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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 706.
(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).
Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).
Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Commentari • 16
- 1. Differenze tra la divisione rimessa al terzo e la divisione dell’esecutore testamentarioDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 26 dicembre 2025 · 209.60196
[…] Tra queste vi sono due istituti che rimettono ad un soggetto terzo alcune mansioni relative alla divisione, ovvero la divisione rimessa al terzo ex art. 733 comma 2 codice civile e la divisione dell'esecutore testamentario ex art. 706 codice civile. […]
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Giurisprudenza • 47
- 1. Trib. Massa, sentenza 17/07/2023, n. 408Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/12/2022, ai sensi dell'art. 706 c.c., ritualmente notificato, Parte_1 adiva il Tribunale di Massa, al fine di sentir pronunciare la separazione personale con il coniuge Controparte_1 con cui aveva contatto matrimonio con rito civile, in AR (Ms), ed a cui era conseguita l'annotazione presso gli Uffici di stato civile del predetto Comune, in regime di comunione legale dei beni;Leggi di più...
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- separazione giudiziale·
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