Sentenza 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2025, proposto da
IO AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zafferana Etnea, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 870/2024 della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 870/2024 emessa il 7.10.2024 nella causa iscritta al R.G. n. 159/2022 la Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro, quale giudice di rinvio in esito alla sentenza n. 40405 del 16.12.2021 della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 395/2017 emessa dal Tribunale di Catania (per il resto confermata) ha condannato “... il Comune di Zafferana Etnea, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno in favore della ricorrente [IO AZ] tramite versamento di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo (...)”, compensando le spese processuali tra le parti in ragione della metà e condannando lo stesso Comune “... alla rifusione in favore della ricorrente dell’altra metà, che liquida in euro 1650,00 per il primo grado; euro 1.900,00 per il giudizio di secondo grado, euro 1.000 per il grado di legittimità ed euro 1.900,00 per la presente fase di rinvio, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ”.
La pronuncia è stata notificata via pec al Comune di Zafferana Etnea in data 28.10.2024 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione rilasciata dalla Corte di Appello di Catania in data 5.03.2025, versata in atti.
2. In assenza di esecuzione del predetto titolo, con ricorso notificato in data 5.03.2025 e depositato il 2.04.2025 la sig.ra IO AZ ha chiesto al Tribunale di:
- ordinare l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, a cui aggiungere le somme dovute a titolo di contributo unificato, precisando altresì la non soggezione a tassazione del risarcimento da corrispondere;
- nominare all’uopo un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari al fine di dare concreta esecuzione al giudicato medesimo.
3. Il Comune di Zafferana Etnea, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 4.06.2025, nessuno presente per le parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
È, altresì, provata l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione in data 28.10.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 5.03.2025.
6. Il ricorso è fondato secondo quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Comune di Zafferana Etnea, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, secondo quanto ivi specificatamente statuito, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Va in ogni caso precisato che, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, a cui aderisce anche questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 17 luglio 2023, n. 2216; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 settembre 2020, n. 2151), « a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell'ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una "cognitio" piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d'ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione ».
I poteri cognitori del giudice dell'ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono pertanto limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196).
Conseguentemente, a fronte di una statuizione che quantifica le somme dovute dall'amministrazione, il giudice amministrativo non può “riempire” gli eventuali spazi vuoti lasciati dal giudicato, ma deve rigidamente attenersi alla statuizione del giudice ordinario, concretizzandosi altrimenti un’attività di sindacato del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione.
Precisato il ristretto perimetro dell’attività di cognizione riservata a questo Tribunale a fronte dell’azione di ottemperanza di un provvedimento emesso dal giudice ordinario, l’esecuzione che viene disposta con la presente pronuncia riguarda, pertanto, unicamente le somme specificate nel titolo.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute alla luce di quanto espressamente specificato nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini di cui in motivazione. Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO