Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 1662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1662/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 23/09/2024, promossa
DA
, in persona del suo Sindaco p.t. (P. I. - C.F. Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di procura speciale P.IVA_2 Parte_2 apposta in calce e rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello
-Appellante-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_3
Amministratore Unico, Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. ADAMO FABIO, Controparte_2 procura ad litem resa in calce al ricorso ex art. 22 L. 689/81 del 25.6.2021
-Appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il interponeva appello avverso la sentenza n. 1934/2021 depositata Parte_1 il 27.09.2021, emessa dal Giudice di Pace di Taranto, non notificata, con cui il Giudice di Pace annullava la ingiunzione di pagamento n. 20210134300001251, emessa dal Parte_1 relativa al preteso mancato pagamento della sanzione per verbale di contravvenzione al CdS n.
V.3644/2016 del 05/10/2016 notificato in data 20/03/2017 (tg. DN796BA violazione art. 142 CdS).
L'appellante impugnava la sentenza indicata riproponendo tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado ed eccependo:
1) incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Taranto a fronte della competenza del GdP di Guardia Sanframondi, in totale dispregio di quanto previsto dall'art. 32 del D.lgs. 150/2011, il quale prevede che la competenza è rimessa al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
1
affermando quindi la competenza del giudice a decidere della presente controversia. (…)”.
2) errata motivazione della sentenza del Gdp, basata sulla omessa notifica nei termini prescritti del verbale di violazione al CdS, presupposto alla ingiunzione di pagamento impugnata, nella parte della sentenza in cui il GDP statuisce che: “Passando poi all'esame, si evince chiaramente, dal contesto degli atti di causa e dagli atti che risultano allegati nel fascicolo di ufficio, che la domanda è risultata fondata e merita pertanto accoglimento, per la intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per la nullità della ingiunzione opposta. Infatti, dalla documentazione allegata in atti dalla PA opposta, risulta che, in effetti, il prodromico verbale n. V3644 del 05.10.16 risulta notificato solo in data 20.03.2017 (cfr. doc. in allegati). Quindi, in effetti, l'ente impositore non ha provveduto, nelle forme di legge, a fornire la prova della regolare notifica degli atti prodromici. Per cui non risulta agli atti di causa la prova della regolarità dei prodromici verbali posti a fondamento delle ingiunzioni impugnate (cfr.
Tribunale di Monza 04.11.05). Non costituendo neanche mezzo di prova legale del fatto che vorrebbe provare (cfr. Giudice di Pace di Genova del 06.12.05). Ne consegue che tale irregolarità, in palese violazione art. 201 cds e 3 L. 241/90 e 14 L. 689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della
L.890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la conseguente inesistenza di ogni atto successivo, ivi comprese, le ingiunzioni impugnate. (…) Pertanto, superato ed assorbito ogni altro motivo di doglianza, consegue l'annullamento delle ingiunzioni impugnate (…) Anche perché l'ente esattore non solo non ha assolto all'obbligo, che pur gli competeva, di dimostrare di aver bene agito nell'accertamento dell'illecito, non fornendo, conseguentemente, la piena prova della responsabilità dell'opponente; ma anche disattendendo la recente sentenza della Cassazione del 18.03.09 n. 6510 che ha ribadito, ai fini della pretesa tributaria, la necessità della PA, ai fini della legittimità del proprio operato, di rispettare le norme del codice di procedura civile. Per cui, anche
per questi motivi
, non avendo notificato nei termini prescritti il verbale posto a fondamento della ingiunzione oggi impugnata, atto prodromico alla emissione della cartella ingiunzione impugnata, essa risulta, quindi, inequivocabilmente priva del titolo posto a fondamento della sua efficacia, costituendo la mancata produzione dei documenti da parte della PA opposta un decisivo elemento idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza dei fatti sui quali l'opponente ha fondato l'opposizione (…) e cioè di non essere stato mai destinatario nei termini di legge di 90 gg del verbale di contravvenzione al cds indicato in cartella ingiunzione, in violazione all'art. 201 cds e dell'art 8 L. 890/92. Pertanto superato ed assorbito ogni altro motivo di
2 doglianza, consegue l'annullamento della ingiunzione impugnata, perché, in effetti, l'ente impositore, non aveva alcun titolo per procedere a mezzo di ingiunzione contro il ricorrente”.
Sul punto sosteneva l'Ente appellante di aver correttamente interpretato e applicato l'art. 201 del C.d.S e di aver documentato il rispetto del termine dei novanta giorni per la notifica del verbale e che, comunque, nel caso di specie un indebito ritardo non poteva essere ad essa addebitato.
Ciò posto, espressamente chiedeva di:” Piaccia all'Ill.mo Giudice di Appello del Tribunale di Taranto adito respinta ogni contraria istanza,- preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Taranto, con conseguente rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta in prime cure e con la successiva conferma della ingiunzione di pagamento n.
20210134300001251 emessa dal - riformare e/o annullare l'impugnata Parte_1 sentenza e per l'effetto confermare l'ingiunzione di pagamento n. 20210134300001251 dell'importo di € 1.974,55 elevata dal;
- Con vittoria di spese, competenze professionali Parte_1
e CPA, oltre rimborso forfettario spese generali”.
Si costituiva in giudizio la , in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnando CP_1
e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e concluso, rilevando l'infondatezza dell'avverso gravame.
Eccepiva:
1) l'infondatezza e/o inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale in considerazione della totale irritualità ed inammissibilità della costituzione così come avvenuta da parte del
[...]
nel giudizio di primo grado, che, senza patrocinio di un avvocato, aveva fatto Parte_1 pervenire presso la cancelleria del Giudice di Pace di Taranto un mero plico spedito con raccomandata contenente degli scritti a firma del Comandante della Polizia Municipale, a mezzo del quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito ed una generica inammissibilità del ricorso, cui seguiva la mancata partecipazione alla prima udienza di comparizione.
Evidenziava che essendo il valore della controversia pari ad euro 1.937,60, l'ente appellante aveva violato l'art. 82 c.p.c.
Ribadiva, altresì, che avendo la stessa, sede legale in Taranto (alla Via Venezia n. 157), alla stregua di quanto previsto dall'art. 19 c.p.c. “qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”, il suesposto ricorso in opposizione era stato validamente incardinato al competente foro di Taranto, quale foro generale delle persone fisiche.
2) l'intervenuta decadenza dell'ente appellante dal comminare la relativa infrazione per la violazione dell'art. 201 CDS e l'inammissibilità della proposizione in appello delle nuove eccezioni e della produzione di nuova documentazione per la violazione dell'art. 345 c.p.c.
Alla luce delle suindicate ragioni chiedeva: “1) rigettare l'atto di appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 1934/2021 depositata il 27.09.2021, emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Taranto, Dott. F. Liaci, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva, cap ed oneri di legge in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”.
All'udienza del 3.10.2022, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Questo Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rinviava per la verifica di tale incombente al 16.01.2023. In tale udienza, l' Pt_3
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[...] appellante in via preliminare in merito all'eccezione di irrituale costituzione del in primo Pt_1 grado a mezzo di proprio funzionario, evidenziava che ai sensi dell'art. 23 della legge 689/81, l'ente ingiungente può costituirsi in giudizio personalmente, a prescindere dal valore del giudizio stesso, si riportava quindi all'atto di appello e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
parte appellata impugnava e contestava quanto dedotto ed insisteva nel rigetto dell'appello, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.09.2024, le parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questo Giudice riservava la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti ex art. 190 comma 1 c.p.c.
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L'atto di citazione in appello avverso sentenza n. 1934/2021 depositata il 27.09.2021, emessa dal
Giudice di Pace di Taranto, non notificata, è tempestivo, in quanto notificato in data 22.03.2022 (e iscritto a ruolo in pari data), entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
pertanto, può essere esaminato.
In via preliminare, inoltre, l'appello merita di essere considerato ammissibile anche riguardo all'indicazione specifica dei motivi di appello prevista dall'art 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., poiché non è ipotizzabile considerarlo, in maniera preventiva, privo di una ragionevole probabilità di essere accolto se non in seguito ad una sua più approfondita disamina.
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L'appello è fondato, essendo da accogliersi il primo motivo di appello- eccezione di incompetenza- per le ragioni che seguono. ha proposto un ricorso ex art. 22 legge 689/1981 avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
202101134300001251, lamentando la mancata notifica del verbale presupposto all'ingiunzione quindi un vizio relativo alla formazione del titolo esecutivo. Ha dedotto che in ogni caso, considerata la data di notifica del verbale indicata nella ingiunzione fiscale, la notifica del verbale stesso è tardiva ex art. 201 Codice della Strada.
La sua opposizione, nonostante abbia ad oggetto una ingiunzione fiscale emessa ex regio decreto n.
639/1910, è stata proposta ex lege 689/1981 e quindi ex art. 7 d.lgs. 150/2011, essendo opposizione di natura c.d. recuperatoria (Sez. U -, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 (Rv. 645323 - 01).
Il Giudice di Pace ha così qualificato la domanda (confronta decreto di fissazione udienza) ed ha disposto a cura della Cancelleria la notifica del decreto all'autorità che ha emesso l'atto, la quale opportunamente, in conformità al rito introdotto, si è costituita a mezzo di funzionario delegato.
Si osserva che della sua costituzione da contezza il Giudice di pace in sentenza (cfr. pag. 2 della motivazione), richiamando altresì la eccezione di incompetenza territoriale, salvo poi non considerare proposta la eccezione poiché non presente in udienza la parte resistente (cfr. pag. 3 della motivazione).
Occorre, in primo luogo rilevare, che la costituzione dell'ente è valida sia perché la autorità può stare in giudizio personalmente a mezzo di funzionari come chiaramente prevede l'art. 7 comma 8 d.lgs.
150/2011, secondo cui “8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. La delega è in atti e comunque secondo un orientamento non è necessaria, come osserva parte appellante negli scritti conclusivi.
4 In secondo luogo, la costituzione è altresì valida anche se avvenuta a mezzo posta ovvero via pec
(ricevuta in data 18.8.2021- cfr. ricevuta in fascicolo di primo grado).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare di recente che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2023, n.14281).
Più di recente, proprio in caso di opposizione a verbale di contravvenzione e quindi come nel caso di specie in procedimento ex art. 7 d.lgs. 150/2011, sempre la Cassazione ha affermato peraltro che
“Come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5160/2009, dal principio di libertà delle forme deriva che tutte le forme degli atti del processo sono previste non per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza della prescrizione formale è irrilevante se l'atto viziato raggiunge ugualmente lo scopo cui era destinato (Cassazione civile sez. II, 05/02/2025, (ud. 30/01/2025, dep.
05/02/2025), n.2857).
Non vi sono motivi per ritenere allora la costituzione inammissibile, considerato il rito prescelto e mai mutato dal Giudicante in primo grado. Si deve rilevare inoltre che la validità della costituzione non è stata contestata subito in primo grado da parte ricorrente (cfr. verbale udienza CP_1
20.09.2021).
Opinare diversamente ed omettere di considerare che il ricorrente ha introdotto la domanda con il ricorso ex lege 689/1981 e il Giudice ha avallato tale qualificazione tanto da non mutare il rito ma poi pretendere che l'ente osservi per la costituzione le norme del rito ordinario (applicabile ex art. 32 d.lgs. 150/2011) e quindi la costituzione con deposito in Cancelleria e tramite difensore ex art. 82
c.p.c. è lesivo dell'affidamento serbato dall'ente e soprattutto del suo diritto di difesa, essendo l'ente incorso nella costituzione secondo modalità della legge 689/1981 per effetto della richiesta della parte ricorrente e del decreto del giudice.
Si osserva che la sentenza emessa da questo Tribunale tra le stesse parti e allegata da parte appellata con le memorie di replica (NRG 2908/2023) trae impulso motivazionale proprio dalla considerazione inversa rispetto a quella di questo giudizio: in quel giudizio la domanda era introdotta con citazione tanto da applicarsi il rito ordinario (e quindi era non ammissibile la costituzione senza difensore del
; in tal caso, invece ,il ricorrente ha presentato domanda ex art. 22 legge 689/1981 e quindi Pt_1 in primo grado si sono seguite le forme del rito di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011.
La costituzione del deve dunque considerarsi valida ed efficace, poiché avvenuta secondo le Pt_1 regole del rito scelto dal ricorrente e disposto dal Giudice di Pace.
Ciò posto, non si ritiene meritevole di condivisione l'assunto del Giudice di pace secondo cui la mancata reiterazione della eccezione di incompetenza proposta nell'atto di costituzione alla prima udienza implica la inammissibilità della stessa.
Si osserva in via preliminare che il ha eccepito in maniera tempestiva, con costituzione venti Pt_1 giorni prima dell'udienza (18.8.2021-20.09.2021), la incompetenza del Giudice di Taranto in favore di quella del Giudice di pace di Guardia Sanframondi (cfr. pag. 2 della costituzione).
5 In secondo luogo, si evidenzia che sia che si consideri la opposizione come recuperatoria (ex lege
689/1981 poiché si contesta la omessa notifica del verbale presupposto) sia che si consideri la opposizione come avverso la ingiunzione fiscale emessa ex regio decreto 639/1910, quindi ex art. 32
d.lgs. 150/2011, è competente nel primo caso il giudice del luogo in cui è commessa la violazione ex art. 7 comma 2 d.lgs. 150/2011 e nel secondo il giudice del luogo in cui si trova l'autorità che ha emesso il provvedimento art. 32 comma 2 d.lgs. 150/2011.
Si osserva che la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione è ritenuta pacificamente di natura funzionale ed inderogabile (Cass. n.2567/2012;
Cass.n.8294/2005; Cass.n.6335/1996) in ragione della particolare materia oggetto del procedimento caratterizzata da evidenti connotazioni pubblicistiche non solo sotto il profilo processuale (il carattere costitutivo commessa), ma anche sostanziale della tipologia delle contrapposte pretese. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si controverte infatti sulla legittimità del provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione, in quanto portatrice di un interesse pubblico alla repressione delle condotte illecite, a fronte del diritto del cittadino a tutelarsi contro un eventuale scorretto esercizio dei poteri amministrativi. Ciò impone la necessità che il relativo procedimento di accertamento, non a caso - va ricordato - di evidente derivazione penalistica, sia sottratto al potere dispositivo delle parti con riguardo alla determinazione del giudice competente territorialmente, e sia invece disciplinato da inderogabili criteri legali.
Ed allora, stante anche la natura della incompetenza, non può considerarsi rinunciata implicitamente l'eccezione poiché la parte che l'ha sollevata tempestivamente non è comparsa in udienza ed ancora,
a fronte della specifica eccezione di parte resistente, il Giudice stante la natura funzionale della competenza ha il dovere di rilevarla d'ufficio alla prima udienza (che è anche quella in cui si è assunta la decisione ovvero il 20.09.2021).
Non vi è dubbio quindi che la sentenza sul punto vada riformata: l'eccezione di incompetenza, tempestivamente presentata, è fondata, poichè il Giudice di pace di Taranto non era certamente competente ad assumere la decisione- come peraltro afferma il Giudice di Pace stesso pur senza rilevare la incompetenza e trarne le conseguenze di legge-.
Ritenuto, quindi, che il giudice di primo grado si è erroneamente dichiarato competente e ravvisata la sua incompetenza per territorio inderogabile, questa deve essere dichiarata, con indicazione del giudice competente davanti al quale il processo continuerà, dopo la riassunzione ai sensi dell'art. 50
c.p.c. (C. 10566/2003), se le parti vorranno avvalersene nei termini di legge (Giudice di Pace competente indicato dall'ente fin dalla costituzione in primo grado in quello di Guardia Sanframondi).
Assorbito ogni altro motivo di appello.
SPESE PROCESSUALI
Considerato che la impugnazione è derivata dalla interpretazione del Giudice di pace, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti, di primo e secondo grado, costituendo questa eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c.
PQM
6 Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Federica Rotondo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1934/2021 depositata in data 27.09.2021 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, così provvede, in accoglimento dell'appello:
- DICHIARA la incompetenza per territorio inderogabile del Giudice di Pace di Taranto e, per l'effetto, ANNULLA la sentenza impugnata n. 1934/2021;
- Dichiara competente il Giudice di pace di Guardia Sanframondi.
- Compensa le spese di lite.
Taranto, 11.04.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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