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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Dr.
Francesco Rigato ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34645 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, a seguito di udienza a trattazione scritta del 18/9/2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in atti Parte_1 dall'Avv. Claudio Ghia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Via dei Dardanelli 13
RICORRENTE
E con sede in Roma, Via di Acilia n. 221, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: somministrazione illecita di manodopera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato alle parti (prima della sua estromissione dal giudizio disposta all'udienza del 20.3.2024 a seguito di conciliazione intercorsa con il ricorrente, figurava come parte resistente anche in qualità di CP_2
legale rappresentante della omonima ditta artigiana), esponeva Parte_1
di essere stato assunto nel 2021 dalla per lo svolgimento Controparte_1
di attività lavorativa full time con orario dalle 8:00 alle 16:30 presso la ditta BLASI
1 Giovanni con mansioni di bilanciaio e con inquadramento al livello D2 del CCNL
Commercio Anpit Cisal. Il rapporto di lavoro si era protratto senza soluzione di continuità dal 2.11.2021 al 31.2.2022 e poi era stato rinnovato due volte sino al
31.7.2022. La sua datrice di lavoro non gli aveva corrisposto il dovuto per TFR,
13° 14°, bonus Dl 50/22 per complessivi € 3.803,52 (2.840,98 esclusa la 14° non prevista in CCNL come da precisazione della domanda in udienza 5.3.2024).
Rilevato che l'art. 29 D.Lvo 275/2003 dispone che in caso di appalto di opere o di servizi il committente o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi, compreso il TFR, chiedeva:
“-1. in via principale:
- considerate l'esistenza del rapporto di lavoro tra il sig. la Parte_1 [...]
e del rapporto di esternalizzazione del lavoratore dipendente Controparte_1 nelle forme dell'appalto, ovvero della somministrazione tra Controparte_1
e accertare l'omesso pagamento della somma di euro
[...] CP_2
3.803,52 da parte della nei confronti del sig. Controparte_1
er i motivi di cui sopra e conseguentemente condannare: Parte_1
- la datrice di lavoro C. F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via di Acilia, 221,
CAP 00125, Roma, indirizzo pec Email_1
- il sig. in proprio e nella qualità di titolare della ditta CP_2 [...]
C.F. P.IVA , pec CP_2 C.F._1 P.IVA_2
con sede in Roma, Via Gela 49, CAP 00182 a pagare in Email_2
favore del sig. nato a [...], il [...], C. F. Parte_1
, in via solidale tra loro, immediatamente e senza dilazioni, C.F._2 la somma complessiva di € 3.803,52 a titolo di, TFR ferie e permessi residui non goduti, ratei mensilità aggiuntive (13^ e 14^), oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. maturati e maturandi dal 31.07.2022 e fino al saldo effettivo, nonché spese e competenze legali del presente giudizio, da liquidare ai massimi in funzione della mancata adesione all'invito di negoziazione assistita inviato nel maggio 2023 e da versarsi direttamente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio il solo esponendo di essere il titolare CP_2
della omonima ditta individuale che esercita attività di noleggio, vendita, installazione e assistenza di macchine come bilance, affettatrici, friggitrici, forni,
2 impastatrici, abbattitori, piastre ad uso alimentare dedicate al settore professionale (bar , ristoranti, alberghi, mense, pub) o all'uso domestico.
Soggiungeva che la , come emerge anche dalla visura CCIAA allegata CP_1
alla memoria difensiva, svolge attività di pubblicità, marketing, ricerca, selezione di personale, promozione commerciale ed anche servizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, oltre a svolgere servizi sanitari, lavoro di pulizia, di portierato e guardiania.
Dichiarava quindi che due convenute non hanno mai sottoscritto alcun contratto di appalto o di somministrazione e la non ha mai reso opera o servizio CP_1
ai sensi dell'art. 1665 c.c. o dell'art. 1559 c.c. a favore di CP_2
Rilevava che il ricorrente non ha proposto di provare per testi l'esistenza di un contratto di appalto tra il e la , limitandosi a sostenere la propria CP_2 CP_1
tesi affermando che nell'ambito di corrispondenza intercorsa con il ricorrente, quest'ultimo, oltre tutto parte interessata, ha qualificato il come CP_2
"Committenza Blasi".
