Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 623/2024 Cont.
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Paola Tanara Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere rel.
DECRETO
nella causa civile iscritta al RG 623/2024 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] in Vincent Road n. 34; rappresentata e difesa- giusta procura agli atti- dagli
Avv.ti Gabriele Giambrone, Alessandro Gravante e Federica Brondoni presso il loro studio sito a
Milano in corso Venezia n. 8, ha eletto domicilio;
RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
EL (CO) in via Matteotti n.7, rappresentato, difeso- giusta procura agli atti- dall'Avv.
Girolamo Alfieri presso il cui Studio in Como, via Morazzone n. 21, ha eletto domicilio;
RECLAMATO - RECLAMANTE INCIDENTALE
con l'intervento DEL CURATORE SPECIALE per le minori, nella persona dell'Avv. Maruska Gervasoni
DEL PROCURATORE GENERALE, nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: reclamo avverso il decreto di modifica delle condizioni di divorzio emesso dal
Tribunale di Como il 14.07.2023, depositato il 29.07.2023 e comunicato alle parti il 31.07.2023, nel procedimento R.G. 862/2021 VG
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di primo grado
➢ In sede di negoziazione assistita e , il giorno Controparte_2 Controparte_1
8.02.2019, sottoscrivevano il seguente accordo di divorzio: “(…) l'affido condiviso, con
1
nel periodo estivo dieci giorni consecutivi col padre e 55 giorni consecutivi con la madre in Inghilterra;
12 giorni nelle vacanze natalizie con la madre in Inghilterra e 3 giorni con il padre, mentre le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e tutte le altre feste seguendo il normale calendario di frequentazione;
il contributo di mantenimento per le figlie a carico del padre nella misura di € 1.500,00 al mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (…)”.
➢ Con ricorso depositato il 18.03.2021 adiva il Tribunale di Como per Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con il summenzionato accordo. In ER particolare, egli riferiva che la aveva condotto con sé in Inghilterra le figlie e Pt_1
, contro il suo volere, iscrivendole presso scuole inglesi nel settembre 2020. Aggiungeva ER2 che: aveva sporto formale querela, nei confronti della “per sottrazioni e trattenimento Pt_1 dei minori all'estero ex art 574 bis c.p.”; aveva richiesto al Tribunale per i Minorenni di
Milano l'affido esclusivo e il collocamento delle minori presso di sé; aveva richiesto al
Tribunale della Famiglia, sez. dell'Alta Corte Reale inglese di provvedere in merito al rientro delle minori in Italia;
che il Tribunale inglese aveva disposto il rimpatrio delle minori in data
23.2.2021.
➢ In data 6.05.2021 depositava ricorso avanti il Tribunale di Como Parte_1 con la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, di affido congiunto delle figlie e di collocamento presso di sé con autorizzazione al trasferimento in Inghilterra.
➢ Con decreto del 6.05.2021 il Tribunale di Como disponeva la riunione dei due procedimenti aventi il medesimo oggetto.
➢ Nel corso del giudizio, il primo giudice incaricava i Servizi sociali del Comune di Ponte ER Lambro di monitorare la situazione personale e familiare delle minori e , ER3 ER2 disponendo altresì CTU, conferendo l'incarico alla dott.ssa . Persona_4
➢ In data 31.5.2022 veniva depositata consulenza tecnica d'ufficio ove la ctu ha concluso come segue: “(…)La figura materna rappresenta un genitore maggiormente adeguato e strumentato nella gestione delle figlie. La madre riesce a esercitare la funzione di accudimento delle minori, ad esempio attivandosi nei confronti della figlia per fornire ER2 un supporto mirato, da parte di esperti, presso strutture specializzate nell'esclusivo interesse del benessere psicofisico della minore. (…) Si conclude quindi che il regime di affidamento condiviso non appare, ad oggi, fattivamente praticato né praticabile dal padre, e comunque non sembra essere, stante il vissuto paterno, la scelta migliore nell'interesse delle minori. ER Per quanto concerne il collocamento, per le ragioni sopra esposte, per quanto riguarda
e , il genitore prevalente collocatario più idoneo, a giudizio della scrivente, risulta ER2 essere la madre, la quale potrà effettuare le scelte necessarie nell'esclusivo interesse delle ER minori. Si ritiene quindi che il trasferimento delle minori in Inghilterra di e ER2 unitamente alla madre corrisponda ad oggi al migliore interesse delle minori nell'attualità e nella prospettiva di un adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia. In merito alla situazione di per ER3 quanto le stesse considerazioni fatte per le sorelle siano valide anche per lei, il fatto che la sua età consenta una capacità di discernimento obbliga a considerare diversamente la sua
2 posizione, portando infine a concludere che sia necessario evitare l'imposizione di qualcosa che lei in questo momento respinge decisamente, per quanto in modo non sufficientemente motivato e cangiante, e consentirle di mantenere il collocamento della minore presso
l'abitazione del padre in Italia (…) Al di là di considerazioni cliniche più generali presenti nella c.t.u., e di quanto emerso nei test, due elementi concreti ed evidenti emergono:
- la sottovalutazione (o negazione) delle problematiche di , specialmente da parte del ER2 padre, con conseguente carenza di adeguata presa in carico. Fragilità psico-relazionali della piccola , risultate di fatto evidenti anche in corso di c.t.u. e di cui è impossibile che le ER2 colleghe CCTTPP non si siano rese conto, con conseguente potenziale pregiudizio per la stessa minore;
- la difficoltà del padre di garantire la frequentazione della madre da parte di in ER3 assenza di elementi gravemente ostativi come maltrattamenti e violenze (...)”. ER
➢ In data 18.07.2022 il giudice di prime cure provvedeva all'ascolto delle minori e ER3
➢ Con decreto provvisorio del 29.07.2022 il Tribunale di Como, a seguito delle eccezioni sollevate dalla CTP di parte ricorrente sull'operato della CTU, disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica e conferiva l'incarico alla dott.ssa , confermando i quesiti CP_3 richiesti in precedenza, con particolare attenzione, agli interventi da adottarsi per la minore
. ER2
➢ In data 1.5.2023 veniva depositato elaborato peritale ove si leggeva: “si ritiene che condizione ideale per la crescita di tutte e tre le minori sarebbe il mantenimento di un regime di affidamento condiviso con una pressoché paritetica suddivisione dei tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni. Si ritiene, infatti, che il miglior regime di collocamento delle figlie debba prevedere l'alternanza settimanale o quindicinale delle minori presso la casa materna e paterna in Italia al fine di garantire la vicinanza affettiva di entrambi i genitori, il mantenimento del legame tra sorelle, la stabilità del loro attuale contesto sociale, relazionale, amicale e l'attivazione di adeguati interventi clinici/terapeutici per (…) Alla luce di ER2 quanto rilevato, come precedentemente rappresentato, la scrivente precisa di non ritenere che allo stato sussistano gravi motivi di pregiudizio che possano derogare l'esercizio di una piena genitorialità di entrambe le figure parentali;
allo stesso tempo però il regime di affido condiviso non rappresenta una condizione totalmente protettiva per il benessere delle minori.
