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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4056/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4056 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
già socio accomandatario del (C.F. Parte_1 Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to ILARIA MACCHI C.F._1
, ed elettivamente domiciliato in Pisa alla via San Email_1
Michele degli Scalzi, n. 37/A, presso lo studio del predetto difensore avv. ILARIA MACCHI
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
NICOLA COLOMBINI ( , ed elettivamente Email_2
domiciliato in Pisa alla via A. Vaccà Berlinghieri, n. 20, presso lo studio del predetto difensore Avv. NICOLA COLOMBINI
e
C.F. , in persona dell'amministratore delegato, Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RANIERI
ed elettivamente domiciliata in Pontedera, Via I Email_3
maggio, n. 5, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA VERITTI.
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzioni ed eccezioni, accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità del professionista, ing.
, identificato in atti, per i danni che il committente ha derivato dalla prestazione CP_4
pagina 1 di 10 professionale ricevuta. Conseguentemente, voglia dichiarare l'Ing. tenuto a CP_4
risarcire, in conseguenza alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti e/o alla violazione delle regole di correttezza, buone fede e diligenza professionale che improntano
l'operato del professionista, tutti i danni patiti e patiendi subiti dal concludente conseguenti alla prestazione professionale ricevuta, che è risultata essere improntata a negligenza, imperizia e colpa grave. In particolare, voglia dichiarare tenuto e condannare il convenuto stesso a risarcire al Comparente: il danno patrimoniale derivato per il periodo da Giugno a
Novembre 2012 in cui il bar è rimasto chiuso e/o inattivo per canoni di locazione corrisposti pari a Euro 11.000,00; per perdita economica avuta nell'anno 2012 relativa al mancato incasso e al mancato reddito per euro 13.040,40, ed alla perdita di valore commerciale di avviamento dell'attività pari a Euro 35.207,50; per un totale complessivo di euro 59.247,90
e/o nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio. Gli importi liquidati dovranno essere congruamente rivalutati, oltre agli interessi maturati dall'epoca del fatto al saldo effettivo”.
Per l'ing. : “l'Ing. , come sopra rappresentato e difeso, rassegna CP_4 CP_4
le seguenti CONCLUSIONI
In tesi: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in denegata ipotesi, di condanna anche solo parziale del convenuto, rigettata
l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa proposta dalla Controparte_5
nella propria comparsa di costituzione contro l'Ing. comunque dichiarare la CP_4
Compagnia tenuta a manlevare e/o tener indenne l'Ing. Controparte_3 CP_4
da ogni somma riconosciuta dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria all'attore e condannare conseguentemente la in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, in qualità di compagnia assicurativa che manleva il convenuto
per la responsabilità civile verso terzi, a tenere e rilevare quest'ultimo indenne CP_4
di tutte le somme, a titolo di risarcimento ed ogni altro titolo, ivi compresa la refusione delle spese di lite ed accessori di legge, al cui pagamento Codesto Tribunale riterrà di dover eventualmente condannare a favore dell'attore. A tal effetto dichiarare e CP_4
condannare la Società in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore alla refusione delle spese legali e degli onorari di causa sostenuti dal convenuto
nei confronti della controparte. In ogni caso con vittoria di spese e competenze CP_4
pagina 2 di 10 del presente procedimento da liquidarsi sia nei confronti della parte attrice sia nei confronti della terza chiamata tenuto in particolare conto della natura delle difese di quest'ultima e della conseguente necessità per l'Ing. di prendere posizione e di difendersi in relazione CP_4
ad esse.
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del Controparte_3
caso e gli incombenti di rito, IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata con , per i motivi espressi nella pregressa narrativa Controparte_3
con tutto ciò che ne deriva anche in punto di spese legali, a meno che il chiamante, Ing.
, rinuncia all'azione nei confronti di sin dalla prima CP_4 Controparte_3
udienza; in caso contrario, qualora sia accertata giudizialmente l'inoperatività della garanzia, dovrà essere sanzionata la dilatoria prosecuzione del processo ex art. 91 c.p.c..
RIGETTARE comunque la chiamata in causa di , vista la inoperatività Controparte_3
della garanzia assicurativa, per tutti gli argomenti svolti nella pregressa narrativa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate come sopra specificato, sia per quanto concerne l'an ed il quantum debeatur, sia per mancanza di nesso di causa.
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, e accertata e dichiarata l'eventuale responsabilità dell'Ing. , limitare comunque CP_4
la condanna del convenuto chiamante, nei limiti della somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare a manlevarla nei limiti del massimale di Controparte_3 polizza pari ad € 250.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% con il minimo di € 1.000,00. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. LE RAGIONI DI PARTE ATTRICE E IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Con atto di citazione che in calce reca la data del 18 luglio 2019, , già socio Parte_1 accomandatario della conveniva in giudizio l'ing. per Controparte_1 CP_4
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti asseritamente a ragione dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte. Più nel dettaglio, rappresentava come nel mese di pagina 3 di 10 aprile dell'anno 2012 egli attore si rivolgeva al professionista ora evocato in causa al fine di verificare la fattibilità tecnico-giuridica del trasferimento della sede fisica della propria attività commerciale in altro locale, più piccolo e maggiormente adeguato alle esigenze del bar, essendosi (lui-deducente) determinato a procedere al cambio di sede individuando un immobile di dimensioni più ridotte, ma comunque idoneo ad accogliere l'esercizio dell'attività. L'ingegnere - stando alla ricostruzione di cui all'atto introduttivo – sarebbe stato anche incaricato di predisporre, in caso di accertamento positivo della fattibilità del trasferimento dell'attività, le pratiche urbanistiche necessarie.
Istruita la pratica, l'ingegnere avrebbe, allora, assicurato la fattibilità dell'operazione nonostante il locale fosse di dimensioni ridotte e come tale, per vero, non idoneo ad ospitare attività commerciali alla luce del regolamento comunale (ed invero, le attività commerciali site all'interno del perimetro del centro storico erano soggette a stringenti limiti inerenti anche alla metratura del locale). Ciò nondimeno, prosegue, in fatto, l'attore col rilevare come, rassicurato circa la legittimità dell'operazione, si fosse determinato a recedere dal contratto di locazione che aveva in essere, stipulando, frattanto, il contratto d'affitto del nuovo fondo e presentando, pure, la SCIA per la realizzazione del bagno. Si procedeva, quindi, con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione in vista dell'apertura della nuova sede, vedendosi, però, recapitare lui attore in data 22 luglio 2012 il rigetto da parte del comune di Pisa della domanda di trasferimento dell'attività, motivata con la rilevata carenza dei requisiti di legge.
In particolare, il locale, ricadendo all'interno del centro storico, risultava di dimensioni troppo ridotte e come tale non idoneo allo svolgimento dell'attività di bar, in conformità anche con la normativa di settore. Tanto recava con sé importanti perdite economiche per il tali da condurlo alla cessazione definitiva dell'attività esercitata. Pt_1
Da qui il giudizio de quo, sul presupposto della riferibilità, sostenuta dallo stesso dei Pt_1
danni patiti al negligente ed imperito svolgimento dell'attività professionale dell'ingegner
(con riferimento alla da questo (da ) sostenuta fattibilità dell'operazione di CP_4 CP_4
trasferimento), danni dei quali domandava, pertanto, ora ristoro per complessivi euro
59.247,90 comprensivi dei canoni di locazione (inutilmente) corrisposti, della perdita dell'avviamento, nonché delle perdite economiche patite a seguito del mancato incasso per l'anno 2012; il tutto ovviamente con vittoria di spese e onorari.
2. LE DIFESE DEL CONVENUTO PRINCIPALE CP_4
pagina 4 di 10 Raggiunto da rituale notificazione dell'atto introduttivo, si costitutiva CP_4
ritualmente in giudizio, contestando in fatto e in dritto le avverse pretese.
Rilevava, preliminarmente, come mai, per vero, si fosse perfezionato tra loro parti un contratto d'opera intellettuale con ad oggetto lo studio di fattibilità del trasferimento dell'attività commerciale nel suo complesso. Versando in atti documentazione utile allo scopo, il professionista convenuto deduceva di essersi visto conferire il solo incarico di realizzare taluni interventi di manutenzione straordinaria all'interno del locale (stante, è vero, la scelta del di trasferirvi l'attività commerciale) e di essersi visto, peraltro, conferire Pt_1
siffatto incarico dalla proprietaria dell'immobile e non dal allegando, poi, il buon Pt_1
esito della pratica e dello stesso incarico che si concludeva con la presentazione della Pt_2
per conto della proprietaria al Comune di Pisa e con la realizzazione all'interno del locale di un bagno, aggiungendo, a conforto della propria ricostruzione, l'osservazione della circostanza secondo la quale il aveva presentato, da sé, personalmente, senza Pt_1
l'assistenza sua (di lui professionista vocato in ius) la pratica di trasferimento agli uffici del comune competenti, negando, pertanto, il conferimento di incarico alcuno a sé da parte del e, specificamente, di incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità del Pt_1 trasferimento dell'attività.
Contestava, comunque, pur respingendo integralmente ogni addebito di responsabilità,
l'importo chiesto a titolo di danno;
chiariva che le difficoltà della ditta, lamentate da parte attrice, erano, invero, era già esistenti nel momento in cui si era determinato il nel Pt_1
senso del trasferimento, anzì notando come proprio la già critica situazione lo avesse indotto a spostare l'attività in locali di dimensioni più ridotte, con canoni di locazione più modesti nell'importo.
A proposito, poi, della perdita dell'avviamento, dava conto di come il del tutto Parte_3
arbitrariamente aveva deciso di cambiare attività, aprendo una pizzeria in luogo dell'attività di bartending, notando, da ultimo, come in ogni caso, il avrebbe poi potuto esercitare Pt_1
la sua attività nel locale che aveva destinato a tanto, essendo intervenuta una modifica del regolamento comunale. Su tali presupposti, in via esclusivamente “cautelare”, chiedeva e otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa, la
[...]
che lo garantiva per eventi e ipotesi di responsabilità di tal fatta, così da essere, CP_3
se del caso (nella non creduta ipotesi di condanna a pagare), tenuto indenne e garantito.
pagina 5 di 10
3. LA COSTITUZIONE E LE DIFESE DEL TERZO CHIAMATO.
Chiamata in causa nelle forme e tempi di legge, si costituiva ritualmente in giudizio la compagnia, contestando, in via preliminare, l'operatività della polizza Controparte_3
azionata. Allegava che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta al proprio assicurato in data 21 gennaio 2013, con azionabilità nel caso della polizza n. 066267043, che, tuttavia, non risultava essere in regola dal punto di vista amministrativo, avendo il pagato il premio CP_4
oltre il periodo di comporto di 15 giorni e comunque successivamente alla ricezione della prima richiesta di risarcimento. Nel merito, la compagnia richiamava difese e argomenti di contestazione già spesi all'atto della sua costituzione dallo stesso , Parte_4
concludendo col chiedere, in via preliminare, l'accertamento della inoperatività della polizza,
e nel merito il rigetto delle domande avverso di sé svolte, con una regolamentazione delle spese, del pari, favorevole a sé.
4. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa veniva istruita con le prove orali ammesse (come da ordinanza del 16 marzo 2021) nonché acquisendo al fascicolo i documenti versati in atti da ciascuna delle parti costituite, pervenendo, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 febbraio 2025 per poi essere decisa a mezzo della presente sentenza.
5. SULLE DOMANDE ATTOREE: IL DIFETTO DI PROVA.
Le domande dispiegate dall'attore non possono trovare accoglimento.
In via preliminare, giova ricostruire, seppure brevemente, il fatto storico oggi portato alla nostra attenzione per poi sussumere lo stesso nelle norme giuridiche di riferimento.
L'intera tesi attorea si fonda sull'asserito inadempimento del professionista convenuto il quale avrebbe mal consigliato il cliente circa la fattibilità del trasferimento dell'attività dallo stesso esercitata in un locale più piccolo e più confacente alle esigenze rappresentate dal
Più nel dettaglio, stando a quando dedotto dalla difesa di chi agisce, l'ingegnere Pt_1
riceveva specifico incarico volto a) istruire la pratica di trasferito previo studio della fattibilità tecnico-giuridica dello stesso, b) porre in essere tutte le opere di ammodernamento e ristrutturazione necessarie allo scopo. Ultimati i lavori di ristrutturazione, però, il titolare- dopo aver personalmente presentato la domanda volta ad ottenere le autorizzazioni amministrative del caso- vedeva respingersi la richiesta in ragione del fatto che il nuovo pagina 6 di 10 immobile non possedeva i requisiti esatti dal regolamento comunale di riferimento. Da qui la richiesta di risarcimento.
Ora, giova, rammentare le regole che sovraintendono al riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione positiva (art. 1218 c.c.): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento [...], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, era quindi, onere del che agiva per Pt_1
far valere la responsabilità per inadempimento provare la fonte (negoziale) del suo diritto, ben potendo poi limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
All'ingegnere, previo adempimento dell'onere della prova gravante sull'attore, spettava in seconda battuta la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata (ex multis, Cassazione del 12.06.2018 n. 15328 Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
La norma di cui all'art. 2697 c.c. va coordinata con il cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice deve omettere di accertare i fatti non specificatamente contestati, soprassedendo a “qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale ... in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. civ. n.
5356/2009).
Le considerazioni suesposte inducono, dunque, nella fattispecie a rilevare come il professionista, già in sede di comparsa di costituzione, non solo ha prontamente osservato come l'attore non abbia fornito prova del rapporto sottostante, ma ha anche validamente pagina 7 di 10 contestato, in modo specifico e puntuale, l'esistenza del negozio dal quale origina (o meglio, originerebbe) la pretesa creditoria azionata.
Non può non osservarsi, infatti, come il non abbia assolto al proprio onere probatorio. Pt_1
È pur vero che il contratto in parola non esige la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem. Il rapporto tra cliente e professionista si instaura, infatti, si perfeziona mediante il mero conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. n. 3016/2006) idonea (tale forma) a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista (Cass. sent, n.
1244/2000). Ne deriva che il rapporto sotteso può essere provato con ogni mezzo, anche in via presuntiva (Cass. 1792/2017), ricadendo però sull'attore la conseguenza negativa derivante dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio. Il fatto che il rapporto possa provarsi “con ogni mezzo” non deve però indurre in errore. Restano, infatti fermi, come ovvio i limiti previsti dal codice per i singoli mezzi di prova e segnatamente per la prova testimoniale.
Esclusa infatti l'esistenza di un contratto redatto in forma scritta, l'attore ha formulato specifici capitoli di prova con l'intento di dimostrare in giudizio e l'esistenza stessa del rapporto e il suo specifico e puntuale contenuto. Il rapporto in questione non può-però- essere provato per testi. A ciò osta il disposto di cui all'art. 2721 c.c. a mente del quale la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila
(2,58). Nel caso di specie neppure risultano presenti le circostanze di cui al comma 2 della medesima disposizione in quanto né la natura delle parti, né del contratto né la presenza di circostanze particolari legittimano la prova testimoniale. Ora, è pur vero, che la violazione dei limiti indicati dalla norma non può essere rilevata dal giudice d'ufficio. Parte convenuta ha però nelle forme e modi di legge tempestivamente sollevato la questione in sede di memoria n. 3 ex art. 183 comma VI c.p.c. con ciò facendo valere l'inammissibilità della prova per testi (Cass. sent. n. 3186/2006).
Nonostante, dunque, l'escussione dei testi indicati, il contratto in questione e il suo contenuto non possono in alcun modo essere provati per testi.
Ad abundatiam, intendendo per mera ipotesi soprassedere a quanto appena ora osservato, si noti, altresì, come l'unico teste a riferire con certezza dell'esistenza di un puntuale e specifico contratto (e in ispecie del suo esatto contenuto) sia il padre dell'attore. È fin troppo evidente pagina 8 di 10 che la credibilità del teste è seriamente vulnerata stante la natura del rapporto intercorrente tra questi e l'attore. La questione, assorbita dalle considerazioni che precedono, non merita però di essere ulteriormente approfondita. Stupisce inoltre, pur essendo ininfluente ai fini della decisione, come l'attore non abbia deferito l'interrogatorio formale al convenuto, né abbia chiamato a testimoniare il Geom. (soggetto che per espressa ammissione Tes_1 dell'attore ha svolto un ruolo di intermediario fra il e l'ingegnere). Non v'è prova Pt_1
documentale in atti neppure di notule o pagamenti effettuati a favore del professionista dall'attore, dal quale indirettamente inferire il conferimento dell'incarico.
Dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo il conferimento da parte del Pt_1 dell'incarico al professionista di studiare la fattibilità del trasferimento. La pratica relativa al trasferimento dell'attività commerciale nel nuovo locale è stata presentata personalmente al
SUAP del Comune di Pisa dal stesso. Tale documentazione non fa in alcun modo Pt_1 riferimento, nemmeno per inciso, all'ing. CP_4
È lecito allora dedurre che l'ing. sia stato solamente incaricato, peraltro dalla CP_4
proprietaria del locale, di predisporre le sole pratiche necessarie per la ristrutturazione dell'immobile e la relazione del bagno (si veda la documentazione versata in atti e la testimonianza del dirigente . Non si può da ciò francamente inferire l'esistenza Tes_2
di altro e diversissimo incarico affidato dal al professionista. Anche qualora fossi Pt_1
stato il stesso, di concerto con la proprietà, a commissionare le opere poi realizzate, Pt_1 difetterebbe egualmente la prova del conferimento dell'incarico allo studio di fattibilità
(attività all'evidenza ben diversa).
La domanda è destinata, pertanto, ad essere respinta.
6. LE SPESE DI LITE.
Per quanto concerne le spese di lite fra attore e convenuto principale le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, valori medi in ragione dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e/o d diritto.
7. L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA AZIONATA.
Ogni discussione circa l'operatività/inoperatività della polizza è destinata ad essere assorbita in ragione della reazione della domanda attorea.
Ai soli fini delle spese di lite giova, tuttavia, notare come dalla documentazione versata in atti (pag. 3 doc. 14 parte attrice) la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore, seppur datata pagina 9 di 10 21 gennaio 2013, sia stata spedita in data 14 febbraio 2013, e dunque pervenuta alla conoscenza del convenuto principale in data sicuramente successiva (a quella di spedizione).
Ora è pacifico che è il professionista abbia effettuato il pagamento del rateo assicurativo in data 1° febbraio 2013 e, quindi, all'evidenza, prima dalla ricezione della richiesta di risarcimento (cfr. comparsa di costituzione pagg.4- 5 e docc.2 e 3). Controparte_7
Non è, peraltro, utilmente messo in discussione (nel resto) il fatto che il convenuto risultava coperto da polizza assicurativa al momento dei fatti di causa.
Per tale ragione, anche alla luce delle difese in concreto svolte dal convenuto principale e dalla terza chiamata, ritiene questo giudice di dover compensare integralmente le spese del giudizio fra il convenuto, ing. e la terza chiamata in causa, CP_4 Controparte_3
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, nella persona del giudice dottoressa
Santa Spina, assorbita ogni altra domanda eccezione e questione,
RIGETTA la domanda attorea.
CONDANNA già socio accomandatario del Parte_1 Controparte_1
a rifondere a e spese di lite che liquida in euro 8.109,80
[...] CP_2
oltre spese generali (15% sul compenso totale) oltre IVA e Cap come per legge.
COMPENSA integralmente, nei rapporti fra l'ingegner e la terza chiamata, CP_4
le spese del presente procedimento. Controparte_3
Cosi deciso in Pisa, il 29 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4056 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
già socio accomandatario del (C.F. Parte_1 Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to ILARIA MACCHI C.F._1
, ed elettivamente domiciliato in Pisa alla via San Email_1
Michele degli Scalzi, n. 37/A, presso lo studio del predetto difensore avv. ILARIA MACCHI
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
NICOLA COLOMBINI ( , ed elettivamente Email_2
domiciliato in Pisa alla via A. Vaccà Berlinghieri, n. 20, presso lo studio del predetto difensore Avv. NICOLA COLOMBINI
e
C.F. , in persona dell'amministratore delegato, Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RANIERI
ed elettivamente domiciliata in Pontedera, Via I Email_3
maggio, n. 5, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA VERITTI.
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzioni ed eccezioni, accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità del professionista, ing.
, identificato in atti, per i danni che il committente ha derivato dalla prestazione CP_4
pagina 1 di 10 professionale ricevuta. Conseguentemente, voglia dichiarare l'Ing. tenuto a CP_4
risarcire, in conseguenza alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti e/o alla violazione delle regole di correttezza, buone fede e diligenza professionale che improntano
l'operato del professionista, tutti i danni patiti e patiendi subiti dal concludente conseguenti alla prestazione professionale ricevuta, che è risultata essere improntata a negligenza, imperizia e colpa grave. In particolare, voglia dichiarare tenuto e condannare il convenuto stesso a risarcire al Comparente: il danno patrimoniale derivato per il periodo da Giugno a
Novembre 2012 in cui il bar è rimasto chiuso e/o inattivo per canoni di locazione corrisposti pari a Euro 11.000,00; per perdita economica avuta nell'anno 2012 relativa al mancato incasso e al mancato reddito per euro 13.040,40, ed alla perdita di valore commerciale di avviamento dell'attività pari a Euro 35.207,50; per un totale complessivo di euro 59.247,90
e/o nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio. Gli importi liquidati dovranno essere congruamente rivalutati, oltre agli interessi maturati dall'epoca del fatto al saldo effettivo”.
Per l'ing. : “l'Ing. , come sopra rappresentato e difeso, rassegna CP_4 CP_4
le seguenti CONCLUSIONI
In tesi: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in denegata ipotesi, di condanna anche solo parziale del convenuto, rigettata
l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa proposta dalla Controparte_5
nella propria comparsa di costituzione contro l'Ing. comunque dichiarare la CP_4
Compagnia tenuta a manlevare e/o tener indenne l'Ing. Controparte_3 CP_4
da ogni somma riconosciuta dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria all'attore e condannare conseguentemente la in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, in qualità di compagnia assicurativa che manleva il convenuto
per la responsabilità civile verso terzi, a tenere e rilevare quest'ultimo indenne CP_4
di tutte le somme, a titolo di risarcimento ed ogni altro titolo, ivi compresa la refusione delle spese di lite ed accessori di legge, al cui pagamento Codesto Tribunale riterrà di dover eventualmente condannare a favore dell'attore. A tal effetto dichiarare e CP_4
condannare la Società in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore alla refusione delle spese legali e degli onorari di causa sostenuti dal convenuto
nei confronti della controparte. In ogni caso con vittoria di spese e competenze CP_4
pagina 2 di 10 del presente procedimento da liquidarsi sia nei confronti della parte attrice sia nei confronti della terza chiamata tenuto in particolare conto della natura delle difese di quest'ultima e della conseguente necessità per l'Ing. di prendere posizione e di difendersi in relazione CP_4
ad esse.
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del Controparte_3
caso e gli incombenti di rito, IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata con , per i motivi espressi nella pregressa narrativa Controparte_3
con tutto ciò che ne deriva anche in punto di spese legali, a meno che il chiamante, Ing.
, rinuncia all'azione nei confronti di sin dalla prima CP_4 Controparte_3
udienza; in caso contrario, qualora sia accertata giudizialmente l'inoperatività della garanzia, dovrà essere sanzionata la dilatoria prosecuzione del processo ex art. 91 c.p.c..
RIGETTARE comunque la chiamata in causa di , vista la inoperatività Controparte_3
della garanzia assicurativa, per tutti gli argomenti svolti nella pregressa narrativa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate come sopra specificato, sia per quanto concerne l'an ed il quantum debeatur, sia per mancanza di nesso di causa.
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, e accertata e dichiarata l'eventuale responsabilità dell'Ing. , limitare comunque CP_4
la condanna del convenuto chiamante, nei limiti della somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare a manlevarla nei limiti del massimale di Controparte_3 polizza pari ad € 250.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% con il minimo di € 1.000,00. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. LE RAGIONI DI PARTE ATTRICE E IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Con atto di citazione che in calce reca la data del 18 luglio 2019, , già socio Parte_1 accomandatario della conveniva in giudizio l'ing. per Controparte_1 CP_4
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti asseritamente a ragione dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte. Più nel dettaglio, rappresentava come nel mese di pagina 3 di 10 aprile dell'anno 2012 egli attore si rivolgeva al professionista ora evocato in causa al fine di verificare la fattibilità tecnico-giuridica del trasferimento della sede fisica della propria attività commerciale in altro locale, più piccolo e maggiormente adeguato alle esigenze del bar, essendosi (lui-deducente) determinato a procedere al cambio di sede individuando un immobile di dimensioni più ridotte, ma comunque idoneo ad accogliere l'esercizio dell'attività. L'ingegnere - stando alla ricostruzione di cui all'atto introduttivo – sarebbe stato anche incaricato di predisporre, in caso di accertamento positivo della fattibilità del trasferimento dell'attività, le pratiche urbanistiche necessarie.
Istruita la pratica, l'ingegnere avrebbe, allora, assicurato la fattibilità dell'operazione nonostante il locale fosse di dimensioni ridotte e come tale, per vero, non idoneo ad ospitare attività commerciali alla luce del regolamento comunale (ed invero, le attività commerciali site all'interno del perimetro del centro storico erano soggette a stringenti limiti inerenti anche alla metratura del locale). Ciò nondimeno, prosegue, in fatto, l'attore col rilevare come, rassicurato circa la legittimità dell'operazione, si fosse determinato a recedere dal contratto di locazione che aveva in essere, stipulando, frattanto, il contratto d'affitto del nuovo fondo e presentando, pure, la SCIA per la realizzazione del bagno. Si procedeva, quindi, con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione in vista dell'apertura della nuova sede, vedendosi, però, recapitare lui attore in data 22 luglio 2012 il rigetto da parte del comune di Pisa della domanda di trasferimento dell'attività, motivata con la rilevata carenza dei requisiti di legge.
In particolare, il locale, ricadendo all'interno del centro storico, risultava di dimensioni troppo ridotte e come tale non idoneo allo svolgimento dell'attività di bar, in conformità anche con la normativa di settore. Tanto recava con sé importanti perdite economiche per il tali da condurlo alla cessazione definitiva dell'attività esercitata. Pt_1
Da qui il giudizio de quo, sul presupposto della riferibilità, sostenuta dallo stesso dei Pt_1
danni patiti al negligente ed imperito svolgimento dell'attività professionale dell'ingegner
(con riferimento alla da questo (da ) sostenuta fattibilità dell'operazione di CP_4 CP_4
trasferimento), danni dei quali domandava, pertanto, ora ristoro per complessivi euro
59.247,90 comprensivi dei canoni di locazione (inutilmente) corrisposti, della perdita dell'avviamento, nonché delle perdite economiche patite a seguito del mancato incasso per l'anno 2012; il tutto ovviamente con vittoria di spese e onorari.
2. LE DIFESE DEL CONVENUTO PRINCIPALE CP_4
pagina 4 di 10 Raggiunto da rituale notificazione dell'atto introduttivo, si costitutiva CP_4
ritualmente in giudizio, contestando in fatto e in dritto le avverse pretese.
Rilevava, preliminarmente, come mai, per vero, si fosse perfezionato tra loro parti un contratto d'opera intellettuale con ad oggetto lo studio di fattibilità del trasferimento dell'attività commerciale nel suo complesso. Versando in atti documentazione utile allo scopo, il professionista convenuto deduceva di essersi visto conferire il solo incarico di realizzare taluni interventi di manutenzione straordinaria all'interno del locale (stante, è vero, la scelta del di trasferirvi l'attività commerciale) e di essersi visto, peraltro, conferire Pt_1
siffatto incarico dalla proprietaria dell'immobile e non dal allegando, poi, il buon Pt_1
esito della pratica e dello stesso incarico che si concludeva con la presentazione della Pt_2
per conto della proprietaria al Comune di Pisa e con la realizzazione all'interno del locale di un bagno, aggiungendo, a conforto della propria ricostruzione, l'osservazione della circostanza secondo la quale il aveva presentato, da sé, personalmente, senza Pt_1
l'assistenza sua (di lui professionista vocato in ius) la pratica di trasferimento agli uffici del comune competenti, negando, pertanto, il conferimento di incarico alcuno a sé da parte del e, specificamente, di incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità del Pt_1 trasferimento dell'attività.
Contestava, comunque, pur respingendo integralmente ogni addebito di responsabilità,
l'importo chiesto a titolo di danno;
chiariva che le difficoltà della ditta, lamentate da parte attrice, erano, invero, era già esistenti nel momento in cui si era determinato il nel Pt_1
senso del trasferimento, anzì notando come proprio la già critica situazione lo avesse indotto a spostare l'attività in locali di dimensioni più ridotte, con canoni di locazione più modesti nell'importo.
A proposito, poi, della perdita dell'avviamento, dava conto di come il del tutto Parte_3
arbitrariamente aveva deciso di cambiare attività, aprendo una pizzeria in luogo dell'attività di bartending, notando, da ultimo, come in ogni caso, il avrebbe poi potuto esercitare Pt_1
la sua attività nel locale che aveva destinato a tanto, essendo intervenuta una modifica del regolamento comunale. Su tali presupposti, in via esclusivamente “cautelare”, chiedeva e otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa, la
[...]
che lo garantiva per eventi e ipotesi di responsabilità di tal fatta, così da essere, CP_3
se del caso (nella non creduta ipotesi di condanna a pagare), tenuto indenne e garantito.
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3. LA COSTITUZIONE E LE DIFESE DEL TERZO CHIAMATO.
Chiamata in causa nelle forme e tempi di legge, si costituiva ritualmente in giudizio la compagnia, contestando, in via preliminare, l'operatività della polizza Controparte_3
azionata. Allegava che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta al proprio assicurato in data 21 gennaio 2013, con azionabilità nel caso della polizza n. 066267043, che, tuttavia, non risultava essere in regola dal punto di vista amministrativo, avendo il pagato il premio CP_4
oltre il periodo di comporto di 15 giorni e comunque successivamente alla ricezione della prima richiesta di risarcimento. Nel merito, la compagnia richiamava difese e argomenti di contestazione già spesi all'atto della sua costituzione dallo stesso , Parte_4
concludendo col chiedere, in via preliminare, l'accertamento della inoperatività della polizza,
e nel merito il rigetto delle domande avverso di sé svolte, con una regolamentazione delle spese, del pari, favorevole a sé.
4. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa veniva istruita con le prove orali ammesse (come da ordinanza del 16 marzo 2021) nonché acquisendo al fascicolo i documenti versati in atti da ciascuna delle parti costituite, pervenendo, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 febbraio 2025 per poi essere decisa a mezzo della presente sentenza.
5. SULLE DOMANDE ATTOREE: IL DIFETTO DI PROVA.
Le domande dispiegate dall'attore non possono trovare accoglimento.
In via preliminare, giova ricostruire, seppure brevemente, il fatto storico oggi portato alla nostra attenzione per poi sussumere lo stesso nelle norme giuridiche di riferimento.
L'intera tesi attorea si fonda sull'asserito inadempimento del professionista convenuto il quale avrebbe mal consigliato il cliente circa la fattibilità del trasferimento dell'attività dallo stesso esercitata in un locale più piccolo e più confacente alle esigenze rappresentate dal
Più nel dettaglio, stando a quando dedotto dalla difesa di chi agisce, l'ingegnere Pt_1
riceveva specifico incarico volto a) istruire la pratica di trasferito previo studio della fattibilità tecnico-giuridica dello stesso, b) porre in essere tutte le opere di ammodernamento e ristrutturazione necessarie allo scopo. Ultimati i lavori di ristrutturazione, però, il titolare- dopo aver personalmente presentato la domanda volta ad ottenere le autorizzazioni amministrative del caso- vedeva respingersi la richiesta in ragione del fatto che il nuovo pagina 6 di 10 immobile non possedeva i requisiti esatti dal regolamento comunale di riferimento. Da qui la richiesta di risarcimento.
Ora, giova, rammentare le regole che sovraintendono al riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione positiva (art. 1218 c.c.): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento [...], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, era quindi, onere del che agiva per Pt_1
far valere la responsabilità per inadempimento provare la fonte (negoziale) del suo diritto, ben potendo poi limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
All'ingegnere, previo adempimento dell'onere della prova gravante sull'attore, spettava in seconda battuta la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata (ex multis, Cassazione del 12.06.2018 n. 15328 Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
La norma di cui all'art. 2697 c.c. va coordinata con il cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice deve omettere di accertare i fatti non specificatamente contestati, soprassedendo a “qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale ... in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. civ. n.
5356/2009).
Le considerazioni suesposte inducono, dunque, nella fattispecie a rilevare come il professionista, già in sede di comparsa di costituzione, non solo ha prontamente osservato come l'attore non abbia fornito prova del rapporto sottostante, ma ha anche validamente pagina 7 di 10 contestato, in modo specifico e puntuale, l'esistenza del negozio dal quale origina (o meglio, originerebbe) la pretesa creditoria azionata.
Non può non osservarsi, infatti, come il non abbia assolto al proprio onere probatorio. Pt_1
È pur vero che il contratto in parola non esige la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem. Il rapporto tra cliente e professionista si instaura, infatti, si perfeziona mediante il mero conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. n. 3016/2006) idonea (tale forma) a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista (Cass. sent, n.
1244/2000). Ne deriva che il rapporto sotteso può essere provato con ogni mezzo, anche in via presuntiva (Cass. 1792/2017), ricadendo però sull'attore la conseguenza negativa derivante dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio. Il fatto che il rapporto possa provarsi “con ogni mezzo” non deve però indurre in errore. Restano, infatti fermi, come ovvio i limiti previsti dal codice per i singoli mezzi di prova e segnatamente per la prova testimoniale.
Esclusa infatti l'esistenza di un contratto redatto in forma scritta, l'attore ha formulato specifici capitoli di prova con l'intento di dimostrare in giudizio e l'esistenza stessa del rapporto e il suo specifico e puntuale contenuto. Il rapporto in questione non può-però- essere provato per testi. A ciò osta il disposto di cui all'art. 2721 c.c. a mente del quale la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila
(2,58). Nel caso di specie neppure risultano presenti le circostanze di cui al comma 2 della medesima disposizione in quanto né la natura delle parti, né del contratto né la presenza di circostanze particolari legittimano la prova testimoniale. Ora, è pur vero, che la violazione dei limiti indicati dalla norma non può essere rilevata dal giudice d'ufficio. Parte convenuta ha però nelle forme e modi di legge tempestivamente sollevato la questione in sede di memoria n. 3 ex art. 183 comma VI c.p.c. con ciò facendo valere l'inammissibilità della prova per testi (Cass. sent. n. 3186/2006).
Nonostante, dunque, l'escussione dei testi indicati, il contratto in questione e il suo contenuto non possono in alcun modo essere provati per testi.
Ad abundatiam, intendendo per mera ipotesi soprassedere a quanto appena ora osservato, si noti, altresì, come l'unico teste a riferire con certezza dell'esistenza di un puntuale e specifico contratto (e in ispecie del suo esatto contenuto) sia il padre dell'attore. È fin troppo evidente pagina 8 di 10 che la credibilità del teste è seriamente vulnerata stante la natura del rapporto intercorrente tra questi e l'attore. La questione, assorbita dalle considerazioni che precedono, non merita però di essere ulteriormente approfondita. Stupisce inoltre, pur essendo ininfluente ai fini della decisione, come l'attore non abbia deferito l'interrogatorio formale al convenuto, né abbia chiamato a testimoniare il Geom. (soggetto che per espressa ammissione Tes_1 dell'attore ha svolto un ruolo di intermediario fra il e l'ingegnere). Non v'è prova Pt_1
documentale in atti neppure di notule o pagamenti effettuati a favore del professionista dall'attore, dal quale indirettamente inferire il conferimento dell'incarico.
Dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo il conferimento da parte del Pt_1 dell'incarico al professionista di studiare la fattibilità del trasferimento. La pratica relativa al trasferimento dell'attività commerciale nel nuovo locale è stata presentata personalmente al
SUAP del Comune di Pisa dal stesso. Tale documentazione non fa in alcun modo Pt_1 riferimento, nemmeno per inciso, all'ing. CP_4
È lecito allora dedurre che l'ing. sia stato solamente incaricato, peraltro dalla CP_4
proprietaria del locale, di predisporre le sole pratiche necessarie per la ristrutturazione dell'immobile e la relazione del bagno (si veda la documentazione versata in atti e la testimonianza del dirigente . Non si può da ciò francamente inferire l'esistenza Tes_2
di altro e diversissimo incarico affidato dal al professionista. Anche qualora fossi Pt_1
stato il stesso, di concerto con la proprietà, a commissionare le opere poi realizzate, Pt_1 difetterebbe egualmente la prova del conferimento dell'incarico allo studio di fattibilità
(attività all'evidenza ben diversa).
La domanda è destinata, pertanto, ad essere respinta.
6. LE SPESE DI LITE.
Per quanto concerne le spese di lite fra attore e convenuto principale le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, valori medi in ragione dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e/o d diritto.
7. L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA AZIONATA.
Ogni discussione circa l'operatività/inoperatività della polizza è destinata ad essere assorbita in ragione della reazione della domanda attorea.
Ai soli fini delle spese di lite giova, tuttavia, notare come dalla documentazione versata in atti (pag. 3 doc. 14 parte attrice) la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore, seppur datata pagina 9 di 10 21 gennaio 2013, sia stata spedita in data 14 febbraio 2013, e dunque pervenuta alla conoscenza del convenuto principale in data sicuramente successiva (a quella di spedizione).
Ora è pacifico che è il professionista abbia effettuato il pagamento del rateo assicurativo in data 1° febbraio 2013 e, quindi, all'evidenza, prima dalla ricezione della richiesta di risarcimento (cfr. comparsa di costituzione pagg.4- 5 e docc.2 e 3). Controparte_7
Non è, peraltro, utilmente messo in discussione (nel resto) il fatto che il convenuto risultava coperto da polizza assicurativa al momento dei fatti di causa.
Per tale ragione, anche alla luce delle difese in concreto svolte dal convenuto principale e dalla terza chiamata, ritiene questo giudice di dover compensare integralmente le spese del giudizio fra il convenuto, ing. e la terza chiamata in causa, CP_4 Controparte_3
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, nella persona del giudice dottoressa
Santa Spina, assorbita ogni altra domanda eccezione e questione,
RIGETTA la domanda attorea.
CONDANNA già socio accomandatario del Parte_1 Controparte_1
a rifondere a e spese di lite che liquida in euro 8.109,80
[...] CP_2
oltre spese generali (15% sul compenso totale) oltre IVA e Cap come per legge.
COMPENSA integralmente, nei rapporti fra l'ingegner e la terza chiamata, CP_4
le spese del presente procedimento. Controparte_3
Cosi deciso in Pisa, il 29 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
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