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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2274/2024 del R.G. Trib. in data 16.12.2024, promossa d a
- (C.F. ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] e (C.F. Parte_2
) nato il [...] a [...] e residente a [...]
Strada Nuova n. 69/A bis, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Scaramuzza
r i c o r r e n t i
c o n t r o
- con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede Controparte_1 secondaria con rappresentanza in Milano, via Monte di Pietà n. 8, (codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino ), in persona del Procuratore Dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Solinas e dall'Avv. Liana Falcon CP_2
r e s i s t e n t e avente per oggetto: altri istituti relativi alle successioni;
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 9/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali le parti costituite hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte ricorrente:
1 “Nel merito:
- accertare e dichiarare che e sono legatari della defunta Parte_1 Parte_2 [...]
in virtù del legato disposto con il testamento olografo del 18/10/2018 pubblicato in data Parte_3
09/09/2024 con verbale di pubblicazione repertorio n. 14.117 e raccolta n. 11.052 del notaio Per_1
e registrato a Pordenone il 10/09/2024 al n. 11877;
[...]
- accertare e dichiarare che e hanno diritto di ottenere il Parte_1 Parte_2 pagamento di tutte le somme depositate nel conto corrente n. 0740/00000033720 intestato al
aperto presso filiale di Controparte_3 Controparte_4
Caorle;
- per l'effetto condannare a versare a e Controparte_4 Parte_1 Pt_2
, in parti uguali tra loro, le somme depositate nel conto corrente n. 0740/00000033720
[...] intestato al . Controparte_3
- spese e compensi di lite rifusi.”.
- parte resistente:
“In via preliminare:
- per le ragioni descritte in narrativa, autorizzare la chiamata in causa della signora CP_5
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...],
[...] CodiceFiscale_3
Piazza Mercato n. 29, figlia e chiamata all'eredità della defunta signora e, Controparte_3 conseguentemente, chiede che il Giudice designato Voglia fissare ex art. 281 undecies comma IV
c.p.c. nuova udienza di comparizione e assegnare termine per la citazione del terzo;
Nel merito
In via principale:
- previo accertamento della regolarità dell'operato della nei confronti dei Ricorrenti nonché CP_4 dell'altra chiamata all'eredità signora con piena e completa liberazione da ogni CP_5 responsabilità nei loro confronti per quanto la stessa dovesse porre in essere in esecuzione di quanto il Tribunale vorrà disporre, per tutte le ragioni esposte, si rimette Controparte_4 alla decisione del Giudice in ordine alla richiesta di condanna;
In ogni caso: con rifusione delle spese di lite o, in subordine, compensazione integrale o parziale.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
2 1) vero che in seguito al decesso della signora avvenuto in data 2.9.2024, presso la Controparte_3 filiale di Caorle (VE), viale Pompei n. 1, si è più volte recata la signora Controparte_4 CP_5
, figlia della sig.ra , anche accompagnata dal proprio legale avv. Luca Turrin, che ha
[...] CP_3 diffidato verbalmente i funzionari della Banca dal compiere atti dispositivi sui conti correnti intestati alla defunta madre sia personali che riferibili alla ditta individuale, di qualsivoglia natura, anche per conto degli altri chiamati all'eredità; 2) vero che, a seguito del decesso della signora
avvenuto in data 2.9.2024, i figli della medesima signori e Controparte_3 Parte_1 [...]
, al fine di proseguire l'attività del precedentemente intestato alla Pt_2 Controparte_3 signora , hanno chiesto l'apertura di un nuovo conto corrente per poter provvedere Controparte_3 al pagamento di dipendenti e fornitori, nonché per dar corso agli adempimenti fiscali dell'attività, come da documento che mi si rammostra (doc.06); 3) vero che il conto corrente descritto nel capitolo che precede era operativo già da fine settembre 2024;
Si indica quale teste sui predetti capitoli di prova il dott. , direttore della filiale di Testimone_1 di Caorle (VE), domiciliato in Caorle (VE), viale Pompei n. 1.” Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] chiedendone la condanna al versamento in loro favore delle somme depositate Controparte_1 nel conto corrente intestato alla ditta , previo Controparte_3 Parte_3 accertamento della loro qualità di legatari in forza del legato disposto con testamento olografo di pubblicato in data 9/9/2024 avente a oggetto l'azienda “ Controparte_3 Parte_4
”, in essa compreso il conto corrente aziendale oggetto della domanda.
