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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3433/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composiZIne monocratica nella persona ELla Giudice Chiara-Ilaria Bitozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3433/2020 promossa da:
, con il patrocinio ELl'avv. Roberta Gandolfo Parte_1
e ELl'avv. Giovanni Caridi
Parte attrice contro
, con il patrocinio ELl'avv. Federico Gallana Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, ogni domanda ed ecceZIne contraria disattesa e rejetta, così giudicare
A) Relativamente ai beni relitti da Parte_2
In via principale nel merito:
Disporre lo scioglimento ELla comunione ereditaria di tutti i beni immobili EL compendio ereditario pervenuto alle parti per successione ELla compianta madre come identificati Parte_2 nell'atto di citaZIne e nella RelaZIne EL CTU che ne ha effettuato la stima, previa formaZIne ELle porZIni, anche in consideraZIne dei rapporti di dare-avere tra le parti a titolo di spese per
l'amministraZIne e i frutti percetti sino al momento ELla divisione, con rispettiva condanna al pagamento e/o compensaZIne anche parziale di quanto dovuto, attribuendo in via esclusiva
pagina 1 di 22 rispettivamente all'attore e al convenuto le proprietà secondo il progetto divisionale B proposto dal
CTU e disponendo gli eventuali relativi conguagli;
porre ogni spesa a carico ELla massa e, in caso di infondate contestaZIni durante le operaZIni divisionali, condannare controparte alla rifusione ELle spese legali e di procedura.
Respingersi la domanda EL convenuto relativamente alla richiesta indennità per l'asserita occupaZIne degli immobili facenti parte la comunione ereditaria.
B) Relativamente ai beni in comunione ordinaria
In via principale nel merito:
Disporre lo scioglimento ELla comunione ordinaria di tutti i beni immobili di cui al punto n. 2 b), c) ELl'atto di citaZIne come identificati nella RelaZIne EL CTU che ne ha effettuato la stima, previa formaZIne ELle porZIni, anche considerando i rapporti di dare-avere tra le parti a titolo di spese per
l'amministraZIne e dei frutti percetti fino al momento ELla divisione, con rispettiva condanna al pagamento e/o compensaZIne anche parziale di quanto dovuto, attribuendo in via esclusiva rispettivamente all'attore e al convenuto le proprietà secondo il progetto divisionale B proposto dal
CTU e disponendo gli eventuali relativi conguagli;
porre ogni spesa a carico ELla massa e, in caso di infondate contestaZIni durante le operaZIni divisionali, condannare controparte alla rifusione ELle spese legali e di procedura.
Respingersi la domanda EL convenuto relativamente alla richiesta indennità per l'asserita occupaZIne degli immobili facenti parte la comunione ereditaria.
In via istruttoria:
In via precauZInale e all'occorrenza, stante anche lo smarrimento di documentaZIne, si reitera richiesta di ammissione dei seguenti capitoli per testi:
1) “ Vero che la lettere in data 05.03.2009 e in data 24.03.2009, quali doc.15 e doc.16 di parte attrice, che si rammostrano al teste, sono state redatte ed inviate agli indicati destinatari dall'avv. Gian Lucio
Morassuti” - testi: Avv. Armando Caporale, Via Solari n.43, Milano;
Avv. Gian Lucio Morassuti, Via
Martelli n.16, Pordenone
2) “ Vero che la teste dal 01.10.2015 al 30.03.2017 e dal 30.09.2019 al 29.03.2021 ha condotto in locaZIne l'unità immobiliare sita in CittaELla (PD), Borgo Padova n. 28/30, come da contratti stipulati con che si rammostrano quali doc.17) e 18) di parte attrice, alle condiZIni e Parte_1
termini ivi riportati, avendo necessità di depositare mobilio di sua proprietà” – teste: , Testimone_1
Via Ressi n. 9/A, Milano;
pagina 2 di 22 3) “ Vero che la fattura n.1665 in data 23.04.2001 intestata a quale doc. 19) di parte Parte_1
attrice che si rammostra, è stata integralmente saldata dal medesimo” – teste: Notaio Per_1
, Via dei Tartari n.5/1, Asolo (TV);
[...]
4) “ Vero che la parcella n. 137 EL 18.10.2010 intestata a quale doc. 23) di parte Parte_1
attrice, che si rammostra al teste, è stata dallo stesso integralmente saldata” – teste: il geom.
[...]
, Via T. Gallo n.6, CittaELla (PD); Tes_2
5) “ Vero che l'elenco ELle fatture dal 2010 al 2020 riportate nella copia EL Registro fatture, pagg. 1
e 2, quale doc.26 di parte attrice, che si rammostra al teste, sono state integralmente saldate da
[...]
– teste: il legale rappresentante di Morosini S.r.l., Via Buonarroti n.2, CittaELla ( PD); Parte_1
6) “ Vero che le fatture n.13/2013 EL 05.07.2013 e n. 17/2013 EL 03.09.2013, quale doc. 28 di parte attrice, che si rammostrano al teste, sono state pagate dal Signor mediante bonifici Parte_1
rispettivamente in data 05.07.2013 e 04.09.2013 come da documenti bancari di cui allo stesso doc.28)” – teste: , Via Zucca n.15, CittaELla (PD); Testimone_3
7) “ Vero che la fattura n.1/C EL 06.03.2015, quale doc. 29) di parte attrice, che si rammostra al teste,
è stata pagata dal Signor mediante bonifico in data 06.03.2015, come da documento Parte_1 bancario di cui allo stesso doc. 29)” – teste: , Borgo di Ponente n.31, CittaELla Testimone_4
(PD);
8) “ Vero che la fattura n.14/2016 EL 20.09.2016, quale doc. 30 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stata pagata dal Signor mediante bonifico in data 27.09.2016 come da Parte_1 documento bancario di cui allo stesso doc.30)” – teste: , Via Zucca n.15, CittaELla Testimone_3
(PD);
9) “ Vero che la fattura n.23 M EL 24.08.2021, quale doc. 31) di parte attrice, che si rammostra al teste, è stata pagata dal Signor mediante bonifico in data 27.09.2021, come da Parte_1
documento bancario di cui allo stesso doc. 31)” – teste: Via Perosina n.88, San Testimone_5
Zenone degli Ezzelini (TV);
10) “ Vero che il Signor ha stipulato a far tempo dall'anno 2011 la polizza Globale Parte_1
AbitaZIne n.5874863 con Aviva Italia SpA, Ag. 2esse di di Casarile (MO), e che ha Parte_3 provveduto annualmente al rinnovo ELla stessa al costo di ciascuna rata € 81,00, come da dichiaraZIne di cui al doc. n.32) di parte attrice, che si rammostra al teste”- teste: Via Testimone_6
C. Colombo n.9, Casarile (MI). - Si chiede, inoltre, all'occorrenza, l'ammissione dei seguenti capitoli
a prova contraria dei capitoli dedotti da controparte:
pagina 3 di 22 A) “ Vero che la serratura EL cancello ELl'immobile sito in CittaELla, Borgo Padova n.30, di proprietà dei fratelli e è rimasta la stessa da oltre 30 anni” - teste PT Controparte_1 [...]
, residente in [...] Tes_7
B) “ Vero che il teste a far tempo dall'iniZI ELl'affittanza dei terreni di IL EL CO nel 2017 ha visto depositata nella casa rurale ivi insistente l'autovettura Austin Mini Cooper tg. MI A 94917 di cui al doc. 64, che si rammostra” -teste , Via Commerciale n.70, IL EL CO (PD); Persona_2
C) “ Vero che il teste a far tempo dal 2008 ha visto depositata nella casa rurale esistente sui terreni di
IL EL CO di proprietà dei fratelli l'autovettura Austin Mini Cooper tg. MI A 94917 di Parte_1 cui al doc. 64, che si rammostra” -teste , Via S. Anna n.28 IL EL CO (PD); Persona_3
D) “ Vero che i terreni e le proprietà siti in IL EL CO dei Signori e sono PT Controparte_1 liberamente accessibile e essendo privi di cancellate chiuse e comunque di serrature” testi Per_2
, Via Commerciale n.70, IL EL CO (PD), , Via S. Anna n.28 IL EL
[...] Persona_3
CO (PD);
E) “ Vero che il pagamento ELle fatture nn.13/2013 e 17/2013, che si rammostrano al teste, quale doc.
28 di parte attrice, si riferiva ai lavori eseguiti per porre riparo al tetto e alle gronde, dai quali si infiltrava acqua, di cui al preventivo spedito in data 23.05.2013, che pure si rammostra sempre quale doc. n. 28” teste – , Via Zucca n.13, CittaELla. Testimone_3
Si chiede l'interrogatorio formale di sulla seguente circostanza: “ Vero che Controparte_1
l'autovettura Austin Mini Cooper tg. MI A 94917 di cui al doc. 64, che si rammostra, è di proprietà EL convenuto”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare: accertarsi e dichiararsi, quanto alla pretesa richiesta ELl'attore di scelta ELle porZIni da attribuire a sé ed al convenuto, con riferimento alla comunione ereditaria ex matris, l'illegittimità ELla disposiZIne testamentaria in oggetto, in quanto confliggente con le disposiZIni di carattere imperativo di cui all'art. 706, I comma c.c.., e considerarla quindi come non apposta.
Sempre in via preliminare: rimettersi la causa in istruttoria al fine di procedere all'integrale rendicontaZIne richiesta, anche in via istruttoria, e sempre ribadita dal convenuto, nonché al fine di disporre la chiamata a chiarimenti EL CTU.
Nel merito in via principale:
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ereditaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura ex art. 726 II comma c.c., e 727
pagina 4 di 22 c.c. previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera A), essendo l'ipotesi naturale, come specificato dal CTU, con riguardo al valore ELle quote di diritto ELle parti, posto che il convenuto, sommate le quote ELla comunione ereditaria a quella ordinaria, detiene € 928.888,89 e il valore EL fabbricato di CittaELla è € 950.000,00, per cui spetterebbe all'attore un conguaglio di €
21.111,11, da compensarsi con quanto dovuto al convenuto, sin qui accertato, di € 19.940,70 (vd. II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. avversaria), oltre ad interessi, ferma l'ulteriore domanda per indennità d'occupaZIne;
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ordinaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura, previa resa dei conti, imputaZIni
e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera A), essendo l'ipotesi naturale, come specificato dal CTU, con riguardo al valore ELle quote di diritto ELle parti, posto che il convenuto, sommate le quote ELla comunione ereditaria a quella ordinaria, detiene € 928.888,89 e il valore EL fabbricato di CittaELla è
€ 950.000,00, per cui spetterebbe all'attore un conguaglio di € 21.111,11, da compensarsi con quanto dovuto al convenuto, sin qui accertato, di € 19.940,70 (vd. II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. avversaria), oltre ad interessi, ferma l'ulteriore domanda per indennità di occupaZIne
Nel merito in via subordinata:
- previa rimessione ELla causa in istruttoria per disporsi la chiamata a chiarimenti EL CTU e
l'integraZIne ELla stessa, accertata la comoda divisibilità EL fabbricato di CittaELla, procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ereditaria, con formaZIne di assegni divisionali che contemplino la divisione in natura di detto bene, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura ex art. 726 II comma c.c., e 727 c.c. previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto;
- previa rimessione ELla causa in istruttoria per disporsi la chiamata a chiarimenti EL CTU e
l'integraZIne ELla stessa, accertata la comoda divisibilità EL fabbricato di CittaELla, procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ordinaria, con formaZIne di assegni divisionali che contemplino la divisione in natura di detto bene, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura, previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto. Nel merito in via di ulteriore subordine:
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ereditaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura ex art. 726 II comma c.c., e 727
pagina 5 di 22 c.c. previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera B);
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ordinaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura, previa resa dei conti, imputaZIni
e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera B).
In via riconvenZInale e in ogni caso, previa rimessione in istruttoria:
1) attesa la resa dei conti esposta dall'attore in II memoria c.p.c., ferme le istanze istruttorie svolte ex artt. 210 e 213 c.p.c., si chiede che il Giudice condanni l'attore al pagamento ELla somma di €
19.940,70, oltre interessi come per legge, a carico ELl'attore ed in favore EL convenuto o quella diversa somma, anche maggiore, che risulti di giustizia, non operando alcuna compensaZIne con le somme asseritamente dovute all'attore nella medesima memoria istruttoria;
2) accertarsi e dichiararsi il conseguente diritto EL convenuto al prelievo dalle masse ELle comunioni ereditaria ed ordinaria da dividere, prima degli apporZInamenti, ELle corrispondenti somme a lui dovute in ragione ELle quote di rendite / affitti agrari mai percepiti, in proporZIne alle proprie quote di comunione ereditaria ed ordinaria, oltre interessi e rivalutaZIne, nella misura di € 19.940,70, oltre interessi come per legge, a carico ELl'attore ed in favore EL convenuto o quella diversa somma, anche maggiore, che risulti di giustizia;
3) ordinarsi in ogni caso all'attore la presentaZIne EL rendiconto integrale in relaZIne ai terreni di
IL EL CO e CittaELla caduti nelle comunioni ereditaria ed ordinaria e alle rendite percepite in virtù dei contratti di affitto agrari dall'attore stipulati o di quelli a suo tempo stipulati da
[...]
e via via succedutisi negli anni;
Pt_4
4) condannarsi l'attore al pagamento in favore EL convenuto ELle indennità di occupaZIni con riferimento ai beni immobili tutti, caduti nelle comunioni ereditaria ed ordinaria, di cui all'atto di citaZIne, nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutaZIne monetaria, eventualmente mediante accertamento EL diritto EL convenuto al prelievo dalle masse comuni ereditaria ed ordinaria da dividere, prima degli apporZInamenti, ELle corrispondenti somme a lui dovute a tale titolo.
