Trib. Pordenone, sentenza 03/10/2025, n. 519
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Sentenza 3 ottobre 2025

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Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da due legatari contro un istituto bancario, avente ad oggetto il pagamento delle somme depositate su un conto corrente aziendale intestato alla defunta testatrice. I ricorrenti chiedevano l'accertamento della loro qualità di legatari in forza di un testamento olografo, con conseguente condanna della banca alla liquidazione del saldo attivo del conto corrente aziendale, da essi qualificato come legato di specie e parte integrante dell'azienda legata. La banca resistente, invece, aveva eccepito in via preliminare la necessità di chiamata in causa di un'altra figlia della defunta, quale coerede, la quale aveva formalmente diffidato l'istituto dal disporre delle somme in assenza di un accordo tra i coeredi. Nel merito, la banca chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti, o in subordine, l'accertamento della regolarità della propria condotta prudenziale, allegando l'esistenza di contrasti tra i chiamati all'eredità e la genericità delle diffide ricevute.

Il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono legatari dell'azienda e hanno diritto ad ottenere il pagamento delle somme depositate sul conto corrente aziendale. Il Giudice ha preliminarmente ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata all'eredità, poiché la controversia verteva sulla pretesa dei legatari nei confronti della banca e non sull'interpretazione o validità del testamento. Analizzando il testamento olografo, il Tribunale ha qualificato la disposizione relativa all'azienda come legato di specie, comprendente tutti i beni e i rapporti aziendali, incluso il saldo attivo del conto corrente. Ha altresì chiarito che il legato di specie comporta l'immediato acquisto del bene da parte del legatario, ai sensi dell'art. 649 c.c., senza necessità di accettazione da parte della banca debitrice o del possesso da parte dell'erede. Quanto alla condotta della banca, il Tribunale ha rigettato la richiesta di accertamento della sua regolarità, non avendo la resistente fornito prova di una formale opposizione da parte della coerede né di diffide verbali sufficientemente circostanziate da giustificare il suo rifiuto di liquidare il conto. Pertanto, la banca è stata condannata al pagamento delle somme richieste, con rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pordenone, sentenza 03/10/2025, n. 519
    Giurisdizione : Trib. Pordenone
    Numero : 519
    Data del deposito : 3 ottobre 2025

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