In tale ottica dovrebbe dunque ritenersi pacifica la titolarità del rapporto di lavoro intercorso con il in capo alla , dovendosi escludere che il Parte_1 CP_1
ricorrente abbia prestato attività lavorativa a favore della Controparte_3
per il compimento di un'opera o di un servizio in forza di contratto di appalto
[...]
ex art. 1665 c.c. o di somministrazione ex art. 1559 c.c..
Rappresentava inoltre che nulla il deve al che a detta del CP_2 Parte_1
convenuto stesso aveva già percepito ogni spettanza. Osservava infine che controparte non ha mai invocato – neppure stragiudizialmente - la titolarità del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, ossia diverso dalla . Deriva da ciò che deve ritenersi precluso CP_1
qualsiasi accertamento giudiziale, anche in separata sede, essendo il lavoratore incorso in decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera d) della Legge n. 183 del 2010 (cd Collegato Lavoro). Termine di decadenza che nella fattispecie in esame non può che decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro intervenuta, come detto, in data 13.07.2022 per scadenza naturale del contratto.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso;
in subordine, condannare la a tenere indenne il ove quest'ultimo fosse stato condannato a CP_1 CP_2
corrispondere quanto eventualmente determinato in qualità di obbligato solidale.
3 Si opponeva alle richieste istruttorie del ricorrente e chiedeva prova per testi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio la . All'udienza Controparte_1
del 5.3.2024 ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
Intervenuta conciliazione tra il e il nei cui confronti era quindi Parte_1 CP_2 disposta l'estromissione dal giudizio, la causa proseguiva tra il ricorrente e la
(d'ora in avanti solo ) in relazione a quanto Controparte_1 CP_1
preteso dal ricorrente, oltre la somma oggetto di conciliazione con il La CP_2 causa era quindi istruita oltre che per via documentale, anche a mezzo dell'unico testimone indicato dal Il giudizio era infine definito successivamente Parte_1 all'udienza del 18/9/2024, tenuta a mezzo di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc.
-o0o-
1.
Risulta dagli atti e specificamente dalla lettera di assunzione datata 27.10.2021
(all. 1 al ricorso), che il rapporto di lavoro intercorse tra la e il CP_1
ricorrente. Nella medesima lettera di assunzione era inoltre precisato che detta assunzione era “dettata dalle esigenze di carattere organizzativo, legate al contratto sottoscritto con la società: “BLASI GIOVANNI””.
Emerge inoltre dagli atti che con la lettera di assunzione era prevista una durata del rapporto di lavoro dal 2.11.2021 al 31.1.2022. Con nota del 28.1.2022 la comunicava però la proroga del rapporto di lavoro dall'1.2.2022 al CP_1
30.4.2022 (all. 3 al ricorso). Il 28.4.2022 la durata del rapporto era poi ulteriormente prorogata dal 30.4.2022 al 31.7.2022, allorché non intervenivano ulteriori proroghe o mutamenti del rapporto.
Come si evince dalle buste paga allegate al ricorso (all. 5), esse sono state tutte emesse dalla e dall'istruttoria svolta non è emerso in Controparte_1
alcun modo che il corrispettivo in esse indicato non sia stato erogato al Parte_1
dalla stessa . Controparte_1
Dato certo e non contestato tra tutte le parti – ricorrente, Controparte_1
e – è che il stato assunto dalla , è stato retribuito CP_3 Parte_1 CP_1 da quest'ultima e ha svolto attività lavorativa presso la La sia pur Controparte_3
4 scarne e non decisive dichiarazioni rese dall'unico teste esaminato nel corso dell'istruttoria – – figlio di e amico di vecchia data Testimone_1 CP_2
del danno conferma unicamente dello svolgimento di attività Parte_1
lavorativa da parte del ricorrente presso la per circa sei mesi. Il Controparte_3
teste, pur affermando di aver avuto modo di sentire nominare il nome della
, non ha saputo aggiungere altro riguardo ad essa o con Controparte_1
riferimento ad eventuali rapporti tra essa e il Peraltro, come già visto, Parte_1
che il fosse stato assunto dalla , risulta documentalmente Parte_1 CP_1
dimostrato, così come deve ritenersi provato che il ricorrente venne retribuito dalla medesima datrice di lavoro, come si evince dalle buste paga prodotte.
