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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 17/04/2024 al n. 307 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/11/2025
PROMOSSA DA con l'avv. Maugeri Daniele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Controparte_1
ON PA e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “incumulabilità ex art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “1) nel merito e in via principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità dei provvedimenti di riliquidazione/rideterminazione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 cat. IO n. 002-860015040143 in godimento al ricorrente, adottati e comunicati dall' con missive dd. 13.08.2012, 21.03.2013, 31.01.2014, 24.06.2014, CP_1
20.10.2014, 01.11.2018, 22.10.2019, 21.09.2021, 20.02.2023, e 06.11.2023, e, conseguentemente, condannare l a restituire al ricorrente sig. Controparte_2 tutte le somme già trattenute nel corso degli anni (nel limite del Parte_1 termine prescrizionale decennale di legge) e che saranno ulteriormente trattenute in pendenza della lite, mediante ritenute sui ratei mensili di assegno ordinario di invalidità (cat. IO n. 002-860015040143), maggiorate degli interessi o della rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, da ogni singola trattenuta al soddisfo;
In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali maggiori ratei arretrati di pensione maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
nel merito - rigettare il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione quinquennale del diritto agli eventuali maggiori ratei arretrati di pensione e la prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte all' . Spese e compensi di lite integralmente CP_1 rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/04/2024, educeva l'illegittimità Parte_1 delle trattenute che l aveva effettuato sull'assegno ordinario di invalidità n. 002- CP_1
860015040143 categoria IO ex L. n. 222/1984, di cui egli era titolare a far data dal
01.03.2012, sulla base dell'asserita incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 335/1995 tra tale assegno e la rendita vitalizia di cui lo stesso CP_3 ricorrente godeva a far data dal 2010.
Il ricorrente asseriva di aver diritto ad entrambe le erogazioni in quanto esse non trovavano fondamento sul medesimo evento invalidante, come invece sostenuto dall'istituto di previdenza.
La rendita vitalizia , infatti, gli era stata riconosciuta per “menomazione CP_3 bilaterale di spalla e lombosciatalgia destra cronica con impugno funzionale di grado medio”, mentre l'assegno ordinario di invalidità trovava fondamento, in tesi del ricorrente, su patologie ulteriori a quella riconosciuta dall' quale malattia CP_3 professionale.
Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme trattenute dall' sui ratei mensili CP_1 dell'assegno di invalidità.
2. Costituitosi in giudizio, l eccepiva preliminarmente la decadenza triennale CP_1 ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70 nonché la prescrizione quinquennale.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che la rendita e l'assegno CP_3 di invalidità si fondassero sulle stesse patologie e che, pertanto, non fossero CP_1 cumulabili.
3. La causa era istruita documentalmente e veniva disposta una c.t.u. medico legale.
All'udienza dell'08/07/2024 parte ricorrente, aderendo all'eccezione avversaria di decadenza ex art. 47 comma 3 del D.P.R., riformulava la domanda, limitando la pretesa restitutoria al triennio antecedente al deposito del ricorso.
Depositata la relazione peritale, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 27/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, quanto alla questione della decadenza, trattandosi di domanda volta ad ottenere il pagamento di quanto non corrisposto dall' a titolo di assegno CP_1 ordinario di invalidità sulla base dell'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 335/1995, l'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022]. Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» (Cass., n. 123/2022).
Ciò posto, va osservato che parte ricorrente ha riconosciuto l'applicazione della decadenza mobile citata, limitando la domanda a quanto dovuto per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, risultando così assorbito anche l'esame della ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' . CP_1
5. Quanto al merito del ricorso l'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 testualmente recita: “….le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante,
a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti …”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che la corretta interpretazione della norma sia nel senso che il divieto di cumulo trovi applicazione solo quando le due prestazioni abbiano il medesimo presupposto, ossia quando le situazioni di invalidità poste alle base di dette prestazioni siano connotate da completa sovrapponibilità in quanto fondate sul medesimo quadro morboso. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “…la non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è prevista dalla disposizione sopra richiamata, con la rendita che sia liquidata "per lo CP_3 stesso evento invalidante". In numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008, oltre alle sentenze n. 5494/2006 e 24199/2004, citate nella sentenza impugnata) questa Corte ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, allorché la prestazione a carico dell' e quella per CP_3
l'inabilità pensionabile o per l'assegno di invalidità a carico dell' siano fondate CP_1 sul medesimo quadro morboso, solo con riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. 21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003 n. 10810; da ultimo, Cass. 22/03/2016, n. 5636, e Cass. 3/5/2016, n.
