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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 945/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 852/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
) (P.I. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. MONICA FAZIO e
[...] P.IVA_1 dall'Avv. IVANO FAZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio in MILANO,
VIA S. BARNABA N. 30
- Appellante -
CONTRO
(CF. e PI. , in persona del suo Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore Prof.ssa corrente in P.zza Persona_1 Controparte_1
Carducci n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rossolini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Chiaravalle, v. della Repubblica n.
14 e nel suo domicilio digitale costituito da PEC Email_1
-appellato – Oggetto: Avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 283/2023 pubblicata il 14 marzo
2023 in materia di cessione del credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in integrale riforma della sentenza n. 283/2023 pubblicata il 14 marzo 2023, condannare
– anche ex art. 2041 c.c. - il (C.F.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_2 [...]
delle seguenti somme: Parte_2
− € 1.949,21 per residua sorte capitale alla data del 03/10/23, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che
è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del
3/10/23, a € 3.551,37 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 6.496,02 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 7 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs.n. 192/12, per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagament o delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 7
pag. 2/15 fatture) che alle fatture (n. 11 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato
l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 18 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 720,00).
− In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Ancona adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta, per tutti i motivi di cui in premessa:
1. dichiarare improcedibile e/o inammissibile, anche per carenza di legittimazione attiva, l'appello e le domande – anche ex art. 2041 c.c. — proposte da , Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. In via subordinata, rigettare in ogni caso, anche nel merito, il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e le domande proposte dall'appellante per tutti motivi di cui in premessa e per le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni già proposte in primo grado e, che per l'effetto, si vengono a riproporre e trascrivere: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e, comunque, la prescrizione del diritto promosso dalla per il pagamento delle somme dovute a Parte_2
titolo di prestazioni eseguite e interessi maturati entro la data del 03/12/13; nel merito, respingere le domande promosse dalla (già Parte_1 [...]
già nei confronti del Parte_2 Parte_2 [...]
perché infondate in fatto che in diritto ovvero con la statuizione Controparte_1
che sarà ritenuta di giustizia.
In via meramente subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi che nonostante le eccezioni e deduzioni qui formulate, le domande avversarie trovassero, in questa sede, un qualche accoglimento, voglia rideterminare le eccessive somme pretese ed azionate dalla (già già nei Parte_1 Parte_2 Parte_2
confronti del a titolo di sorte, interessi moratori e Controparte_1 quant'altro nella complessiva somma di euro 138,29 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
pag. 3/15 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ora conveniva ritualmente in giudizio il Parte_2 Pt_1
assumendo di essere cessionaria di crediti vantati da Controparte_1 società fornitrice terze nei confronti dell'ente territoriale e concludendo per sentirsi dichiarare creditore nei confronti di quest'ultimo di: a) €. 3.882,43 a titolo di crediti in linea capitale di cui alle fatture cedute da Acea Energia spa, b) €. 2.434,51 a titolo di crediti in linea capitale di cui alle fatture cedute da IFI spa a sua volta cessionaria della c) €. 3.229,78 a titolo di interessi moratori ex d. lgs. n. 231 del Controparte_2
2002 maturati alla data del 22.10.2020, d) €. 6.496,02 di cui alle note di debito a titolo di interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002 maturati su ulteriori fatture oggetto di ritardato pagamento, oltre ulteriori interessi anatocistici, e) €. 720,00 a titolo di costi sostenuti per il recupero dei crediti determinati ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002.
Il si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, in Controparte_1
particolare riferiva che, relativamente alla fornitura ACEA, allorchè erano pervenute le fatture, esso ente aveva provveduto al pagamento della somma di €. 3.882,43, mentre per la fornitura , rilevava che non erano provati né il rapporto alla Controparte_2
base della domanda, né la fornitura, che non era avvenuta la notifica della cessione del credito, che il credito era prescritto, che, parimenti, infondata la domanda relativa agli interessi.
Trattandosi di causa da istruirsi documentalmente , all'esito del deposito delle memorie istruttorie e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'esito della quale il Tribunale di Ancona, con la sentenza impugnata, così decideva
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
pag. 4/15 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di appello la si duole che il Giudice di prime cure , in Pt_1 violazione degli artt. 101, 2 comma cpc e 2041 c.c., avendo rilevato d'ufficio la mancanza del contratto scritto previsto, a pena di nullità, quando una parte contraente risulta essere un ente pubblico avrebbe dovuto riservarsi la decisione “assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione” (artt. 101, 2 comma cpc); il che avrebbe consentito alla odierna appellante introdurre nel presente giudizio l'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il motivo è infondato.
In tema di onere probatorio in caso di domanda svolta avverso un ente pubblico, va ricordato che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richieda la forma scritta ad substantiam che, come tale, non ammette equipollenti, né può essere superata da impliciti riconoscimenti o dalla condotta processuale. Per giurispruduenza costante infatti “ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ("Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato") tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass., 15 marzo 2004, n. 5234;
Cass. n. 19206/2009), pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità
(Cass., n. 17028/2003), con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi, e vanno consacrati in un unico documento, salva la deroga di cui all'art. 17, R.D. citato, per i contratti conclusi con ditte commerciali in cui è consentita la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza.” (vd Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep.
19/02/2020), n.4256)
pag. 5/15 Ancora “Ne discende, ad es., che le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (v., di recente, Cass. 17 marzo 2015, n. 5263). A questa premessa si correla la conclusione alla stregua della quale, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. 14 dicembre 2009, n. 26174) e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. 21 febbraio 2017, n. 4431).)”. Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562
Declinando tali principi al caso di specie, risulta acclarato, all'esito dello scrutinio del compendio documentale, come la non abbia provveduto alla produzione in Pt_1
giudizio, come era suo onere probatorio, del contratto dal quale è scaturito il rapporto negoziale tra e il e che costituisce la CP_2 CP_1 Controparte_1
fonte del credito ceduto, avendo depositato solo le fatture che, per i principi nomofilattici sopra richiamati, non sono prova sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda.
A tale conclusione pare rassegnarsi anche lo stesso Istituto di credito appellante, laddove con il presente gravame impugna le decisione del Giudice di prime cure che, rilevata d'ufficio la mancata produzione in giudizio del contratto invece di procedere verso il rigetto della domanda, con ciò violando il principio del contraddittorio, “ avrebbe dovuto applicare l'art. 101 c.p.c., comma 2, e concedere all'odierna appellante il termine anzidetto al fine di poter introdurre l'azione ex art. 2041 c.c. “ , allegando così la natura di sentenza cd. “a sorpresa” nella decisione impugnata (vd atto di appello
Pt_1
La doglianza testè richiamata, posta a fondamento del presente gravame da parte della risulta infondata per i seguenti motivi. Pt_1
pag. 6/15 Va osservato, in primis, come nel caso di specie la in primo grado, fosse Pt_1
stata quanto meno sollecitata alla produzione del contratto alla luce delle argomentazioni difensive portate dalla controparte che, in Controparte_1 comparsa di risposta, contestava la fatturazione poichè “ la partita IVA CP_2
indicata nell'estratto conto non risulta nel nostro gestionale, pertanto non P.IVA_3
può essere un nostro fornitore. La di cui abbiamo saldato varie Controparte_2
fatture nel corso degli anni alla seguente partita IVA e per questa società P.IVA_4 non risultano fatture aperte da saldare….. fatturato : come già indicato sopra, CP_2 con l'ulteriore precisazione che, quelle emesse dal fornitore con partita IVA CP_2
per le quali risulta essere stata la cessione del credito tra IFI Italia e la P.IVA_4
Part
, risultano essere regolarmente state pagate e non è oggetto del presente contenzioso”
Trattasi di eccezioni di cui l'istituto di credito appellante era già stato, stragiudizialmente, reso edotto in quanto sollevate dal appellato già con le CP_1
missive inviate alla del 28/02/19 e del 07/06/19 (doc. 3 e doc. 4 fasc. Pt_1
primo grado . Controparte_1
In effetti all'esame del sollecito del pagamento inviato dalla allora
[...]
al appellato del 26-06-2020 (doc.6 fasc. si evince Parte_2 CP_1 Pt_1
quale partita IVA della società il n. mentre nelle fatture CP_2 P.IVA_3 depositate dall'istituto di credito appellante (doc. 17) la Partita IVA CP_2 risulta essere pertanto l'eccezione portata dal P.IVA_4 Controparte_1
risulta pienamente provata.
Ne consegue che una attenta lettura della eccezione testè riportata avrebbe dovuto stimolare la alla produzione del contratto fonte della pretesa di credito, Pt_1 incombente istruttorio al quale invece l'istituto di credito appellante non dava seguito nel corso dell'intero giudizio di primo grado.
Il Giudice di primo grado non poteva esimersi dal pronunciare, per tale motivo, il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istituto di credito cessionario, a seguito delle contestazioni portate dall'ente territoriale appellato;
con una delibazione, quindi, che non può rivestire i connotati della pag. 7/15 sentenza cd “a sorpresa” o della “terza via” , intendendosi tale fattispecie quale ipotesi in cui il giudice, d'ufficio, rilevi questioni non introdotte dalle parti, senza previamente stimolare il dibattito sul punto.
Va aggiunto che risulta priva di persuasività la censura mossa dalla parte appellante sulla violazione del principio del contraddittorio.
Va preliminarmente evidenziato come il principio del contraddittorio è stato rafforzato con l'introduzione ad opera della legge n. 69 del 2009, del comma 2 dell'art. 101 cpc, ove viene sancito che il giudice non possa decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, risultando, altrimenti, violati i diritti di difesa per mancata realizzazione del contraddittorio e dovendosi prevedere che i rilievi d'ufficio devono avvenire in modo da provocare il contraddittorio sulla relativa questione e, quindi, mai "a sorpresa" .
Per giurisprduenza consolidata della Suprema Corte l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (v. Cass. n. 822/2024. V. anche Cass. n.
11269/2023); la locuzione infatti "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101 c.p.c., comma 2 deve essere circoscritta alle questioni siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo certamente la parte attrice, che abbia errato nella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini al fine di chiedere prove o integrare le proprie argomentazioni difensive;
(Cassazione civile sez. lav., 22/11/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 22/11/2021), n.35974). Diversamente
pag. 8/15 argomentando vi sarebbe contraddizione tra le previsione di cui all'art. 101 comma 2 cpc ed il sistema delle preclusioni assertive e probatorie previste dall'art. 183 c.cp.c.
Nel caso di specie il Giudice di prime cure, nel rilevare la mancata produzione del contratto dal quale sarebbe scaturito il credito azionato giudizialmente dalla Pt_1
non ha posto a fondamento della decisione una "questione" concernente un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio, bensì ha dato una specifica interpretazione (ritenuta, nel merito, dotata dei connotati di correttezza e pertinenza anche da parte dell'odierna appellante) dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio. Ne deriva quindi che, ancorchè rilevata d'ufficio, per i principi nomofilattici sopra richiamati, la questione relativa alla carenza probatoria della domanda, posta a fondamento della declaratoria di rigetto, non configuri la fattispecie consacrata dall'art. 101 comma 2 cpc in caso di lesione del principio di contraddittorio.
Infine va ulteriormente evidenziato, quale corollario argomentativo, come la Pt_1
si dolga che la violazione del principio del contraddittorio le avrebbe precluso non già la produzione del contratto stipulato tra il e Controparte_1 CP_2
colmando pertanto le lacune probatorie evidenziate dal Giudice di Prime cure,
[...]
o l'esposizione dei motivi, ad ella non imputabili o riconducibili, della mancata produzione, quanto l'integrazione della domanda con la proposizione dell'azione di indebito arricchimento o arricchimento senza causa.
A questo punto si osserva come la semplice proposizione della domanda nuova nel giudizio, quale nella specie risulta essere l'azione di indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa, non configuri l'espletamento di quella facoltà data alle parti, onde garantire il principio del contraddittorio, di "spiegare la conseguente attività probatoria" prevista dall'art. 101 comma 2 cpc, tale essendo "l'unico possibile significato da attribuire al sintagma "memorie contenenti osservazioni sulle questioni", giacché "se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un'attività assertiva", si
"tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della terza via", e ciò in quanto "quelle osservazioni non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la
pag. 9/15 ratio dell'art. 101, comma 2, c.p.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014.; cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023 n.25849).
Inoltre l'azione di indebito arricchimento o arricchimento senza causa sarebbe da rigettarsi anche nel merito atteso che, come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n.
20871/2015): “ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere". In sostanza, evidenzia la Corte, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 Co.. Civ. può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (cfr. anche Cass sent. 15.10.2015, n. 20871).
Va infine presa in considerazione la pertinenza, con il caso di specie, della pronuncia interlocutoria del S.C, allegata dalla difesa della solo in comparsa Pt_1
conclusionale del presente giudizio di gravame, ovvero la n. 1284/25, che rimettendo la questione sottopostale al giudizio delle Sezione Unite, in motivazione stabilisce “che, ai sensi dell'art. 1423 c.c. il contratto intervenuto con la P.A. - nullo per mancanza della forma scritta - può essere convalidato, attraverso la sua esecuzione/adempimento, se la legge non dispone diversamente.
Operata la disamina della normativa che regolamenta la materia, la S.C. ha concluso che è
applicabile la convalida perché sussiste la norma - se la legge non dispone diversamente - alla quale la convalida è subordinata. “ (vd. Comparsa conclusionale Pt_1
Ad avviso di questa Corte tale pronuncia non può considerarsi applicabile al caso di specie atteso che, limitatamente al credito relativo alle fatture azionato CP_2 con il presente giudizio dall'istituto di credito appellante, il Controparte_1 non ha dato alcun impulso all'esecuzione/adempimento ed anzi ha contestato
[...] qualsivoglia rapporto negoziale dal quale è scaturita l'emissione delle richiamate fatture.
pag. 10/15 Con il secondo motivo di appello la impugna la decisione del Giudice di Pt_1
prime cure che avrebbe rigettato la domanda di condanna del per Controparte_1
il pagamento degli importi risultanti dalle Note di debito interessi, cedute dalle società fornitrici di energia elettrica all'istituto di credito appellante, emesse per il ritardato pagamento di ulteriori fatture con i relativi oneri accessori (interessi moratori, anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002) ; domanda rigettata in quanto anch'essa non adeguatamente provata per la mancata produzione del contratto.
Il motivo è fondato
Per quanto riguarda le Note di debito interessi non è stata allegata né provata, da parte del alcuna specifica contestazione circa la sussistenza Controparte_1
del rapporto negoziale a seguito del quale sono state emesse le fatture tardivamente pagate, limitandosi l'ente territoriale ad eccepire quanto segue. “C. le fatture riepilogate nell'allegato dettaglio della NDI (n. 90002596 di euro 6.496,02 rifiutata dall'Ente per mancanza di impegno e di riferimenti) che sarebbe stata emessa, da come si evince nella memoria, per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture (doc. 20-29) avversario, le stesse risultano in verità tutte pagate in data
05/06/15, quindi ben prima di qualunque costituzione in mora e, a dire il vero, ancora prima della cessione del credito tra e Controparte_2 Controparte_3
, il cui atto è stato registrato il 29/06/15 e notificato in data 23/07/15, ad eccezione
[...]
del documento n. 290004343 del 28/05/15, formalmente nei 60 giorni poiché pagato il
07/10/15, prima di una qualunque formale costituzione in mora.” (vd comparsa di risposta in appello e memoria ex art. 183 VI comma cpc Controparte_1
Quindi l'ente territoriale contesta solo l'addebito degli oneri accessori posti a suo carico per il ritardo nei pagamenti in quanto, a suo dire, le fatture erano state regolarmente saldate nei termini previsti o comunque in un lasso di tempo non idoneo a far scattare gli interessi moratori, anatocistici ed il risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 d. lgs.
231/2002.
pag. 11/15 La Corte ritiene invece che la tesi del sia priva di Controparte_1
pregio, siccome smentita dalle prove documentali prodotte, in primo grado, dalla Pt_1
[...]
All'esito dello scrutinio del documento riepilogativo delle fatture oggetto della Nota di debito di interessi – integrato dalla produzione delle singole fatture - , riportante l'indicazione della data di scadenza per il pagamento e la data dell'effettiva corresponsione dell'importo da parte del (doc. 12 fasc. Controparte_1 Pt_1
si evince invece il ritardo nel pagamento con l'indicazione delle somme relativi
[...]
agli interessi generati.
Tale documento, ancorchè di provenienza ex partis, acquisisce valenza probatoria oggettiva in quanto non contestato in maniera puntuale e specifica dal
[...]
limitandosi l'ente territoriale a dedurre una generica difesa Controparte_1 sull'inidoneità del ritardo nel pagamento a determinare l'insorgenza degli interessi.
Ne consegue che per tale voce di credito, il motivo di appello risulta fondato e la domanda andrà accolta. Dovranno aggiungersi all'importo richiesto a tale titolo anche le somme dovute per gli interessi di mora, anatocistici e per il risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002.
Per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019,
n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui pag. 12/15 agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per le 3 fatture emesse da Acea
Energia e le 10 fatture emesse da contenute nella NDI e quindi, la CP_2
somma complessiva di euro 520,00.
pag. 13/15 Le spese di lite sia del primo che del secondo grado, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto il sostanziale accoglimento della domanda della nei Pt_1
confronti del , anche in considerazione della corposa CP_1 Controparte_1 riduzione, in corso di causa da parte dell'ente territoriale appellato, della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), vanno poste a carico del individuando il relativo scaglione di valore sulla base Controparte_1
del decisum.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(P.I. ) contro (CF. e PI. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
) avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 283/2023 pubblicata il 14 P.IVA_2
marzo 2023, così decide
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il al pagamento della somma di € 6.496,02 Controparte_1
per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI oltre agli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
- condanna il Comune di a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 520,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle 3 fatture emesse da
Acea Energia e le 10 fatture emesse da quest'ultime oggetto della NDI;
CP_2
- condanna il Comune di al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado che liquida quanto al primo grado in euro
[...]
287,00 per spese e euro 5.077,00 per compensi, quanto al secondo grado in euro pag. 14/15 402,50 per spese e euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 22 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 945/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 852/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
) (P.I. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. MONICA FAZIO e
[...] P.IVA_1 dall'Avv. IVANO FAZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio in MILANO,
VIA S. BARNABA N. 30
- Appellante -
CONTRO
(CF. e PI. , in persona del suo Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore Prof.ssa corrente in P.zza Persona_1 Controparte_1
Carducci n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rossolini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Chiaravalle, v. della Repubblica n.
14 e nel suo domicilio digitale costituito da PEC Email_1
-appellato – Oggetto: Avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 283/2023 pubblicata il 14 marzo
2023 in materia di cessione del credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in integrale riforma della sentenza n. 283/2023 pubblicata il 14 marzo 2023, condannare
– anche ex art. 2041 c.c. - il (C.F.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_2 [...]
delle seguenti somme: Parte_2
− € 1.949,21 per residua sorte capitale alla data del 03/10/23, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che
è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del
3/10/23, a € 3.551,37 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 6.496,02 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 7 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs.n. 192/12, per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagament o delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 7
pag. 2/15 fatture) che alle fatture (n. 11 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato
l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 18 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 720,00).
− In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Ancona adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta, per tutti i motivi di cui in premessa:
1. dichiarare improcedibile e/o inammissibile, anche per carenza di legittimazione attiva, l'appello e le domande – anche ex art. 2041 c.c. — proposte da , Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. In via subordinata, rigettare in ogni caso, anche nel merito, il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e le domande proposte dall'appellante per tutti motivi di cui in premessa e per le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni già proposte in primo grado e, che per l'effetto, si vengono a riproporre e trascrivere: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e, comunque, la prescrizione del diritto promosso dalla per il pagamento delle somme dovute a Parte_2
titolo di prestazioni eseguite e interessi maturati entro la data del 03/12/13; nel merito, respingere le domande promosse dalla (già Parte_1 [...]
già nei confronti del Parte_2 Parte_2 [...]
perché infondate in fatto che in diritto ovvero con la statuizione Controparte_1
che sarà ritenuta di giustizia.
In via meramente subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi che nonostante le eccezioni e deduzioni qui formulate, le domande avversarie trovassero, in questa sede, un qualche accoglimento, voglia rideterminare le eccessive somme pretese ed azionate dalla (già già nei Parte_1 Parte_2 Parte_2
confronti del a titolo di sorte, interessi moratori e Controparte_1 quant'altro nella complessiva somma di euro 138,29 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
pag. 3/15 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ora conveniva ritualmente in giudizio il Parte_2 Pt_1
assumendo di essere cessionaria di crediti vantati da Controparte_1 società fornitrice terze nei confronti dell'ente territoriale e concludendo per sentirsi dichiarare creditore nei confronti di quest'ultimo di: a) €. 3.882,43 a titolo di crediti in linea capitale di cui alle fatture cedute da Acea Energia spa, b) €. 2.434,51 a titolo di crediti in linea capitale di cui alle fatture cedute da IFI spa a sua volta cessionaria della c) €. 3.229,78 a titolo di interessi moratori ex d. lgs. n. 231 del Controparte_2
2002 maturati alla data del 22.10.2020, d) €. 6.496,02 di cui alle note di debito a titolo di interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002 maturati su ulteriori fatture oggetto di ritardato pagamento, oltre ulteriori interessi anatocistici, e) €. 720,00 a titolo di costi sostenuti per il recupero dei crediti determinati ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002.
Il si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, in Controparte_1
particolare riferiva che, relativamente alla fornitura ACEA, allorchè erano pervenute le fatture, esso ente aveva provveduto al pagamento della somma di €. 3.882,43, mentre per la fornitura , rilevava che non erano provati né il rapporto alla Controparte_2
base della domanda, né la fornitura, che non era avvenuta la notifica della cessione del credito, che il credito era prescritto, che, parimenti, infondata la domanda relativa agli interessi.
Trattandosi di causa da istruirsi documentalmente , all'esito del deposito delle memorie istruttorie e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'esito della quale il Tribunale di Ancona, con la sentenza impugnata, così decideva
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
pag. 4/15 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di appello la si duole che il Giudice di prime cure , in Pt_1 violazione degli artt. 101, 2 comma cpc e 2041 c.c., avendo rilevato d'ufficio la mancanza del contratto scritto previsto, a pena di nullità, quando una parte contraente risulta essere un ente pubblico avrebbe dovuto riservarsi la decisione “assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione” (artt. 101, 2 comma cpc); il che avrebbe consentito alla odierna appellante introdurre nel presente giudizio l'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il motivo è infondato.
In tema di onere probatorio in caso di domanda svolta avverso un ente pubblico, va ricordato che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richieda la forma scritta ad substantiam che, come tale, non ammette equipollenti, né può essere superata da impliciti riconoscimenti o dalla condotta processuale. Per giurispruduenza costante infatti “ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ("Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato") tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass., 15 marzo 2004, n. 5234;
Cass. n. 19206/2009), pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità
(Cass., n. 17028/2003), con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi, e vanno consacrati in un unico documento, salva la deroga di cui all'art. 17, R.D. citato, per i contratti conclusi con ditte commerciali in cui è consentita la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza.” (vd Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep.
19/02/2020), n.4256)
pag. 5/15 Ancora “Ne discende, ad es., che le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (v., di recente, Cass. 17 marzo 2015, n. 5263). A questa premessa si correla la conclusione alla stregua della quale, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. 14 dicembre 2009, n. 26174) e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. 21 febbraio 2017, n. 4431).)”. Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562
Declinando tali principi al caso di specie, risulta acclarato, all'esito dello scrutinio del compendio documentale, come la non abbia provveduto alla produzione in Pt_1
giudizio, come era suo onere probatorio, del contratto dal quale è scaturito il rapporto negoziale tra e il e che costituisce la CP_2 CP_1 Controparte_1
fonte del credito ceduto, avendo depositato solo le fatture che, per i principi nomofilattici sopra richiamati, non sono prova sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda.
A tale conclusione pare rassegnarsi anche lo stesso Istituto di credito appellante, laddove con il presente gravame impugna le decisione del Giudice di prime cure che, rilevata d'ufficio la mancata produzione in giudizio del contratto invece di procedere verso il rigetto della domanda, con ciò violando il principio del contraddittorio, “ avrebbe dovuto applicare l'art. 101 c.p.c., comma 2, e concedere all'odierna appellante il termine anzidetto al fine di poter introdurre l'azione ex art. 2041 c.c. “ , allegando così la natura di sentenza cd. “a sorpresa” nella decisione impugnata (vd atto di appello
Pt_1
La doglianza testè richiamata, posta a fondamento del presente gravame da parte della risulta infondata per i seguenti motivi. Pt_1
pag. 6/15 Va osservato, in primis, come nel caso di specie la in primo grado, fosse Pt_1
stata quanto meno sollecitata alla produzione del contratto alla luce delle argomentazioni difensive portate dalla controparte che, in Controparte_1 comparsa di risposta, contestava la fatturazione poichè “ la partita IVA CP_2
indicata nell'estratto conto non risulta nel nostro gestionale, pertanto non P.IVA_3
può essere un nostro fornitore. La di cui abbiamo saldato varie Controparte_2
fatture nel corso degli anni alla seguente partita IVA e per questa società P.IVA_4 non risultano fatture aperte da saldare….. fatturato : come già indicato sopra, CP_2 con l'ulteriore precisazione che, quelle emesse dal fornitore con partita IVA CP_2
per le quali risulta essere stata la cessione del credito tra IFI Italia e la P.IVA_4
Part
, risultano essere regolarmente state pagate e non è oggetto del presente contenzioso”
Trattasi di eccezioni di cui l'istituto di credito appellante era già stato, stragiudizialmente, reso edotto in quanto sollevate dal appellato già con le CP_1
missive inviate alla del 28/02/19 e del 07/06/19 (doc. 3 e doc. 4 fasc. Pt_1
primo grado . Controparte_1
In effetti all'esame del sollecito del pagamento inviato dalla allora
[...]
al appellato del 26-06-2020 (doc.6 fasc. si evince Parte_2 CP_1 Pt_1
quale partita IVA della società il n. mentre nelle fatture CP_2 P.IVA_3 depositate dall'istituto di credito appellante (doc. 17) la Partita IVA CP_2 risulta essere pertanto l'eccezione portata dal P.IVA_4 Controparte_1
risulta pienamente provata.
Ne consegue che una attenta lettura della eccezione testè riportata avrebbe dovuto stimolare la alla produzione del contratto fonte della pretesa di credito, Pt_1 incombente istruttorio al quale invece l'istituto di credito appellante non dava seguito nel corso dell'intero giudizio di primo grado.
Il Giudice di primo grado non poteva esimersi dal pronunciare, per tale motivo, il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istituto di credito cessionario, a seguito delle contestazioni portate dall'ente territoriale appellato;
con una delibazione, quindi, che non può rivestire i connotati della pag. 7/15 sentenza cd “a sorpresa” o della “terza via” , intendendosi tale fattispecie quale ipotesi in cui il giudice, d'ufficio, rilevi questioni non introdotte dalle parti, senza previamente stimolare il dibattito sul punto.
Va aggiunto che risulta priva di persuasività la censura mossa dalla parte appellante sulla violazione del principio del contraddittorio.
Va preliminarmente evidenziato come il principio del contraddittorio è stato rafforzato con l'introduzione ad opera della legge n. 69 del 2009, del comma 2 dell'art. 101 cpc, ove viene sancito che il giudice non possa decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, risultando, altrimenti, violati i diritti di difesa per mancata realizzazione del contraddittorio e dovendosi prevedere che i rilievi d'ufficio devono avvenire in modo da provocare il contraddittorio sulla relativa questione e, quindi, mai "a sorpresa" .
Per giurisprduenza consolidata della Suprema Corte l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (v. Cass. n. 822/2024. V. anche Cass. n.
11269/2023); la locuzione infatti "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101 c.p.c., comma 2 deve essere circoscritta alle questioni siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo certamente la parte attrice, che abbia errato nella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini al fine di chiedere prove o integrare le proprie argomentazioni difensive;
(Cassazione civile sez. lav., 22/11/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 22/11/2021), n.35974). Diversamente
pag. 8/15 argomentando vi sarebbe contraddizione tra le previsione di cui all'art. 101 comma 2 cpc ed il sistema delle preclusioni assertive e probatorie previste dall'art. 183 c.cp.c.
Nel caso di specie il Giudice di prime cure, nel rilevare la mancata produzione del contratto dal quale sarebbe scaturito il credito azionato giudizialmente dalla Pt_1
non ha posto a fondamento della decisione una "questione" concernente un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio, bensì ha dato una specifica interpretazione (ritenuta, nel merito, dotata dei connotati di correttezza e pertinenza anche da parte dell'odierna appellante) dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio. Ne deriva quindi che, ancorchè rilevata d'ufficio, per i principi nomofilattici sopra richiamati, la questione relativa alla carenza probatoria della domanda, posta a fondamento della declaratoria di rigetto, non configuri la fattispecie consacrata dall'art. 101 comma 2 cpc in caso di lesione del principio di contraddittorio.
Infine va ulteriormente evidenziato, quale corollario argomentativo, come la Pt_1
si dolga che la violazione del principio del contraddittorio le avrebbe precluso non già la produzione del contratto stipulato tra il e Controparte_1 CP_2
colmando pertanto le lacune probatorie evidenziate dal Giudice di Prime cure,
[...]
o l'esposizione dei motivi, ad ella non imputabili o riconducibili, della mancata produzione, quanto l'integrazione della domanda con la proposizione dell'azione di indebito arricchimento o arricchimento senza causa.
A questo punto si osserva come la semplice proposizione della domanda nuova nel giudizio, quale nella specie risulta essere l'azione di indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa, non configuri l'espletamento di quella facoltà data alle parti, onde garantire il principio del contraddittorio, di "spiegare la conseguente attività probatoria" prevista dall'art. 101 comma 2 cpc, tale essendo "l'unico possibile significato da attribuire al sintagma "memorie contenenti osservazioni sulle questioni", giacché "se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un'attività assertiva", si
"tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della terza via", e ciò in quanto "quelle osservazioni non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la
pag. 9/15 ratio dell'art. 101, comma 2, c.p.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014.; cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023 n.25849).
Inoltre l'azione di indebito arricchimento o arricchimento senza causa sarebbe da rigettarsi anche nel merito atteso che, come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n.
20871/2015): “ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere". In sostanza, evidenzia la Corte, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 Co.. Civ. può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (cfr. anche Cass sent. 15.10.2015, n. 20871).
Va infine presa in considerazione la pertinenza, con il caso di specie, della pronuncia interlocutoria del S.C, allegata dalla difesa della solo in comparsa Pt_1
conclusionale del presente giudizio di gravame, ovvero la n. 1284/25, che rimettendo la questione sottopostale al giudizio delle Sezione Unite, in motivazione stabilisce “che, ai sensi dell'art. 1423 c.c. il contratto intervenuto con la P.A. - nullo per mancanza della forma scritta - può essere convalidato, attraverso la sua esecuzione/adempimento, se la legge non dispone diversamente.
Operata la disamina della normativa che regolamenta la materia, la S.C. ha concluso che è
applicabile la convalida perché sussiste la norma - se la legge non dispone diversamente - alla quale la convalida è subordinata. “ (vd. Comparsa conclusionale Pt_1
Ad avviso di questa Corte tale pronuncia non può considerarsi applicabile al caso di specie atteso che, limitatamente al credito relativo alle fatture azionato CP_2 con il presente giudizio dall'istituto di credito appellante, il Controparte_1 non ha dato alcun impulso all'esecuzione/adempimento ed anzi ha contestato
[...] qualsivoglia rapporto negoziale dal quale è scaturita l'emissione delle richiamate fatture.
pag. 10/15 Con il secondo motivo di appello la impugna la decisione del Giudice di Pt_1
prime cure che avrebbe rigettato la domanda di condanna del per Controparte_1
il pagamento degli importi risultanti dalle Note di debito interessi, cedute dalle società fornitrici di energia elettrica all'istituto di credito appellante, emesse per il ritardato pagamento di ulteriori fatture con i relativi oneri accessori (interessi moratori, anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002) ; domanda rigettata in quanto anch'essa non adeguatamente provata per la mancata produzione del contratto.
Il motivo è fondato
Per quanto riguarda le Note di debito interessi non è stata allegata né provata, da parte del alcuna specifica contestazione circa la sussistenza Controparte_1
del rapporto negoziale a seguito del quale sono state emesse le fatture tardivamente pagate, limitandosi l'ente territoriale ad eccepire quanto segue. “C. le fatture riepilogate nell'allegato dettaglio della NDI (n. 90002596 di euro 6.496,02 rifiutata dall'Ente per mancanza di impegno e di riferimenti) che sarebbe stata emessa, da come si evince nella memoria, per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture (doc. 20-29) avversario, le stesse risultano in verità tutte pagate in data
05/06/15, quindi ben prima di qualunque costituzione in mora e, a dire il vero, ancora prima della cessione del credito tra e Controparte_2 Controparte_3
, il cui atto è stato registrato il 29/06/15 e notificato in data 23/07/15, ad eccezione
[...]
del documento n. 290004343 del 28/05/15, formalmente nei 60 giorni poiché pagato il
07/10/15, prima di una qualunque formale costituzione in mora.” (vd comparsa di risposta in appello e memoria ex art. 183 VI comma cpc Controparte_1
Quindi l'ente territoriale contesta solo l'addebito degli oneri accessori posti a suo carico per il ritardo nei pagamenti in quanto, a suo dire, le fatture erano state regolarmente saldate nei termini previsti o comunque in un lasso di tempo non idoneo a far scattare gli interessi moratori, anatocistici ed il risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 d. lgs.
231/2002.
pag. 11/15 La Corte ritiene invece che la tesi del sia priva di Controparte_1
pregio, siccome smentita dalle prove documentali prodotte, in primo grado, dalla Pt_1
[...]
All'esito dello scrutinio del documento riepilogativo delle fatture oggetto della Nota di debito di interessi – integrato dalla produzione delle singole fatture - , riportante l'indicazione della data di scadenza per il pagamento e la data dell'effettiva corresponsione dell'importo da parte del (doc. 12 fasc. Controparte_1 Pt_1
si evince invece il ritardo nel pagamento con l'indicazione delle somme relativi
[...]
agli interessi generati.
Tale documento, ancorchè di provenienza ex partis, acquisisce valenza probatoria oggettiva in quanto non contestato in maniera puntuale e specifica dal
[...]
limitandosi l'ente territoriale a dedurre una generica difesa Controparte_1 sull'inidoneità del ritardo nel pagamento a determinare l'insorgenza degli interessi.
Ne consegue che per tale voce di credito, il motivo di appello risulta fondato e la domanda andrà accolta. Dovranno aggiungersi all'importo richiesto a tale titolo anche le somme dovute per gli interessi di mora, anatocistici e per il risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002.
Per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019,
n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui pag. 12/15 agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per le 3 fatture emesse da Acea
Energia e le 10 fatture emesse da contenute nella NDI e quindi, la CP_2
somma complessiva di euro 520,00.
pag. 13/15 Le spese di lite sia del primo che del secondo grado, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto il sostanziale accoglimento della domanda della nei Pt_1
confronti del , anche in considerazione della corposa CP_1 Controparte_1 riduzione, in corso di causa da parte dell'ente territoriale appellato, della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), vanno poste a carico del individuando il relativo scaglione di valore sulla base Controparte_1
del decisum.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(P.I. ) contro (CF. e PI. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
) avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 283/2023 pubblicata il 14 P.IVA_2
marzo 2023, così decide
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il al pagamento della somma di € 6.496,02 Controparte_1
per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI oltre agli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
- condanna il Comune di a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 520,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle 3 fatture emesse da
Acea Energia e le 10 fatture emesse da quest'ultime oggetto della NDI;
CP_2
- condanna il Comune di al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado che liquida quanto al primo grado in euro
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287,00 per spese e euro 5.077,00 per compensi, quanto al secondo grado in euro pag. 14/15 402,50 per spese e euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 22 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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