Il ricorrente ha allegato che per l'intera durata del rapporto di lavoro stipulato con la , ha svolto mansioni di bilanciaio presso la ditta artigiana CP_1 [...]
Null'altro è dato conoscere in ordine alle mansioni effettivamente svolte CP_2
in costanza di rapporto dal Emerge poi dalla lettera di assunzione che Parte_1
tra la e la intercorse un rapporto contrattuale, del quale tuttavia è CP_1 CP_2
sconosciuto il contenuto, non avendo le parti prodotto il contratto sottostante.
Unici dati che emergono con sicurezza sono quelli rappresentati dall'essere stato il ricorrente formalmente dipendente della in forza di contratto a tempo CP_1 determinato, la cui durata è stata prorogata due volte e dall'aver lavorato continuativamente presso la ditta dal 2.11.2021 al 31.7.2022. Anche l'unica CP_2
testimonianza raccolta, resa da , non ha consentito di acquisire Testimone_1
elementi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati in merito ai rapporti effettivamente esistenti tra le due ditte. Unici dati ulteriori ricavabili dalla lettera di assunzione, dalla testimonianza di e dalle visure CCIAA prodotte dalla Testimone_1 CP_2
in allegato alla memoria difensiva sono quelli rappresentati dalla circostanza che, come previsto dalla lettera di assunzione, il lavorò effettivamente Parte_1
presso la sede della in Roma, Via Gela n. 49 per tutta la durata del CP_3
rapporto e dalla ulteriore considerazione secondo la quale il ricorrente, assunto come bilanciaio, svolse la sua attività lavorativa presso la impresa artigiana CP_2 di risalente fondazione e che effettivamente si occupa della “riparazione di strumenti di peso” oltre che – da epoca ben più recente – anche del commercio al dettaglio di varie tipologie di strumenti tra cui bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione.
5 2.
Sulla scorta di simili allegazioni il ricorrente ha chiesto di accertare, sulla scorta della esistenza tra la e la di rapporto di Controparte_1 CP_3 esternalizzazione del lavoratore nelle forme dell'appalto o della somministrazione, l'omesso pagamento della somma di euro 3.803,52, con conseguente condanna delle due convenute in solido al pagamento della predetta somma.
3.
Ciò posto, già si è visto come la sussistenza del rapporto di lavoro del Parte_1
alle dipendenze della è documentalmente provato dalla lettera di CP_1 assunzione e dalle buste paga emesse dalla formale datrice di lavoro. D'altro canto, deve ritenersi provato per via documentale, a sua volta corroborata dalla prova testimoniale assunta, che il svolse sistematicamente la sua Parte_1
attività lavorativa per tutta la durata del rapporto presso la ditta che ne ha CP_2
utilizzato le prestazioni, come previsto espressamente dalla lettera di assunzione. Non sono stati però acquisiti elementi che permettano di ritenere che il n detto periodo sia stato stabilmente inserito nell'organizzazione Parte_1 aziendale della non essendo dato conoscere quale fosse l'effettivo CP_3
grado di conoscenza del lavoro da svolgere da parte del ricorrente e non disponendosi di elementi che consentano di affermare che le prestazioni del costituissero un tassello fondamentale della settoriale attività artigiana Parte_1
della costituita dalla riparazione di strumenti per la pesatura, oltre che nella CP_2
vendita al dettaglio di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione.
Sarebbe stato a questo punto onere della allegare e provare, che CP_3
l'utilizzo sistematico e continuativo di forza lavoro presso la propria sede per l'espletamento di un'attività fondamentale dell'impresa, fosse avvenuto nell'ambito di una delle tre ipotesi tipiche: distacco, appalto, somministrazione
(Cass. 2019 n. 29889). L'impresa utilizzatrice non ha invece neppure allegato alcuna di queste evenienze. Anzi, proprio la ha invece mantenuto sin CP_3
dalla propria costituzione in giudizio una posizione di assoluta vaghezza in merito agli accordi sussistenti con l'altra convenuta, limitandosi a negare che tra le parti
6 fosse intervenuto un qualsiasi contratto e a contestare che il avesse Parte_1
prestato attività lavorativa in favore della per il Controparte_3 compimento di un'opera o di un servizio in forza di un contratto di appalto ex art. 1655 cod. civ. ovvero di somministrazione ex art. 1559 cod. civ.. Tali affermazioni, oltre che essere documentalmente smentite dalla stessa lettera di assunzione del alle dipendenze della , nella quale viene Parte_1 CP_1 esplicitamente affermato “Si precisa che la sua assunzione a tempo determinato
è dettata dalle esigenze di carattere organizzativo, legate al contratto sottoscritto con la Società: e nella quale era indicata quale sede di lavoro del CP_2
ricorrente proprio quella della ditta sita in Roma, Via Gela n. 49 (v. visura CP_2
CCIAA), hanno trovato smentita anche nella testimonianza resa da Tes_1
che, pur nella genericità delle affermazioni rese, ha tuttavia affermato di
[...]
aver visto il l lavoro nella ditta del padre Parte_1 CP_2
Pertanto, esclusa l'ipotesi della somministrazione regolare e del distacco (qui neppure astrattamente configurabili), poiché nella specie non vi è alcuna allegazione (e prova) dell'esistenza di un genuino contratto di appalto tra la e la avente ad oggetto mansioni di riparazione di strumenti per la CP_1 CP_2
pesatura, deve conseguentemente ritenersi provato il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra il ricorrente e la impresa artigiana del CP_2
4.
La normativa in tema di divieto della fornitura di manodopera a terzi ha subito notevoli modifiche nel corso del tempo. Il divieto di cui alla L. 1369/1960 è venuto meno con la riforma di cui all'art. 85, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 276/2003.
Il D.Lgs. 276/2003 ha tuttavia continuato a reprimere le forme illecite di fornitura, attuate cioè in violazione delle regole e dei requisiti previsti in tema di somministrazione regolare.
L'art. 29 del Decreto D.Lgs. 276/2003 definisce il contratto di appalto genuino e lo distingue dalla somministrazione di lavoro, disciplinata dagli artt. 20-28
(disposizioni abrogate dal D.Lgs. 81/2015 che ha sostituito ad esse, con gli articoli da 30 a 40, una nuova, dettagliata regolamentazione, con decorrenza
25.6.2015). Esso richiama i due principali elementi che caratterizzano secondo il codice civile il contratto di appalto, “con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
7 compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.). L'appalto è dunque possibile quando ricorrano l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione, sempre da parte sua, del rischio d'impresa. In altri termini, l'appalto può avere ad oggetto prestazioni lavorative purché sia l'appaltatore il soggetto che esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Secondo la Corte di cassazione (Cass.
Sez. 6, ord. 12551/2020) “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”.
Nelle ipotesi in cui manchino i requisiti ora descritti, si avrà una fornitura di prestazioni lavorative illecita perché non svolta da soggetti in possesso della specifica autorizzazione (le agenzie iscritte nell'apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e accreditate dalle regioni, ai sensi degli artt.
4-7 del D.Lgs. 276/2003) né alle condizioni stabilite dalla normativa.
5.
Ciò premesso, sull'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L.
183/2010, si osserva quanto segue.