Come già rappresentato ai genitori e condiviso con i consulenti di parte nel corso dell'ultimo collegio, si ritiene che l'affido condiviso sia percorribile solo se subordinato ad un percorso di Coordinazione Genitoriale a fronte di una presa di consapevolezza dei genitori di dover contenere la loro dimensione conflittuale e il grado di esposizione delle minori al conflitto.
(…) Si propone pertanto l'invito ai genitori di individuare una figura cui affidare l'incarico di Coordinatore Genitoriale con possibilità di codesto spettabile Tribunale di verificare i primi esiti di tale intervento entro i prossimi dodici mesi. (…) Qualora, al contrario, la proposta non dovesse essere accolta, si ritiene necessario prevedere un incarico ai Servizi
Sociali di sostegno alle funzioni genitoriali, mediante colloqui individuali e congiunti con la coppia genitoriale a cadenza almeno quindicinale. La scrivente ritiene comunque necessario prevedere un monitoraggio dei Servizi che sarebbe opportuno siano temporaneamente incaricati dal Tribunale ad attivare gli interventi necessari a favore del nucleo e delle minori qualora i genitori non dovessero riuscire ad addivenire a un accordo in merito al miglior interesse delle minori. (…) In ultimo, rispetto alla presa in carico di , la dottoressa ER2
3 ha anche suggerito che i genitori si rivolgano a un Centro specializzato sul disturbo ER5 dello spettro autistico – validi centri sono presenti sul territorio - per avere indicazioni, consigli e proposte. L'inquadramento diagnostico presentato rientra nei Disturbi che possono usufruire delle procedure previste dalla legge 104 e dal DPR 24.2.1994 relative al diritto all'educazione ed istruzione (…)”.
➢ Con il decreto del 14.07.2023, depositato il 29.07.2023 e comunicato alle parti il 31.07.2023 il Tribunale di Como, provvedendo in via definitiva, disponeva quanto segue: “ 1) AFFIDA le minori (31.12.2007), Alba (24.2.2009) e (27.7.2011) in via condivisa a ER3 ER2 entrambi i genitori a condizione che le parti nominino un Coordinatore Genitoriale entro il
15.09.2023, coordinatore che avrà le competenze indicate in motivazione;
ove tale nomina non intervenisse o venisse successivamente meno l'incarico al Coordinatore Genitoriale, l'affidamento delle minori deve intendersi attribuito al Comune di residenza paterno (ora
Ponte Lambro) e i relativi Servizi Sociali svolgeranno i compiti indicati in motivazione;
I
Servizi manterranno comunque monitorata la situazione del nucleo;
2) DISPONE il collocamento delle minori in via prevalente presso il padre;
3) DISPONE che le visite padre- figlie si svolgano secondo il calendario meglio indicato in parte motiva, come proposto dalla
CTU nel proprio elaborato a pagina 81 da intendersi qui integralmente trascritto;
4)
DISPONE l'attivazione di tutti gli interventi indicati dalla consulente nel proprio elaborato nel preminente interesse delle minori, in particolare:
- per , la presa in carico da parte della neuropsichiatria e dei professionisti individuati ER2 dalle parti in Italia (Centro Vela di Como – dott.ssa nonché di un Persona_6 nutrizionista individuato presso il Centro Vela di Como); rimette l'individuazione dell'eventuale professionista inglese per alla dott.ssa sia con riferimento alla ER2 ER6 relativa necessità e/o opportunità sia avuto riguardo al nominativo, fermo restando che in caso di individuazione anche di un professionista inglese il coordinamento sarà tenuto dalla dott.ssa ER6
- per e la madre, l'attivazione di un percorso psicoterapico volto alla ripresa del loro ER3 rapporto presso la dott.ssa ; 5) PONE a carico di Parte_2 Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di mantenimento
[...] Controparte_1 della prole, l'importo mensile di € 250 a figlia, per complessivi € 750 mensili - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da luglio 2024 - oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, e al 100% delle spese di trasferta Italia-Regno Unito delle minori;
7) PONE definitivamente le spese della CTU a carico solidale delle parti;
8)
COMPENSA le spese di lite;
9) DISPONE la trasmissione degli atti al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337 c.c. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e ai Servizi Sociali del Comune di Ponte Lambro, che vigileranno sull'avvenuta nomina del coordinatore genitoriale dalle parti entro il 15.09.2023. (…)”.
Il procedimento di secondo grado
➢ Avverso il suindicato provvedimento ha proposto reclamo ed ha Pt_1 Parte_1 chiesto: “(…) a parziale riforma dell'impugnata sentenza 14.07.2023, pubblicata in data
31.07.2023, emessa dal Tribunale di Como nel giudizio R.G. n. 862/2021 V.G., dichiarata la validità della CTU espletata dalla Dott.ssa e la conseguente necessità di tenere conto ER4 delle risultanze della stessa,
4 ER
1) disporre il collocamento prevalente di presso il padre e di e presso la ER3 ER2 madre, autorizzandone conseguentemente il trasferimento in Inghilterra. ER
2) Disporre che il padre possa incontrare liberamente e ogniqualvolta lo desideri, ER2 pur nel rispetto dei loro impegni ed esigenze, ad ogni modo per un tempo non inferiore a 8 giorni al mese, anche non consecutivi, comunicando alla Signora le date delle visite Pt_1 con almeno una settimana di preavviso.
3) Disporre che la madre possa incontrare liberamente ogniqualvolta lo desideri, pur ER3 nel rispetto dei suoi impegni ed esigenze, ad ogni modo per un tempo non inferiore a 8 giorni al mese, anche non consecutivi, comunicando al Signor le date delle visite con CP_1 almeno una settimana di preavviso.
4) Disporre che i Signori e abbiano cura di organizzare il calendario di Pt_1 CP_1 visita consentendo alle sorelle di incontrarsi tra loro in entrambi i Paesi, ad ogni modo per un tempo non inferiore a 5 giorni al mese, anche non consecutivi, durante l'anno scolastico,
e non inferiore a 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive.
Disporre, inoltre, che le sorelle trascorrano insieme la totalità delle vacanze pasquali (che verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore) e natalizie (che verranno suddivise in due periodi di uguale durata alternati di anno in anno tra i genitori). ER 5) Disporre che il Signor corrisponda, a titolo di mantenimento di e , CP_1 ER2
l'importo mensile di € 250 a figlia, per complessivi € 500 mensili, e che la Signora Pt_1 corrisponda, a titolo di mantenimento di l'importo mensile di € 250 – somme da ER3 versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo indici Istat - oltre al
50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Como.
