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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 224/2020, avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, riservata per la decisione all'udienza del 26.9.2024
TRA
(C.F. con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. MADIO LORENZO (C.F. ) C.F._1
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. MARRONE ROSALIA MARIA LUCIA P.IVA_2
ELVIRA (C.F. C.F._2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.2.2020, l
[...]
ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_2
di €. 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria incassata dalla società convenuta all'esito della stipula del contratto di cessione di prodotti ortofrutticoli (cfr. doc. 1 parte convenuta). A sostegno di tale richiesta, la società attrice ha dedotto che il 2.8.2019, valutata la presenza di cinque molecole residuali e la difformità della sola molecola di Spriroxamine - la quale impediva il taglio e, quindi, la raccolta dei frutti - ha stipulato con la il contratto di acquisto Controparte_3
dell'intera partita di uva da tavola bianca apirena cosiddetto a “quintale”
e/o a misura, definendo il prezzo e subordinando la separazione dei frutti alla duplice condizione della permanenza delle cinque sostanze residuali riscontrate nelle analisi effettuate il 30.07.2019 e alla contestuale riduzione della molecola di Spiroxamine.
La difesa attorea, sulla scorta del fatto che le successive analisi avrebbero certificato il mutamento e l'alterazione del quadro residuale delle sostanze fitosanitarie come cristallizzato al 30.7.2019 e, dunque,
l'assenza della duplice condizione sopra enucleata, ha chiesto la corresponsione del doppio della caparra confirmatoria come previsto dall'articolo 1385 c.c. in ragione del grave inadempimento della convenuta nell'esecuzione del contratto sottoposto a condizione sospensiva e tanto per aver alterato il quadro delle sostanze fitosanitarie residuali presenti nell'uva da tavola, in spregio all'obbligo di correttezza e buona fede (cfr. conclusioni atto di citazione).
2 La costituitasi in giudizio, non Controparte_2
solo ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che diritto, ma ha spiegato ulteriore domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'azienda al Parte_1
pagamento della somma di € 62.000,00 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia da cui detrarre l'importo di euro 20.000 già corrisposto quale caparra) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per grave inadempimento (cfr. art. 1453 c.c.), nonché per la violazione dell'art. 62 d.l. n. 1/2012, come convertito nella legge
27/2012 (cfr. conclusioni comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il contratto di cessione di prodotti agricoli stipulato il 2.8.2019 (cfr. doc. 1 parte convenuta), avente ad oggetto l'acquisto di uva da tavola apirena di proprietà della società agricola è Controparte_3
disciplinato, come anche da esplicito richiamo, dall' art. 62 del d.l.
n.1/2012, convertito nella Legge n.27/2012 - applicabile ratione temporis
- regolamentato dall'art. 3 c. 2 del d.m. n. 199/2012.
Secondo tale disciplina, i contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, che non siano sottoscritti con il consumatore finale, devono essere, a pena di nullità, stipulati per iscritto.
Secondo la ricostruzione dell'attore, il taglio dell'uva e il perfezionamento dell'acquisto sarebbero stati subordinati alla verifica della presenza delle cinque sostanze residuali come riscontrate nelle analisi effettuate il 30.7.2019 (pochi giorni prima della stipula del contratto) e, comunque, alla riduzione della molecola residuale di
Parte_2
La difesa attorea sostiene che tale condizione sarebbe stata consacrata nel secondo comma dell'articolo 3 del contratto, rubricato “raccolta e
3 trasporto”, secondo cui “la raccolta dovrà essere effettuata subito dopo l'esito positivo delle analisi multiresiduali e terminare entro dieci giorni dall'inizio della raccolta”.
Invero, la condizione, come enucleata in citazione, non risulta essere stata dedotta con sufficiente determinazione e precisione nel contratto in cui, all'infuori di un generico richiamo all'esito positivo delle analisi”, non si riscontrano sufficienti e precisi elementi da cui desumere che le parti avessero inteso subordinare l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva enucleata nell'atto introduttivo. Se, infatti, le parti avessero davvero inteso subordinare il perfezionamento dell'effetto traslativo della proprietà - che in un contratto di vendita obbligatoria, nel caso di frutti, si realizza al momento della separazione - alla presenza nell'uva delle cinque sostanze residuali rinvenute nelle analisi del 30.7.2019, nonché alla riduzione della molecola residuale di spiroxamina, lo avrebbero dedotto con sufficiente precisione, indicando i criteri per ritenere positivo l'esame, non senza precisare che, qualora i risultati fossero stati negativi, il contratto di vendita obbligatoria non avrebbe più prodotto effetti.
Invero, quand'anche si volesse interpretare la clausola secondo cui “la raccolta dovrà essere effettuata subito dopo l'esito positivo delle analisi multiresiduali e terminare entro dieci giorni dall'inizio della raccolta” alla stregua di una condizione, la genericità della stessa, che rende del tutto labile e indecifrato il suo perimetro, non consente uno scrutinio oggettivo in ragione del quale poter verificare se l'evento condizionante si è o meno verificato, atteso che:
a) la disposizione nulla predica circa il giudizio di positività delle analisi
(non è, infatti, indicato alcun elemento in virtù del quale ritenere positivo o negativo l'esito del controllo);
4 b) la clausola non specifica che l'esito delle analisi sarebbe stato ritenuto positivo solo se fosse stato confermato, successivamente al
30.7.2019, il numero delle cinque molecole residuali già riscontrate, nonché la riduzione della molecola residuale di spiroxamina.
Per tali ragioni, pur se si volesse ritenere che le parti, nell'alveo della loro autonomia negoziale, abbiano inteso subordinare l'efficacia del contratto obbligatorio e il conseguente taglio dell'uva ad una condizione
(cosa, comunque, contestata), pur tuttavia, la genericità del richiamo all'esito positivo delle analisi impedisce che chi scrive possa verificare, sulla base di quanto successivamente riscontrato, che si sia verificato l'evento che la difesa attrice sostiene esser stato dedotto quale condizione.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, nel contratto per cui è causa, non si legge affatto che l'effetto traslativo della proprietà - che si verifica con la separazione dei frutti (cfr. art. 1472 c.c.) - sia stato condizionato alla specifica (e duplice) condizione enucleata nell'atto di citazione. Di grande rilevanza ai fini della decisione della lite è la constatazione che nel contratto de quo non compare affatto la menzione dell'evento futuro e incerto come dedotto in citazione: ovvero la duplice circostanza della riduzione della molecola di spiroxamina e la permanenza delle cinque sostanze residuali individuate nelle analisi del
30.7.2019, le quali non sono state nemmeno citate e/o riportate nel contratto, né tanto meno allo stesso allegate, di talché, quand'anche fosse stata pattuita una condizione, la genericità della clausola impedisce che chi scrive possa verificare, sulla base delle risultanze processuali, che l'evento futuro e incerto si sia verificato. Nel contratto - si ribadisce - vi
è l'assoluta mancanza di statuizioni circa l'esito positivo delle analisi indicate nel secondo comma dell'articolo 3 né è indicato il lasso di
5 tempo della verifica della condizione e tanto è ancor più significativo ove si consideri che trattasi di prodotti altamente deperibili.
La difesa attorea sostiene che la prova o, comunque, l'indizio della fondatezza delle proprie asserzioni sarebbe evincibile nel testo della pec inviata dal legale rappresentante della convenuta e prodotta in atti.
Invero, dal tenore della nota non è possibile ritenere provati gli assunti attorei atteso che dalla stessa si evince soltanto che, a seguito della presa visione ed accettazione delle risultanze delle analisi del 30.7.2019, la società attrice si è determinata a stipulare il contratto del 2.8.2019 nella consapevolezza, derivante dalle conoscenze tecnico-scientifiche proprie degli operatori di questo settore, che il valore della molecola di spiroxamine sarebbe diminuito.
Anche l'istruttoria orale ha confermato che tra le parti non è stato raggiunto alcun accordo nei termini indicati in citazione, né si può ritenere che, quand'anche fosse stata ammessa la testimonianza di limitatamente alle circostanze non ammesse e ribadite Testimone_1
in comparsa conclusionale, sarebbe stata raggiunta la prova relativa alla sussistenza di una condizione che subordinava l'efficacia del contratto alla duplice e contestuale circostanza che le analisi indicate nell'articolo 3 del contratto confermassero il numero delle cinque molecole residuali riscontrate nelle analisi del 30.7.2019, nonché la riduzione della molecola residuale di spiroxamina. Il capitolo H (cfr. seconda memoria
183 c.p.c. difesa attorea) non contempla l'indagine sopra enucleata dato che l'articolato istruttorio è limitato alla sola verifica della riduzione della sostanza di spiroxamina e non già alla presenza delle altre cinque sostanze residuali. Gli altri capitoli, sul punto, sono irrilevanti.
