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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione consensuale, iscritto al n. Rg.
5933/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Napoli, n.6/d in Foggia presso lo studio dell'Avv. Roberta Saracino, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata alla Via Saseo, Controparte_1 C.F._2
n.58 in Foggia presso lo studio dell'Avv. Giuliano Parisi, dal quale è rappresentata e difesa nel presente procedimento, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/04/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/12/2024 chiedendo la separazione con Parte_1 addebito della stessa alla moglie, ha esposto: di aver contratto matrimonio in Foggia in data 12/04/2021
e che dall'unione è nato un figlio (n.to in Foggia il 06/02/2022); che tra i coniugi vi sono Per_1 stati vari dissidi e litigi, causati anche per gli orari dell'attività lavorativa di lui;
che alcuni di tali litigi sono sfociati in denigrazione della sua persona;
che lui è un piccolo imprenditore, titolare di una attività di pasticceria.
pagina 1 di 3 Pertanto, il ricorrente, oltre alla separazione con addebito alla moglie, ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso la madre e la previsione di un diritto di visita, non opponendosi al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e all'assegnazione della casa familiare alla Il ricorrente, invece, si è opposto al riconoscimento in favore della CP_1 moglie di un assegno di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita esponendo: di essere stata Controparte_1 sempre una moglie e madre premurosa;
che il marito era dedito interamente al suo lavoro e ai propri hobby, dedicando meno tempo alla famiglia;
che spesso i genitori del marito si ingerivano nella loro vita matrimoniale;
che dopo i frequenti litigi e discussioni, il marito lasciava per alcuni giorni la casa familiare per poi farvi ritorno;
che lei attualmente è disoccupata e casalinga, ma in passato ha lavorato presso un'impresa agroalimentare;
che lei è laureata in scienze e tecnologie alimentari e sta cercando un'occupazione aderente al proprio percorso di studi. Pertanto, la resistente, opponendosi alla richiesta di addebito, ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso di sé, e la previsione di un diritto di visita in favore del disporsi un assegno di mantenimento in favore del figlio per € 400,00 mensili;
disporsi un Pt_1 assegno di mantenimento in suo favore di importo non inferiore ad € 400,00 mensili.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti per la prima udienza del 09/04/2025.
In tale udienza, il Giudice, preso atto della volontà di trasformare il giudizio in separazione consensuale ai patti convenuti, con abbandono della domanda di addebito della separazione da parte del ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione.
******
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla scrittura privata del 09/04/2025 (dep. in pari data), non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume.
Inoltre, le intese raggiunte non sono contrarie agli interessi di , regolamentando in maniera Per_1 compiuta il suo affidamento, collocazione, diritto di visita e assegno di mantenimento da versare in suo favore.
Pertanto, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli stessi possono essere avallati dal
Tribunale.
Avendo i coniugi concordemente trasformato il presente procedimento in separazione consensuale, le spese processuali vanno interamente compensante tra le parti, ex art. 91 ss c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
21/08/1990 e nata a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Foggia in data 12/04/2021 (atto n.4 – parte II – Serie A - Anno 2021), alle pagina 2 di 3 condizioni contenute nella scrittura privata del 09/04/2025 (dep. in pari data), che possono essere omologate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti di cui alla scrittura privata del 09/04/2025 (dep. in pari data);
• Spese compensate. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 22.04.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione consensuale, iscritto al n. Rg.
5933/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Napoli, n.6/d in Foggia presso lo studio dell'Avv. Roberta Saracino, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata alla Via Saseo, Controparte_1 C.F._2
n.58 in Foggia presso lo studio dell'Avv. Giuliano Parisi, dal quale è rappresentata e difesa nel presente procedimento, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/04/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/12/2024 chiedendo la separazione con Parte_1 addebito della stessa alla moglie, ha esposto: di aver contratto matrimonio in Foggia in data 12/04/2021
e che dall'unione è nato un figlio (n.to in Foggia il 06/02/2022); che tra i coniugi vi sono Per_1 stati vari dissidi e litigi, causati anche per gli orari dell'attività lavorativa di lui;
che alcuni di tali litigi sono sfociati in denigrazione della sua persona;
che lui è un piccolo imprenditore, titolare di una attività di pasticceria.
pagina 1 di 3 Pertanto, il ricorrente, oltre alla separazione con addebito alla moglie, ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso la madre e la previsione di un diritto di visita, non opponendosi al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e all'assegnazione della casa familiare alla Il ricorrente, invece, si è opposto al riconoscimento in favore della CP_1 moglie di un assegno di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita esponendo: di essere stata Controparte_1 sempre una moglie e madre premurosa;
che il marito era dedito interamente al suo lavoro e ai propri hobby, dedicando meno tempo alla famiglia;
che spesso i genitori del marito si ingerivano nella loro vita matrimoniale;
che dopo i frequenti litigi e discussioni, il marito lasciava per alcuni giorni la casa familiare per poi farvi ritorno;
che lei attualmente è disoccupata e casalinga, ma in passato ha lavorato presso un'impresa agroalimentare;
che lei è laureata in scienze e tecnologie alimentari e sta cercando un'occupazione aderente al proprio percorso di studi. Pertanto, la resistente, opponendosi alla richiesta di addebito, ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso di sé, e la previsione di un diritto di visita in favore del disporsi un assegno di mantenimento in favore del figlio per € 400,00 mensili;
disporsi un Pt_1 assegno di mantenimento in suo favore di importo non inferiore ad € 400,00 mensili.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti per la prima udienza del 09/04/2025.
In tale udienza, il Giudice, preso atto della volontà di trasformare il giudizio in separazione consensuale ai patti convenuti, con abbandono della domanda di addebito della separazione da parte del ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione.
******
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla scrittura privata del 09/04/2025 (dep. in pari data), non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume.
Inoltre, le intese raggiunte non sono contrarie agli interessi di , regolamentando in maniera Per_1 compiuta il suo affidamento, collocazione, diritto di visita e assegno di mantenimento da versare in suo favore.
Pertanto, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli stessi possono essere avallati dal
Tribunale.
Avendo i coniugi concordemente trasformato il presente procedimento in separazione consensuale, le spese processuali vanno interamente compensante tra le parti, ex art. 91 ss c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
21/08/1990 e nata a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Foggia in data 12/04/2021 (atto n.4 – parte II – Serie A - Anno 2021), alle pagina 2 di 3 condizioni contenute nella scrittura privata del 09/04/2025 (dep. in pari data), che possono essere omologate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti di cui alla scrittura privata del 09/04/2025 (dep. in pari data);
• Spese compensate. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 22.04.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
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