In via istruttoria, con conseguente rimessione ELla causa in tale sede:
- disporsi la chiamata a chiarimenti EL CTU ai fini ELl'integraZIne ELla stessa sulla comoda divisibilità EL complesso di CittaELla, ritenuta peraltro verosimile dallo stesso CTU nella risposta alle osservaZIni EL CTP di parte ma ingiustificatamente considerata, nella pratica, non percorribile, anche in ragione ELla presenza dei due contatori per l'energia elettrica nel complesso di CittaELla,
pagina 6 di 22 non esclusa dallo stesso perito, che consentirebbe pertanto la comoda divisione ELl'impianto elettrico;
si segnala che nella risposta alle osservaZIni EL CTP attoreo, il CTU si è reso disponibile ad accertare la presenza EL suddetto doppio contatore e quindi ELl'effettiva ripartiZIne ELl'impianto elettrico ed inoltre ha ritenuto verosimile il fraZInamento EL fabbricato di CittaELla in due unità immobiliari
- ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'attore e/o ex art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c. all'Agenzia ELle Entrate competente la produZIne, esibiZIne e/o richiesta di informaZIni integrali in relaZIne ai contratti di affitto agrari, relativi ai terreni di CittaELla e di IL EL CO, o comunque ai contratti di locaZIne, stipulati dall'attore o stipulati da con riferimento ai beni tutti immobiliari di cui Parte_4
causa ed oggetto di divisione e succedutisi nel tempo sino alla data odierna, e in particolare, così come da dati parziali sin qui indicati dall'ADE (vd. doc. 3):
1. negoZI di LOCAZIONE NON FINANZIARIA
DI TERRENO AGRICOLO, SERIE 3, N. 002274, reg. 2005 2. b) negoZI di LOCAZIONE NON
FINANZIARIA DI TERRENO AGRICOLO, SERIE 3, N. 003250, reg. 2011 3. c) negoZI di
LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI TERRENO AGRICOLO, SERIE 3, N. 002446, reg. 2011 4. d) negoZI di LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO, SERIE 3T, N. 021197, reg. 2015 5. e) negoZI di N. 002448, reg. 2017 6. f) negoZI di Controparte_2
LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO, SERIE 3T, N. 004356, reg. 2019.
- Interrogatorio formale:
1) Vero che, a far data dalla morte di nel 2009, l'attore ha goduto EL possesso Parte_4
esclusivo degli immobili di cui ̀ causa oggetto ELl'odierna divisione (fabbricati e terreni in CittaELla e
IL EL CO come indicati in atto di citaZIne)?
2) Vero che l'attore ha impedito al convenuto il possesso e godimento pro quota dei beni immobili di cui ̀ causa, rifiutando altresì la consegna ELle chiavi
3) Vero che il convenuto ha in plurime occasioni richiesto all'attore di essere ammesso al possesso pro quota dei beni immobili di cui ̀ causa, anche in seno al procedimento di mediaZIne incardinato a
Milano di cui al doc. 9 avversario?
4) Vero che l'attore da quando esercita il possesso sui beni immobili di cui ̀ causa trattenuto per sé
l'integralità dei proventi per contratti di locaZIne e contratti di affitto in relaZIne a tali beni?
- Si chiede la reieZIne ELla prova testimoniale richiesta dall'attore e, nel caso denegato di ammissione, si chiede di venire ammessi alla prova contraria con i testi indicati dallo stesso attore a prova diretta.
Ordinarsi ai competenti uffici di provvedere alle prescritte trascriZIni di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 7 di 22 Concisa esposiZIne ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. Vicenda processuale e domande ELle parti
Con atto di citaZIne ritualmente notificato l'odierno attore Parte_1
conveniva in giudiZI il fratello , deducendo di essere comproprietario, Controparte_1
insieme al fratello, dei seguenti beni immobili così catastalmente censiti:
- COMUNE DI CITTADELLA (PD)
1) Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Borgo Padova n.30, Foglio 32, Part.150, ct. A/2, Cl.2,
Cons. 19 vani, rendita € 2.404,11, piano 1S-T-1-2;
Catasto Terreni:
1) Foglio 32, Part. 147, Bosco ceduo, Cl.2, Ha 0.02.00, RD € 0,26, RA € 0,06;
2) Foglio 32, Part.148, Vigneto, Cl.1, Ha 0.13.76, RD € 12,08, RA € 8,53;
3) Foglio 32, Part.1262, Vigneto, Cl.1, Ha 0.08.20, RD € 7,20, RA € 5,08.
- COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PD)
1) Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.2, Zona cens. 2, Cat. C/2, Cl.1,
Cons. 548 m/q, Sup.Cat. 574 m/q, rendita € 792,45, piano T-1;
2) unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.3, Zona cens. 2, Cat. A/3, Cl.1, vani 6,5, sup.173 m/q, rendita € 308,84, piano T-1-2.
Catasto terreni:
1) Foglio 21, Part.72, Semin., Cl.3, Ha 0.08.32, C20, RD € 5,47, RA € 3,44;
2) Foglio 21, Part.97, Semin., Cl.3, Ha 0.30.61, C20, RD € 20,14, RA € 12,65;
3) Foglio 21, Part. 99, Semin., Cl.3, Ha 5.08.36, C20, RD € 334,48, RA € 210,04;
4) Foglio 21, Part.100, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.34.54, C20, RD € 42,21, RA €23,19;
5) Foglio 21, Part. 101, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.88.52, C20, RD € 108.17, RA € 59,43;
6) Foglio 21, Part. 102, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.50.49, C 20, RD € 61,70, RA € 33,90;
7) Foglio 21, Part.103, Semin. , Cl. U, Ha 4.67.75, C20, RD € 571,56, RA € 314,04; Pt_5
8) Foglio 21, Part.112, Porz.AA Semin, Cl. 3, Ha 0.65.13, C20, RD € 42,85, RA € 26,91; Pt_6
, Cl. 1, Ha0.25.84, C20, RD € 10,32, RA € 8,67;
[...]
9) Foglio 21, Part.119, Semin., Cl.3, Ha 0.42.61, C20, RD € 28,04, RA € 17,60;
10) Foglio 21, Part. 124, Porz. AA Prato, Cl.2, Ha 03.13, C20, RD € 1,03, RA € 0,81; Porz. AB
Semin., Cl 3, Ha 0.26.00 , C20, RD € 17,11, RA € 10,74;
11) Foglio 21, Part. 125, Semin. Cl.3, Ha 0.39.81, C 20, RD € 26,19, RA € 16,45;
12) Foglio 22, Part. 22, Semin. Arbor., Cl 2, Ha 1.63.71, C20, RD € 138,49, RA € 76,09;
pagina 8 di 22 13) Foglio 22, Part.23, Semin., Cl.4, Ha 0.86.60, A 20, RD € 40,70, RA € 31,31;
14) Foglio 22, Part.31, Semin. Irrig. Cl. U, Ha 1.10.20, A 20, RD € 134,66, RA € 73,99;
15) Foglio 22, Part.32, Porz. AA Vigneto, Cl.1, Ha 0.03.02, A20, RD € 2,55, RA € 1,95; Porz. AB
Semin., Cl.3, Ha 0.05.00, A20, RD €3,29, RA € 2,07;
16) Foglio 22, Part. 120, Porz.AA Vigneto, Cl.1, Ha 0.02.49, A20, RD € 2,11, RA € 1,61; Pt_7
, Cl 3, Ha 0.15.00, A20, RD € 9,87, RA € 6,20;
[...]
Catasto Terreni:
1) Foglio 21, Part.545, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.27.05, C20, RD € 33,05, RA € 18,16.
Catasto terreni:
1) Foglio 21, Part.547, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 2.05.86, C20, RD € 251,55, RA € 138,21.
Catasto terreni:
1) Foglio 21, Part. 663, Semin. Cl. 3, Ha 0.11.05, RD € 7,99, RA € 4,57.
Catasto Terreni:
1) Foglio 21, Part. 664, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.38.13, C 20, RD € 46,59, RA € 25,60;
2) Foglio 21, Part. 666, Semin., Cl. 3, Ha 0.03.23, C20, RD € 2,13, RA € 1,33.
L'attore specificava che su detti beni immobili insistevano due distinte comunioni, una ordinaria e una ereditaria;
in particolare la comunione ereditaria derivava dalla successione ELla madre Parte_2
(deceduta in data 21.6.2000), la quale era intestataria per la quota di 7/18 (pari a 21/54)
[...] sull'intero compendio immobiliare di cui sopra. Con testamento olografo pubblicato in data 6.10.2000 la de cuius disponeva che il proprio patrimonio fosse destinato per la quota di 2/3 a (pari a PT
14/54), odierno attore, e per la quota di 1/3 a (pari a 7/54), odierno convenuto;
nel testamento CP_1 disponeva, tra l'altro, che fosse il figlio a determinare in liquidi od immobili la quota legittima PT
spettante a (cfr. doc. 3). CP_1
Per quanto concerne la comunione ordinaria, l'attore specificava che la stessa derivava a sua volta da disposiZIni testamentarie in favore di e di redatte rispettivamente dalla zia PT CP_1 [...]
deceduta in data 3.2.1997, e dallo ZI , deceduto in data 30.1.2019. Per_4 Parte_4
In particolare, disponeva con testamento olografo che la propria quota pari a 7/18 Persona_4
(21/54) sull'intero fosse destinata interamente al TE (cfr. docc. 5-6); , invece, diveniva PT CP_1
proprietario ELla quota di 12/54 degli immobili di CittaELla per opera ELla successione testamentaria ELlo ZI;
il de cuius, inoltre, aveva disposto che la propria quota pari a 12/54 degli Parte_4
immobili in IL EL CO fosse destinata a , a condiZIne che lo stesso ricompensasse il fratello PT cedendogli la quota pari a 4/18 (12/54) ELl'immobile di CittaELla;
tale condiZIne non si verificava e pagina 9 di 22 da ciò ne conseguiva che divenisse proprietario ELla quota di 12/54 anche degli immobili di IL CP_1
EL CO (cfr. doc. 7).
L'attore allegava di aver sostenuto in via esclusiva sin dal 2009 ogni onere, anche economico, concernente la gestione, manutenZIne e qualsivoglia adempimento relativo ai beni immobili comuni, stante il totale disinteresse EL fratello.
Chiedeva quindi che venisse disposto lo scioglimento ELla comunione ereditaria ai sensi ELl'art. 713
c.c. e di quella ordinaria ex art. 1111 c.c., nominando un esperto per l'esatta determinaZIne da dividersi e per la formaZIne ELle singole quote, chiedendo in ogni caso l'attribuZIne in via esclusiva a proprio favore ELle quote relative al compendio immobiliare sito in CittaELla (abitaZIne e terreni circostanti), stante la non comoda divisibilità ELlo stesso e stante la previsione ELla clausola testamentaria prevista dalla madre.
Si costituiva in giudiZI nulla opponendo allo scioglimento ELle Controparte_3
distinte comunioni, contestando di essersi disinteressato e di essere stato inerte nella gestione e manutenZIne dei beni comuni, deducendo, piuttosto, di essere stato estromesso dal possesso dei suddetti beni dal fratello. Per quanto concerne i terreni di IL EL CO, in particolare, oggetto di affitti agrari, lamentava di non aver mai percepito la propria quota parte di rendite e che il fratello ne avrebbe indebitamente percepito la totalità.
chiedeva, quindi, in via preliminare il difetto di legittimaZIne attiva quanto alla richiesta CP_1 ELl'attore di formaZIne ELle porZIni, non avendo agito quale esecutore testamentario;
in ogni caso chiedeva di accertare l'illegittimità ELla disposiZIne testamentaria in oggetto per contrasto con norme imperative di cui all'art. 706, comma 1, c.c. e per l'effetto di dichiararla come non apposta. In via principale non si opponeva allo scioglimento ELle comunioni con nomina di un CTU;
in via subordinata, si opponeva alla richiesta di controparte di assegnaZIne al fratello EL compendio immobiliare sito in CittaELla, chiedendo la vendita all'incanto nel caso di non comoda divisibilità dei beni. In via riconvenZInale, chiedeva che venisse ordinato all'attore la presentaZIne EL rendiconto in relaZIne ai terreni di IL EL CO e alle relative rendite percepite e per l'effetto di dichiarare il diritto EL convenuto al prelievo ELle somme corrispondenti a lui dovute proporZInalmente alle relative quote;
chiedeva, inoltre la condanna ELl'attore al pagamento in proprio favore ELle indennità di occupaZIne con riferimento a tutti i beni immobili.
Alla prima udienza EL 4.11.2020, differita d'ufficio al 22.4.2021, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice rinviava all'udienza EL 18.11.2021 per la decisione sui mezzi istruttori, concedendo alle parti i termini per il deposito ELle memorie istruttorie.
pagina 10 di 22 A scioglimento ELla riserva assunta all'udienza di cui sopra il giudice istruttore pronunciava ordinanza ammettendo CTU sul seguente quesito: “descriva il CTU, letti gli atti di causa e i documenti allegati. nonché acquisito ogni altro documento o informaZIne utile per rispondere al quesito, i beni immobili facenti parte ELle masse da dividersi con riferimento alle due distinte comunioni esistenti tra le parti
(ereditaria per successione materna ed ordinaria), individuando l'attuale stima al valore di mercato di ciascun bene, la regolarità edilizia ed urbanistica, accertando la comoda divisibilità di ciascun bene ed elaborando uno o più progetti divisionali che tengano anche conto ELl'eventuale assegnaZIne all'attore ELla villa e dei terreni siti in CittaELla secondo le disposiZIni ex art 733 comma 1 cc impartite dalla de cuius nel testamento olografo pubblicato in data 6.10.2000 (li Persona_5 ove disponeva “ELego mio figlio a determinare in liquidi od immobili la quota di legittima PT spettante a mio figlio ”)” e nominando CTU l'Arch. ; rigettava per il resto le CP_1 Persona_6
istanze istruttorie ELle parti e rigettava le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. formulate dal convenuto e rinviava all'udienza EL 23.3.2022 per il conferimento ELla CTU e per il giuramento.
All'udienza di cui sopra il CTU nominato accettava l'incarico e i difensori ELle parti nominavano i rispettivi CTP;
quindi, il giudice rinviava all'udienza EL 6.10.2022 per esame ELla relaZIne EL consulente.
Alla suddetta udienza, trattata in modalità cartolare, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisaZIne ELle conclusioni al 19.7.2023.