La norma in questione estende le disposizioni sui termini decadenziali di cui all'art. 6 L. 604/1966 anche ad “ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
8 Mentre nelle diverse ipotesi previste dalle precedenti lettere a), b) e c), i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ed il trasferimento, il legislatore individua il dies a quo della decorrenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità, “in omaggio ad un'esigenza di certezza giuridica” – la Corte di
Cassazione ha affermato – “la decadenza di cui alla lettera d) non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente ovvero un “fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso…” (Cass. 11901/2024).
In riferimento alla fattispecie della somministrazione, il legislatore è intervenuto con la espressa individuazione, all'art. 39, comma 1, D.Lgs. 81/2015, del dies a quo da cui far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale nella “data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
Ha sottolineato il giudice apicale che tale disposizione “non è neanche astrattamente applicabile a fattispecie diverse, perché, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza (in quanto eccezione al generale diritto di azione per la tutela giurisdizionale), non è suscettibile né di interpretazione estensiva, né di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c.”. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 l'ambito applicativo dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 si è quindi ridotto all'appalto e al distacco illeciti.
In definitiva, in tale ambito, il regime di decadenza è diverso a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo;
qualora l'appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore impiegato nell'appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo diretta al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore è soggetta al regime di decadenza delineato dall'art. 6 L.
604/1966 mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, volta ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di
9 decadenza (in tal senso, anche Cass. ord. 6266/2024).
Alla luce di tali precisazioni, alla fattispecie non si applica dunque alcun termine di decadenza poiché rileva un'azione volta all'accertamento della illiceità dell'appalto ed alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nei confronti dell'appaltante/utilizzatore e non si ravvisa, dal CP_2 lato di quest'ultimo, alcun atto o “fatto tipizzato” che neghi la titolarità del rapporto.
Non condivisibile è, infine, l'estensione alla fattispecie in esame dell'orientamento giurisprudenziale prevalente maturato in tema di contratti a termine in base al quale “la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell'impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi "indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti", ma sempre che "concorra con altri elementi convergenti" che inequivocabilmente palesino la volontà risolutiva,…” (Cass. 8215/2019 che richiama sul punto Cass. 29781/2017).
L'orientamento in questione valorizza, nell'ambito di rapporti di lavoro a termine scaduti, il concorso tra l'inerzia del lavoratore protratta per un significativo periodo di tempo prima di agire in giudizio al fine di ottenere il ripristino del rapporto e ulteriori elementi dai quali si deduca inequivocabilmente la volontà dismissiva del lavoratore (ad es., il mancato rientro sul luogo di lavoro, la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad altro soggetto con riferimento alla medesima vicenda lavorativa, l'offerta della prestazione esclusivamente nei confronti di quest'ultimo e la transazione della relativa controversia).
Tutto ciò puntualizzato, un dato di sicura rilevanza è l'incompletezza della documentazione contrattuale, o meglio, l'omessa produzione del contratto intercorso tra e Come afferma Cass. 29889/2019, “Il criterio CP_1 CP_2
discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro
e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è,…, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”. Se così è, l'onere probatorio non è dunque stato assolto.
10 I dati di natura documentale prodotti dalle parti costituite, corroborati dalla sia pur imprecisa e sintetica testimonianza resa da , consentono poi di Testimone_1
ritenere acquisiti rilevanti elementi a supporto della tesi del ricorrente circa l'illiceità dell'appalto. Infatti, che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto
è dato ricavabile dalla stessa lettera di assunzione del nella parte in Parte_1 cui è specificato che “Verrà retribuito il mese lavorato non appena la Società entrerà in possesso del pagamento e saldo della fattura da parte della Società committente”, dovendosi rilevare che non solo il pagamento di fatture mensili ma anche la stessa indicazione della quale committente, sono chiari indici CP_3
della sussistenza tra le due convenute di un contratto di appalto. Sembra possibile osservare poi che la fittizietà dell'appalto emerge in modo palese, se solo si considera che il venne assunto dalla il 2.11.2021 e Parte_1 CP_1
immediatamente destinato come sede di lavoro a quella sita in Roma, Via Gela
n. 49, che è quella della come chiaramente si evince dalla visura CP_3
effettuata presso la CCIAA e prodotta dal convenuto CP_2
Rileva ancora il Tribunale che costituisce ancora principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione “si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile ne' di applicazione analogica ne' di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione, si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di
"somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit”, ( v. Cass.,Sez.un,26.10.2006 n. 22910).