8748…)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20827/19).
Ne consegue che “qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate CP_1 dall' il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera. In altri termini, il CP_3 presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo contribuito al CP_3 più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' CP_1
(cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr. 13187)…”
(Cass. n. 25197/2019).
Il nominato CTU, dott.ssa , con relazione depositata in data Persona_1
20.09.2025, ha rilevato che “Il sig. nato il [...], di Parte_1 professione commesso presso GDO dal 1987 al 2015, attualmente non occupato dal
2015, risulta affetto da cecità monoculare in esiti di trauma oculare in giovane età, sindrome di Meniere con grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, tendinopatia della cuffia dei rotatori, discopatia lombare plurioperata, esiti di epatite cronica HCV- relata, sindrome ansioso depressiva, esiti di paralisi di Bell (2022), gonartrosi destra con meniscopatia e tendinopatia (2023).
Dalla documentazione presente in atti, risulta che il sig. ndasse incontro nel Pt_1
1979 a trauma oculare dell'occhio sinistro, successivamente plurioperato, con residua perdita pressochè totale del visus da tale lato.
Successivamente, nel 2005, completava il trattamento antivirale di 24 settimane per una epatite cronica HCV-relata. Tale condizione, come comprovato dalla relazione di visita internistica effettuata presso l'Ospedale di Tolmezzo il 21.07.2005, portava allo sviluppo di una sindrome depressiva che necessitava di trattamento farmacologico con farmaci inibitori del re-uptake della serotonina. Nel 2010, ad una visita internistica di controllo, era preso atto inoltre del quadro dismetabolico dislipidemico
(ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia). Era confermata la deflessione del tono dell'umore, per cui era indicato trattamento con Paroxetina ed Alprazolam.
Nel marzo del 2010 il sig. si sottoponeva inoltre ad accertamenti ORL per Pt_1 una nota malattia di bilaterale con grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale Per_2 simmetrica.
Contestualmente il sig. sviluppava patologie del rachide (15%) e a carico Pt_1 della cuffia dei rotatori bilateralmente (22%). Per queste ultime due affezioni era titolare di rendita da parte dell' , con valutazione complessiva di una invalidità CP_3 del 34% (come da comunicazione dell' del 30.05.2014, denuncia della patologia CP_3 di spalla del 11.03.2020 e della patologia del rachide del 21.07.2008)”.
Per tutte le sopraccitate patologie e affezioni il sig. dal marzo 2012 era Pt_1 ritenuto invalido da parte dell' con diritto alla pensione di inabilità categoria IO. CP_1
I requisiti biologico sanitari erano confermati alla visita di revisione effettuata dal dr. in data 09.01.2018. Persona_3
Successivamente, nel 2022, il sig. andava incontro a paralisi di Bell del VII Pt_1 nervo cranico facciale, trattata con cortisone e, contestualmente, praticava diversi accertamenti (visite specialistiche, artrocentesi, RM) a carico del ginocchio destro per gonartrosi, meniscopatia, condropatia femoro-tibiale, tendinosi del rotuleo e borsite.
Attualmente il sig. non lavora dal 2015 per difficoltà a trovare un impiego a Pt_1 causa delle proprie cause di salute dopo il fallimento della società presso cui lavorava. Riferisce acufeni persistenti con intolleranza agli ambienti silenziosi e difficoltà comunicative. Indossa protesi acustiche. Riferisce vertigini posizionali quando ruota lo sguardo in verticale e nei passaggi posturali. Nell'occhio sinistro percepisce solo la luminosità. Riferisce inoltre algie e limitazione funzionale delle spalle. Ha la patente di guida che rinnova in Commissione Medica ogni 5 anni.
Obiettivamente si presenta in buone condizioni generali, vigile, lucido, collaborante, orientato. Obesità (altezza 179 cm, peso 125 kg, BMI 39,1 – obesità di II grado).
Ipoacusia evidente. Neurologicamente assenza di nistagmo, prova di ER negativa. La spalla destra è limitata funzionalmente di oltre la metà del normale range articolare (elevazione 70°, abduzione 80°). La spalla sinistra è limitata ai gradi intermedi (elevazione 110°, abduzione 110°, retroposizione non possibile). Rachide in asse, curve fisiologiche mantenute, flessione non valutabile per impossibilità”.