All'udienza di pc, rinviata d'ufficio dapprima al 16.5.2024 e successivamente al 30.10.2024, le parti depositavano note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla validità ELla clausola testamentaria.
Le parti controvertono sulla validità e sulla natura ELla clausola testamentaria prevista nel testamento olografo scritto dalla defunta madre e pubblicato in data 6.10.2000 che Parte_2 attribuisce all'attore la facoltà di scelta dei beni nella liquidaZIne ELla quota di legittima al fratello, di seguito trascritta: “Delego mio figlio a determinare in liquidi od immobili la quota di legittima PT spettante a mio figlio ” (cfr. doc. 3). CP_1
In via preliminare, il convenuto contestava la legittimaZIne attiva EL fratello quanto alla CP_1
richiesta di scelta ELle porZIni da attribuire in forza ELla clausola testamentaria ELla defunta madre, poiché lo stesso avrebbe agito quale erede e non quale esecutore testamentario;
contestava altresì la legittimità stessa ELla disposiZIne testamentaria in oggetto, in quanto confliggente con quanto disposto dall'art. 706, comma 1, c.c. e chiedeva, pertanto, di considerarla come non apposta. In
pagina 11 di 22 particolare, il convenuto asseriva che la clausola prevedeva una investitura ad esecutore testamentario ex art. 700 c.c. e non una divisione obbligatoria ex art. 733, comma 1, c.c., non avendo il testatore stabilito ELle norme per la formaZIne ELle porZIni e che, pertanto, in virtù di ciò l'attore non avrebbe potuto procedere alla divisione ex art. 733 c.c. che dispone che l'esecutore possa procedere alla divisione tra gli eredi dei beni ELle eredità quando non è erede.
D'altro canto, l'attore allegava di essersi erroneamente qualificato quale esecutore testamentario e insisteva sulla validità di detta clausola testamentaria, da doversi interpretare appunto non come nomina di esecutore testamentario, bensì quale mera facoltà di scelta da parte ELlo stesso relativamente ai beni per la formaZIne ELle porZIni.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
La facoltà di scelta ELle porZIni sarebbe conforme e compatibile con quanto disposto dall'art.733, comma 1, c.c.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, il testatore può legittimamente attribuire la facoltà di formare le porZIni dei coeredi ad un erede, prescindendo “dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formaZIne ELle varie porZIni da assegnare ai condividenti, facoltà queste ultime non ELegabili dal testatore ad un erede o legatario” (Cass. Civ., sent. n. 8049/1990); l'erede designato, dunque, ha la facoltà di scegliere con effetto vincolante per i legittimari, il bene o i beni da includere nella propria quota, così determinandone la composiZIne qualitativa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1403/1970). Ancora,
“Qualora il testatore ai sensi ELl'art. 733 c.c., fissi regole per la formaZIne ELle porZIni dei coeredi
(ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal “de cuius”, secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello ELla quota che ad essi compete” cfr. (Cass. Civ., Ord. n. 3075/2021).
Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, è valida la clausola testamentaria che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formaZIne ELle varie porZIni, rientrando detta facoltà nella previsione di cui al primo comma ELl'art. 733 c.c.
2. Scioglimento ELle comunioni, ordinaria ed ereditaria, tra le parti
Parte attrice chiedeva l'attribuZIne in via esclusiva EL totale ELle quote ELl'immobile sito in
CittaELla (PD) sostenendo la non comoda divisibilità ELlo stesso ai sensi ELl'art. 720 c.c.; parte convenuta aderiva alla richiesta di scioglimento ELle comunioni, opponendosi però alla richiesta di attribuZIne degli immobili di CittaELla al fratello. Chiedeva, infatti, in primo luogo, la divisione in natura di tutti i compendi immobiliari (quindi anche ELla villa di CittaELla) sulla scorta ELla comoda pagina 12 di 22 divisibilità degli stessi e la formaZIne ELle relative porZIni in base alle quote dei due fratelli, previa imputaZIne dei debiti e prelevamenti ex artt. 724, comma 2, e ss. c.c.; chiedeva, in subordine, la loro vendita all'asta in ipotesi di non comoda divisibilità, opponendosi in ogni caso all'attribuZIne all'attore in via esclusiva EL totale ELle quote relative all'immobile e ai terreni siti in CittaELla.
Veniva, quindi, disposta CTU con l'incarico di descrivere i beni immobili oggetto di divisione, individuare l'attuale stima al valore di mercato, accertare la comoda o non comoda divisibilità di ciascun bene ed elaborare uno o più progetti divisionali che tengano anche conto ELl'eventuale assegnaZIne secondo le disposiZIni ex art. 733, comma 1, c.c. impartite dalla de cuius nel testamento olografo pubblicato in data 6.10.2000.
Il CTU stimava il valore complessivo EL compendio immobiliare in totali € 2.640.000, suddividendolo in tre lotti: il lotto n. 1 prevedeva la piena proprietà EL palazzetto storico urbano in stato di abbandono e da ristrutturare, sito in Comune di CittaELla, oltre ai terreni limitrofi;
il lotto n. 2 la piena proprietà di un complesso immobiliare rurale in stato di abbandono e da ristrutturare ubicato in
Comune di IL EL CO (PD) e, infine, il lotto n. 3 la piena proprietà di cinque appezzamenti di terreno agricolo non contigui tra loro in Comune di IL EL CO (PD).
Quanto alla divisibilità EL patrimonio immobiliare il CTU concludeva per la non comoda divisibilità solo EL compendio sito in CittaELla (lotto n. 1) poiché: “un suo fraZInamento penalizzerebbe il valore ELl'immobile e comunque, sarebbe necessario verificare da parte EL la fattibilità di CP_4 eventuale suddivisione EL bene…” e per la comoda divisibilità EL compendio immobiliare di IL EL
CO (lotti nn. 2 e 3) (pagg. 36-37 relaZIne CTU).
Il CTU formulava, quindi, tre progetti di divisione di seguito riportati premettendo che, a parità di valore, i terreni sono più fruttiferi, mentre il compendio di CittaELla comporta anche l'onere ELla sua ristrutturaZIne:
- Progetto A: tale ipotesi, che prevede l'assegnaZIne EL lotto n. 1 a , con Controparte_1
conguaglio a favore EL fratello pari ad € 21.111, 11, veniva formulata sulla base EL valore ELle quote di diritto ELle parti, senza, tuttavia, tenere in consideraZIne le disposiZIni ex art. 733, comma 1, c.c. impartite dalla de cuius richiamate nel quesito;
- Progetto B: tale ipotesi prevede l'assegnaZIne EL lotto n. 1 all'attore e individua la porZIne corrispondente alla quota percentuale di diritto di , assegnandogli il fabbricato Controparte_1
rurale di IL EL CO ed operando la divisione dei vicini appezzamenti di terreno, fino a soddisfare il valore ELla sua quota di diritto e conguaglio a favore di di € 98, 62. PT
- Progetto C: anche tale ipotesi prevede l'assegnaZIne EL lotto n. 1 all'attore e individua la porZIne corrispondente alla quota percentuale di diritto di mediante Controparte_1
pagina 13 di 22 l'assegnaZIne di soli terreni di IL EL CO (intero lotto n. 3 e porZIne EL lotto 2) e prevederebbe un fraZInamento di particelle catastali per attribuire la giusta quota di diritto al convenuto.
A questo punto il CTU inviava la propria relaZIne ai rispettivi CTP chiedendo eventuali loro memorie e/o osservaZIni.
Il consulente di parte attrice relativamente ai progetti divisionali osservava che il progetto A non era percorribile stante la clausola testamentaria ELla madre e che il progetto C risultava troppo oneroso a causa dei fraZInamenti dei mappali;
aderiva quindi al progetto B sostenendo che lo stesso “risulta essere più adeguato in quanto tiene conto ELle disposiZIni testamentarie ELla de cuius Persona_5 relativamente alla scelta dei beni da parte ELl'attore e copre pressoché integralmente il
[...] valore ELla quota EL Sig. . Controparte_1
Il consulente di parte convenuta, invece, insisteva per la comoda divisibilità in natura anche EL palazzetto storico di CittaELla, ribadendo l'interesse di ad acquisire una porZIne di detto CP_1
immobile; in subordine, aderiva al progetto divisionale sub B. Chiedeva pertanto al CTU di aggiornare il proprio elaborato peritale proponendo eventuali ulteriori ipotesi divisionali che comprendessero la divisione ELl'immobile in CittaELla. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, il CTU osservava che così facendo verrebbe svilito il lotto ed il suo valore, oltre al fatto che rimarrebbero comunque alcune porZIni in comunione;
in ogni caso concludeva per la non divisibilità EL lotto n 1 secondo il concetto di comoda divisibilità.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. che prevede il diritto di ciascun coerede di conseguire in natura la parte di beni loro spettanti, trova deroga ai sensi ELl'art. 720 c.c. nei casi di indivisibilità dei beni e in ogni ipotesi in cui gli stessi risultano non comodamente divisibili in base ad un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto EL giudice EL merito e dunque incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivaZIne congrua, coerente e completa. La non comoda divisibilità può derivare “allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il fraZInamento materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porZIni suscettibili di formare oggetto di autonomo
e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitaZIni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porZIni che, sotto l'aspetto economico-funZInale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporZIne al valore ELl'intero” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 21612 EL 28/07/2021 (Rv. 662057 - 01)).
pagina 14 di 22 Sempre secondo la giurisprudenza prevalente : “L'accertamento EL giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo ELla concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudiZI per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funZInale, valutando la fattibilità ELl'intervento ediliZI necessario per la divisione in relaZIne alle caratteristiche EL bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa naZInale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 27040 EL 18/10/2024 (Rv. 672805 - 01).
Nel caso di specie, il sottoscritto giudicante condivide le conclusioni EL CTU Arch. Persona_6
circa la non comoda divisibilità EL compendio di CittaELla (lotto n. 1) essendo un complesso immobiliare che nell'articolaZIne funZInale e distributiva mantiene storicamente un'unità d'intento.
Conformemente a quanto scritto dal CTU, infatti, un suo fraZInamento comporterebbe un deprezzamento ELl'immobile tenendo conto, peraltro, che lo stesso è “oggetto di valutaZIne da parte ELla “ per l'area metropolitana di Venezia e per Controparte_5
le province di Belluno, Padova e Treviso” per l'emanaZIne di un eventuale provvedimento di tutela ai sensi degli art. 10 e 13 EL D.Lgs. n. 42/2004”.
Per quanto concerne le modalità ELla divisione si rammenta che l'art. 720 c.c. – applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto EL richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c. – configura la vendita all'incanto come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi ELla facoltà di attribuZIne ELl'intero; la domanda di attribuZIne, ove proposta da uno soltanto dei condividenti, vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita (cfr.
Cass. Civ. Sez. I 9.2.2000 n. 1423).
Con riferimento al diritto dei condividenti a ricevere una porZIne in natura ai sensi ELl'art. 718 c.c. si osserva che ciò non deve tradursi necessariamente in un fraZInamento di ciascuna entità immobiliare, ma nella proporZInale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti secondo una divisione dei beni per genere. Questo comporta che qualora beni immobili, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre quote possano formarsi con i restanti immobili, a prescindere dalla questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, viene comunque rispettata la ripartiZIne quantitativa o qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto EL valore di ciascuna quota (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 8286 EL 25/03/2019 (Rv. 653162 - 01).
Chiarita la non comoda divisibilità EL compendio immobiliare di CittaELla (lotto n. 1), si ritiene che il progetto divisionale più congruo sia quello sub B (allegato n. 33 relaZIne CTU) che prevede pagina 15 di 22 l'assegnaZIne EL lotto n. 1 all'attore e individua la porZIne corrispondente alla quota percentuale di diritto di , assegnandogli il fabbricato rurale di IL EL CO ed operando la divisione Controparte_1
dei vicini appezzamenti di terreno, fino a soddisfare il valore ELla sua quota di diritto, con un conguaglio in denaro in favore di di € 98, 62. Tale progetto divisionale, inoltre, è preferibile in PT
consideraZIne di numerose altre ragioni in quanto: tiene conto anche ELla clausola testamentaria ELla cui legittimità si è chiarito al punto precedente, mediante la quale viene data la facoltà all'attore PT
di scegliere come formare le porZIni spettanti al fratello ( sin da subito esprimeva la volontà di PT
vedere assegnati a sé il compendio immobiliare di CittaELla); è coerente con la suddivisione ELle quote che prevedono che sia il quotista di maggioranza;
prevede un conguaglio in denaro minore PT
rispetto alle altre due ipotesi divisionali, né prevede il sostenimento di rilevanti spese per la divisione dei beni (che invece sarebbero necessarie per dividere in due porZIni il palazzetto di CittaELla); evita il mantenimento di parti comuni tra i due litigiosi fratelli;
infine, tale progetto, sebbene in via subordinata, ha ottenuto l'adesione anche di . CP_1
Si rammenta che secondo giurisprudenza consolidata ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni EL c.t.u. circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti EL discorso giustificativo motivaZInale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282).
Ne consegue che, stante la suddetta preferenza per il progetto divisionale sub B, va disposto lo scioglimento ELle due comunioni, ereditaria ed ordinaria, mediante l'assegnaZIne a ELla PT proprietà esclusiva EL compendio immobiliare di CittaELla (immobile e terreni) e l'assegnaZIne a
EL fabbricato di IL EL CO e degli appezzamenti di terreno ivi situati fino al CP_1 soddisfacimento ELla sua quota complessiva e con un conguaglio a favore di di € 96,00. PT
3. La resa dei conti: poste di dare e avere tra rendite e spese odierno convenuto, nella comparsa costitutiva chiedeva, in via riconvenZInale, che al Controparte_1
fratello venisse ordinata la resa dei conti ELla gestione dei beni comuni, con riferimento alle rendite percepite dagli affitti dei terreni agricoli di IL EL CO;
allegava infatti che tali terreni venivano da sempre messi in affitto e che il fratello mai gli aveva corrisposto la quota di spettanza dei relativi frutti civili;
rivendicava, quindi, il proprio diritto al prelievo dalle masse comuni (ereditaria ed ordinaria) ELle corrispondenti somme a lui dovute in proporZIne alle proprie quote di comunione ereditaria ed ordinaria.