L'istruttoria orale non consente, inoltre, di ritenere provato l'assunto della difesa attorea per cui l'alterazione del quadro delle sostanze
6 fitosanitarie, come risultante dalle analisi riportate in citazione dalla difesa attorea e successive a quelle del 30.7.2019, sia imputabile alla convenuta;
né è stata assunta la prova che i campioni di uva processati nella analisi successive a quelle del 30.7.2019 siano stati prelevati dalle piante oggetto del contratto per cui è causa.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea e l'assorbimento di ogni altra questione.
2.
Parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, atteso che si sarebbe vista costretta a “svendere”
l'uva apirena di qualità particolarmente pregiata ad un prezzo decisamente inferiore a quello pattuito con l'azienda , sia a causa Pt_1
del decorso del termine per l'inizio della raccolta dell'uva ormai matura e pronta per il taglio a partire dal giorno 2.8.2019, sia per le nuove condizioni di mercato ortofrutticolo, che avrebbero imposto - a partire dal 22.8.2019 - prezzi di vendita comprensibilmente inferiori. A sostegno di ciò, la società convenuta produce la fattura n. 8 del
30.8.2019, i d.d.t. e una propria stima del danno (cfr. doc. 6).
La domanda non può che essere rigettata.
La fattura e il prospetto di stima del danno, in quanto atti provenienti dalla parte e dalla stessa formati unilateralmente, non hanno alcuna valenza probatoria specie con riferimento al corrispettivo pattuito che è elemento essenziale al fine di quantizzare il danno paventato. La parte avrebbe, infatti, dovuto produrre il contratto di vendita, che si ricorda deve rivestire la forma scritta a pena di nullità (cfr. supra), in maniera tale da verificare la validità dello stesso e le condizioni di vendita, specie con riferimento al prezzo convenuto: ciò avrebbe, infatti, permesso di provare l'assunto per cui la merce è stata “svenduta” al prezzo indicato
7 ed avrebbe permesso quantomeno di quantizzare il pregiudizio subito. La fattura può essere ritenuta prova efficace contro il dichiarante che l'ha emessa ma non già a suo favore, né di per sé è dirimente nel provare l'esistenza di un contratto, peraltro stipulato con un soggetto terzo non coinvolto nel presente giudizio, per cui è prevista la forma scritta a pena di nullità.
3.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca (contestuale rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzionale), saranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla lite giudiziaria promossa da contro Parte_1 [...]
ogni contraria istanza o Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso in Matera il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 224/2020, avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, riservata per la decisione all'udienza del 26.9.2024
TRA
(C.F. con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. MADIO LORENZO (C.F. ) C.F._1
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. MARRONE ROSALIA MARIA LUCIA P.IVA_2
ELVIRA (C.F. C.F._2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.2.2020, l
[...]
ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_2
di €. 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria incassata dalla società convenuta all'esito della stipula del contratto di cessione di prodotti ortofrutticoli (cfr. doc. 1 parte convenuta). A sostegno di tale richiesta, la società attrice ha dedotto che il 2.8.2019, valutata la presenza di cinque molecole residuali e la difformità della sola molecola di Spriroxamine - la quale impediva il taglio e, quindi, la raccolta dei frutti - ha stipulato con la il contratto di acquisto Controparte_3
dell'intera partita di uva da tavola bianca apirena cosiddetto a “quintale”
e/o a misura, definendo il prezzo e subordinando la separazione dei frutti alla duplice condizione della permanenza delle cinque sostanze residuali riscontrate nelle analisi effettuate il 30.07.2019 e alla contestuale riduzione della molecola di Spiroxamine.
La difesa attorea, sulla scorta del fatto che le successive analisi avrebbero certificato il mutamento e l'alterazione del quadro residuale delle sostanze fitosanitarie come cristallizzato al 30.7.2019 e, dunque,
l'assenza della duplice condizione sopra enucleata, ha chiesto la corresponsione del doppio della caparra confirmatoria come previsto dall'articolo 1385 c.c. in ragione del grave inadempimento della convenuta nell'esecuzione del contratto sottoposto a condizione sospensiva e tanto per aver alterato il quadro delle sostanze fitosanitarie residuali presenti nell'uva da tavola, in spregio all'obbligo di correttezza e buona fede (cfr. conclusioni atto di citazione).
