso altresì l'onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica oggettiva attiva - nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di natura processuale - si ha correlativamente l'onere di dare la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ.; onde, al fine dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa ed, in particolare, ove ricorrente sia una società che assuma derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso, ella deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla preesistente società: dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (Cass. n. 1468/2002, Cass. n. 2119/1995, Cass. sez. un. n. 2424/1993). Va, inoltre, considerato al riguardo come nel giudizio di legittimità, dovendo i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio stesso, tale inserzione debba aver luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell'atto d'impugnazione, a cui deve far seguito il loro deposito in cancelleria in uno all'atto stesso;
specificandosi, inoltre, come, quand'anche i documenti in questione fossero contenuti nel fascicolo di parte della fase di merito e prodotti con il deposito di questo, comunque di siffatta loro formale acquisizione agli atti interni del giudizio di legittimità debba farsi espressa menzione nel ricorso, non essendo sufficiente il solo deposito del detto fascicolo senza richiamo alcuno ne' ai documenti de quibus ne' al fatto che gli stessi siano stati in tal guisa depositati, comportando il difetto di tali adempimenti l'inammissibilità del ricorso (Cass. sez. un. n. 1325/1996, Cass. n. 1822/2000). Pervero, nella specie, la ricorrente "METRO, s.p.a. - Metropolitana di Roma s.p.a." ha ritenuto non solo di non esser tenuta a fornire alcuna dimostrazione in ordine alle vicende societarie che avrebbero potuto condurre, in ipotesi, al trasferimento in capo ad essa dei rapporti giuridici avere sub indice già facenti capo alla "METROFERRO s.p.a.", ma anche di non esser tenuta nemmeno a dichiarare la trasformazione eventualmente intervenuta nella forma societaria oltre che nella persona del legale rappresentante e, altresì, nella denominazione, nonché, di conseguenza, a fare alcuna menzione del fatto che atti idonei a fornire la prova fossero contenuti nel fascicolo di parte depositato.
Poiché, dunque, la società ricorrente non ha adempiuto agli oneri indicati, è rimasto del tutto indimostrato, non potendosi dare consistenza di prova alla semplice cennata asserzione contenuta nell'intestazione dei ricorso che la "MET.RO. s.p.a. - Metropolitana di Roma" fosse comunque succeduta al diverso soggetto giuridico costituito dalla "METROFERRO s.p.a.".
Ne consegue che, risultando la ricorrente non legittimata ad impugnare la sentenza d'appello emessa contro una società avente una diversa struttura sociale e rappresentata da una diversa persona fisica, oltre che un'apparentemente diversa denominazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la s.p.a. "MET.RO. s.p.a. - Metropolitana di Roma" al pagamento, a favore di AL IO, delle spese del presente giudizio che liquida in E. 12,00, oltre a E 2.000, 00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2004