Riguardo a detta domanda, l'attore – già con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma 6 cpc - riconosceva immediatamente il diritto EL fratello a percepire la quota parte derivante dalle rendite percepite dall'affitto dei terreni di IL EL conte, circoscrivendone, tuttavia, l'arco temporale stante pagina 16 di 22 la genericità ELla richiesta EL fratello. L'attore, infatti, allegava che fino al 2009 i beni in comproprietà tra i fratelli erano stati gestiti esclusivamente da (ZI dei fratelli Parte_4
, il quale aveva risieduto, sino alla sua morte avvenuta nel 2009, nella casa di CittaELla Parte_1 insieme alla sua seconda moglie ( ) ed aveva gestito sin dagli anni '60, in via esclusiva, i Persona_7
terreni agricoli in comproprietà di IL EL CO. Circoscriveva, quindi, la resa dei conti richiesta dal convenuto al periodo di tempo rispetto al quale aveva effettivamente gestito i beni comuni, ovvero dal
2010 al 29.09.21 e, nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c., quantificava la quota spettante a in € 19.940,70 a titolo di frutti civili derivanti dalle affittanze sia dei terreni di IL EL CO che CP_1 ELl'immobile di CittaELla. Tale quantificaZIne non è stata contestata dal convenuto e deve, pertanto, ritenersi provata nell'an e nel quantum .
L'attore , tuttavia, nel rendere il conto, quantificava – sempre nella memoria ex art 183 comma 6 n 2 cpc cui si fa integrale richiamo - anche le spese da egli sostenute per i beni comuni, asserendo il totale disinteresse EL fratello in ordine alla gestione e manutenZIne degli stessi, non essendosi mai CP_1
accollato alcun onere di tipo economico sin dalla morte di . Parte_4
A fondamento di quanto allegato produceva pezze giustificative di pagamenti effettuati nel corso degli anni (docc. 23-62), quantificando l'ammontare complessivo ELle spese sostenute in € 88.146,63 e la quota parte di spettanza EL convenuto (in base alle sue quote ELle comunioni) in complessivi euro
18.490,41.
Di contro, negava di essersi disinteressato dei beni comuni ed, anzi, allegava di essere stato sin CP_1
da subito estromesso dal godimento dei beni nonostante le plurime richieste rivolte a al fine di PT
ricevere quantomeno copia ELle chiavi degli immobili;
contestava, inoltre, le spese sostenute dal fratello deducendo l'assoluta genericità dei pagamenti allegati e disconoscendone la conformità agli originali ex art. 2719 c.c. Precisava, inoltre, che anche laddove i documenti prodotti provassero detti pagamenti, la richiesta di rimborso ELle spese sostenute formulata dal fratello sarebbe comunque infondata poiché tali spese avrebbero dovuto essere preventivamente e concordemente valutate e convenute a livello assembleare ai sensi degli artt. 1104 e 1105 c.c. e 1136 c.c.
Ciò premesso, va in primo luogo precisato che ai sensi ELl'art. 1110 c.c. possono essere rimborsate a colui che le ha sostenute ed in caso di trascuranza dei partecipanti, solo le spese necessarie per la conservaZIne ELla cosa comune. Ai fini EL riconoscimento EL diritto al rimborso ELla spesa affrontata dal singolo per le cose comuni, senza alcuna autorizzaZIne ELl'amministratore o ELl'assemblea, è necessario dimostrare l'urgenza, ossia la necessità di eseguire quella spesa senza ritardo (Cass. civ. 9280/2018). Incombe inoltre su chi chiede il rimborso l'onere di dimostrare l'inerzia degli altri partecipanti;
il comunista che abbia sostenuto spese necessarie per la conservaZIne ELla
pagina 17 di 22 cosa comune ha diritto al rimborso ex art. 1100 c.c. “a condiZIne di aver precedentemente interpellato
o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza ELla prestaZIne EL consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere ELla prova sia ELla suddetta inerzia che ELla necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso ELle spese sostenute per la conservaZIne ELla cosa comune è condiZInato al più stringente presupposto ELl'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministraZIne”( cfr. Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, ord. n. 5465 EL 18.2.2022).
Ciò premesso, si ritiene, da un lato, provato il disinteresse di per la gestione dei beni comuni: CP_1
invero, è dato fattuale che solo abbia eseguito atti di gestione (a riguardo si veda anche la PT documentaZIne sub 69-89 dallo stesso prodotta), mentre , in trent'anni circa di comunione, non CP_1
compiva alcun atto di gestione;
peraltro, qualora fosse stato realmente estromesso dal fratello, non risulta aver avanzato alcuna richiesta formale né aver posto in essere alcuna aZIne legale a tutela dei suoi diritti, così, quantomeno, manifestando piena acquiescenza alla negotiorum gestio EL fratello.
D'altro canto, si ritiene che le spese allegate da (doc 19-62), che a fronte ELla contestaZIne PT
avversaria versava in atti gli originali di dette spese, siano da ritenersi necessarie ed urgenti, in quanto relative, oltre al pagamento di debiti ereditari (imposte per la successione materna e per le spese funerarie), al pagamento ELl'ICI, al rifacimento EL tetto pericolante ELl'immobile di CittaELla, al recupero e rimessa in funZIne ELl'impianto di irrigaZIne, alla messa in sicurezza degli alberi (a seguito di aZIni dei vicini), all'istallaZIne ELl'impianto antifurto (per contrastare indebite occupaZIni altrui), alla disinfestaZIne, al pagamento di bollette e premi assicurativi, alla gestione dei contenZIsi relativi ai beni comuni.
Ne consegue che deve rimborsare al fratello la propria quota parte di dette spese, pari a CP_1
complessivi euro 18.490,41 (a riguardo, debbono intendersi qui richiamati i conteggi indicati dall'attore nella memoria istruttoria n 2 cit).
Operata, pertanto, la compensaZIne tra quanto dovuto dall'attore al convenuto a titolo di quota CP_6
parte dei frutti civili dei beni comuni, pari a complessivi euro 19.940,70, e quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di quota parte ELle spese per la gestione dei beni comuni, pari a complessivi euro
18.490,41, ne consegue l'attore dovrà pagare al convenuto la differenza di euro 1450,29, non essendovi liquidi da prelevare dalla massa dei beni comuni.
pagina 18 di 22 4. Indennità di occupaZIne
Il convenuto formulava altresì, in via riconvenZInale, domanda di indennità di Controparte_1
occupaZIne; a fondamento ELla propria domanda allegava il possesso esclusivo dei beni da parte EL fratello e di essere stato da sempre estromesso dal possesso dei beni in comproprietà e di non PT
avere mai ricevuto le chiavi degli immobili nonostante le plurime richieste. si opponeva a tale richiesta negando di aver estromesso il fratello dal godimento dei Parte_1
beni comuni e altresì di utilizzare in via esclusiva i beni;
allegava, infatti, di risiedere a Milano e di essersi saltuariamente recato presso i beni comuni solo al fine di seguire i necessari lavori di manutenZIne o per gestire le relative pratiche;
ribadiva l'assenza e il totale disinteresse di nei CP_1
riguardi di detti beni posto che, peraltro, nel corso degli anni mai si è attivato per chiederne il godimento.
La domanda formulata dal convenuto è infondata.
Secondo giurisprudenza consolidata l'uso esclusivo EL bene comune non è idoneo a produrre alcun pregiudiZI in danni ai comproprietari che siano rimasti inerti, “essendo l'occupante tenuto al pagamento ELla corresponsione ELla quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto ELla cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenZIne di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 2423 EL 9.9.2015) e tenuto conto che colui che chiede l'indennità è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione EL proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene direttamente e tempestivamente
(cfr. Cass. Civ., Sez. III n. 15111 EL 17.5.2013).
Il convenuto avrebbe, pertanto, dovuto fornire la prova di aver richiesto al fratello l'utilizzo degli immobili e che quest'ultimo avesse opposto un rifiuto, di fatto escludendolo dal godimento dei beni comuni;
tale prova non è stata fornita dal convenuto stante l'inammissibilità e/o l'irrilevanza ELle prove dallo stesso formulate che deve essere qui ribadita.
5. Spese di lite
In ordine alle spese nei procedimenti di divisione giudiziale, secondo un consolidato orientamento di legittimità, “le spese occorrenti allo scioglimento ELla comunione vanno poste a carico ELla massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicaZIne il principio ELla soccombenza e la facoltà di disporre la compensaZIne soltanto con riferimento alle spese che non siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1635 EL 24.1.2020).
pagina 19 di 22 Nel caso di specie, stante la soccombenza EL convenuto riguardo alla resistenza all'ipotesi divisionale sub B (richiesta solo in via subordinata) ed alla riconvenZInale relativa alla richiesta di indennità di occupaZIne, si ritiene che egli debba essere condannato alla rifusione in favore ELl'attore di ½ ELle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui al dm 147/22, per le cause ricomprese nello scaglione di valore da 2.000.001 a 4.000.000 euro, compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (1/2 di totali euro 13.232), oltre al rimborso forfettario ELle spese , iva e cpa come per legge.
Le spese ELla CTU, già liquidate in corso di causa, dovranno essere sopportate in via definitiva dalle parti in lite in base alle quote di spettanza, salvo il vincolo di solidarietà tra le stesse nei confronti EL consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composiZIne monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la validità ELla clausola testamentaria prevista nel testamento olografo di
, pubblicato in data 6.10.2000; Parte_2
2. dichiara lo scioglimento ELle comunioni, ordinaria ed ereditaria, tra Parte_1
e avente ad oggetto gli immobili siti in CittaELla
[...] Controparte_1
(PD), via Borgo Padova n.30 e quelli siti in IL EL CO (PD), Via Piovego snc e per l'effetto:
3. assegna a gli immobili di CittaELla (PD) (lotto 1) così Parte_1
catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Borgo Padova n.30, Foglio 32, Part.150, ct. A/2,
Cl.2, Cons. 19 vani, rendita € 2.404,11, piano 1S-T-1-2;
Catasto Terreni:
Foglio 32, Part. 147, Bosco ceduo, Cl.2, Ha 0.02.00, RD € 0,26, RA € 0,06;
Foglio 32, Part.148, Vigneto, Cl.1, Ha 0.13.76, RD € 12,08, RA € 8,53;
Foglio 32, Part.1262, Vigneto, Cl.1, Ha 0.08.20, RD € 7,20, RA € 5,08;
4. assegna a gli immobili siti in IL EL CO (PD) così Parte_1 Controparte_3
catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.2, Zona cens. 2, Cat. C/2,
Cl.1, Cons. 548 m/q, Sup.Cat. 574 m/q, rendita € 792,45, piano T-1;
pagina 20 di 22 unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.3, Zona cens. 2, Cat. A/3,
Cl.1, vani 6,5, sup.173 m/q, rendita € 308,84, piano T-1-2.
Catasto terreni:
Foglio 21, Part.100, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.34.54, C20, RD € 42,21, RA €23,19;
Foglio 21, Part. 101, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.88.52, C20, RD € 108.17, RA € 59,43;
Foglio 21, Part.103, Semin. , Cl. U, Ha 4.67.75, C20, RD € 571,56, RA € 314,04; Pt_5
Foglio 21, Part.112, Porz.AA Semin, Cl. 3, Ha 0.65.13, C20, RD € 42,85, RA € 26,91; Pt_6
, Cl. 1, Ha0.25.84, C20, RD € 10,32, RA € 8,67;
[...]
Foglio 21, Part.119, Semin., Cl.3, Ha 0.42.61, C20, RD € 28,04, RA € 17,60;
Foglio 21, Part. 124, Porz. AA Prato, Cl.2, Ha 03.13, C20, RD € 1,03, RA € 0,81; Porz. AB
Semin., Cl 3, Ha 0.26.00 , C20, RD € 17,11, RA € 10,74;
Foglio 21, Part. 125, Semin. Cl.3, Ha 0.39.81, C 20, RD € 26,19, RA € 16,45;
Foglio 21, Part.545, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.27.05, C20, RD € 33,05, RA € 18,16.
Catasto terreni:
Foglio 21, Part.547, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 2.05.86, C20, RD € 251,55, RA € 138,21.
Catasto terreni:
Foglio 21, Part. 663, Semin. Cl. 3, Ha 0.11.05, RD € 7,99, RA € 4,57.
Catasto Terreni:
Foglio 21, Part. 664, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.38.13, C 20, RD € 46,59, RA € 25,60;
Foglio 21, Part. 666, Semin., Cl. 3, Ha 0.03.23, C20, RD € 2,13, RA € 1,33;
5. dispone che, a titolo di conguaglio, corrisponda a Controparte_3 la somma di € 96,00; Parte_1
6. operata la compensaZIne tra quanto dovuto da a Parte_1 Parte_1
a titolo di quota parte dei frutti civili prodotti dai beni Controparte_3 comuni dal 2010 al 29.09.21 e quanto da quest'ultimo dovuto al primo per la quota parte ELle spese sostenute per i beni comuni, condanna al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di ELla somma di euro 1.450,29, Controparte_3
oltre gli interessi al tasso legale;
7. rigetta la domanda riconvenZInale EL convenuto di indennità di occupaZIne;
8. condanna il convenuto alla rifusione in favore ELl'attore di ½ ELle spese di lite, quantificate in complessivi euro 6.616, oltre al rimborso forfettario ELle spese, iva e cpa come per legge, con compensaZIne ELle rimanenti spese legali;
pagina 21 di 22 9. pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico ELle parti in ragione ELle rispettive quote, ferma restando la solidarietà nei confronti EL consulente;
10. ordina la trascriZIne EL presente provvedimento con autorizzaZIne EL competente
Conservatore dei RR.II. a compiere le relative formalità.
Così deciso in Padova, il 20.03.25
Il Giudice
Dott Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composiZIne monocratica nella persona ELla Giudice Chiara-Ilaria Bitozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3433/2020 promossa da:
, con il patrocinio ELl'avv. Roberta Gandolfo Parte_1
e ELl'avv. Giovanni Caridi
Parte attrice contro
, con il patrocinio ELl'avv. Federico Gallana Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, ogni domanda ed ecceZIne contraria disattesa e rejetta, così giudicare
A) Relativamente ai beni relitti da Parte_2
In via principale nel merito:
Disporre lo scioglimento ELla comunione ereditaria di tutti i beni immobili EL compendio ereditario pervenuto alle parti per successione ELla compianta madre come identificati Parte_2 nell'atto di citaZIne e nella RelaZIne EL CTU che ne ha effettuato la stima, previa formaZIne ELle porZIni, anche in consideraZIne dei rapporti di dare-avere tra le parti a titolo di spese per
l'amministraZIne e i frutti percetti sino al momento ELla divisione, con rispettiva condanna al pagamento e/o compensaZIne anche parziale di quanto dovuto, attribuendo in via esclusiva
pagina 1 di 22 rispettivamente all'attore e al convenuto le proprietà secondo il progetto divisionale B proposto dal
CTU e disponendo gli eventuali relativi conguagli;
porre ogni spesa a carico ELla massa e, in caso di infondate contestaZIni durante le operaZIni divisionali, condannare controparte alla rifusione ELle spese legali e di procedura.
Respingersi la domanda EL convenuto relativamente alla richiesta indennità per l'asserita occupaZIne degli immobili facenti parte la comunione ereditaria.
B) Relativamente ai beni in comunione ordinaria
In via principale nel merito:
Disporre lo scioglimento ELla comunione ordinaria di tutti i beni immobili di cui al punto n. 2 b), c) ELl'atto di citaZIne come identificati nella RelaZIne EL CTU che ne ha effettuato la stima, previa formaZIne ELle porZIni, anche considerando i rapporti di dare-avere tra le parti a titolo di spese per
l'amministraZIne e dei frutti percetti fino al momento ELla divisione, con rispettiva condanna al pagamento e/o compensaZIne anche parziale di quanto dovuto, attribuendo in via esclusiva rispettivamente all'attore e al convenuto le proprietà secondo il progetto divisionale B proposto dal
CTU e disponendo gli eventuali relativi conguagli;
porre ogni spesa a carico ELla massa e, in caso di infondate contestaZIni durante le operaZIni divisionali, condannare controparte alla rifusione ELle spese legali e di procedura.
Respingersi la domanda EL convenuto relativamente alla richiesta indennità per l'asserita occupaZIne degli immobili facenti parte la comunione ereditaria.
In via istruttoria:
In via precauZInale e all'occorrenza, stante anche lo smarrimento di documentaZIne, si reitera richiesta di ammissione dei seguenti capitoli per testi:
1) “ Vero che la lettere in data 05.03.2009 e in data 24.03.2009, quali doc.15 e doc.16 di parte attrice, che si rammostrano al teste, sono state redatte ed inviate agli indicati destinatari dall'avv. Gian Lucio
Morassuti” - testi: Avv. Armando Caporale, Via Solari n.43, Milano;
Avv. Gian Lucio Morassuti, Via
Martelli n.16, Pordenone
2) “ Vero che la teste dal 01.10.2015 al 30.03.2017 e dal 30.09.2019 al 29.03.2021 ha condotto in locaZIne l'unità immobiliare sita in CittaELla (PD), Borgo Padova n. 28/30, come da contratti stipulati con che si rammostrano quali doc.17) e 18) di parte attrice, alle condiZIni e Parte_1
termini ivi riportati, avendo necessità di depositare mobilio di sua proprietà” – teste: , Testimone_1
Via Ressi n. 9/A, Milano;
pagina 2 di 22 3) “ Vero che la fattura n.1665 in data 23.04.2001 intestata a quale doc. 19) di parte Parte_1
attrice che si rammostra, è stata integralmente saldata dal medesimo” – teste: Notaio Per_1
, Via dei Tartari n.5/1, Asolo (TV);
[...]
4) “ Vero che la parcella n. 137 EL 18.10.2010 intestata a quale doc. 23) di parte Parte_1
attrice, che si rammostra al teste, è stata dallo stesso integralmente saldata” – teste: il geom.
[...]
, Via T. Gallo n.6, CittaELla (PD); Tes_2
5) “ Vero che l'elenco ELle fatture dal 2010 al 2020 riportate nella copia EL Registro fatture, pagg. 1
e 2, quale doc.26 di parte attrice, che si rammostra al teste, sono state integralmente saldate da
[...]
– teste: il legale rappresentante di Morosini S.r.l., Via Buonarroti n.2, CittaELla ( PD); Parte_1
6) “ Vero che le fatture n.13/2013 EL 05.07.2013 e n. 17/2013 EL 03.09.2013, quale doc. 28 di parte attrice, che si rammostrano al teste, sono state pagate dal Signor mediante bonifici Parte_1
rispettivamente in data 05.07.2013 e 04.09.2013 come da documenti bancari di cui allo stesso doc.28)” – teste: , Via Zucca n.15, CittaELla (PD); Testimone_3
7) “ Vero che la fattura n.1/C EL 06.03.2015, quale doc. 29) di parte attrice, che si rammostra al teste,
è stata pagata dal Signor mediante bonifico in data 06.03.2015, come da documento Parte_1 bancario di cui allo stesso doc. 29)” – teste: , Borgo di Ponente n.31, CittaELla Testimone_4
(PD);
8) “ Vero che la fattura n.14/2016 EL 20.09.2016, quale doc. 30 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stata pagata dal Signor mediante bonifico in data 27.09.2016 come da Parte_1 documento bancario di cui allo stesso doc.30)” – teste: , Via Zucca n.15, CittaELla Testimone_3
(PD);
9) “ Vero che la fattura n.23 M EL 24.08.2021, quale doc. 31) di parte attrice, che si rammostra al teste, è stata pagata dal Signor mediante bonifico in data 27.09.2021, come da Parte_1
documento bancario di cui allo stesso doc. 31)” – teste: Via Perosina n.88, San Testimone_5
Zenone degli Ezzelini (TV);
10) “ Vero che il Signor ha stipulato a far tempo dall'anno 2011 la polizza Globale Parte_1
AbitaZIne n.5874863 con Aviva Italia SpA, Ag. 2esse di di Casarile (MO), e che ha Parte_3 provveduto annualmente al rinnovo ELla stessa al costo di ciascuna rata € 81,00, come da dichiaraZIne di cui al doc. n.32) di parte attrice, che si rammostra al teste”- teste: Via Testimone_6
C. Colombo n.9, Casarile (MI). - Si chiede, inoltre, all'occorrenza, l'ammissione dei seguenti capitoli
a prova contraria dei capitoli dedotti da controparte:
pagina 3 di 22 A) “ Vero che la serratura EL cancello ELl'immobile sito in CittaELla, Borgo Padova n.30, di proprietà dei fratelli e è rimasta la stessa da oltre 30 anni” - teste PT Controparte_1 [...]
, residente in [...] Tes_7
B) “ Vero che il teste a far tempo dall'iniZI ELl'affittanza dei terreni di IL EL CO nel 2017 ha visto depositata nella casa rurale ivi insistente l'autovettura Austin Mini Cooper tg. MI A 94917 di cui al doc. 64, che si rammostra” -teste , Via Commerciale n.70, IL EL CO (PD); Persona_2
C) “ Vero che il teste a far tempo dal 2008 ha visto depositata nella casa rurale esistente sui terreni di
IL EL CO di proprietà dei fratelli l'autovettura Austin Mini Cooper tg. MI A 94917 di Parte_1 cui al doc. 64, che si rammostra” -teste , Via S. Anna n.28 IL EL CO (PD); Persona_3
D) “ Vero che i terreni e le proprietà siti in IL EL CO dei Signori e sono PT Controparte_1 liberamente accessibile e essendo privi di cancellate chiuse e comunque di serrature” testi Per_2
, Via Commerciale n.70, IL EL CO (PD), , Via S. Anna n.28 IL EL
[...] Persona_3
CO (PD);
E) “ Vero che il pagamento ELle fatture nn.13/2013 e 17/2013, che si rammostrano al teste, quale doc.
28 di parte attrice, si riferiva ai lavori eseguiti per porre riparo al tetto e alle gronde, dai quali si infiltrava acqua, di cui al preventivo spedito in data 23.05.2013, che pure si rammostra sempre quale doc. n. 28” teste – , Via Zucca n.13, CittaELla. Testimone_3
Si chiede l'interrogatorio formale di sulla seguente circostanza: “ Vero che Controparte_1
l'autovettura Austin Mini Cooper tg. MI A 94917 di cui al doc. 64, che si rammostra, è di proprietà EL convenuto”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare: accertarsi e dichiararsi, quanto alla pretesa richiesta ELl'attore di scelta ELle porZIni da attribuire a sé ed al convenuto, con riferimento alla comunione ereditaria ex matris, l'illegittimità ELla disposiZIne testamentaria in oggetto, in quanto confliggente con le disposiZIni di carattere imperativo di cui all'art. 706, I comma c.c.., e considerarla quindi come non apposta.
Sempre in via preliminare: rimettersi la causa in istruttoria al fine di procedere all'integrale rendicontaZIne richiesta, anche in via istruttoria, e sempre ribadita dal convenuto, nonché al fine di disporre la chiamata a chiarimenti EL CTU.
Nel merito in via principale:
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ereditaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura ex art. 726 II comma c.c., e 727
pagina 4 di 22 c.c. previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera A), essendo l'ipotesi naturale, come specificato dal CTU, con riguardo al valore ELle quote di diritto ELle parti, posto che il convenuto, sommate le quote ELla comunione ereditaria a quella ordinaria, detiene € 928.888,89 e il valore EL fabbricato di CittaELla è € 950.000,00, per cui spetterebbe all'attore un conguaglio di €
21.111,11, da compensarsi con quanto dovuto al convenuto, sin qui accertato, di € 19.940,70 (vd. II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. avversaria), oltre ad interessi, ferma l'ulteriore domanda per indennità d'occupaZIne;
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ordinaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura, previa resa dei conti, imputaZIni
e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera A), essendo l'ipotesi naturale, come specificato dal CTU, con riguardo al valore ELle quote di diritto ELle parti, posto che il convenuto, sommate le quote ELla comunione ereditaria a quella ordinaria, detiene € 928.888,89 e il valore EL fabbricato di CittaELla è
€ 950.000,00, per cui spetterebbe all'attore un conguaglio di € 21.111,11, da compensarsi con quanto dovuto al convenuto, sin qui accertato, di € 19.940,70 (vd. II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. avversaria), oltre ad interessi, ferma l'ulteriore domanda per indennità di occupaZIne
Nel merito in via subordinata:
- previa rimessione ELla causa in istruttoria per disporsi la chiamata a chiarimenti EL CTU e
l'integraZIne ELla stessa, accertata la comoda divisibilità EL fabbricato di CittaELla, procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ereditaria, con formaZIne di assegni divisionali che contemplino la divisione in natura di detto bene, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura ex art. 726 II comma c.c., e 727 c.c. previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto;
- previa rimessione ELla causa in istruttoria per disporsi la chiamata a chiarimenti EL CTU e
l'integraZIne ELla stessa, accertata la comoda divisibilità EL fabbricato di CittaELla, procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ordinaria, con formaZIne di assegni divisionali che contemplino la divisione in natura di detto bene, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura, previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto. Nel merito in via di ulteriore subordine:
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ereditaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura ex art. 726 II comma c.c., e 727
pagina 5 di 22 c.c. previa resa dei conti, imputaZIni e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera B);
- procedersi alla divisione richiesta, relativamente alla comunione ordinaria, con conseguente formaZIne per opera EL giudice istruttore ELle porZIni in natura, previa resa dei conti, imputaZIni
e prelevamenti ove dovuti e con eventuale conguaglio ove dovuto, aderendosi alla soluZIne prospettata dal CTU indicata dalla lettera B).
In via riconvenZInale e in ogni caso, previa rimessione in istruttoria:
1) attesa la resa dei conti esposta dall'attore in II memoria c.p.c., ferme le istanze istruttorie svolte ex artt. 210 e 213 c.p.c., si chiede che il Giudice condanni l'attore al pagamento ELla somma di €
19.940,70, oltre interessi come per legge, a carico ELl'attore ed in favore EL convenuto o quella diversa somma, anche maggiore, che risulti di giustizia, non operando alcuna compensaZIne con le somme asseritamente dovute all'attore nella medesima memoria istruttoria;
2) accertarsi e dichiararsi il conseguente diritto EL convenuto al prelievo dalle masse ELle comunioni ereditaria ed ordinaria da dividere, prima degli apporZInamenti, ELle corrispondenti somme a lui dovute in ragione ELle quote di rendite / affitti agrari mai percepiti, in proporZIne alle proprie quote di comunione ereditaria ed ordinaria, oltre interessi e rivalutaZIne, nella misura di € 19.940,70, oltre interessi come per legge, a carico ELl'attore ed in favore EL convenuto o quella diversa somma, anche maggiore, che risulti di giustizia;
3) ordinarsi in ogni caso all'attore la presentaZIne EL rendiconto integrale in relaZIne ai terreni di
IL EL CO e CittaELla caduti nelle comunioni ereditaria ed ordinaria e alle rendite percepite in virtù dei contratti di affitto agrari dall'attore stipulati o di quelli a suo tempo stipulati da
[...]
e via via succedutisi negli anni;
Pt_4
4) condannarsi l'attore al pagamento in favore EL convenuto ELle indennità di occupaZIni con riferimento ai beni immobili tutti, caduti nelle comunioni ereditaria ed ordinaria, di cui all'atto di citaZIne, nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutaZIne monetaria, eventualmente mediante accertamento EL diritto EL convenuto al prelievo dalle masse comuni ereditaria ed ordinaria da dividere, prima degli apporZInamenti, ELle corrispondenti somme a lui dovute a tale titolo.