2 La costituitasi in giudizio, non Controparte_2
solo ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che diritto, ma ha spiegato ulteriore domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'azienda al Parte_1
pagamento della somma di € 62.000,00 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia da cui detrarre l'importo di euro 20.000 già corrisposto quale caparra) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per grave inadempimento (cfr. art. 1453 c.c.), nonché per la violazione dell'art. 62 d.l. n. 1/2012, come convertito nella legge
27/2012 (cfr. conclusioni comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il contratto di cessione di prodotti agricoli stipulato il 2.8.2019 (cfr. doc. 1 parte convenuta), avente ad oggetto l'acquisto di uva da tavola apirena di proprietà della società agricola è Controparte_3
disciplinato, come anche da esplicito richiamo, dall' art. 62 del d.l.
n.1/2012, convertito nella Legge n.27/2012 - applicabile ratione temporis
- regolamentato dall'art. 3 c. 2 del d.m. n. 199/2012.
Secondo tale disciplina, i contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, che non siano sottoscritti con il consumatore finale, devono essere, a pena di nullità, stipulati per iscritto.
Secondo la ricostruzione dell'attore, il taglio dell'uva e il perfezionamento dell'acquisto sarebbero stati subordinati alla verifica della presenza delle cinque sostanze residuali come riscontrate nelle analisi effettuate il 30.7.2019 (pochi giorni prima della stipula del contratto) e, comunque, alla riduzione della molecola residuale di
Parte_2
La difesa attorea sostiene che tale condizione sarebbe stata consacrata nel secondo comma dell'articolo 3 del contratto, rubricato “raccolta e
3 trasporto”, secondo cui “la raccolta dovrà essere effettuata subito dopo l'esito positivo delle analisi multiresiduali e terminare entro dieci giorni dall'inizio della raccolta”.
Invero, la condizione, come enucleata in citazione, non risulta essere stata dedotta con sufficiente determinazione e precisione nel contratto in cui, all'infuori di un generico richiamo all'esito positivo delle analisi”, non si riscontrano sufficienti e precisi elementi da cui desumere che le parti avessero inteso subordinare l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva enucleata nell'atto introduttivo. Se, infatti, le parti avessero davvero inteso subordinare il perfezionamento dell'effetto traslativo della proprietà - che in un contratto di vendita obbligatoria, nel caso di frutti, si realizza al momento della separazione - alla presenza nell'uva delle cinque sostanze residuali rinvenute nelle analisi del 30.7.2019, nonché alla riduzione della molecola residuale di spiroxamina, lo avrebbero dedotto con sufficiente precisione, indicando i criteri per ritenere positivo l'esame, non senza precisare che, qualora i risultati fossero stati negativi, il contratto di vendita obbligatoria non avrebbe più prodotto effetti.
Invero, quand'anche si volesse interpretare la clausola secondo cui “la raccolta dovrà essere effettuata subito dopo l'esito positivo delle analisi multiresiduali e terminare entro dieci giorni dall'inizio della raccolta” alla stregua di una condizione, la genericità della stessa, che rende del tutto labile e indecifrato il suo perimetro, non consente uno scrutinio oggettivo in ragione del quale poter verificare se l'evento condizionante si è o meno verificato, atteso che:
a) la disposizione nulla predica circa il giudizio di positività delle analisi
(non è, infatti, indicato alcun elemento in virtù del quale ritenere positivo o negativo l'esito del controllo);
4 b) la clausola non specifica che l'esito delle analisi sarebbe stato ritenuto positivo solo se fosse stato confermato, successivamente al
30.7.2019, il numero delle cinque molecole residuali già riscontrate, nonché la riduzione della molecola residuale di spiroxamina.
Per tali ragioni, pur se si volesse ritenere che le parti, nell'alveo della loro autonomia negoziale, abbiano inteso subordinare l'efficacia del contratto obbligatorio e il conseguente taglio dell'uva ad una condizione
(cosa, comunque, contestata), pur tuttavia, la genericità del richiamo all'esito positivo delle analisi impedisce che chi scrive possa verificare, sulla base di quanto successivamente riscontrato, che si sia verificato l'evento che la difesa attrice sostiene esser stato dedotto quale condizione.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, nel contratto per cui è causa, non si legge affatto che l'effetto traslativo della proprietà - che si verifica con la separazione dei frutti (cfr. art. 1472 c.c.) - sia stato condizionato alla specifica (e duplice) condizione enucleata nell'atto di citazione. Di grande rilevanza ai fini della decisione della lite è la constatazione che nel contratto de quo non compare affatto la menzione dell'evento futuro e incerto come dedotto in citazione: ovvero la duplice circostanza della riduzione della molecola di spiroxamina e la permanenza delle cinque sostanze residuali individuate nelle analisi del
30.7.2019, le quali non sono state nemmeno citate e/o riportate nel contratto, né tanto meno allo stesso allegate, di talché, quand'anche fosse stata pattuita una condizione, la genericità della clausola impedisce che chi scrive possa verificare, sulla base delle risultanze processuali, che l'evento futuro e incerto si sia verificato. Nel contratto - si ribadisce - vi
è l'assoluta mancanza di statuizioni circa l'esito positivo delle analisi indicate nel secondo comma dell'articolo 3 né è indicato il lasso di
5 tempo della verifica della condizione e tanto è ancor più significativo ove si consideri che trattasi di prodotti altamente deperibili.
La difesa attorea sostiene che la prova o, comunque, l'indizio della fondatezza delle proprie asserzioni sarebbe evincibile nel testo della pec inviata dal legale rappresentante della convenuta e prodotta in atti.
Invero, dal tenore della nota non è possibile ritenere provati gli assunti attorei atteso che dalla stessa si evince soltanto che, a seguito della presa visione ed accettazione delle risultanze delle analisi del 30.7.2019, la società attrice si è determinata a stipulare il contratto del 2.8.2019 nella consapevolezza, derivante dalle conoscenze tecnico-scientifiche proprie degli operatori di questo settore, che il valore della molecola di spiroxamine sarebbe diminuito.
Anche l'istruttoria orale ha confermato che tra le parti non è stato raggiunto alcun accordo nei termini indicati in citazione, né si può ritenere che, quand'anche fosse stata ammessa la testimonianza di limitatamente alle circostanze non ammesse e ribadite Testimone_1
in comparsa conclusionale, sarebbe stata raggiunta la prova relativa alla sussistenza di una condizione che subordinava l'efficacia del contratto alla duplice e contestuale circostanza che le analisi indicate nell'articolo 3 del contratto confermassero il numero delle cinque molecole residuali riscontrate nelle analisi del 30.7.2019, nonché la riduzione della molecola residuale di spiroxamina. Il capitolo H (cfr. seconda memoria
183 c.p.c. difesa attorea) non contempla l'indagine sopra enucleata dato che l'articolato istruttorio è limitato alla sola verifica della riduzione della sostanza di spiroxamina e non già alla presenza delle altre cinque sostanze residuali. Gli altri capitoli, sul punto, sono irrilevanti.
L'istruttoria orale non consente, inoltre, di ritenere provato l'assunto della difesa attorea per cui l'alterazione del quadro delle sostanze
6 fitosanitarie, come risultante dalle analisi riportate in citazione dalla difesa attorea e successive a quelle del 30.7.2019, sia imputabile alla convenuta;
né è stata assunta la prova che i campioni di uva processati nella analisi successive a quelle del 30.7.2019 siano stati prelevati dalle piante oggetto del contratto per cui è causa.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea e l'assorbimento di ogni altra questione.
2.
Parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, atteso che si sarebbe vista costretta a “svendere”
l'uva apirena di qualità particolarmente pregiata ad un prezzo decisamente inferiore a quello pattuito con l'azienda , sia a causa Pt_1
del decorso del termine per l'inizio della raccolta dell'uva ormai matura e pronta per il taglio a partire dal giorno 2.8.2019, sia per le nuove condizioni di mercato ortofrutticolo, che avrebbero imposto - a partire dal 22.8.2019 - prezzi di vendita comprensibilmente inferiori. A sostegno di ciò, la società convenuta produce la fattura n. 8 del
30.8.2019, i d.d.t. e una propria stima del danno (cfr. doc. 6).
La domanda non può che essere rigettata.
La fattura e il prospetto di stima del danno, in quanto atti provenienti dalla parte e dalla stessa formati unilateralmente, non hanno alcuna valenza probatoria specie con riferimento al corrispettivo pattuito che è elemento essenziale al fine di quantizzare il danno paventato. La parte avrebbe, infatti, dovuto produrre il contratto di vendita, che si ricorda deve rivestire la forma scritta a pena di nullità (cfr. supra), in maniera tale da verificare la validità dello stesso e le condizioni di vendita, specie con riferimento al prezzo convenuto: ciò avrebbe, infatti, permesso di provare l'assunto per cui la merce è stata “svenduta” al prezzo indicato
7 ed avrebbe permesso quantomeno di quantizzare il pregiudizio subito. La fattura può essere ritenuta prova efficace contro il dichiarante che l'ha emessa ma non già a suo favore, né di per sé è dirimente nel provare l'esistenza di un contratto, peraltro stipulato con un soggetto terzo non coinvolto nel presente giudizio, per cui è prevista la forma scritta a pena di nullità.
3.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca (contestuale rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzionale), saranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla lite giudiziaria promossa da contro Parte_1 [...]
ogni contraria istanza o Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso in Matera il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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