Alla luce di ciò la dott.ssa ha concluso affermando che: “A fronte di quanto Per_1 sopra esposto, si ritiene che le affezioni articolari oggetto di riconoscimento di invalidità da parte dell' determinino solo in misura parziale l'inabilità globale del CP_3 sig. Lo stesso infatti, come si evince dall'analisi della documentazione e si Pt_1 riscontra alla visita diretta, già all'epoca del primo riconoscimento dello status di invalido avente diritto alla pensione IO (marzo 2012), risultava affetto da cecità sinistra e dalla sindrome di Meniere con grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
A tali affezioni si aggiungevano la deflessione del tono dell'umore conseguente agli esiti dell'epatite cronica HCV relata e ai suoi trattamenti, in terapia farmacologica cronica e per la quale era indicato inoltre dagli internisti un percorso di supporto psicologico.
Per tali ragioni, in risposta ai quesiti, si ritiene che il quadro clinico tutelato dall' CP_3 non sia sovrapponibile al quadro clinico tutelato dall' . Lo stesso, tuttavia, CP_1 concorre come è evidente a determinare il quadro di invalidità globale del sig.
. Pt_1
Dalla CTU emerge, pertanto, che l'invalidità conseguita alla malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita non è perfettamente CP_3 sovrapponibile a quella che ha comportato la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, di talché non sussiste il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo da parte dell'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie non è ravvisabile, pertanto, l'ipotesi di incumulabilità tra l'assegno ordinario di invalidità n. 002-860015040143 categoria IO ex L. n. 222/1984 e la rendita in godimento al ricorrente. CP_3 Ne consegue la condanna di parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di quanto non corrisposto a titolo di assegno ordinario n. 002-860015040143 categoria
IO dal triennio antecedente al deposito del ricorso in avanti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, della L. 412/1991.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione occorre dare applicazione a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa vanno in via definitiva poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara che non sussiste l'ipotesi di incumulabilità di cui all'art. 1 c. 43 della legge
335/1995 tra l'assegno ordinario di invalidità 002-860015040143 categoria IO ex
L. n. 222/1984 e la rendita , in godimento al ricorrente;
CP_3
2) condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme non CP_1 corrisposte a titolo di assegno ordinario n. 002-860015040143 categoria IO dal triennio antecedente al deposito del ricorso in avanti, oltre accessori come per legge;
3) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in €. 4.638,00 per compenso, oltre alle spese generali e a IVA e
Cassa come per legge, da distrarre a favore del difensore di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate separatamente in corso di causa.
Udine, 27/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 17/04/2024 al n. 307 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/11/2025
PROMOSSA DA con l'avv. Maugeri Daniele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Controparte_1
ON PA e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “incumulabilità ex art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “1) nel merito e in via principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità dei provvedimenti di riliquidazione/rideterminazione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 cat. IO n. 002-860015040143 in godimento al ricorrente, adottati e comunicati dall' con missive dd. 13.08.2012, 21.03.2013, 31.01.2014, 24.06.2014, CP_1
20.10.2014, 01.11.2018, 22.10.2019, 21.09.2021, 20.02.2023, e 06.11.2023, e, conseguentemente, condannare l a restituire al ricorrente sig. Controparte_2 tutte le somme già trattenute nel corso degli anni (nel limite del Parte_1 termine prescrizionale decennale di legge) e che saranno ulteriormente trattenute in pendenza della lite, mediante ritenute sui ratei mensili di assegno ordinario di invalidità (cat. IO n. 002-860015040143), maggiorate degli interessi o della rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, da ogni singola trattenuta al soddisfo;
In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali maggiori ratei arretrati di pensione maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
nel merito - rigettare il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione quinquennale del diritto agli eventuali maggiori ratei arretrati di pensione e la prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte all' . Spese e compensi di lite integralmente CP_1 rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/04/2024, educeva l'illegittimità Parte_1 delle trattenute che l aveva effettuato sull'assegno ordinario di invalidità n. 002- CP_1
860015040143 categoria IO ex L. n. 222/1984, di cui egli era titolare a far data dal
01.03.2012, sulla base dell'asserita incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 335/1995 tra tale assegno e la rendita vitalizia di cui lo stesso CP_3 ricorrente godeva a far data dal 2010.
Il ricorrente asseriva di aver diritto ad entrambe le erogazioni in quanto esse non trovavano fondamento sul medesimo evento invalidante, come invece sostenuto dall'istituto di previdenza.
La rendita vitalizia , infatti, gli era stata riconosciuta per “menomazione CP_3 bilaterale di spalla e lombosciatalgia destra cronica con impugno funzionale di grado medio”, mentre l'assegno ordinario di invalidità trovava fondamento, in tesi del ricorrente, su patologie ulteriori a quella riconosciuta dall' quale malattia CP_3 professionale.
Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme trattenute dall' sui ratei mensili CP_1 dell'assegno di invalidità.
2. Costituitosi in giudizio, l eccepiva preliminarmente la decadenza triennale CP_1 ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70 nonché la prescrizione quinquennale.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che la rendita e l'assegno CP_3 di invalidità si fondassero sulle stesse patologie e che, pertanto, non fossero CP_1 cumulabili.
3. La causa era istruita documentalmente e veniva disposta una c.t.u. medico legale.
All'udienza dell'08/07/2024 parte ricorrente, aderendo all'eccezione avversaria di decadenza ex art. 47 comma 3 del D.P.R., riformulava la domanda, limitando la pretesa restitutoria al triennio antecedente al deposito del ricorso.
Depositata la relazione peritale, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 27/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, quanto alla questione della decadenza, trattandosi di domanda volta ad ottenere il pagamento di quanto non corrisposto dall' a titolo di assegno CP_1 ordinario di invalidità sulla base dell'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 335/1995, l'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022]. Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» (Cass., n. 123/2022).
Ciò posto, va osservato che parte ricorrente ha riconosciuto l'applicazione della decadenza mobile citata, limitando la domanda a quanto dovuto per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, risultando così assorbito anche l'esame della ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' . CP_1
5. Quanto al merito del ricorso l'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 testualmente recita: “….le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante,
a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti …”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che la corretta interpretazione della norma sia nel senso che il divieto di cumulo trovi applicazione solo quando le due prestazioni abbiano il medesimo presupposto, ossia quando le situazioni di invalidità poste alle base di dette prestazioni siano connotate da completa sovrapponibilità in quanto fondate sul medesimo quadro morboso. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “…la non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è prevista dalla disposizione sopra richiamata, con la rendita che sia liquidata "per lo CP_3 stesso evento invalidante". In numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008, oltre alle sentenze n. 5494/2006 e 24199/2004, citate nella sentenza impugnata) questa Corte ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, allorché la prestazione a carico dell' e quella per CP_3
l'inabilità pensionabile o per l'assegno di invalidità a carico dell' siano fondate CP_1 sul medesimo quadro morboso, solo con riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. 21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003 n. 10810; da ultimo, Cass. 22/03/2016, n. 5636, e Cass. 3/5/2016, n.
8748…)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20827/19).
Ne consegue che “qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate CP_1 dall' il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera. In altri termini, il CP_3 presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo contribuito al CP_3 più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' CP_1
(cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr. 13187)…”
(Cass. n. 25197/2019).
Il nominato CTU, dott.ssa , con relazione depositata in data Persona_1
20.09.2025, ha rilevato che “Il sig. nato il [...], di Parte_1 professione commesso presso GDO dal 1987 al 2015, attualmente non occupato dal
2015, risulta affetto da cecità monoculare in esiti di trauma oculare in giovane età, sindrome di Meniere con grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, tendinopatia della cuffia dei rotatori, discopatia lombare plurioperata, esiti di epatite cronica HCV- relata, sindrome ansioso depressiva, esiti di paralisi di Bell (2022), gonartrosi destra con meniscopatia e tendinopatia (2023).
Dalla documentazione presente in atti, risulta che il sig. ndasse incontro nel Pt_1
1979 a trauma oculare dell'occhio sinistro, successivamente plurioperato, con residua perdita pressochè totale del visus da tale lato.
Successivamente, nel 2005, completava il trattamento antivirale di 24 settimane per una epatite cronica HCV-relata. Tale condizione, come comprovato dalla relazione di visita internistica effettuata presso l'Ospedale di Tolmezzo il 21.07.2005, portava allo sviluppo di una sindrome depressiva che necessitava di trattamento farmacologico con farmaci inibitori del re-uptake della serotonina. Nel 2010, ad una visita internistica di controllo, era preso atto inoltre del quadro dismetabolico dislipidemico
(ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia). Era confermata la deflessione del tono dell'umore, per cui era indicato trattamento con Paroxetina ed Alprazolam.
Nel marzo del 2010 il sig. si sottoponeva inoltre ad accertamenti ORL per Pt_1 una nota malattia di bilaterale con grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale Per_2 simmetrica.
Contestualmente il sig. sviluppava patologie del rachide (15%) e a carico Pt_1 della cuffia dei rotatori bilateralmente (22%). Per queste ultime due affezioni era titolare di rendita da parte dell' , con valutazione complessiva di una invalidità CP_3 del 34% (come da comunicazione dell' del 30.05.2014, denuncia della patologia CP_3 di spalla del 11.03.2020 e della patologia del rachide del 21.07.2008)”.