6) Disporre che le spese di trasferta Italia-Regno Unito delle minori vengano equamente suddivise tra i Signori e . Pt_1 CP_1
7) Confermare quanto stabilito dall'impugnata sentenza con riferimento all'affidamento congiunto delle minori.
In via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ER adita decidesse di mantenere il collocamento di e presso il Signor ER3 ER2
, CP_1 ER 8) disporre che la madre possa incontrare liberamente e ogniqualvolta lo ER3 ER2 desideri, pur nel rispetto dei loro impegni ed esigenze, ad ogni modo per un tempo non inferiore a 8 giorni al mese, anche non consecutivi, comunicando al Signor le date CP_1 delle visite con almeno una settimana di preavviso.
9) Disporre che le visite madre/figlie si svolgano a mesi alterni in Italia e Inghilterra e che la
Signora sia autorizzata a condurre le minori in Inghilterra anche durante le festività Pt_1 pasquali e natalizie.
10) Disporre che, durante le vacanze estive, la Signora sia autorizzata a tenere le Pt_1 figlie con sé per 8 settimane, anche non consecutive, e che sia autorizzata a condurle anche all'estero.
11) Disporre che le spese di trasferta Italia-Regno Unito delle minori vengano equamente suddivise tra i Signori e . Pt_1 CP_1
12) Confermare, quanto ai punti rimanenti, quanto stabilito dal provvedimento impugnato
(…)”.
5 A sostegno del proprio reclamo, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha disposto il rinnovo integrale della CTU precedentemente svolto dalla dott.ssa . ER4
La reclamante ha censurato la decisione del primo giudice riguardo al completo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio a seguito delle “mere irregolarità” riscontrate e sollevate da controparte. Ha aggiunto, che il giudice di prime cure avrebbe potuto porre rimedio alle suddette irregolarità, così come le eventuali carenze o integrazioni, mantenendo la perizia redatta dalla dott.ssa e disponendone l'integrazione da parte della dott.ssa . ER4 CP_3
Ella ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il rapporto fiduciario deve intercorrere tra la parte ed il proprio consulente incaricato e non tra la parte ed il consulente incaricato dal giudice.
2. Erroneità del provvedimento del Tribunale di Como per aver disposto il collocamento delle minori presso il padre.
La ha rappresentato che entrambe le consulenze tecniche hanno riconosciuto la sua Pt_1 adeguatezza genitoriale;
che la decisione di trasferirsi in Inghilterra è stata una scelta obbligata e scaturita dalla necessità di reperire un'attività lavorativa (in quanto in Italia era priva di redditi) ed il padre si trovava in difficoltà economiche (tanto che provvedeva in via esclusiva al mantenimento delle figlie); di aver maturato tale cambiamento a seguito di un periodo prolungato trascorso in Gran Bretagna assieme alle figlie;
che ella è amministratore della società 4DHB Ltd e che tale attività lavorativa le consente di provvedere al mantenimento economico delle minori. Per di più, la relazione della CTU, della dott.ssa , aveva ER4 ER indicato il collocamento presso la madre quale soluzione preferibile per e e il ER2 collocamento presso il padre per il secondo consulente tecnico, dott.ssa , aveva ER3 CP_3 ipotizzato un collocamento di tipo paritario. A fronte di tali soluzioni, parte reclamante ha lamentato la decisione del Tribunale per aver collocato tutte e tre le figlie presso il padre;
per non aver considerato che le minori sono ben integrate nella realtà inglese nonché legate alla famiglia materna e infine per non aver dato rilevanza alle volontà delle minori. Sul punto, ER
sentita in sede di audizione, aveva riferito sia la volontà della sorella minore di ER2 trasferirsi in Inghilterra che il proprio bisogno di avere la madre vicino a sé.
3. Erroneità della decisione nella parte in cui ha disposto che le visite madre/figlie seguano un calendario rigido, fissando dei giorni precisi per gli incontri in maniera aprioristica.
Con tale motivo di gravame, parte reclamante ha lamentato la rigidità del calendario degli incontri madre/figlie che la costringono a trascorrere ogni mese una settimana in Italia;
che tali incontri sono stati considerati in maniera aprioristica senza tener conto degli impegni scolastici delle figlie o lavorativi della madre;
che non le è stato consentito di portare le figlie con sé in Inghilterra se non durante il periodo delle vacanze estive, escludendo sia le vacanze natalizie che la restante parte dell'anno; che tale regolamentazione è lesiva sia del diritto della madre di far frequentare alle minori la propria famiglia e paese d'origine, sia per le ragazze di poter continuare a coltivare le proprie radici e la propria rete sociale in Inghilterra. In particolare, con riguardo al periodo estivo, ha sottolineato che il provvedimento del primo giudice ha statuito esclusivamente in merito alle 5 settimane a fronte delle circa 12 settimane di sospensione scolastica, così che il padre collocatario tiene con sé le minori per tutto il rimanente periodo.
6 Per queste ragioni, la madre ha rilevato la necessità di provvedere ad una rimodulazione del regime degli incontri con le minori, prevedendo delle visite libere che si possano adattare alle esigenze delle figlie e della madre con la previsione di poter portare con sé le ragazze a mesi alterni durante l'anno e nei periodi di propria spettanza durante le vacanze natalizie e pasquali e che ella possa, nel periodo estivo, trascorrere con le minori 8 settimane.
4. Erroneità della pronuncia con riguardo all'addebito totale delle spese di trasferta delle minori a carico della madre.
La ha contestato anche l'obbligo impostole di sostenere interamente le spese di viaggio Pt_1 ER di e evidenziando l'assenza di motivi ostativi alla divisione a metà delle ER3 ER2 spese di viaggio tra i genitori.
➢ si è costituito tempestivamente il 15.04.2024 sollevando preliminarmente Controparte_1
l'eccezione di inammissibilità dell'atto di reclamo in quanto tardivo. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e, in via incidentale, la parziale modifica della decisione del primo giudice rispetto all'obbligo di mantenimento della per le tre figlie minori da quantificarsi nella maggior somma di 500 euro per ciascuna Pt_1 ragazza, fermi tutti gli obblighi a carico della reclamante per le spese di viaggio e permanenza.
➢ In data 6.05.2024 sono pervenuti a questo Collegio gli aggiornamenti dei Servizi Sociali del comune di Ponte Lambro, i quali hanno riferito il persistere della conflittualità tra i genitori;
il mancato rispetto del regime delle frequentazioni madre-minori e, a detta del padre,
l'imprevedibilità degli accessi in Italia da parte della I servizi hanno altresì ricordato Pt_1 che la minore non frequenta la madre dal 2021 e che è ferma sulla propria scelta di ER3 ER voler continuare a vivere in Italia presso la casa paterna;
riguardo alle minori e , ER2 ad oggi, hanno riferito di non averle potute incontrare per motivi logistici.
Conclusivamente per i Servizi: “A fronte di quanto riferito, la lunga storia giuridica di questa separazione suggerisce che la proposta di un coordinatore genitoriale sia di fatto l'unica risorsa ancora spendibile in un ambito che ha visto l'intervento di molteplici professionisti.
Di fatto, parrebbe che l'ostacolo maggiore alla mancata nomina fosse rappresentato dalla possibilità che il coordinatore individuato padroneggiasse adeguatamente la lingua madre della signora e, a tal proposito, il Servizio ha ad oggi un nominativo rispondente a Pt_1 tale esigenza, qualora si riconoscesse il contributo del coordinatore genitoriale ancora percorribile”.
➢ Con memoria depositata il 23.5.2024 si è costituito il curatore speciale delle minori, Avv.
Maruska Gervasoni, eccependo in via preliminare: 1) la tardività del reclamo essendo stato depositato oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina della sospensione feriale dei termini (cfr. ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, n. 18044/2023); in subordine 2) la mancata impugnazione del decreto del
Tribunale di Como del 29.10.2022 che aveva rigettato la richiesta dell'attuale appellante di opposizione alla nuova CTU per tardività della stessa. Nel merito, ha domandato il rigetto dell'impugnazione e la conferma del decreto reclamato.
Il curatore speciale ha riferito di avere incontrato le due sorelle maggiori della coppia, ER3 ER e le quali avevano manifestato di essere contente della loro situazione attuale. Gli incontri della madre con le figlie, peraltro, erano inferiori a quanto stabilito dal decreto impugnato in quanto la signora non si reca in Italia con la frequenza promessa. Quanto Pt_1 alla minore delle sorelle, , il curatore ha dato conto di non averla incontrata per motivi ER2
7 di studio e che la ragazzina frequenta con profitto il Centro Vela di Como, centro individuato con il concorso del curatore.
➢ All'udienza del 23.5.2024 la difesa di parte ha chiesto un termine per poter interloquire Pt_1 in ordine alla eccezione di tardività del ricorso avanzata dalla difesa del reclamato e dal curatore speciale.
La Corte ha rinviato il procedimento dando termine alla reclamante per il deposito di note sulle questioni preliminari e ulteriore termine alle altre parti per repliche.
➢ Con memoria depositata il 21.6.2024 parte reclamante ha contestato l'eccezione di tardività dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo la tesi dell'applicabilità della sospensione feriale nei procedimenti di famiglia sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata. In particolare, ha precisato che l'arresto delle Sezioni Unite citata dal curatore speciale - peraltro basato su ragioni contingenti legate all'emergenza pandemica e non più attuali - ha dato atto dell'applicabilità della sospensione feriale ai procedimenti di revisione del contributo di mantenimento, poiché il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, non ha natura alimentare e non è ad essa assimilabile. Inoltre, la difesa ha rilevato che recentemente le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito e ribadito come “ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, in cui si discute del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile, si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Questo principio vale salvo che non vi sia un decreto che riconosce l'urgenza della controversia, come previsto dall'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario” (Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. n. 12946/2024). A fronte di ciò, la difesa ha evidenziato che le cause relative agli obblighi alimentari ai sensi dell'articolo 433 c.c., che sono esenti dalla sospensione feriale, sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione e divorzio (nonché da quelle di modifica dei provvedimenti di divorzio), poiché queste ultime riguardano obbligazioni di mantenimento che non sono strettamente alimentari, in quanto non richiedono uno stato di indigenza o bisogno, ma rispondono a finalità di solidarietà familiare;
peraltro, nel caso di specie il principale elemento di discussione è il collocamento delle minori e non il contributo al mantenimento delle stesse, che viene trattato solamente di riflesso, all'esito del richiesto cambio di collocamento, sicché trova applicazione la sospensione feriale, non sussistendo alcun carattere di emergenza o di urgenza correlato al sostentamento delle minori.
➢ Con memoria depositata il 5.7.2024 parte ha rilevato che all'epoca della CP_1 proposizione dell'appello la giurisprudenza di legittimità maggioritaria propendeva per escludere dalla sospensione dei termini feriali i procedimenti in materia di famiglia ed in particolare quelli relativi alla modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio e quelli relativi alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i minori, ritendendo che tali questioni fossero in re ipsa da trattare con urgenza e per le quali pertanto non si applicava la sospensione feriale;
solo con la recente sentenza emessa lo scorso 13 maggio 2024, n. 12946, la Corte Suprema a Sezioni Unite ha modificato il precedente orientamento. Ciò posto, la difesa, in merito alla questione della sospensione feriale, si è rimessa alla decisione della
Corte, ferme restando le altre conclusioni espresse con la comparsa di costituzione in appello anche in relazione all'appello incidentale.
➢ Con memoria autorizzata depositata l'8.7.2024 il curatore speciale ha precisato in relazione all'eccezione di tardività dell'impugnazione che la citata sentenza della Cassazione S.U. del
8 13 maggio 2024 n.12946 afferisce esclusivamente alle cause di separazione e divorzio dei coniugi che godono pertanto della sospensione feriale e non anche alle cause di volontaria giurisdizione e come nel caso specifico a quelle relative alla modifica delle condizioni di divorzio. In secondo luogo il curatore ha evidenziato la mancata impugnazione del decreto del Tribunale di Como del 29.10.2022 che aveva rigettato la richiesta dell'attuale appellante di opposizione alla nuova CTU per tardività della stessa e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione in relazione a detto motivo. Alla luce di quanto sopra esposto il curatore si è riportato alle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.
➢ All'udienza del 18.9.2024 la Corte ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione delle minori, sulle loro condizioni psicoemotive e sul percorso seguito da presso il centro Vela, nonché verificare la disponibilità delle parti ad iniziare ER2 al più presto un percorso con il coordinatore genitoriale indicato dai Servizi, ha rinviato il procedimento all'udienza del 4.12.2024, invitando i Servizi sociali di Erba a depositare relazione di aggiornamento sia sulle condizioni delle minori (in particolare modo di e ER2 ER
sia sull'andamento dell'eventuale percorso di supporto alla genitorialità, e disponendo per l'udienza la trattazione scritta.
➢ Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.11.2024 ha insistito nelle Controparte_1 conclusioni già rassegnate anche in punto di appello incidentale.
➢ Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.11.2024 il curatore speciale ha insistito nelle proprie eccezioni, difese e conclusioni. Ha ribadito l'andamento positivo del percorso di ER2 presso il Centro Vela Como affermando di non comprendere le contestazioni in merito della reclamante. Ha ribadito inoltre la necessità di non separare le tre sorelle e il buon inserimento di tutte e tre le minori nel contesto in cui vivono. Ha segnalato infine che dopo il deposito dell'ultima relazione dei Servizi sociali la madre aveva contattato le figlie per inveire per quanto dalle stesse dichiarato.
➢ Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 29.11.2024 la reclamante Parte_1
ha insistito nelle conclusioni rassegnate con il ricorso e chiedendo il rigetto del
[...] reclamo incidentale del . Ha lamentato la reclamante che in data 23.11.2024 si era CP_1 recata in Italia per trascorrere qualche giorno con le figlie e che solo qualche giorno prima la ER figlia le aveva comunicato che si sarebbe recata negli Stati Uniti per incontrare la sorella
Ha quindi ribadito che il padre ostacola i rapporti della madre con le figlie. Ha ER3 richiamato il contenuto dell'ultima relazione dei Servizi sociali affermando che dalla stessa emerge chiaramente la volontà di di trasferirsi con la madre in Inghilterra e che la figlia ER2 le aveva confidato di soffrire di enuresi e di attacchi di panico. Ha sostenuto che la figlia ER2 rispetto alle sorelle è molto più in difficoltà a connettersi con il nucleo familiare paterno. La reclamante ha rappresentato ancora che avendo orari di lavoro flessibili dal lunedì al venerdì
e gestendo la propria attività in proprio avrebbe più tempo da dedicare alla figlia che in ER2
Inghilterra avrebbe ottime opzioni scolastiche adeguate alle sue necessità. Ha sottolineato che il padre non ha accettato che abbia bisogno di sostegno nonostante la diagnosi di ER2 autismo e nonostante le numerose richieste materne la figlia non ha ricevuto ulteriore supporto in classe. Quanto al a riferito di avere provveduto a contattare il professionista che CP_4 le era stato indicato, d.ssa ma che quest'ultima le aveva riferito di avere Persona_7 disponibilità solo a partire dal nuovo anno;
ha quindi prospettato la disponibilità ad avvalersi di altro professionista ma il parere favorevole del non è giunto. Ha rappresentato CP_1
9 infine che i suoi tentativi di contatto con riferimento alle scelte scolastiche da compiersi per sono rimasti senza riscontro da parte del . ER2 CP_1
➢ In data 4.12.2024 il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
➢ All'udienza del 4.12.2024 svolta a trattazione scritta la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
QUESTIONI PRELIMINARI
La questione relativa alla tempestività del reclamo proposto da è infondata. Controparte_5
L'eccezione di tardività sollevata dal reclamato e dal curatore speciale con le Controparte_1 comparse di costituzione nel presente giudizio è stata motivata con la inapplicabilità della sospensione feriale dei termini per i reclami in materia di famiglia.
Invero, la questione controversa riguardava la applicabilità della sospensione feriale dei termini in materia di giudizi di separazione e divorzio o di modifica delle condizioni allorchè si discuta di mantenimento in quanto assimilabile alla materia delle obbligazioni alimentari.
Sulla questione è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12946 del 2024 che ha affermato il principio per cui “ ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ( art. 92 ord.giud) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti”.
La regola è pacificamente quella della sospensione dei termini nel periodo feriale rispetto alla quale la norma di esclusione di cui all'art. 92 ord.giud. deve considerarsi eccezione di stretta interpretazione.
Il reclamo è stato proposto da nel rispetto del termine lungo di sei mesi Parte_1 tenendo conto della sospensione feriale dei termini ed è quindi tempestivo.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità del reclamo derivante dalla mancata impugnazione del decreto del 29.10.2022 che rigettava la richiesta della di opposizione alla seconda CTU Pt_1 per tardività e per l'acquiescenza derivante dall'adempimento delle disposizioni del decreto impugnato.
Sotto il primo profilo osserva la Corte che la questione attiene al merito delle domande proposte con il reclamo, mentre l'adempimento di un provvedimento immediatamente esecutivo non può mai comportare acquiescenza allo stesso privando la parte del diritto ad impugnarlo.
Quanto all'audizione delle minori la Corte osserva quanto segue. ER Le due figlie maggiori della coppia, e sono state sentite nel corso del giudizio di primo ER3 grado ( udienza del 18.7.2022) ed hanno avuto modo di esprimersi sulle questioni che le coinvolgono anche in altre occasioni, nel corso della CTU, con gli operatori sociali e con il curatore speciale.
Quanto a , ritiene la Corte di non dover procedere alla sua audizione. La giurisprudenza più ER2 recente ha chiarito che l'audizione del minore non è necessaria quando risulti che l'esame “è manifestato superfluo o contrastante con il suo interesse” ( Cass. Civ. 23.1.2023 n. 2001). Emergono plurime ragioni per ritenere che sarebbe contrario all'interesse di coinvolgerla di nuovo ER2 personalmente nell'iter processuale mediante la sua audizione. La minore è stata sentita nel corso delle operazioni peritali e dal curatore speciale che la rappresenta. Da ultimo i Servizi sociali hanno riferito che la ragazzina ha manifestato nell'ultimo incontro con gli operatori il fastidio del dover ancora parlare di sé. D'altra parte il coinvolgimento di nell'elevato conflitto genitoriale non le ER2
10 consente allo stato di esprimere un pensiero scevro dal condizionamento derivante dal doversi mostrare leale con l'uno o con l'altro genitore ed in particolare nei confronti della figura materna.
Rileva, infine, il particolare stato di fragilità della minore che la rende maggiormente esposta al rischio di subire ulteriore pregiudizio se coinvolta nelle attività processuali.
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Nel merito, ritiene la Corte che il decreto impugnato debba essere parzialmente modificato nei termini che seguono.
AFFIDO e COLLOCAMENTO DI E AL ER3
Occorre prendere atto che nonostante il tempo trascorso e la scadenza del termine assegnato con il decreto impugnato le parti non hanno attivato il percorso di coordinazione genitoriale.
Alla scadenza del termine del 15.9.2023 il decreto del Tribunale di Como ha associato il regime di affido all'Ente delle tre figlie della coppia.
La decisione in punto di affido e collocamento delle minori è stata assunta in considerazione degli esiti della seconda CTU disposta dal Tribunale e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali.
Quanto alle censure mosse dalla reclamante alla decisione del Tribunale di disporre la rinnovazione della prima CTU osserva la Corte che il primo Giudice ha motivato la sua decisione con il decreto del 20.8.2022 ed ha poi ampiamente argomentato con il decreto del 29.10.2022 sulle ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere la richiesta della di modifica di tale provvedimento: in particolare Pt_1 ha correttamente rilevato che la difesa aveva ricevuto comunicazione del provvedimento in Pt_1 data 22.8.2022 e nulla aveva eccepito in ordine alla rinnovazione della CTU e al quesito posto nelle note autorizzate in vista dell'udienza di conferimento del nuovo incarico alla dottoressa . Il CP_3 reclamo non muove alcuna censura al decreto del 29.10.2022 e non si confronta con gli argomenti ivi esposti dal Tribunale.
L'opposizione alla decisione del Tribunale di rinnovo della CTU non può ritenersi pertanto ritualmente proposta e comunque gli argomenti del decreto del 20.8.2022, che si intende qui integralmente richiamato, appaiono corretti e condivisibili.
La d.ssa quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale aveva sottolineato come pur non CP_3 essendosi i genitori, nella storia passata, mostrati sempre in grado di salvaguardare l'altro genitore agli occhi delle figlie, tuttavia nel presente non avevano messo in atto comportamenti volti a favorire il rifiuto verso l'altro genitore ed avevano mostrato entrambi nel corso delle operazioni peritali di ritenere fondamentale la condivisione della genitorialità nonostante la consapevolezza delle loro difficoltà di comunicazione.
Ritiene la Corte che alla luce dei problemi concreti che emergono nel rapporto tra i genitori e tenuto ER conto dell'età delle figlie sia necessario operare una distinzione nel regime di affido di e ER3
. ER2
Quanto al regime di affidamento del minore occorre ricordare che l'affidamento condiviso è da considerarsi il regime da privilegiare, anche quando i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n.
6535/2019; Cass. n. 1777/2012 ); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012 ).
11 ER Non vi è dubbio che il maggior conflitto tra i genitori riguardi , mentre per e ER2 ER3 nonostante la reclamante formalmente insista nelle conclusioni rassegnate che riguardano anche il collocamento di quest'ultima, i dissidi si riferiscono essenzialmente alle visite della madre.
In merito a SA i S.S. nella relazione di aggiornamento del 21.11.2024 hanno riferito che “non è stata incontrata, poiché il 31 luglio è partita per un progetto studio in America, dove attualmente si trova. La sua posizione era stata però estrapolata in precedenza e, nonostante prima della partenza per l'America ci sia stato un riavvicinamento alla figura materna, la posizione di era apparsa ER3 molto chiara: la ragazza era ferita dalla reiterata richiesta materna di far rientrare lei e le sorelle in Inghilterra. A dire di tale movimento sottintendeva unicamente la volontà materna ER3 considerata poco rispettosa del loro ambito di vita, dove ormai da tempo hanno intessuto importanti legami”. ER Nella medesima relazione quanto ad i S.S. hanno rappresentato che “ha riferito di trovarsi bene con la mamma e di beneficiare della sua presenza quando la incontra, in Italia oppure in Inghilterra, quando con vanno a trovarla, ma che tuttavia il suo desiderio è di poter rimanere in Italia (…) ER2 si dice molto legata alle sorelle (…) legatissima alla sorella (…) racconta di un legame molto ER8 forte con il padre, che descrive come genitore molto attento e presente. Riferisce di avere con lui un rapporto molto libero ed aperto e di essere riuscita a instaurare altrettanto stretto anche con l'attuale moglie del padre, descritta come figura femminile molto presente ed attenta ai loro bisogni (…) sinceramente legata ad entrambi i genitori, riesce comunque ad esternare il proprio fastidio per ER l'ennesima richiesta materna di portarle in Inghilterra. A domanda diretta, risponde (…) io voglio stare in Italia e poter incontrare la mamma ogni volta che ne ho voglia. Riferisce in maniera molto sincera di sapere che tale pensiero rispecchia anche il desiderio della sorella ma che, ER2 per le caratteristiche di quest'ultima, crede che non riuscirà a mettere in parola tale pensiero. Riferisce, a sostegno di ciò, che la sorella durante l'ultima visita della madre, sarebbe riuscita ER2
a dirle di voler frequentare il liceo artistico di Lecco o di Cantù”; ER In particolare, quanto al collocamento di deve prendersi atto della chiara volontà di quest'ultima, espressa già nel corso del giudizio di primo grado e poi reiterata nel presente giudizio nei colloqui con gli operatori sociali e con il curatore speciale, di vivere in Italia. ER Dalla relazioni dei Servizi sociali, inoltre, emerge il buon inserimento anche di nell'attuale contesto familiare, scolastico e sociale, così che non vi è ragione di dubitare della genuinità della posizione assunta dalla stessa quanto al desiderio di vivere stabilmente in Italia presso l'abitazione paterna. ER Ebbene, tenuto conto dell'età di ormai quasi maggiorenne, e di che è ormai prossima ai ER3
16 anni ( a febbraio 2025) rileva la Corte che il rapporto con la madre debba essere regolato tenendo in considerazione innanzitutto la loro volontà e i loro interessi e programmi, senza che vi siano elementi concreti per ipotizzare che sia il padre a frapporre ostacoli al rapporto madre-figlie. ER Non emerge, pertanto, la necessità di disporre per e l'affido all'Ente e va confermato il ER3 loro collocamento prevalente presso l'abitazione paterna. ER Quanto alle frequentazioni madre-figlie ritiene la Corte che in ragione dell'età di e di ER3 debba essere lasciato alla libera determinazione delle stesse e all'accordo con la madre di stabilire tempi e luoghi degli incontri. ER Vale ricordare come la d.ssa abbia rimarcato quanto ad che la ragazza è sempre stata CP_3
“in grado di esprimere i suoi bisogni e vissuti – sia nel 2022 sia oggi – e non vi sia alcun condizionamento specifico da parte né della madre né del padre;
e si rileva però che le minori sono
12 sempre state consapevoli dei desideri dei loro genitori e ciò potrebbe averle parzialmente influenzate.
Ella è una ragazzina di quattordici anni che, come lei stessa in maniera autentica precisa, fatica nel prendere una chiara posizione poiché non vuole danneggiare né la madre né il padre”. ER La CTU aveva già sottolineato come “ con il passare degli anni e tenderanno a patire ER3 regolamentazioni eccessivamente stringenti dei loro tempi e chiederanno una maggiore libertà ER organizzativa e di movimento. Entrambi i genitori dovranno supportarsi affinché e ER3 trovino un equilibrio tra le loro istanze di indipendenza e autonomia e dall'altra la necessità che dedichino dei tempi e degli spazi al rapporto con la loro madre, importante nutrimento affettivo”.
AFFIDO E COLLOCAMENTO DI STELLA
A diverse conclusioni deve giungersi quanto al regime di affido di . ER2
Il conflitto tra i genitori si concentra essenzialmente sulla figlia minore e sulle scelte ritenute più idonee ad assicurarle una crescita sana ed armoniosa.
Le preoccupazioni manifestate dalla anche nelle note scritte del 29.11.2024 rendono evidente Pt_1 che i genitori non riescono a trovare in modo autonomo punti di condivisione in merito alle necessità di , quanto al percorso scolastico, alle scelte terapeutiche e di sostegno e alla regolamentazione ER2 dei rapporti con la madre, genitore non collocatario, ed appare pertanto necessario, preso atto della impraticabilità del percorso di coordinazione genitoriale, confermare l'affido all'Ente di già ER2 disposto dal decreto impugnato, in modo da consentire di superare eventuali stalli nelle decisioni relative alla figlia minore della coppia. Occorre tuttavia specificare che tale affido comporta una corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale e che l'affido avrà termine, salvo sorga la necessità di una proroga, nel termine di anni due dal presente provvedimento.
La presa in carico da parte dell'Ente, laddove i genitori non riescano a prendere tempestive decisioni condivise, deve garantire alla minore di poter ottenere il miglior sostegno nell'ambito sanitario, scolastico e in relazione al calendario degli incontri con la madre.
Quanto al collocamento di ritiene la Corte che le ragioni esposte dal primo Giudice a sostegno ER2 della decisione di mantenerlo presso il padre siano condivisibili e abbiano trovato ulteriore riscontro nel monitoraggio eseguito dai Servizi.
Il primo Giudice, infatti, preso atto della impraticabilità di un collocamento paritario prospettato come migliore soluzione dal CTU se realizzato sul territorio italiano, atteso il trasferimento all'estero della madre, ha ritenuto che per dare stabilità emotiva alle minori e per salvaguardare il loro diritto a vivere in un contesto familiare unico e conosciuto, fosse necessario confermare il collocamento presso il ER padre anche di e in atto dall'8.3.2021. ER2
Quanto a in particolare il perito aveva evidenziato che “ Alla luce della diagnosi formulata ER2 recentemente sulla minore da parte della dottoressa – condivisa da entrambi i genitori ER2 ER5
e dai consulenti di parte – si ritiene prioritario che possa godere sia di un contesto di vita ER2 stabile, che non le richieda eccessivi cambiamenti ambientali, sia di una presa in carico mirata che permetta l'attivazione di interventi mirati con il coinvolgimento diretto dei genitori nelle terapie, nell'educazione e nel controllo del suo percorso di crescita….”.
Il CTU aveva rilevato come avesse un forte attaccamento ad entrambe le figure genitoriali e ER2 necessitasse della presenza di entrambi evidenziando, tuttavia, che il collocamento in Inghilterra, pur tenendo conto del desiderio espresso dalla minore, presentava delle “criticità che a livello prognostico non possono non essere considerate:
13 - sarebbe separata dalle sorelle con le quali ha sempre vissuto insieme con il rischio che il ER2 loro legame possa venir meno.
- , inoltre, potrebbe godere di tempi limitati di condivisione con le sorelle, poiché quando ER2 ER2 ER sarà in Italia con il padre, e si troverebbero con la madre. ER3
- la signora dovrebbe assentarsi dall'Inghilterra per raggiungere l'Italia e trascorrere dei Pt_1 periodi con le figlie maggiori, affidando alle cure di altre figure (quali, si presume, la zia ER2 materna) non ritenendo idoneo ipotizzare incontri tra e la madre solo ogni sei settimane. Parte_3
L'organizzazione sarebbe quindi complessa.
- dovrebbe cambiare nuovamente il contesto scolastico, sociale e ambientale nel quale è ER2 inserita. Si rileva che nel 2020, l'inserimento nella nuova scuola inglese non fu facile tant'è che nella relazione del Cafcass si legge “(…) La signora è del parere che non sia stata in grado Pt_4 ER2 di gestire positivamente il trasferimento ad una nuova scuola e che i suoi comportamenti siano stati il suo modo di protestare contro il distacco dalla madre.”. Entrambi i genitori e la scuola inglese hanno rilevato come prediliga la routine e va in agitazione di fronte a cambiamenti”. ER2
Nell'ultima relazione di aggiornamento i Servizi sociali quanto a hanno riferito che “appare
ER2 come una ragazzina taciturna, ma disposta a condividere alcuni pensieri. Anch'essa, come la sorella, ha espresso il fastidio di trovarsi ancora nell'ufficio dei servizi sociali e di dover nuovamente parlare di sé. Ha riferito di stare bene, di proseguire con la presa in carico al Centro Vela e di essere in fase ER di scelta della scuola superiore. L'anno prossimo, come anticipato dalla sorella , vorrebbe frequentare il liceo artistico di Lecco, o ancor meglio, quello di Cantù, perché prevede nel percorso di studi anche il ramo dedicato alla moda, la vera passione di . Nonostante ciò, a domanda
ER2 diretta, risponde di voler vivere in Inghilterra. non riesce a motivare la propria scelta, se non
ER2 affermando che in Inghilterra ci sarebbe una “scuola speciale” adatta a lei. Quando le si chiede di definire meglio cosa intenda per scuola speciale, riferisce unicamente “una scuola più adatta
ER2
a me, dove ci sono tante materie artistiche e pratiche, meno teoriche rispetto all'Italia”.
I Servizi hanno segnalato ancora che “ , seppur con un profilo cognitivo nella norma, presenta ER2 importanti difficoltà adattive, con un importante fatica nell'area comunicativo-socio-relazionale.
Per questi motivi
, ad oggi non è ritenuto opportuno il cambiamento del luogo di vita, delle sue abitudini, dei suoi riferimenti. …”.
Gli operatori sociali hanno concluso osservando che ad oggi tutte e tre le ragazze sono bene radicate nel territorio di attuale residenza, hanno dimostrato un sincero affetto e legame con entrambe le figure genitoriali, prediligendo, tuttavia, ad oggi la vita in Italia dove si trovano la loro casa, i loro amici e la loro scuola.
Nello specifico hanno sottolineato che ha recentemente riallacciato un rapporto con la ER3 ER madre, che certamente deve essere coltivato;
beneficia della presenza materna, vissuta in maniera libera e senza condizionamenti. dichiara di voler vivere in Inghilterra, tuttavia ER2
l'impressione è che non abbia ancora raggiunto una maturità tale da poter esprimere liberamente il proprio pensiero senza il timore di ferire la madre o il padre. Ciò che balza all'occhio, infatti, è che
riferisce agli operatori quale motivazione legata alla volontà di trasferirsi dalla madre, la ER2 stessa riferita dalla signora nel colloquio effettuato con le scriventi, ovvero, di poter garantire Pt_1 una “scuola speciale” alla figlia, maggiormente adatta alle sue caratteristiche personologiche”.
Invero, le motivazioni addotte dalla minore appaiono, pertanto, una pedissequa rappresentazione delle ragioni esposte dalla madre a sostegno della richiesta di trasferimento di in Inghilterra, piuttosto ER2 che il frutto di una personale valutazione ed elaborazione della questione.
14 Ritiene, quindi, la Corte, alla luce degli elementi esposti, che debba essere tenuta in considerazione la necessità per di mantenere il contesto abitativo, familiare e sociale attuale e di non separarla ER2 ER dalle sorelle, in particolare da nonché di garantire il prosieguo del percorso terapeutico in atto.
E' innegabile che la sottrazione della minore al contesto attuale, rispetto al quale gli operatori sociali e il curatore speciale non rilevano criticità di sorta, con un nuovo strappo delle relazioni familiari e sociali in cui è inserita, comporterebbe il rischio elevato di creare una condizione di instabilità emotiva che le fragilità personologiche di (tra cui il disturbo d'ansia da separazione – pag. 59 ER2
CTU) non le consentirebbero di affrontare adeguatamente. Occorre ricordare come il CTU abbia sottolineato che nel 2020 la “richiesta non condivisa con il padre di trasferire le figlie in Inghilterra
- abbia esposto tutte e tre le minori ad una situazione di incertezza ambientale ed emotiva, avendo compiuto delle scelte poco tutelanti rispetto ai bisogni emotivi delle figlie che sono state esposte, loro malgrado, a situazioni estremamente confusive, poco prevedibili…”.
Appare opportuno evidenziare, ancora, quanto all'argomento della madre secondo il quale per le modalità e i tempi della sua attività lavorativa ella potrebbe essere maggiormente presente per fare fronte alle necessità di , che tale affermazione mal si concilia con le difficoltà rappresentate ER2 dalla stessa nell'incontrare le figlie in Italia, non potendo ella garantire il rispetto di un Pt_1 calendario rigido a causa della propria attività lavorativa. Anche il curatore speciale nella sua costituzione in appello ha peraltro messo in evidenza come la signora non si sta recando in Pt_1
Italia con la frequenza promessa.
Infine, osserva la Corte che non emergono ragioni concrete per ritenere che nel contesto attuale ER2 non ottenga il miglior sostegno terapeutico, e comunque si è previsto l'incarico all'Ente proprio per consentire di intervenire tempestivamente laddove i genitori non siano in grado di garantire con il loro accordo tutti i sostegni di cui la minore necessita.
DIRITTO DI CP_6 CP_7
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita , fermo restando che i Servizi sociali CP_7 in caso di disaccordo tra i genitori potranno introdurre le modifiche che si rendano necessarie nell'interesse della minore, appare ancora adeguato il calendario predisposto dal CTU d.ssa CP_3
( pag. 81 e segg. relazione peritale), che prevede congrui periodi di frequentazione tra madre e figlia.
Appare, tuttavia, opportuno autorizzare a recarsi in Inghilterra con la madre anche per le feste ER2 pasquali e per le feste natalizie di spettanza materna, non emergendo concrete ragioni ostative all'ampliamento di tale previsione già in atto per il periodo estivo.
QUESTIONI ECONOMICHE
Le domande in punto di contributo paterno al mantenimento avanzate dalla madre erano dipendenti ER dall'accoglimento delle domande in punto di collocamento di e , il cui rigetto assorbe ER2 pertanto l'esame delle stesse.
La reclamante ha chiesto altresì di porre le spese di trasferta delle figlie a carico di entrambi i genitori al 50%.
La domanda non può trovare accoglimento considerato che la decisione della di trasferirsi Pt_1 all'estero è stata unilaterale e l'assunto difensivo per cui sarebbe stata necessitata da ragioni lavorative ed economiche che non le consentivano di permanere in Italia non ha trovato adeguato riscontro.
15 Inoltre, l'importo mensile di contributo al mantenimento delle tre figlie posto a carico della madre era stato determinato in € 250,00 per ciascuna anche tenendo in considerazione i costi per le trasferte che venivano contestualmente posti a carico della madre.
La statuizione sul punto deve, pertanto, essere confermata.
Quanto all'appello incidentale proposto dal teso ad ottenere un aumento del contributo CP_1 materno, rileva la Corte che il padre non mette in discussione i dati reddituali esposti nella sentenza impugnata e che non fornisce neppure nel presente grado di giudizio la documentazione relativa ai redditi che è quindi ferma al 2021.
Come si è sopra ricordato, inoltre, la madre sopporta le spese relative al soggiorno in Italia e di trasferta in Inghilterra delle figlie e di ciò occorre tenere conto nella determinazione del contributo indiretto a suo carico.
Tuttavia, non vi è dubbio che le esigenze delle figlie sono accresciute in ragione dell'età. L'aumento dell'età del minore rappresenta secondo costante giurisprudenza un elemento che di per sé comporta un aumento delle esigenze di vita dei figli.
Ritiene, pertanto, la Corte di dover aumentare il contributo materno ad € 300,00 al mese per ciascuna delle figlie con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto.
SPESE PROCESSUALI
Le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
SPESE DEL CURATORE
Le spese del curatore speciale delle minori devono essere poste nel presente grado di giudizio a carico di entrambe le parti al 50% e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e sul reclamo incidentale proposto da avverso il decreto emesso il
[...] Controparte_1
14.7.2023 dal Tribunale di Como nel procedimento n. 862/2021 R.G., rigettata ed assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede in parziale riforma: ER
- dispone l'affido condiviso di e ER3 ER
- dispone che e possano incontrare liberamente la madre, previa comunicazione al ER3 padre delle visite concordate tra le figlie e la madre almeno 8 gg prima;
- conferma l'affido all'Ente per con limitazione della responsabilità genitoriale ER2 nell'ambito sanitario, scolastico e relative al calendario degli incontri con la madre per la durata di anni due dalla pubblicazione del presente decreto, disponendo che in caso di disaccordo dei genitori l'Ente assuma le relative decisioni;
i Servizi sociali si conformeranno al calendario predisposto dal CTU ( pag. 81 della relazione) salvo modifiche ritenute necessarie ed opportune tenuto conto delle esigenze di;
ER2
- autorizza la madre a condurre all'estero anche durante le vacanze pasquali, nonché ER2 durante le vacanze natalizie di spettanza materna;
16 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento delle figlie l'importo mensile di € 300,00, per complessivi € 900,00 con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto.
- compensa integralmente le spese di lite.
- condanna i genitori al pagamento delle spese processuali del curatore speciale delle minori, al
50 % ciascuno, che si liquidano in € 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e Cpa se dovuti.
- Conferma nel resto
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 4.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Scudieri Paola Tanara
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