In via istruttoria, con conseguente rimessione ELla causa in tale sede:
- disporsi la chiamata a chiarimenti EL CTU ai fini ELl'integraZIne ELla stessa sulla comoda divisibilità EL complesso di CittaELla, ritenuta peraltro verosimile dallo stesso CTU nella risposta alle osservaZIni EL CTP di parte ma ingiustificatamente considerata, nella pratica, non percorribile, anche in ragione ELla presenza dei due contatori per l'energia elettrica nel complesso di CittaELla,
pagina 6 di 22 non esclusa dallo stesso perito, che consentirebbe pertanto la comoda divisione ELl'impianto elettrico;
si segnala che nella risposta alle osservaZIni EL CTP attoreo, il CTU si è reso disponibile ad accertare la presenza EL suddetto doppio contatore e quindi ELl'effettiva ripartiZIne ELl'impianto elettrico ed inoltre ha ritenuto verosimile il fraZInamento EL fabbricato di CittaELla in due unità immobiliari
- ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'attore e/o ex art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c. all'Agenzia ELle Entrate competente la produZIne, esibiZIne e/o richiesta di informaZIni integrali in relaZIne ai contratti di affitto agrari, relativi ai terreni di CittaELla e di IL EL CO, o comunque ai contratti di locaZIne, stipulati dall'attore o stipulati da con riferimento ai beni tutti immobiliari di cui Parte_4
causa ed oggetto di divisione e succedutisi nel tempo sino alla data odierna, e in particolare, così come da dati parziali sin qui indicati dall'ADE (vd. doc. 3):
1. negoZI di LOCAZIONE NON FINANZIARIA
DI TERRENO AGRICOLO, SERIE 3, N. 002274, reg. 2005 2. b) negoZI di LOCAZIONE NON
FINANZIARIA DI TERRENO AGRICOLO, SERIE 3, N. 003250, reg. 2011 3. c) negoZI di
LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI TERRENO AGRICOLO, SERIE 3, N. 002446, reg. 2011 4. d) negoZI di LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO, SERIE 3T, N. 021197, reg. 2015 5. e) negoZI di N. 002448, reg. 2017 6. f) negoZI di Controparte_2
LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO, SERIE 3T, N. 004356, reg. 2019.
- Interrogatorio formale:
1) Vero che, a far data dalla morte di nel 2009, l'attore ha goduto EL possesso Parte_4
esclusivo degli immobili di cui ̀ causa oggetto ELl'odierna divisione (fabbricati e terreni in CittaELla e
IL EL CO come indicati in atto di citaZIne)?
2) Vero che l'attore ha impedito al convenuto il possesso e godimento pro quota dei beni immobili di cui ̀ causa, rifiutando altresì la consegna ELle chiavi
3) Vero che il convenuto ha in plurime occasioni richiesto all'attore di essere ammesso al possesso pro quota dei beni immobili di cui ̀ causa, anche in seno al procedimento di mediaZIne incardinato a
Milano di cui al doc. 9 avversario?
4) Vero che l'attore da quando esercita il possesso sui beni immobili di cui ̀ causa trattenuto per sé
l'integralità dei proventi per contratti di locaZIne e contratti di affitto in relaZIne a tali beni?
- Si chiede la reieZIne ELla prova testimoniale richiesta dall'attore e, nel caso denegato di ammissione, si chiede di venire ammessi alla prova contraria con i testi indicati dallo stesso attore a prova diretta.
Ordinarsi ai competenti uffici di provvedere alle prescritte trascriZIni di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 7 di 22 Concisa esposiZIne ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. Vicenda processuale e domande ELle parti
Con atto di citaZIne ritualmente notificato l'odierno attore Parte_1
conveniva in giudiZI il fratello , deducendo di essere comproprietario, Controparte_1
insieme al fratello, dei seguenti beni immobili così catastalmente censiti:
- COMUNE DI CITTADELLA (PD)
1) Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Borgo Padova n.30, Foglio 32, Part.150, ct. A/2, Cl.2,
Cons. 19 vani, rendita € 2.404,11, piano 1S-T-1-2;
Catasto Terreni:
1) Foglio 32, Part. 147, Bosco ceduo, Cl.2, Ha 0.02.00, RD € 0,26, RA € 0,06;
2) Foglio 32, Part.148, Vigneto, Cl.1, Ha 0.13.76, RD € 12,08, RA € 8,53;
3) Foglio 32, Part.1262, Vigneto, Cl.1, Ha 0.08.20, RD € 7,20, RA € 5,08.
- COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PD)
1) Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.2, Zona cens. 2, Cat. C/2, Cl.1,
Cons. 548 m/q, Sup.Cat. 574 m/q, rendita € 792,45, piano T-1;
2) unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.3, Zona cens. 2, Cat. A/3, Cl.1, vani 6,5, sup.173 m/q, rendita € 308,84, piano T-1-2.
Catasto terreni:
1) Foglio 21, Part.72, Semin., Cl.3, Ha 0.08.32, C20, RD € 5,47, RA € 3,44;
2) Foglio 21, Part.97, Semin., Cl.3, Ha 0.30.61, C20, RD € 20,14, RA € 12,65;
3) Foglio 21, Part. 99, Semin., Cl.3, Ha 5.08.36, C20, RD € 334,48, RA € 210,04;
4) Foglio 21, Part.100, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.34.54, C20, RD € 42,21, RA €23,19;
5) Foglio 21, Part. 101, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.88.52, C20, RD € 108.17, RA € 59,43;
6) Foglio 21, Part. 102, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.50.49, C 20, RD € 61,70, RA € 33,90;
7) Foglio 21, Part.103, Semin. , Cl. U, Ha 4.67.75, C20, RD € 571,56, RA € 314,04; Pt_5
8) Foglio 21, Part.112, Porz.AA Semin, Cl. 3, Ha 0.65.13, C20, RD € 42,85, RA € 26,91; Pt_6
, Cl. 1, Ha0.25.84, C20, RD € 10,32, RA € 8,67;
[...]
9) Foglio 21, Part.119, Semin., Cl.3, Ha 0.42.61, C20, RD € 28,04, RA € 17,60;
10) Foglio 21, Part. 124, Porz. AA Prato, Cl.2, Ha 03.13, C20, RD € 1,03, RA € 0,81; Porz. AB
Semin., Cl 3, Ha 0.26.00 , C20, RD € 17,11, RA € 10,74;
11) Foglio 21, Part. 125, Semin. Cl.3, Ha 0.39.81, C 20, RD € 26,19, RA € 16,45;
12) Foglio 22, Part. 22, Semin. Arbor., Cl 2, Ha 1.63.71, C20, RD € 138,49, RA € 76,09;
pagina 8 di 22 13) Foglio 22, Part.23, Semin., Cl.4, Ha 0.86.60, A 20, RD € 40,70, RA € 31,31;
14) Foglio 22, Part.31, Semin. Irrig. Cl. U, Ha 1.10.20, A 20, RD € 134,66, RA € 73,99;
15) Foglio 22, Part.32, Porz. AA Vigneto, Cl.1, Ha 0.03.02, A20, RD € 2,55, RA € 1,95; Porz. AB
Semin., Cl.3, Ha 0.05.00, A20, RD €3,29, RA € 2,07;
16) Foglio 22, Part. 120, Porz.AA Vigneto, Cl.1, Ha 0.02.49, A20, RD € 2,11, RA € 1,61; Pt_7
, Cl 3, Ha 0.15.00, A20, RD € 9,87, RA € 6,20;
[...]
Catasto Terreni:
1) Foglio 21, Part.545, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.27.05, C20, RD € 33,05, RA € 18,16.
Catasto terreni:
1) Foglio 21, Part.547, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 2.05.86, C20, RD € 251,55, RA € 138,21.
Catasto terreni:
1) Foglio 21, Part. 663, Semin. Cl. 3, Ha 0.11.05, RD € 7,99, RA € 4,57.
Catasto Terreni:
1) Foglio 21, Part. 664, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.38.13, C 20, RD € 46,59, RA € 25,60;
2) Foglio 21, Part. 666, Semin., Cl. 3, Ha 0.03.23, C20, RD € 2,13, RA € 1,33.
L'attore specificava che su detti beni immobili insistevano due distinte comunioni, una ordinaria e una ereditaria;
in particolare la comunione ereditaria derivava dalla successione ELla madre Parte_2
(deceduta in data 21.6.2000), la quale era intestataria per la quota di 7/18 (pari a 21/54)
[...] sull'intero compendio immobiliare di cui sopra. Con testamento olografo pubblicato in data 6.10.2000 la de cuius disponeva che il proprio patrimonio fosse destinato per la quota di 2/3 a (pari a PT
14/54), odierno attore, e per la quota di 1/3 a (pari a 7/54), odierno convenuto;
nel testamento CP_1 disponeva, tra l'altro, che fosse il figlio a determinare in liquidi od immobili la quota legittima PT
spettante a (cfr. doc. 3). CP_1
Per quanto concerne la comunione ordinaria, l'attore specificava che la stessa derivava a sua volta da disposiZIni testamentarie in favore di e di redatte rispettivamente dalla zia PT CP_1 [...]
deceduta in data 3.2.1997, e dallo ZI , deceduto in data 30.1.2019. Per_4 Parte_4
In particolare, disponeva con testamento olografo che la propria quota pari a 7/18 Persona_4
(21/54) sull'intero fosse destinata interamente al TE (cfr. docc. 5-6); , invece, diveniva PT CP_1
proprietario ELla quota di 12/54 degli immobili di CittaELla per opera ELla successione testamentaria ELlo ZI;
il de cuius, inoltre, aveva disposto che la propria quota pari a 12/54 degli Parte_4
immobili in IL EL CO fosse destinata a , a condiZIne che lo stesso ricompensasse il fratello PT cedendogli la quota pari a 4/18 (12/54) ELl'immobile di CittaELla;
tale condiZIne non si verificava e pagina 9 di 22 da ciò ne conseguiva che divenisse proprietario ELla quota di 12/54 anche degli immobili di IL CP_1
EL CO (cfr. doc. 7).
L'attore allegava di aver sostenuto in via esclusiva sin dal 2009 ogni onere, anche economico, concernente la gestione, manutenZIne e qualsivoglia adempimento relativo ai beni immobili comuni, stante il totale disinteresse EL fratello.
Chiedeva quindi che venisse disposto lo scioglimento ELla comunione ereditaria ai sensi ELl'art. 713
c.c. e di quella ordinaria ex art. 1111 c.c., nominando un esperto per l'esatta determinaZIne da dividersi e per la formaZIne ELle singole quote, chiedendo in ogni caso l'attribuZIne in via esclusiva a proprio favore ELle quote relative al compendio immobiliare sito in CittaELla (abitaZIne e terreni circostanti), stante la non comoda divisibilità ELlo stesso e stante la previsione ELla clausola testamentaria prevista dalla madre.
Si costituiva in giudiZI nulla opponendo allo scioglimento ELle Controparte_3
distinte comunioni, contestando di essersi disinteressato e di essere stato inerte nella gestione e manutenZIne dei beni comuni, deducendo, piuttosto, di essere stato estromesso dal possesso dei suddetti beni dal fratello. Per quanto concerne i terreni di IL EL CO, in particolare, oggetto di affitti agrari, lamentava di non aver mai percepito la propria quota parte di rendite e che il fratello ne avrebbe indebitamente percepito la totalità.
chiedeva, quindi, in via preliminare il difetto di legittimaZIne attiva quanto alla richiesta CP_1 ELl'attore di formaZIne ELle porZIni, non avendo agito quale esecutore testamentario;
in ogni caso chiedeva di accertare l'illegittimità ELla disposiZIne testamentaria in oggetto per contrasto con norme imperative di cui all'art. 706, comma 1, c.c. e per l'effetto di dichiararla come non apposta. In via principale non si opponeva allo scioglimento ELle comunioni con nomina di un CTU;
in via subordinata, si opponeva alla richiesta di controparte di assegnaZIne al fratello EL compendio immobiliare sito in CittaELla, chiedendo la vendita all'incanto nel caso di non comoda divisibilità dei beni. In via riconvenZInale, chiedeva che venisse ordinato all'attore la presentaZIne EL rendiconto in relaZIne ai terreni di IL EL CO e alle relative rendite percepite e per l'effetto di dichiarare il diritto EL convenuto al prelievo ELle somme corrispondenti a lui dovute proporZInalmente alle relative quote;
chiedeva, inoltre la condanna ELl'attore al pagamento in proprio favore ELle indennità di occupaZIne con riferimento a tutti i beni immobili.
Alla prima udienza EL 4.11.2020, differita d'ufficio al 22.4.2021, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice rinviava all'udienza EL 18.11.2021 per la decisione sui mezzi istruttori, concedendo alle parti i termini per il deposito ELle memorie istruttorie.
pagina 10 di 22 A scioglimento ELla riserva assunta all'udienza di cui sopra il giudice istruttore pronunciava ordinanza ammettendo CTU sul seguente quesito: “descriva il CTU, letti gli atti di causa e i documenti allegati. nonché acquisito ogni altro documento o informaZIne utile per rispondere al quesito, i beni immobili facenti parte ELle masse da dividersi con riferimento alle due distinte comunioni esistenti tra le parti
(ereditaria per successione materna ed ordinaria), individuando l'attuale stima al valore di mercato di ciascun bene, la regolarità edilizia ed urbanistica, accertando la comoda divisibilità di ciascun bene ed elaborando uno o più progetti divisionali che tengano anche conto ELl'eventuale assegnaZIne all'attore ELla villa e dei terreni siti in CittaELla secondo le disposiZIni ex art 733 comma 1 cc impartite dalla de cuius nel testamento olografo pubblicato in data 6.10.2000 (li Persona_5 ove disponeva “ELego mio figlio a determinare in liquidi od immobili la quota di legittima PT spettante a mio figlio ”)” e nominando CTU l'Arch. ; rigettava per il resto le CP_1 Persona_6
istanze istruttorie ELle parti e rigettava le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. formulate dal convenuto e rinviava all'udienza EL 23.3.2022 per il conferimento ELla CTU e per il giuramento.
All'udienza di cui sopra il CTU nominato accettava l'incarico e i difensori ELle parti nominavano i rispettivi CTP;
quindi, il giudice rinviava all'udienza EL 6.10.2022 per esame ELla relaZIne EL consulente.
Alla suddetta udienza, trattata in modalità cartolare, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisaZIne ELle conclusioni al 19.7.2023.