[...]
Si è costituita in giudizio la quale, allegando l'esistenza di contrasti Controparte_1 tra i due ricorrenti e terzo soggetto chiamato all'eredità di la CP_5 Controparte_3 quale aveva formalmente diffidato l'istituto di credito dal liquidare il conto corrente aziendale ai suoi fratelli senza il suo consenso, ha reclamato la legittimità della propria condotta, contraddistinta dalla prudente attesa della risoluzione dei contrasti tra i chiamati all'eredità nel contesto di disposizioni testamentarie di non univoca interpretazione, per cui ha chiesto, in via preliminare,
l'autorizzazione alla chiamata in causa di per renderle opponibili le statuizione CP_5
3 del giudizio, nel merito il rigetto delle domande dei ricorrenti e comunque, nell'ipotesi subordinata di accoglimento di tali domande, l'accertamento della regolarità del proprio operato.
2. La domanda delle parti ricorrenti è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, va premesso che non si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata all'eredità non essendo in contestazione la validità o CP_5
l'interpretazione della disposizione testamentaria, ma solo la pretesa dei ricorrenti, qualificatisi legatari, nei confronti della banca, quale terzo depositario delle somme a credito dell'azienda oggetto del legato.
Il testamento depositato in atti ha il seguente testuale tenore: “Testamento. Io sottoscritta
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]affido a questo Parte_3 scritto le mie ultime volontà. Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino miei eredi universali i miei figli e in parti fra loro uguali Parte_5 Parte_2 per tutte le mie sostase, salvo che per quanto segue. Con prelievo della quota disponibile della mia eridta spetterà esclusivamente ai miei figli e (salvi i loro diritti di c Parte_1 Parte_2 collaboratori familiari) impresa famigliare di mia proprietà corente in Caorle. Via Casoni (ditta
all'insegna Pizzeri Capri) comprendendo nella stessa anche ogni mia attività Controparte_3 immobigliare, credito, bene, che originerà dalla sdemanializzazione dei beni dalla stessa determinati. Ove successivamente alla data odierna l'impresa famigliare fosse conferite in una società il lascito di cui sopra, riservato al solo e , riguarderà la quota sociale di Pt_2 Parte_1 mia proprietà della società predetta. Raccomando ai mii figli il massimo accordo e la serena futura divisione della proprietà. Caorle 18 ottobre 2018”.
La disposizione testamentaria relativa all'azienda deve senza dubbio qualificarsi come legato, non lasciando spazio il tenore del documento ad altra diversa interpretazione. Secondo la lettera e la logica complessiva dell'atto, ha voluto specificamente attribuire la propria Controparte_3 impresa familiare ai due figli attuali ricorrenti, il che caratterizza e distingue il legato dall'assegnazione dei beni come quota dell'eredità. In effetti, nella parte iniziale del testamento, la testatrice ha inteso suddividere in parti uguali tra i tre figli tutti i suoi beni, con specifica esclusione proprio dell'impresa familiare, attribuita a due di loro con la disposizione mortis causa a titolo particolare.
4 In effetti, a ben vedere, l'interpretazione alternativa del testamento ipotizzata dalla resistente, la quale peraltro è soggetto privo dell'interesse a ottenere una pronuncia sul punto, ponendo l'accento sull'espresso richiamo della de cuius alla quota disponibile, non mette in dubbio l'esistenza del legato di azienda, quanto piuttosto evoca l'eventuale lesione della legittima ai danni della terza chiamata all'eredità, questione che però non assume carattere pregiudiziale nella presente controversia, essendo apprestati dall'ordinamento plurimi strumenti di tutela a favore del legittimario che si pretende leso nei suoi diritti.