Nè il d.lgs. n. 276 del 2003, né il d.lgs n. 81/2015 ( v. artt.38 e 40) hanno eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera, già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, e quella dell'appalto illecito in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio.
Pertanto, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate.
11 Previo richiamo di quanto sopra già osservato circa la ripartizione degli oneri probatori, va dunque tenuto conto che è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizi ovvero in un contratto di somministrazione).
Presupposto imprescindibile affinchè tale onere possa essere assolto è la dimostrazione della sussistenza tra tali soggetti di siffatti contratti, indispensabili al fine di acclarare a quale titolo e in base a quali previsioni negoziali un lavoratore, formalmente dipendente da un soggetto, abbia reso la propria opera all'interno del contesto organizzativo facente capo ad altro soggetto e nell'interesse di quest'ultimo, essendo, altresì, evidente che se non vi è prova di tali contratti e del loro oggetto, neppure può esservi prova delle riconducibilità delle attività concretamente espletate a previsioni contrattuali che legittimino la dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.
Come evidenziato dalla Corte dio cassazione, l'accertamento della sussistenza dello schema formale del contratto di appalto costituisce, dunque, condizione necessaria per passare al momento logico-giuridico successivo, rappresentato dalla verifica, in concreto, della riconducibilità dell'attività lavorativa allo schema legale tipico, di modo che “la riscontrata assenza di accordi tra le società… effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ., che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione” ( v. Cass. 19.11.2019, n. 29889).
Corrispondono agli indici sintomatici della non genuinità dell'appalto quali ricorrenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione prima ricordata le seguenti circostanze:
- l'identità dell'attività svolta dal personale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella svolta dal personale dipendente della committente, la proprietà in capo alla committente delle attrezzature necessarie. Per quanto l'argomento sia
12 scarsamente probante, potendo l'appalto in questione (già si è detto delle ragioni in base alle quali si ritiene che tra le parti è intercorso un contratto di appalto) esser ricondotto agli “appalti c.d. 'leggeri' in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” e rispetto ai quali perché ricorrano gli elementi essenziali e caratteristici del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. “è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. ord. 21413/2019);
- l'organizzazione dell'attività dei dipendenti dell'appaltatrice rimessa integralmente, salvo che per gli aspetti meramente amministrativi, alla committente per mezzo delle direttive impartite principalmente dai suoi dipendenti sia a voce sia a mezzo email.
Anche a voler superare l'argomento dell'assenza del contratto di appalto – si è detto della incompletezza della documentazione contrattuale – depongono per il fenomeno interpositorio, sul piano fattuale, l'assenza di una effettiva gestione dei dipendenti allorché l'appaltatrice, come nel caso in esame, si limiti in sostanza a fornire lavoratori da affiancare al personale interno, dimostratosi insufficiente, ed a provvedere soltanto alla gestione amministrativa dei loro rapporti di lavoro.
Appaiono poi di rilievo al fine di confermare le risultanze dell'istruttoria nel senso della emersione di una illecita somministrazione di manodopera, i messaggi intercorsi a mezzo applicativo WhatsApp (all. 6 al ricorso) tra il la Parte_1
e la sulla cui genuinità non sono state formulate riserve. CP_1 CP_3
In conclusione osserva il Tribunale che il ricorrente risulta essere stato formale dipendente della dal 2.11.2021 al 31.7.2022, ma aver lavorato CP_1
continuativamente presso la ditta artigiana apparentemente svolgendo le CP_2 mansioni di bilanciaio per le quali era stato assunto. Quest'ultima affermazione è resa possibile in base alle risultanze della visura CCIAA relativa alla ditta CP_2
(all. alla memoria difensiva di quest'ultima). A conferma del fatto che tra le imprese convenute intercorse un appalto illecito di somministrazione di manodopera si osserva poi, in accordo con quanto già rilevato, che il Parte_1
venne retribuito dalla , ma nella lettera di assunzione era previsto che i CP_1
pagamenti del sarebbero avvenuti solo una volta pervenuto alla Parte_1
il “saldo della fattura da parte della società committente”, ossia dalla CP_1
13 Come già rilevato, le convenute non hanno prodotto il contratto (di CP_3
appalto) tra esse intercorso, dovendosi rilevare una grave carenza allegatoria.
Contraltare a detta carenza probatoria è, per contro, la sia pur sintetica e non certo dettagliata testimonianza resa da , che ha pur tuttavia Testimone_1
affermato di aver avuto modo di vedere il lavorare presso la ditta del Parte_1
padre In conclusione, la , che inviò il presso CP_2 CP_1 Parte_1
la sin dal primo giorno di lavoro, ebbe solo la gestione amministrativa del CP_2
lavoratore, mentre la ne ebbe la effettiva disponibilità quale effettiva CP_2
utilizzatrice delle sue prestazioni lavorative sino allo scadere della seconda proroga, ossia sino al 31.7.2022.
Nessuna questione è stata mossa dal ricorrente circa il suo inquadramento e neppure ha avanzato richieste di differenze retributive, essendosi limitato a chiedere il pagamento del TFR, delle ferie e dei permessi non goduti, i rati della
13^ mensilità, oltre accessori di legge, formulando inizialmente istanza di pagamento della somma complessiva di euro 3.803,52, poi ridotta nel corso dell'udienza del 5.3.2024 a € 2.840,98 dopo l'esclusione di pretese circa i ratei della 14^ mensilità, sulla scorta del rilievo di parte convenuta che ha CP_2
evidenziato come detto emolumento non sia previsto dal CCNL di riferimento. La convenuta costituita ha poi solo genericamente contestato i conteggi, CP_2
sicché detta eccezione non può che essere rigettata, considerato che la parte che l'ha proposta, fatta eccezione per l'esclusione di quanto preteso a titolo di
14^ mensilità, non ha indicato alcun presupposto sulla cui base i conteggi del ricorrente non sarebbero corretti.
Tenuto conto della responsabilità solidale che lega le convenute;
considerato che
in sede di conciliazione la – poi estromessa dal CP_3 giudizio – ha provveduto a erogare al a somma di € 2.500,00; Parte_1
rilevato che a seguito di detta conciliazione il ricorrente con le note scritte sostitutive dell'udienza depositate il 17.9.2024, ha chiesto la condanna della al pagamento della somma residua di euro 340,98 Controparte_1
(euro 2.840,98 – 2.500,00 pagati in sede di conciliazione), oltre alla condanna al pagamento delle spese legali, in conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini appena specificati con l'accertamento e la declaratoria della sussistenza di un appalto illecito e di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato alle
14 dipendenze di a far data dal 2.11.2021 sino al 31.7.2022 e per CP_2
l'effetto, tenuto conto della intervenuta estromissione della ditta individuale di dal giudizio a seguito di conciliazione, la CP_2 Controparte_1
deve essere condannata a corrispondere a , a titolo di TFR, ratei Parte_1
della 13^ mensilità, ferie e permessi non goduti, la somma complessiva di euro
340,98 cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
L'esito del giudizio giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022. Dette somme dovranno essere distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un appalto illecito intercorso tra e ditta e di un rapporto di Controparte_1 CP_2 lavoro a tempo pieno e determinato tra e l'impresa artigiana Parte_1
a far data dal 2.11.2021 al 31.7.2022; CP_2
- per l'effetto condanna la executive services srls a corrispondere a Parte_1
, a seguito della conciliazione intercorsa con la ditta a titolo
[...] CP_2
di residuo per tfr, 13^ mensilità, ferie e permessi non goduti, la somma complessiva di euro 340,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna, infine, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, d.m. 55/2014, come aggiornato con d.m. 147/2022, somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario così deciso il 5.1.2025
IL GIUDICE
Francesco Rigato
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