All'udienza di pc, rinviata d'ufficio dapprima al 16.5.2024 e successivamente al 30.10.2024, le parti depositavano note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla validità ELla clausola testamentaria.
Le parti controvertono sulla validità e sulla natura ELla clausola testamentaria prevista nel testamento olografo scritto dalla defunta madre e pubblicato in data 6.10.2000 che Parte_2 attribuisce all'attore la facoltà di scelta dei beni nella liquidaZIne ELla quota di legittima al fratello, di seguito trascritta: “Delego mio figlio a determinare in liquidi od immobili la quota di legittima PT spettante a mio figlio ” (cfr. doc. 3). CP_1
In via preliminare, il convenuto contestava la legittimaZIne attiva EL fratello quanto alla CP_1
richiesta di scelta ELle porZIni da attribuire in forza ELla clausola testamentaria ELla defunta madre, poiché lo stesso avrebbe agito quale erede e non quale esecutore testamentario;
contestava altresì la legittimità stessa ELla disposiZIne testamentaria in oggetto, in quanto confliggente con quanto disposto dall'art. 706, comma 1, c.c. e chiedeva, pertanto, di considerarla come non apposta. In
pagina 11 di 22 particolare, il convenuto asseriva che la clausola prevedeva una investitura ad esecutore testamentario ex art. 700 c.c. e non una divisione obbligatoria ex art. 733, comma 1, c.c., non avendo il testatore stabilito ELle norme per la formaZIne ELle porZIni e che, pertanto, in virtù di ciò l'attore non avrebbe potuto procedere alla divisione ex art. 733 c.c. che dispone che l'esecutore possa procedere alla divisione tra gli eredi dei beni ELle eredità quando non è erede.
D'altro canto, l'attore allegava di essersi erroneamente qualificato quale esecutore testamentario e insisteva sulla validità di detta clausola testamentaria, da doversi interpretare appunto non come nomina di esecutore testamentario, bensì quale mera facoltà di scelta da parte ELlo stesso relativamente ai beni per la formaZIne ELle porZIni.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
La facoltà di scelta ELle porZIni sarebbe conforme e compatibile con quanto disposto dall'art.733, comma 1, c.c.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, il testatore può legittimamente attribuire la facoltà di formare le porZIni dei coeredi ad un erede, prescindendo “dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formaZIne ELle varie porZIni da assegnare ai condividenti, facoltà queste ultime non ELegabili dal testatore ad un erede o legatario” (Cass. Civ., sent. n. 8049/1990); l'erede designato, dunque, ha la facoltà di scegliere con effetto vincolante per i legittimari, il bene o i beni da includere nella propria quota, così determinandone la composiZIne qualitativa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1403/1970). Ancora,
“Qualora il testatore ai sensi ELl'art. 733 c.c., fissi regole per la formaZIne ELle porZIni dei coeredi
(ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal “de cuius”, secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello ELla quota che ad essi compete” cfr. (Cass. Civ., Ord. n. 3075/2021).
Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, è valida la clausola testamentaria che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formaZIne ELle varie porZIni, rientrando detta facoltà nella previsione di cui al primo comma ELl'art. 733 c.c.
2. Scioglimento ELle comunioni, ordinaria ed ereditaria, tra le parti
Parte attrice chiedeva l'attribuZIne in via esclusiva EL totale ELle quote ELl'immobile sito in
CittaELla (PD) sostenendo la non comoda divisibilità ELlo stesso ai sensi ELl'art. 720 c.c.; parte convenuta aderiva alla richiesta di scioglimento ELle comunioni, opponendosi però alla richiesta di attribuZIne degli immobili di CittaELla al fratello. Chiedeva, infatti, in primo luogo, la divisione in natura di tutti i compendi immobiliari (quindi anche ELla villa di CittaELla) sulla scorta ELla comoda pagina 12 di 22 divisibilità degli stessi e la formaZIne ELle relative porZIni in base alle quote dei due fratelli, previa imputaZIne dei debiti e prelevamenti ex artt. 724, comma 2, e ss. c.c.; chiedeva, in subordine, la loro vendita all'asta in ipotesi di non comoda divisibilità, opponendosi in ogni caso all'attribuZIne all'attore in via esclusiva EL totale ELle quote relative all'immobile e ai terreni siti in CittaELla.
Veniva, quindi, disposta CTU con l'incarico di descrivere i beni immobili oggetto di divisione, individuare l'attuale stima al valore di mercato, accertare la comoda o non comoda divisibilità di ciascun bene ed elaborare uno o più progetti divisionali che tengano anche conto ELl'eventuale assegnaZIne secondo le disposiZIni ex art. 733, comma 1, c.c. impartite dalla de cuius nel testamento olografo pubblicato in data 6.10.2000.
Il CTU stimava il valore complessivo EL compendio immobiliare in totali € 2.640.000, suddividendolo in tre lotti: il lotto n. 1 prevedeva la piena proprietà EL palazzetto storico urbano in stato di abbandono e da ristrutturare, sito in Comune di CittaELla, oltre ai terreni limitrofi;
il lotto n. 2 la piena proprietà di un complesso immobiliare rurale in stato di abbandono e da ristrutturare ubicato in
Comune di IL EL CO (PD) e, infine, il lotto n. 3 la piena proprietà di cinque appezzamenti di terreno agricolo non contigui tra loro in Comune di IL EL CO (PD).
Quanto alla divisibilità EL patrimonio immobiliare il CTU concludeva per la non comoda divisibilità solo EL compendio sito in CittaELla (lotto n. 1) poiché: “un suo fraZInamento penalizzerebbe il valore ELl'immobile e comunque, sarebbe necessario verificare da parte EL la fattibilità di CP_4 eventuale suddivisione EL bene…” e per la comoda divisibilità EL compendio immobiliare di IL EL
CO (lotti nn. 2 e 3) (pagg. 36-37 relaZIne CTU).
Il CTU formulava, quindi, tre progetti di divisione di seguito riportati premettendo che, a parità di valore, i terreni sono più fruttiferi, mentre il compendio di CittaELla comporta anche l'onere ELla sua ristrutturaZIne:
- Progetto A: tale ipotesi, che prevede l'assegnaZIne EL lotto n. 1 a , con Controparte_1
conguaglio a favore EL fratello pari ad € 21.111, 11, veniva formulata sulla base EL valore ELle quote di diritto ELle parti, senza, tuttavia, tenere in consideraZIne le disposiZIni ex art. 733, comma 1, c.c. impartite dalla de cuius richiamate nel quesito;
- Progetto B: tale ipotesi prevede l'assegnaZIne EL lotto n. 1 all'attore e individua la porZIne corrispondente alla quota percentuale di diritto di , assegnandogli il fabbricato Controparte_1
rurale di IL EL CO ed operando la divisione dei vicini appezzamenti di terreno, fino a soddisfare il valore ELla sua quota di diritto e conguaglio a favore di di € 98, 62. PT
- Progetto C: anche tale ipotesi prevede l'assegnaZIne EL lotto n. 1 all'attore e individua la porZIne corrispondente alla quota percentuale di diritto di mediante Controparte_1
pagina 13 di 22 l'assegnaZIne di soli terreni di IL EL CO (intero lotto n. 3 e porZIne EL lotto 2) e prevederebbe un fraZInamento di particelle catastali per attribuire la giusta quota di diritto al convenuto.
A questo punto il CTU inviava la propria relaZIne ai rispettivi CTP chiedendo eventuali loro memorie e/o osservaZIni.
Il consulente di parte attrice relativamente ai progetti divisionali osservava che il progetto A non era percorribile stante la clausola testamentaria ELla madre e che il progetto C risultava troppo oneroso a causa dei fraZInamenti dei mappali;
aderiva quindi al progetto B sostenendo che lo stesso “risulta essere più adeguato in quanto tiene conto ELle disposiZIni testamentarie ELla de cuius Persona_5 relativamente alla scelta dei beni da parte ELl'attore e copre pressoché integralmente il
[...] valore ELla quota EL Sig. . Controparte_1
Il consulente di parte convenuta, invece, insisteva per la comoda divisibilità in natura anche EL palazzetto storico di CittaELla, ribadendo l'interesse di ad acquisire una porZIne di detto CP_1
immobile; in subordine, aderiva al progetto divisionale sub B. Chiedeva pertanto al CTU di aggiornare il proprio elaborato peritale proponendo eventuali ulteriori ipotesi divisionali che comprendessero la divisione ELl'immobile in CittaELla. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, il CTU osservava che così facendo verrebbe svilito il lotto ed il suo valore, oltre al fatto che rimarrebbero comunque alcune porZIni in comunione;
in ogni caso concludeva per la non divisibilità EL lotto n 1 secondo il concetto di comoda divisibilità.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. che prevede il diritto di ciascun coerede di conseguire in natura la parte di beni loro spettanti, trova deroga ai sensi ELl'art. 720 c.c. nei casi di indivisibilità dei beni e in ogni ipotesi in cui gli stessi risultano non comodamente divisibili in base ad un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto EL giudice EL merito e dunque incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivaZIne congrua, coerente e completa. La non comoda divisibilità può derivare “allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il fraZInamento materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porZIni suscettibili di formare oggetto di autonomo
e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitaZIni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porZIni che, sotto l'aspetto economico-funZInale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporZIne al valore ELl'intero” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 21612 EL 28/07/2021 (Rv. 662057 - 01)).
pagina 14 di 22 Sempre secondo la giurisprudenza prevalente : “L'accertamento EL giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo ELla concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudiZI per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funZInale, valutando la fattibilità ELl'intervento ediliZI necessario per la divisione in relaZIne alle caratteristiche EL bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa naZInale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 27040 EL 18/10/2024 (Rv. 672805 - 01).
Nel caso di specie, il sottoscritto giudicante condivide le conclusioni EL CTU Arch. Persona_6
circa la non comoda divisibilità EL compendio di CittaELla (lotto n. 1) essendo un complesso immobiliare che nell'articolaZIne funZInale e distributiva mantiene storicamente un'unità d'intento.
Conformemente a quanto scritto dal CTU, infatti, un suo fraZInamento comporterebbe un deprezzamento ELl'immobile tenendo conto, peraltro, che lo stesso è “oggetto di valutaZIne da parte ELla “ per l'area metropolitana di Venezia e per Controparte_5
le province di Belluno, Padova e Treviso” per l'emanaZIne di un eventuale provvedimento di tutela ai sensi degli art. 10 e 13 EL D.Lgs. n. 42/2004”.
Per quanto concerne le modalità ELla divisione si rammenta che l'art. 720 c.c. – applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto EL richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c. – configura la vendita all'incanto come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi ELla facoltà di attribuZIne ELl'intero; la domanda di attribuZIne, ove proposta da uno soltanto dei condividenti, vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita (cfr.
Cass. Civ. Sez. I 9.2.2000 n. 1423).
Con riferimento al diritto dei condividenti a ricevere una porZIne in natura ai sensi ELl'art. 718 c.c. si osserva che ciò non deve tradursi necessariamente in un fraZInamento di ciascuna entità immobiliare, ma nella proporZInale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti secondo una divisione dei beni per genere. Questo comporta che qualora beni immobili, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre quote possano formarsi con i restanti immobili, a prescindere dalla questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, viene comunque rispettata la ripartiZIne quantitativa o qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto EL valore di ciascuna quota (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 8286 EL 25/03/2019 (Rv. 653162 - 01).
Chiarita la non comoda divisibilità EL compendio immobiliare di CittaELla (lotto n. 1), si ritiene che il progetto divisionale più congruo sia quello sub B (allegato n. 33 relaZIne CTU) che prevede pagina 15 di 22 l'assegnaZIne EL lotto n. 1 all'attore e individua la porZIne corrispondente alla quota percentuale di diritto di , assegnandogli il fabbricato rurale di IL EL CO ed operando la divisione Controparte_1
dei vicini appezzamenti di terreno, fino a soddisfare il valore ELla sua quota di diritto, con un conguaglio in denaro in favore di di € 98, 62. Tale progetto divisionale, inoltre, è preferibile in PT
consideraZIne di numerose altre ragioni in quanto: tiene conto anche ELla clausola testamentaria ELla cui legittimità si è chiarito al punto precedente, mediante la quale viene data la facoltà all'attore PT
di scegliere come formare le porZIni spettanti al fratello ( sin da subito esprimeva la volontà di PT
vedere assegnati a sé il compendio immobiliare di CittaELla); è coerente con la suddivisione ELle quote che prevedono che sia il quotista di maggioranza;
prevede un conguaglio in denaro minore PT
rispetto alle altre due ipotesi divisionali, né prevede il sostenimento di rilevanti spese per la divisione dei beni (che invece sarebbero necessarie per dividere in due porZIni il palazzetto di CittaELla); evita il mantenimento di parti comuni tra i due litigiosi fratelli;
infine, tale progetto, sebbene in via subordinata, ha ottenuto l'adesione anche di . CP_1
Si rammenta che secondo giurisprudenza consolidata ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni EL c.t.u. circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti EL discorso giustificativo motivaZInale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282).
Ne consegue che, stante la suddetta preferenza per il progetto divisionale sub B, va disposto lo scioglimento ELle due comunioni, ereditaria ed ordinaria, mediante l'assegnaZIne a ELla PT proprietà esclusiva EL compendio immobiliare di CittaELla (immobile e terreni) e l'assegnaZIne a
EL fabbricato di IL EL CO e degli appezzamenti di terreno ivi situati fino al CP_1 soddisfacimento ELla sua quota complessiva e con un conguaglio a favore di di € 96,00. PT
3. La resa dei conti: poste di dare e avere tra rendite e spese odierno convenuto, nella comparsa costitutiva chiedeva, in via riconvenZInale, che al Controparte_1
fratello venisse ordinata la resa dei conti ELla gestione dei beni comuni, con riferimento alle rendite percepite dagli affitti dei terreni agricoli di IL EL CO;
allegava infatti che tali terreni venivano da sempre messi in affitto e che il fratello mai gli aveva corrisposto la quota di spettanza dei relativi frutti civili;
rivendicava, quindi, il proprio diritto al prelievo dalle masse comuni (ereditaria ed ordinaria) ELle corrispondenti somme a lui dovute in proporZIne alle proprie quote di comunione ereditaria ed ordinaria.
Riguardo a detta domanda, l'attore – già con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma 6 cpc - riconosceva immediatamente il diritto EL fratello a percepire la quota parte derivante dalle rendite percepite dall'affitto dei terreni di IL EL conte, circoscrivendone, tuttavia, l'arco temporale stante pagina 16 di 22 la genericità ELla richiesta EL fratello. L'attore, infatti, allegava che fino al 2009 i beni in comproprietà tra i fratelli erano stati gestiti esclusivamente da (ZI dei fratelli Parte_4
, il quale aveva risieduto, sino alla sua morte avvenuta nel 2009, nella casa di CittaELla Parte_1 insieme alla sua seconda moglie ( ) ed aveva gestito sin dagli anni '60, in via esclusiva, i Persona_7
terreni agricoli in comproprietà di IL EL CO. Circoscriveva, quindi, la resa dei conti richiesta dal convenuto al periodo di tempo rispetto al quale aveva effettivamente gestito i beni comuni, ovvero dal
2010 al 29.09.21 e, nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c., quantificava la quota spettante a in € 19.940,70 a titolo di frutti civili derivanti dalle affittanze sia dei terreni di IL EL CO che CP_1 ELl'immobile di CittaELla. Tale quantificaZIne non è stata contestata dal convenuto e deve, pertanto, ritenersi provata nell'an e nel quantum .
L'attore , tuttavia, nel rendere il conto, quantificava – sempre nella memoria ex art 183 comma 6 n 2 cpc cui si fa integrale richiamo - anche le spese da egli sostenute per i beni comuni, asserendo il totale disinteresse EL fratello in ordine alla gestione e manutenZIne degli stessi, non essendosi mai CP_1
accollato alcun onere di tipo economico sin dalla morte di . Parte_4
A fondamento di quanto allegato produceva pezze giustificative di pagamenti effettuati nel corso degli anni (docc. 23-62), quantificando l'ammontare complessivo ELle spese sostenute in € 88.146,63 e la quota parte di spettanza EL convenuto (in base alle sue quote ELle comunioni) in complessivi euro
18.490,41.
Di contro, negava di essersi disinteressato dei beni comuni ed, anzi, allegava di essere stato sin CP_1
da subito estromesso dal godimento dei beni nonostante le plurime richieste rivolte a al fine di PT
ricevere quantomeno copia ELle chiavi degli immobili;
contestava, inoltre, le spese sostenute dal fratello deducendo l'assoluta genericità dei pagamenti allegati e disconoscendone la conformità agli originali ex art. 2719 c.c. Precisava, inoltre, che anche laddove i documenti prodotti provassero detti pagamenti, la richiesta di rimborso ELle spese sostenute formulata dal fratello sarebbe comunque infondata poiché tali spese avrebbero dovuto essere preventivamente e concordemente valutate e convenute a livello assembleare ai sensi degli artt. 1104 e 1105 c.c. e 1136 c.c.
Ciò premesso, va in primo luogo precisato che ai sensi ELl'art. 1110 c.c. possono essere rimborsate a colui che le ha sostenute ed in caso di trascuranza dei partecipanti, solo le spese necessarie per la conservaZIne ELla cosa comune. Ai fini EL riconoscimento EL diritto al rimborso ELla spesa affrontata dal singolo per le cose comuni, senza alcuna autorizzaZIne ELl'amministratore o ELl'assemblea, è necessario dimostrare l'urgenza, ossia la necessità di eseguire quella spesa senza ritardo (Cass. civ. 9280/2018). Incombe inoltre su chi chiede il rimborso l'onere di dimostrare l'inerzia degli altri partecipanti;
il comunista che abbia sostenuto spese necessarie per la conservaZIne ELla
pagina 17 di 22 cosa comune ha diritto al rimborso ex art. 1100 c.c. “a condiZIne di aver precedentemente interpellato
o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza ELla prestaZIne EL consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere ELla prova sia ELla suddetta inerzia che ELla necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso ELle spese sostenute per la conservaZIne ELla cosa comune è condiZInato al più stringente presupposto ELl'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministraZIne”( cfr. Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, ord. n. 5465 EL 18.2.2022).
Ciò premesso, si ritiene, da un lato, provato il disinteresse di per la gestione dei beni comuni: CP_1
invero, è dato fattuale che solo abbia eseguito atti di gestione (a riguardo si veda anche la PT documentaZIne sub 69-89 dallo stesso prodotta), mentre , in trent'anni circa di comunione, non CP_1
compiva alcun atto di gestione;
peraltro, qualora fosse stato realmente estromesso dal fratello, non risulta aver avanzato alcuna richiesta formale né aver posto in essere alcuna aZIne legale a tutela dei suoi diritti, così, quantomeno, manifestando piena acquiescenza alla negotiorum gestio EL fratello.
D'altro canto, si ritiene che le spese allegate da (doc 19-62), che a fronte ELla contestaZIne PT
avversaria versava in atti gli originali di dette spese, siano da ritenersi necessarie ed urgenti, in quanto relative, oltre al pagamento di debiti ereditari (imposte per la successione materna e per le spese funerarie), al pagamento ELl'ICI, al rifacimento EL tetto pericolante ELl'immobile di CittaELla, al recupero e rimessa in funZIne ELl'impianto di irrigaZIne, alla messa in sicurezza degli alberi (a seguito di aZIni dei vicini), all'istallaZIne ELl'impianto antifurto (per contrastare indebite occupaZIni altrui), alla disinfestaZIne, al pagamento di bollette e premi assicurativi, alla gestione dei contenZIsi relativi ai beni comuni.
Ne consegue che deve rimborsare al fratello la propria quota parte di dette spese, pari a CP_1
complessivi euro 18.490,41 (a riguardo, debbono intendersi qui richiamati i conteggi indicati dall'attore nella memoria istruttoria n 2 cit).
Operata, pertanto, la compensaZIne tra quanto dovuto dall'attore al convenuto a titolo di quota CP_6
parte dei frutti civili dei beni comuni, pari a complessivi euro 19.940,70, e quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di quota parte ELle spese per la gestione dei beni comuni, pari a complessivi euro
18.490,41, ne consegue l'attore dovrà pagare al convenuto la differenza di euro 1450,29, non essendovi liquidi da prelevare dalla massa dei beni comuni.
pagina 18 di 22 4. Indennità di occupaZIne
Il convenuto formulava altresì, in via riconvenZInale, domanda di indennità di Controparte_1
occupaZIne; a fondamento ELla propria domanda allegava il possesso esclusivo dei beni da parte EL fratello e di essere stato da sempre estromesso dal possesso dei beni in comproprietà e di non PT
avere mai ricevuto le chiavi degli immobili nonostante le plurime richieste. si opponeva a tale richiesta negando di aver estromesso il fratello dal godimento dei Parte_1
beni comuni e altresì di utilizzare in via esclusiva i beni;
allegava, infatti, di risiedere a Milano e di essersi saltuariamente recato presso i beni comuni solo al fine di seguire i necessari lavori di manutenZIne o per gestire le relative pratiche;
ribadiva l'assenza e il totale disinteresse di nei CP_1
riguardi di detti beni posto che, peraltro, nel corso degli anni mai si è attivato per chiederne il godimento.
La domanda formulata dal convenuto è infondata.
Secondo giurisprudenza consolidata l'uso esclusivo EL bene comune non è idoneo a produrre alcun pregiudiZI in danni ai comproprietari che siano rimasti inerti, “essendo l'occupante tenuto al pagamento ELla corresponsione ELla quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto ELla cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenZIne di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 2423 EL 9.9.2015) e tenuto conto che colui che chiede l'indennità è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione EL proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene direttamente e tempestivamente
(cfr. Cass. Civ., Sez. III n. 15111 EL 17.5.2013).
Il convenuto avrebbe, pertanto, dovuto fornire la prova di aver richiesto al fratello l'utilizzo degli immobili e che quest'ultimo avesse opposto un rifiuto, di fatto escludendolo dal godimento dei beni comuni;
tale prova non è stata fornita dal convenuto stante l'inammissibilità e/o l'irrilevanza ELle prove dallo stesso formulate che deve essere qui ribadita.
5. Spese di lite
In ordine alle spese nei procedimenti di divisione giudiziale, secondo un consolidato orientamento di legittimità, “le spese occorrenti allo scioglimento ELla comunione vanno poste a carico ELla massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicaZIne il principio ELla soccombenza e la facoltà di disporre la compensaZIne soltanto con riferimento alle spese che non siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1635 EL 24.1.2020).
pagina 19 di 22 Nel caso di specie, stante la soccombenza EL convenuto riguardo alla resistenza all'ipotesi divisionale sub B (richiesta solo in via subordinata) ed alla riconvenZInale relativa alla richiesta di indennità di occupaZIne, si ritiene che egli debba essere condannato alla rifusione in favore ELl'attore di ½ ELle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui al dm 147/22, per le cause ricomprese nello scaglione di valore da 2.000.001 a 4.000.000 euro, compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (1/2 di totali euro 13.232), oltre al rimborso forfettario ELle spese , iva e cpa come per legge.
Le spese ELla CTU, già liquidate in corso di causa, dovranno essere sopportate in via definitiva dalle parti in lite in base alle quote di spettanza, salvo il vincolo di solidarietà tra le stesse nei confronti EL consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composiZIne monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la validità ELla clausola testamentaria prevista nel testamento olografo di
, pubblicato in data 6.10.2000; Parte_2
2. dichiara lo scioglimento ELle comunioni, ordinaria ed ereditaria, tra Parte_1
e avente ad oggetto gli immobili siti in CittaELla
[...] Controparte_1
(PD), via Borgo Padova n.30 e quelli siti in IL EL CO (PD), Via Piovego snc e per l'effetto:
3. assegna a gli immobili di CittaELla (PD) (lotto 1) così Parte_1
catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Borgo Padova n.30, Foglio 32, Part.150, ct. A/2,
Cl.2, Cons. 19 vani, rendita € 2.404,11, piano 1S-T-1-2;
Catasto Terreni:
Foglio 32, Part. 147, Bosco ceduo, Cl.2, Ha 0.02.00, RD € 0,26, RA € 0,06;
Foglio 32, Part.148, Vigneto, Cl.1, Ha 0.13.76, RD € 12,08, RA € 8,53;
Foglio 32, Part.1262, Vigneto, Cl.1, Ha 0.08.20, RD € 7,20, RA € 5,08;
4. assegna a gli immobili siti in IL EL CO (PD) così Parte_1 Controparte_3
catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati: unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.2, Zona cens. 2, Cat. C/2,
Cl.1, Cons. 548 m/q, Sup.Cat. 574 m/q, rendita € 792,45, piano T-1;
pagina 20 di 22 unità immobiliare sita in Via Piovego snc, Foglio 21, Part.667, Sub.3, Zona cens. 2, Cat. A/3,
Cl.1, vani 6,5, sup.173 m/q, rendita € 308,84, piano T-1-2.
Catasto terreni:
Foglio 21, Part.100, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.34.54, C20, RD € 42,21, RA €23,19;
Foglio 21, Part. 101, Semin. irriguo, Cl.U, Ha 0.88.52, C20, RD € 108.17, RA € 59,43;
Foglio 21, Part.103, Semin. , Cl. U, Ha 4.67.75, C20, RD € 571,56, RA € 314,04; Pt_5
Foglio 21, Part.112, Porz.AA Semin, Cl. 3, Ha 0.65.13, C20, RD € 42,85, RA € 26,91; Pt_6
, Cl. 1, Ha0.25.84, C20, RD € 10,32, RA € 8,67;
[...]
Foglio 21, Part.119, Semin., Cl.3, Ha 0.42.61, C20, RD € 28,04, RA € 17,60;
Foglio 21, Part. 124, Porz. AA Prato, Cl.2, Ha 03.13, C20, RD € 1,03, RA € 0,81; Porz. AB
Semin., Cl 3, Ha 0.26.00 , C20, RD € 17,11, RA € 10,74;
Foglio 21, Part. 125, Semin. Cl.3, Ha 0.39.81, C 20, RD € 26,19, RA € 16,45;
Foglio 21, Part.545, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.27.05, C20, RD € 33,05, RA € 18,16.
Catasto terreni:
Foglio 21, Part.547, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 2.05.86, C20, RD € 251,55, RA € 138,21.
Catasto terreni:
Foglio 21, Part. 663, Semin. Cl. 3, Ha 0.11.05, RD € 7,99, RA € 4,57.
Catasto Terreni:
Foglio 21, Part. 664, Semin. Irrig. Cl.U, Ha 0.38.13, C 20, RD € 46,59, RA € 25,60;
Foglio 21, Part. 666, Semin., Cl. 3, Ha 0.03.23, C20, RD € 2,13, RA € 1,33;
5. dispone che, a titolo di conguaglio, corrisponda a Controparte_3 la somma di € 96,00; Parte_1
6. operata la compensaZIne tra quanto dovuto da a Parte_1 Parte_1
a titolo di quota parte dei frutti civili prodotti dai beni Controparte_3 comuni dal 2010 al 29.09.21 e quanto da quest'ultimo dovuto al primo per la quota parte ELle spese sostenute per i beni comuni, condanna al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di ELla somma di euro 1.450,29, Controparte_3
oltre gli interessi al tasso legale;
7. rigetta la domanda riconvenZInale EL convenuto di indennità di occupaZIne;
8. condanna il convenuto alla rifusione in favore ELl'attore di ½ ELle spese di lite, quantificate in complessivi euro 6.616, oltre al rimborso forfettario ELle spese, iva e cpa come per legge, con compensaZIne ELle rimanenti spese legali;
pagina 21 di 22 9. pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico ELle parti in ragione ELle rispettive quote, ferma restando la solidarietà nei confronti EL consulente;
10. ordina la trascriZIne EL presente provvedimento con autorizzaZIne EL competente
Conservatore dei RR.II. a compiere le relative formalità.
Così deciso in Padova, il 20.03.25
Il Giudice
Dott Chiara-Ilaria Bitozzi
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