Nemmeno è in dubbio che il legato, avendo a oggetto l'azienda ben individuata, costituisce un legato di specie.
L'azienda oggetto di legato comprende a sua volta tutti i beni e i rapporti aziendali. Per chiarire appieno la sua volontà, la testatrice ha specificato testualmente che dovessero essere compresi nell'impresa attribuita a titolo di legato “... ogni mia attività immobigliare, credito, bene ...”.
Tra i componenti attivi dell'azienda è sicuramente compreso, trattandosi di circostanza non contestata, il saldo attivo del conto corrente aziendale intestato alla ditta individuale della de cuius.
Merita ribadire che, anche con riferimento al denaro depositato in conto, si tratta di un legato di specie, perché si tratta di somme riferite all'azienda che costituisce lo specifico oggetto di tale legato, emergendo chiaramente che la testatrice ha voluto attribuire ai legatari il diritto di esigere specificamente i crediti aziendali, tra i quali è necessariamente compreso anche quello verso la banca.
La natura di legato di specie determina, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., l'immediato acquisto del bene legato da parte del legatario, senza necessità del consenso dell'erede. Il legatario, quindi, ha il diritto di esigere direttamente dall'istituto di credito, debitore della de cuius, il pagamento del credito, per effetto del diretto subentro, in forza della disposizione testamentaria a titolo particolare, nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte della banca debitrice. Né assume rilievo l'art. 649 comma 3 c.c., sia perché, nel caso in esame, non vi è un erede onerato in possesso dei beni oggetto di legato, sia perché, ancora a monte, si tratta di un credito già entrato nel patrimonio del legatario, che dunque non può essere oggetto di possesso altrui.
Per inciso, il fatto che non siano necessari il consenso dell'erede o la trasmissione da parte sua del possesso, costituisce ulteriore conferma della estraneità al giudizio di CP_5
5 3. Resta da analizzare la domanda della resistente, che ha chiesto di accertare la correttezza della propria condotta, invocando comunque, anche nell'ipotesi subordinata di condanna al pagamento a favore dei ricorrenti, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Nella sostanza, la banca ha sostenuto che non avrebbe potuto liquidare il saldo di conto corrente ai due ricorrenti, qualificatisi legatari, in presenza di una formale opposizione da parte dell'altra chiamata all'eredità.
La tesi, a prescindere dalla valutazione della sua fondatezza nel merito, presuppone un fatto indimostrato. Non è stata fornita la prova di alcuna formale opposizione da parte di CP_5
L'unico documento prodotto in tal senso è la richiesta del suo legale, preliminare e generica,
[...] di avere conoscenza di tutti i rapporti finanziari della de cuius (doc.7). Né certamente potrebbero essere intese come formale opposizione le asserite “diffide verbali” ad astenersi dal movimentare i conti correnti personali e aziendali intestati a rivolte alla Banca dalla terza Controparte_3 chiamata all'eredità, anche tramite il proprio legale, diffide che la parte resistente avrebbe chiesto di provare per testimoni, sia perché, per la sua genericità, la circostanza capitolata potrebbe essersi riferita per l'appunto ai conti personali, estranei al legato e quindi alla vicenda qui in esame, sia perché, in ogni caso, non sono stati precisati, né indicati nel capitolo di prova sub.1, i motivi che avrebbero giustificato la diffida, della quale l'istituto di credito non avrebbe quindi potuto verificare la plausibilità e fondatezza. In altri termini, per quanto emerge, a fronte della pretesa dei ricorrenti, documentata e giustificata, la ha preferito tutelare ipotetiche pretese della terza erede, che CP_4 però non risultano dimostrate, né esplicitate, né chiarite nei loro motivi. A conferma di un tanto, anche in questa sede processuale la resistente è rimasta nel vago nel riferire le ragioni di CP_5
e, quando ne è stato fatto cenno, con generico riferimento alla disponibile e alla legittima, si
[...] sono rivelate comunque questioni estranee al giudizio.
Si ribadisce, peraltro, che queste considerazioni sulla posizione della terza erede possono tutt'al più rilevare nella valutazione della condotta della banca, ma non attengono al merito della controversia tra legatari e istituto di credito, cui la stessa è estranea. CP_5
In definita, non è stata accertata la correttezza della condotta dell'istituto di credito.
4. Quanto alle spese di lite, va preso atto della soccombenza della resistente e, per le ragioni che precedono, dell'assenza di gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
6 La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/14 e successivi aggiornamenti, in relazione allo scaglione corrispondente al valore della causa, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria o di trattazione, né ritenendosi di dover disporre, per l'identità delle posizioni processuali delle parti assistite dal medesimo difensore, l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2274/2024 del R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda dei ricorrenti dichiara che in virtù del legato disposto dalla defunta con il testamento olografo del 18/10/2018 pubblicato in data 09/09/2024 (verbale Controparte_3 di pubblicazione repertorio n. 14.117 e raccolta n. 11.052 del notaio e registrato a Persona_1
Pordenone il 10/09/2024 al n. 11877), e sono legatari Parte_1 Parte_2 dell'azienda ” e hanno diritto ottenere da Parte_4 CP_4
l pagamento di tutte le somme depositate nel conto corrente n. 0740/00000033720 intestato
[...] al aperto presso filiale di Controparte_3 Controparte_4
Caorle;
- conseguentemente dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_4
e in parti uguali fra loro, della somma depositata nel conto Parte_1 Parte_2 corrente n. 0740/00000033720 intestato al aperto presso Controparte_3 iliale di Caorle, previa, se richiesta, estinzione del conto stesso;
Controparte_4
- condanna la resistente lla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 8.433,00 per compenso di avvocato e in € 786,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2274/2024 del R.G. Trib. in data 16.12.2024, promossa d a
- (C.F. ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] e (C.F. Parte_2
) nato il [...] a [...] e residente a [...]
Strada Nuova n. 69/A bis, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Scaramuzza
r i c o r r e n t i
c o n t r o
- con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede Controparte_1 secondaria con rappresentanza in Milano, via Monte di Pietà n. 8, (codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino ), in persona del Procuratore Dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Solinas e dall'Avv. Liana Falcon CP_2
r e s i s t e n t e avente per oggetto: altri istituti relativi alle successioni;
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 9/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali le parti costituite hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte ricorrente:
1 “Nel merito:
- accertare e dichiarare che e sono legatari della defunta Parte_1 Parte_2 [...]
in virtù del legato disposto con il testamento olografo del 18/10/2018 pubblicato in data Parte_3
09/09/2024 con verbale di pubblicazione repertorio n. 14.117 e raccolta n. 11.052 del notaio Per_1
e registrato a Pordenone il 10/09/2024 al n. 11877;
[...]
- accertare e dichiarare che e hanno diritto di ottenere il Parte_1 Parte_2 pagamento di tutte le somme depositate nel conto corrente n. 0740/00000033720 intestato al
aperto presso filiale di Controparte_3 Controparte_4
Caorle;
- per l'effetto condannare a versare a e Controparte_4 Parte_1 Pt_2
, in parti uguali tra loro, le somme depositate nel conto corrente n. 0740/00000033720
[...] intestato al . Controparte_3
- spese e compensi di lite rifusi.”.
- parte resistente:
“In via preliminare:
- per le ragioni descritte in narrativa, autorizzare la chiamata in causa della signora CP_5
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...],
[...] CodiceFiscale_3
Piazza Mercato n. 29, figlia e chiamata all'eredità della defunta signora e, Controparte_3 conseguentemente, chiede che il Giudice designato Voglia fissare ex art. 281 undecies comma IV
c.p.c. nuova udienza di comparizione e assegnare termine per la citazione del terzo;
Nel merito
In via principale:
- previo accertamento della regolarità dell'operato della nei confronti dei Ricorrenti nonché CP_4 dell'altra chiamata all'eredità signora con piena e completa liberazione da ogni CP_5 responsabilità nei loro confronti per quanto la stessa dovesse porre in essere in esecuzione di quanto il Tribunale vorrà disporre, per tutte le ragioni esposte, si rimette Controparte_4 alla decisione del Giudice in ordine alla richiesta di condanna;
In ogni caso: con rifusione delle spese di lite o, in subordine, compensazione integrale o parziale.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
2 1) vero che in seguito al decesso della signora avvenuto in data 2.9.2024, presso la Controparte_3 filiale di Caorle (VE), viale Pompei n. 1, si è più volte recata la signora Controparte_4 CP_5
, figlia della sig.ra , anche accompagnata dal proprio legale avv. Luca Turrin, che ha
[...] CP_3 diffidato verbalmente i funzionari della Banca dal compiere atti dispositivi sui conti correnti intestati alla defunta madre sia personali che riferibili alla ditta individuale, di qualsivoglia natura, anche per conto degli altri chiamati all'eredità; 2) vero che, a seguito del decesso della signora
avvenuto in data 2.9.2024, i figli della medesima signori e Controparte_3 Parte_1 [...]
, al fine di proseguire l'attività del precedentemente intestato alla Pt_2 Controparte_3 signora , hanno chiesto l'apertura di un nuovo conto corrente per poter provvedere Controparte_3 al pagamento di dipendenti e fornitori, nonché per dar corso agli adempimenti fiscali dell'attività, come da documento che mi si rammostra (doc.06); 3) vero che il conto corrente descritto nel capitolo che precede era operativo già da fine settembre 2024;
Si indica quale teste sui predetti capitoli di prova il dott. , direttore della filiale di Testimone_1 di Caorle (VE), domiciliato in Caorle (VE), viale Pompei n. 1.” Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] chiedendone la condanna al versamento in loro favore delle somme depositate Controparte_1 nel conto corrente intestato alla ditta , previo Controparte_3 Parte_3 accertamento della loro qualità di legatari in forza del legato disposto con testamento olografo di pubblicato in data 9/9/2024 avente a oggetto l'azienda “ Controparte_3 Parte_4
”, in essa compreso il conto corrente aziendale oggetto della domanda.
[...]
Si è costituita in giudizio la quale, allegando l'esistenza di contrasti Controparte_1 tra i due ricorrenti e terzo soggetto chiamato all'eredità di la CP_5 Controparte_3 quale aveva formalmente diffidato l'istituto di credito dal liquidare il conto corrente aziendale ai suoi fratelli senza il suo consenso, ha reclamato la legittimità della propria condotta, contraddistinta dalla prudente attesa della risoluzione dei contrasti tra i chiamati all'eredità nel contesto di disposizioni testamentarie di non univoca interpretazione, per cui ha chiesto, in via preliminare,
l'autorizzazione alla chiamata in causa di per renderle opponibili le statuizione CP_5
3 del giudizio, nel merito il rigetto delle domande dei ricorrenti e comunque, nell'ipotesi subordinata di accoglimento di tali domande, l'accertamento della regolarità del proprio operato.
2. La domanda delle parti ricorrenti è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, va premesso che non si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata all'eredità non essendo in contestazione la validità o CP_5
l'interpretazione della disposizione testamentaria, ma solo la pretesa dei ricorrenti, qualificatisi legatari, nei confronti della banca, quale terzo depositario delle somme a credito dell'azienda oggetto del legato.
Il testamento depositato in atti ha il seguente testuale tenore: “Testamento. Io sottoscritta
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]affido a questo Parte_3 scritto le mie ultime volontà. Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino miei eredi universali i miei figli e in parti fra loro uguali Parte_5 Parte_2 per tutte le mie sostase, salvo che per quanto segue. Con prelievo della quota disponibile della mia eridta spetterà esclusivamente ai miei figli e (salvi i loro diritti di c Parte_1 Parte_2 collaboratori familiari) impresa famigliare di mia proprietà corente in Caorle. Via Casoni (ditta
all'insegna Pizzeri Capri) comprendendo nella stessa anche ogni mia attività Controparte_3 immobigliare, credito, bene, che originerà dalla sdemanializzazione dei beni dalla stessa determinati. Ove successivamente alla data odierna l'impresa famigliare fosse conferite in una società il lascito di cui sopra, riservato al solo e , riguarderà la quota sociale di Pt_2 Parte_1 mia proprietà della società predetta. Raccomando ai mii figli il massimo accordo e la serena futura divisione della proprietà. Caorle 18 ottobre 2018”.
La disposizione testamentaria relativa all'azienda deve senza dubbio qualificarsi come legato, non lasciando spazio il tenore del documento ad altra diversa interpretazione. Secondo la lettera e la logica complessiva dell'atto, ha voluto specificamente attribuire la propria Controparte_3 impresa familiare ai due figli attuali ricorrenti, il che caratterizza e distingue il legato dall'assegnazione dei beni come quota dell'eredità. In effetti, nella parte iniziale del testamento, la testatrice ha inteso suddividere in parti uguali tra i tre figli tutti i suoi beni, con specifica esclusione proprio dell'impresa familiare, attribuita a due di loro con la disposizione mortis causa a titolo particolare.
4 In effetti, a ben vedere, l'interpretazione alternativa del testamento ipotizzata dalla resistente, la quale peraltro è soggetto privo dell'interesse a ottenere una pronuncia sul punto, ponendo l'accento sull'espresso richiamo della de cuius alla quota disponibile, non mette in dubbio l'esistenza del legato di azienda, quanto piuttosto evoca l'eventuale lesione della legittima ai danni della terza chiamata all'eredità, questione che però non assume carattere pregiudiziale nella presente controversia, essendo apprestati dall'ordinamento plurimi strumenti di tutela a favore del legittimario che si pretende leso nei suoi diritti.
Nemmeno è in dubbio che il legato, avendo a oggetto l'azienda ben individuata, costituisce un legato di specie.
L'azienda oggetto di legato comprende a sua volta tutti i beni e i rapporti aziendali. Per chiarire appieno la sua volontà, la testatrice ha specificato testualmente che dovessero essere compresi nell'impresa attribuita a titolo di legato “... ogni mia attività immobigliare, credito, bene ...”.
Tra i componenti attivi dell'azienda è sicuramente compreso, trattandosi di circostanza non contestata, il saldo attivo del conto corrente aziendale intestato alla ditta individuale della de cuius.
Merita ribadire che, anche con riferimento al denaro depositato in conto, si tratta di un legato di specie, perché si tratta di somme riferite all'azienda che costituisce lo specifico oggetto di tale legato, emergendo chiaramente che la testatrice ha voluto attribuire ai legatari il diritto di esigere specificamente i crediti aziendali, tra i quali è necessariamente compreso anche quello verso la banca.
La natura di legato di specie determina, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., l'immediato acquisto del bene legato da parte del legatario, senza necessità del consenso dell'erede. Il legatario, quindi, ha il diritto di esigere direttamente dall'istituto di credito, debitore della de cuius, il pagamento del credito, per effetto del diretto subentro, in forza della disposizione testamentaria a titolo particolare, nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte della banca debitrice. Né assume rilievo l'art. 649 comma 3 c.c., sia perché, nel caso in esame, non vi è un erede onerato in possesso dei beni oggetto di legato, sia perché, ancora a monte, si tratta di un credito già entrato nel patrimonio del legatario, che dunque non può essere oggetto di possesso altrui.
Per inciso, il fatto che non siano necessari il consenso dell'erede o la trasmissione da parte sua del possesso, costituisce ulteriore conferma della estraneità al giudizio di CP_5
5 3. Resta da analizzare la domanda della resistente, che ha chiesto di accertare la correttezza della propria condotta, invocando comunque, anche nell'ipotesi subordinata di condanna al pagamento a favore dei ricorrenti, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Nella sostanza, la banca ha sostenuto che non avrebbe potuto liquidare il saldo di conto corrente ai due ricorrenti, qualificatisi legatari, in presenza di una formale opposizione da parte dell'altra chiamata all'eredità.
La tesi, a prescindere dalla valutazione della sua fondatezza nel merito, presuppone un fatto indimostrato. Non è stata fornita la prova di alcuna formale opposizione da parte di CP_5
L'unico documento prodotto in tal senso è la richiesta del suo legale, preliminare e generica,
[...] di avere conoscenza di tutti i rapporti finanziari della de cuius (doc.7). Né certamente potrebbero essere intese come formale opposizione le asserite “diffide verbali” ad astenersi dal movimentare i conti correnti personali e aziendali intestati a rivolte alla Banca dalla terza Controparte_3 chiamata all'eredità, anche tramite il proprio legale, diffide che la parte resistente avrebbe chiesto di provare per testimoni, sia perché, per la sua genericità, la circostanza capitolata potrebbe essersi riferita per l'appunto ai conti personali, estranei al legato e quindi alla vicenda qui in esame, sia perché, in ogni caso, non sono stati precisati, né indicati nel capitolo di prova sub.1, i motivi che avrebbero giustificato la diffida, della quale l'istituto di credito non avrebbe quindi potuto verificare la plausibilità e fondatezza. In altri termini, per quanto emerge, a fronte della pretesa dei ricorrenti, documentata e giustificata, la ha preferito tutelare ipotetiche pretese della terza erede, che CP_4 però non risultano dimostrate, né esplicitate, né chiarite nei loro motivi. A conferma di un tanto, anche in questa sede processuale la resistente è rimasta nel vago nel riferire le ragioni di CP_5
e, quando ne è stato fatto cenno, con generico riferimento alla disponibile e alla legittima, si
[...] sono rivelate comunque questioni estranee al giudizio.
Si ribadisce, peraltro, che queste considerazioni sulla posizione della terza erede possono tutt'al più rilevare nella valutazione della condotta della banca, ma non attengono al merito della controversia tra legatari e istituto di credito, cui la stessa è estranea. CP_5
In definita, non è stata accertata la correttezza della condotta dell'istituto di credito.
4. Quanto alle spese di lite, va preso atto della soccombenza della resistente e, per le ragioni che precedono, dell'assenza di gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
6 La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/14 e successivi aggiornamenti, in relazione allo scaglione corrispondente al valore della causa, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria o di trattazione, né ritenendosi di dover disporre, per l'identità delle posizioni processuali delle parti assistite dal medesimo difensore, l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2274/2024 del R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda dei ricorrenti dichiara che in virtù del legato disposto dalla defunta con il testamento olografo del 18/10/2018 pubblicato in data 09/09/2024 (verbale Controparte_3 di pubblicazione repertorio n. 14.117 e raccolta n. 11.052 del notaio e registrato a Persona_1
Pordenone il 10/09/2024 al n. 11877), e sono legatari Parte_1 Parte_2 dell'azienda ” e hanno diritto ottenere da Parte_4 CP_4
l pagamento di tutte le somme depositate nel conto corrente n. 0740/00000033720 intestato
[...] al aperto presso filiale di Controparte_3 Controparte_4
Caorle;
- conseguentemente dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_4
e in parti uguali fra loro, della somma depositata nel conto Parte_1 Parte_2 corrente n. 0740/00000033720 intestato al aperto presso Controparte_3 iliale di Caorle, previa, se richiesta, estinzione del conto stesso;
Controparte_4
- condanna la resistente lla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 8.433,00 per compenso di avvocato e in € 786,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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