Per tutte le sopraccitate patologie e affezioni il sig. dal marzo 2012 era Pt_1 ritenuto invalido da parte dell' con diritto alla pensione di inabilità categoria IO. CP_1
I requisiti biologico sanitari erano confermati alla visita di revisione effettuata dal dr. in data 09.01.2018. Persona_3
Successivamente, nel 2022, il sig. andava incontro a paralisi di Bell del VII Pt_1 nervo cranico facciale, trattata con cortisone e, contestualmente, praticava diversi accertamenti (visite specialistiche, artrocentesi, RM) a carico del ginocchio destro per gonartrosi, meniscopatia, condropatia femoro-tibiale, tendinosi del rotuleo e borsite.
Attualmente il sig. non lavora dal 2015 per difficoltà a trovare un impiego a Pt_1 causa delle proprie cause di salute dopo il fallimento della società presso cui lavorava. Riferisce acufeni persistenti con intolleranza agli ambienti silenziosi e difficoltà comunicative. Indossa protesi acustiche. Riferisce vertigini posizionali quando ruota lo sguardo in verticale e nei passaggi posturali. Nell'occhio sinistro percepisce solo la luminosità. Riferisce inoltre algie e limitazione funzionale delle spalle. Ha la patente di guida che rinnova in Commissione Medica ogni 5 anni.
Obiettivamente si presenta in buone condizioni generali, vigile, lucido, collaborante, orientato. Obesità (altezza 179 cm, peso 125 kg, BMI 39,1 – obesità di II grado).
Ipoacusia evidente. Neurologicamente assenza di nistagmo, prova di ER negativa. La spalla destra è limitata funzionalmente di oltre la metà del normale range articolare (elevazione 70°, abduzione 80°). La spalla sinistra è limitata ai gradi intermedi (elevazione 110°, abduzione 110°, retroposizione non possibile). Rachide in asse, curve fisiologiche mantenute, flessione non valutabile per impossibilità”.
Alla luce di ciò la dott.ssa ha concluso affermando che: “A fronte di quanto Per_1 sopra esposto, si ritiene che le affezioni articolari oggetto di riconoscimento di invalidità da parte dell' determinino solo in misura parziale l'inabilità globale del CP_3 sig. Lo stesso infatti, come si evince dall'analisi della documentazione e si Pt_1 riscontra alla visita diretta, già all'epoca del primo riconoscimento dello status di invalido avente diritto alla pensione IO (marzo 2012), risultava affetto da cecità sinistra e dalla sindrome di Meniere con grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
A tali affezioni si aggiungevano la deflessione del tono dell'umore conseguente agli esiti dell'epatite cronica HCV relata e ai suoi trattamenti, in terapia farmacologica cronica e per la quale era indicato inoltre dagli internisti un percorso di supporto psicologico.
Per tali ragioni, in risposta ai quesiti, si ritiene che il quadro clinico tutelato dall' CP_3 non sia sovrapponibile al quadro clinico tutelato dall' . Lo stesso, tuttavia, CP_1 concorre come è evidente a determinare il quadro di invalidità globale del sig.
. Pt_1
Dalla CTU emerge, pertanto, che l'invalidità conseguita alla malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita non è perfettamente CP_3 sovrapponibile a quella che ha comportato la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, di talché non sussiste il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo da parte dell'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie non è ravvisabile, pertanto, l'ipotesi di incumulabilità tra l'assegno ordinario di invalidità n. 002-860015040143 categoria IO ex L. n. 222/1984 e la rendita in godimento al ricorrente. CP_3 Ne consegue la condanna di parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di quanto non corrisposto a titolo di assegno ordinario n. 002-860015040143 categoria
IO dal triennio antecedente al deposito del ricorso in avanti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, della L. 412/1991.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione occorre dare applicazione a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa vanno in via definitiva poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara che non sussiste l'ipotesi di incumulabilità di cui all'art. 1 c. 43 della legge
335/1995 tra l'assegno ordinario di invalidità 002-860015040143 categoria IO ex
L. n. 222/1984 e la rendita , in godimento al ricorrente;
CP_3
2) condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme non CP_1 corrisposte a titolo di assegno ordinario n. 002-860015040143 categoria IO dal triennio antecedente al deposito del ricorso in avanti, oltre accessori come per legge;
3) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in €. 4.638,00 per compenso, oltre alle spese generali e a IVA e
Cassa come per legge, da distrarre a favore del difensore di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate separatamente in corso di causa.
Udine, 27/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli