Articolo 706 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 706.

(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).

Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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